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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/02/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17654/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17654/2016 promossa da:
, in proprio e in qualità di titolare della A.T. & R. di Curci Controparte_1
Francesco, con il patrocinio dell'avv. Gaudiomonte Michele;
ATTORE
Contro
in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Pierfrancesco Zecca,
con il patrocinio dell'avv. Vito Sardone;
CP_3
, con il patrocinio dell'avv. Francesco Biga;
Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. Alessia Patella;
Controparte_5
con il patrocinio dell'avv. Luciano Martucci;
Controparte_6
, con il patrocinio dell'avv. Onofrio Sisto;
Controparte_7
, , , Controparte_8 Controparte_9 Parte_1
, , , Controparte_10 Controparte_11 CP_12
, CP_13 Controparte_14 CP_15
, e , con il Controparte_16 CP_17 CP_18 patrocinio dell'avv. Tommaso Carone;
Cont
, CP_19 _20 Parte_2
[...]
, , Parte_3 Parte_4 _22
, con il patrocinio degli avv.ti Luca Calcagnile e Controparte_23
pagina 1 di 13 Roberta Clara Nuzzo;
contumace; _24
- CONVENUTI -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. – , in proprio e quale titolare della ditta “A.T. & R. di Controparte_1
”, conveniva il Controparte_1 Controparte_2
(d'ora innanzi, per brevità, anche ) e altri 25 soggetti ivi
[...] _2 AT (ovvero il presidente e legale rappresentante pro tempore del
[...]
e altri componenti, precedenti e attuali, del Consiglio Direttivo di Controparte_2 tale associazione), per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare che tutti i convenuti sono tenuti, in proprio e in solido, tra loro e tra loro ed il
, a rispondere di tutte le obbligazioni che risulteranno a carico del _2 dai n. 25 contenziosi indicati in premessa per Controparte_2 capitale, interessi, spese e competenze legali nella misura a risultare, a consuntivo, da ciascuna pronuncia giudiziale secondo le determinazioni adottate da ciascun Giudice;
2) dichiarare l'emittendo provvedimento direttamente azionabile in executivis senza il beneficio della previa escussione del _2
, in via autonoma e/o congiunta, contro tutti gli obbligati;
3) con vittoria di
[...] spese e competenze di causa, maggiorate del rimborso forfetario del 15% ex
D.L.vo 55/14 nonché del C.A.P. e dell'I.V.A. come per Legge, da distrarre, ex art.
93 cod. proc. civ., in favore del deducente difensore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Costituendosi in giudizio, i convenuti hanno chiesto la reiezione della domanda attorea.
pagina 2 di 13 Istruita solo documentalmente, la causa è infine pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. – Deve preliminarmente darsi atto che, con dichiarazione ritualmente accettata dalla controparte in corso di causa, l'attore ha rinunciato agli atti del giudizio nei confronti del convenuto Controparte_7
Deve dunque essere dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con riguardo alla posizione di quest'ultimo, con compensazione delle spese di lite, come da accordo tra le parti.
III. – Con riferimento alla posizione dei restanti convenuti, si osserva quanto segue.
L'attore ha evocato in giudizio gli odierni convenuti per sentir meramente dichiarare, ai sensi del combinato disposto di cui agli art, 36 - 38 e segg. c.c., che gli stessi, quali amministratori deliberanti e/o autori delle azioni, sono tenuti, in solido tra loro e tra loro ed il a rispondere delle obbligazioni che _2 risulteranno a carico del predetto consesso associativo per effetto del nutrito contenzioso pendente, derivato dalla promozione del procedimento-base iscritto al n. 5314/2011 R.G. avente ad oggetto la tutela da spoglio violento da lui asseritamente patito in ordine alla gestione del ristorante sociale.
Invero, come testualmente ribadito nella comparsa conclusionale da parte attrice, “Il petitum della domanda attrice postula la coerente interpretazione delle norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori di una associazione non riconosciuta che hanno proditoriamente agito/resistito, in nome e per conto dell'associazione e, quindi, la pronuncia interpretativa/costitutiva del diritto di credito futuro da poter richiedere in separata sede direttamente in executivis”.
Allega infatti l'attore che i giudizi instaurati con il sarebbero _2
“gravidi di danni, di spese e competenze legali per un complessivo importo allo stato indeterminabile” e, poiché il è un'associazione non riconosciuta che _2 non dispone di un fondo di riserve e/o delle risorse idonee a sopperire al pagamento “eventualmente” dovuto per effetto delle future sentenze di condanna a suo carico, avrebbe diritto a ricevere “una sentenza dichiarativa della
pagina 3 di 13 responsabilità dei componenti i C.D. del , a titolo personale e _2 solidale (tra loro ed il ) e senza il beneficio della preventiva _2 escussione dell'associazione non riconosciuta” (così, nell'atto introduttivo del giudizio).
Ciò premesso, la proposta azione di accertamento difetta di interesse.
Come noto, la previsione del codice di rito in base alla quale “per proporre una domanda ... è necessario avervi interesse” (art. 100, c.p.c., rubricato
“Interesse ad agire”), individua una condizione dell'azione; secondo la nozione classica tradizionalmente accolta essa consiste in ciò, che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno: una situazione, dunque, oggettiva, che deriva da un fatto in senso ampio lesivo del diritto, e alla quale non si può ovviare che attraverso il processo e l'intervento del giudice. Se questa situazione non vi fosse, non avrebbe alcuna utilità pratica l'esercizio della giurisdizione, quindi non si avrebbe azione.
