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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/06/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1586/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
In persona del giudice unico, d.ssa Gaia Calafiore, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1586 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2013, posta in decisione all'udienza del 18.03.2025 e vertente
TRA
(P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., e per Parte_1 P.IVA_1
essa, quale mandataria Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia, piazza del Lavoro, n. 3 giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
E
(C.F. ) e RT C.F._1 Controparte_2
(C.F. )
[...] C.F._2
Convenuti contumaci
E
(P. I.V.A. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., e, per essa, quale mandataria, appresentata e difesa CP_4
dall'avv.to Vincenzo Galletta ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Bagnara Calabra (RC), via Giovanni XXIII, n. 3 giusta procura allegata all'atto di intervento volontario del 17.10.2021;
Terza intervenuta
1 Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.03.2025 parte attrice concludeva come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1
e chiedendo la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. RT CP_2
del fondo patrimoniale costituito, in data 03.04.2009, sui beni immobili specificatamente indicati in citazione poiché finalizzato ad arrecare pregiudizio alle sue ragioni creditorie.
A tal fine ha premesso di essere creditrice dei convenuti, in qualità di fideiussori della debitrice principale dell'importo di euro 279.634,10 oltre interessi Parte_3
convenzionali e di mora a fara data dal 07.07.2010 per scoperto conto corrente n.
000400603250 sottoscritto in data 08.11.2007 e dell'importo di euro 49.403,92 oltre interessi convenzionali e di mora a far data dal 13.07.2010 per scoperto conto corrente n.
000400257213 sottoscritto in data 09.11.20007; di essere divenuta titolare del credito in seguito alle operazioni di riorganizzazione del gruppo bancario AN di RO (originaria titolare).
Ha altresì dedotto che, in data 04.11.2009 i convenuti prestavano fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla e, in data 03.04.2009, i garanti Parte_3
simulavano la costituzione di un fondo patrimoniale sui beni immobili di loro proprietà in mancanza di interessi familiari da soddisfare e mantenendo il pieno godimento e la disponibilità dei beni vincolati.
Hanno concluso, quindi, chiedendo “in via principale di accertare e dichiarare che
l'atto di costituzione del fondo patrimoniale compiuto dai coniugi e RT
, in data 03.04.2009 (…) è oggetto di simulazione assoluta, in Controparte_2
quanto i beni conferiti non sono stati destinati a far fronte ai bisogni della famiglia ma sono rimasti nella piena disponibilità dei costituenti e, per l'effetto, dichiararne la nullità e/o
l'inefficacia tra le parti; in via subordinata e/o alternativa per l'ipotesi in cui venissero respinte le considerazioni e le istanze formulate, accertare e dichiarare che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 03 aprile 2009 (…) compiuto dai coniugi P_
e , in quanto atto di disposizione patrimoniale a titolo
[...] Controparte_2
2 gratuito, rientra tra gli atti suscettibili di revocatoria ordinaria (…) e per l'effetto dichiararne l'inefficacia nei confronti della banca “ . Parte_1
Nonostante la regolarità della notifica, i convenuti non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 20.03.2015 dal giudice in precedenza titolare del ruolo.
In data 9 settembre 2015 parte attrice ha depositato istanza di rinuncia all'azione di simulazione e di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. limitatamente ai beni: 1) appartamento per civile abitazione ubicato al piano primo di un edificio sito in Comune di
Vibo Valentia, alla via Cavour, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Vibo
Valentia, al foglio 25 particella 1090, subalterno 29; 2) locale garage ubicato al piano seminterrato di un edificio sito in Comune di Vibo Valentia, alla via Cavour, censito nel
Catasto dei Fabbricati del Comune di Vibo Valentia, al foglio 25 particella 1090, subalterno
20, oggetto di precedente decreto di trasferimento.
Con provvedimento del 15.06.2016, il GOT medio tempore assegnatario del procedimento ha ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita limitatamente ai soli beni immobili sopra riportati.
Con comparsa di costituzione in data 17.10.2021 è intervenuta ex art. 111 c.p.c.,
[...]
riportandosi integralmente alle richieste, eccezioni e deduzioni Controparte_3
formulate da precisando di essere subentrata nel diritto di credito di Parte_1
quest'ultima in virtù di un'operazione di cartolarizzazione del 14.07.2017.
Assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., nessuna delle parti ha depositato memorie istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni dal giudice in precedenza titolare del ruolo. Dopo diversi rinvii dovuti ai carichi di ruolo e all'assenza dei giudici titolari, divenuta assegnataria del presente procedimento con provvedimento dell'08.03.2023, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.03.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nella comparsa conclusionale parte intervenuta ha ribadito tutto quanto già dedotto ed eccepito negli atti di causa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate con esclusione delle domande oggetto di rinuncia parziale.
3 2. La domanda di parte attrice è fondata per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, è bene rilevare che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità spetta al giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima (cfr. Cass.
18/07/2011, n. 15724), considerando il contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, purché ciò avvenga nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr. Cassazione,
n.36272/2023; Cass. 08/02/2007, n. 2746; Cass. 26/06/2012, n. 10617; Cass. n. 3893 del
17/02/2020).
Ebbene, nel caso di specie, anche alla luce delle conclusioni formulate nella comparsa conclusionale si ritiene che oggetto della domanda sia esclusivamente l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e che il richiamo compiuto nell'atto di citazione, anche all'azione di simulazione sia erroneo stante la parziale sovrapposizione degli effetti discendenti dall'esercizio delle due azioni e considerato che, poi, nel corpo dell'atto di citazione l'attore si sofferma sulla sussistenza dei requisiti propri dell'azione revocatoria.
A tal fine è bene ricordare che l'azione revocatoria ordinaria – in quanto potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni –
è preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ex art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole. Attraverso tale tipo di tutela il creditore, infatti, realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: egli, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (art. 2902 c.c.).
4 Quanto ai presupposti che legittimano l'esercizio dell'azione in parola, l'art. 2901
c.c. richiede la sussistenza di un credito del revocante che può anche essere un credito sottoposto a termine o condizione e che può anche essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (cfr. Cass. 15 gennaio 1982, n. 238; Cass.
10 febbraio 1996, n. 1050), né la formazione di un titolo esecutivo. L'utile esperimento dell'azione revocatoria, invero, non richiede la sussistenza di un credito certo o attuale o di una ragione di credito liquida od esigibile, potendo l'azione essere esperita (nel concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge) per crediti anche solo eventuali (cfr. Cassazione n.
10522/2020; n. 11755/2018; n. 3981/2003; n. 10501996; n. 2400/1990).
Nel caso di specie, risulta provato, perché neppure specificamente contestato da parte convenuta – rimasta contumace - la sussistenza di un credito pari ad euro 279.634,10 per scoperto conto corrente n. 2718197 ed euro 49.403,92 per scoperto conto corrente n. 427110 vantato nei confronti di e che risultano inadempienti RT CP_2 all'obbligo assunto con i contratti di conto corrente sottoscritti dalla (debitrice Parte_3
garantita) con AN di RO (si vedano allegati in atti: contratti di conto corrente, contratti di apertura di credito, estratti conto e atti di fideiussione).
Quanto al rapporto temporale tra l'atto pregiudizievole e il credito, vale osservare sul punto che, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare
l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. non è sufficiente il dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di stipularlo al fine precipuo di pregiudicare le ragioni creditorie (cfr.
Cassazione n. 16092/2023). Mentre nel caso in cui il credito sia anteriore rispetto all'atto revocando, ai fini dell'accoglimento della domanda, sarà sufficiente che il debitore sia stato a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie e, nel caso di atto a titolo oneroso, che il terzo fosse consapevole di tale pregiudizio.
Tuttavia, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito è sorto e non già rispetto al momento della sua scadenza o a quello eventualmente successivo al compimento dell'atto dispositivo, in cui esso venga giudizialmente accertato (cfr. fra le molte, n.
17356/2011; n. 2748/2005; n. 1712/1998; 8013/1996; n. 1050/1996; n. 5824/1985).
