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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 01/02/2024, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
n. 859/2023 R.G.
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n° 859/2023 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: separazione consensuale, rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 21.09.2023 e vertente
T R A
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, residente in [...] i. 2
[...]
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2
, residente in [...] i. 2,
[...]
Resistente
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Zeni (c.f.: C.F._3
pec: ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Email_1
della medesima in Tione di Trento (TN) Via Trento n. 5, giusta delega in calce al ricorso ex art. 83 comma 3 c.p.c. NONCHE'
P. M. in sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per le parti: come da atti e verbali di causa.
Per il P.M. in Sede: non si è opposto alle conclusioni delle parti.
Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso introduttivo iscritto in data 06.06.2023, i coniugi indicati innanzi chiedevano pronunciarsi la separazione consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in data 26.10.2003 in Palau (SS) come risulta dall'atto Nr. 12 –
Parte II – Serie A, Ufficio 1; dalla loro unione non sono nati figli.
Sostenevano che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano, pertanto, pronunciarsi la separazione alle condizioni concordate in ricorso.
All'udienza del 20.09.2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta, le parti si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso congiunto;
il Presidente, pertanto, assegnava la causa a sentenza e la rimetteva al Collegio per la decisione.
Passando al merito, deve essere omologata la separazione consensuale dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tutto ciò premesso, Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n° 74 in relazione agli artt. 711 e segg. Cod.
Proc.Civ.;
Letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, così provvede:
O M O L O G A
La separazione consensuale di:
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
C.F._4
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2
,
[...]
in relazione al matrimonio celebrato in data 26.10.2003 in Palau (SS) come risulta dall'atto Nr. 12 – Parte II – Serie A, Ufficio 1,
alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati.
2. L'immobile sito in Palau, Via Galatea con ingresso da Vicolo Razzoli, catastalmente censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Palau al foglio 6, particella 1161 subalterno 7, categoria A/2, classe 2, consistenza 6 vani, rendita catastale Euro 1.022,58, Vicolo di Via Razzoli n. 3, Piani: 1-2, rimane in proprietà e disponibilità ed uso esclusivo della signora con tutti gli arredi ed Parte_1
accessori ivi esistenti.
3. Il signor si obbliga a lasciare la casa coniugale in Palau, CP_1 asportando i propri effetti personali, entro e non oltre la data del 30 giugno 2023.
4. A definizione dei reciproci rapporti patrimoniali:
a) il signor si obbliga a corrispondere alla signora a CP_1 Parte_1
titolo di definizione solutorio-compensativa, la somma complessiva di Euro 3.000,00 in due rate semestrali: la prima per Euro 1.500,00 entro e non oltre il 20 giugno 2023; la seconda per Euro 1.500,00 entro e non oltre il 20 dicembre 2023, da corrispondere sul conto corrente dedicato al mutuo ipotecario, e/o comunque quale contributo per il pagamento delle rate a carico della signora a seguito dell'accollo; Parte_1
b) CLAUSOLA ACCOLLO MUTUO
- La signora si accolla la quota del residuo debito dell'originario Parte_1
finanziamento di cui al contratto di mutuo fondiario di data 25 novembre 2009 Rep.
2107, Racc. 1502 Notaio di Tempio Pausania e atto di erogazione Persona_1
quietanza di mutuo fondiario di data 20 maggio 2011 di Rep. 3352 e Racc. 2417
Notaio di Tempio Pausania contratti con la Persona_1 Org_1
ora per Euro 49.301,39 alla data
[...] Organizzazione_2 CP_2
del 31 dicembre 2022, quale residuo dell'importo capitale originario di Euro
90.000,00 e garantito da ipoteca;
- eventuali differenze attive o passive verranno conteggiate a parte;
- le rate semestrali successive a partire dal 30 giugno 2023 compreso, di cui al piano di ammortamento, sono a carico esclusivo della signora Parte_1
- la signora elegge il suo domicilio a tutti gli effetti ed ispecie per quelli Parte_1
di cui al Decreto Legislativo n. 385 di data 1° settembre 1993, presso la sede del
Comune di Palau, presso cui l'Istituto potrà notificare ogni atto, sia giudiziale che stragiudiziale, sia di cognizione che di esecuzione;
- per effetto dell'accollo come sopra convenuto, il signor resta CP_1
pienamente liberato da ogni obbligazione e responsabilità in ordine al mutuo di cui trattasi e la signora si riconosce di fronte all'istituto creditore nei Parte_1 medesimi rapporti di fatto e di diritto in cui si trova l'originario mutuatario, dichiarando di accettare tutte le condizioni che regolano il mutuo stesso;
- la signora si obbliga a sue cure e spese alla notifica del presente atto, Parte_1
ai fini dell'accollo del mutuo, all'istituto mutuante.
c.) Gli importi di cui ai conti correnti comuni verranno assegnati rispettivamente a quello presso e a quello presso Parte_1 Org_3 CP_1 Org_2
di Palau, obbligandosi a sottoscrivere quanto richiesto dagli istituti bancari
[...]
e postali ai fini dell'adempimento della presente condizione.
