Articolo 52 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 51Articolo 53
Versione
3 giugno 1985
Art. 52.
Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986 la tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei benefici ecclesiastici.
Dal 1 gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1989, i benefici eventualmente ancora esistenti non possono effettuare alienazioni di beni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza i provvedimenti canonici di autorizzazione. I contratti di vendita devono contenere gli estremi di tale autorizzazione, che determina anche le modalita' di reimpiego delle somme ricavate.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985