5 Peraltro, con specifico riferimento agli atti dispositivi del fideiussore, come nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale all'atto della nascita del credito stesso. Ne consegue che è a tale momento che occorre fare riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, con la conseguente affermazione che, laddove
l'atto dispositivo sia stato posto in essere in epoca successiva al sorgere del credito in relazione al quale è stata prestata la garanzia fideiussoria, ai fini dell'accoglimento dell'istanza è necessario soltanto il requisito della scientia damni da parte dello stesso fideiussore, ossia la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori (cfr.
Cass. 19.10.2006, n. 22465; in senso analogo Cassazione n. 3676/2011 secondo cui L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito.).
Ebbene, in applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, come emerge dalla documentazione depositata in atti, il credito vantato dall'attore è sorto anteriormente
(in data 08.11.2007) rispetto all'atto dispositivo qui impugnato che è stato compiuto in data
03.04.2009 (cfr. costituzione del fondo patrimoniale in atti).
Ulteriore presupposto per l'azione, inoltre, è costituito dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni), riscontrabile laddove l'atto posto in essere dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante.
In particolare, va osservato come secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini
6 dell'azione revocatoria non è richiesta la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito. Sicché l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (cfr. Cassazione n. 23907/2019; n.
1902/2015, n. 7767/2007).
Quanto al caso di specie è indubbiamente ravvisabile il presupposto oggettivo (c.d. eventus damni) giacché l'atto dispositivo di costituzione del fondo patrimoniale, per sua natura destinato all'assolvimento dei bisogni della famiglia con l'esplicita finalità di esclusione dell'aggredibilità dei beni se non in esecuzione di debiti contratti al suddetto scopo, ha reso, se non impossibile, certamente più difficile la soddisfazione coattiva del credito derivante da un titolo estraneo ai bisogni familiari. Peraltro, i convenuti, su cui gravava il relativo onere probatorio, restando contumaci non hanno dimostrato che, attraverso l'atto di disposizione patrimoniale, il soddisfacimento del credito dell'attore non sia stato compromesso perché ad esempio proprietari di altri beni mobili o immobili a tutela della garanzia del creditore.
Per quel che concerne, invece, la prova del presupposto soggettivo va rilevato che trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito, successivo al sorgere del credito,
l'elemento soggettivo è rappresentato dalla mera consapevolezza in capo al debitore (nel nostro caso ai fideiussori) del fatto che mediante l'atto dispositivo di costituzione del fondo patrimoniale egli diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c., in modo tale da recare pregiudizio alle loro ragioni;
consapevolezza nella specie presumibile ove solo si rilevi la consecuzione temporale dell'atto dispositivo
(03.04.2009) rispetto all'inadempimento. Tale consapevolezza, inoltre, può ragionevolmente presumersi, altresì, dalla qualifica rivestita dai convenuti rispettivamente di amministratore e rappresentante legale della (debitrice principale) che Parte_3
non potevano, dunque, non essere a conoscenza dello stato di dissesto della società (poi fallita) e conseguentemente del pregiudizio che avrebbero arrecato con la costituzione del fondo patrimoniale sui beni di loro proprietà, in quanto garanti del debitore principale.
7 Per le ragioni sopra esposte la domanda dell'attore va accolta e per l'effetto deve essere dichiarata l'inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale rappresentato dal fondo patrimoniale in data 03.04.2009 sui beni di proprietà di entrambi i convenuti e, precisamente
a) appartamento per civile abitazione ubicato al piano primo, di un edificio in Comune di
Vibo Valentia, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Vibo Valentia, al foglio 37, particella 987, subalterno13, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3; b) locale garage posto al piano seminterrato di un edificio in Comune di Vibo Valentia censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Vibo Valentia, al foglio 37 (già 29) particella 987, subalterno
55, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 3.
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 – applicabile al caso di specie, atteso che la liquidazione delle spese processuali interviene in un momento successivo alla sua entrata in vigore - tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.
