CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/11/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 297/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 297/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIMBI Parte_1 P.IVA_1
LUIGI,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
avverso la sentenza n. 1218/2022 emessa dal Tribunale di Lucca pubblicata il
13/12/2022
CONCLUSIONI
In data 25.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 10 Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectiis, in accoglimento dei suesposti motivi: in via principale, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Lucca, G.I. Giovanni Piccioli, del 13.12.2022 pubblicata in pari data, nel giudizio RG nr. 1127/2019/2019 (rep. nr. 2771/2022), non notificata nella parte in cui “condanna a pagare Parte_1
a parte opposta società la compl ma di € Controparte_1
76.207,88 oltre a interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo” e per l'effetto, rigettare integralmente le domande tutte ex adverso proposte in primo grado;
in via subordinata annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Lucca, G.I. Giovanni Piccioli, del 13.12.2022 pubblicata in pari data, nel giudizio RG nr. 1127/2019/2019 (rep. nr. 2771/2022), non notificata nella parte in cui “condanna a pagare Parte_1
a parte opposta società la compl ma di € Controparte_1
76.207,88 oltre a interes gge dalla domanda al saldo effettivo” e per l'effetto accertare come dovuta la complessiva somma di € 72.904,00; Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi giudizio e conseguente condanna alla refusione delle spese di lite e delle somme tutte eventualmente liquidate per effetto della pronuncia di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Su ricorso della il Tribunale di Lucca emetteva il Controparte_1
Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 282/2019, con il quale ingiungeva ad il pagamento della somma di € 149.814,95, Parte_1 oltre interessi di mora, nonché spese ed onorari della procedura monitoria.
Il decreto veniva emesso a fronte della produzione della fattura nr.
492/2018, emessa a titolo di “rimborso oneri per la sicurezza”, nonché delle fatture nn. 309, 471 e 477 emesse per interessi moratori, tutte inerenti ad un contratto di appalto per il servizio di pulizia reti ed impianti di Parte_1
Avverso tale decreto proponeva opposizione la quale Parte_1 chiedeva in via preliminare, in rito, di dichiarare l'incompetenza pagina 2 di 10 territoriale in favore del Tribunale di Pisa, con conseguente revoca del decreto opposto, e nel merito il rigetto della domanda.
L'opposizione svolta da era sostanzialmente affidata a due Parte_1 motivi: con il primo, si contestava il difetto di legittimazione attiva rispetto alla domanda di pagamento degli interessi moratori azionata sulla base delle fatture nn. 309/2018 (per € 18589.07, doc.n. 4)
471/2018 (per € 27330.81, doc.n. 5) e 477/2018 (per € 30288.00 doc.n. 6) per complessivi € 76.207,88; con il secondo, si contestava la decadenza -per mancata tempestiva iscrizione di riserve negli atti contabili- dal diritto di credito portato dalla fattura nr. 492/2018 a titolo di rimborso degli oneri di sicurezza per un importo pari ad € 72.904,00
(al netto d'Iva, doc. 3).
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
La causa veniva istruita con prove testimoniali ed interrogatorio formale, per poi giungere in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 1218/2022, pubblicata il 13/12/2022, il Tribunale di
Lucca così statuiva:
“1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente società “ a pagare a parte Parte_1 opposta società “ la complessiva somma di € Controparte_1
76.207,88, oltre ad interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo;
3) condanna l'opponente alla rifusione della metà delle spese processuali di parte opposta, compensato il residuo mezzo, spese che liquida equitativamente per l'intero in complessivi € 8.000,00 oltre rimborso spese generali, iva - se dovuta - e CPA come per legge”.
Il Tribunale, dopo aver disatteso l'eccezione d'incompetenza territoriale, pagina 3 di 10 con riferimento alla fattura 492/2018 riteneva che “non risulta dimostrato né dagli atti prodotti né in altro modo che dovesse applicarsi il meccanismo delle riserve”, previsto “per determinate ipotesi nelle quali non rientra il pagamento degli oneri per la sicurezza né che tale pagamento potesse essere richiesto soltanto entro determinati periodi di tempo, subordinato a determinati accadimenti ovvero richiesto contestualmente agli altri corrispettivi”. Con riferimento, invece, alle fatture nr. 309, 471 e 477, relative agli interessi moratori, il giudice riteneva che difettasse “la titolarità del diritto in capo all'opposta”, per essere stato il credito ceduto, con conseguente accoglimento sul punto dell'opposizione.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di
Appello (di seguito anche APPELLATA) Controparte_1 proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata ed ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Error in iudicando. Erroneità della sentenza per erroneità, contraddittorietà e perplessità della motivazione. Errata valutazione dei fatti ed atti di causa;
2) Error in iudicando. Errata valutazione degli atti e fatti di causa.
