Rigetto
Sentenza 24 gennaio 2025
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- 1. Appalti pubblici: che differenza c’è tra principio di equivalenza e aliud pro alio?Ewelina Melnarowicz · https://iusletter.com/ · 9 luglio 2025
Il Consiglio di stato, con la sentenza n. 570/2025, è tornato a fare luce sulla differenza tra il principio di equivalenza e l'aliud pro alio all'interno degli appalti pubblici. Principio di equivalenza negli appalti pubblici: significato e finalità Come noto, può accadere che, partecipando a una gara, un operatore economico intenda offrire un prodotto o servizio diverso da quello esattamente descritto nel capitolato, ma capace di soddisfare le stesse esigenze della stazione appaltante. Ciò è possibile grazie al c.d. principio di equivalenza, menzionato dall'art. 79 del codice degli appalti pubblici e disciplinato dall'allegato II.5, che consente agli operatori di proporre offerte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/01/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00570/2025REG.PROV.COLL.
N. 09218/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9218 del 2022, proposto da
Exzelent Re S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Caruso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;
contro
Comune di Appiano sulla Strada del Vino, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
RG BR, non costituito in giudizio;
RI AV, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Mazzei e Laura Polonioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino-Alto Adige, sezione autonoma di Bolzano, n. 229/2022 del 27.09.2022, notificata in data 05.10.2022, di rigetto del ricorso R.G. n. 34/2022, proposto per:
l'annullamento della nota del Comune di Appiano sulla Strada del Vino del 19.11.2021, relativa al rigetto della domanda di approvazione dell'abbassamento di un muro della p.m. 11 della p.ed. 2842, C.C. Appiano, in direzione della p.f. 5635/5, C.C. Appiano, notificata alla ricorrente tramite SUAP il 22.11.2022, dell'ivi menzionata ma non conosciuta decisione della Giunta comunale di Appiano dd 12.10.2021, nonché per quanto occorrer possa, della lettera del Comune di Appiano dd. 25.08.2021, nonché di ogni altro atto propedeutico, consequenziale o comunque connesso, anche se non espressamente indicato o non conosciuto, compreso il parere della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio del 12.08.2021, citato nel suddetto decreto, ma non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Appiano Sulla Strada del Vino e di RI AV;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Oreste Mario Caputo;
nessuno è presente per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ appellata la sentenza del TRGA, sezione autonoma di Bolzano, n. 229/2022, di reiezione del ricorso proposto da Exzelent Re S.r.l. avverso il diniego opposto dal Comune di Appiano sulla Strada del Vino alla domanda di approvazione dell'abbassamento del muro della p.m. 11 della p.ed. 2842, C.C. Appiano, in direzione della p.f. 5635/5, C.C. Appiano.
2. La società ricorrente, proprietaria di magazzino con cavedio sito al piano cantine del condominio ubicato nel detto Comune, contrassegnato come p.m. 11 della p.ed. 2842 C.C. Appiano, al fine destinare il magazzino ad appartamento, presentava istanza edilizia per trasformare in terrazza/giardino di pertinenza dell’appartamento il cavedio posizionato tra l’edificio e fondo comunale confinante, tramite la demolizione del muro di confine alto 3 metri ubicato tra il predetto cavedio e la p.f. 5635/5, e la sua sostituzione con una recinzione bassa.
La Commissione comunale territorio e paesaggio condizionava il parere positivo sul progetto all’acquisizione del consenso da parte della Giunta comunale, competente a disporre del patrimonio comunale, tenuto conto che la demolizione del muro di confine avrebbe creato una nuova veduta diretta sul predetto fondo comunale confinante per violazione della distanza minima fissata in 1,5 m. dall’art. 905 c.c. per le nuove vedute dirette.
La Giunta comunale subordinava il consenso alla creazione di servitù di veduta a carico del predetto fondo comunale all’approvazione della demolizione del suddetto muro di confine da parte degli altri condomini dell’edificio, poiché avente natura di muro condominiale.
