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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il dott. Benedetto Michele Leuzzi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1252/2023 R.G.
tra nato il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Gullì Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
- in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Fabrizio
[...]
Allegrini
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento postumi di infortunio sul lavoro
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
19.03.2025.
Con ricorso depositato in data 06.06.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, operaio dipendente della ditta , conveniva in giudizio Parte_2
l' chiedendone la condanna alla liquidazione delle prestazioni allo stesso CP_1 spettanti in conseguenza dell'infortunio sul lavoro verificatosi il 16.06.2021, allorquando, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, subiva un grave trauma da schiacciamento.
A sostegno della domanda, esponeva che l' aveva già riconosciuto in suo CP_1 favore, in sede amministrativa, un danno biologico pari al 26%, omettendo tuttavia di considerare la gravità complessiva del proprio quadro patologico.
1 Chiedeva quindi condannarsi l' alla rideterminazione della rendita nella misura CP_1 corrispondente al superiore grado di inabilità accertato, nella misura non inferiore al
40%, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'espletamento di CTU medico-legale, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del CP_1 sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Nel caso di specie, essendo pacifica la verificazione dell'infortunio sul lavoro, la presente controversia concerne esclusivamente l'individuazione della effettiva gravità dei relativi postumi invalidanti, ad avviso della parte ricorrente sottovalutata da parte dell' . CP_1
2 Espletata consulenza tecnica medico-legale, il CTU dott. ha Persona_1 accertato che il ricorrente, in conseguenza dell'infortunio, ha subito un trauma da schiacciamento riportando “Frattura del terzo sup. e medio-inferiore del perone, frattura del malleolo tibiale mediale, frattura terzo distale del femore, frattura terzo distale del I e III metatarso, scuoiamento arto inferiore dx”)
Ad avviso del CTU “il quadro menomativo sopra riportato, applicando criterio di analogia e proporzionalità, e dovendo procedere ad una valutazione complessiva del danno (che non consiste nella semplice somma aritmetica dei singoli valori percentuali), configura un danno biologico pari al 31 %
(trentuno percento).
Il nominato consulente, in particolare, ha precisato che la maggiore percentuale riscontrata differisce rispetto a quella quantificata dall' “in quanto appaiono CP_1 meritevoli di maggiore valorizzazione gli esiti cicatriziali riportati dal periziando, nonché la grave limitazione funzionale a carico della caviglia destra cagionata dagli esiti della frattura biossea di gamba, valutabile nell'ambito di una anchilosi articolare piuttosto che di una semplice limitazione funzionale.
Quanto alla decorrenza della percentuale di danno biologico sopra riportata, si condividono le conclusioni del CTU il quale ha specificato che la stessa “è da farsi risalire all'epoca dell'ultima procedura chirurgica a cui il signor è stato sottoposto Pt_1
(novembre 2023, allungamento del tendine d'Achille), dalla quale è possibile quindi considerare stabilizzato il quadro menomativo attuale.” (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 18.03.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni rassegnate dal consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici ed immuni da vizi logici, sicché possono essere senz'altro essere condivise.
Va dunque accertato il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione della rendita e la corresponsione della differenza tra quanto già erogato sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 26% e quanto dovuto sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 31% con decorrenza dal mese di novembre 2023, con condanna dell' resistente al pagamento dell'importo CP_1 conseguentemente dovuto.
Il tutto aumentato degli interessi nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Le spese di lite, distratte ex art. 93 c.p.c. a favore del richiedente procuratore attoreo,
3 si compensano tra le parti nella misura di un terzo, in considerazione dell'entità della maggiorazione accordata al ricorrente rispetto a quella, superiore di n. 9 punti percentuali, da lui rivendicata. Le spese di consulenza, invece, vengono poste a carico dell' , essendosi dimostrata giustificata la rinnovazione dell'accertamento CP_1 tecnico in questa sede.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara che, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro verificatosi il 16.06.2021, il ricorrente ha riportato un danno biologico pari al
31%;
- accerta il diritto del ricorrente ad ottenere la rideterminazione della rendita e la corresponsione della differenza tra quanto già erogato sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 26% e quanto dovuto sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 31% con decorrenza da novembre 2023;
- condanna l' al pagamento in suo favore dell'importo conseguentemente CP_1 dovuto, oltre interessi nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e condanna l' a CP_1 rifondere al ricorrente i restanti due terzi che, distratti in favore del procuratore attoreo, liquida in € 1.800,00 oltre accessori di legge;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catanzaro, 24.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il dott. Benedetto Michele Leuzzi, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1252/2023 R.G.
tra nato il [...], rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Gullì Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
- in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Fabrizio
[...]