In particolare, le spese di lite nei confronti di sono liquidate tenendo Parte_1
conto dell'attività processuale in concreto svolta fino all'intervento della cessionaria
[...]
e quindi della fase studio ed introduttiva non essendo state depositate CP_3
memorie ex art. 183, co. VI c.p.c.; mentre nei confronti di tenendo Controparte_3 conto dell'attività svolta successivamente al suo intervento e, quindi, della sola fase studio e decisionale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto dichiara l'inefficacia del fondo patrimoniale costituito in data 03.04.2009 sui seguenti beni: a) appartamento per civile abitazione ubicato al piano primo, di un edificio in Comune di Vibo Valentia, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Vibo Valentia, al foglio 37, particella 987, subalterno13, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3; b) locale garage posto al piano seminterrato di un edificio in Comune di Vibo Valentia censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Vibo Valentia, al foglio 37 (già 29) particella 987, subalterno 55, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 3.
8 • Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle RT CP_2
spese in favore di e per essa, quale mandataria Parte_1 [...]
ella misura di € 5.882 per compensi ed € 1.064 per Parte_2
spese oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge;
• Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle RT CP_2
spese in favore di e, per essa, quale mandataria, Controparte_3
nella misura di € 9.708 per compensi oltre il 15% a titolo di spese CP_4
generali IVA e CPA come per legge;
Si comunichi.
Così deciso in Vibo Valentia, 27.06.2025;
Il Giudice
d.ssa Gaia Calafiore
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
In persona del giudice unico, d.ssa Gaia Calafiore, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1586 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2013, posta in decisione all'udienza del 18.03.2025 e vertente
TRA
(P.IVA in persona del legale rappresentante p.t., e per Parte_1 P.IVA_1
essa, quale mandataria Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Franco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia, piazza del Lavoro, n. 3 giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
E
(C.F. ) e RT C.F._1 Controparte_2
(C.F. )
[...] C.F._2
Convenuti contumaci
E
(P. I.V.A. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante p.t., e, per essa, quale mandataria, appresentata e difesa CP_4
dall'avv.to Vincenzo Galletta ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Bagnara Calabra (RC), via Giovanni XXIII, n. 3 giusta procura allegata all'atto di intervento volontario del 17.10.2021;
Terza intervenuta
1 Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.03.2025 parte attrice concludeva come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1
e chiedendo la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. RT CP_2
del fondo patrimoniale costituito, in data 03.04.2009, sui beni immobili specificatamente indicati in citazione poiché finalizzato ad arrecare pregiudizio alle sue ragioni creditorie.
A tal fine ha premesso di essere creditrice dei convenuti, in qualità di fideiussori della debitrice principale dell'importo di euro 279.634,10 oltre interessi Parte_3
convenzionali e di mora a fara data dal 07.07.2010 per scoperto conto corrente n.
000400603250 sottoscritto in data 08.11.2007 e dell'importo di euro 49.403,92 oltre interessi convenzionali e di mora a far data dal 13.07.2010 per scoperto conto corrente n.
000400257213 sottoscritto in data 09.11.20007; di essere divenuta titolare del credito in seguito alle operazioni di riorganizzazione del gruppo bancario AN di RO (originaria titolare).
Ha altresì dedotto che, in data 04.11.2009 i convenuti prestavano fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla e, in data 03.04.2009, i garanti Parte_3
simulavano la costituzione di un fondo patrimoniale sui beni immobili di loro proprietà in mancanza di interessi familiari da soddisfare e mantenendo il pieno godimento e la disponibilità dei beni vincolati.
Hanno concluso, quindi, chiedendo “in via principale di accertare e dichiarare che
l'atto di costituzione del fondo patrimoniale compiuto dai coniugi e RT
, in data 03.04.2009 (…) è oggetto di simulazione assoluta, in Controparte_2
quanto i beni conferiti non sono stati destinati a far fronte ai bisogni della famiglia ma sono rimasti nella piena disponibilità dei costituenti e, per l'effetto, dichiararne la nullità e/o
l'inefficacia tra le parti; in via subordinata e/o alternativa per l'ipotesi in cui venissero respinte le considerazioni e le istanze formulate, accertare e dichiarare che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale del 03 aprile 2009 (…) compiuto dai coniugi P_
e , in quanto atto di disposizione patrimoniale a titolo
[...] Controparte_2
2 gratuito, rientra tra gli atti suscettibili di revocatoria ordinaria (…) e per l'effetto dichiararne l'inefficacia nei confronti della banca “ . Parte_1
Nonostante la regolarità della notifica, i convenuti non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del 20.03.2015 dal giudice in precedenza titolare del ruolo.
In data 9 settembre 2015 parte attrice ha depositato istanza di rinuncia all'azione di simulazione e di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. limitatamente ai beni: 1) appartamento per civile abitazione ubicato al piano primo di un edificio sito in Comune di
Vibo Valentia, alla via Cavour, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Vibo
Valentia, al foglio 25 particella 1090, subalterno 29; 2) locale garage ubicato al piano seminterrato di un edificio sito in Comune di Vibo Valentia, alla via Cavour, censito nel
Catasto dei Fabbricati del Comune di Vibo Valentia, al foglio 25 particella 1090, subalterno
20, oggetto di precedente decreto di trasferimento.
Con provvedimento del 15.06.2016, il GOT medio tempore assegnatario del procedimento ha ordinato la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale eseguita limitatamente ai soli beni immobili sopra riportati.
Con comparsa di costituzione in data 17.10.2021 è intervenuta ex art. 111 c.p.c.,
[...]
riportandosi integralmente alle richieste, eccezioni e deduzioni Controparte_3
formulate da precisando di essere subentrata nel diritto di credito di Parte_1
quest'ultima in virtù di un'operazione di cartolarizzazione del 14.07.2017.
Assegnati i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., nessuna delle parti ha depositato memorie istruttorie, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni dal giudice in precedenza titolare del ruolo. Dopo diversi rinvii dovuti ai carichi di ruolo e all'assenza dei giudici titolari, divenuta assegnataria del presente procedimento con provvedimento dell'08.03.2023, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.03.2025 con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Nella comparsa conclusionale parte intervenuta ha ribadito tutto quanto già dedotto ed eccepito negli atti di causa, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate con esclusione delle domande oggetto di rinuncia parziale.
3 2. La domanda di parte attrice è fondata per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, è bene rilevare che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità spetta al giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima (cfr. Cass.
18/07/2011, n. 15724), considerando il contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, purché ciò avvenga nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr. Cassazione,
n.36272/2023; Cass. 08/02/2007, n. 2746; Cass. 26/06/2012, n. 10617; Cass. n. 3893 del
17/02/2020).
Ebbene, nel caso di specie, anche alla luce delle conclusioni formulate nella comparsa conclusionale si ritiene che oggetto della domanda sia esclusivamente l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. e che il richiamo compiuto nell'atto di citazione, anche all'azione di simulazione sia erroneo stante la parziale sovrapposizione degli effetti discendenti dall'esercizio delle due azioni e considerato che, poi, nel corpo dell'atto di citazione l'attore si sofferma sulla sussistenza dei requisiti propri dell'azione revocatoria.
A tal fine è bene ricordare che l'azione revocatoria ordinaria – in quanto potere del creditore di domandare giudizialmente che siano dichiarati inefficaci nei propri confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni –
è preordinata unicamente a preservare e garantire il diritto del creditore di agire in via esecutiva sul patrimonio del proprio debitore, cosicché resti salva la garanzia patrimoniale generica spettantegli ex art. 2740 c.c. e si ricostituisca quel patrimonio nella sua consistenza qualitativa e quantitativa anteriore all'atto dispositivo, attualmente o potenzialmente pregiudizievole. Attraverso tale tipo di tutela il creditore, infatti, realizza e rende concreta la garanzia generica di cui all'art. 2740 c.c., in due momenti consecutivi: egli, infatti, può dapprima rendere inefficaci, nei soli propri confronti, quegli atti dispositivi che il debitore ha compiuto, pur consapevole dell'esistenza del vincolo obbligatorio, e che rappresentino, per il verificarsi di una conseguenziale diminuzione del patrimonio di quest'ultimo, un concreto pregiudizio dell'interesse creditorio, mentre, successivamente all'eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto di cui sopra, diviene legittimato a promuovere nei confronti dei terzi acquirenti o beneficiari le azioni conservative ed esecutive sui beni oggetto di disposizione (art. 2902 c.c.).
4 Quanto ai presupposti che legittimano l'esercizio dell'azione in parola, l'art. 2901
c.c. richiede la sussistenza di un credito del revocante che può anche essere un credito sottoposto a termine o condizione e che può anche essere illiquido, oltre che eventuale, non occorrendo un preventivo accertamento giudiziale (cfr. Cass. 15 gennaio 1982, n. 238; Cass.