Violazione e falsa applicazione dell'art 2697 c.c.;
3) Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del
Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 nr. 49 e dei principi generali in tema di esecuzione dei contratti pubblici di servizi. Violazione e falsa applicazione del paragrafo XV punto 4.1.6. del D.Lgs nr.
81/2008 richiamato dall'art. 100 comma 1 del D.lgs nr. 81/2008. pagina 4 di 10 Errata e/o omessa valutazione dei fatti ed atti di causa. Violazione
e falsa applicazione dell'art. 232 cpc.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e CP_1 veniva dichiarata contumace.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
Con il primo motivo l'appellante denuncia la contraddittorietà della motivazione della sentenza, venendo affermato nella parte motiva che la domanda relativa alle fatture nr. 309, 471 e 477 non poteva essere accolta, salvo poi condannare al pagamento di una somma Pt_1 esattamente corrispondente all'importo indicato in tali titoli.
La discrasia è effettiva, per quanto appaia esclusivamente il frutto di un errore materiale.
La motivazione è esplicitamente volta a rigettare la domanda con riferimento alle fatture nr. 309, 471 e 477 ed accoglierla con riferimento alla fattura nr. 492/2018. Da un semplice riscontro documentale, però, si evince che l'importo imponibile di tale ultima fattura è pari ad € pagina 5 di 10 72.904,00, mentre quello di € 76.207,88 costituisce la somma del corrispettivo riportato nelle prime tre.
La conseguenza delle motivazioni espresse nella sentenza, quindi, avrebbe dovuto portare alla condanna al pagamento della minor somma di € 72.904,00.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il secondo motivo la parte appellante si duole dell'accoglimento della domanda avversaria con riferimento alla fattura n. 492/2018, emessa a titolo di oneri di sicurezza.
Così si è espresso il giudice di primo grado con riferimento a tale aspetto: “Nel merito si osserva che, riguardo alla pretesa relativa agli oneri per la sicurezza, di cui alla fattura n. 492/2018, è emerso in sede testimoniale che nei contratti di appalto non veniva utilizzato, nel periodo degli anni 2013-2017, alcun computo metrico sugli oneri per la sicurezza. Parte opponente sostiene, sul punto, che esisteva l'onere, per parte opposta, di inserire prima della chiusura della contabilità, le voci relative ai suddetti costi. Non essendo accaduto ciò, parte opponente sostiene che le pretese dell'opposta sono ora tardive e inammissibili.
Tale argomentazione non convince, non essendo dimostrato né dagli atti prodotti né in altro modo che dovesse applicarsi il meccanismo delle riserve, previsto soltanto per determinate ipotesi, nelle quali non rientra il pagamento degli oneri per la sicurezza, né che tale pagamento potesse essere richiesto soltanto entro determinati periodi di tempo, subordinato a determinati accadimenti ovvero richiesto contestualmente agli altri corrispettivi, onde la domanda di parte opponente sul punto dovrà essere rigettata”.
L'appellante deduce che il giudice, nell'evidenziare la mancanza di prova in ordine all'applicabilità del meccanismo delle riserve, avrebbe violato i principi codicistici in tema di riparto dell'onere della prova, in quanto pagina 6 di 10 sarebbe stata a dover provare innanzitutto il titolo sulla CP_1 base del quale invocava il proprio credito. Dal fatto che nei contratti relativi al periodo 2013-2017 “non veniva utilizzato alcun computo metrico sugli oneri della sicurezza”, quindi, il giudice avrebbe dovuto piuttosto ricavare la mancanza di prova della fondatezza della domanda avanzata in sede monitoria.
Orbene, dal momento che il decreto ingiuntivo è stato ottenuto esclusivamente a fronte della presentazione della fattura, che nel giudizio di opposizione è priva di valore probatorio, era, CP_1 in effetti, tenuta provare innanzitutto di avere un titolo sulla base del quale invocare il credito e poi di averlo correttamente quantificato, essendo state tempestivamente contestate entrambe le circostanze.