3. Avverso la prescrizione la ricorrente proponeva ricorso innanzi al T.R.G.A. di Bolzano affidandosi a tre motivi di censura, ritenuti infondati con la sentenza impugnata.
4. Appella la sentenza Exzelent Re S.r.l.. Resistono il Comune di Appiano sulla Strada del Vino e la sig.ra RI AV.
5. Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2024 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.
6. Con il primo motivo d’appello, si denuncia l’errore di giudizio in cui sarebbe incorso il T.R.G.A., limitandosi ad esaminare le deduzioni inerenti l’art. 905 c.c. senza tener conto del fatto che, in forza della previsione di cui al citato art. 879, co. 2, c.c. - secondo cui “ alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano ” - l’intervento edilizio non sarebbe assoggettato al rispetto della distanza minima dal confine di 1,5 m. di cui all’art. 905 c.c.
6.1 Il motivo è infondato.
Contrariamente a quanto dedotto nel motivo in esame, il T.R.G.A. ha tenuto conto dell’art. 879, comma 2, c.c. per accertare se l’intervento potesse rientrare nella deroga prevista in caso di confinanza con “piazze” e “strade” pubbliche.
La sentenza testualmente afferma che “ lo spazio antistante il muro che delimita la p.m. 11 della società ricorrente, non ha natura di strada pubblica, tale da esonerare la stessa dal rispetto delle distanze nell’apertura di vedute. La confinante particella 5635/5 è destinata nel PUC di Appiano come “parcheggio pubblico” e dalla documentazione fotografica dimessa si evince che si tratta di uno spazio aperto delimitato dagli edifici circostanti, utilizzato come sosta per le macchine. Non risulta quindi – e la ricorrente non ne ha dato idonea dimostrazione – che tale piazzale, abbia le caratteristiche strutturali di una strada pubblica e la finalità di collegamento, destinata al transito di un numero indifferenziato di persone e veicoli ”.
Né il fondo di proprietà comunale è qualificabile come area a tutti gli effetti destinata al pubblico transito, e quindi equiparabile a una “strada” o a una “piazza” pubblica.
La p.f. 5635/5 consiste in un parcheggio chiuso e non in “una strada” o una “piazza”, non essendo un’area destinata alla circolazione della viabilità, ma un parcheggio non facente parte di carreggiata d’asse viario destinata al transito dei veicoli.
Alla stregua della documentazione prodotta dal Comune (cfr. doc. 10 prodotto dal Comune), l’andito è finalizzato alla sosta dei veicoli degli abitanti degli edifici che chiudono a corona il parcheggio (trattasi delle pp.ed. 2842 e 2196), per accedere e uscire dal quale esiste una strada che penetra la zona trattandosi di un parcheggio adiacente ad un gruppo di edifici formanti una lottizzazione.
Né tale destinazione a parcheggio del fondo di proprietà comunale muta in ragione del fatto che tale fondo appartiene al demanio comunale, tenuto conto che, in sede di applicazione dell’art. 879 c.c., si deve avere esclusivamente riguardo all’utilizzazione effettiva del bene che forma oggetto della deroga alle distanze.
7. Con il secondo motivo d’appello, l’appellante deduce che, poiché si ricadrebbe nella deroga di cui all’art. 905, co. 3, c.c., la Giunta comunale non avrebbe avuto alcuna competenza nell’ambito del procedimento edilizio relativo all’istanza presentata, e la richiesta della stessa di ottenere il consenso di tutti i condomini dell’edificio per il rilascio dell’autorizzazione alla demolizione del muro di confine sarebbe viziata.
Si tratterebbe, secondo l’appellante, di questione relativa alla legittimazione sulla richiesta del titolo edilizio e quindi ricadente nella competenza del Sindaco e non della Giunta, e la pretesa di quest’ultima di ottenere il consenso dei condomini non sarebbe preordinata alla cura di interessi pubblici e non sarebbe stata adeguatamente motivata, per cui sarebbe illegittima.
