TRIB
Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/04/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 12030/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Parte_1
2 Parte_2
[...]
3 Controparte_2
4 Controparte_3
[...]
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 Controparte_6
[...]
8 Parte_3
9 CP_7
10 Controparte_8
[...]
11 Controparte_9
12 Controparte_10
13 Controparte_11
14 Controparte_12
[...]
15 Controparte_13
16 Controparte_14
17 Controparte_15
[...]
18 Controparte_16
19 Controparte_17
20 Controparte_18
21 Controparte_19
[...]
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_20
Verbale di causa Udienza 01.04.2025 alle ore 08,35 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede, con l'ausilio del telefono, alla trattazione e della causa mediante
Dott. Giovanni Calasso 1
collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento esonerando il Giudice dalla Pt_1 lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 2
n. 12030/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12030 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Parte_1
2 Parte_2
Parte_2
3 Controparte_2
4
Controparte_3
-minorenne-
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 Controparte_6
[...]
8 Parte_3
9 CP_7
10 Controparte_8
[...]
11 Controparte_9
12 Controparte_10
13 Controparte_11
14 Controparte_12
[...]
15 Controparte_13
16 Controparte_14
17
Controparte_15
-minorenne-
18 Controparte_16
Dott. Giovanni Calasso 3
19 Controparte_17 Pt_1
20 Controparte_18
21
Controparte_19
-minorenne-
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_20
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 01.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 29.08.2023
1. (06.07.1978 – AN - Brasil) (doc. 1) in Controparte_21 proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a CP_22 el minore
[...] 2. (17.05.2018 – AB - Brasil); Parte_2
3. (14.07.1985 – Sao Miguel do Oeste - Brasil) in proprio ed Controparte_2 in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a - Persona_1 della minore
4. (25.01.2022 – Sinop - Brasil) Controparte_3
5. (08.12.1992 – LI - Brasil) Controparte_4
6. (13.07.1972 – AN - Brasil) in proprio ed in qualità di Controparte_5 esercente la potestà genitoriale – unitamente a el minore Persona_2
7. (02.02.2023 – AN - Brasil) Controparte_6
8. (13.11.2005 – AN - Brasil) Parte_3
9. (SPOSATA RAMPANELLI)(10.11.1978 – Sao Miguel do Oeste - CP_7 Brasil) in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a
[...] 17.03.1974 – – Brasil) del minore Per_3 Per_4
10. 08.11.2012 – Palma Sola - Brasil) Controparte_8
11. (01.09.1996 – AN - Brasil) Controparte_9
12. (21.12.1981 – Sao Miguel do Oeste - Brasil) ; Controparte_10
13. (12.07.1977 – Sao Miguel do Oeste - Brasil) in Controparte_11 proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a Per_5
- della minore
[...]Contr 14. (11.02.2010 – Controparte_12 Persona_6
Dott. Giovanni Calasso 4
15. (18.07.1960 – AN - Brasil) Controparte_13
16. (08.10.1984 – Campo Ere - Brasil) in proprio ed in Controparte_14 qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a ella minore CP_23
17 (25.06.2010 – AN - Brasil) Controparte_15
18. (03.08.1991 – AN - Brasil) Controparte_16
19. (13.12.1963 – AN - Brasil) Controparte_17
20. (30.12.1989 – Marcelandia - Brasil) in proprio ed Controparte_18 in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a Persona_7 della minore
21. (05.11.2012 – Porto Velho - Brasil) Controparte_19
tutti residenti nel territorio di competenza del Consolato Generale d'Italia in San Paolo e come meglio precisato nel documento depositato in data 26.03.2025
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_20 formulando le seguenti conclusioni:
ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure
Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile Controparte_20 competente, ovvero del Comune di Fiscaglia (FE), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo :
• alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero;
• alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato il 21 luglio Persona_8
1886 a Agordo (BL) sposato con la signora da , mai naturalizzatosi CP_24 CP_25 brasiliano, padre del signor , (Figlio) nato il [...] a Persona_9
Nova Palma (Brasile) , sposato con la Signora , padre dei signori: Persona_10
Dott. Giovanni Calasso 5
• ,(Nipote) nato il [...] a [...] Parte_4
(Brasile) sposato con la Signora a sua volta padre delle odierne CP_26 ricorrenti:
➢ bisnipote ed odierna ricorrente, CP_1 CP_4 nata il [...] a [...] , madre di:
✓ , trisnipote ed odierno ricorrente, Pt_2 Parte_2 nato il [...] a [...]
