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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/12/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
26.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro R.G. n. 1785/2022 e vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del titolare e Parte_1 C.F._1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'avv. Corrado Valvo
Opponente
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Simona CP_1 C.F._2
AM e ammesso al gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Siracusa n. 2703/2022 del 18.10.2023
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la (in persona del Parte_1
titolare e legale rappresentante pro tempore) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 258/2022 del 01.06.2022 (notificato il 13.06.2022), provvisoriamente esecutivo, reso dal Tribunale di Siracusa-Sez. Lavoro, nel procedimento monitorio avente n.1140/22 R.G., con il quale veniva alla stessa intimato di pagare in favore di CP_1 la somma di € 595,35 lordi a titolo di retribuzione relativa al mese di Febbraio 2022, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
A fondamento dell'opposizione la Ditta Individuale deduceva: - Parte_1
l'infondatezza e l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito, avendo l'opponente integralmente e puntualmente pagato la somma ingiunta pari a € 595,35 lordi (€ 473,34 netti, come risultante dalla busta paga di febbraio 2022) prima della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, ; - che, anzi, il pagamento era avvenuto anticipatamente
(in più tranches), in quanto il lavoratore, dopo il primo mese di lavoro (iniziato il
21.12.2021), aveva sempre richiesto anticipi in contanti sulla retribuzione, sempre concessi
1 (alla presenza di altri lavoratori), sottoscrivendo le buste paga mensili solo al momento del saldo;
- che il lavoratore aveva posto in essere comportamenti discutibili, in quanto, lo stesso, a rapporto di lavoro cessato, aveva chiesto l'apertura di una posizione assicurativa al fine di ottenere la copertura da parte dell'INAIL, per un infortunio che si era procurato autonomamente molto tempo dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che tale richiesta illegittima, e soprattutto illegale, era stata fermamente rigettata sia dalla Ditta che dalla consulente del lavoro;
- che, inoltre, il si recava al lavoro in evidente stato di ebrezza CP_1
derivante dall'uso improprio di sostanze alcooliche, con conseguente compromissione del rendimento lavorativo.
L'opponente deduceva, altresì, la temerarietà della richiesta avanzata dal in quanto lo CP_1
stesso, ben sapendo che il suo credito era stato pagato, aveva agito giudizialmente, tentando di lucrare ciò che non gli era dovuto, “facendosi forte” che la Ditta non avesse effettuato, su espressa richiesta del lavoratore, il pagamento tramite assegno o bonifico;
pertanto, formulava domanda riconvenzionale di risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., chiedendo la condanna dell'opposto al pagamento della somma di Euro 300,00 ovvero di quella ritenuta dal Giudice congrua ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio , il quale contestava CP_1
l'opposizione e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
in particolare, l'opposto: - contestava l'asserito pagamento in contanti delle somme ingiunte;
- eccepiva che l'opposizione era destituita di fondamento, in quanto la busta paga firmata dal lavoratore non poteva, in assenza di elementi di prova sulla reale erogazione degli importi dovuti al dipendente, assurgere a prova dell'avvenuto pagamento;
- contestava la richiesta di controparte di condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto alcuna malafede o colpa grave era ravvisabile nel comportamento del ricorrente, il quale aveva agito in giudizio solo al fine di tutelare le proprie pretese creditorie.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, espletato il giuramento decisorio di parte opposta, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025.
******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita
2 dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio
2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, in quanto non è fondata su prova scritta e gli assunti di parte opponente non hanno trovato riscontro né nella documentazione prodotta in atti dalle parti né nel giuramento decisorio espletato in data
15.01.2025.
In primo luogo, giova osservare che l'opponente ha fondato la propria opposizione sostanzialmente sulla circostanza che le retribuzioni in favore di sarebbero CP_1
sempre state versate in contanti e per mezzo di acconti (su asserita richiesta del lavoratore), nonché sulla busta paga relativa alla reclamata mensilità di febbraio 2022, asserendo che la stessa era stata, dapprima, consegnata al lavoratore e solo successivamente, al momento del saldo in contanti delle spettanze, restituita firmata.
Sul punto deve evidenziarsi che, ove il lavoratore lamenti la mancata corresponsione della retribuzione, il datore di lavoro ha l'onere di una prova rigorosa dei pagamenti effettuati (ad es.: ricevute bonifici, assegni), non essendo sufficiente la produzione della busta paga firmata dal dipendente, la quale, se non quietanzata, dimostra solo l'avvenuta consegna del cedolino.
