Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/03/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 147/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Margherita Monte - Presidente
Dott. Anna Mantovani - Consigliera rel
Dott. Marco Del Vecchio - Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 147/2025
TRA
(C.F. , elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Via Martinelli 20030 SENAGO presso lo studio dell'avv. PIETROCOLA
CRISTINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FERRARI
CARLA ) VIA MARTINELLI, 8 20030 SENAGO;
C.F._1
IN QUALITA' DI SOCIO DELLA Parte_1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
Via Martinelli 20030 SENAGO presso lo studio dell'avv. PIETROCOLA CRISTINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FERRARI CARLA
( ) VIA MARTINELLI, 8 20030 SENAGO;
C.F._1
IN QUALITA' DI SOCIO DELLA Parte_2 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Controparte_1 C.F._3
Martinelli 20030 SENAGO presso lo studio dell'avv. PIETROCOLA CRISTINA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. FERRARI CARLA
( ) VIA MARTINELLI, 8 20030 SENAGO;
C.F._1
1
RECLAMANTI
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIALE Controparte_2 C.F._4
PIAVE, 17 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. ROTA MONICA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BONSIGNORIO DAVIDE DARIO
( ) VIALE PIAVE,17 20129 MILANO;
C.F._5
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI Parte_1
[...]
RECLAMATI
Oggetto: Opposizione sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
NELL'INTERESSE DEI RECLAMANTI:
accogliere il proposto reclamo e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 918/2024 emessa dal Tribunale di Milano– Sezione II Civile in data 19.12.2024, revocare la dichiarazione di liquidazione giudiziale in capo alla società ed ai singoli soci per la Parte_1 mancanza di requisiti e/o presupposti di cui alla narrativa e per l'effetto porre a carico del creditore procedente tutte le spese conseguenti all'apertura della procedura di dichiarazione giudiziale, ivi compreso il compenso del curatore.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.
NELL'INTERESSE DEL RECLAMATO : CP_2
rigettare, per i motivi di cui al presente atto, il reclamo proposto dai signori e Parte_1
in qualità di soci della società Parte_2 Controparte_3
, perché infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza sentenza n.
[...]
918/2024, Trib. Milano - Sez. Fallimentare, repertorio n. 941/2024, emessa in data 19.12.2024, pubblicata in data 20.12.2024.
Con integrale rifusione di spese e compensi professionali da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
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Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio ha ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
918/2024, che ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1 nonchè dei soci illimitatamente responsabili e
[...] Parte_1 Parte_2
[...]
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale è stata presentata da , che si è Controparte_2 dichiarato creditore in forza di titolo esecutivo, per € 7.486,22 per crediti di lavoro dipendente.
La parte istanziata non si è costituita nella procedura davanti al Tribunale.
Il Tribunale, nella sentenza reclamata, rilevata la ritualità della notifica, verificata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49 c. 5 CCII relativa all'ammontare dei debiti risultanti nel procedimento
(tra cui € 54.809,12 per debiti erariali), oltre al debito di cui all'istanza, ha ritenuto sussistenti tutte le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, quali la mancanza di prova in ordine al mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) CCII e la situazione di insolvenza, anche in considerazione dell'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese in data
16/01/2024.
Hanno proposto reclamo la società e i soci illimitatamente responsabili, Parte_1 deducendo in primo luogo l'irritualità della notifica, ed inoltre l'insussistenza delle condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto dalla documentazione prodotta e dal fatto che la società, ormai cancellata è inattiva da tempo, risulterebbe il mancato superamento delle soglie, di cui all'art. 2 CCII. Hanno contestato altresì la situazione di insolvenza, in quanto il patrimonio dei soci deve ritenersi capiente
Si è costituito il creditore istante chiedendo il rigetto del reclamo. CP_2
La curatela della liquidazione giudiziale non si è costituita.
Opinione della Corte:
Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.
1. La notifica del decreto di convocazione.
In primo luogo devono essere rigettate le questioni relative all'irritualità della notifica del decreto di convocazione avanti il Tribunale, dato che la stessa risulta correttamente effettuata sia nei confronti della società, a mezzo PEC all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese, sia alle persone fisiche dei soci della società, presso il loro indirizzo di residenza (con deposito, quanto a presso la casa comunale stante la sua assenza dal luogo di residenza risultante dal Parte_1 certificato).
2. La qualifica di impresa minore.
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Venendo al merito del reclamo relativamente alla qualifica dell'impresa come impresa minore, l'art. 121 CCII dispone che “le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett.
d), e che siano in stato di insolvenza”.
