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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/11/2025, n. 9091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9091 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21782/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria ZA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21782/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MAURO GIUSEPPINA ROBERTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZETTA DEL TRICOLORE 3 26839 ZELO BUON PERSICO presso il predetto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERNI GABRIELE Controparte_1 P.IVA_2 RO elettivamente domiciliato in via lamarmora 20122 MILANO presso il predetto difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 28.10.25.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) ha spiegato opposizione ex art 615 comma 1 c.p.c. avverso Parte_1 il precetto alla stessa notificato dalla società precetto con il quale le veniva richiesto Controparte_1 il pagamento di € 21.846,16 quale parte residua dell'originario importo dovuto di €. 40.358,78;
La richiesta di cui al precetto era basata sul titolo esecutivo rappresentato dall' Accordo di Mediazione sottoscritto in data 22.02.2023 dinanzi all'Organismo di Conciliazione degli Avvocati di Milano. Con tale accordo le predette parti avevano regolamentato i impegni contrattuali nonchè i danni derivanti da un sinistro avvenuto in data 7.12.2022 (doc. n. 2 fasc. opponente).
1.1) La parte opponente ha quindi posto a fondamento della propria opposizione le doglianze di seguito indicate, con le quali, sollevando motivi di contestazione ex art 615 comma 1 cpc, ha nella sostanza eccepito di aver già adempiuto all'accordo di mediazione in argomento:
“4) ebbene, parte attrice ha adempiuto correttamente alle condizioni dell'accordo di Mediazione in merito al pagamento di €. 2.894,00 e in riferimento alle spese di recupero e ricovero del mezzo da parte dell' Per quanto riguarda, invece, le sanzioni nulla è stato elevato Controparte_2 pertanto, le stesse non sono state richieste;
5) quanto alle spese di recupero e ricovero del mezzo, ritiene di aver subito un danno Controparte_1 complessivo pari ad €. 40.358,78 di cui ha formulato richiesta a parte attrice con il riaddebito delle fatture (doc. n. 3) ricevute da:
- G.T.S. General Transport (fattura n. FV23/01/0178 del 13.06.2023 di €.18.695,22)
- Alfa Maceri SpA (fattura n. 5142/2023/F del 31.10.2023 di €. 4.819,00)
- Alfa Maceri SpA (fattura del 28.11.2023 di €. 341,60)
- AL OT (fattura n. 388 del 14.12.2022 di €. 11.041,00);
6) successivamente ha richiesto a riaddebitando i Controparte_1 Controparte_3 suddetti importi con l'emissione delle fatture n. 409/F23, 606/F23, 607/F23 e 608/F23 (doc. n. 4);
7) in data 15.04.2024 la società attivando la propria polizza vettoriale, ha quindi Parte_1 autorizzato a corrispondere l'importo liquidato a seguito della valutazione dei Controparte_4 danni occorsi in sede di sinistro del 7.12.2022, pari ad €. 20.158,06. Ritenuto tale somma congrua e dovuta ai sensi della polizza vettoriale, è stato, pertanto, sottoscritto apposito atto di transazione e quietanza (doc. n. 5);
1.2) La parte opponente ha altresì avanzato ulteriori motivi di contestazione ex art 615 comma 1 cpc, contestando la quantificazione degli importi richiesti, nei termini di seguito indicati:
“Parte attrice con il presente atto intende opporsi al precetto notificato in data 8.05.2024 per i motivi che di seguito si espongono: pagina 2 di 7 1) relativamente alla fattura n. 000409/F23 del 12.07.2023 pari ad un totale di €. 24.157,12 si ritiene che:
• l'importo del valore merce €. 840,46 debba essere calcolato senza IVA come riportato nella fattura di
G.T.S. GENERAL TRANSPORT n. FV23/01/01728 del 13.06.2023;
• l'importo di €. 3.158,00, allo stato, non debba essere riaddebitato a considerato che il Parte_1 container risulta essere rimasto nel possesso di e in ogni caso, si chiede venga Controparte_1 specificata la motivazione del riaddebito;
• l'importo pari ad €. 1.800,46 richiesto a titolo di spese amministrative necessita di essere specificato, non essendo incluse nella fattura di G.T.S. GENERAL TRANSPORT n. FV23/01/01728 del 13.06.2023 e al fine di una corretta valutazione;
2) relativamente alla fattura n. 000608/F23 del 30.11.2023 pari ad un di €. 11.041,00 si ritiene che:
• per la restante cifra pari ad €. 9.841,00, esclusa dal prospetto di liquidazione anzidetto (che riconosce per tale fattura solo la somma di €. 1.200,00) sia opportuno che specifichi nel CP_1 dettaglio le singole voci di cui alla relativa fattura di AL OT riaddebitata.