La prova del pagamento non è stata fornita e, quindi, l'opponente, al fine di provare l'avvenuto pagamento in contanti delle somme reclamate, ha depositato, in data 12.11.2024, istanza di fissazione udienza “in presenza” per deferimento giuramento decisorio a parte opposta e, all'udienza del 27.11.2024, ha depositato l'atto di deferimento giuramento decisorio.
Questo Giudice, quindi, attesa la ritualità del deferimento ai sensi dell'art. 233 c.p.c. e ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza del giuramento decisorio deferito da a Parte_1
, lo ha ammesso così come richiesto. CP_1
All'udienza del 15.01.2025 è stato espletato davanti al GOP delegato il giuramento decisorio di , il quale, sulle formule da 1 a 4 di cui all'atto di deferimento di giuramento CP_1
3 decisorio deferito con atto allegato a verbale dell'udienza del 27.11.2024, ha così reso giuramento:
- sulla formula 1) “Giuro, e giurando affermo che il Sig. nel 2022 ha Parte_1
pagato la somma a me dovuta per retribuzioni ed accessori di legge relative al rapporto di lavoro tra la Ditta Individuale e il lavoratore riferite Parte_1 CP_1 al mese di febbraio e di cui al decreto ingiuntivo n. 258/2022 dell'1/6/2022”, ha risposto: “Lo giuro”;
- sulla formula 2) “Giuro, e giurando affermo che il Sig. per la dedotta Parte_1
causale mi ha corrisposto nel 2022 in più soluzioni e su mia espressa richiesta la somma di €. 595,35 a saldo di ogni mio avere” ha risposto: “No, non lo giuro, perché non è vero, in quanto non ho ricevuto acconti”;
- sulla formula 3) “Giuro, e giurando affermo che ho sempre richiesto a Parte_1
anticipazioni sulle somme dovute per la prestazione lavorativa svolta in suo favore e che quanto richiesto mi sono state corrisposte da ”, ha risposto: “No, non lo Parte_1 giuro, perché non è vero che ho chiesto anticipazioni né mi sono state corrisposte”;
- sulla formula 4) “Giuro, e giurando affermo che ho richiesto a , dopo la Parte_1
chiusura del rapporto di lavoro, per un infortunio accadutomi molto tempo dopo la cessazione del rapporto di lavoro di avere aperta una posizione assicurativa che mi risarcisse per detto infortunio e che tale richiesta mi è stata rigettata da Pt_1
”, ha risposto: “No, non lo giuro perché ho subito l'infortunio di lavoro in
[...] cantiere durante il rapporto lavorativo con ”. Parte_1
Ciò posto, giova osservare che, all'esito dell'espletamento del giuramento decisorio,
l'opponente, nelle note autorizzate depositate telematicamente in data 03.10.2025, ha evidenziato che , sulla prima formula (“Giuro, e giurando affermo che il CP_1
Sig. nel 2022 ha pagato la somma a me dovuta per retribuzioni ed Parte_1
accessori di legge relative al rapporto di lavoro tra la Ditta Individuale Parte_1
e il lavoratore riferite al mese di febbraio e di cui al decreto ingiuntivo n. CP_1
258/2022 dell'1/6/2022”) ha risposto “Lo giuro” e ha, quindi, ritenuto il giuramento
“positivo” con conseguente prova della fondatezza dell'opposizione.
Di contro, l'opposto, nelle note autorizzate del 6.10.2025, ha evidenziato che, sulla formula 1), ha dichiarato di aver percepito le somme ingiunte con il decreto ingiuntivo n.
258/2022 dell'1.06.2022, semplicemente perché, a seguito della notifica dell'atto di precetto, esperita la procedura esecutiva (essendo il titolo provvisoriamente esecutivo), era riuscito ad incassare le somme ingiunte (come dichiarato già in seno alle note del
4 17.09.2024, precedenti alla richiesta di deferimento del giuramento decisorio), tant'è vero che lo stesso, nelle successive formule, aveva negato – non giurando – le deduzioni dell'opponente in merito alle anticipazioni e agli acconti versati in suo favore.
