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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1555/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1555/2020
promossa da:
C.F.: , rappresentata dall'avv. Parte_1 C.F._1
RAFFELE LOCANTORE.
APPELLANTE contro
C.F. , a mezzo della propria procuratrice Controparte_1 P.IVA_1
speciale e mandataria C.F. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. ROMANO VINCENZO e dall'avv. P.IVA_2
ROMANO ALESSANDRO
APPELLATA
(già Controparte_2 Controparte_3
[...]
pagina 1 di 15 APPELLATA CONTUMACE
Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
CF: , rappresentata e difesa da Controparte_5 P.IVA_3 [...]
CF: , a mezzo degli avv.ti RENATA Controparte_6 P.IVA_4
CASTELLAN e SEBASTIANO ANGELO SCARPA
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.03.2025, e comparse conclusionali depositate in atti.
I.1. Con decreto n. 1808/2016, il Tribunale di Napoli ingiungeva a
[...]
e il pagamento in Parte_3 Parte_1 Controparte_4
solido, in favore di , della somma Controparte_3
di € 161.355,12 relativamente ai primi due soggetti, e sino a concorrenza della somma di € 100.000,00 per il terzo, oltre interessi e spese della procedura, di cui: (a) € 6.101,74 quale saldo passivo al 21/9/2015 del c/c 56857513 acceso in data 12/1/2006 da presso la banca Intesa Parte_3
Sanpaolo spa, poi transitato presso la;
Controparte_3
(b) € 79.708,99 quale saldo passivo al 21/9/2015 del c/c 57109511 acceso con contratto del 5/4/2011 da con;
Parte_3 CP_2
(c) € 57.271,78 quale saldo dovuto al 21/9/2015 del finanziamento chirografario di € 100.000,00 n. 763733 concesso da a CP_2 Parte_3
con contratto del 18/4/2011; (d) € 18.272,61 quale saldo passivo al
[...]
21/9/2015 del conto insoluti 548/57068889 derivante da linea di credito utilizzabile per sconto/incasso effetti del 4/7/2009. Il credito della banca era garantito quanto al finanziamento chirografario da e da Controparte_4
sino ad € 100.000,00 con fidejussione specifica rilasciata in Parte_1
pagina 2 di 15 data 18/4/2011, e nel suo complesso da tramite fidejussione Parte_1
omnibus sino a concorrenza della somma di € 150.000,00.
I.2. Avverso detto decreto si opponevano la e Parte_3
procedimento iscritto a ruolo col n. 21325/2016, altresì, si Controparte_4
opponeva con separato atto anche , instaurando il giudizio di Parte_1
opposizione iscritto a ruolo col n. 21326/2016. I predetti opponenti chiedevano tutti la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda di condanna dell'istituto bancario. in via riconvenzionale, chiedeva inoltre la Parte_3
condanna della banca opposta alla restituzione delle somme maggiori percepite per effetto dell'applicazione di tassi di interesse superiori a quelli consentiti dalla legge, di anatocismo nel computo degli interessi, di penali, spese e accessori non dovuti, per un importo non inferiore ad € 95.000,00 o alla diversa somma da accertare, con vittoria delle spese di lite con distrazione.
In entrambi i giudizi di opposizione si costituiva Controparte_3
, chiedendo il rigetto delle opposizioni e la conferma del decreto
[...]
ingiuntivo o, in subordine, la condanna degli opponenti al pagamento delle somme ingiunte o di quelle da accertare. In merito all'opposizione di Parte_3
ha inoltre chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese di lite.
Nelle more, i due giudizi di opposizione venivano riuniti, e nel processo interveniva la quale cessionaria del credito vantato dalla Controparte_1
banca opposta, avendolo acquistato dalla a Controparte_2
sua volta subentrata alla La Controparte_3
cessionaria faceva proprie le istanze e difese della cedente e Controparte_1
chiedeva l'integrale accoglimento delle domande formulate dalla parte opposta.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dott. Persona_1
con due relazioni suppletive, la causa veniva poi riservata in decisione.
pagina 3 di 15 I.3. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 926/2020, pubblicata il 28 gennaio
2020, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la società
[...]
e in solido, al Parte_4 Parte_1
pagamento della somma di € 80.172,66 a favore della banca opposta e in solido con i primi due, a pagare di tale complessivo Controparte_4
debito di € 80.172,66 la minor somma di € 57.271,58 alla stessa banca, oltre interessi legali dal 22 settembre 2015 fino al soddisfo.
Per quanto riguarda le spese relative alle tre relazioni del consulente tecnico d'ufficio, il Tribunale le poneva tutte definitivamente a carico di ciascuna delle parti per metà, con responsabilità solidale nei confronti del CTU. Gli opponenti venivano, altresì, condannati a rimborsare alla banca opposta le spese relative al giudizio di opposizione, le quali venivano liquidate in € 10.000,00 per compenso, oltre alle spese generali, IVA e contributo previdenziale (CPA).
II.1. Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli ha proposto gravame la garante con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
alle controparti.
L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure sulla base essenzialmente di due motivi di doglianza.