La norma, in continuità con l'art.1, secondo comma, l.fall., pone quindi a carico del debitore l'onere di dimostrare di non avere raggiunto le soglie dimensionali che distinguono l'impresa minore dall'impresa assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
A questo fine, il debitore si può avvalere non solo dei bilanci depositati, ma anche di strumenti alternativi, quali sono le scritture contabili dell'impresa, e di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa (cfr. in questo senso, Cass. ord. n. 35381/2022; Cass. ord. n. 25025/2020).
Nel caso in esame la società debitrice, non avendo partecipato al procedimento, in quella sede non ha assolto all'onere probatorio a suo carico.
Peraltro, anche in sede di reclamo, non è stata in grado di colmare tale lacuna probatoria.
Non è stata prodotta alcuna scrittura contabile della società.
Gli unici documenti prodotti sono: a) la dichiarazione dei redditi della società del 2021 (periodo di imposta 2020) e dichiarazioni più risalenti;
b) la ricevuta della dichiarazione dei redditi del socio per il 2020; c) un cedolino di pensione per il socio Parte_2 Parte_1
La società, cancellata nel gennaio 2024, fino a quel momento avrebbe dovuto tenere scritture contabili e depositare dichiarazioni dei redditi, quand'anche avesse cessato l'attività, ma ciò non è stato in alcun modo fatto.
Tale assoluta assenza di documentazione non può certo portare a ritenere presuntivamente accertato che la società non abbia superato le soglie indicate dall'art. 2 comma 1 lett. d) CCII. Infatti, la prova del mancato conseguimento dei ricavi (ma così anche dell'indebitamento e dell'attivo patrimoniale) non può consistere nel fatto in sé della mancata tenuta della contabilità, né nella sola allegazione della cessazione di fatto dell'attività, ma occorre che l'imprenditore, con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni purché gravi, precise e concordanti relative alla situazione concreta, fino alla cancellazione della società, sia in grado di fornire una qualche rappresentazione riscontrabile dei dati economici e patrimoniali dell'impresa.
Diversamente, la mera affermazione della cessazione dell'attività finirebbe per consentire all'imprenditore un effetto maggiore di quello che deriva dalla cancellazione dal registro delle imprese, premiando, al tempo stesso, una condotta che potrebbe essere rilevante ai sensi dell'art. 323, comma 2, CCII.
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Non può poi non rilevarsi, in concreto, un atteggiamento negligente della società e dei soci, relativo al mancato pagamento dei sussistenti debiti fiscali, ignorati al punto da provvedere alla cancellazione della società senza il previo assolvimento di tali passività.
In altri termini, la prova in ordine alla qualifica di impresa minore non può ritenersi
“presuntivamente” fornita dai reclamanti, e quindi sotto questo profilo il reclamo non può essere accolto.
3. L'insolvenza.
Merita poi di essere affrontato anche l'ultima questione posta dalle parti reclamanti, in ordine all'insussistenza dello stato di insolvenza, che non sarebbe integrato, in quanto i patrimoni dei soci sarebbero più che capienti (immobili di proprietà, quote sociali, autoveicoli).
Anche a questo proposito non può non rilevarsi che le allegazioni della parte reclamante, se dovessero essere ritenute convincenti, porterebbero alla conseguenza per cui una società con soci illimitatamente responsabili, che ha contratto debiti a cui non ha adempiuto, e che si è cancellata dal registro delle imprese, potrebbe non essere ritenuta insolvente, soltanto perché il patrimonio dei soci è capiente, tanto che uno di essi è stato in condizioni di aprire una nuova attività, con risorse rilevanti (viene riferito, nel caso di specie, con l'acquisto di un capannone del valore di €
260.000,00), e dunque nulla osterebbe al soddisfacimento del credito dell'istante. In sostanza, si legittimerebbe la espressa volontà di non adempiere (al debito nei confronti del lavoratore dipendente e del fisco), perché le risorse, pur disponibili per il pagamento di tali debiti, vengono destinata ad altra attività.
Tra l'altro, la concezione “dinamica” dell'insolvenza, predicata nel reclamo, risulta chiaramente contraddetta dalla cancellazione della società dal registro delle imprese prima di aver provveduto al pagamento dei debiti sociali, in sostanza attestando in modo definitivo lo stato di insolvenza della stessa.
A tale stregua il reclamo deve essere integralmente rigettato.
Quanto alle spese del presente reclamo, le stesse devono essere poste a carico solidale dei reclamanti, in favore del reclamato costituito, secondo la liquidazione, ai sensi del DM 127/2022, di cui in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della complessità bassa, e dell'attività difensiva svolta.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano di n. 918/2024, così provvede:
1) Rigetta il reclamo;
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2) condanna e i soci illimitatamente responsabili Parte_1
e a pagare a € 3.500 a titolo di compensi, Parte_1 Parte_2 Controparte_2 oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato da parte dei reclamanti, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2012, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 13/03/2025
La Consigliera est La Presidente
Anna Mantovani Margherita Monte
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