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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/12/2025, n. 5934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5934 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Venera Condorelli Presidente
dott.ssa Eleonora N. V. Guarnera Giudice rel./ est.
dott. Davide G.P. Capizzello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2512/2025 R.G., avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione personale e divorzio
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Pettinato ed elettivamente domiciliata nel suo studio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato ad [...] il [...] (CF: ) Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Giovanni Enrico Fichera ed elettivamente domiciliato nel suo studio, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che nulla ha opposto.
1 Posta in decisione in esito all'udienza di comparizione personale del 26.11.2025, avendo le parti raggiunto un accordo, sottoscritto e prodotto in atti, sulle condizioni della loro separazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 06.03.2025, ha proposto Parte_1
cumulativamente domanda volta ad ottenere la pronuncia della sua separazione personale e della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20.12.1997 con , dal Controparte_1
quale sono nate le figlie (22.12.1999) e (08.10.2001), Persona_1 Persona_2
entrambe maggiorenni.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha dedotto che, negli ultimi anni, a causa di incomprensioni reciproche ed incompatibilità caratteriali, la prosecuzione della vita coniugale era divenuta insostenibile, avendo il marito di fatto posto fine alla relazione con la moglie – escludendola dalle decisioni, anche di carattere economico, riguardanti il nucleo familiare – ed interrompendo,
altresì, anche il rapporto con le figlie, rimaste a vivere con la madre nella casa coniugale di proprietà
esclusiva del . CP_1
In merito alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente ha rappresentato di lavorare come insegnante con retribuzione mensile di € 1.800,00 circa, mentre il resistente è titolare di un'agenzia assicurativa con un reddito complessivo mensile di € 2.500,00 circa (confluendo tali somme nel conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi).
Essendo le figlie ancora impegnate negli studi e quindi prive d'indipendenza economica, la ricorrente ha chiesto di porre a carico del marito l'obbligo fi versarle la complessiva somma di €
1.500,00, mensili per il mantenimento di entrambe, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie e l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale.
Si è costituito in giudizio , il quale, senza opporsi alla domanda di Controparte_1
separazione, ha contestato quanto rappresentato dalla ricorrente in merito alle ragioni poste a fondamento della crisi coniugale, assumendone l'esclusiva imputabilità al mutamento di 2 comportamento della che già da anni aveva improvvisamente interrotto ogni forma di Pt_1
contatto con il marito.
Il resistente ha altresì contestato la ricostruzione della situazione economica delle parti prospettata dalla ricorrente e in merito alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, ha rappresentato che la aveva già spontaneamente abbandonato la casa coniugale, trasferendosi altrove insieme alle Pt_1
figlie, precisando che la maggiore delle due già viveva a Gubbio avendo raggiunto la propria indipendenza economica e dichiarandosi disponibile a versare alla moglie quale contributo per la figlia - ancora impegnata negli studi - un assegno mensile di € 450,00, oltre al 50 % delle spese Per_2
straordinarie.
All'udienza del 25.11.2025, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra i coniugi,
gli stessi, sentiti congiuntamente (ciascuno assistito dal proprio difensore costituito), hanno manifestato la volontà di voler addivenire d una soluzione concordata della alla separazione, sulla base dell'accordo, nelle more liberamente raggiunto e sottoscritto da entrambi (oltre che dai rispettivi procuratori) e già depositato telematicamente in atti.
Tanto premesso, in base all'accordo - che i coniugi hanno chiesto al Tribunale di omologare in quanto idoneo a regolare per il futuro i loro rapporti personali ed economici, anche in relazione alle figlie - le parti hanno stabilito le seguenti condizioni:
“1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati.
2. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c.,
una volta maturati i relativi presupposti di legge (in particolare, il termine previsto dall'art. 3 della
L. 898/1970).
3. Dichiarare entrambi i coniugi economicamente autosufficienti, in considerazione dei rispettivi
redditi, e per tale motivo escludere ogni obbligo reciproco di mantenimento.
4. Il Sig. si obbliga a corrispondere, direttamente alla figlia Controparte_1 [...]
, un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento ordinario, pari a Euro Per_2
3 600,00 (seicento/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese. Tale somma sarà soggetta a
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Tutte le spese straordinarie (mediche, universitarie,
ludiche/sportive e voluttuarie), se non integralmente coperte dai genitori, saranno sostenute da
entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, previa preventiva concertazione e/o condivisione
del preventivo di spesa.
5. Si prende atto che la figlia è divenuta economicamente autosufficiente Persona_1
e si dichiara cessato ogni obbligo di mantenimento nei suoi confronti.