La convenuta opposta nel giudizio di primo grado ha così giustificato la sua domanda:
“Gli oneri per la sicurezza sono un elemento talmente insito nel contratto di appalto che la loro mancata indicazione in fase di presentazione dell'offerta è stata ritenuta causa legittima di esclusione, peraltro automatica, non sanabile nemmeno con il meccanismo del soccorso istruttorio. Sul punto si cita C.S. a.p. 27 luglio 2016 n. 19, in cui la stessa ha rilevato che, nella vigenza del d.lgs. 50/16, la mancata indicazione dei costi di sicurezza sia sanzionata con l'esclusione a prescindere da una espressa previsione in tale senso del bando di gara e che tale omissione non possa essere supplita mediante il soccorso istruttorio.
A tale orientamento si è uniformata, da un certo punto in avanti, la stessa Stazione Appaltante Acque Spa, che, nella prosecuzione dei suoi rapporti con attraverso la propria Controllata Acque CP_1
Servizi, che sono proseguiti nel 2018 e nel 2019 fino alla data del 20 aprile 2019 (quando vi è stata l'apertura della nuova procedura di pagina 7 di 10 assegnazione dell'appalto per l'anno 2019-2020) ha corrisposto gli oneri per la sicurezza esattamente negli importi previsti in contratto senza che fosse seguita la macchinosa procedura richiesta in atto di opposizione e senza richiedere alcuna prova che la li avesse concretamente CP_1 sostenuti (doc. nr. da B)2 a B)8”.
Come evidenzia lo stesso giudice di prime cure nella sentenza impugnata, le prove orali hanno consentito di accertare che nel quadriennio 2013-2017 “non veniva utilizzato alcun computo metrico sugli oneri della sicurezza”.
L'odierna appellante ha anche documentato questa circostanza producendo il capitolato ed un elenco prezzi all'epoca vigenti (docc. 40 e
41). ha, altresì, prodotto il capitolato e l'elenco prezzo utilizzati a Pt_1 partire dall'anno 2017, a dimostrazione del fatto che solo da allora vennero ricompresi gli oneri per la sicurezza relativi ai servi svolti ed a giustificazione del fatto che, come dedotto in primo grado dalla parte opposta, la stessa ebbe nel periodo successivo a riconoscere a Pt_1 tale voce di costo. CP_1
È quindi provato che il contratto di appalto in forza del quale sono state emesse le fatture oggetto di giudizio non prevedeva la possibilità di conteggiare gli oneri di sicurezza.
Da ciò non può che desumersi la mancanza di prova del titolo giustificativo del pagamento invocato, ovvero la previsione contrattuale che consentisse l'addebito.
Non appare poi possibile estendere la previsione contrattuale attraverso il richiamo da parte di ai principi generali che ne CP_1 avrebbero imposto l'inserimento, dal momento che tale censura non può essere esaminata nel presente giudizio, peraltro senza una espressa pagina 8 di 10 domanda in tal senso, avendo dovuto costituire oggetto di una impugnazione del bando, che non vi è stata.
III. La terza censura alla sentenza impugnata, relativa all'affermazione della non necessarietà dell'iscrizione di una apposita riserva scritta per giustificare la richiesta di pagamento, è assorbita da quanto evidenziato in sede di esame del motivo precedente.