5. Il signor rinuncia fin d'ora a richieste di restituzione per apporti CP_1
economici dal medesimo effettuati nell'immobile di proprietà esclusiva della signora nonché agli importi versati di cui al finanziamento predetto a fronte Parte_1
dell'accollo del residuo mutuo ipotecario a carico della signora Parte_1
I signori e a fronte dell'adempimento delle condizioni CP_1 Parte_1
di cui al presente atto, dichiarano di non vantare alcun credito reciproco.
6. Le parti ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e di nulla aver a pretendere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento.
7. L'automezzo Peugeot L B 9HCG-C2B000 targata ET702AN di proprietà del signor rimane nella esclusiva disponibilità e proprietà del CP_1
medesimo.
8. Con l'adempimento delle condizioni di cui al presente atto e con la sottoscrizione del presente atto, i ricorrenti dichiarano di aver definito ogni e qualsiasi questione attinente allo stato di coniugio dichiarando reciprocamente di nulla avere a pretendere.
9. I coniugi, per quanto possa occorrere, esprimono sin da ora reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità validi anche per l'espatrio.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella camera di consiglio il 31.1.2024
Il Presidente del Tribunale
Giuseppe Magliulo
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Tempio Pausania, riunito in Camera di Consiglio, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Giuseppe Magliulo Presidente
Dott. Ugo Iannini Giudice
Dott.ssa Micol Menconi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n° 859/2023 del Ruolo Generale Civile, avente ad oggetto: separazione consensuale, rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 21.09.2023 e vertente
T R A
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, residente in [...] i. 2
[...]
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2
, residente in [...] i. 2,
[...]
Resistente
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Zeni (c.f.: C.F._3
pec: ed elettivamente domiciliati presso lo Studio Email_1
della medesima in Tione di Trento (TN) Via Trento n. 5, giusta delega in calce al ricorso ex art. 83 comma 3 c.p.c. NONCHE'
P. M. in sede
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per le parti: come da atti e verbali di causa.
Per il P.M. in Sede: non si è opposto alle conclusioni delle parti.
Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso introduttivo iscritto in data 06.06.2023, i coniugi indicati innanzi chiedevano pronunciarsi la separazione consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in data 26.10.2003 in Palau (SS) come risulta dall'atto Nr. 12 –
Parte II – Serie A, Ufficio 1; dalla loro unione non sono nati figli.
Sostenevano che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano, pertanto, pronunciarsi la separazione alle condizioni concordate in ricorso.
All'udienza del 20.09.2023, celebrata nelle forme della trattazione scritta, le parti si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso congiunto;
il Presidente, pertanto, assegnava la causa a sentenza e la rimetteva al Collegio per la decisione.
Passando al merito, deve essere omologata la separazione consensuale dei coniugi risultando incontrovertibilmente provato il venir meno del presupposto della comunanza di vita, di intenti e di sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, al contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Le risultanze di causa e le dichiarazioni delle parti sul punto, infatti, hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, che ha reso non più tollerabile la loro convivenza.
Deve, dunque, presumersi che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla ricostituzione di una vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Tutto ciò premesso, Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Visto il parere del Pubblico Ministero;
Visto l'art. 8 Legge 6/3/1987 n° 74 in relazione agli artt. 711 e segg. Cod.
Proc.Civ.;
Letto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
Il Tribunale di Tempio Pausania, definitivamente pronunciando, così provvede:
O M O L O G A
La separazione consensuale di:
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 [...]
C.F._4
E
, nato a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._2
,
[...]
in relazione al matrimonio celebrato in data 26.10.2003 in Palau (SS) come risulta dall'atto Nr. 12 – Parte II – Serie A, Ufficio 1,
alle seguenti
CONDIZIONI
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati.
2. L'immobile sito in Palau, Via Galatea con ingresso da Vicolo Razzoli, catastalmente censita al Catasto dei Fabbricati del Comune di Palau al foglio 6, particella 1161 subalterno 7, categoria A/2, classe 2, consistenza 6 vani, rendita catastale Euro 1.022,58, Vicolo di Via Razzoli n. 3, Piani: 1-2, rimane in proprietà e disponibilità ed uso esclusivo della signora con tutti gli arredi ed Parte_1
accessori ivi esistenti.
