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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/09/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al rg. n. 3002/2025, promossa da alias (cf. ), nata a [...]_2 C.F._1 CONEGLIANO (TV), il 6.03.2001, con l'avv. Alessandro Gracis e con l'avv. Gianna Coin RICORRENTE
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
avente ad oggetto: mutamento di sesso Decisa a Treviso, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
PERIN: “Accertato che , nata a [...] il [...], ha Parte_1 definitivamente assunto le caratteristiche sessuali secondarie e psicologiche del sesso opposto a quello di nascita, ordinare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 150/2011 e degli artt. 1 e ss. della L. n. 164/1982, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è stato redatto l'atto di nascita (n°65 - parte I - serie A - Anno 2001 - Comune di Conegliano (TV) di effettuare la conseguente rettificazione dei dati anagrafici, mediante la sostituzione del sesso (da femminile a maschile) e del nome (da a ). Pt_1 Pt_2
AUTORIZZARE il ricorrente a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da femminili a maschili”.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
(nata a [...] – TV – il 6.03.2001, non coniugata e Parte_1 senza figli) – premesso di avere evidenziato, fin dalla prima infanzia, una psicosessualità nettamente maschile, risultante dalla naturale inclinazione ad assumere comportamenti conformi al genere di elezione;
di presentare un accertato Disturbo dell'Identità di Genere – DIG, in forma di transessualismo;
avere quindi intrapreso, a novembre 2022, un percorso di affermazione di genere, rivolgendosi a specialisti della salute psicologica ed endocrinologica;
di essersi sottoposta altresì a terapia mascolinizzante a base di androgeni – tutto quanto premesso, ha chiesto la rettificazione dell'atto di nascita, sia con riferimento all'attribuzione del sesso (da femminile a maschile) sia con riferimento all'indicazione del nome, da a;
inoltre, Pt_1 Pt_2 l'autorizzazione agli interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili.
Il Pubblico Ministero – regolarmente e tempestivamente citato – non si è costituito, rinunciando, per ciò solo, a qualsiasi opposizione.
*** *** ***
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Osserva, anzitutto, il Collegio che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221/2015 (richiamata anche in ricorso) – nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1/1 l. 164/1982, sui presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso – ha chiarito (in continuità con l'indirizzo già espresso nella sentenza n. 161/1985) che “la mancanza nella norma di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita) attraverso le quali si realizzi la modificazione del sesso, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. Oltre a questo – alla luce del dato normativo di cui all'art. 31 d.lgs 150/2011, sull'eventualità dell'intervento chirurgico –, la Corte medesima ha affermato che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che
− in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”. Di conseguenza – superando la precedente posizione che considerava l'intervento chirurgico un prerequisito indefettibile per la rettificazione del sesso – nella giurisprudenza di merito e di legittimità è andato affermandosi l'orientamento secondo cui la domanda di rettifica del sesso deve essere
3 accolta ogni volta che, all'esito di un rigoroso accertamento – e a prescindere dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari o secondari – risulti che il cambiamento di genere intervenuto ha acquisito il carattere della definitività.
Ora, nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti l'intervenuto accertamento della incongruenza di genere, l'intrapreso percorso per la riaffermazione di genere e l'assenza di controindicazioni agli interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali, da femminili a maschili. In particolare:
- dalla relazione psicoclinica a firma della dott.ssa (doc. 5), Per_1 psicologa di , associazione convenzionata (tra le varie) con CP_1
