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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 10/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 421/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Cinzia CALEFFI - Presidente
Dott. Cristina FOIS - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 421 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in Sassari presso lo studio dell'Avv. Francesco Pisenti che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti 22.10.2021, a rogito Notaio . Persona_1
- appellante -
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Budoni presso Controparte_1 C.F._1
lo studio delle Avv. Anna Rita Murgia e Antonella Tuvone che lo rappresentano e difendono in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione
- appellato -
in punto a: opposizione a atto di ingiunzione tenuta in decisione all'udienza 19 luglio 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude: “Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) accogliere in toto per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente in primo Parte_1
grado, conseguentemente b) annullare e riformare parzialmente la sentenza n.180/2022, emessa e pubblicata in data 22.3.2022 dal Tribunale di Nuoro, Dottor Federico Loche, a definizione del procedimento contraddistinto al n. di R.G.347/2017, avuto riguardo a tutte le disposizioni per le quali
è risultata soccombente ivi comprese le spese di lite e di CTU e, per l'effetto, c) Parte_1
confermare la debenza della ingiunzione di pagamento n.1738/2017, emessa in data 03.02.2017, dell'ammontare di euro 11.036,83 e per l'effetto d) condannare parte appellata al pagamento della somma residua non riconosciuta di euro 7612,70, quale importo residuo dovuto per le fatture ingiunte n.2014/403437102 (saldo per il periodo 07/10-06/14), del 07.07.2014 di euro 8470,27,
n.2014/24532388, del 19.08.2016 di euro 27,85 (deposito cauzionale) e n.2015/502211880 (saldo per il periodo 06.06.2014 – 09-12-2014) del 29.01.2015 di euro 2538,67; in via subordinata e) accertare e dichiarare l'ammontare del credito vantato da nei confronti di parte appellata per Parte_1
la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo in contestazione e, per l'effetto f) condannare al pagamento dell'importo così determinato, anche con integrazione della CTU, oltre agli interessi per ritardato pagamento come da Regolamento del S.I.I. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari,
rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio, nonché alla condanna delle spese della CTU di entrambi i gradi di giudizio. Ad istruzione si chiede che Ill.ma
Corte d'Appello adita voglia disporre il rinnovo della Consulenza Tecnica, per i motivi di cui alla precedente espositiva.”
I Procuratori dell'appellato chiedono e concludono:
“Accertata la propria competenza, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto,
siccome infondato in fatto e diritto, confermando in ogni sua parte la sentenza appellata e, per l'effetto, condannare l'appellante – – alla rifusione delle spese, diritti e onorari di Parte_1
causa per entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 10.3.2017 ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Controparte_1
Nuoro la soc. (infra esponendo 1) di essere titolare del contratto di Parte_1 Pt_1
somministrazione di acqua potabile ad uso domestico residenziale con prestazione continuativa relativamente all'immobile sito in Budoni alla via Pavese;
2) che con atto di ingiunzione n.1738/17 del 3.2.2017 detta società gli aveva ingiunto di pagare l'importo di € 11.036,83, dovuto a cagione della omessa corresponsione delle somme di cui alle fatture n.2014/403437102 di € 8470,27,
n.2014/24532388 di € 27,85 e n.2015/502211880 di € 2538,67.
Ha contestato le ragioni di credito di deducendo che 1) i consumi abnormi come registrati Pt_1
erano da ascrivere ad un errato funzionamento del contatore;
2) la convenuta aveva violato le disposizioni previste negli artt.