IV. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa le spese Parte_1 processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del CP_1 CP_1
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio, avuto riguardo dei parametri minimi, alla luce della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza n. 1218/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
13/12/2022, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata da Controparte_1 nei confronti di Parte_1
2. condanna a restituire ad quanto Controparte_1 Parte_1 ricevuto in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 9 di 10 3. condanna in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, a rifondere a le spese di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 7.052 per il giudizio di primo grado ed € 4.997 per il giudizio di appello, il tutto maggiorato del rimborso delle spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, SECONDA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Fabrizio Nicoletti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 297/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIMBI Parte_1 P.IVA_1
LUIGI,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
avverso la sentenza n. 1218/2022 emessa dal Tribunale di Lucca pubblicata il
13/12/2022
CONCLUSIONI
In data 25.6.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 1 di 10 Per la parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectiis, in accoglimento dei suesposti motivi: in via principale, annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Lucca, G.I. Giovanni Piccioli, del 13.12.2022 pubblicata in pari data, nel giudizio RG nr. 1127/2019/2019 (rep. nr. 2771/2022), non notificata nella parte in cui “condanna a pagare Parte_1
a parte opposta società la compl ma di € Controparte_1
76.207,88 oltre a interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo” e per l'effetto, rigettare integralmente le domande tutte ex adverso proposte in primo grado;
in via subordinata annullare e/o riformare la sentenza del Tribunale di Lucca, G.I. Giovanni Piccioli, del 13.12.2022 pubblicata in pari data, nel giudizio RG nr. 1127/2019/2019 (rep. nr. 2771/2022), non notificata nella parte in cui “condanna a pagare Parte_1
a parte opposta società la compl ma di € Controparte_1
76.207,88 oltre a interes gge dalla domanda al saldo effettivo” e per l'effetto accertare come dovuta la complessiva somma di € 72.904,00; Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi giudizio e conseguente condanna alla refusione delle spese di lite e delle somme tutte eventualmente liquidate per effetto della pronuncia di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Su ricorso della il Tribunale di Lucca emetteva il Controparte_1
Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 282/2019, con il quale ingiungeva ad il pagamento della somma di € 149.814,95, Parte_1 oltre interessi di mora, nonché spese ed onorari della procedura monitoria.
Il decreto veniva emesso a fronte della produzione della fattura nr.
492/2018, emessa a titolo di “rimborso oneri per la sicurezza”, nonché delle fatture nn. 309, 471 e 477 emesse per interessi moratori, tutte inerenti ad un contratto di appalto per il servizio di pulizia reti ed impianti di Parte_1
Avverso tale decreto proponeva opposizione la quale Parte_1 chiedeva in via preliminare, in rito, di dichiarare l'incompetenza pagina 2 di 10 territoriale in favore del Tribunale di Pisa, con conseguente revoca del decreto opposto, e nel merito il rigetto della domanda.
L'opposizione svolta da era sostanzialmente affidata a due Parte_1 motivi: con il primo, si contestava il difetto di legittimazione attiva rispetto alla domanda di pagamento degli interessi moratori azionata sulla base delle fatture nn. 309/2018 (per € 18589.07, doc.n. 4)
471/2018 (per € 27330.81, doc.n. 5) e 477/2018 (per € 30288.00 doc.n. 6) per complessivi € 76.207,88; con il secondo, si contestava la decadenza -per mancata tempestiva iscrizione di riserve negli atti contabili- dal diritto di credito portato dalla fattura nr. 492/2018 a titolo di rimborso degli oneri di sicurezza per un importo pari ad € 72.904,00
(al netto d'Iva, doc. 3).
Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto CP_1 dell'opposizione.
La causa veniva istruita con prove testimoniali ed interrogatorio formale, per poi giungere in decisione.
La sentenza impugnata
Con la sentenza n. 1218/2022, pubblicata il 13/12/2022, il Tribunale di
Lucca così statuiva:
“1) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna l'opponente società “ a pagare a parte Parte_1 opposta società “ la complessiva somma di € Controparte_1
76.207,88, oltre ad interessi nella misura di legge dalla domanda al saldo effettivo;
3) condanna l'opponente alla rifusione della metà delle spese processuali di parte opposta, compensato il residuo mezzo, spese che liquida equitativamente per l'intero in complessivi € 8.000,00 oltre rimborso spese generali, iva - se dovuta - e CPA come per legge”.
Il Tribunale, dopo aver disatteso l'eccezione d'incompetenza territoriale, pagina 3 di 10 con riferimento alla fattura 492/2018 riteneva che “non risulta dimostrato né dagli atti prodotti né in altro modo che dovesse applicarsi il meccanismo delle riserve”, previsto “per determinate ipotesi nelle quali non rientra il pagamento degli oneri per la sicurezza né che tale pagamento potesse essere richiesto soltanto entro determinati periodi di tempo, subordinato a determinati accadimenti ovvero richiesto contestualmente agli altri corrispettivi”. Con riferimento, invece, alle fatture nr. 309, 471 e 477, relative agli interessi moratori, il giudice riteneva che difettasse “la titolarità del diritto in capo all'opposta”, per essere stato il credito ceduto, con conseguente accoglimento sul punto dell'opposizione.
Il giudizio di appello
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche APPELLANTE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di
Appello (di seguito anche APPELLATA) Controparte_1 proponendo gravame avverso la sopra richiamata sentenza.
Parte appellante ritenendo la sentenza gravata errata ed ingiusta, la impugnava per i seguenti motivi di appello:
1) Error in iudicando. Erroneità della sentenza per erroneità, contraddittorietà e perplessità della motivazione. Errata valutazione dei fatti ed atti di causa;
2) Error in iudicando. Errata valutazione degli atti e fatti di causa.
Violazione e falsa applicazione dell'art 2697 c.c.;
3) Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell'art. 21 del
Decreto Ministeriale 7 marzo 2018 nr. 49 e dei principi generali in tema di esecuzione dei contratti pubblici di servizi. Violazione e falsa applicazione del paragrafo XV punto 4.1.6. del D.Lgs nr.
81/2008 richiamato dall'art. 100 comma 1 del D.lgs nr. 81/2008. pagina 4 di 10 Errata e/o omessa valutazione dei fatti ed atti di causa. Violazione
e falsa applicazione dell'art. 232 cpc.
Per tali ragioni veniva, pertanto, formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Pur ritualmente citata, non si costituiva in giudizio e CP_1 veniva dichiarata contumace.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa era trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e veniva discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di gravame è fondata.
Con il primo motivo l'appellante denuncia la contraddittorietà della motivazione della sentenza, venendo affermato nella parte motiva che la domanda relativa alle fatture nr. 309, 471 e 477 non poteva essere accolta, salvo poi condannare al pagamento di una somma Pt_1 esattamente corrispondente all'importo indicato in tali titoli.
La discrasia è effettiva, per quanto appaia esclusivamente il frutto di un errore materiale.
La motivazione è esplicitamente volta a rigettare la domanda con riferimento alle fatture nr. 309, 471 e 477 ed accoglierla con riferimento alla fattura nr. 492/2018. Da un semplice riscontro documentale, però, si evince che l'importo imponibile di tale ultima fattura è pari ad € pagina 5 di 10 72.904,00, mentre quello di € 76.207,88 costituisce la somma del corrispettivo riportato nelle prime tre.
La conseguenza delle motivazioni espresse nella sentenza, quindi, avrebbe dovuto portare alla condanna al pagamento della minor somma di € 72.904,00.
II. La seconda censura alla sentenza impugnata è fondata.
Con il secondo motivo la parte appellante si duole dell'accoglimento della domanda avversaria con riferimento alla fattura n. 492/2018, emessa a titolo di oneri di sicurezza.
Così si è espresso il giudice di primo grado con riferimento a tale aspetto: “Nel merito si osserva che, riguardo alla pretesa relativa agli oneri per la sicurezza, di cui alla fattura n. 492/2018, è emerso in sede testimoniale che nei contratti di appalto non veniva utilizzato, nel periodo degli anni 2013-2017, alcun computo metrico sugli oneri per la sicurezza. Parte opponente sostiene, sul punto, che esisteva l'onere, per parte opposta, di inserire prima della chiusura della contabilità, le voci relative ai suddetti costi. Non essendo accaduto ciò, parte opponente sostiene che le pretese dell'opposta sono ora tardive e inammissibili.
Tale argomentazione non convince, non essendo dimostrato né dagli atti prodotti né in altro modo che dovesse applicarsi il meccanismo delle riserve, previsto soltanto per determinate ipotesi, nelle quali non rientra il pagamento degli oneri per la sicurezza, né che tale pagamento potesse essere richiesto soltanto entro determinati periodi di tempo, subordinato a determinati accadimenti ovvero richiesto contestualmente agli altri corrispettivi, onde la domanda di parte opponente sul punto dovrà essere rigettata”.
L'appellante deduce che il giudice, nell'evidenziare la mancanza di prova in ordine all'applicabilità del meccanismo delle riserve, avrebbe violato i principi codicistici in tema di riparto dell'onere della prova, in quanto pagina 6 di 10 sarebbe stata a dover provare innanzitutto il titolo sulla CP_1 base del quale invocava il proprio credito. Dal fatto che nei contratti relativi al periodo 2013-2017 “non veniva utilizzato alcun computo metrico sugli oneri della sicurezza”, quindi, il giudice avrebbe dovuto piuttosto ricavare la mancanza di prova della fondatezza della domanda avanzata in sede monitoria.
Orbene, dal momento che il decreto ingiuntivo è stato ottenuto esclusivamente a fronte della presentazione della fattura, che nel giudizio di opposizione è priva di valore probatorio, era, CP_1 in effetti, tenuta provare innanzitutto di avere un titolo sulla base del quale invocare il credito e poi di averlo correttamente quantificato, essendo state tempestivamente contestate entrambe le circostanze.