Innanzitutto, lesione di un diritto: infatti il diritto al giudizio - costituzionalmente garantito - può esercitarsi solo ove si prospetti una situazione di fatto contraria ad individuati diritti o interessi giuridicamente protetti.
Ciò risulta chiaramente dall'art. 24 della Costituzione che garantisce il potere di azione "per la tutela dei diritti e interessi legittimi" e tale potere, come ritenuto dal giudice delle leggi, "ha a suo presupposto il possesso in chi l'esercita della titolarità di una situazione giuridica subiettiva di vantaggio, di carattere sostanziale, il cui riconoscimento, in caso di controversia, sia posto ad oggetto della pretesa fatta valere in giudizio" (Corte Cost. n. 7 del 1962).
Lo stesso principio è ribadito dall'art. 99 c.p.c. e dall'art. 2907 c.c., per cui il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti al fine di concludersi con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o con la negazione del diritto dedotto in giudizio, risultando inammissibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti, perché solo l'intera fattispecie, una volta perfezionatasi, può nella sua interezza costituire oggetto di accertamento (ex aliis, Cass. n. 10039 del 2002).
pagina 4 di 13 Dunque, l'interesse ad agire, che legittima alla proposizione della domanda,
è dato dalla contestazione non già di un fatto bensì di un diritto. Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza.
Analogamente nel nostro sistema processuale non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto (Cass.
SS.UU. n. 27187 del 2006).
In special modo si è discusso a proposito delle azioni di mero accertamento
– nelle quali l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo – perché, ove di queste si riconosca l'ammissibilità anche oltre i casi specifici espressamente previsti dalla legge, in un ordinamento, come quello vigente, nel quale non si rinviene alcuna disposizione che disciplini in termini generali l'istituto ed i limiti della sua utilizzazione, non resta che la norma di previsione della necessità dell'interesse ad agire a somministrare lo strumento pratico di distinzione fra azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto (per tutte v. Cass. n. 4444 del 1995).
In secondo luogo, occorre l'oggettività della lesione del diritto.
Nel senso che l'interesse ad agire non può essere riconosciuto laddove risponda ad un convincimento meramente soggettivo della parte, magari strumentale alla soluzione solo in via di massima o accademica di una questione di diritto.
Ovvio che colui che agisce, se si decide a farlo, sia convinto di avervi interesse. Ma non può pretendere che, per il solo fatto di averla proposta, la domanda sia presa in considerazione. Occorre che superi il criterio di selezione rappresentato appunto dall'interesse ad agire oggettivamente valutato. Nel senso che la situazione giuridica soggettiva vantata, pur dovendosi prescindere dalla pagina 5 di 13 fondatezza della domanda, deve essere astrattamente tutelabile dall'ordinamento, sicché non si può agire in giudizio per difendere un interesse che sin dalla sua prospettazione non abbia consistenza di interesse giuridicamente protetto.
Analogamente a quanto accade per l'altra condizione dell'azione rappresentata dalla legittimazione ad agire (cfr., per tutti, Cass. SS.UU. n.
2951del 2016) ciò che rileva è la prospettazione, e cioè l'affermazione di un diritto di cui si può esser titolari, ben potendo accadere, all'esito del processo, che si accerti che la pretesa non sia fondata, ma ciò attiene al merito della causa e non esclude a priori l'interesse a promuovere il processo. Di qui anche l'analogia di regime giuridico per cui il difetto di interesse ad agire è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il giudicato (per tutte cfr. Cass.
n. 15084 del 2006).
Infine, requisiti per l'attribuzione alla parte del potere di agire in giudizio sono la concretezza e l'attualità dell'interesse di cui all'art. 100 c.p.c., a presidio di un uso responsabile del processo che così ingenti risorse impiega.
Necessaria presenza, dunque, della possibilità di conseguire un risultato concretamente rilevante, non altrimenti ottenibile se non mediante il processo e l'intervento necessario di un giudice. La concretezza dell'interesse all'agire processuale è misurata dall'idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l'interesse sostanziale protetto, da cui il primo muove. Sarebbe inutile dare ingresso ad una attività processuale allorquando dall'accoglimento della domanda non possa conseguire alcun vantaggio obiettivo per la parte ovvero alcuna modificazione giuridicamente rilevante.
In tale aspetto l'interesse ad agire è manifestazione del principio di economia processuale.
Nella medesima prospettiva si pone la risalente e ricorrente affermazione dell'indispensabilità di un interesse attuale, coordinato ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato e tale che la sua effettiva esistenza escluda il carattere meramente potenziale della lesione, onde evitare che la tutela venga richiesta in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 487 del 1980; Cass. n. 6177 del 1985; Cass. n. 1897 del 1988; Cass. n.
pagina 6 di 13 10062 del 1998; Cass. n. 13293 del 1999; Cass. n. 5635 del 2002; Cass. n.
24434 del 2007).
Al giudice non è consentito esprimersi preventivamente per orientare comportamenti, come se potesse dare "pareri giuridici" (così, di recente, Cass. n.
14756 del 2014) ovvero risolvere questioni in vitro (ab imo Cass. n. 2785 del
1971).
Secondo un cospicuo orientamento, poi, il requisito dell'attualità dell'interesse ad agire viene temperato nelle azioni di mero accertamento, per le quali non sarebbe necessario l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti ed obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenterebbe un risultato utile, giuridicamente rilevante (tra le più recenti: Cass. n. 12893 del 2015 e n. 16262 del 2015).
Tale incertezza può preesistere alla instaurazione della lite, ma potrebbe anche manifestarsi dopo, per il solo fatto della contestazione in giudizio (tra le altre: Cass. n. 4496 del 2008; Cass. n. 3362 del 1998).
Difficile negare che la certezza giuridica sia un bene cui ogni parte possa aspirare, anche in prevenzione.
Tuttavia, si tratta di casi limitati alle ipotesi di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico in quanto l'interesse individuale deve essere coordinato con il canone processuale imposto dall'art. 100 c.p.c., che non protegge solo il singolo dagli atti di iattanza altrui (secondo l'interpretazione maturata nel secolo scorso) ma - in una prospettiva più ampia che riguarda l'efficienza dell'intero sistema giurisdizionale, in una situazione di risorse contingentate nonostante l'aumento esponenziale della domanda di giustizia - consente l'accesso ad essa ove sia indispensabile, inibendo l'uso non serio o addirittura abusivo del processo.
In definitiva, si richiede che con la sentenza di mero accertamento si ottenga quanto meno un risultato giuridicamente utile al fine di evitare il pregiudizio dell'attore relativamente a quel diritto che viene dedotto in causa e non ad altri diversi diritti di cui lo stesso attore sia o possa divenire in futuro pagina 7 di 13 titolare o per i quali possa avere necessità di contraddire (Cass. n.2785/1971;
1339/1973; più di recente, Cass., n. 18511 del 07/04/2017).
Alla stregua dei principi esposti si reputa che, nella controversia sottoposta all'attenzione del Tribunale, difetti nell'attore il necessario interesse ad agire come innanzi configurato.
Parte attrice ha invero incardinato un giudizio sulla base di un prospettato potenziale pregiudizio futuro, dipendente da una serie di eventi ipotetici, non venuti ad esistenza o comunque rimasti indimostrati (la soccombenza del _2
nei giudizi elencati nell'atto di citazione;
la condanna di quest'ultimo al
[...] pagamento, in favore dell'attore, di una somma non precisata nel suo ammontare;
l'incapienza del patrimonio sociale).
La mancanza in radice del presupposto di fatto indispensabile a costituire il diritto preteso priva di attualità l'interesse alla proposizione della relativa azione, la quale assume un rilevo meramente ipotetico o eventuale.
Invero, non sono state dedotte a fondamento della domanda circostanze di fatto idonee a inverare l'interesse ad agire proprio perché tali circostanze non si sono ancora realizzate: tanto proietta l'azione in un giudizio futuro, rispetto ad una lesione del tutto ipotetica perché detti fatti potrebbero non accadere mai.
Come anche di recente chiarito dalla Corte di legittimità, un conto è, infatti, agire a norma dell'art. 2043 (o dell'art. 1218) cod. civ., “altra cosa è esperire un'azione di mero accertamento, giacché nel primo caso si chiede tutela – o meglio, realizzazione – del diritto ad essere tenuti indenni dalle conseguenze di un atto pregiudizievole. Non è, pertanto, un caso se questa Corte abbia affermato il principio secondo cui “l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto” (…) “ma deve tendere all'accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale” (Cass., n. 30510 del
03/11/2023).
Nella vicenda in esame, in sostanza, viene chiesto al giudice di emettere una sentenza di accertamento inidonea ad evitare la lesione delle posizioni soggettive fatte valere nei giudizi instaurati con il , ma che _2
pagina 8 di 13 dovrebbe, semplicemente, tornargli utile nel caso in cui riesca ad ottenere “una pronuncia negativa per il soggetto garantito”, da far valere “autonomamente e/o congiuntamente” alle future pronunce giudiziali favorevoli eventualmente ottenute all'esito dei giudizi indicati.
È chiaro che in tale situazione difettano del tutto i presupposti tradizionali che per costante giurisprudenza di legittimità devono sorreggere l'interesse ad agire nelle azioni di mero accertamento.
Va al riguardo infatti ribadito che “il complesso meccanismo giudiziario non può essere attivato in prevenzione per dirimere conflitti potenziali a tutela di posizioni soggettive di incerta consistenza bensì per risolvere controversie conclamate, in cui lo stato di fatto contrario al diritto si sia già realizzato e, sopra tutto, non dipenda da ulteriori ed eventuali determinazioni discrezionali di parte alle quali l'esito del giudizio sia inevitabilmente condizionato” (Cass., n. 16626 del
12/04/2016).
E ciò è tanto più vero se si pone mente al fatto che l'impostazione di parte attrice tralascia di considerare che “L'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell'art. 38 c.c., al fine di ottenere
l'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto”.
Ed invero, come sancito dalla Corte di Cassazione, la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta: 1) non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale effettivamente svolta per conto della stessa e manifestatasi nella costituzione di rapporti obbligatori tra l'ente e i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è tenuto a dimostrare la concreta attività espletata in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova della carica rivestita al suo interno (cfr., ex plurimis, Cass. 14 maggio 2009, n. 11207; Cass. 25 agosto 2014, n. 18188;
Cass. ord. 4 aprile 2017, n. 8752); 2) non concerne, neanche in parte, un debito pagina 9 di 13 proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, benché non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, sicché l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per l'ente è inquadrabile tra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione, ed è prevista a salvaguardia dei terzi, che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e riporre il proprio affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro (cfr., ex plurimis, Cass. 24 ottobre 2008, n. 25748; Cass. 29 dicembre 2011, n. 29733;
Cass. 16 giugno 2015, n. 12508).
Per effetto della distinzione soggettiva tra l'ente e i suoi organi ed in considerazione dei presupposti della loro eventuale responsabilità accessoria, il titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell'associazione non riconosciuta non può consentire al creditore di procedere ad esecuzione forzata direttamente in danno dei soggetti che si ritengono essere solidalmente obbligati con la stessa, essendo necessaria la preventiva formazione di un distinto titolo esecutivo nei confronti di questi ultimi.
