Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 13/02/2026, n. 2816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2816 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02816/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06010/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6010 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Guzzo, Domenico Tomassetti, Claudio Tuveri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per ottenere,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 c.p.a.. tenuto conto di quanto accertato con forza di giudicato nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 918/2024 del 30.1.2024, il risarcimento del danno patito in ragione dell’illegittimo ritardo con la quale la ricorrente è stata assunta nella qualifica di dirigente dell’Autorità resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorita per le Garanzie nelle Comunicazioni – Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. PE SO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno gravame, la ricorrente, dirigente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito “AGCOM” o “Autorità”), agisce per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti a causa del ritardato inquadramento nella qualifica dirigenziale.
La vicenda trae origine dalla procedura selettiva interna per titoli ed esami, indetta dall’AGCOM con delibera n. 417/11/CONS, per la copertura della figura di dirigente dell’Ufficio del Segretariato Generale.
All’esito di detta procedura, l’Autorità approvava la graduatoria finale (delibera n. 28/13/CONS del 16.1.2013), nominando vincitore il controinteressato e collocando l’odierna istante al secondo posto.
La ricorrente impugnava gli atti della procedura concorsuale, lamentando segnatamente l’illegittima ammissione del vincitore allo scrutinio comparativo sulla base di una prova selettiva risalente all’anno 2008, in violazione dell’art. 43 del Regolamento del personale che ne limitava la validità a un triennio.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con sentenza n. 6325/2021, respingeva l’originario ricorso, avallando l’interpretazione dell’Amministrazione circa la vigenza del risultato della prova preselettiva.
Tale statuizione veniva tuttavia riformata dal Consiglio di Stato che, con sentenza della Sezione VI del 30 gennaio 2024 n. 918, accoglieva l’appello presentato dalla ricorrente.
Il Consiglio di Stato, interpretando il quadro regolamentare di riferimento, accertava che l’idoneità conseguita dal controinteressato nel 2008 non poteva spiegare efficacia per la procedura bandita nel 2011, essendo scaduto il termine triennale di validità previsto dall’art. 43, comma 4, del Regolamento, ritenendo: “ la conclusione del Giudice di prime cure che sarebbe “pacificamente applicabile al calcolo dei termini “in avanti”, del dies a quo non computatur, dies ad quem computatur, in ossequio al quale ad essere tenuto in considerazione deve essere solo il termine finale e non anche quello iniziale. La norma deve pertanto essere letta nel senso di voler semplicemente far decorrere l’anzidetto termine triennale dall’anno di svolgimento della prova e non da quello di conclusione della procedura selettiva, coincidente con l’adozione della graduatoria di merito” non è corretta alla luce della disposizione dell’art. 43, c.4 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’AGCOM, che prescrive testualmente che “ Il risultato della prova rimane valido per l’ammissione allo scrutinio per merito comparativo per le sessioni di promozione relative a tre anni consecutivi, compreso l’anno cui si riferisce la prova, salva la facoltà per il dipendente, sempre che nell’ultimo rapporto valutativo non abbia riportato il giudizio di insufficienza, di sostenere di nuovo la prova stessa. Il giudizio di insufficienza riportato nell’ultimo rapporto valutativo comporta, comunque, l’esclusione dallo scrutinio.
3.4. Siccome la selezione comparativa in oggetto è stata bandita dall’AGCOM nell’anno 2011 (cfr. delibera n. 417/11/cons “Avvio della procedura selettiva interna per la promozione alla qualifica di dirigente ai sensi dell’art. 43 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale” del 22.7.2011, doc. 3 AGCOM depositato il 04.05.2013), è inequivoco che il risultato della prova di preselezione raggiunto - secondo quanto si legge nella sentenza impugnata - dal dott. -OMISSIS-nel 2008, non rappresentava titolo valido ai fini della sua ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la sessione del 2011 in quanto il risultato della prova preselettiva del 2008 poteva mantenere la propria validità sino al 2010 compreso.
Infatti, ai sensi del disposto dell’art. 43, c. 4 del Regolamento AGCOM il risultato della prova di preselezione raggiunto nel 2008 aveva validità per le sessioni di promozione relative a tre anni consecutivi al conseguimento dell’idoneità, compreso l’anno cui si riferisce la prova (2008), per cui è evidente che in tal caso l’idoneità non poteva essere fatta valere per la procedura bandita nell’anno 2011.
Peraltro, non risulta a questo Collegio che fosse stato contestato che il dott. -OMISSIS-avesse sostenuto la prova di preselezione alla quale si riferisce il disposto dell’art. 43, c. 4 del citato Regolamento nell’anno 2008.
3.5. Pertanto, nella corretta applicazione del disposto dell’art. 43, c.4 del citato Regolamento sopra riportato - il quale non può essere derogato né con semplice delibera di indizione di una procedura per l’assunzione di personale e tantomeno con un bando per lo svolgimento della selezione, ma solamente con esplicita deliberazione dell’AGCOM che approva il nuovo testo della disposizione modificanda, contenuta nel Regolamento – il dott. -OMISSIS-non avrebbe potuto essere ammesso allo scrutinio per la valutazione comparativa, per mancanza di una valida prova di preselezione, in quanto la prova di preselezione del dott. -OMISSIS-del 2008 non era più ammessa ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 43, commi 2 e 4, che prevedono che il risultato della prova è valido per tre anni consecutivi, compreso l’anno in cui è stata svolta la prova ”.
Per l’effetto, veniva annullata la graduatoria nella parte in cui collocava il controinteressato in posizione poziore rispetto alla ricorrente.
In ottemperanza al giudicato, l’AGCOM adottava la delibera n. 92/24/CONS del 16 aprile 2024, disponendo la nomina della ricorrente a dirigente. Il provvedimento prevedeva la decorrenza degli effetti giuridici della nomina dalla data del 3 aprile 2013, limitando tuttavia gli effetti economici alla data di effettiva presa di servizio, avvenuta il 2 maggio 2024.
Avverso tale determinazione e a ristoro del pregiudizio patito, insorge la ricorrente affidando il gravame a plurime censure in punto di diritto.
Parte ricorrente deduce, in sintesi, che l’accertata illegittimità dell’azione amministrativa e il conseguente ritardo nell’assunzione delle funzioni dirigenziali le avrebbero cagionato un danno ingiusto, consistente nelle differenze retributive maturate e non percepite nel periodo 2013-2024, nel minor versamento di contributi previdenziali e TFR, nonché nella perdita di chance di carriera per non aver potuto concorrere, nel decennio di riferimento, al conferimento di incarichi dirigenziali di primo livello.
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la ricorrente invoca la colpa dell’Amministrazione, assumendo che la violazione della normativa regolamentare, ritenuta chiara dal Consiglio di Stato, non lasci margine all’errore scusabile.
2. Si è costituita in giudizio l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone la reiezione.
2. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Preliminarmente va rigettata l’eccezione di inammissibilità della domanda risarcitoria per acquiescenza della ricorrente alle modalità di inquadramento disposte con la Delibera n. 92/24/CONS, disponendo l’art. 3 della delibera che “ L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo condizionata ed è irrevocabile” e non avendo la ricorrente “espresso riserva alcuna nel Verbale di presa di servizio del 30 giugno 2023 in forza del quale la stessa veniva immessa in servizio quale dirigente dell’Autorità, manifestando così la volontà di accettare le chiare e univoche disposizioni contenute nella Delibera medesima ”.
Il verbale di presa di servizio è infatti un atto meramente esecutivo che formalizza l’inizio della prestazione lavorativa nella nuova qualifica che – a prescindere dalla sua natura incondizionata e irrevocabile – non può in alcun modo incidere sulle prerogative risarcitorie già maturate dalla ricorrente che vengono qui in rilievo.
4. Superata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria da ritardata attribuzione della qualifica di dirigente per mancato collocamento al primo posto della graduatoria per il Segretariato Generale meriti accoglimento, nei termini di seguito specificati.
In primo luogo, occorre rilevare che la sentenza del Consiglio di Stato n. 918/2024, passata in giudicato, ha accertato in via definitiva l’illegittimità della procedura concorsuale e, segnatamente, dell’ammissione del controinteressato allo scrutinio comparativo, stante la scadenza di validità della prova preselettiva dal medesimo sostenuta nel 2008.
Ciò premesso, la fattispecie di risarcimento danni, così come invocata, deve essere nel caso di specie qualificata come responsabilità extracontrattuale.