7.1 Il motivo è infondato.
La richiesta dell’appellante di demolire il muro di confine comporta la creazione di una servitù di veduta a carico del fondo di proprietà del Comune; del tutto correttamente la Giunta comunale è stata interpellata nell’ambito del procedimento per l’esame dell’istanza edilizia.
La Giunta, lungi dall’essere investita della competenza al rilascio del titolo edilizio in luogo del Sindaco o dell’Ufficio tecnico, è stata interpellata quale gestore del patrimonio comunale per il rilascio del consenso iure privatorum, stante la servitù che si sarebbe venuta a creare a carico della p.f. 5635/5 per effetto della richiesta demolizione del muro.
La Giunta non ha esercitato funzioni pubblicistiche nell’ambito dell’esame dell’istanza edilizia e nell’esercizio delle funzioni a ciò riconnesse, ma si è limitata a prendere posizione sulla creazione della servitù in parola, quale proprietario del sedime che ne sarebbe stato gravato.
Agendo, iure privatorum, la Giunta avrebbe potuto limitarsi a negare il proprio consenso all’imposizione della servitù senza rendere alcuna motivazione, alla stregua di un qualsiasi privato proprietario che ha pieno diritto ad evitare che la sua proprietà venga aggravata da pesi a favore di fondi altrui
8. Con l’ultimo motivo d’appello, si censura la sentenza nel punto in cui, respingendo il 3° motivo del ricorso di primo grado, ha denegato la tesi secondo cui la demolizione del muro di confine di cui è causa non avrebbe richiesto il consenso da parte di tutti i proprietari dell’edificio.
Secondo la ricorrente, non si tratterebbe di una parte comune dell’edificio, ma di un manufatto di proprietà esclusiva della p.m. 11: esso non consisterebbe in un muro perimetrale o in un muro maestro, per cui per la sua demolizione non servirebbe il consenso dei condomini cosicché la richiesta da parte della Giunta non sarebbe corretta.
8.1 Il motivo è infondato.
La richiesta della Giunta di ottenere il consenso dei condomini non va inquadrata nell’ambito della competenza comunale a verificare l’esistenza della dovuta legittimazione in capo al soggetto richiedente il titolo edilizio, ma come una domanda rivolta dal Comune iure privatorum in qualità di proprietario dell’immobile posto a confine con la proprietà del richiedente, basata sulla considerazione che, in caso di demolizione del muro così come previsto nel progetto edilizio, il fondo comunale verrebbe gravato da una servitù di veduta.
In particolare, la società appellante si limita a evidenziare che il T.R.G.A. avrebbe travisato la natura del muro in discussione, poiché lo avrebbe considerato come un muro perimetrale dell’edificio mentre esso assolverebbe unicamente alla funzione di muro di confine.
Al contrario, la sentenza dà puntuale riscontro del fatto che trattasi di un muro di confine, parificato a muro perimetrale in quanto “ nella definizione di muro perimetrale rientra anche quella di muro di confine” .
E, di conseguenza, ha correttamente applicato i principi che regolano l’uso dei beni comuni, rammentando che l’abbattimento del muro incide sulla sostanza essenziale della cosa, ed evidenziando altresì che il muro di confine che qui ne occupa assolve alla funzione di garantire la sicurezza dell’edificio, poiché è alto tre metri ed è essenziale ad evitare che soggetti malintenzionati possano agevolmente raggiungere gli appartamenti siti ai piani superiori, in particolare, l’appartamento dell’appellante, che appunto fiancheggia la p.m. 11.
9. Conclusivamente, l’appello deve essere respinto; il che consente al Collegio di non pronunciare sulle eccezioni sollevate dal Comune appellato.
10. Le spese del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna Exzelent Re S.r.l. alla rifusione delle spese del grado di giudizio in favore del Comune di Appiano sulla Strada del Vino e della sig.ra RI AV, liquidate complessivamente in 5.000,00 (cinquemila) euro, oltre diritti ed accessori di legge, da dividersi fra loro in parti uguali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere
Oreste Mario Caputo, Consigliere, Estensore
Roberto Caponigro, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oreste Mario Caputo | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO