Articolo 1 della Legge 30 giugno 1965, n. 889
Articolo 2
Versione
14 agosto 1965
Art. 1.
Il contributo annuo di lire 40 milioni a favore dello Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, con sede in Roma, di cui alla legge 22 dicembre 1961, n. 1546 e' aumentato di lire 10 milioni per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1964 e di lire 20 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1965.
Entrata in vigore il 14 agosto 1965