Invero, la natura extracontrattuale della responsabilità derivante dall’omessa o ritardata assunzione per effetto di una attività provvedimentale illegittima, è ormai pacifica nella giurisprudenza amministrativa, che, al riguardo, ha peraltro mutuato l’orientamento della Cassazione civile, secondo cui « In materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione con retrodatazione giuridica dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego, né, a tal fine, assume rilevanza l’eventuale messa in mora volta ad ottenere la costituzione del rapporto, in quanto tali voci presuppongono l’avvenuto perfezionamento del rapporto di lavoro e la relativa azione ha natura contrattuale; il lavoratore può, invece, agire a titolo di responsabilità extracontrattuale, allegando quale danno ingiusto tutti i pregiudizi patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla violazione del diritto all’assunzione tempestiva » (così, ancora, da ultimo, Cass. civ., Sez. lav., sentenza n. 13940 del 5 giugno 2017).
Nel caso di nomina tardiva per effetto di una sentenza che abbia inciso sulla graduatoria concorsuale, non viene infatti leso il diritto soggettivo all’inquadramento, con la stessa decorrenza degli altri vincitori del concorso, quanto piuttosto l’interesse legittimo al corretto svolgimento della procedura concorsuale che, qualora avesse avuto un andamento regolare, non avrebbe comportato il ritardo o l’omissione nell’assunzione della suddetta qualifica (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. V, sentenza n. 5174 del 2 ottobre 2002).
Premesso che non è in discussione la sussistenza del nesso di causalità - in quanto la ritardata attribuzione della qualifica di dirigente è conseguenza immediata e diretta della mancata esclusione del controinteressato - rileva il Collegio che, vertendosi, come appena ricordato, in materia di responsabilità extracontrattuale, il criterio soggettivo di imputazione necessario e sufficiente a dar luogo a responsabilità è costituito dalla colpa, anche lieve, consistente in una negligenza, imprudenza od imperizia, ovvero nella violazione di norme, la cui osservanza avrebbe scongiurato il verificarsi del danno da parte del soggetto agente.
Con riferimento a detto stato soggettivo, va altresì richiamato il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in sede di risarcimento del danno derivante da un provvedimento autoritativo illegittimo, il privato danneggiato può limitarsi ad invocare detta illegittimità quale indice presuntivo della colpa, perché resta a carico dell’amministrazione l’onere di dimostrare che si è trattato di un errore scusabile derivante da contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione della norma o dalla complessità dei fatti, ovvero ancora dal comportamento delle parti del procedimento (cfr. Cons. Stato, Sezione IV, 8 ottobre 2018, n. 5762)
Ai fini del risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a., una volta accertata l’illegittimità dell’atto (c.d. elemento oggettivo ), deve almeno presumersi l’elemento soggettivo della colpa dell’amministrazione.
Ciò posto, non può trovare favorevole considerazione la tesi dell’errore scusabile prospettata dalla difesa di Agcom.
La violazione commessa dall’Agcom ha, infatti, riguardato una norma regolamentare interna (art. 43, comma 4, del Regolamento del personale) la cui formulazione letterale non presentava margini di ambiguità tali da giustificare l’operato dell’Amministrazione, stabilendo la stessa chiaramente che la validità della prova di ammissione era limitata “ a tre anni consecutivi, compreso l’anno cui si riferisce la prova ”.
Pertanto, non può configurarsi un errore scusabile in capo all’amministrazione, atteso che, a prescindere dalla reiezione del ricorso in primo grado, il computo temporale proposto dall’amministrazione si pone in aperto contrasto con la normativa regolamentare.
Né può venire in soccorso la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 marzo 2020, n. 1549; Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3798) in ordine alla configurabilità dell’errore scusabile “ per la sussistenza di contrasti giudiziari, per l’incertezza del quadro normativo di riferimento o per la complessità della situazione di fatto ”, attesa la chiarezza nella specie del dato regolamentare e l’insussistenza di un vero e proprio contrasto giurisprudenziale nel caso in rilievo, considerato che – a prescindere dalla reiezione del ricorso della ricorrente in primo grado, poi ribaltato in appello – si è trattato nella specie della prima e unica applicazione giurisprudenziale della citata disposizione regolamentare.
Si ritiene, pertanto, sussistente la colpa dell’Amministrazione nel complessivo comportamento tenuto nei confronti della ricorrente.
Sussiste, inoltre, anche il necessario presupposto della lesione di un interesse tutelato dall’ordinamento e, in particolare, della lesione economica derivante dalla mancata corresponsione delle retribuzioni relative al periodo di ritardo nell’attribuzione alla ricorrente della qualifica di dirigente di secondo livello.