6.1 e 6.2 della Carta del Servizio Idrico Integrato e nell'art.16 del R.I.I.
in ordine alla periodicità delle letture effettive e alla fatturazione dei consumi, situazione che aveva precluso la verifica, per tempo, di una eventuale perdita;
3) mai l'esponente aveva sottoscritto un nuovo contratto col gestore del S.I.I.; 3) quest'ultimo, a far data dal 2006, aveva somministrato acqua priva del requisito della potabilità tanto che il Sindaco del Comune di Budoni, all'esito di esami clinici condotti dal laboratorio di igiene e profilassi su campioni di acqua prelevati dall' aveva CP_2
emesso numerose ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua per uso potabile ed alimentare;
4)
nulla aveva fatto per adeguare a quelle manchevolezze il relativo computo e la richiesta di Pt_1
consumi e neppure aveva provveduto a calmierare la tariffa riconducendola a quanto stabilito dall'art.13 del provvedimento CIP n.26/75; 5) durante il periodo oggetto delle fatture contestate,
aveva appurato la presenza di una perdita che aveva provveduto a riparare e che aveva comportato la dispersione della risorsa idrica nel terreno circostante (e non il convogliamento nelle reti fognarie);
6) la convenuta non aveva fornito riscontro al reclamo presentato al fine di ottenere, quantomeno, lo scomputo dei canoni fognari e depurativi.
Ha concluso per l'annullamento delle tre fatture di cui sopra;
in via subordinata, per la riduzione del
50% dell'importo dovuto a titolo di consumi per i periodi di non potabilità dell'acqua; per la rideterminazione, altresì, dell'importo dovuto ad in considerazione della perdita idrica Pt_1
riscontrata.
All'udienza ex art.183 cpc si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha replicato che 1) anche ove dimostrata l'esistenza di una perdita certificata occulta, essa ricadrebbe solo in parte sulla esponente non dovendo la stessa sopportare il costo della cattiva manutenzione dell'impianto da parte dell'utente che, con l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto rendersi conto del difettoso
funzionamento dello stesso; 2) la mancata lettura nei termini prescritti dagli artt.
6.1. e 6.2 della Carta dei Servizi Idrici e dal R.I.I. e/o il mancato invio delle fatture di conguaglio, al più, integravano …
mere irregolarità non suscettibili di incidere sulla validità ed efficacia del contratto di fornitura e in
particolar modo sulla obbligatorietà del pagamento delle erogazioni delle quali il cliente aveva usufruito; 3) alcuna responsabilità derivante dalla non potabilità dell'acqua poteva esserle ascritta posto che la problematica era riconducibile allo stato di degrado e di vetustà delle condotte idriche di cui ella aveva la sola gestione;
4) in ogni caso, la tariffa unica del S.I.I. veniva deliberata dall'Autorità
d'Ambito in forza di parametri tra i quali non era contemplato quello della qualità dell'acqua.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
Assegnati i termini di cui all'art.183, VI co, cpc la causa è stata istruita con produzioni documentali e CTU contabile.
Con sentenza n.180/2022 del 2.3.2022 il Tribunale di Nuoro ha 1) dichiarato l'attore tenuto al pagamento in favore di dell'importo di € 3423,13; 2) disposto la compensazione integrale Pt_1
delle spese del giudizio;
3) posto a carico delle parti in lite, nella misura di ½ ciascuna, le spese di
CTU.
Il Giudice di primo grado ha 1) ritenuto che alcuna rilevanza pratica sull'obbligo del di CP_1
pagare il corrispettivo per la fornitura idrica spiegava la mancata osservanza, da parte del CP_3
delle regole previste in tema di lettura del contatore e di fatturazione periodica e ciò anche avuto
[...]
riguardo agli obblighi incombenti sull'utente ex art.B.35.1 del R.I.I.; 2 ) affermato che la somministrazione di acqua non potabile giustificava la riduzione, in misura pari al 50%, di quanto dovuto dall'utente relativamente alla tariffa per consumi idrici (e quindi con esclusione di ogni riduzione delle somme pretese a titolo di servizio depurazione e fognatura;
3) condivisi, siccome scevri da errori e coerenti col quesito sottopostogli, i calcoli operati dal CTU e, al contempo, disatteso i rilevi critici esposti da siccome “mero tentativo di inficiare le conclusioni cui è pervenuto Pt_1
il CTU, a suo tempo ritenute corrette dal CTP della stessa parte convenuta”.
Avverso tale sentenza, di cui ha invocato la parziale riforma, ha interposto appello con la Pt_1
quale ha lamentato “la violazione, errata interpretazione e falsa applicazione da parte del Giudice di prime cure delle risultanze istruttorie, delle difese e della documentazione prodotta, della
normativa di settore che stabilisce i criteri di ricalcolo dei consumi. Vizio logico e di motivazione della sentenza che ha recepito le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico” con conseguente istanza di rinnovazione della CTU”.
Nello specifico ha:
1) richiamato la disciplina dettata in tema di consumi anomali e, segnatamente, in materia di sgravio da perdita idrica occulta e/o ricalcolo dei consumi per contatore malfunzionante di cui all'art.B.35
del R.I.I;
2) lamentato l'erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui aveva “ritenuto di porre a fondamento della propria decisione le risultanze della consulenza tecnica espletata le quali […]
appaiono con tutta evidenza viziate dall'erroneità dei presupposti, del metodo e finanche del ricalcolo eseguito dal Consulente”;
3) ribadito che, anche ove compiutamente provato il vizio di non potabilità della risorsa idrica, alcuna responsabilità poteva esserle ascritta “in quanto i problemi di potabilizzazione dipendevano
essenzialmente dalle condizioni di vetustà degli impianti, ancora di proprietà dei Comuni, se non addirittura talvolta riconducibili a eventi naturali”;
4) ricordato che la tariffa (unica) di necessaria applicazione era prevista dall'Autorità d'Ambito e non prevedeva alcuna distinzione tra acqua potabile e non potabile e neppure prevedeva alcuna riduzione per la non potabilità posto che le tariffe dovevano coprire integralmente i costi relativi alla prestazione del servizio e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico – finanziario della gestione;
5) aggiunto che, in ogni caso, il criterio di riduzione del 50% doveva ritenersi erroneo e iniquo poiché
non teneva conto degli ulteriori oneri, oltre a quello relativo alla potabilizzazione, quest'ultimo incidente soltanto per il 25% dei costi della sola voce idrico;
6) evidenziato che le ordinanze di non potabilità emesse dal Sindaco di Budoni facevano riferimento a zone diverse (rispetto a quelle di ubicazione dell'immobile del ) oltre che a periodi non CP_1
compresi nelle fatture contestate;
7) lamentato la violazione dell'art.112 c.p.c. per aver il CTU (e, quindi, recepito la sentenza), ai fini della predisposizione dei calcoli, utilizzato n.2 fatture non oggetto di opposizione;
8) contestata la CTU laddove, al fine di individuare il consumo medio dell'utente, aveva unilateralmente deciso di basarsi sul consumo del fatturato dal 17.9.2015 al 16.09.2016 CP_1
senza che questo fosse specificamente indicato dal Giudice;
9) contestata la CTU nella parte in cui aveva omesso di correttamente individuare il dies a quo e il
dies ad quem per poi procedere al ricalcolo delle somme richieste a titolo di fognatura e di depurazione;
10) evidenziato la erroneità della CTU (e quindi della sentenza) nella parte in cui aveva omesso –
relativamente alla fattura a saldo n.2015/02110880 e per il periodo non coperto dalla ordinanza di non potabilità – “di aggiungere al calcolo finale l'importo a titolo di idrico presente in fattura”
nonché nella parte in cui aveva ritenuto di scomputare dalle somme oggetto della fattura n.2014/403437102 l'ulteriore importo di € 1572,75 siccome “somma già versata a titolo di anticipazioni”;
11) dedotto la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva omesso di considerare come dovuta la fattura n.2014/24532388 per € 27,89 a titolo di deposito cauzionale;
12) dedotto la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite e posto a carico delle parti, nella misura di 1/2 ciascuno, le spese della CTU.
Ha concluso come in epigrafe.
L'appellato ha replicato che 1) “il consumatore aveva diritto di pagare per l'esatta qualità dell'acqua che gli veniva somministrata”; 2) tardive e inammissibili dovevano ritenersi le (nuove) osservazioni alla CTU posto che il CTP nominato da aveva fatto pervenire all'Ausiliare le proprie Pt_1
osservazioni senza fare alcuna menzione dei rilievi che erano stati evidenziati nelle conclusionali.
Ha concluso per il rigetto del gravame.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza 19 luglio 2024
con assegnazione dei termini ex art.190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione (qui premettendosi che taluni motivi di gravame, anche per comunanza di questioni, possono essere valutati congiuntamente e secondo il loro ordine logico siccome diretti a censurare i passaggi motivazionali della sentenza impugnata laddove ha argomentato sulla riduzione dei corrispettivi a cagione della mancata potabilità della risorsa idrica nonché sulla non debenza, in riferimento alla riscontrata perdita occulta, della quota dovuta a titolo di depurazione e fognatura).
È ovvio che la disamina delle ragioni dell'appello postula che venga affrontata in limine la questione della stessa possibilità per la parte di contestare, dopo la scadenza dei termini di cui al III co dell'art.195 cpc, gli esiti del disposto accertamento peritale (ovvero, per identità di ratio, di verificare se dopo la scadenza di detti termini possano essere formulate dalle parti ragioni di dissenso e contestazioni aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle già tempestivamente trasmesse all'Ausiliare).
A tale proposito devono qui richiamarsi i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte nella sentenza n.5624/2022 (ai quali hanno dato seguito le Sezioni Semplici: v. da ultimo ex multis Cass. 29075/2024).
Ha osservato la Corte che in subjecta materia occorre distinguere tra vizi procedimentali (ovvero di attività processuale) compiuti dall'Ausiliare e vizi “di contenuto”, questi attinenti a questioni valutative (ovvero al merito delle indagini e alle conclusioni del CTU) e per ciò connessi al tema della ricerca di una giusta soluzione della controversia.
È proprio con riferimento a questi ultimi che occorre verificare se le disposizioni del codice di rito abbiano fissato un limite temporale allo svolgimento delle critiche rivolte al contenuto della CTU: in altri termini, se alla procedimentalizzazione delle indagini peritali come fissata nell'art.195 cpc consegua l'obbligo per le parti di contenere tutte le indagini difensive di “merito” all'interno dei tempi fissati dal giudice all'atto del conferimento dell'incarico (v. sent. cit.).
Chiariscono (rectius, confermano) le Sezioni Unite che i termini previsti dell'art. 195, u.c., c.p.c.
hanno natura meramente ordinatoria e funzione acceleratoria e svolgono ed esauriscono la loro funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'Ausiliare, sicché,
in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al C.T.U. di rilievi critici esplica le sue conseguenze negative nell'ambito del solo subprocedimento (il che equivale a dire che il CTU, ove le osservazioni vengano trasmesse in ritardo, non deve prendere posizione sulle stesse):
pur tuttavia ciò non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio posto che l'art.195 cit., assoggettando a precisi termini la sola facoltà delle parti di interloquire con l'Ausiliare, non vieta anche la possibilità di svolgere deduzioni o osservazioni nel corso del giudizio. Ha, in definitiva, concluso la Corte che “le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio […] costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-
giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello (e, pertanto, all'evidenza, anche dopo l'esaurimento del subprocedimento ex art.195 cpc e prima della udienza di precisazione delle conclusioni) purché non introducano nuovi fatti costitutivi,
modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della CTU”.
I
Fatte queste premesse, devono essere disattesi i motivi di appello di cui ai superiori punti 3, 4 e 5.
È pacifico che sia il Gestore del Servizio Idrico Integrato e che ella sia tenuta a Pt_1
somministrare (ovvero a distribuire in rete) “acqua destinata al consumo umano” e, pertanto, acqua destinata a uso potabile per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici (v. R.I.I. in atti).
In quanto tale ella è, altresì, tenuta a programmare e a eseguire interventi di riqualificazione della rete idrica esistente con la progressiva sostituzione delle condotte obsolete (v. art.
2.7 della Carta dei
Servizi): conseguentemente la stessa è responsabile di eventuali carenze nella erogazione del servizio.
Non può, pertanto, ritenersi condivisibile l'assunto volto all'esonero di responsabilità a cagione del fatto che, anche ove compiutamente provato il vizio di non potabilità della risorsa idrica (e su cui v. infra), alcuna responsabilità possa esserle ascritta “in quanto i problemi di potabilizzazione
dipendevano essenzialmente dalle condizioni di vetustà degli impianti, ancora di proprietà dei
Comuni” e ciò avuto riguardo agli obblighi di cui sopra si è detto.
Quanto, poi, alle specifiche censure di cui al superiore punto 4) merita replicare che, in questa sede,
il dato fattuale della non potabilità dell'acqua non riguarda il profilo di legittimità o meno della tariffa,
ma rileva esclusivamente dal punto di vista privatistico nel rapporto sinallagmatico tra gestore ed utente.
Non viene, quindi, in considerazione il tema dell'intangibilità della tariffa, predisposta in base al principio della totale copertura dei costi secondo un criterio di efficiente gestione, ma l'accertamento dell'inadempimento contrattuale certamente ascrivibile ad (per aver immesso in rete e Pt_1
distribuito acqua non potabile). L'assunto di non è condivisibile neppure con riferimento al quantum della riduzione Pt_2
operato dal Tribunale di primo grado.
Escluso che oggetto della causa sia la valutazione della tariffa determinata dall'Autorità d'Ambito, è
del tutto irrilevante discernere la tipologia dei costi da coprire integralmente con il sistema tariffario, giacché nella determinazione del corrispettivo dovuto per effetto dell'indisponibilità dell'acqua potabile si deve avere riguardo alla qualità del bene fornito e, pertanto, alla entità della privazione rispetto alla prestazione prevista ed al corrispondente interesse dell'utente a riceverla esattamente.
Trattandosi della qualità essenziale di un bene primario, la somministrazione di acqua inidonea al consumo umano integra senz'altro un grave inadempimento che non può essere semplicemente valutato in termini percentuali pari al costo di potabilizzazione, avuto riguardo al diminuito godimento del bene ricevuto rispetto alle previsioni contrattuali.
Infine, questa Corte (in adesioni alle conclusioni del Tribunale) rileva che l'art.13 del provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi n.26 del 1975 prevedeva per la somministrazione di acqua non potabile una riduzione del 50% del prezzo: detta disciplina è stata certo superata dal D.Lvo
152/2006 (v. art. 154 secondo cui la tariffa per la somministrazione di acqua ha natura di corrispettivo di diritto privato e deve essere determinata anche tenendo conto della qualità della risorsa idrica) e pur tuttavia, in mancanza di altri attendibili elementi, detto parametro ben può (ancora) essere impiegato ai fini di una valutazione equitativa del nocumento patito dal cliente e ciò, segnatamente,
tenuto conto della incidenza della mancata potabilità sul valore del bene oggetto della somministrazione (v. sopra).
II
Né miglior sorte merita il motivo di gravame di cui al superiore punto 6 (v. pagg. 14 e ss atto di appello) e ciò per le ragioni di cui in appresso.
Assolutamente ininfluenti si rivelano le censure dell'appellante come indirizzate alle ordinanze n.25 del 14.12.2007 (cui è seguita la revoca in data successiva all'8.4.2008) e n.29 del 7.11.2008 (cui è
seguita la revoca in data 3.2.2009) essendo qui appena il caso di osservare che dette ordinanze si riferiscono a periodi precedenti e non interessati dalle fatture oggetto dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa. Alcuna rilevanza pratica ha, pertanto, neppure il fatto che delle stesse vi sia menzione nella relazione di C.T.U. posto che di dette ordinanze in alcun modo ha tenuto conto l'Ausiliare nell'espletamento dell'indagine peritale.
Quanto, poi, alle contestazioni aventi ad oggetto l'ordinanza n.34 del 26.09.2009 - recante il “divieto di utilizzo acqua per uso potabile in tutto il territorio Comunale” - poi revocata in data 4.9.2014, deve affermarsene la evidente inammissibilità posto che mai l'estraneità della Frazione “San Lorenzo”
(luogo di ubicazione della abitazione del ), rispetto alle zone dalla stessa interessate, ha CP_1
costituito oggetto di rilievo nel giudizio di primo grado (pur non potendosi neppure omettersi di osservare che detta ordinanza copriva l'intero territorio comunale).
III
La disamina dei motivi di appello di cui ai superiori punti 1) e 8) impone a questa Corte di merito di effettuare i rilievi di cui infra.
Mentre deve apprezzarsi la indifferenza (salvo per quanto infra si dirà) della disciplina richiamata da parte appellante in punto di ricalcolo dei consumi per contatore mal funzionante (posto che la sentenza impugnata non menziona anomalie nella registrazione dei consumi imputabili a mal funzionamento del misuratore), in materia di perdita idrica l'art. B.35.2 del R.I.I. statuisce che, ove detta perdita abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali,
l'utente può richiedere una riduzione dell'importo di fattura per l'addebito di canoni fognari e di depurazione.
Correttamente, pertanto, si è reso necessario in limine individuare la media dei consumi abituali (e ciò al fine di verificare l'eventuale sforamento del doppio) e neppure può ritenersi arbitrario il criterio utilizzato dal C.T.U. – pure condiviso dal C.T.P. – (consumi dal 17.9.2015 al 16.09.2016) posto che i consumi registrati in un arco temporale di un intero anno ben posso essere considerati come parametro idoneo alla individuazione del c.d. consumo abituale medio dell'utente (che, per contro,
non può essere quello del lasso temporale interessato dalla perdita).
Devono, pertanto, disattendersi le censure come formulate dall'appellante,
Quanto, poi, al motivo di cui al superiore punto 9) deve apprezzarsi come inammissibile ogni doglianza formulata in ordine alla individuazione del termine iniziale utilizzato ai fini del ricalcolo dei canoni di depurazione e fognatura (non già 7.6.2010 ma 1.1.2012). La relativa questione non è stata introdotta nel giudizio di primo grado nei termini consentiti dall'ordinamento, non ha costituito oggetto di rilievo ad opera del C.T.P. nelle note trasmesse dal
C.T.U. e neppure ha costituito oggetto di doglianza nelle note 4.12.2020 depositate da Pt_1
Solo in comparsa conclusionale 1.3.2022 e nel presente giudizio di appello la questione è stata prospettata dalla difesa del Gestore del S.I.I.: peraltro, trattandosi di fatto comunque modificativo (v.
sopra) la doglianza deve ritenersi inammissibile siccome tardiva.
Non senza neppure considerare la natura dubbia della fattura n.2012/02113258 che pur menzionando una “lettura attuale” integra pur sempre un tipo di fatturazione in “Acconto”: non sarà inutile evidenziare che nella stessa prima pagina della fattura è espressamente indicato che “le lettura indicate - in acconto - sono stimate sui consumi storici e su letture precedenti il periodo fatturato”.
Deve ritenersi, per contro, fondata la censura come rivolta alla individuazione del dies a quem (e su cui v. infra) posto che, all'evidenza, i canoni di depurazione e di fognatura non possono essere detratti per il periodo successivo alla riparazione della perdita (perdita di cui è menzione alle pagg. 6 e ss dell'atto di citazione ed avendo il prodotto, in uno con la II memoria ex art.183, VI co, cpc CP_1
la fattura emessa dalla Termoidraulica D.F. attestante l'avvenuta riparazione in data 20.5.2013).
IV
È anche fondato l'appello (v. motivo di gravame di cui al superiore punto 7) nella parte in cui ha lamentato la violazione dell'art.112 c.p.c. per avere il CTU proceduto (e quindi, in parte qua, recepito la sentenza) anche al ricalcolo delle somme oggetto delle fatture n.2016/000500402110 e n.2016/
00580112639.