• In particolare, si evidenzia che, il canone di locazione corrisposto da a Controparte_5 [...]
relativamente all'automezzo Mercedes NZ tg. FC897GS e al rimorchio tg. AC29316 CP_1
Courie New, ricomprendeva anche l'assistenza su strada.
Pertanto, si ritiene necessaria potere prendere visione della documentazione relativa alla suddetta polizza assicurativa al fine di una corretta valutazione;
Alla luce delle precisazioni anzidette, allo stato non si ritiene legittima la richiesta dell'ulteriore somma pari ad €. 20.200,66 (oltre spese di precetto) richiesta da a Controparte_1 Controparte_5 poichè appare necessario ricevere tutti i chiarimenti legittimamente avanzati ed esaustivamente
[...] esposti.”
2) In data 30.8.24 si è costituita la quale, dopo aver puntualizzato i rapporti Controparte_1 contrattuali intercorsi con la controparte, ha specificato quanto di seguito riportato riassuntivamente:
“13. A seguito del giudizio di mediazione instaurato presso l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano, rubricato al n. Rg. A.M 3592/2022, le parti raggiungevano un accordo, siglato con verbale di incontro di mediazione del 22.02.2023 (doc. 6);
14. Nello specifico, e per quanto di interesse in detta sede, le parti stabilivano che “…C. – Parte_2 con riferimento ai c.d. danni verificatisi all'esito dell'incidente occorso all'automezzo trattore
Mercedes NZ targato FC897GS e del rimorchio per trasporto specifico TI targato AC29316 – ancora in fase di valutazione - si obbliga a manlevare per quanto concerne l'importo di CP_1 euro 2.894,00= (eccedente la franchigia assicurativa) per le spese di traino e rimessa in posizione del pagina 3 di 7 predetto automezzo (soc. , per le spese di recupero e ricovero dello stesso mezzo da Controparte_6 parte dell' , oltre ad eventuali sanzioni elevate dagli Enti Controparte_2 coinvolti per la responsabilità in qualità di vettore (non coperte dalla propria polizza vettoriale – di
…”; Parte_1
15. Tutte le determinazioni dell'accordo venivano rispettate, fatta eccezione per le previsioni di cui al predetto punto C, con riferimento a tutti i danni verificatisi all'esito dell'incidente occorso in data
7.12.2022, all'automezzo targato FC897GS e del rimorchio targato AC29316 (ed ogni altra gestione economica e relativa al fatto/sinistro), in corso di quantificazione all'atto della sottoscrizione dell'accordo e successivamente quantificati, addebitati e rivendicati dalla Controparte_1 alla Controparte_5
16. In particolare, in virtù del punto C del siglato accordo, il costo complessivo dovuto dalla in favore della risultava essere pari ad € Controparte_5 Controparte_1
40.358,78, così come da fatture n. 409/F23, 606/F23, 607/F23 e 608/F23, tutte a mani della debitrice e mai dalla stessa contestate;
17. A seguito di precipua intimazione e successivi solleciti, la provvedeva a Controparte_4 riconoscere – nei limiti di polizza vettoriale sottoscritta dalla – la sola Controparte_5 somma di € 20.158,06, così come da atto di transazione, quietanza e surroga (con pagamento diretto in favore della autorizzato dalla (doc.ti 7 e 8); Controparte_1 Controparte_5
18. Per il residuo ammontare di € 20.200,66, la - nonostante l'accordo Controparte_5 sottoscritto e sebbene gli svariati solleciti di pagamento - non ha mai provveduto a versare alcunchè in favore della rimanendone, pertanto, debitrice (e, peraltro, ponendo in Controparte_1 essere, successivamente, condotte borderline, tra cui la messa in liquidazione della società e lo spostamento di ogni gestione pratica ed operativa “su altra società (SNEPTRANS S.R.L.)”, con il solo fine di rendersi incapiente);
19. È d'obbligo precisare che la predetta somma – contrariamente a quanto vorrebbe far intendere controparte - è stata espressamente e formalmente accettata dalla a titolo di Controparte_1 acconto sul maggior importo dovuto (doc. 9);
20. All'esito di ciò, la si è trovata costretta a dover procedere, in data Controparte_1
7.05.2024 (e non 8.5.2024 come erroneamente indicato da controparte), con la notifica dell'atto di precetto ivi pretestuosamente opposto (doc. 10);
(…..)
