Versione
9 giugno 1978
9 giugno 1978
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 , concernente la destinazione dei beni gia' del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse col regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 , e' abrogato.
I beni suddetti sono soggetti alle norme vigenti per l'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato.
Il secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159 , concernente la destinazione dei beni gia' del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse col regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 , e' abrogato.
I beni suddetti sono soggetti alle norme vigenti per l'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato.
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2002, n. 4621Provvedimento: […] Successivamente, con l'art. 1 della già menzionata legge n. 208/1978. il legislatore abrogò il secondo comma dell'art. 38 di cui si è detto, stabilendo esplicitamente che “i beni suddetti (cioè quelli già del disciolto partito fascista) sono soggetti alle norme vigenti per l'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato”. […]Leggi di più...
- usucapione·
- domanda riconvenzionale·
- art. 905 c.c.·
- negatoria servitutis·
- eccezione riconvenzionale·
- demanio pubblico·
- intervento volontario·
- art. 167 c.p.c.·
- art. 36 c.p.c.·
- onere della prova