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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/11/2025, n. 11343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11343 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 9328/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9328/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
- Avv.ti D. Pattumelli e D. Di Bella Parte_1 ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ad ATP ritualmente depositato e notificato parte attrice ha premesso di avere presentato inutilmente domanda per ottenere il riconoscimento del 100 % di invalidità, dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave;
ha adito dunque questo giudice a tal fine.
L' si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Il giudice, disposta ed acquisita CTU medico legale, ha deciso la causa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di far proprie, per quanto attiene al requisito c.d. sanitario, le conclusioni del CTU nominato, in quanto prive di vizi logici e scientifici, tanto più che alcuna censura è stata mossa al riguardo da parte resistente.
Ne consegue dunque che parte ricorrente dal 1 giugno 2024 è invalida al 100 %, impossibilitata a compiere gli ordinari atti quotidiani della vita ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Il ricorso può dunque essere accolto nei limiti sopra precisati. Le spese processuali devono essere compensate, dato che la decorrenza della prestazione è assai successiva al deposito della domanda amministrativa, mentre quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento, vengono poste a carico dell' CP_2
DISPOSITIVO dichiara che parte ricorrente è invalida al 100 %, versa nelle condizioni sanitarie idonee al percepimento dell'indennità di accompagnamento ed è in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, legge 104/1992 a far data dal 1 giugno 2024; compensa tra le parti le spese di lite;
pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento. CP_2
Roma, 10 novembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dott. Alessandro COCO, all'esito di udienza tenuta in data 6 novembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 10 novembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9328/2025 del R.G.A.C. del Tribunale di Roma, promossa
DA
- Avv.ti D. Pattumelli e D. Di Bella Parte_1 ricorrente
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p. t. – Avv. M. Sordillo
resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ad ATP ritualmente depositato e notificato parte attrice ha premesso di avere presentato inutilmente domanda per ottenere il riconoscimento del 100 % di invalidità, dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave;
ha adito dunque questo giudice a tal fine.
L' si è costituito chiedendo il rigetto della domanda. CP_2
Il giudice, disposta ed acquisita CTU medico legale, ha deciso la causa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale non può fare a meno di far proprie, per quanto attiene al requisito c.d. sanitario, le conclusioni del CTU nominato, in quanto prive di vizi logici e scientifici, tanto più che alcuna censura è stata mossa al riguardo da parte resistente.
Ne consegue dunque che parte ricorrente dal 1 giugno 2024 è invalida al 100 %, impossibilitata a compiere gli ordinari atti quotidiani della vita ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Il ricorso può dunque essere accolto nei limiti sopra precisati. Le spese processuali devono essere compensate, dato che la decorrenza della prestazione è assai successiva al deposito della domanda amministrativa, mentre quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento, vengono poste a carico dell' CP_2
DISPOSITIVO dichiara che parte ricorrente è invalida al 100 %, versa nelle condizioni sanitarie idonee al percepimento dell'indennità di accompagnamento ed è in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3, legge 104/1992 a far data dal 1 giugno 2024; compensa tra le parti le spese di lite;
pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento. CP_2
Roma, 10 novembre 2025
IL GIUDICE