Con un primo motivo, l'appellante ha impugnato il capo della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, a suo avviso in seguito a un'erronea valutazione della documentazione contrattuale, avrebbe omesso di rilevare la nullità della fideiussione omnibus prestata da Secondo Parte_1
l'appellante, infatti, l'atto di garanzia riprodurrebbe pedissequamente in tre specifiche clausole (2-6 ed 8) lo schema predisposto e diffuso dall'ABI nel 2003 affetto da nullità per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 cc perché espressione di patto anticoncorrenziale tra le banche in violazione dell'art. 2
pagina 4 di 15 comma 2 letta a) della Legge 287/90 (cd. Antitrust), come accertato dalla
Autorità Garante (Banca d'IT) con provvedimento n. 55 del 02.05.2005.
Con un secondo motivo di appello censurava la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, nel revocare il decreto ingiuntivo, condannava gli opponenti al pagamento di tutte le spese e competenze di causa nonostante la reciproca soccombenza (per essere stato il credito della banca riconosciuto solo per circa la metà rispetto a quanto richiesto e portato nel decreto ingiuntivo opposto), ponendo le sole spese di CTU a carico delle parti in pari misura del 50
%. Rilevava ancora la equivocità del dispositivo della sentenza dalla cui lettura poteva intendersi che alla condanna solidale degli opposti al pagamento di €
80.172,66 si aggiungeva una ulteriore condanna di € 57.271,58, oltre gli interessi legali.
Pertanto, l'appellante, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, chiedeva, con riferimento al primo motivo di gravame, dichiararsi la nullità della fideiussione omnibus da lei prestata, con conseguente accertamento della insussistenza di suoi obblighi di pagamento nei confronti di e/o . In subordine, chiedeva comunque la riforma del CP_2 CP_1
dispositivo della sentenza nella parte in cui è stata affermata la responsabilità dell'appellante, limitandola al solo importo di € 80.172,66.
Con riferimento al secondo motivo di appello, l'appellante chiedeva in ogni caso la riforma del capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali, con condanna della parte opposta al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella misura del 50% dei compensi previsti dal tariffario vigente, nonché alla totale compensazione delle spese peritali. In via subordinata, chiedeva la rideterminazione della condanna alle spese contenuta nella sentenza impugnata, con addebito delle spese peritali alla parte opposta e con rideterminazione dei compensi di causa in ragione della parziale soccombenza.
pagina 5 di 15 Infine, domandava la condanna degli appellati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
II.2. Si costituiva e per essa la procuratrice e mandataria Controparte_1
contestando quanto dedotto da controparte Parte_2
e, tra l'altro, precisando che, in riferimento al primo motivo di appello,
l'appellante non aveva adempiuto all'onere probatorio relativo alla circostanza che le Banche avessero continuato ad utilizzare lo schema ABI anche successivamente al 2005.
II.3. Con successivo atto di intervento ex art. 111 c.p.c., la Controparte_5
interveniva e si costituiva nel presente procedimento, quale cessionaria e successore a titolo particolare di nella medesima posizione Controparte_1
processuale e sostanziale relativa al credito vantato nei confronti della
[...]
e dei sig.ri e Parte_4 Parte_1
richiamava e faceva propri i precedenti atti difensivi e le Controparte_4
domande, eccezioni e conclusioni ivi avanzate dai precedenti titolari del credito precedentemente costituiti in giudizio.
Altresì, chiedeva l'estromissione di e che le domande Controparte_1
proposte da questa ultima trovassero accoglimento in suo favore
II.4. All'udienza del 13 marzo 2025, la causa veniva riservata in decisione e venivano concessi i termini abbreviati di 20 + 20 giorni di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla data del provvedimento.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'atto di appello sollevata dalla appellata.
Ed invero, dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è
pagina 6 di 15 stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, con sentenza n.
27199 del 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, come avvenuto nel caso di specie, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24262/2020).
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi senz'altro il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Prima di trattare il primo motivo di appello, appare opportuno rilevare che l'appellante, pur genericamente disquisendo su di esse, non ha proposto uno specifico motivo di gravame in relazione alle questioni attinenti ai criteri di calcolo usati dal CTU per i conteggi ed al presunto superamento dei tassi soglia, difatti, alla pagina 4 dell'atto di appello ha espressamente dichiarato e pagina 7 di 15 riconosciuto che “la questione, però, non è oggetto di specifica impugnazione da parte dell'odierna appellante….”.
Il primo motivo di appello proposto da è infondato per le Parte_1
considerazioni di seguito svolte e va dunque respinto.
Con esso viene dedotta la nullità della fideiussione omnibus dalla stessa sottoscritta in quanto le clausole ivi presenti cosiddette di “reviviscenza”,
“sopravvivenza” e di “rinuncia al termine decadenziale ex art. 1957 c.c.”, sarebbero riproduttive delle clausole 2, 6 e 8 dello schema standard predisposto nel 2003 dall'ABI, frutto di intese illecite anticoncorrenziali concluse a monte e perciò già valutate come illegittime e nulle sia dalla Banca d'IT quale autorità garante sia dalla Corte di legittimità.