Allegrini
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento postumi di infortunio sul lavoro
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
19.03.2025.
Con ricorso depositato in data 06.06.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, operaio dipendente della ditta , conveniva in giudizio Parte_2
l' chiedendone la condanna alla liquidazione delle prestazioni allo stesso CP_1 spettanti in conseguenza dell'infortunio sul lavoro verificatosi il 16.06.2021, allorquando, durante lo svolgimento della propria attività lavorativa, subiva un grave trauma da schiacciamento.
A sostegno della domanda, esponeva che l' aveva già riconosciuto in suo CP_1 favore, in sede amministrativa, un danno biologico pari al 26%, omettendo tuttavia di considerare la gravità complessiva del proprio quadro patologico.
1 Chiedeva quindi condannarsi l' alla rideterminazione della rendita nella misura CP_1 corrispondente al superiore grado di inabilità accertato, nella misura non inferiore al
40%, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'espletamento di CTU medico-legale, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Ai sensi dell'art. 13, comma 2, d.lgs. n. 38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del CP_1 sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento
è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla «tabella dei coefficienti» e per il grado percentuale di menomazione”.
Nel caso di specie, essendo pacifica la verificazione dell'infortunio sul lavoro, la presente controversia concerne esclusivamente l'individuazione della effettiva gravità dei relativi postumi invalidanti, ad avviso della parte ricorrente sottovalutata da parte dell' . CP_1
2 Espletata consulenza tecnica medico-legale, il CTU dott. ha Persona_1 accertato che il ricorrente, in conseguenza dell'infortunio, ha subito un trauma da schiacciamento riportando “Frattura del terzo sup. e medio-inferiore del perone, frattura del malleolo tibiale mediale, frattura terzo distale del femore, frattura terzo distale del I e III metatarso, scuoiamento arto inferiore dx”)
Ad avviso del CTU “il quadro menomativo sopra riportato, applicando criterio di analogia e proporzionalità, e dovendo procedere ad una valutazione complessiva del danno (che non consiste nella semplice somma aritmetica dei singoli valori percentuali), configura un danno biologico pari al 31 %
(trentuno percento).
Il nominato consulente, in particolare, ha precisato che la maggiore percentuale riscontrata differisce rispetto a quella quantificata dall' “in quanto appaiono CP_1 meritevoli di maggiore valorizzazione gli esiti cicatriziali riportati dal periziando, nonché la grave limitazione funzionale a carico della caviglia destra cagionata dagli esiti della frattura biossea di gamba, valutabile nell'ambito di una anchilosi articolare piuttosto che di una semplice limitazione funzionale.
Quanto alla decorrenza della percentuale di danno biologico sopra riportata, si condividono le conclusioni del CTU il quale ha specificato che la stessa “è da farsi risalire all'epoca dell'ultima procedura chirurgica a cui il signor è stato sottoposto Pt_1
(novembre 2023, allungamento del tendine d'Achille), dalla quale è possibile quindi considerare stabilizzato il quadro menomativo attuale.” (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 18.03.2024, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Le conclusioni rassegnate dal consulente risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici ed immuni da vizi logici, sicché possono essere senz'altro essere condivise.
Va dunque accertato il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione della rendita e la corresponsione della differenza tra quanto già erogato sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 26% e quanto dovuto sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 31% con decorrenza dal mese di novembre 2023, con condanna dell' resistente al pagamento dell'importo CP_1 conseguentemente dovuto.
Il tutto aumentato degli interessi nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Le spese di lite, distratte ex art. 93 c.p.c. a favore del richiedente procuratore attoreo,
3 si compensano tra le parti nella misura di un terzo, in considerazione dell'entità della maggiorazione accordata al ricorrente rispetto a quella, superiore di n. 9 punti percentuali, da lui rivendicata. Le spese di consulenza, invece, vengono poste a carico dell' , essendosi dimostrata giustificata la rinnovazione dell'accertamento CP_1 tecnico in questa sede.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto dichiara che, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro verificatosi il 16.06.2021, il ricorrente ha riportato un danno biologico pari al
31%;
- accerta il diritto del ricorrente ad ottenere la rideterminazione della rendita e la corresponsione della differenza tra quanto già erogato sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 26% e quanto dovuto sulla scorta dell'accertamento di un danno biologico pari al 31% con decorrenza da novembre 2023;
- condanna l' al pagamento in suo favore dell'importo conseguentemente CP_1 dovuto, oltre interessi nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di un terzo e condanna l' a CP_1 rifondere al ricorrente i restanti due terzi che, distratti in favore del procuratore attoreo, liquida in € 1.800,00 oltre accessori di legge;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catanzaro, 24.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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