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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 184/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
D'TO TO, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8028/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - 07853981210
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 168 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18912/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 Spa, in persona del legale rappresentante protempore, con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato in data 7/04/2025 e depositato in data 28/04/2025, impugnava l'avviso di accertamento n.14 notificato in data 6/02/2025 relativo all'imposta IMU del 2019 per l'importo di euro
11.521,00, avverso il Comune di Sant'Antimo, eccependo la mancata sottoscrizione dell'atto e l'invalidità dell'attestazione di conformità. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con contestuale condanna alle spese di giudizio da liquidare al procuratore antistatario
Non si costituiva il Comune di Sant'Antimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
L'eccezione riguardo alla circostanza che l'attestazione di conformità posta in calce all'atto impugnato è priva di sottoscrizione non ha fondamento. Infatti l'atto, originariamente formato come documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal funzionario responsabile, è stato notificato tramite il servizio postale tradizionale, sotto forma di copia cartacea con attestazione di conformità all'originale digitale. Una recente pronuncia della Cassazione (sentenza n.16293/2024) ha stabilito che l'avviso di accertamento firmato digitalmente è pienamente valido, poiché l'esclusione prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale
(CAD) per le attività di controllo fiscale non si estende agli avvisi di accertamento in quanto atti impositivi.
Una copia analogica (cartacea) di un avviso di accertamento digitale, se dichiarata conforme all'originale informatico da un funzionario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del CAD, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale. Tale copia può essere validamente notificata al contribuente anche a mezzo del servizio postale tradizionale, non sussistendo un legame indissolubile tra documento informatico e notifica a mezzo PEC.
Ai sensi dell'art. 23 C.A.D. si stabilisce che "Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato". In precedenti ordinanze, come ad esempio Ordinanza n. 29820/2021, i giudici della Suprema Corte hanno confermato la legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante l'apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo. “L'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso. Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 norma che, ha sottolineato la Corte di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (Cassazione n. 20628/2017, n. 9079/2015)".
La Corte, pertanto, rigetta il ricorso e dispone nulla per le spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
D'TO TO, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8028/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - 07853981210
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo - Via Roma 168 80029 Sant'Antimo NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18912/2025 depositato il
05/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società Ricorrente_1 Spa, in persona del legale rappresentante protempore, con ricorso ai sensi del D.Lgs. n.546/1992, notificato in data 7/04/2025 e depositato in data 28/04/2025, impugnava l'avviso di accertamento n.14 notificato in data 6/02/2025 relativo all'imposta IMU del 2019 per l'importo di euro
11.521,00, avverso il Comune di Sant'Antimo, eccependo la mancata sottoscrizione dell'atto e l'invalidità dell'attestazione di conformità. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con contestuale condanna alle spese di giudizio da liquidare al procuratore antistatario
Non si costituiva il Comune di Sant'Antimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
L'eccezione riguardo alla circostanza che l'attestazione di conformità posta in calce all'atto impugnato è priva di sottoscrizione non ha fondamento. Infatti l'atto, originariamente formato come documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal funzionario responsabile, è stato notificato tramite il servizio postale tradizionale, sotto forma di copia cartacea con attestazione di conformità all'originale digitale. Una recente pronuncia della Cassazione (sentenza n.16293/2024) ha stabilito che l'avviso di accertamento firmato digitalmente è pienamente valido, poiché l'esclusione prevista dal Codice dell'Amministrazione Digitale
(CAD) per le attività di controllo fiscale non si estende agli avvisi di accertamento in quanto atti impositivi.
Una copia analogica (cartacea) di un avviso di accertamento digitale, se dichiarata conforme all'originale informatico da un funzionario autorizzato ai sensi dell'art. 23 del CAD, ha la stessa efficacia probatoria dell'originale. Tale copia può essere validamente notificata al contribuente anche a mezzo del servizio postale tradizionale, non sussistendo un legame indissolubile tra documento informatico e notifica a mezzo PEC.
Ai sensi dell'art. 23 C.A.D. si stabilisce che "Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato". In precedenti ordinanze, come ad esempio Ordinanza n. 29820/2021, i giudici della Suprema Corte hanno confermato la legittimità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento mediante l'apposizione della "firma a stampa" del funzionario responsabile del tributo. “L'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce che l'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può avvenire in diversi modi, a seconda della forma dell'avviso stesso. Nel caso dell'avviso di accertamento cartaceo, normalmente ancora utilizzato per i contribuenti che non sono dotati di un domicilio digitale, la sottoscrizione dell'avviso può avvenire in maniera autografa, ovvero mediante l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 norma che, ha sottolineato la Corte di cassazione, è speciale e non abrogata da successivi provvedimenti di legge (Cassazione n. 20628/2017, n. 9079/2015)".
La Corte, pertanto, rigetta il ricorso e dispone nulla per le spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese.