Art. 1.
Il contributo annuo di lire 40 milioni a favore dello Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma, di cui alla legge 22 dicembre 1961, n. 1546 e' aumentato di lire 10 milioni per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 20 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.
Il contributo annuo di lire 40 milioni a favore dello Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma, di cui alla legge 22 dicembre 1961, n. 1546 e' aumentato di lire 10 milioni per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 20 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.