Invero, nel caso delle associazioni non riconosciute, i legali rappresentanti e, in particolare, il presidente non rispondono affatto dei debiti dell'ente sulla sola base della loro qualità.
La responsabilità è prevista dall'art. 38 cod. civ. soltanto per coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione nell'ambito del singolo e specifico rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, con la conseguenza non concerne tutti i debiti dell'ente e non si traduce in un'obbligazione propria di tali soggetti, concretizzandosi in un'obbligazione di garanzia per un determinato debito altrui.
In definitiva, il creditore di un'associazione non riconosciuta, ove intenda avvalersi del disposto dell'art. 38 cod. civ., deve convenire nel giudizio di cognizione preordinato alla formazione del titolo esecutivo non solo l'associazione, ma anche il soggetto che ritiene solidalmente obbligato con essa, chiedendo che ne sia accertata tale responsabilità e sia condannato, unitamente all'ente, al pagamento del dovuto.
pagina 10 di 13 Di contro, qualora il giudizio di cognizione si sia svolto esclusivamente nei confronti dell'associazione non riconosciuta e, quindi, non abbia avuto ad oggetto l'accertamento dei presupposti per la sussistenza della responsabilità personale accessoria del soggetto che abbia agito nell'interesse della stessa, il titolo formatosi all'esito di quel processo avrà efficacia esecutiva soltanto nei confronti dell'ente.
Ne deriva, in tal caso, che il creditore, al fine di conseguire un titolo esecutivo efficace anche contro la persona che abbia assunto obbligazioni per conto dell'associazione, dovrà necessariamente promuovere un ulteriore giudizio di cognizione nei suoi confronti.
Nella specie, non solo difetta il titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell'associazione non riconosciuta, ma la pronuncia dichiarativa qui invocata appare vieppiù inammissibile se e in quanto volta ad estendere un (futuro) giudicato – in tesi destinato a formarsi in giudizi nei quali non sia stato convenuto anche il responsabile solidale – non certamente opponibile come tale agli odierni convenuti.
Difetta peraltro qualsivoglia specifica, tempestiva allegazione dei presupposti di operatività della disciplina dettata dall'art. 38 c.c. (né tanto meno dell'art. 1938 c.c., pure evocato in corso di causa) segnatamente riferibili ai singoli componenti del consiglio direttivo evocati in giudizio, apparendo anzi la – per più versi – scarna e deficitaria impostazione ricostruttiva di parte attrice indebitamente incardinata su una responsabilità 'da posizione' peraltro riveniente non già da attività negoziale effettivamente svolta per conto della associazione e manifestatasi nella costituzione di rapporti obbligatori tra l'ente e i terzi, bensì nelle iniziative giudiziarie intraprese dal per promuovere e, più spesso, per _2 resistere nei giudizi instaurati inter partes.
Il difetto di interesse ad agire emerge, poi, con ancora maggiore nettezza, con riferimento alla posizione del , avendo la domanda attorea ad _2 oggetto pretese risarcitorie delle quali comunque il già _2 risponderebbe essendo già convenuto in ogni giudizio indicato da parte attrice.
pagina 11 di 13 Ne consegue la reiezione delle domande di parte attrice, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
IV. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (parametri medi, valore della lite indeterminabile-complessità bassa, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria stante il carattere documentale della causa).
Sussistono i presupposti per la invocata condanna dell'attore, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., alla corresponsione in favore del della _2 somma di € 2.000,00 determinata a titolo equitativo, in ragione della palese, ingiustificata duplicazione dell'iniziativa giudiziaria spiegata nei confronti del soggetto già convenuto nei distinti giudizi evocati nell'atto introduttivo del presente giudizio – sufficientemente indicativa di uno stato soggettivo di colpa grave, se non addirittura di mala fede che, rappresentando un palese abuso degli strumenti giuridici, configura un comportamento processuale illecito sub specie di coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero, quantomeno nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza –, avuto riguardo alla necessità del convenuto di apprestare la difesa tecnica di un ennesimo giudizio, e di attendere la sua definizione.
Non sussistono invece i medesimi presupposti applicativi dell'istituto ex art. 96 c.p.c. con riguardo alla posizione degli altri convenuti, non essendo ravvisabili gli estremi della condotta temeraria nelle difese svolte dalla parte attrice, che si sono limitate ad una prospettazione delle questioni sottoposte che, seppure non condivisibili, non costituiscono abuso dello strumento processuale e dovendo in ogni caso escludersi che la mera prospettazione di tesi giuridiche disattese dal giudice integri l'ipotesi di responsabilità ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) DICHIARA l'estinzione del giudizio con riferimento alla posizione del convenuto
, con compensazione delle spese di lite;
Controparte_7
pagina 12 di 13 b) RIGETTA le domande proposte dall'attore nei confronti delle altre parti convenute;
c) CONDANNA l'attore al pagamento, in favore di ciascuna delle parti convenute costituite, delle spese processuali, liquidate in € 6.713 per compensi difensivi, oltre a IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Sardone e
Zecca dichiaratisi antistatari;
d) CONDANNA l'attore al pagamento, in favore del Controparte_2
della somma di € 2.000 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
[...]