22. Infatti, contrariamente a quanto asserito da controparte, relativamente alla fattura n. 409/F23 del
12.07.2023 (oggetto di parziali e pretestuose contestazioni): pagina 4 di 7 o In merito all'incomprensibile importo indicato da controparte di € 840,46, è d'obbligo – ulteriormente – precisare alla a circostanza che l'iva risulta essere dovuta Controparte_5 in quanto per l'odierna convenuta opposta non è possibile procedere in reverse. Peraltro, si tratta di un mero riaddebito di somme già versate dalla alla Committente Controparte_1 [...] per danni arrecati dall'odierna attrice opponente, nell'esecuzione del Controparte_7 servizio di trasporto;
o L'importo di € 3.158,00, risulta essere correttamente addebitato e pacificamente dovuto stante lo status del mezzo (distrutto e non più utilizzabile) a causa del ribaltamento;
o L'importo di € 1.800,46, risulta essere correttamente addebitato e pacificamente dovuto, stante il totale disinteressamento della nel recupero e nella gestione del sinistro Controparte_5 occorso e di tutte le conseguenze derivate, con la logica conseguenza che tutti i costi sostenuti dalla dovranno essere alla stessa restituiti;
Controparte_1
23. Ed ancora, a differenza di quanto erroneamente sostenuto da controparte, relativamente alla fattura n. 608/F23 del 30.11.2023, tutte le voci oggetto della fattura emessa dalla AL OT risultano essere chiare, dettagliate ed evidentemente collegate ad attività ed interventi resisi necessari al fine di ovviare a tutti i danni derivati dall'occorso sinistro. Trattasi di tutti gli interventi ed operazioni poste in essere dalla AL OT relative al recupero del semirimorchio, ovvero:
o Uscita trattore + semirimorchio per cassa;
o Uscita autogrù per sollevamento cassa + trattore;
o Uscita cartellone per semirimorchio;
o Lavoro di disassemblaggio, taglio lamiere per separazione cassa da semirimorchio;
o Sollevamento cassa + rimorchio;
o Scarico rotoli di carta container e ricarico su n. semirimorchio (tot. 5 persone + muletto);
o Pulizia strade, recupero detriti;
o Viaggio semirimorchio;
o Viaggio container;
o Deposito container.
(….)
“A differenza di quanto meramente asserito da controparte, la menzionata polizza assicurativa (della CP_
, come alla stessa ben noto, non copriva tale tipologia di danno (colposo) e lo specifico intervento di assistenza su strada richiesto e necessario per tale tipologia di sinistro, dovendo per la casistica di specie e per la qualificazione dei fatti, - mero danno vettoriale - intervenire esclusivamente la polizza del vettore effettivo (la Compagnia del vettore intervenuta, peraltro, ha solo parzialmente risarcito il pagina 5 di 7 dovuto, avendo stipulato polizza non adeguata per la tipologia di trasporti Controparte_5 effettuati). Va da sé, pertanto, che il vettore obbligato solidale deve rifondere il maggior dovuto;
”.
L'opponente ha altresì eccepito la tardività dell'opposizione rilevando:“la notifica dell'atto di precetto
è stata effettuata in data 7.05.2024 (e non 8.5.2024 come erroneamente indicato in atti da controparte)
e l'opposizione per cui è causa è stata, invece, notificata in data 28.05.2024, ovvero 21 giorni dopo la notifica dell'atto di precetto”.