l'Azienda Ospedaliera di Padova, risulta che “durante i colloqui effettuati ha riferito ed espresso una percezione di sé come persona _2 transgender, coerente con un'identificazione radicata nella prima infanzia, e consolidata durante lo sviluppo in modo persistente e consapevole, fino a determinarsi come progettualità vera e propria in termini affermativi. Prefigura, infatti, il suo futuro nei termini di un'acquisizione definitiva di stabilità identitaria e realizzazione personale attraverso la rettifica anagrafica e di genere, e il ricorso a interventi di riassegnazione chirurgica del sesso. Il percorso finora svolto è stato compiuto sulla base di una scelta personale, maturata nel tempo, e motivata della necessità di una definizione identitaria attraverso l'affermazione del genere elettivo, e il conseguente adeguamento fisico, estetico, psicologico e sociale dello stesso per un riconoscimento della propria identità di genere in tutti gli ambiti di vita. Durante tale percorso sono state valutate come idonee le risorse personali e ambientali utili a sostenere la prosecuzione dell'iter, in virtù delle sue possibili implicazioni, in merito alle quali risulta pienamente consapevole e informato. Non sono state _2 altresì rilevate controindicazioni, o condizioni psicopatologiche ostative la prosecuzione del percorso di affermazione di genere”;
- la stessa, ha “ravvis[ato], inoltre, come terapeuticamente utile l'avvio dell'iter legale per le richieste di autorizzazione per gli interventi chirurgici di riassegnazione chirurgica del sesso, e di riassegnazione anagrafica e di genere. In questo modo sarà possibile adeguare l'identità di genere e le caratteristiche anatomiche sessuali con il genere percepito ed esperito di _2
, riconoscendo e convalidando la sua identità di genere nel suo
[...] complesso. Tali interventi potranno, inoltre, limitare sensibilmente gli effetti negativi del Minority Stress (già rilevati attraverso i colloqui clinici e gli strumenti di valutazione impiegati, e particolarmente invalidante a lungo termine, per cronicità e pervasività), e promuovere il raggiungimento di un migliore equilibrio psicofisico attraverso una più completa realizzazione di sé”; precisando che “a tal proposito, si dichiara e dimostra motivato e _2 consapevole nel proseguire nel proprio iter di affermazione di genere, sulla base di una decisione libera, autonoma e informata circa le implicazioni a
4 breve e lungo termine, più o meno reversibili, che ne seguiranno, dal punto di vista medico, chirurgico, legale, psicologico, affettivo e relazionale”;
- il dott. , dell'UOC Psichiatria dell'Ospedale di Padova, Persona_3 ha certificato la diagnosi di disofira di genere post transizione farmacologica secondo i criteri DSM-5 (doc. 6);
- il Prof. dell'UOC Andrologia e Medicina della Riproduzione Per_4 dell'Ospedale di Padova segue la somministrazione della terapia ormonale, che non ha alterato il benessere psicofisico del paziente (docc. 7-9).
Inoltre, all'udienza del 10.09.2025, tenuta dal giudice relatore, parte ricorrente ha riferito: “fin da piccolo ho sempre percepito un disagio, perché in famiglia cercavano di spingermi verso attività femminili, anche nell'abbigliamento, che non ho mai sentito miei;
fin da piccolo volevo avvicinarmi al modo maschile, al quale mi sentivo di appartenere;
alle medie ho iniziato ad avere i primi malesseri, espressi anche in maniera drastica, con atti autolesionismo;
[…] alle superiori poi, tra il cambiamento del corpo e l'approccio con la sessualità, ho capito che il corpo che avevo non mi apparteneva, e così ho sperimentato e capito che avevo un'attrazione per le donne, che di nuovo i miei non hanno mai accettato e capito;
[…] la piena consapevolezza l'ho avuta in seconda superiore, inizialmente mi sono confidato con un'amica, poi ad una cerchia più ampia di persone, ed ho chiesto di iniziare ad usare un nome maschile;
[…]; mi sono rivolto a diverse psicologhe, che hanno cercato di mediare tra me e i miei genitori, non riuscendo per una loro chiusura mentale;
[…] da un anno assumo la terapia ormonale e sono seguito a Padova;
la terapia dovrò assumerla a vita, anche dopo l'isterectomia e la mastectomia, che dovrò fare”.
Considerate queste circostanze, il Tribunale ritiene che risulti, in maniera univoca, la scelta personale di in ordine al mutamento di sesso, Parte_1 al quale ha chiesto di dare completamento procedendo all'adeguamento della propria identità anagrafica a quella fisica e psichica.
Conseguentemente, il Tribunale – in accoglimento della domanda – dichiara sussistenti i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso di Pt_1
(nata a [...] – TV – il 6.03.2001), che, come da sua indicazione,
[...] assumerà il prenome;
tale rettificazione, ai sensi dell'art. 2 ult.co. l. Pt_2 164/1982, dovrà esse ttuata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Conegliano – luogo di nascita – nel relativo registro degli atti di nascita (anno 2001, Parte I, Serie A, atto n. 65).
Concede, infine, il Tribunale la richiesta autorizzazione ai trattamenti medico chirurgici necessari per l'adeguamento dei caratteri sessuali, da femminili a maschili, per la quale parte ricorrente ha prudenzialmente insistito nonostante l'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024.
Niente è dovuto per le spese di lite, attesa la natura non contenziosa del giudizio.
5
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DISPONE la rettificazione di attribuzione di sesso, da femminile a maschile, nei confronti di , nata a [...], il Parte_1 6.03.2001, che assumerà per l'effetto il nome di;
_2
2. AUTORIZZA, in ogni caso, i trattamenti medico chirurgici necessari per l'adeguamento dei caratteri sessuali, da femminili a maschili;
3. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di CONEGLIANO di effettuare la rettificazione nel relativo registro degli atti di nascita (anno 2001, Parte I, Serie A, atto n. 65);
4. DICHIARA che niente è dovuto per le spese. Treviso, 10 settembre 2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci
6
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al rg. n. 3002/2025, promossa da alias (cf. ), nata a [...]_2 C.F._1 CONEGLIANO (TV), il 6.03.2001, con l'avv. Alessandro Gracis e con l'avv. Gianna Coin RICORRENTE
nei confronti di
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
avente ad oggetto: mutamento di sesso Decisa a Treviso, nella camera di consiglio del 10 settembre 2025, sulle seguenti CONCLUSIONI:
PERIN: “Accertato che , nata a [...] il [...], ha Parte_1 definitivamente assunto le caratteristiche sessuali secondarie e psicologiche del sesso opposto a quello di nascita, ordinare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 150/2011 e degli artt. 1 e ss. della L. n. 164/1982, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è stato redatto l'atto di nascita (n°65 - parte I - serie A - Anno 2001 - Comune di Conegliano (TV) di effettuare la conseguente rettificazione dei dati anagrafici, mediante la sostituzione del sesso (da femminile a maschile) e del nome (da a ). Pt_1 Pt_2
AUTORIZZARE il ricorrente a sottoporsi a tutti gli interventi chirurgici necessari per adeguare i propri caratteri sessuali, sia primari che secondari, da femminili a maschili”.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
(nata a [...] – TV – il 6.03.2001, non coniugata e Parte_1 senza figli) – premesso di avere evidenziato, fin dalla prima infanzia, una psicosessualità nettamente maschile, risultante dalla naturale inclinazione ad assumere comportamenti conformi al genere di elezione;
di presentare un accertato Disturbo dell'Identità di Genere – DIG, in forma di transessualismo;
avere quindi intrapreso, a novembre 2022, un percorso di affermazione di genere, rivolgendosi a specialisti della salute psicologica ed endocrinologica;
di essersi sottoposta altresì a terapia mascolinizzante a base di androgeni – tutto quanto premesso, ha chiesto la rettificazione dell'atto di nascita, sia con riferimento all'attribuzione del sesso (da femminile a maschile) sia con riferimento all'indicazione del nome, da a;
inoltre, Pt_1 Pt_2 l'autorizzazione agli interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili.
Il Pubblico Ministero – regolarmente e tempestivamente citato – non si è costituito, rinunciando, per ciò solo, a qualsiasi opposizione.
*** *** ***
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Osserva, anzitutto, il Collegio che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 221/2015 (richiamata anche in ricorso) – nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1/1 l. 164/1982, sui presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso – ha chiarito (in continuità con l'indirizzo già espresso nella sentenza n. 161/1985) che “la mancanza nella norma di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita) attraverso le quali si realizzi la modificazione del sesso, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali”. Oltre a questo – alla luce del dato normativo di cui all'art. 31 d.lgs 150/2011, sull'eventualità dell'intervento chirurgico –, la Corte medesima ha affermato che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che
− in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”. Di conseguenza – superando la precedente posizione che considerava l'intervento chirurgico un prerequisito indefettibile per la rettificazione del sesso – nella giurisprudenza di merito e di legittimità è andato affermandosi l'orientamento secondo cui la domanda di rettifica del sesso deve essere
3 accolta ogni volta che, all'esito di un rigoroso accertamento – e a prescindere dalla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari o secondari – risulti che il cambiamento di genere intervenuto ha acquisito il carattere della definitività.
Ora, nel caso di specie, risulta dalla documentazione in atti l'intervenuto accertamento della incongruenza di genere, l'intrapreso percorso per la riaffermazione di genere e l'assenza di controindicazioni agli interventi chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali, da femminili a maschili. In particolare:
- dalla relazione psicoclinica a firma della dott.ssa (doc. 5), Per_1 psicologa di , associazione convenzionata (tra le varie) con CP_1
l'Azienda Ospedaliera di Padova, risulta che “durante i colloqui effettuati ha riferito ed espresso una percezione di sé come persona _2 transgender, coerente con un'identificazione radicata nella prima infanzia, e consolidata durante lo sviluppo in modo persistente e consapevole, fino a determinarsi come progettualità vera e propria in termini affermativi. Prefigura, infatti, il suo futuro nei termini di un'acquisizione definitiva di stabilità identitaria e realizzazione personale attraverso la rettifica anagrafica e di genere, e il ricorso a interventi di riassegnazione chirurgica del sesso. Il percorso finora svolto è stato compiuto sulla base di una scelta personale, maturata nel tempo, e motivata della necessità di una definizione identitaria attraverso l'affermazione del genere elettivo, e il conseguente adeguamento fisico, estetico, psicologico e sociale dello stesso per un riconoscimento della propria identità di genere in tutti gli ambiti di vita. Durante tale percorso sono state valutate come idonee le risorse personali e ambientali utili a sostenere la prosecuzione dell'iter, in virtù delle sue possibili implicazioni, in merito alle quali risulta pienamente consapevole e informato. Non sono state _2 altresì rilevate controindicazioni, o condizioni psicopatologiche ostative la prosecuzione del percorso di affermazione di genere”;
- la stessa, ha “ravvis[ato], inoltre, come terapeuticamente utile l'avvio dell'iter legale per le richieste di autorizzazione per gli interventi chirurgici di riassegnazione chirurgica del sesso, e di riassegnazione anagrafica e di genere. In questo modo sarà possibile adeguare l'identità di genere e le caratteristiche anatomiche sessuali con il genere percepito ed esperito di _2
, riconoscendo e convalidando la sua identità di genere nel suo
[...] complesso. Tali interventi potranno, inoltre, limitare sensibilmente gli effetti negativi del Minority Stress (già rilevati attraverso i colloqui clinici e gli strumenti di valutazione impiegati, e particolarmente invalidante a lungo termine, per cronicità e pervasività), e promuovere il raggiungimento di un migliore equilibrio psicofisico attraverso una più completa realizzazione di sé”; precisando che “a tal proposito, si dichiara e dimostra motivato e _2 consapevole nel proseguire nel proprio iter di affermazione di genere, sulla base di una decisione libera, autonoma e informata circa le implicazioni a
4 breve e lungo termine, più o meno reversibili, che ne seguiranno, dal punto di vista medico, chirurgico, legale, psicologico, affettivo e relazionale”;
- il dott. , dell'UOC Psichiatria dell'Ospedale di Padova, Persona_3 ha certificato la diagnosi di disofira di genere post transizione farmacologica secondo i criteri DSM-5 (doc. 6);
- il Prof. dell'UOC Andrologia e Medicina della Riproduzione Per_4 dell'Ospedale di Padova segue la somministrazione della terapia ormonale, che non ha alterato il benessere psicofisico del paziente (docc. 7-9).
Inoltre, all'udienza del 10.09.2025, tenuta dal giudice relatore, parte ricorrente ha riferito: “fin da piccolo ho sempre percepito un disagio, perché in famiglia cercavano di spingermi verso attività femminili, anche nell'abbigliamento, che non ho mai sentito miei;
fin da piccolo volevo avvicinarmi al modo maschile, al quale mi sentivo di appartenere;
alle medie ho iniziato ad avere i primi malesseri, espressi anche in maniera drastica, con atti autolesionismo;
[…] alle superiori poi, tra il cambiamento del corpo e l'approccio con la sessualità, ho capito che il corpo che avevo non mi apparteneva, e così ho sperimentato e capito che avevo un'attrazione per le donne, che di nuovo i miei non hanno mai accettato e capito;
[…] la piena consapevolezza l'ho avuta in seconda superiore, inizialmente mi sono confidato con un'amica, poi ad una cerchia più ampia di persone, ed ho chiesto di iniziare ad usare un nome maschile;
[…]; mi sono rivolto a diverse psicologhe, che hanno cercato di mediare tra me e i miei genitori, non riuscendo per una loro chiusura mentale;
[…] da un anno assumo la terapia ormonale e sono seguito a Padova;
la terapia dovrò assumerla a vita, anche dopo l'isterectomia e la mastectomia, che dovrò fare”.
Considerate queste circostanze, il Tribunale ritiene che risulti, in maniera univoca, la scelta personale di in ordine al mutamento di sesso, Parte_1 al quale ha chiesto di dare completamento procedendo all'adeguamento della propria identità anagrafica a quella fisica e psichica.
Conseguentemente, il Tribunale – in accoglimento della domanda – dichiara sussistenti i presupposti per la rettificazione anagrafica del sesso di Pt_1
(nata a [...] – TV – il 6.03.2001), che, come da sua indicazione,
[...] assumerà il prenome;
tale rettificazione, ai sensi dell'art. 2 ult.co. l. Pt_2 164/1982, dovrà esse ttuata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Conegliano – luogo di nascita – nel relativo registro degli atti di nascita (anno 2001, Parte I, Serie A, atto n. 65).
Concede, infine, il Tribunale la richiesta autorizzazione ai trattamenti medico chirurgici necessari per l'adeguamento dei caratteri sessuali, da femminili a maschili, per la quale parte ricorrente ha prudenzialmente insistito nonostante l'intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024.
Niente è dovuto per le spese di lite, attesa la natura non contenziosa del giudizio.
5
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DISPONE la rettificazione di attribuzione di sesso, da femminile a maschile, nei confronti di , nata a [...], il Parte_1 6.03.2001, che assumerà per l'effetto il nome di;
_2
2. AUTORIZZA, in ogni caso, i trattamenti medico chirurgici necessari per l'adeguamento dei caratteri sessuali, da femminili a maschili;
3. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di CONEGLIANO di effettuare la rettificazione nel relativo registro degli atti di nascita (anno 2001, Parte I, Serie A, atto n. 65);
4. DICHIARA che niente è dovuto per le spese. Treviso, 10 settembre 2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci
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