Art. 52.
Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986 la tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei benefici ecclesiastici.
Dal 1 gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1989, i benefici eventualmente ancora esistenti non possono effettuare alienazioni di beni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza i provvedimenti canonici di autorizzazione. I contratti di vendita devono contenere gli estremi di tale autorizzazione, che determina anche le modalita' di reimpiego delle somme ricavate.
Lo Stato continua ad esercitare fino al 31 dicembre 1986 la tutela per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione dei benefici ecclesiastici.
Dal 1 gennaio 1987 e fino al 31 dicembre 1989, i benefici eventualmente ancora esistenti non possono effettuare alienazioni di beni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza i provvedimenti canonici di autorizzazione. I contratti di vendita devono contenere gli estremi di tale autorizzazione, che determina anche le modalita' di reimpiego delle somme ricavate.