In vero le sezioni Unite, dirimendo i precedenti contrasti sorti in giurisprudenza, ha stabilito che «I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti». Nel menzionato arresto del massimo consesso nomofilattico è stato inoltre chiarito che la regola dell'art. 1419 c.c., comma 1, enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la “conservazione”, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, laddove le singole clausole tacciate di nullità non incidano né sulla struttura complessiva, né sulla causa del contratto, che resta pertanto valido ed efficace nelle altre parti.
pagina 8 di 15 Pertanto resta a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'atto negoziale, ovvero l'assetto di interessi programmato, fornire la prova dell'interdipendenza funzionale del resto del contratto dalla clausola o dalla parte di essa nulla. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Nella fattispecie in esame, non è stato dedotto, né tantomeno dimostrato dalla garante che non avrebbe stipulato il contratto in assenza di dette clausole - fatto questo che risulterebbe in ogni caso oltremodo difficile da configurare, ove si consideri che l'espunzione di tali clausole dal testo contrattuale migliora indubbiamente la posizione contrattuale del fideiussore riducendo i suoi oneri ed obbligazioni nei confronti della banca, ed atteso dunque il suo interesse alla detta disciplina di maggior favore derivante dalla caducazione di dette clausole e, di contro, l'interesse della Banca ad ottenere comunque una garanzia dal fideiussore anche se più attenuata in conseguenza della invalidità delle clausole in oggetto (vedi Cass. sez. un., 30/12/2021, n.41994).
Per tali motivi, nel caso di specie, la violazione della normativa antitrust non può determinare la nullità dell'intero atto di fideiussione omnibus, ma può comportare soltanto la nullità parziale della fideiussione oggetto di causa, limitata alle sole predette clausole riproduttive delle illecite intese anticoncorrenziali sanzionate dall'Autorità Garante.
Poiché, però, nel caso di specie non viene in rilievo e non risulta affatto invocata dalla l'applicazione nel caso concreto di dette clausole da parte della Pt_1
banca, ovvero che quest'ultima si sia effettivamente avvalsa proprio di tali specifiche clausole per agire nei confronti della fideiubente e per fondare il pagina 9 di 15 proprio diritto alla garanzia in suo danno, e che dunque senza di esse l'istituto di credito non avrebbe avuto titolo per escuterla, ne consegue la totale infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata dalla garante, essendo risultata priva del necessario supporto assertivo e probatorio e, comunque, del tutto generica quanto agli effetti che avrebbe prodotto sulla pretesa creditoria accertata in capo alla Banca, e, in ultima analisi, rispetto alla utilità pratica che il garante avrebbe in concreto ricavato da siffatta nullità nella fattispecie in esame.
A ciò si aggiunga, ad abundantiam e per mera completezza di esposizione, che chi agisce per la dichiarazione di nullità di clausole di fideiussioni omnibus stipulate successivamente all'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale da parte dell'Antitrust – come nel caso di specie, in cui la garanzia è stata rilasciata anni dopo – ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi della propria domanda, compreso l'elemento fondante della persistenza dell'intesa “a monte” tra le banche. Infatti, il provvedimento della Banca d'IT, e la presunzione che da esso può trarsi circa l'esistenza dell'intesa vietata, si riferisce esclusivamente al periodo oggetto dell'istruttoria conclusa nel maggio 2005 (cfr. Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810). Nel caso di specie, quindi, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che al momento della sottoscrizione della garanzia un numero significativo di istituti di credito continuava a porre in essere una condotta diffusa e coordinata, consistente nell'imposizione ai propri clienti, impossibilitati a trovare soluzioni alternative più convenienti presso altre banche e dunque privi sostanzialmente di una effettiva libertà negoziale, di modelli uniformi di fideiussione corrispondenti a quello esaminato dall'Autorità Garante, continuando in tal modo a praticare una persistente pratica anticoncorrenziale nel mercato di riferimento in violazione della richiamata normativa Antitrust.
Anche con riguardo a tale questione l'appellante/garante non risulta aver in alcun modo assolto al suo onere di allegazione e di prova.
pagina 10 di 15 D'altra parte, estendere indefinitamente la presunzione derivante dal provvedimento della Banca d'IT n. 55/2005 comporterebbe la nullità di tutti i contratti successivi, anche a distanza di molti anni, basandosi non già su una norma imperativa ma su una decisione amministrativa passata adottata con riguardo ad uno specifico e temporaneo accordo anticoncorrenziale, introducendo così in astratto una causa di invalidità non prevista dalla legge.
Anche sotto tale profilo il motivo di censura si rivelerebbe dunque, in ogni caso, infondato
Anche il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante censura la statuizione resa in sentenza dal Tribunale in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del primo grado, deve ritenersi infondato e va, pertanto, rigettato.
In particolare, parte appellante lamenta che il Giudice di prime cure non abbia disposto la compensazione, neppure parziale, delle spese processuali, sostenendo che la riduzione dell'importo del credito della banca rispetto a quanto richiesto dall'istituto di credito determinerebbe una situazione di soccombenza reciproca legittimante tale compensazione ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc.
Tale argomentazione è infondata e va respinta. Difatti costituisce principio acclarato in giurisprudenza che la mera riduzione del quantum azionato in giudizio non determina una soccombenza reciproca tra le parti, in quanto la domanda (laddove unica e unitaria, come nel caso di specie) risulta essere stata accolta sebbene per un importo inferiore rispetto a quello originariamente richiesto, per cui, in assenza di una delle ipotesi eccezionali di cui all'art. 92 comma 2, deve trovare applicazione il principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 cpc.
pagina 11 di 15 Al riguardo va rilevato che la rideterminazione e riduzione del credito assume rilevanza unicamente ai fini della determinazione del valore della causa e dunque dello scaglione di riferimento per la liquidazione del compenso spettante al difensore, ma non incide sulla valutazione della fondatezza della domanda di condanna al pagamento che risulta comunque accolta.