Orbene, la prospettazione difensiva dell'opposto appare condivisibile e basata su evidenze probatorie;
difatti, dal tenore delle risposte fornite dall'opposto, può facilmente desumersi l'intento confermativo dell'avvenuto pagamento delle somme a seguito dell'ingiunzione (e dell'esecuzione), in quanto, se l'opponente avesse inteso giurare e riconoscere l'avvenuto pagamento già dall'anno 2022 (e non a seguito dell'esecuzione del d.i.), non avrebbe poi negato il giuramento sulle altre formule indicate dall'opponente e contenenti circostanze essenziali ai fini della prova della fondatezza dell'opposizione (“che il Sig. … mi ha corrisposto nel 2022 in più Parte_1
soluzioni e su mia espressa richiesta la somma di €. 595,35 a saldo di ogni mio avere”;
“che ho sempre richiesto a anticipazioni sulle somme dovute per la Parte_1
prestazione lavorativa svolta in suo favore e che quanto richiesto mi sono state corrisposte da ”). Parte_1
Alla luce delle superiori argomentazioni, pertanto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata;
per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 258/2022 del 01.06.2022, reso dal
Tribunale di Siracusa-Sez. Lavoro nel procedimento monitorio avente n.1140/22 R.G., deve essere confermato e deve esserne dichiarata la definitiva esecutorietà.
Dall'impostazione che precede discende il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. spiegata da parte opponente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, con pagamento da eseguirsi a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n.
115/2002, essendo stato l'opposto ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2703/2022 del 18.10.2022.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 258/2022 del 01.06.2022, reso dal Tribunale di Siracusa-Sez. Lavoro nel procedimento monitorio avente n.1140/22 R.G.;
5 2) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96
c.p.c. spiegata dalla opponente;
Pt_1
3) condanna la (in persona del titolare e legale Parte_1 rappresentante) alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'opposto
[...]
, che liquida in complessivi € 400,00 per compensi professionali, oltre CP_1
accessori di legge, con pagamento da eseguirsi a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R.
n. 115/2002.
Siracusa, 03.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
6
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
26.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro R.G. n. 1785/2022 e vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del titolare e Parte_1 C.F._1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dell'avv. Corrado Valvo
Opponente
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Simona CP_1 C.F._2
AM e ammesso al gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Siracusa n. 2703/2022 del 18.10.2023
Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato la (in persona del Parte_1
titolare e legale rappresentante pro tempore) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 258/2022 del 01.06.2022 (notificato il 13.06.2022), provvisoriamente esecutivo, reso dal Tribunale di Siracusa-Sez. Lavoro, nel procedimento monitorio avente n.1140/22 R.G., con il quale veniva alla stessa intimato di pagare in favore di CP_1 la somma di € 595,35 lordi a titolo di retribuzione relativa al mese di Febbraio 2022, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
A fondamento dell'opposizione la Ditta Individuale deduceva: - Parte_1
l'infondatezza e l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito, avendo l'opponente integralmente e puntualmente pagato la somma ingiunta pari a € 595,35 lordi (€ 473,34 netti, come risultante dalla busta paga di febbraio 2022) prima della richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, ; - che, anzi, il pagamento era avvenuto anticipatamente
(in più tranches), in quanto il lavoratore, dopo il primo mese di lavoro (iniziato il
21.12.2021), aveva sempre richiesto anticipi in contanti sulla retribuzione, sempre concessi
1 (alla presenza di altri lavoratori), sottoscrivendo le buste paga mensili solo al momento del saldo;
- che il lavoratore aveva posto in essere comportamenti discutibili, in quanto, lo stesso, a rapporto di lavoro cessato, aveva chiesto l'apertura di una posizione assicurativa al fine di ottenere la copertura da parte dell'INAIL, per un infortunio che si era procurato autonomamente molto tempo dopo la cessazione del rapporto di lavoro e che tale richiesta illegittima, e soprattutto illegale, era stata fermamente rigettata sia dalla Ditta che dalla consulente del lavoro;
- che, inoltre, il si recava al lavoro in evidente stato di ebrezza CP_1
derivante dall'uso improprio di sostanze alcooliche, con conseguente compromissione del rendimento lavorativo.
L'opponente deduceva, altresì, la temerarietà della richiesta avanzata dal in quanto lo CP_1
stesso, ben sapendo che il suo credito era stato pagato, aveva agito giudizialmente, tentando di lucrare ciò che non gli era dovuto, “facendosi forte” che la Ditta non avesse effettuato, su espressa richiesta del lavoratore, il pagamento tramite assegno o bonifico;
pertanto, formulava domanda riconvenzionale di risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., chiedendo la condanna dell'opposto al pagamento della somma di Euro 300,00 ovvero di quella ritenuta dal Giudice congrua ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio , il quale contestava CP_1
l'opposizione e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
in particolare, l'opposto: - contestava l'asserito pagamento in contanti delle somme ingiunte;
- eccepiva che l'opposizione era destituita di fondamento, in quanto la busta paga firmata dal lavoratore non poteva, in assenza di elementi di prova sulla reale erogazione degli importi dovuti al dipendente, assurgere a prova dell'avvenuto pagamento;
- contestava la richiesta di controparte di condanna ex art. 96 c.p.c., in quanto alcuna malafede o colpa grave era ravvisabile nel comportamento del ricorrente, il quale aveva agito in giudizio solo al fine di tutelare le proprie pretese creditorie.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, espletato il giuramento decisorio di parte opposta, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025.
******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita
2 dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio
2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Tanto premesso, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata, in quanto non è fondata su prova scritta e gli assunti di parte opponente non hanno trovato riscontro né nella documentazione prodotta in atti dalle parti né nel giuramento decisorio espletato in data
15.01.2025.
In primo luogo, giova osservare che l'opponente ha fondato la propria opposizione sostanzialmente sulla circostanza che le retribuzioni in favore di sarebbero CP_1
sempre state versate in contanti e per mezzo di acconti (su asserita richiesta del lavoratore), nonché sulla busta paga relativa alla reclamata mensilità di febbraio 2022, asserendo che la stessa era stata, dapprima, consegnata al lavoratore e solo successivamente, al momento del saldo in contanti delle spettanze, restituita firmata.
Sul punto deve evidenziarsi che, ove il lavoratore lamenti la mancata corresponsione della retribuzione, il datore di lavoro ha l'onere di una prova rigorosa dei pagamenti effettuati (ad es.: ricevute bonifici, assegni), non essendo sufficiente la produzione della busta paga firmata dal dipendente, la quale, se non quietanzata, dimostra solo l'avvenuta consegna del cedolino.
La prova del pagamento non è stata fornita e, quindi, l'opponente, al fine di provare l'avvenuto pagamento in contanti delle somme reclamate, ha depositato, in data 12.11.2024, istanza di fissazione udienza “in presenza” per deferimento giuramento decisorio a parte opposta e, all'udienza del 27.11.2024, ha depositato l'atto di deferimento giuramento decisorio.
Questo Giudice, quindi, attesa la ritualità del deferimento ai sensi dell'art. 233 c.p.c. e ritenuta l'ammissibilità e la rilevanza del giuramento decisorio deferito da a Parte_1
, lo ha ammesso così come richiesto. CP_1
All'udienza del 15.01.2025 è stato espletato davanti al GOP delegato il giuramento decisorio di , il quale, sulle formule da 1 a 4 di cui all'atto di deferimento di giuramento CP_1
3 decisorio deferito con atto allegato a verbale dell'udienza del 27.11.2024, ha così reso giuramento:
- sulla formula 1) “Giuro, e giurando affermo che il Sig. nel 2022 ha Parte_1
pagato la somma a me dovuta per retribuzioni ed accessori di legge relative al rapporto di lavoro tra la Ditta Individuale e il lavoratore riferite Parte_1 CP_1 al mese di febbraio e di cui al decreto ingiuntivo n. 258/2022 dell'1/6/2022”, ha risposto: “Lo giuro”;
- sulla formula 2) “Giuro, e giurando affermo che il Sig. per la dedotta Parte_1
causale mi ha corrisposto nel 2022 in più soluzioni e su mia espressa richiesta la somma di €. 595,35 a saldo di ogni mio avere” ha risposto: “No, non lo giuro, perché non è vero, in quanto non ho ricevuto acconti”;
- sulla formula 3) “Giuro, e giurando affermo che ho sempre richiesto a Parte_1