3) All'udienza del 6 novembre 2024, fissata per la discussione sull'istanza di sospensione del titolo esecutivo, nessuno era presente per parte opponente. Il Giudice ha quindi dichiarato non luogo a provvedere sulla predetta istanza.
4) L'opposizione deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
4.1) Si rileva preliminarmente che l'eccezione di tardività, rispetto ai termini di cui all'art 617 c.p.c., non può essere accolta, in ragione della suddetta qualificazione ex art 615 comma 1 c.p.c. dei motivi di opposizione.
4.2) Il titolo esecutivo, rappresentato dal verbale di conciliazione e dall'accordo ad esso allegato sottoscritto davanti all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 22.2.23 (doc. 2 fasc. opponente), prevede che la parte opponente debba manlevare la parte opposta per i danni, ancora in fase di determinazione al momento della sottoscrizione di tale accordo, derivanti dal sinistro nel quale erano stati coinvolti il trattore Mercedes NZ targato FC897GS e il rimorchio targato AC29316.
Al punto C di tale accordo, infatti, si prevede che: “…C. – con riferimento ai c.d. danni Parte_2 verificatisi all'esito dell'incidente occorso all'automezzo trattore Mercedes NZ targato FC897GS e del rimorchio per trasporto specifico TI targato AC29316 – ancora in fase di valutazione - si obbliga a manlevare per quanto concerne l'importo di euro 2.894,00= (eccedente la CP_1 franchigia assicurativa) per le spese di traino e rimessa in posizione del predetto automezzo (soc.
[...]
, per le spese di recupero e ricovero dello stesso mezzo da parte dell' CP_6 [...]
, oltre ad eventuali sanzioni elevate dagli Enti coinvolti per la responsabilità in Controparte_2 qualità di vettore (non coperte dalla propria polizza vettoriale – di …”. Parte_1
Le fatture in relazione alle quali l'opposta ha richiesto il pagamento con atto di precetto (doc. 10 fasc. opposta) sono la n. 409/F23, la n 606/F23, la n 607/F23 e la n 608/F23 per un importo iniziale complessivo di ad € 40.358,78. Tali fatture rappresentano il “riaddebito” di ulteriori fatture che la parte opposta allega di aver già pagato.
E' pacifico tra le parti che di tale importo iniziale l'opponente, tramite la propria compagnia di assicurazione (con la quale ha sottoscritto in data 15.4.24 apposita transazione a tacitazione di ogni pagina 6 di 7 ulteriore pretesa doc. n. 5 fasc. opponente) abbia già corrisposto all'opposta €. 20.158,06 (paragrafo 17 comparsa di risposta).
Con il precetto viene quindi chiesto il pagamento del residuo importo di € 20.200,66 oltre interessi e spese.
Tanto premesso deve rilevarsi che in virtù del titolo esecutivo l'opposta ha un diritto di rivalsa da esercitare nei confronti dell'opponente in relazione ai danni verificatisi all'esito dell'incidente richiamato dalle parti nel medesimo titolo.
Tuttavia, la richiesta di rivalsa, derivante dalla manleva, presuppone che la stessa opposta abbia effettivamente affrontato gli esborsi in relazione ai quali richiede con il precetto di essere manlevata
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37709 del 01/12/2021).
Nel caso in esame tale prova non è stata fornita, atteso che la parte opposta ha allegato di aver pagato, a monte, le fatture poi “riaddebitate” all'opponente (e richieste con il precetto), ma non ha depositato alcuna documentazione a sostegno dei propri pagamenti.
Inoltre, l'avvenuto pagamento, che è il presupposto del diritto di rivalsa, non è un semplice fatto storico ma è fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei “fatti-diritto” e come tale non può essere ritenuto sussistente sulla base del semplice difetto di contestazione, laddove la mancata prova dello stesso emerga dagli atti di causa (sul punto vedasi la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 2951 del 2016).
5) Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite (come da Sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 2018), atteso che l'accoglimento dell'opposizione è basata su ragioni diverse da quelle prospettate dalla parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Milano, 27/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria ZA
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria ZA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21782/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MAURO GIUSEPPINA ROBERTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZETTA DEL TRICOLORE 3 26839 ZELO BUON PERSICO presso il predetto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIERNI GABRIELE Controparte_1 P.IVA_2 RO elettivamente domiciliato in via lamarmora 20122 MILANO presso il predetto difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 28.10.25.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) ha spiegato opposizione ex art 615 comma 1 c.p.c. avverso Parte_1 il precetto alla stessa notificato dalla società precetto con il quale le veniva richiesto Controparte_1 il pagamento di € 21.846,16 quale parte residua dell'originario importo dovuto di €. 40.358,78;
La richiesta di cui al precetto era basata sul titolo esecutivo rappresentato dall' Accordo di Mediazione sottoscritto in data 22.02.2023 dinanzi all'Organismo di Conciliazione degli Avvocati di Milano. Con tale accordo le predette parti avevano regolamentato i impegni contrattuali nonchè i danni derivanti da un sinistro avvenuto in data 7.12.2022 (doc. n. 2 fasc. opponente).
1.1) La parte opponente ha quindi posto a fondamento della propria opposizione le doglianze di seguito indicate, con le quali, sollevando motivi di contestazione ex art 615 comma 1 cpc, ha nella sostanza eccepito di aver già adempiuto all'accordo di mediazione in argomento:
“4) ebbene, parte attrice ha adempiuto correttamente alle condizioni dell'accordo di Mediazione in merito al pagamento di €. 2.894,00 e in riferimento alle spese di recupero e ricovero del mezzo da parte dell' Per quanto riguarda, invece, le sanzioni nulla è stato elevato Controparte_2 pertanto, le stesse non sono state richieste;
5) quanto alle spese di recupero e ricovero del mezzo, ritiene di aver subito un danno Controparte_1 complessivo pari ad €. 40.358,78 di cui ha formulato richiesta a parte attrice con il riaddebito delle fatture (doc. n. 3) ricevute da:
- G.T.S. General Transport (fattura n. FV23/01/0178 del 13.06.2023 di €.18.695,22)
- Alfa Maceri SpA (fattura n. 5142/2023/F del 31.10.2023 di €. 4.819,00)
- Alfa Maceri SpA (fattura del 28.11.2023 di €. 341,60)
- AL OT (fattura n. 388 del 14.12.2022 di €. 11.041,00);
6) successivamente ha richiesto a riaddebitando i Controparte_1 Controparte_3 suddetti importi con l'emissione delle fatture n. 409/F23, 606/F23, 607/F23 e 608/F23 (doc. n. 4);
7) in data 15.04.2024 la società attivando la propria polizza vettoriale, ha quindi Parte_1 autorizzato a corrispondere l'importo liquidato a seguito della valutazione dei Controparte_4 danni occorsi in sede di sinistro del 7.12.2022, pari ad €. 20.158,06. Ritenuto tale somma congrua e dovuta ai sensi della polizza vettoriale, è stato, pertanto, sottoscritto apposito atto di transazione e quietanza (doc. n. 5);
1.2) La parte opponente ha altresì avanzato ulteriori motivi di contestazione ex art 615 comma 1 cpc, contestando la quantificazione degli importi richiesti, nei termini di seguito indicati:
“Parte attrice con il presente atto intende opporsi al precetto notificato in data 8.05.2024 per i motivi che di seguito si espongono: pagina 2 di 7 1) relativamente alla fattura n. 000409/F23 del 12.07.2023 pari ad un totale di €. 24.157,12 si ritiene che:
• l'importo del valore merce €. 840,46 debba essere calcolato senza IVA come riportato nella fattura di
G.T.S. GENERAL TRANSPORT n. FV23/01/01728 del 13.06.2023;
• l'importo di €. 3.158,00, allo stato, non debba essere riaddebitato a considerato che il Parte_1 container risulta essere rimasto nel possesso di e in ogni caso, si chiede venga Controparte_1 specificata la motivazione del riaddebito;
• l'importo pari ad €. 1.800,46 richiesto a titolo di spese amministrative necessita di essere specificato, non essendo incluse nella fattura di G.T.S. GENERAL TRANSPORT n. FV23/01/01728 del 13.06.2023 e al fine di una corretta valutazione;
2) relativamente alla fattura n. 000608/F23 del 30.11.2023 pari ad un di €. 11.041,00 si ritiene che:
• per la restante cifra pari ad €. 9.841,00, esclusa dal prospetto di liquidazione anzidetto (che riconosce per tale fattura solo la somma di €. 1.200,00) sia opportuno che specifichi nel CP_1 dettaglio le singole voci di cui alla relativa fattura di AL OT riaddebitata.