Bari, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Chibelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Chibelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17654/2016 promossa da:
, in proprio e in qualità di titolare della A.T. & R. di Curci Controparte_1
Francesco, con il patrocinio dell'avv. Gaudiomonte Michele;
ATTORE
Contro
in persona del Controparte_2 legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Pierfrancesco Zecca,
con il patrocinio dell'avv. Vito Sardone;
CP_3
, con il patrocinio dell'avv. Francesco Biga;
Controparte_4
, con il patrocinio dell'avv. Alessia Patella;
Controparte_5
con il patrocinio dell'avv. Luciano Martucci;
Controparte_6
, con il patrocinio dell'avv. Onofrio Sisto;
Controparte_7
, , , Controparte_8 Controparte_9 Parte_1
, , , Controparte_10 Controparte_11 CP_12
, CP_13 Controparte_14 CP_15
, e , con il Controparte_16 CP_17 CP_18 patrocinio dell'avv. Tommaso Carone;
Cont
, CP_19 _20 Parte_2
[...]
, , Parte_3 Parte_4 _22
, con il patrocinio degli avv.ti Luca Calcagnile e Controparte_23
pagina 1 di 13 Roberta Clara Nuzzo;
contumace; _24
- CONVENUTI -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. – , in proprio e quale titolare della ditta “A.T. & R. di Controparte_1
”, conveniva il Controparte_1 Controparte_2
(d'ora innanzi, per brevità, anche ) e altri 25 soggetti ivi
[...] _2 AT (ovvero il presidente e legale rappresentante pro tempore del
[...]
e altri componenti, precedenti e attuali, del Consiglio Direttivo di Controparte_2 tale associazione), per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) dichiarare che tutti i convenuti sono tenuti, in proprio e in solido, tra loro e tra loro ed il
, a rispondere di tutte le obbligazioni che risulteranno a carico del _2 dai n. 25 contenziosi indicati in premessa per Controparte_2 capitale, interessi, spese e competenze legali nella misura a risultare, a consuntivo, da ciascuna pronuncia giudiziale secondo le determinazioni adottate da ciascun Giudice;
2) dichiarare l'emittendo provvedimento direttamente azionabile in executivis senza il beneficio della previa escussione del _2
, in via autonoma e/o congiunta, contro tutti gli obbligati;
3) con vittoria di
[...] spese e competenze di causa, maggiorate del rimborso forfetario del 15% ex
D.L.vo 55/14 nonché del C.A.P. e dell'I.V.A. come per Legge, da distrarre, ex art.
93 cod. proc. civ., in favore del deducente difensore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Costituendosi in giudizio, i convenuti hanno chiesto la reiezione della domanda attorea.
pagina 2 di 13 Istruita solo documentalmente, la causa è infine pervenuta all'udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
II. – Deve preliminarmente darsi atto che, con dichiarazione ritualmente accettata dalla controparte in corso di causa, l'attore ha rinunciato agli atti del giudizio nei confronti del convenuto Controparte_7
Deve dunque essere dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con riguardo alla posizione di quest'ultimo, con compensazione delle spese di lite, come da accordo tra le parti.
III. – Con riferimento alla posizione dei restanti convenuti, si osserva quanto segue.
L'attore ha evocato in giudizio gli odierni convenuti per sentir meramente dichiarare, ai sensi del combinato disposto di cui agli art, 36 - 38 e segg. c.c., che gli stessi, quali amministratori deliberanti e/o autori delle azioni, sono tenuti, in solido tra loro e tra loro ed il a rispondere delle obbligazioni che _2 risulteranno a carico del predetto consesso associativo per effetto del nutrito contenzioso pendente, derivato dalla promozione del procedimento-base iscritto al n. 5314/2011 R.G. avente ad oggetto la tutela da spoglio violento da lui asseritamente patito in ordine alla gestione del ristorante sociale.
Invero, come testualmente ribadito nella comparsa conclusionale da parte attrice, “Il petitum della domanda attrice postula la coerente interpretazione delle norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori di una associazione non riconosciuta che hanno proditoriamente agito/resistito, in nome e per conto dell'associazione e, quindi, la pronuncia interpretativa/costitutiva del diritto di credito futuro da poter richiedere in separata sede direttamente in executivis”.
Allega infatti l'attore che i giudizi instaurati con il sarebbero _2
“gravidi di danni, di spese e competenze legali per un complessivo importo allo stato indeterminabile” e, poiché il è un'associazione non riconosciuta che _2 non dispone di un fondo di riserve e/o delle risorse idonee a sopperire al pagamento “eventualmente” dovuto per effetto delle future sentenze di condanna a suo carico, avrebbe diritto a ricevere “una sentenza dichiarativa della
pagina 3 di 13 responsabilità dei componenti i C.D. del , a titolo personale e _2 solidale (tra loro ed il ) e senza il beneficio della preventiva _2 escussione dell'associazione non riconosciuta” (così, nell'atto introduttivo del giudizio).
Ciò premesso, la proposta azione di accertamento difetta di interesse.
Come noto, la previsione del codice di rito in base alla quale “per proporre una domanda ... è necessario avervi interesse” (art. 100, c.p.c., rubricato
“Interesse ad agire”), individua una condizione dell'azione; secondo la nozione classica tradizionalmente accolta essa consiste in ciò, che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno: una situazione, dunque, oggettiva, che deriva da un fatto in senso ampio lesivo del diritto, e alla quale non si può ovviare che attraverso il processo e l'intervento del giudice. Se questa situazione non vi fosse, non avrebbe alcuna utilità pratica l'esercizio della giurisdizione, quindi non si avrebbe azione.
Innanzitutto, lesione di un diritto: infatti il diritto al giudizio - costituzionalmente garantito - può esercitarsi solo ove si prospetti una situazione di fatto contraria ad individuati diritti o interessi giuridicamente protetti.