anticipazioni sulle somme dovute per la prestazione lavorativa svolta in suo favore e che quanto richiesto mi sono state corrisposte da ”, ha risposto: “No, non lo Parte_1 giuro, perché non è vero che ho chiesto anticipazioni né mi sono state corrisposte”;
- sulla formula 4) “Giuro, e giurando affermo che ho richiesto a , dopo la Parte_1
chiusura del rapporto di lavoro, per un infortunio accadutomi molto tempo dopo la cessazione del rapporto di lavoro di avere aperta una posizione assicurativa che mi risarcisse per detto infortunio e che tale richiesta mi è stata rigettata da Pt_1
”, ha risposto: “No, non lo giuro perché ho subito l'infortunio di lavoro in
[...] cantiere durante il rapporto lavorativo con ”. Parte_1
Ciò posto, giova osservare che, all'esito dell'espletamento del giuramento decisorio,
l'opponente, nelle note autorizzate depositate telematicamente in data 03.10.2025, ha evidenziato che , sulla prima formula (“Giuro, e giurando affermo che il CP_1
Sig. nel 2022 ha pagato la somma a me dovuta per retribuzioni ed Parte_1
accessori di legge relative al rapporto di lavoro tra la Ditta Individuale Parte_1
e il lavoratore riferite al mese di febbraio e di cui al decreto ingiuntivo n. CP_1
258/2022 dell'1/6/2022”) ha risposto “Lo giuro” e ha, quindi, ritenuto il giuramento
“positivo” con conseguente prova della fondatezza dell'opposizione.
Di contro, l'opposto, nelle note autorizzate del 6.10.2025, ha evidenziato che, sulla formula 1), ha dichiarato di aver percepito le somme ingiunte con il decreto ingiuntivo n.
258/2022 dell'1.06.2022, semplicemente perché, a seguito della notifica dell'atto di precetto, esperita la procedura esecutiva (essendo il titolo provvisoriamente esecutivo), era riuscito ad incassare le somme ingiunte (come dichiarato già in seno alle note del
4 17.09.2024, precedenti alla richiesta di deferimento del giuramento decisorio), tant'è vero che lo stesso, nelle successive formule, aveva negato – non giurando – le deduzioni dell'opponente in merito alle anticipazioni e agli acconti versati in suo favore.
Orbene, la prospettazione difensiva dell'opposto appare condivisibile e basata su evidenze probatorie;
difatti, dal tenore delle risposte fornite dall'opposto, può facilmente desumersi l'intento confermativo dell'avvenuto pagamento delle somme a seguito dell'ingiunzione (e dell'esecuzione), in quanto, se l'opponente avesse inteso giurare e riconoscere l'avvenuto pagamento già dall'anno 2022 (e non a seguito dell'esecuzione del d.i.), non avrebbe poi negato il giuramento sulle altre formule indicate dall'opponente e contenenti circostanze essenziali ai fini della prova della fondatezza dell'opposizione (“che il Sig. … mi ha corrisposto nel 2022 in più Parte_1
soluzioni e su mia espressa richiesta la somma di €. 595,35 a saldo di ogni mio avere”;
“che ho sempre richiesto a anticipazioni sulle somme dovute per la Parte_1
prestazione lavorativa svolta in suo favore e che quanto richiesto mi sono state corrisposte da ”). Parte_1
Alla luce delle superiori argomentazioni, pertanto, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata;
per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 258/2022 del 01.06.2022, reso dal
Tribunale di Siracusa-Sez. Lavoro nel procedimento monitorio avente n.1140/22 R.G., deve essere confermato e deve esserne dichiarata la definitiva esecutorietà.
Dall'impostazione che precede discende il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. spiegata da parte opponente.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, con pagamento da eseguirsi a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. n.
115/2002, essendo stato l'opposto ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 2703/2022 del 18.10.2022.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito delle note di cui all'art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 258/2022 del 01.06.2022, reso dal Tribunale di Siracusa-Sez. Lavoro nel procedimento monitorio avente n.1140/22 R.G.;
5 2) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96
c.p.c. spiegata dalla opponente;
Pt_1
3) condanna la (in persona del titolare e legale Parte_1 rappresentante) alla refusione delle spese di giudizio in favore dell'opposto
[...]
, che liquida in complessivi € 400,00 per compensi professionali, oltre CP_1
accessori di legge, con pagamento da eseguirsi a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R.
n. 115/2002.
Siracusa, 03.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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