10 febbraio 1996, n. 1050), né la formazione di un titolo esecutivo. L'utile esperimento dell'azione revocatoria, invero, non richiede la sussistenza di un credito certo o attuale o di una ragione di credito liquida od esigibile, potendo l'azione essere esperita (nel concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge) per crediti anche solo eventuali (cfr. Cassazione n.
10522/2020; n. 11755/2018; n. 3981/2003; n. 10501996; n. 2400/1990).
Nel caso di specie, risulta provato, perché neppure specificamente contestato da parte convenuta – rimasta contumace - la sussistenza di un credito pari ad euro 279.634,10 per scoperto conto corrente n. 2718197 ed euro 49.403,92 per scoperto conto corrente n. 427110 vantato nei confronti di e che risultano inadempienti RT CP_2 all'obbligo assunto con i contratti di conto corrente sottoscritti dalla (debitrice Parte_3
garantita) con AN di RO (si vedano allegati in atti: contratti di conto corrente, contratti di apertura di credito, estratti conto e atti di fideiussione).
Quanto al rapporto temporale tra l'atto pregiudizievole e il credito, vale osservare sul punto che, quando l'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare
l'"animus nocendi" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1, c.c. non è sufficiente il dolo generico e, cioè, la mera previsione, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato ai creditori, essendo invece necessaria la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di stipularlo al fine precipuo di pregiudicare le ragioni creditorie (cfr.
Cassazione n. 16092/2023). Mentre nel caso in cui il credito sia anteriore rispetto all'atto revocando, ai fini dell'accoglimento della domanda, sarà sufficiente che il debitore sia stato a conoscenza del pregiudizio delle ragioni creditorie e, nel caso di atto a titolo oneroso, che il terzo fosse consapevole di tale pregiudizio.
Tuttavia, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito è sorto e non già rispetto al momento della sua scadenza o a quello eventualmente successivo al compimento dell'atto dispositivo, in cui esso venga giudizialmente accertato (cfr. fra le molte, n.
17356/2011; n. 2748/2005; n. 1712/1998; 8013/1996; n. 1050/1996; n. 5824/1985).
5 Peraltro, con specifico riferimento agli atti dispositivi del fideiussore, come nel caso di specie, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore risale all'atto della nascita del credito stesso. Ne consegue che è a tale momento che occorre fare riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito, con la conseguente affermazione che, laddove
l'atto dispositivo sia stato posto in essere in epoca successiva al sorgere del credito in relazione al quale è stata prestata la garanzia fideiussoria, ai fini dell'accoglimento dell'istanza è necessario soltanto il requisito della scientia damni da parte dello stesso fideiussore, ossia la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori (cfr.
Cass. 19.10.2006, n. 22465; in senso analogo Cassazione n. 3676/2011 secondo cui L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ("scientia damni"); l'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito.).
Ebbene, in applicazione dei principi sopra esposti, nel caso di specie, come emerge dalla documentazione depositata in atti, il credito vantato dall'attore è sorto anteriormente
(in data 08.11.2007) rispetto all'atto dispositivo qui impugnato che è stato compiuto in data
03.04.2009 (cfr. costituzione del fondo patrimoniale in atti).
Ulteriore presupposto per l'azione, inoltre, è costituito dal pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni), riscontrabile laddove l'atto posto in essere dal debitore abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore e, quindi, abbia determinato o aggravato il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante.
In particolare, va osservato come secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini
6 dell'azione revocatoria non è richiesta la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito. Sicché l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe sul convenuto che eccepisca, per questo motivo, la mancanza dell'eventus damni (cfr. Cassazione n. 23907/2019; n.
1902/2015, n. 7767/2007).
Quanto al caso di specie è indubbiamente ravvisabile il presupposto oggettivo (c.d. eventus damni) giacché l'atto dispositivo di costituzione del fondo patrimoniale, per sua natura destinato all'assolvimento dei bisogni della famiglia con l'esplicita finalità di esclusione dell'aggredibilità dei beni se non in esecuzione di debiti contratti al suddetto scopo, ha reso, se non impossibile, certamente più difficile la soddisfazione coattiva del credito derivante da un titolo estraneo ai bisogni familiari. Peraltro, i convenuti, su cui gravava il relativo onere probatorio, restando contumaci non hanno dimostrato che, attraverso l'atto di disposizione patrimoniale, il soddisfacimento del credito dell'attore non sia stato compromesso perché ad esempio proprietari di altri beni mobili o immobili a tutela della garanzia del creditore.
Per quel che concerne, invece, la prova del presupposto soggettivo va rilevato che trattandosi di atto dispositivo a titolo gratuito, successivo al sorgere del credito,
l'elemento soggettivo è rappresentato dalla mera consapevolezza in capo al debitore (nel nostro caso ai fideiussori) del fatto che mediante l'atto dispositivo di costituzione del fondo patrimoniale egli diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori ai sensi dell'art. 2740 c.c., in modo tale da recare pregiudizio alle loro ragioni;
consapevolezza nella specie presumibile ove solo si rilevi la consecuzione temporale dell'atto dispositivo
(03.04.2009) rispetto all'inadempimento. Tale consapevolezza, inoltre, può ragionevolmente presumersi, altresì, dalla qualifica rivestita dai convenuti rispettivamente di amministratore e rappresentante legale della (debitrice principale) che Parte_3
non potevano, dunque, non essere a conoscenza dello stato di dissesto della società (poi fallita) e conseguentemente del pregiudizio che avrebbero arrecato con la costituzione del fondo patrimoniale sui beni di loro proprietà, in quanto garanti del debitore principale.
7 Per le ragioni sopra esposte la domanda dell'attore va accolta e per l'effetto deve essere dichiarata l'inefficacia dell'atto di disposizione patrimoniale rappresentato dal fondo patrimoniale in data 03.04.2009 sui beni di proprietà di entrambi i convenuti e, precisamente
a) appartamento per civile abitazione ubicato al piano primo, di un edificio in Comune di
Vibo Valentia, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Vibo Valentia, al foglio 37, particella 987, subalterno13, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3; b) locale garage posto al piano seminterrato di un edificio in Comune di Vibo Valentia censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Vibo Valentia, al foglio 37 (già 29) particella 987, subalterno
55, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 3.
3. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 – applicabile al caso di specie, atteso che la liquidazione delle spese processuali interviene in un momento successivo alla sua entrata in vigore - tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate.
In particolare, le spese di lite nei confronti di sono liquidate tenendo Parte_1
conto dell'attività processuale in concreto svolta fino all'intervento della cessionaria
[...]
e quindi della fase studio ed introduttiva non essendo state depositate CP_3
memorie ex art. 183, co. VI c.p.c.; mentre nei confronti di tenendo Controparte_3 conto dell'attività svolta successivamente al suo intervento e, quindi, della sola fase studio e decisionale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa:
• Accoglie la domanda dell'attore e per l'effetto dichiara l'inefficacia del fondo patrimoniale costituito in data 03.04.2009 sui seguenti beni: a) appartamento per civile abitazione ubicato al piano primo, di un edificio in Comune di Vibo Valentia, censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Vibo Valentia, al foglio 37, particella 987, subalterno13, zona censuaria 1, categoria A/3, classe 3; b) locale garage posto al piano seminterrato di un edificio in Comune di Vibo Valentia censito nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Vibo Valentia, al foglio 37 (già 29) particella 987, subalterno 55, zona censuaria 1, categoria C/6, classe 3.
8 • Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle RT CP_2
spese in favore di e per essa, quale mandataria Parte_1 [...]
ella misura di € 5.882 per compensi ed € 1.064 per Parte_2
spese oltre il 15% a titolo di spese generali IVA e CPA come per legge;
• Condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle RT CP_2
spese in favore di e, per essa, quale mandataria, Controparte_3
nella misura di € 9.708 per compensi oltre il 15% a titolo di spese CP_4
generali IVA e CPA come per legge;
Si comunichi.
Così deciso in Vibo Valentia, 27.06.2025;
Il Giudice
d.ssa Gaia Calafiore
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