• In particolare, si evidenzia che, il canone di locazione corrisposto da a Controparte_5 [...]
relativamente all'automezzo Mercedes NZ tg. FC897GS e al rimorchio tg. AC29316 CP_1
Courie New, ricomprendeva anche l'assistenza su strada.
Pertanto, si ritiene necessaria potere prendere visione della documentazione relativa alla suddetta polizza assicurativa al fine di una corretta valutazione;
Alla luce delle precisazioni anzidette, allo stato non si ritiene legittima la richiesta dell'ulteriore somma pari ad €. 20.200,66 (oltre spese di precetto) richiesta da a Controparte_1 Controparte_5 poichè appare necessario ricevere tutti i chiarimenti legittimamente avanzati ed esaustivamente
[...] esposti.”
2) In data 30.8.24 si è costituita la quale, dopo aver puntualizzato i rapporti Controparte_1 contrattuali intercorsi con la controparte, ha specificato quanto di seguito riportato riassuntivamente:
“13. A seguito del giudizio di mediazione instaurato presso l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano, rubricato al n. Rg. A.M 3592/2022, le parti raggiungevano un accordo, siglato con verbale di incontro di mediazione del 22.02.2023 (doc. 6);
14. Nello specifico, e per quanto di interesse in detta sede, le parti stabilivano che “…C. – Parte_2 con riferimento ai c.d. danni verificatisi all'esito dell'incidente occorso all'automezzo trattore
Mercedes NZ targato FC897GS e del rimorchio per trasporto specifico TI targato AC29316 – ancora in fase di valutazione - si obbliga a manlevare per quanto concerne l'importo di CP_1 euro 2.894,00= (eccedente la franchigia assicurativa) per le spese di traino e rimessa in posizione del pagina 3 di 7 predetto automezzo (soc. , per le spese di recupero e ricovero dello stesso mezzo da Controparte_6 parte dell' , oltre ad eventuali sanzioni elevate dagli Enti Controparte_2 coinvolti per la responsabilità in qualità di vettore (non coperte dalla propria polizza vettoriale – di
…”; Parte_1
15. Tutte le determinazioni dell'accordo venivano rispettate, fatta eccezione per le previsioni di cui al predetto punto C, con riferimento a tutti i danni verificatisi all'esito dell'incidente occorso in data
7.12.2022, all'automezzo targato FC897GS e del rimorchio targato AC29316 (ed ogni altra gestione economica e relativa al fatto/sinistro), in corso di quantificazione all'atto della sottoscrizione dell'accordo e successivamente quantificati, addebitati e rivendicati dalla Controparte_1 alla Controparte_5
16. In particolare, in virtù del punto C del siglato accordo, il costo complessivo dovuto dalla in favore della risultava essere pari ad € Controparte_5 Controparte_1
40.358,78, così come da fatture n. 409/F23, 606/F23, 607/F23 e 608/F23, tutte a mani della debitrice e mai dalla stessa contestate;
17. A seguito di precipua intimazione e successivi solleciti, la provvedeva a Controparte_4 riconoscere – nei limiti di polizza vettoriale sottoscritta dalla – la sola Controparte_5 somma di € 20.158,06, così come da atto di transazione, quietanza e surroga (con pagamento diretto in favore della autorizzato dalla (doc.ti 7 e 8); Controparte_1 Controparte_5
18. Per il residuo ammontare di € 20.200,66, la - nonostante l'accordo Controparte_5 sottoscritto e sebbene gli svariati solleciti di pagamento - non ha mai provveduto a versare alcunchè in favore della rimanendone, pertanto, debitrice (e, peraltro, ponendo in Controparte_1 essere, successivamente, condotte borderline, tra cui la messa in liquidazione della società e lo spostamento di ogni gestione pratica ed operativa “su altra società (SNEPTRANS S.R.L.)”, con il solo fine di rendersi incapiente);
19. È d'obbligo precisare che la predetta somma – contrariamente a quanto vorrebbe far intendere controparte - è stata espressamente e formalmente accettata dalla a titolo di Controparte_1 acconto sul maggior importo dovuto (doc. 9);
20. All'esito di ciò, la si è trovata costretta a dover procedere, in data Controparte_1
7.05.2024 (e non 8.5.2024 come erroneamente indicato da controparte), con la notifica dell'atto di precetto ivi pretestuosamente opposto (doc. 10);
(…..)
22. Infatti, contrariamente a quanto asserito da controparte, relativamente alla fattura n. 409/F23 del
12.07.2023 (oggetto di parziali e pretestuose contestazioni): pagina 4 di 7 o In merito all'incomprensibile importo indicato da controparte di € 840,46, è d'obbligo – ulteriormente – precisare alla a circostanza che l'iva risulta essere dovuta Controparte_5 in quanto per l'odierna convenuta opposta non è possibile procedere in reverse. Peraltro, si tratta di un mero riaddebito di somme già versate dalla alla Committente Controparte_1 [...] per danni arrecati dall'odierna attrice opponente, nell'esecuzione del Controparte_7 servizio di trasporto;
o L'importo di € 3.158,00, risulta essere correttamente addebitato e pacificamente dovuto stante lo status del mezzo (distrutto e non più utilizzabile) a causa del ribaltamento;
o L'importo di € 1.800,46, risulta essere correttamente addebitato e pacificamente dovuto, stante il totale disinteressamento della nel recupero e nella gestione del sinistro Controparte_5 occorso e di tutte le conseguenze derivate, con la logica conseguenza che tutti i costi sostenuti dalla dovranno essere alla stessa restituiti;
Controparte_1
23. Ed ancora, a differenza di quanto erroneamente sostenuto da controparte, relativamente alla fattura n. 608/F23 del 30.11.2023, tutte le voci oggetto della fattura emessa dalla AL OT risultano essere chiare, dettagliate ed evidentemente collegate ad attività ed interventi resisi necessari al fine di ovviare a tutti i danni derivati dall'occorso sinistro. Trattasi di tutti gli interventi ed operazioni poste in essere dalla AL OT relative al recupero del semirimorchio, ovvero:
o Uscita trattore + semirimorchio per cassa;
o Uscita autogrù per sollevamento cassa + trattore;
o Uscita cartellone per semirimorchio;
o Lavoro di disassemblaggio, taglio lamiere per separazione cassa da semirimorchio;
o Sollevamento cassa + rimorchio;
o Scarico rotoli di carta container e ricarico su n. semirimorchio (tot. 5 persone + muletto);
o Pulizia strade, recupero detriti;
o Viaggio semirimorchio;
o Viaggio container;
o Deposito container.
(….)
“A differenza di quanto meramente asserito da controparte, la menzionata polizza assicurativa (della CP_
, come alla stessa ben noto, non copriva tale tipologia di danno (colposo) e lo specifico intervento di assistenza su strada richiesto e necessario per tale tipologia di sinistro, dovendo per la casistica di specie e per la qualificazione dei fatti, - mero danno vettoriale - intervenire esclusivamente la polizza del vettore effettivo (la Compagnia del vettore intervenuta, peraltro, ha solo parzialmente risarcito il pagina 5 di 7 dovuto, avendo stipulato polizza non adeguata per la tipologia di trasporti Controparte_5 effettuati). Va da sé, pertanto, che il vettore obbligato solidale deve rifondere il maggior dovuto;
”.
L'opponente ha altresì eccepito la tardività dell'opposizione rilevando:“la notifica dell'atto di precetto
è stata effettuata in data 7.05.2024 (e non 8.5.2024 come erroneamente indicato in atti da controparte)
e l'opposizione per cui è causa è stata, invece, notificata in data 28.05.2024, ovvero 21 giorni dopo la notifica dell'atto di precetto”.