La convenuta opposta nel giudizio di primo grado ha così giustificato la sua domanda:
“Gli oneri per la sicurezza sono un elemento talmente insito nel contratto di appalto che la loro mancata indicazione in fase di presentazione dell'offerta è stata ritenuta causa legittima di esclusione, peraltro automatica, non sanabile nemmeno con il meccanismo del soccorso istruttorio. Sul punto si cita C.S. a.p. 27 luglio 2016 n. 19, in cui la stessa ha rilevato che, nella vigenza del d.lgs. 50/16, la mancata indicazione dei costi di sicurezza sia sanzionata con l'esclusione a prescindere da una espressa previsione in tale senso del bando di gara e che tale omissione non possa essere supplita mediante il soccorso istruttorio.
A tale orientamento si è uniformata, da un certo punto in avanti, la stessa Stazione Appaltante Acque Spa, che, nella prosecuzione dei suoi rapporti con attraverso la propria Controllata Acque CP_1
Servizi, che sono proseguiti nel 2018 e nel 2019 fino alla data del 20 aprile 2019 (quando vi è stata l'apertura della nuova procedura di pagina 7 di 10 assegnazione dell'appalto per l'anno 2019-2020) ha corrisposto gli oneri per la sicurezza esattamente negli importi previsti in contratto senza che fosse seguita la macchinosa procedura richiesta in atto di opposizione e senza richiedere alcuna prova che la li avesse concretamente CP_1 sostenuti (doc. nr. da B)2 a B)8”.
Come evidenzia lo stesso giudice di prime cure nella sentenza impugnata, le prove orali hanno consentito di accertare che nel quadriennio 2013-2017 “non veniva utilizzato alcun computo metrico sugli oneri della sicurezza”.
L'odierna appellante ha anche documentato questa circostanza producendo il capitolato ed un elenco prezzi all'epoca vigenti (docc. 40 e
41). ha, altresì, prodotto il capitolato e l'elenco prezzo utilizzati a Pt_1 partire dall'anno 2017, a dimostrazione del fatto che solo da allora vennero ricompresi gli oneri per la sicurezza relativi ai servi svolti ed a giustificazione del fatto che, come dedotto in primo grado dalla parte opposta, la stessa ebbe nel periodo successivo a riconoscere a Pt_1 tale voce di costo. CP_1
È quindi provato che il contratto di appalto in forza del quale sono state emesse le fatture oggetto di giudizio non prevedeva la possibilità di conteggiare gli oneri di sicurezza.
Da ciò non può che desumersi la mancanza di prova del titolo giustificativo del pagamento invocato, ovvero la previsione contrattuale che consentisse l'addebito.
Non appare poi possibile estendere la previsione contrattuale attraverso il richiamo da parte di ai principi generali che ne CP_1 avrebbero imposto l'inserimento, dal momento che tale censura non può essere esaminata nel presente giudizio, peraltro senza una espressa pagina 8 di 10 domanda in tal senso, avendo dovuto costituire oggetto di una impugnazione del bando, che non vi è stata.
III. La terza censura alla sentenza impugnata, relativa all'affermazione della non necessarietà dell'iscrizione di una apposita riserva scritta per giustificare la richiesta di pagamento, è assorbita da quanto evidenziato in sede di esame del motivo precedente.
IV. In applicazione del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede vittoriosa le spese Parte_1 processuali di entrambi i gradi del giudizio devono essere poste a carico di nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del CP_1 CP_1
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, in relazione al valore effettivo della controversia ed all'attività svolta, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio, avuto riguardo dei parametri minimi, alla luce della scarsa complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza n. 1218/2022 emessa dal Tribunale di Lucca e pubblicata il
13/12/2022, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata da Controparte_1 nei confronti di Parte_1
2. condanna a restituire ad quanto Controparte_1 Parte_1 ricevuto in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
pagina 9 di 10 3. condanna in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, a rifondere a le spese di entrambi i Parte_1 gradi di giudizio, che liquida in complessivi € 7.052 per il giudizio di primo grado ed € 4.997 per il giudizio di appello, il tutto maggiorato del rimborso delle spese generali, Iva e Cpa, come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 13 novembre 2025.
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Fabrizio Nicoletti
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 10 di 10