In merito poi alla ragione di censura articolata con riferimento alla differente statuizione di compensazione delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, anch'essa è infondata e va disattesa per i seguenti motivi.
L'art. 92 comma 1 cpc attribuisce difatti al Giudice il potere discrezionale, indipendentemente dalla generale pronuncia fondata sulla soccombenza, di disporre un diverso regime di riparto delle spese diverso da quello ordinario con riguardo a determinati atti o attività processuali tra cui rientra di certo anche la
CTU, escludendo in tutto o in parte il relativo onere economico a carico di una delle parti.
Nel caso di specie, la decisione del Giudice di primo grado che ha ripartito in pari misura le spese di CTU tra le parti, risulta corretta e proporzionata, atteso che, all'esito degli elaborati peritali, è emersa una riduzione del credito azionato di circa la metà, per cui essendo pervenuta la CTU ad un risultato utile anche per i debitori appare pienamente giustificata la suddivisione delle spese di CTU in ugual misura tra le parti.
Del tutto inconferente risulta poi a riguardo la dedotta circostanza che l'opponente non aveva formulato istanza di consulenza tecnica d'ufficio, per cui non sarebbe tenuta a sostenere le spese di tale mezzo istruttorio. Si tratta infatti di uno strumento istruttorio che si sottrae alla disponibilità delle parti e rientra tra i poteri officiosi del Giudice. Inoltre, ciò che assume rilievo ai fini del regime delle spese di tale atto istruttorio, è l'esito della consulenza tecnica di ufficio, ovvero il suo impatto sulla decisione e la valutazione se essa sia stata o meno necessaria ai fini della decisione.
pagina 12 di 15 Solo qualora essa si fosse rilevata del tutto superflua avrebbe avuto un senso la richiesta dell'appellante di porre le spese della stessa a carico di chi la aveva richiesta. Nella fattispecie in esame, invece, la CTU è risultata determinante ai fini della decisione ed ha influito chiaramente sulla stessa.
Infine, pur in assenza di specifiche doglianze sul punto, appare opportuno precisare che la liquidazione generale delle spese processuali, quantificate in €
10.000,00 a titolo di compensi, risulta significativamente inferiore rispetto ai valori “medi” previsti per lo scaglione di riferimento (causa di valore tra € 52.000 ed € 260.000).
Va infine osservato che dalla lettura integrale e unitaria della sentenza, comprensiva della sua motivazione, emerge in modo chiaro ed inequivoco, nonostante la sinteticità del dispositivo, che la condanna complessiva a carico dei debitori in solido ammonta ad € 80.172,66 oltre interessi legali dal 22 settembre 2015, e che di tale importo totale la società
[...]
e rispondono in solido per l'intero nei Parte_4 Parte_1
confronti della banca, mentre ne risponde, in solido con gli Controparte_4
altri due debitori, solo per la minor somma di € 57.271,58 oltre interessi.
Pertanto, alcuna modifica del dispositivo della sentenza di primo grado va disposta a riguardo.
Per le ragioni sopra esposte, quindi, anche il secondo motivo di appello deve essere integralmente disatteso, con conferma integrale della sentenza di primo grado anche in ordine alla statuizione sulle spese processuali.
Ai sensi dell'art. 111 comma 4 cpc la sentenza di primo grado emessa nei confronti del creditore cedente spiega i suoi effetti nei confronti del cessionario, divenuto successore a titolo particolare nel corso del processo giusto atto di cessione del credito e legittimamente intervenuto in causa ex art. 111 comma 3 cpc.
pagina 13 di 15 Le spese processuali del grado di appello sostenute dall'appellata (
[...]
e per essa della sua procuratrice e mandataria CP_1 [...]
) e dall'interventrice , costituitesi Parte_2 Controparte_5
in grado di appello, devono seguire la soccombenza dell'appellante Pt_1
e si liquidano a carico di quest'ultima, ed in favore delle prime, come da
[...]
dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenuto conto del valore della causa in base all'ammontare della condanna (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) ed applicato per ciascuna fase di giudizio cui esse hanno effettivamente partecipato (con esclusione dunque di quella istruttoria e decisionale per e di Controparte_1
quella introduttiva e istruttoria per ) l'importo tabellare medio Controparte_5
previsto dal detto DM.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante soccombente ha l'obbligo di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 926/2020 emessa dal
Tribunale di Napoli, pubblicata il 28 gennaio 2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
e per essa della sua procuratrice e mandataria CP_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio che si Parte_2
pagina 14 di 15 liquidano in € 4.888,00 per compensi professionali, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
3) Condanna l'appellante al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € CP_5
8.080,00 per compensi professionali, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
4) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 28/04/2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1555/2020
promossa da:
C.F.: , rappresentata dall'avv. Parte_1 C.F._1
RAFFELE LOCANTORE.