Ciò risulta chiaramente dall'art. 24 della Costituzione che garantisce il potere di azione "per la tutela dei diritti e interessi legittimi" e tale potere, come ritenuto dal giudice delle leggi, "ha a suo presupposto il possesso in chi l'esercita della titolarità di una situazione giuridica subiettiva di vantaggio, di carattere sostanziale, il cui riconoscimento, in caso di controversia, sia posto ad oggetto della pretesa fatta valere in giudizio" (Corte Cost. n. 7 del 1962).
Lo stesso principio è ribadito dall'art. 99 c.p.c. e dall'art. 2907 c.c., per cui il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti al fine di concludersi con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o con la negazione del diritto dedotto in giudizio, risultando inammissibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti, perché solo l'intera fattispecie, una volta perfezionatasi, può nella sua interezza costituire oggetto di accertamento (ex aliis, Cass. n. 10039 del 2002).
pagina 4 di 13 Dunque, l'interesse ad agire, che legittima alla proposizione della domanda,
è dato dalla contestazione non già di un fatto bensì di un diritto. Pertanto, non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza.
Analogamente nel nostro sistema processuale non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto (Cass.
SS.UU. n. 27187 del 2006).
In special modo si è discusso a proposito delle azioni di mero accertamento
– nelle quali l'accertamento stesso, anziché avere un valore pregiudiziale come in tutte le altre azioni di cognizione, esaurisce lo scopo del processo – perché, ove di queste si riconosca l'ammissibilità anche oltre i casi specifici espressamente previsti dalla legge, in un ordinamento, come quello vigente, nel quale non si rinviene alcuna disposizione che disciplini in termini generali l'istituto ed i limiti della sua utilizzazione, non resta che la norma di previsione della necessità dell'interesse ad agire a somministrare lo strumento pratico di distinzione fra azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto (per tutte v. Cass. n. 4444 del 1995).
In secondo luogo, occorre l'oggettività della lesione del diritto.
Nel senso che l'interesse ad agire non può essere riconosciuto laddove risponda ad un convincimento meramente soggettivo della parte, magari strumentale alla soluzione solo in via di massima o accademica di una questione di diritto.
Ovvio che colui che agisce, se si decide a farlo, sia convinto di avervi interesse. Ma non può pretendere che, per il solo fatto di averla proposta, la domanda sia presa in considerazione. Occorre che superi il criterio di selezione rappresentato appunto dall'interesse ad agire oggettivamente valutato. Nel senso che la situazione giuridica soggettiva vantata, pur dovendosi prescindere dalla pagina 5 di 13 fondatezza della domanda, deve essere astrattamente tutelabile dall'ordinamento, sicché non si può agire in giudizio per difendere un interesse che sin dalla sua prospettazione non abbia consistenza di interesse giuridicamente protetto.
Analogamente a quanto accade per l'altra condizione dell'azione rappresentata dalla legittimazione ad agire (cfr., per tutti, Cass. SS.UU. n.
2951del 2016) ciò che rileva è la prospettazione, e cioè l'affermazione di un diritto di cui si può esser titolari, ben potendo accadere, all'esito del processo, che si accerti che la pretesa non sia fondata, ma ciò attiene al merito della causa e non esclude a priori l'interesse a promuovere il processo. Di qui anche l'analogia di regime giuridico per cui il difetto di interesse ad agire è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo il giudicato (per tutte cfr. Cass.
n. 15084 del 2006).
Infine, requisiti per l'attribuzione alla parte del potere di agire in giudizio sono la concretezza e l'attualità dell'interesse di cui all'art. 100 c.p.c., a presidio di un uso responsabile del processo che così ingenti risorse impiega.
Necessaria presenza, dunque, della possibilità di conseguire un risultato concretamente rilevante, non altrimenti ottenibile se non mediante il processo e l'intervento necessario di un giudice. La concretezza dell'interesse all'agire processuale è misurata dall'idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l'interesse sostanziale protetto, da cui il primo muove. Sarebbe inutile dare ingresso ad una attività processuale allorquando dall'accoglimento della domanda non possa conseguire alcun vantaggio obiettivo per la parte ovvero alcuna modificazione giuridicamente rilevante.
In tale aspetto l'interesse ad agire è manifestazione del principio di economia processuale.
Nella medesima prospettiva si pone la risalente e ricorrente affermazione dell'indispensabilità di un interesse attuale, coordinato ad una posizione giuridica già sorta in capo all'interessato e tale che la sua effettiva esistenza escluda il carattere meramente potenziale della lesione, onde evitare che la tutela venga richiesta in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (cfr., ex plurimis,
Cass. n. 487 del 1980; Cass. n. 6177 del 1985; Cass. n. 1897 del 1988; Cass. n.
pagina 6 di 13 10062 del 1998; Cass. n. 13293 del 1999; Cass. n. 5635 del 2002; Cass. n.
24434 del 2007).
Al giudice non è consentito esprimersi preventivamente per orientare comportamenti, come se potesse dare "pareri giuridici" (così, di recente, Cass. n.
14756 del 2014) ovvero risolvere questioni in vitro (ab imo Cass. n. 2785 del
1971).
Secondo un cospicuo orientamento, poi, il requisito dell'attualità dell'interesse ad agire viene temperato nelle azioni di mero accertamento, per le quali non sarebbe necessario l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti ed obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenterebbe un risultato utile, giuridicamente rilevante (tra le più recenti: Cass. n. 12893 del 2015 e n. 16262 del 2015).
Tale incertezza può preesistere alla instaurazione della lite, ma potrebbe anche manifestarsi dopo, per il solo fatto della contestazione in giudizio (tra le altre: Cass. n. 4496 del 2008; Cass. n. 3362 del 1998).