6. Si dà atto che la casa coniugale sita in Acireale via Paolo Vasta n. 197 è di proprietà esclusiva
del Sig. e che resta nella sua piena ed esclusiva disponibilità, avendo la sig.ra Sig.ra CP_1
già trovato diversa sistemazione in Acireale, via Martinez, 29. Pt_1
7. Con l'omologazione del presente accordo cessa la comunione legale dei beni tra i coniugi.
Il conto corrente cointestato n.000047570392 presso banca agenzia di Acireale, previa nuova CP_2
canalizzazione delle utenze, dovrà essere estinto entro il 31.12.2025 e le somme ivi presenti di
pertinenza esclusiva del sig. saranno accreditate per intero su altro c/c allo stesso CP_1
intestato. Le carte associate al predetto c/c e in possesso della sig.ra saranno dalla stessa Pt_1
immediatamente restituite al sig. . Analogamente i rapporti bancari con Credit IC CP_1
e con Zurich Bank, con le relative somme e titoli, tutti intestati al sig. , rimarranno di CP_1
sua esclusiva proprietà e disponibilità, così come ogni altro rapporto bancario solo allo stesso
intestato. Analogamente, sono di pertinenza della sig.ra tutti i rapporti bancari alla stessa Pt_1
esclusivamente intestati.
8. La Sig.ra si impegna ad effettuare, entro 15 giorni dall'omologazione del Parte_1
presente accordo, a proprie cure e spese il passaggio di proprietà dell'autovettura Renault Captur
targata GC596XE, che resterà di sua proprietà ed uso esclusivo. La sig.ra si obbliga a Pt_1
pagare integralmente, sin dalla rata del corrente mese di novembre, il finanziamento AGOS
intestato a e relativo all'acquisto della predetta autovettura. Il pagamento Controparte_1
dovrà avvenire a mezzo versamento mese per mese (entro il giorno 20 di ogni mese) su c/c del sig.
4 con e ciò sino alla naturale scadenza del detto CP_1 CodiceFiscale_3
finanziamento.
9. Le parti sono addivenute ad una bonaria composizione dei loro pregressi rapporti di dare/avere
discendenti dalla separazione tra coniugi e dei rapporti patrimoniali di ogni genere e ciò anche
attraverso il trasferimento del garage in comunione sito in Acireale, Via Marchese di Sangiuliano
n.69/B, censito in Catasto Fabbricati del Comune di Acireale (CT) al foglio 58 part.322 sub 26
cat.C/6, classe 5, mq 14, R.C. €.39,77, e pertanto convengono e pattuiscono lo scioglimento della
comunione su tale bene. Per l'effetto il sig. , a definizione di ogni rapporto patrimoniale CP_1
di dare ed avere derivante dal matrimonio, si obbliga a trasferire alla sig.ra la quota di 1/2 Pt_2
della piena proprietà indivisa del garage in modo che l'intera proprietà sia hi capo alla sig.ra
dietro il pagamento da parte di quest'ultima dell'importo complessivo di €.7.000,00 Pt_2
(settemila/00). Pagamento che verrà eseguito contestualmente alla stipula del futuro atto notarile.
Il trasferimento avverrà con atto notarile da effettuarsi entro due mesi dalla omologazione del
presente accordo a cure e spese della stessa sig.ra chiedendo sin da ora che il relativo atto Pt_2
venga dichiarato esente da ogni imposta e tassa ai sensi deU'art.l9 L.n.74/1987 e comunque
richiedendo ogni altro benefìcio fiscale previsto dalla legge in merito, impegnandosi a ribadire tali
richieste poi nello stipulando atto pubblico. I coniugi dichiarano che il suddetto trasferimento è da
ricomprendere nella negoziazione globale con cui gli stessi hanno inteso definire i propri rapporti,
patrimoniali e non, di composizione e definizione della crisi coniugale.
10. 1 signori e dichiarano che con l'adempimento a quanto pattuito con il Pt_1 CP_1
presente accordo non avranno null'altro a pretendere avendo risolto in modo definitivo anche ogni
loro rapporto patrimoniale e latu sensu, economico”
L'accordo può dunque essere omologato dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà
all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, fermo restando che ogni altro accordo economico tra i coniugi teso a regolare i loro reciproci rapporti rimane sottratto al vaglio del
Tribunale, trattandosi di materia disponibile in cui le parti possono liberamente esplicare autonomo
5 e consapevole governo dei loro diritti.
Quanto alla richiesta di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, tale domanda non è ancora procedibile, dovendosi attendere il maturare dei relativi presupposti di legge.
Va pertanto disposta, con separata ordinanza, la prosecuzione del processo, fissando innanzi al giudice relatore l'udienza di comparizione per la trattazione della domanda di divorzio.
La pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale parzialmente decidendo nel giudizio iscritto al n. 2512/2025 R.G. OMOLOGA la separazione fra e alle condizioni di cui in motivazione Controparte_1 Parte_1
e ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Acireale di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 577, parte II, serie A, anno 1997).
Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Riserva la pronuncia sulle spese di lite alla definizione del giudizio di merito.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del tribunale, il
28.11.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera dott.ssa Venera Condorelli
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