APPELLANTE contro
C.F. , a mezzo della propria procuratrice Controparte_1 P.IVA_1
speciale e mandataria C.F. Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. ROMANO VINCENZO e dall'avv. P.IVA_2
ROMANO ALESSANDRO
APPELLATA
(già Controparte_2 Controparte_3
[...]
pagina 1 di 15 APPELLATA CONTUMACE
Controparte_4
APPELLATO CONTUMACE
CF: , rappresentata e difesa da Controparte_5 P.IVA_3 [...]
CF: , a mezzo degli avv.ti RENATA Controparte_6 P.IVA_4
CASTELLAN e SEBASTIANO ANGELO SCARPA
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.03.2025, e comparse conclusionali depositate in atti.
I.1. Con decreto n. 1808/2016, il Tribunale di Napoli ingiungeva a
[...]
e il pagamento in Parte_3 Parte_1 Controparte_4
solido, in favore di , della somma Controparte_3
di € 161.355,12 relativamente ai primi due soggetti, e sino a concorrenza della somma di € 100.000,00 per il terzo, oltre interessi e spese della procedura, di cui: (a) € 6.101,74 quale saldo passivo al 21/9/2015 del c/c 56857513 acceso in data 12/1/2006 da presso la banca Intesa Parte_3
Sanpaolo spa, poi transitato presso la;
Controparte_3
(b) € 79.708,99 quale saldo passivo al 21/9/2015 del c/c 57109511 acceso con contratto del 5/4/2011 da con;
Parte_3 CP_2
(c) € 57.271,78 quale saldo dovuto al 21/9/2015 del finanziamento chirografario di € 100.000,00 n. 763733 concesso da a CP_2 Parte_3
con contratto del 18/4/2011; (d) € 18.272,61 quale saldo passivo al
[...]
21/9/2015 del conto insoluti 548/57068889 derivante da linea di credito utilizzabile per sconto/incasso effetti del 4/7/2009. Il credito della banca era garantito quanto al finanziamento chirografario da e da Controparte_4
sino ad € 100.000,00 con fidejussione specifica rilasciata in Parte_1
pagina 2 di 15 data 18/4/2011, e nel suo complesso da tramite fidejussione Parte_1
omnibus sino a concorrenza della somma di € 150.000,00.
I.2. Avverso detto decreto si opponevano la e Parte_3
procedimento iscritto a ruolo col n. 21325/2016, altresì, si Controparte_4
opponeva con separato atto anche , instaurando il giudizio di Parte_1
opposizione iscritto a ruolo col n. 21326/2016. I predetti opponenti chiedevano tutti la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda di condanna dell'istituto bancario. in via riconvenzionale, chiedeva inoltre la Parte_3
condanna della banca opposta alla restituzione delle somme maggiori percepite per effetto dell'applicazione di tassi di interesse superiori a quelli consentiti dalla legge, di anatocismo nel computo degli interessi, di penali, spese e accessori non dovuti, per un importo non inferiore ad € 95.000,00 o alla diversa somma da accertare, con vittoria delle spese di lite con distrazione.
In entrambi i giudizi di opposizione si costituiva Controparte_3
, chiedendo il rigetto delle opposizioni e la conferma del decreto
[...]
ingiuntivo o, in subordine, la condanna degli opponenti al pagamento delle somme ingiunte o di quelle da accertare. In merito all'opposizione di Parte_3
ha inoltre chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale, con vittoria delle spese di lite.
Nelle more, i due giudizi di opposizione venivano riuniti, e nel processo interveniva la quale cessionaria del credito vantato dalla Controparte_1
banca opposta, avendolo acquistato dalla a Controparte_2
sua volta subentrata alla La Controparte_3
cessionaria faceva proprie le istanze e difese della cedente e Controparte_1
chiedeva l'integrale accoglimento delle domande formulate dalla parte opposta.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica d'ufficio dal dott. Persona_1
con due relazioni suppletive, la causa veniva poi riservata in decisione.
pagina 3 di 15 I.3. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 926/2020, pubblicata il 28 gennaio
2020, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la società
[...]
e in solido, al Parte_4 Parte_1
pagamento della somma di € 80.172,66 a favore della banca opposta e in solido con i primi due, a pagare di tale complessivo Controparte_4
debito di € 80.172,66 la minor somma di € 57.271,58 alla stessa banca, oltre interessi legali dal 22 settembre 2015 fino al soddisfo.
Per quanto riguarda le spese relative alle tre relazioni del consulente tecnico d'ufficio, il Tribunale le poneva tutte definitivamente a carico di ciascuna delle parti per metà, con responsabilità solidale nei confronti del CTU. Gli opponenti venivano, altresì, condannati a rimborsare alla banca opposta le spese relative al giudizio di opposizione, le quali venivano liquidate in € 10.000,00 per compenso, oltre alle spese generali, IVA e contributo previdenziale (CPA).
II.1. Avverso la sentenza del Tribunale di Napoli ha proposto gravame la garante con atto di citazione in appello ritualmente notificato Parte_1
alle controparti.
L'appellante ha censurato la sentenza di prime cure sulla base essenzialmente di due motivi di doglianza.
Con un primo motivo, l'appellante ha impugnato il capo della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, a suo avviso in seguito a un'erronea valutazione della documentazione contrattuale, avrebbe omesso di rilevare la nullità della fideiussione omnibus prestata da Secondo Parte_1
l'appellante, infatti, l'atto di garanzia riprodurrebbe pedissequamente in tre specifiche clausole (2-6 ed 8) lo schema predisposto e diffuso dall'ABI nel 2003 affetto da nullità per contrarietà a norma imperativa ex art. 1418 cc perché espressione di patto anticoncorrenziale tra le banche in violazione dell'art. 2
pagina 4 di 15 comma 2 letta a) della Legge 287/90 (cd. Antitrust), come accertato dalla
Autorità Garante (Banca d'IT) con provvedimento n. 55 del 02.05.2005.
Con un secondo motivo di appello censurava la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, nel revocare il decreto ingiuntivo, condannava gli opponenti al pagamento di tutte le spese e competenze di causa nonostante la reciproca soccombenza (per essere stato il credito della banca riconosciuto solo per circa la metà rispetto a quanto richiesto e portato nel decreto ingiuntivo opposto), ponendo le sole spese di CTU a carico delle parti in pari misura del 50
%. Rilevava ancora la equivocità del dispositivo della sentenza dalla cui lettura poteva intendersi che alla condanna solidale degli opposti al pagamento di €
80.172,66 si aggiungeva una ulteriore condanna di € 57.271,58, oltre gli interessi legali.
Pertanto, l'appellante, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, chiedeva, con riferimento al primo motivo di gravame, dichiararsi la nullità della fideiussione omnibus da lei prestata, con conseguente accertamento della insussistenza di suoi obblighi di pagamento nei confronti di e/o . In subordine, chiedeva comunque la riforma del CP_2 CP_1
dispositivo della sentenza nella parte in cui è stata affermata la responsabilità dell'appellante, limitandola al solo importo di € 80.172,66.
Con riferimento al secondo motivo di appello, l'appellante chiedeva in ogni caso la riforma del capo relativo alla regolamentazione delle spese processuali, con condanna della parte opposta al pagamento delle spese del giudizio di primo grado nella misura del 50% dei compensi previsti dal tariffario vigente, nonché alla totale compensazione delle spese peritali. In via subordinata, chiedeva la rideterminazione della condanna alle spese contenuta nella sentenza impugnata, con addebito delle spese peritali alla parte opposta e con rideterminazione dei compensi di causa in ragione della parziale soccombenza.
pagina 5 di 15 Infine, domandava la condanna degli appellati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
II.2. Si costituiva e per essa la procuratrice e mandataria Controparte_1
contestando quanto dedotto da controparte Parte_2
e, tra l'altro, precisando che, in riferimento al primo motivo di appello,
l'appellante non aveva adempiuto all'onere probatorio relativo alla circostanza che le Banche avessero continuato ad utilizzare lo schema ABI anche successivamente al 2005.
II.3. Con successivo atto di intervento ex art. 111 c.p.c., la Controparte_5
interveniva e si costituiva nel presente procedimento, quale cessionaria e successore a titolo particolare di nella medesima posizione Controparte_1
processuale e sostanziale relativa al credito vantato nei confronti della
[...]
e dei sig.ri e Parte_4 Parte_1
richiamava e faceva propri i precedenti atti difensivi e le Controparte_4
domande, eccezioni e conclusioni ivi avanzate dai precedenti titolari del credito precedentemente costituiti in giudizio.
Altresì, chiedeva l'estromissione di e che le domande Controparte_1
proposte da questa ultima trovassero accoglimento in suo favore
II.4. All'udienza del 13 marzo 2025, la causa veniva riservata in decisione e venivano concessi i termini abbreviati di 20 + 20 giorni di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dalla data del provvedimento.
Alla scadenza il fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'atto di appello sollevata dalla appellata.
Ed invero, dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è
pagina 6 di 15 stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, con sentenza n.
27199 del 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, come avvenuto nel caso di specie, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24262/2020).
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi senz'altro il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Prima di trattare il primo motivo di appello, appare opportuno rilevare che l'appellante, pur genericamente disquisendo su di esse, non ha proposto uno specifico motivo di gravame in relazione alle questioni attinenti ai criteri di calcolo usati dal CTU per i conteggi ed al presunto superamento dei tassi soglia, difatti, alla pagina 4 dell'atto di appello ha espressamente dichiarato e pagina 7 di 15 riconosciuto che “la questione, però, non è oggetto di specifica impugnazione da parte dell'odierna appellante….”.
Il primo motivo di appello proposto da è infondato per le Parte_1
considerazioni di seguito svolte e va dunque respinto.
Con esso viene dedotta la nullità della fideiussione omnibus dalla stessa sottoscritta in quanto le clausole ivi presenti cosiddette di “reviviscenza”,
“sopravvivenza” e di “rinuncia al termine decadenziale ex art. 1957 c.c.”, sarebbero riproduttive delle clausole 2, 6 e 8 dello schema standard predisposto nel 2003 dall'ABI, frutto di intese illecite anticoncorrenziali concluse a monte e perciò già valutate come illegittime e nulle sia dalla Banca d'IT quale autorità garante sia dalla Corte di legittimità.
In vero le sezioni Unite, dirimendo i precedenti contrasti sorti in giurisprudenza, ha stabilito che «I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), e art. 101 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti». Nel menzionato arresto del massimo consesso nomofilattico è stato inoltre chiarito che la regola dell'art. 1419 c.c., comma 1, enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la “conservazione”, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, laddove le singole clausole tacciate di nullità non incidano né sulla struttura complessiva, né sulla causa del contratto, che resta pertanto valido ed efficace nelle altre parti.
pagina 8 di 15 Pertanto resta a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'atto negoziale, ovvero l'assetto di interessi programmato, fornire la prova dell'interdipendenza funzionale del resto del contratto dalla clausola o dalla parte di essa nulla. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità.
Nella fattispecie in esame, non è stato dedotto, né tantomeno dimostrato dalla garante che non avrebbe stipulato il contratto in assenza di dette clausole - fatto questo che risulterebbe in ogni caso oltremodo difficile da configurare, ove si consideri che l'espunzione di tali clausole dal testo contrattuale migliora indubbiamente la posizione contrattuale del fideiussore riducendo i suoi oneri ed obbligazioni nei confronti della banca, ed atteso dunque il suo interesse alla detta disciplina di maggior favore derivante dalla caducazione di dette clausole e, di contro, l'interesse della Banca ad ottenere comunque una garanzia dal fideiussore anche se più attenuata in conseguenza della invalidità delle clausole in oggetto (vedi Cass. sez. un., 30/12/2021, n.41994).
Per tali motivi, nel caso di specie, la violazione della normativa antitrust non può determinare la nullità dell'intero atto di fideiussione omnibus, ma può comportare soltanto la nullità parziale della fideiussione oggetto di causa, limitata alle sole predette clausole riproduttive delle illecite intese anticoncorrenziali sanzionate dall'Autorità Garante.
Poiché, però, nel caso di specie non viene in rilievo e non risulta affatto invocata dalla l'applicazione nel caso concreto di dette clausole da parte della Pt_1
banca, ovvero che quest'ultima si sia effettivamente avvalsa proprio di tali specifiche clausole per agire nei confronti della fideiubente e per fondare il pagina 9 di 15 proprio diritto alla garanzia in suo danno, e che dunque senza di esse l'istituto di credito non avrebbe avuto titolo per escuterla, ne consegue la totale infondatezza dell'eccezione di nullità sollevata dalla garante, essendo risultata priva del necessario supporto assertivo e probatorio e, comunque, del tutto generica quanto agli effetti che avrebbe prodotto sulla pretesa creditoria accertata in capo alla Banca, e, in ultima analisi, rispetto alla utilità pratica che il garante avrebbe in concreto ricavato da siffatta nullità nella fattispecie in esame.
A ciò si aggiunga, ad abundantiam e per mera completezza di esposizione, che chi agisce per la dichiarazione di nullità di clausole di fideiussioni omnibus stipulate successivamente all'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale da parte dell'Antitrust – come nel caso di specie, in cui la garanzia è stata rilasciata anni dopo – ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi della propria domanda, compreso l'elemento fondante della persistenza dell'intesa “a monte” tra le banche. Infatti, il provvedimento della Banca d'IT, e la presunzione che da esso può trarsi circa l'esistenza dell'intesa vietata, si riferisce esclusivamente al periodo oggetto dell'istruttoria conclusa nel maggio 2005 (cfr. Cass. 12 dicembre 2017, n. 29810). Nel caso di specie, quindi, l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che al momento della sottoscrizione della garanzia un numero significativo di istituti di credito continuava a porre in essere una condotta diffusa e coordinata, consistente nell'imposizione ai propri clienti, impossibilitati a trovare soluzioni alternative più convenienti presso altre banche e dunque privi sostanzialmente di una effettiva libertà negoziale, di modelli uniformi di fideiussione corrispondenti a quello esaminato dall'Autorità Garante, continuando in tal modo a praticare una persistente pratica anticoncorrenziale nel mercato di riferimento in violazione della richiamata normativa Antitrust.
Anche con riguardo a tale questione l'appellante/garante non risulta aver in alcun modo assolto al suo onere di allegazione e di prova.
pagina 10 di 15 D'altra parte, estendere indefinitamente la presunzione derivante dal provvedimento della Banca d'IT n. 55/2005 comporterebbe la nullità di tutti i contratti successivi, anche a distanza di molti anni, basandosi non già su una norma imperativa ma su una decisione amministrativa passata adottata con riguardo ad uno specifico e temporaneo accordo anticoncorrenziale, introducendo così in astratto una causa di invalidità non prevista dalla legge.
Anche sotto tale profilo il motivo di censura si rivelerebbe dunque, in ogni caso, infondato
Anche il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante censura la statuizione resa in sentenza dal Tribunale in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del primo grado, deve ritenersi infondato e va, pertanto, rigettato.
In particolare, parte appellante lamenta che il Giudice di prime cure non abbia disposto la compensazione, neppure parziale, delle spese processuali, sostenendo che la riduzione dell'importo del credito della banca rispetto a quanto richiesto dall'istituto di credito determinerebbe una situazione di soccombenza reciproca legittimante tale compensazione ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc.
Tale argomentazione è infondata e va respinta. Difatti costituisce principio acclarato in giurisprudenza che la mera riduzione del quantum azionato in giudizio non determina una soccombenza reciproca tra le parti, in quanto la domanda (laddove unica e unitaria, come nel caso di specie) risulta essere stata accolta sebbene per un importo inferiore rispetto a quello originariamente richiesto, per cui, in assenza di una delle ipotesi eccezionali di cui all'art. 92 comma 2, deve trovare applicazione il principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 comma 1 cpc.
pagina 11 di 15 Al riguardo va rilevato che la rideterminazione e riduzione del credito assume rilevanza unicamente ai fini della determinazione del valore della causa e dunque dello scaglione di riferimento per la liquidazione del compenso spettante al difensore, ma non incide sulla valutazione della fondatezza della domanda di condanna al pagamento che risulta comunque accolta.
In merito poi alla ragione di censura articolata con riferimento alla differente statuizione di compensazione delle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio, anch'essa è infondata e va disattesa per i seguenti motivi.
L'art. 92 comma 1 cpc attribuisce difatti al Giudice il potere discrezionale, indipendentemente dalla generale pronuncia fondata sulla soccombenza, di disporre un diverso regime di riparto delle spese diverso da quello ordinario con riguardo a determinati atti o attività processuali tra cui rientra di certo anche la
CTU, escludendo in tutto o in parte il relativo onere economico a carico di una delle parti.
Nel caso di specie, la decisione del Giudice di primo grado che ha ripartito in pari misura le spese di CTU tra le parti, risulta corretta e proporzionata, atteso che, all'esito degli elaborati peritali, è emersa una riduzione del credito azionato di circa la metà, per cui essendo pervenuta la CTU ad un risultato utile anche per i debitori appare pienamente giustificata la suddivisione delle spese di CTU in ugual misura tra le parti.
Del tutto inconferente risulta poi a riguardo la dedotta circostanza che l'opponente non aveva formulato istanza di consulenza tecnica d'ufficio, per cui non sarebbe tenuta a sostenere le spese di tale mezzo istruttorio. Si tratta infatti di uno strumento istruttorio che si sottrae alla disponibilità delle parti e rientra tra i poteri officiosi del Giudice. Inoltre, ciò che assume rilievo ai fini del regime delle spese di tale atto istruttorio, è l'esito della consulenza tecnica di ufficio, ovvero il suo impatto sulla decisione e la valutazione se essa sia stata o meno necessaria ai fini della decisione.
pagina 12 di 15 Solo qualora essa si fosse rilevata del tutto superflua avrebbe avuto un senso la richiesta dell'appellante di porre le spese della stessa a carico di chi la aveva richiesta. Nella fattispecie in esame, invece, la CTU è risultata determinante ai fini della decisione ed ha influito chiaramente sulla stessa.
Infine, pur in assenza di specifiche doglianze sul punto, appare opportuno precisare che la liquidazione generale delle spese processuali, quantificate in €
10.000,00 a titolo di compensi, risulta significativamente inferiore rispetto ai valori “medi” previsti per lo scaglione di riferimento (causa di valore tra € 52.000 ed € 260.000).
Va infine osservato che dalla lettura integrale e unitaria della sentenza, comprensiva della sua motivazione, emerge in modo chiaro ed inequivoco, nonostante la sinteticità del dispositivo, che la condanna complessiva a carico dei debitori in solido ammonta ad € 80.172,66 oltre interessi legali dal 22 settembre 2015, e che di tale importo totale la società
[...]
e rispondono in solido per l'intero nei Parte_4 Parte_1
confronti della banca, mentre ne risponde, in solido con gli Controparte_4
altri due debitori, solo per la minor somma di € 57.271,58 oltre interessi.
Pertanto, alcuna modifica del dispositivo della sentenza di primo grado va disposta a riguardo.
Per le ragioni sopra esposte, quindi, anche il secondo motivo di appello deve essere integralmente disatteso, con conferma integrale della sentenza di primo grado anche in ordine alla statuizione sulle spese processuali.
Ai sensi dell'art. 111 comma 4 cpc la sentenza di primo grado emessa nei confronti del creditore cedente spiega i suoi effetti nei confronti del cessionario, divenuto successore a titolo particolare nel corso del processo giusto atto di cessione del credito e legittimamente intervenuto in causa ex art. 111 comma 3 cpc.
pagina 13 di 15 Le spese processuali del grado di appello sostenute dall'appellata (
[...]
e per essa della sua procuratrice e mandataria CP_1 [...]
) e dall'interventrice , costituitesi Parte_2 Controparte_5
in grado di appello, devono seguire la soccombenza dell'appellante Pt_1
e si liquidano a carico di quest'ultima, ed in favore delle prime, come da
[...]
dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenuto conto del valore della causa in base all'ammontare della condanna (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) ed applicato per ciascuna fase di giudizio cui esse hanno effettivamente partecipato (con esclusione dunque di quella istruttoria e decisionale per e di Controparte_1
quella introduttiva e istruttoria per ) l'importo tabellare medio Controparte_5
previsto dal detto DM.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante soccombente ha l'obbligo di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 926/2020 emessa dal
Tribunale di Napoli, pubblicata il 28 gennaio 2020, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
e per essa della sua procuratrice e mandataria CP_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio che si Parte_2
pagina 14 di 15 liquidano in € 4.888,00 per compensi professionali, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
3) Condanna l'appellante al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € CP_5
8.080,00 per compensi professionali, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
4) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 28/04/2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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