Difficile negare che la certezza giuridica sia un bene cui ogni parte possa aspirare, anche in prevenzione.
Tuttavia, si tratta di casi limitati alle ipotesi di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico in quanto l'interesse individuale deve essere coordinato con il canone processuale imposto dall'art. 100 c.p.c., che non protegge solo il singolo dagli atti di iattanza altrui (secondo l'interpretazione maturata nel secolo scorso) ma - in una prospettiva più ampia che riguarda l'efficienza dell'intero sistema giurisdizionale, in una situazione di risorse contingentate nonostante l'aumento esponenziale della domanda di giustizia - consente l'accesso ad essa ove sia indispensabile, inibendo l'uso non serio o addirittura abusivo del processo.
In definitiva, si richiede che con la sentenza di mero accertamento si ottenga quanto meno un risultato giuridicamente utile al fine di evitare il pregiudizio dell'attore relativamente a quel diritto che viene dedotto in causa e non ad altri diversi diritti di cui lo stesso attore sia o possa divenire in futuro pagina 7 di 13 titolare o per i quali possa avere necessità di contraddire (Cass. n.2785/1971;
1339/1973; più di recente, Cass., n. 18511 del 07/04/2017).
Alla stregua dei principi esposti si reputa che, nella controversia sottoposta all'attenzione del Tribunale, difetti nell'attore il necessario interesse ad agire come innanzi configurato.
Parte attrice ha invero incardinato un giudizio sulla base di un prospettato potenziale pregiudizio futuro, dipendente da una serie di eventi ipotetici, non venuti ad esistenza o comunque rimasti indimostrati (la soccombenza del _2
nei giudizi elencati nell'atto di citazione;
la condanna di quest'ultimo al
[...] pagamento, in favore dell'attore, di una somma non precisata nel suo ammontare;
l'incapienza del patrimonio sociale).
La mancanza in radice del presupposto di fatto indispensabile a costituire il diritto preteso priva di attualità l'interesse alla proposizione della relativa azione, la quale assume un rilevo meramente ipotetico o eventuale.
Invero, non sono state dedotte a fondamento della domanda circostanze di fatto idonee a inverare l'interesse ad agire proprio perché tali circostanze non si sono ancora realizzate: tanto proietta l'azione in un giudizio futuro, rispetto ad una lesione del tutto ipotetica perché detti fatti potrebbero non accadere mai.
Come anche di recente chiarito dalla Corte di legittimità, un conto è, infatti, agire a norma dell'art. 2043 (o dell'art. 1218) cod. civ., “altra cosa è esperire un'azione di mero accertamento, giacché nel primo caso si chiede tutela – o meglio, realizzazione – del diritto ad essere tenuti indenni dalle conseguenze di un atto pregiudizievole. Non è, pertanto, un caso se questa Corte abbia affermato il principio secondo cui “l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto” (…) “ma deve tendere all'accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale” (Cass., n. 30510 del
03/11/2023).
Nella vicenda in esame, in sostanza, viene chiesto al giudice di emettere una sentenza di accertamento inidonea ad evitare la lesione delle posizioni soggettive fatte valere nei giudizi instaurati con il , ma che _2
pagina 8 di 13 dovrebbe, semplicemente, tornargli utile nel caso in cui riesca ad ottenere “una pronuncia negativa per il soggetto garantito”, da far valere “autonomamente e/o congiuntamente” alle future pronunce giudiziali favorevoli eventualmente ottenute all'esito dei giudizi indicati.
È chiaro che in tale situazione difettano del tutto i presupposti tradizionali che per costante giurisprudenza di legittimità devono sorreggere l'interesse ad agire nelle azioni di mero accertamento.
Va al riguardo infatti ribadito che “il complesso meccanismo giudiziario non può essere attivato in prevenzione per dirimere conflitti potenziali a tutela di posizioni soggettive di incerta consistenza bensì per risolvere controversie conclamate, in cui lo stato di fatto contrario al diritto si sia già realizzato e, sopra tutto, non dipenda da ulteriori ed eventuali determinazioni discrezionali di parte alle quali l'esito del giudizio sia inevitabilmente condizionato” (Cass., n. 16626 del
12/04/2016).
E ciò è tanto più vero se si pone mente al fatto che l'impostazione di parte attrice tralascia di considerare che “L'efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l'eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell'art. 38 c.c., al fine di ottenere
l'accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell'ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto”.
Ed invero, come sancito dalla Corte di Cassazione, la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta: 1) non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, ma all'attività negoziale effettivamente svolta per conto della stessa e manifestatasi nella costituzione di rapporti obbligatori tra l'ente e i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è tenuto a dimostrare la concreta attività espletata in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova della carica rivestita al suo interno (cfr., ex plurimis, Cass. 14 maggio 2009, n. 11207; Cass. 25 agosto 2014, n. 18188;
Cass. ord. 4 aprile 2017, n. 8752); 2) non concerne, neanche in parte, un debito pagina 9 di 13 proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, benché non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione, sicché l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per l'ente è inquadrabile tra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione, ed è prevista a salvaguardia dei terzi, che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e riporre il proprio affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro (cfr., ex plurimis, Cass. 24 ottobre 2008, n. 25748; Cass. 29 dicembre 2011, n. 29733;
Cass. 16 giugno 2015, n. 12508).
Per effetto della distinzione soggettiva tra l'ente e i suoi organi ed in considerazione dei presupposti della loro eventuale responsabilità accessoria, il titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell'associazione non riconosciuta non può consentire al creditore di procedere ad esecuzione forzata direttamente in danno dei soggetti che si ritengono essere solidalmente obbligati con la stessa, essendo necessaria la preventiva formazione di un distinto titolo esecutivo nei confronti di questi ultimi.
Invero, nel caso delle associazioni non riconosciute, i legali rappresentanti e, in particolare, il presidente non rispondono affatto dei debiti dell'ente sulla sola base della loro qualità.
La responsabilità è prevista dall'art. 38 cod. civ. soltanto per coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione nell'ambito del singolo e specifico rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, con la conseguenza non concerne tutti i debiti dell'ente e non si traduce in un'obbligazione propria di tali soggetti, concretizzandosi in un'obbligazione di garanzia per un determinato debito altrui.
In definitiva, il creditore di un'associazione non riconosciuta, ove intenda avvalersi del disposto dell'art. 38 cod. civ., deve convenire nel giudizio di cognizione preordinato alla formazione del titolo esecutivo non solo l'associazione, ma anche il soggetto che ritiene solidalmente obbligato con essa, chiedendo che ne sia accertata tale responsabilità e sia condannato, unitamente all'ente, al pagamento del dovuto.
pagina 10 di 13 Di contro, qualora il giudizio di cognizione si sia svolto esclusivamente nei confronti dell'associazione non riconosciuta e, quindi, non abbia avuto ad oggetto l'accertamento dei presupposti per la sussistenza della responsabilità personale accessoria del soggetto che abbia agito nell'interesse della stessa, il titolo formatosi all'esito di quel processo avrà efficacia esecutiva soltanto nei confronti dell'ente.
Ne deriva, in tal caso, che il creditore, al fine di conseguire un titolo esecutivo efficace anche contro la persona che abbia assunto obbligazioni per conto dell'associazione, dovrà necessariamente promuovere un ulteriore giudizio di cognizione nei suoi confronti.
Nella specie, non solo difetta il titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell'associazione non riconosciuta, ma la pronuncia dichiarativa qui invocata appare vieppiù inammissibile se e in quanto volta ad estendere un (futuro) giudicato – in tesi destinato a formarsi in giudizi nei quali non sia stato convenuto anche il responsabile solidale – non certamente opponibile come tale agli odierni convenuti.
Difetta peraltro qualsivoglia specifica, tempestiva allegazione dei presupposti di operatività della disciplina dettata dall'art. 38 c.c. (né tanto meno dell'art. 1938 c.c., pure evocato in corso di causa) segnatamente riferibili ai singoli componenti del consiglio direttivo evocati in giudizio, apparendo anzi la – per più versi – scarna e deficitaria impostazione ricostruttiva di parte attrice indebitamente incardinata su una responsabilità 'da posizione' peraltro riveniente non già da attività negoziale effettivamente svolta per conto della associazione e manifestatasi nella costituzione di rapporti obbligatori tra l'ente e i terzi, bensì nelle iniziative giudiziarie intraprese dal per promuovere e, più spesso, per _2 resistere nei giudizi instaurati inter partes.
Il difetto di interesse ad agire emerge, poi, con ancora maggiore nettezza, con riferimento alla posizione del , avendo la domanda attorea ad _2 oggetto pretese risarcitorie delle quali comunque il già _2 risponderebbe essendo già convenuto in ogni giudizio indicato da parte attrice.
pagina 11 di 13 Ne consegue la reiezione delle domande di parte attrice, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
IV. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (parametri medi, valore della lite indeterminabile-complessità bassa, con riduzione del 50% delle voci di compenso spettanti per la fase istruttoria stante il carattere documentale della causa).
Sussistono i presupposti per la invocata condanna dell'attore, ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c., alla corresponsione in favore del della _2 somma di € 2.000,00 determinata a titolo equitativo, in ragione della palese, ingiustificata duplicazione dell'iniziativa giudiziaria spiegata nei confronti del soggetto già convenuto nei distinti giudizi evocati nell'atto introduttivo del presente giudizio – sufficientemente indicativa di uno stato soggettivo di colpa grave, se non addirittura di mala fede che, rappresentando un palese abuso degli strumenti giuridici, configura un comportamento processuale illecito sub specie di coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero, quantomeno nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza –, avuto riguardo alla necessità del convenuto di apprestare la difesa tecnica di un ennesimo giudizio, e di attendere la sua definizione.
Non sussistono invece i medesimi presupposti applicativi dell'istituto ex art. 96 c.p.c. con riguardo alla posizione degli altri convenuti, non essendo ravvisabili gli estremi della condotta temeraria nelle difese svolte dalla parte attrice, che si sono limitate ad una prospettazione delle questioni sottoposte che, seppure non condivisibili, non costituiscono abuso dello strumento processuale e dovendo in ogni caso escludersi che la mera prospettazione di tesi giuridiche disattese dal giudice integri l'ipotesi di responsabilità ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
a) DICHIARA l'estinzione del giudizio con riferimento alla posizione del convenuto
, con compensazione delle spese di lite;
Controparte_7
pagina 12 di 13 b) RIGETTA le domande proposte dall'attore nei confronti delle altre parti convenute;
c) CONDANNA l'attore al pagamento, in favore di ciascuna delle parti convenute costituite, delle spese processuali, liquidate in € 6.713 per compensi difensivi, oltre a IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avv.ti Sardone e
Zecca dichiaratisi antistatari;
d) CONDANNA l'attore al pagamento, in favore del Controparte_2
della somma di € 2.000 ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c.
[...]
Bari, 12 febbraio 2025
Il Giudice
Andrea Chibelli
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