3) All'udienza del 6 novembre 2024, fissata per la discussione sull'istanza di sospensione del titolo esecutivo, nessuno era presente per parte opponente. Il Giudice ha quindi dichiarato non luogo a provvedere sulla predetta istanza.
4) L'opposizione deve essere accolta per le ragioni di seguito indicate.
4.1) Si rileva preliminarmente che l'eccezione di tardività, rispetto ai termini di cui all'art 617 c.p.c., non può essere accolta, in ragione della suddetta qualificazione ex art 615 comma 1 c.p.c. dei motivi di opposizione.
4.2) Il titolo esecutivo, rappresentato dal verbale di conciliazione e dall'accordo ad esso allegato sottoscritto davanti all'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano in data 22.2.23 (doc. 2 fasc. opponente), prevede che la parte opponente debba manlevare la parte opposta per i danni, ancora in fase di determinazione al momento della sottoscrizione di tale accordo, derivanti dal sinistro nel quale erano stati coinvolti il trattore Mercedes NZ targato FC897GS e il rimorchio targato AC29316.
Al punto C di tale accordo, infatti, si prevede che: “…C. – con riferimento ai c.d. danni Parte_2 verificatisi all'esito dell'incidente occorso all'automezzo trattore Mercedes NZ targato FC897GS e del rimorchio per trasporto specifico TI targato AC29316 – ancora in fase di valutazione - si obbliga a manlevare per quanto concerne l'importo di euro 2.894,00= (eccedente la CP_1 franchigia assicurativa) per le spese di traino e rimessa in posizione del predetto automezzo (soc.
[...]
, per le spese di recupero e ricovero dello stesso mezzo da parte dell' CP_6 [...]
, oltre ad eventuali sanzioni elevate dagli Enti coinvolti per la responsabilità in Controparte_2 qualità di vettore (non coperte dalla propria polizza vettoriale – di …”. Parte_1
Le fatture in relazione alle quali l'opposta ha richiesto il pagamento con atto di precetto (doc. 10 fasc. opposta) sono la n. 409/F23, la n 606/F23, la n 607/F23 e la n 608/F23 per un importo iniziale complessivo di ad € 40.358,78. Tali fatture rappresentano il “riaddebito” di ulteriori fatture che la parte opposta allega di aver già pagato.
E' pacifico tra le parti che di tale importo iniziale l'opponente, tramite la propria compagnia di assicurazione (con la quale ha sottoscritto in data 15.4.24 apposita transazione a tacitazione di ogni pagina 6 di 7 ulteriore pretesa doc. n. 5 fasc. opponente) abbia già corrisposto all'opposta €. 20.158,06 (paragrafo 17 comparsa di risposta).
Con il precetto viene quindi chiesto il pagamento del residuo importo di € 20.200,66 oltre interessi e spese.
Tanto premesso deve rilevarsi che in virtù del titolo esecutivo l'opposta ha un diritto di rivalsa da esercitare nei confronti dell'opponente in relazione ai danni verificatisi all'esito dell'incidente richiamato dalle parti nel medesimo titolo.
Tuttavia, la richiesta di rivalsa, derivante dalla manleva, presuppone che la stessa opposta abbia effettivamente affrontato gli esborsi in relazione ai quali richiede con il precetto di essere manlevata
(Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 37709 del 01/12/2021).
Nel caso in esame tale prova non è stata fornita, atteso che la parte opposta ha allegato di aver pagato, a monte, le fatture poi “riaddebitate” all'opponente (e richieste con il precetto), ma non ha depositato alcuna documentazione a sostegno dei propri pagamenti.
Inoltre, l'avvenuto pagamento, che è il presupposto del diritto di rivalsa, non è un semplice fatto storico ma è fatto costitutivo ascrivibile alla categoria dei “fatti-diritto” e come tale non può essere ritenuto sussistente sulla base del semplice difetto di contestazione, laddove la mancata prova dello stesso emerga dagli atti di causa (sul punto vedasi la Sentenza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 2951 del 2016).
5) Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite (come da Sentenza della Corte
Costituzionale n. 77 del 2018), atteso che l'accoglimento dell'opposizione è basata su ragioni diverse da quelle prospettate dalla parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione;
- compensa le spese di lite.
Milano, 27/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria ZA
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