Non può invece essere riconosciuto il trattamento economico quale dirigente di primo livello – a titolo di danno da chance – non essendo sufficiente, ai fini della sua dimostrazione, la circostanza che tre dei candidati ammessi alla procedura annullata abbiano conseguito tale qualifica a partire dal 2021, attesa la natura ampiamente discrezionale dei provvedimenti di conferimento di tale tipologia di incarichi dirigenziali.
Quanto, poi, al nesso causale tra la condotta posta in essere dall’Amministrazione ed il lamentato danno, appare evidente che l’illegittima valutazione di non idoneità unitamente al colpevole ritardo della Amministrazione abbiano comportato la tardiva attribuzione alla ricorrente della qualifica di dirigente e che, conseguentemente, il pregiudizio sia stato causato proprio dall’agire illecito della Amministrazione.
In ordine, poi, alla quantificazione del danno, il Collegio rileva come la giurisprudenza abbia costantemente affermato che nel caso di ritardata costituzione di un rapporto di impiego conseguente all’illegittima esclusione dalla procedura di assunzione, non possa riconoscersi all’interessato il diritto alla corresponsione della piena retribuzione relativa al periodo di ritardo nell’assunzione; ciò in quanto detto diritto, in ragione della sua natura sinallagmatica, presuppone necessariamente l’avvenuto svolgimento dell’attività di servizio. In altri termini, il danno non può identificarsi direttamente nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione al dipendente, poiché tali voci di natura economica presuppongono, in ogni caso, l’avvenuto espletamento della prestazione lavorativa, trattandosi di emolumenti che, sinallagmaticamente, presuppongono l’avvenuto svolgimento dell’attività di servizio (Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5350; Cons. Stato, sez. V, 30 gennaio 2017, n. 370; Cons. Stato, sez. III, 28 dicembre 2016, n. 5514).
Ai fini della quantificazione del danno risarcibile, quindi, l’entità della mancata percezione della retribuzione in capo al ricorrente costituirà solo uno, per quanto il principale, dei criteri di determinazione.
Sotto tale aspetto, il Collegio ritiene di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in ipotesi di ritardata costituzione del rapporto di impiego, il danno deve essere liquidato in via equitativa e tenendo, altresì, conto del fatto che l’interessato, nel periodo in questione, non ha comunque svolto la medesima attività lavorativa in favore dell’Amministrazione che avrebbe dovuto assumerlo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 ottobre 2018, n. 5762; Cons. Stato, sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5350; Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2017, n. 730; Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2013, n. 1773; Cons. Stato, sez. III, 4 giugno 2013, n. 3049; Cons. Stato, sez. IV, 11 novembre 2010, n. 8020).
Tale orientamento è stato ulteriormente confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 8042 del 2 dicembre 2021, nella quale è stato in particolare affermato che: “In generale, deve ricordarsi che il danno per mancata o tardiva assunzione, derivante da una fattispecie di responsabilità extracontrattuale, non può necessariamente ed automaticamente comportare una vera e propria "restitutio in integrum" (che può rilevare soltanto sotto il profilo della responsabilità contrattuale), occorrendo invece, caso per caso, individuare l’entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta illecita del datore (mancato) di lavoro alla stregua dell’art. 1223, cod. civ. (cfr.Cons. St., sez. V, 30 giugno 2011, n. 3934)” . In questa direzione, pertanto: “il lucro cessante da mancata assunzione non può corrispondere all’intero importo degli stipendi non percepiti, in quanto ciò si tradurrebbe in un vantaggio eccessivo per l’interessato, il quale nel periodo di mancata assunzione non ha dovuto impegnare le proprie energie lavorative in quell’impiego, potendo rivolgerle alla cura d’ogni altro proprio interesse, sia sul piano lavorativo che del perfezionamento culturale e professionale per potere accedere ad altro impiego” . Nel consegue che: “La liquidazione del danno in questione non può che avvenire ai sensi dell’art. 1226 c.c. e, alla luce delle circostanze che caratterizzano il caso di specie, la somma riconosciuta dal giudice di primo grado, in via equitativa, appare adeguata al pregiudizio effettivamente subito dal ricorrente” . Analogamente al caso di specie l’appellante “non può infatti pretendere di ricavare un’utilità maggiore rispetto al danno subito, né tantomeno rispetto a danni non ancora subiti, ma proiettati nel tempo futuro, tenuto conto che, lo si ribadisce, nei periodi considerati l’appellante non ha comunque prestato servizio” .
Ritiene, pertanto, il Collegio, venendo a questo punto alla concreta determinazione del quantum oggetto di risarcimento, che la base di calcolo di detta quantificazione va rappresentata dall’ammontare del trattamento economico dirigenziale netto non goduto, con esclusione della parte variabile della retribuzione relativa alle funzioni (ossia con esclusione di ogni voce retributiva diversa e ulteriore allo stipendio tabellare, in quanto tali voci sono comunque correlate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento di quell’attività lavorativa che in effetti non c’è stata); tale importo, tuttavia, deve essere sottoposto ad una percentuale di abbattimento, in ragione del mancato svolgimento da parte del ricorrente delle effettive funzioni di dirigente, la quale, anch’essa, non può che essere quantificata equitativamente ai sensi dell’art. 1226, cod. civ. (Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1230).
A parere del Collegio, dunque, nella fattispecie concreta e rilevato il grado di colpa della Amministrazione, il danno può essere quantificato – in applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 c.c. – nel 80% delle differenze retributive maturate e non percepite (al netto di oneri fiscali e previdenziali e con esclusione della parte variabile della retribuzione relativa alle funzioni), che la parte avrebbe potuto ricevere ove fosse stata tempestivamente assunta ed immessa in servizio come dirigente.
Il risarcimento, infatti, deve mirare a compensare la perdita della possibilità di arricchimento professionale e patrimoniale, evitando al contempo indebiti arricchimenti per prestazioni lavorative non rese nella qualifica superiore.
Tali differenze retributive (nella richiamata misura dell’80%) e, dunque, l’importo dovuto vanno calcolati determinando la differenza tra il trattamento economico complessivo da funzionario effettivamente percepito e quello (come innanzi precisato, depurato dalle voci correlate all’effettivo esercizio della funzione), che la ricorrente avrebbe percepito quale dirigente di secondo livello per il periodo intercorrente tra il 3 aprile 2013 (data in cui la stessa avrebbe dovuto essere nominata dirigente all’esito della procedura, come da decorrenza giuridica già riconosciuta dall’Amministrazione) ed il 2 maggio 2024 (data di effettiva presa di servizio nella qualifica).
Conseguentemente al riconoscimento del danno patrimoniale come sopra quantificato, spetta alla ricorrente anche la ricostruzione della posizione contributiva e previdenziale, dovendosi provvedere al versamento agli enti competenti delle differenze contributive calcolate sulla base delle somme effettivamente liquidate a titolo risarcitorio comprensive dei riflessi sul trattamento di fine rapporto.
In accoglimento della richiesta di parte ricorrente, il Collegio stabilisce, ancora, che sulle somme così quantificate a titolo risarcitorio andranno corrisposti sia la rivalutazione che gli interessi legali (non trattandosi, nel caso di specie, di ritardata corresponsione di crediti di natura retributiva), in linea con i seguenti, ulteriori rilievi:
- l’obbligazione di risarcimento ha natura di debito di valore, sicché la somma a tali fini liquidata non può che essere ragguagliata, secondo gli indici Istat, ai valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale;
- gli interessi vanno computati non già sulla complessiva somma rivalutata bensì su quella originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria (cfr., ex multis, TAR Lazio, Roma, 6 giugno 2016, n. 6489).
Per quello che riguarda le modalità di liquidazione dell’obbligazione risarcitoria, la Sezione ritiene di poter far ricorso, in mancanza di opposizione delle parti, al meccanismo previsto dall’art. 34, comma 4, c.p.a.: l’Agcom dovrà pertanto proporre alla parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ed entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, il pagamento di una somma quantificata secondo i criteri indicati in sentenza.
In conclusione, dunque, per le ragioni tutte sopra esposte, il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione e deve, di conseguenza, in tali sensi essere accolto.
5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina ex art. 34, comma 4, c.p.a. all’Agcom di proporre alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ed entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, il pagamento di una somma quantificata secondo i criteri indicati in sentenza.
Condanna l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Roma alla corresponsione alla ricorrente delle spese di giudizio quantificate nella somma di Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN LE, Presidente
PE SO, Primo Referendario, Estensore
Giulia La Malfa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PE SO | AN LE |
IL SEGRETARIO