3. Il signor si obbliga a lasciare la casa coniugale in Palau, CP_1 asportando i propri effetti personali, entro e non oltre la data del 30 giugno 2023.
4. A definizione dei reciproci rapporti patrimoniali:
a) il signor si obbliga a corrispondere alla signora a CP_1 Parte_1
titolo di definizione solutorio-compensativa, la somma complessiva di Euro 3.000,00 in due rate semestrali: la prima per Euro 1.500,00 entro e non oltre il 20 giugno 2023; la seconda per Euro 1.500,00 entro e non oltre il 20 dicembre 2023, da corrispondere sul conto corrente dedicato al mutuo ipotecario, e/o comunque quale contributo per il pagamento delle rate a carico della signora a seguito dell'accollo; Parte_1
b) CLAUSOLA ACCOLLO MUTUO
- La signora si accolla la quota del residuo debito dell'originario Parte_1
finanziamento di cui al contratto di mutuo fondiario di data 25 novembre 2009 Rep.
2107, Racc. 1502 Notaio di Tempio Pausania e atto di erogazione Persona_1
quietanza di mutuo fondiario di data 20 maggio 2011 di Rep. 3352 e Racc. 2417
Notaio di Tempio Pausania contratti con la Persona_1 Org_1
ora per Euro 49.301,39 alla data
[...] Organizzazione_2 CP_2
del 31 dicembre 2022, quale residuo dell'importo capitale originario di Euro
90.000,00 e garantito da ipoteca;
- eventuali differenze attive o passive verranno conteggiate a parte;
- le rate semestrali successive a partire dal 30 giugno 2023 compreso, di cui al piano di ammortamento, sono a carico esclusivo della signora Parte_1
- la signora elegge il suo domicilio a tutti gli effetti ed ispecie per quelli Parte_1
di cui al Decreto Legislativo n. 385 di data 1° settembre 1993, presso la sede del
Comune di Palau, presso cui l'Istituto potrà notificare ogni atto, sia giudiziale che stragiudiziale, sia di cognizione che di esecuzione;
- per effetto dell'accollo come sopra convenuto, il signor resta CP_1
pienamente liberato da ogni obbligazione e responsabilità in ordine al mutuo di cui trattasi e la signora si riconosce di fronte all'istituto creditore nei Parte_1 medesimi rapporti di fatto e di diritto in cui si trova l'originario mutuatario, dichiarando di accettare tutte le condizioni che regolano il mutuo stesso;
- la signora si obbliga a sue cure e spese alla notifica del presente atto, Parte_1
ai fini dell'accollo del mutuo, all'istituto mutuante.
c.) Gli importi di cui ai conti correnti comuni verranno assegnati rispettivamente a quello presso e a quello presso Parte_1 Org_3 CP_1 Org_2
di Palau, obbligandosi a sottoscrivere quanto richiesto dagli istituti bancari
[...]
e postali ai fini dell'adempimento della presente condizione.
5. Il signor rinuncia fin d'ora a richieste di restituzione per apporti CP_1
economici dal medesimo effettuati nell'immobile di proprietà esclusiva della signora nonché agli importi versati di cui al finanziamento predetto a fronte Parte_1
dell'accollo del residuo mutuo ipotecario a carico della signora Parte_1
I signori e a fronte dell'adempimento delle condizioni CP_1 Parte_1
di cui al presente atto, dichiarano di non vantare alcun credito reciproco.
6. Le parti ricorrenti si dichiarano economicamente autosufficienti e di nulla aver a pretendere reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento.
7. L'automezzo Peugeot L B 9HCG-C2B000 targata ET702AN di proprietà del signor rimane nella esclusiva disponibilità e proprietà del CP_1
medesimo.
8. Con l'adempimento delle condizioni di cui al presente atto e con la sottoscrizione del presente atto, i ricorrenti dichiarano di aver definito ogni e qualsiasi questione attinente allo stato di coniugio dichiarando reciprocamente di nulla avere a pretendere.
9. I coniugi, per quanto possa occorrere, esprimono sin da ora reciproco assenso al rilascio del passaporto e della carta di identità validi anche per l'espatrio.
Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune innanzi indicato per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile).
Nulla per spese.
Tempio Pausania, così deciso nella camera di consiglio il 31.1.2024
Il Presidente del Tribunale
Giuseppe Magliulo