➢ , bisnipote ed odierna ricorrente, nata il 14 Parte_5 luglio 1985 a Sao Miguel do Oeste (Brasile), madre di:
✓ , trisnipote ed odierna ricorrente, Persona_11 nata il [...] a [...];
➢ , bisnipote ed odierna ricorrente, CP_4 Controparte_4 nata l'[...] a [...]
• (Nipote) nato il [...] a [...] Parte_6
Palma (Brasile) sposato con la Signora a sua volta padre Controparte_27 dell'odierno ricorrente:
➢ ,bisnipote ed odierno ricorrente, nato il 13 Controparte_5 luglio 1972 a AN (Brasile) padre di:
✓ trisnipote ed odierno ricorrente, Parte_3 nato il [...] a [...]
✓ trisnipote ed odierno ricorrente, nato il 2 Controparte_6 febbraio 2023 a AN (Brasile)
• , (Nipote) nata il [...] a [...] Parte_7 sposata con il Signor a sua volta madre dell'odierna ricorrente: Persona_12
➢ , bisnipote ed odierna ricorrente, nata il 10 novembre CP_7
1978 a Sao Miguel do Oeste (Brasile) madre di:
✓ trisnipote ed odierna Controparte_9 ricorrente, nata il 1° settembre 1996 a AN (Brasile)
✓ trisnipote ed odierno Controparte_8 ricorrente, nato l'[...] a [...]
➢ ,bisnipote ed odierno ricorrente, nato il 21 Controparte_10 dicembre 1981 a Sao Miguel do Oeste (Brasile)
• (Nipote) nato il [...] a [...] Persona_13 (Brasile) sposato con la Signora , a sua volta padre dell'odierno Persona_14 ricorrente:
➢ bisnipote ed odierno ricorrente, nato il Controparte_11
12 luglio 1977 a Sao Miguel do Oeste (Brasile), padre di:
✓ , trisnipote ed odierna ricorrente, Controparte_12 nata il [...] a [...]
• , nipote ed odierno ricorrente, nato il [...] a Controparte_13
AN (Brasile), padre di:
➢ , bisnipote ed odierno ricorrente, nato l'8 Controparte_14 ottobre 1984 a Campo Ere (Brasile) padre di:
✓ , trisnipote ed odierna Controparte_15 ricorrente, nata il [...] a [...]
Dott. Giovanni Calasso 6
➢ , bisnipote ed odierno ricorrente, nato il Controparte_16
3 agosto 1991 a AN (Brasile)
• , nipote ed odierno ricorrente, nato il 13 Controparte_17 dicembre 1963 a AN (Brasile), padre di:
➢ ,bisnipote ed odierno ricorrente, nato il Controparte_18
30 dicembre 1989 a Marcelandia (Brasile), padre di:
✓ trisnipote ed odierna Controparte_19 ricorrente, nata il [...] a [...]
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente fascicolo
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_20 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , Persona_8 nato il [...] a [...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
Dott. Giovanni Calasso 7
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_20 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_20 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_20 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_20 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 01.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 8
Dott. Giovanni Calasso 9
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 12030/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Parte_1
2 Parte_2
[...]
3 Controparte_2
4 Controparte_3
[...]
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 Controparte_6
[...]
8 Parte_3
9 CP_7
10 Controparte_8
[...]
11 Controparte_9
12 Controparte_10
13 Controparte_11
14 Controparte_12
[...]
15 Controparte_13
16 Controparte_14
17 Controparte_15
[...]
18 Controparte_16
19 Controparte_17
20 Controparte_18
21 Controparte_19
[...]
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_20
Verbale di causa Udienza 01.04.2025 alle ore 08,35 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede, con l'ausilio del telefono, alla trattazione e della causa mediante
Dott. Giovanni Calasso 1
collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. Pt_1 Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento esonerando il Giudice dalla Pt_1 lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza
Il Giudice Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 2
n. 12030/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 12030 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Parte_1
2 Parte_2
Parte_2
3 Controparte_2
4
Controparte_3
-minorenne-
5 Controparte_4
6 Controparte_5
7 Controparte_6
[...]
8 Parte_3
9 CP_7
10 Controparte_8
[...]
11 Controparte_9
12 Controparte_10
13 Controparte_11
14 Controparte_12
[...]
15 Controparte_13
16 Controparte_14
17
Controparte_15
-minorenne-
18 Controparte_16
Dott. Giovanni Calasso 3
19 Controparte_17 Pt_1
20 Controparte_18
21
Controparte_19
-minorenne-
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_20
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 01.04.2025
I. Con ricorso depositato in data 29.08.2023
1. (06.07.1978 – AN - Brasil) (doc. 1) in Controparte_21 proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a CP_22 el minore
[...] 2. (17.05.2018 – AB - Brasil); Parte_2
3. (14.07.1985 – Sao Miguel do Oeste - Brasil) in proprio ed Controparte_2 in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a - Persona_1 della minore
4. (25.01.2022 – Sinop - Brasil) Controparte_3
5. (08.12.1992 – LI - Brasil) Controparte_4
6. (13.07.1972 – AN - Brasil) in proprio ed in qualità di Controparte_5 esercente la potestà genitoriale – unitamente a el minore Persona_2
7. (02.02.2023 – AN - Brasil) Controparte_6
8. (13.11.2005 – AN - Brasil) Parte_3
9. (SPOSATA RAMPANELLI)(10.11.1978 – Sao Miguel do Oeste - CP_7 Brasil) in proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a
[...] 17.03.1974 – – Brasil) del minore Per_3 Per_4
10. 08.11.2012 – Palma Sola - Brasil) Controparte_8
11. (01.09.1996 – AN - Brasil) Controparte_9
12. (21.12.1981 – Sao Miguel do Oeste - Brasil) ; Controparte_10
13. (12.07.1977 – Sao Miguel do Oeste - Brasil) in Controparte_11 proprio ed in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a Per_5
- della minore
[...]Contr 14. (11.02.2010 – Controparte_12 Persona_6
Dott. Giovanni Calasso 4
15. (18.07.1960 – AN - Brasil) Controparte_13
16. (08.10.1984 – Campo Ere - Brasil) in proprio ed in Controparte_14 qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a ella minore CP_23
17 (25.06.2010 – AN - Brasil) Controparte_15
18. (03.08.1991 – AN - Brasil) Controparte_16
19. (13.12.1963 – AN - Brasil) Controparte_17
20. (30.12.1989 – Marcelandia - Brasil) in proprio ed Controparte_18 in qualità di esercente la potestà genitoriale – unitamente a Persona_7 della minore
21. (05.11.2012 – Porto Velho - Brasil) Controparte_19
tutti residenti nel territorio di competenza del Consolato Generale d'Italia in San Paolo e come meglio precisato nel documento depositato in data 26.03.2025
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_20 formulando le seguenti conclusioni:
ACCERTARE il diritto degli odierni ricorrenti così come segnatamente identificati in epigrafe, al riconoscimento della cittadinanza italiana, acquisita Jure Sanguinis in quanto discendenti di cittadino italiano, e per l'effetto DICHIARARE gli odierni ricorrenti, cittadini italiani con tutti i conseguenti diritti di trasmissione Jure
Sanguinis della cittadinanza a tutti i discendenti;
ORDINARE al e, per esso, all'Ufficiale dell'Anagrafe e dello Stato civile Controparte_20 competente, ovvero del Comune di Fiscaglia (FE), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, ovvero provvedendo :
• alla immediata iscrizione, nei registri dell'anagrafe, dell'atto di nascita degli odierni ricorrenti, come cittadini italiani, nati all'estero;
• alla registrazione e annotazione nell'atto di nascita e nei registri dello Stato civile del matrimonio deli ricorrenti;
• a svolgere tutte le necessarie ed eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti, per le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Con ogni più ampia riserva di ulteriori deduzioni, articolazione di mezzi istruttori e produzioni documentali.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, in caso di opposizione.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato il 21 luglio Persona_8
1886 a Agordo (BL) sposato con la signora da , mai naturalizzatosi CP_24 CP_25 brasiliano, padre del signor , (Figlio) nato il [...] a Persona_9
Nova Palma (Brasile) , sposato con la Signora , padre dei signori: Persona_10
Dott. Giovanni Calasso 5
• ,(Nipote) nato il [...] a [...] Parte_4
(Brasile) sposato con la Signora a sua volta padre delle odierne CP_26 ricorrenti:
➢ bisnipote ed odierna ricorrente, CP_1 CP_4 nata il [...] a [...] , madre di:
✓ , trisnipote ed odierno ricorrente, Pt_2 Parte_2 nato il [...] a [...]
➢ , bisnipote ed odierna ricorrente, nata il 14 Parte_5 luglio 1985 a Sao Miguel do Oeste (Brasile), madre di:
✓ , trisnipote ed odierna ricorrente, Persona_11 nata il [...] a [...];
➢ , bisnipote ed odierna ricorrente, CP_4 Controparte_4 nata l'[...] a [...]
• (Nipote) nato il [...] a [...] Parte_6
Palma (Brasile) sposato con la Signora a sua volta padre Controparte_27 dell'odierno ricorrente:
➢ ,bisnipote ed odierno ricorrente, nato il 13 Controparte_5 luglio 1972 a AN (Brasile) padre di:
✓ trisnipote ed odierno ricorrente, Parte_3 nato il [...] a [...]
✓ trisnipote ed odierno ricorrente, nato il 2 Controparte_6 febbraio 2023 a AN (Brasile)
• , (Nipote) nata il [...] a [...] Parte_7 sposata con il Signor a sua volta madre dell'odierna ricorrente: Persona_12
➢ , bisnipote ed odierna ricorrente, nata il 10 novembre CP_7
1978 a Sao Miguel do Oeste (Brasile) madre di:
✓ trisnipote ed odierna Controparte_9 ricorrente, nata il 1° settembre 1996 a AN (Brasile)
✓ trisnipote ed odierno Controparte_8 ricorrente, nato l'[...] a [...]
➢ ,bisnipote ed odierno ricorrente, nato il 21 Controparte_10 dicembre 1981 a Sao Miguel do Oeste (Brasile)
• (Nipote) nato il [...] a [...] Persona_13 (Brasile) sposato con la Signora , a sua volta padre dell'odierno Persona_14 ricorrente:
➢ bisnipote ed odierno ricorrente, nato il Controparte_11
12 luglio 1977 a Sao Miguel do Oeste (Brasile), padre di:
✓ , trisnipote ed odierna ricorrente, Controparte_12 nata il [...] a [...]
• , nipote ed odierno ricorrente, nato il [...] a Controparte_13
AN (Brasile), padre di:
➢ , bisnipote ed odierno ricorrente, nato l'8 Controparte_14 ottobre 1984 a Campo Ere (Brasile) padre di:
✓ , trisnipote ed odierna Controparte_15 ricorrente, nata il [...] a [...]
Dott. Giovanni Calasso 6
➢ , bisnipote ed odierno ricorrente, nato il Controparte_16
3 agosto 1991 a AN (Brasile)
• , nipote ed odierno ricorrente, nato il 13 Controparte_17 dicembre 1963 a AN (Brasile), padre di:
➢ ,bisnipote ed odierno ricorrente, nato il Controparte_18
30 dicembre 1989 a Marcelandia (Brasile), padre di:
✓ trisnipote ed odierna Controparte_19 ricorrente, nata il [...] a [...]
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia ha preso visione del presente fascicolo
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_20 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , Persona_8 nato il [...] a [...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
Dott. Giovanni Calasso 7
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_20 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_20 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_20 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_20 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 01.04.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 8
Dott. Giovanni Calasso 9