A tale proposito è sufficiente osservare che oggetto del giudizio di primo grado era l'opposizione avverso l'atto di ingiunzione n.1738/17 del 3.2.2017 con cui aveva intimato al il Pt_1 CP_1
pagamento dell'importo di € 11.036,83 a cagione della mancata corresponsione delle somme di cui alle fatture n.2014/403437102 di € 8470,27, n.2014/24532388 di € 27,85 e n.2015/502211880 di €
2538,67.
Alcuna ulteriore domanda è stata introdotta in giudizio neppure da la quale, si rileva, nel Pt_1
giudizio di primo grado si è costituta in giudizio all'udienza ex art.183 cpc (situazione, questa, che preclude a questa Corte di confermare dette fatture come pure invocato dalla difesa di . Pt_1
Consegue da quanto precede l'accoglimento del gravame in parte qua (e su cui v. infra). V
Quanto agli ulteriori motivi di gravame, è chiaramente fondata la censura di cui al punto 11) per avere la sentenza omesso di ritenere come dovute le somme (a titolo di deposito cauzionale: € 27,89) di cui alla fattura n.2014/24532388, posto che anche la stessa (avverso la quale, alcuna doglianza specifica era stata prospettata dal ) costituiva oggetto dell'ordinanza ingiunzione oggetto di CP_1
opposizione.
Anche dette somme devono, pertanto, ritenersi dovute (e su cui v. infra).
È, del pari, fondato l'appello (v. motivo n.10) nella parte in cui ha lamentato che la sentenza,
relativamente alla fattura a saldo n.2015/02110880, per il periodo non coperto dalla ordinanza di non potabilità, ha omesso “di aggiungere al calcolo finale l'importo a titolo di idrico presente in fattura”.
È ovvio che, per il periodo successivo alla cessazione della non potabilità della risorsa idrica (e, pertanto, per il periodo dal 4.9.2014 al 9.12.2014), l'intero importo dei consumi sia dovuto in favore del Gestore del S.I.I. (importo che, effettuati gli opportuni calcoli, è pari a € 1070,68).
V
All'esito di tutto quanto precede (e così deve intendersi esaminato e in parte accolto il motivo di gravame di cui al superiore punto 2), effettuati gli opportuni calcoli, il deve essere ritenuto CP_1
tenuto:
A) al pagamento, relativamente alla fattura n.2014/403437102, previa la sola detrazione del 50% di quanto dovuto a titolo di consumi idrici, della somma di € 6090,20.
Da detto importo deve essere ulteriormente scomputato quanto dovuto a titolo di canoni di fognatura e depurazione per il tempo interessato dalla perdita idrica (6.7.2010 - 20.5.2013), per un importo totale di € 120,23.
Da detta somma deve essere ulteriormente detratto l'importo di € 1572,75 siccome già versato dal
: a tale proposito, a confutazione delle lagnanze di merita osservare che CP_1 Pt_1
dall'estratto conto cliente prodotto in atti risulta che tutte le precedenti fatture sono state pagate dal e, del resto, nella stessa fattura si legge che “le precedenti fatture risultano pagate”. CP_1
In definitiva, pertanto, l'importo dovuto per i consumi oggetto della fattura in disamina è pari a €
4397,22. B) al pagamento, relativamente alla fattura n.2015/0211880, previa la sola detrazione del 50% di quanto dovuto a titolo di consumi idrici fino al 4.9.2014, dell'importo di € 742,42: allo stesso deve essere – v. sopra – addizionato l'ulteriore importo di € 1070,68, dovuto relativamente al periodo dal
4.9.2014 al 9.12.2014, cosicché l'importo totale è pari a € 1813,10.
Alcunché deve essere detratto a titolo di canoni di fognatura e depurazione siccome trattasi di consumi registrati successivamente alla riparazione della perdita.
C) al pagamento, relativamente alla fattura n.2014/24532388 (emessa a titolo di deposito cauzionale) al dell'importo di € 27,89.
Per tali titoli, pertanto, il debito del UC è pari a € 6238,21.
L'appello, pertanto, deve essere accolto in parte qua e la sentenza deve costituire oggetto di parziale riforma, dovendo dichiararsi tenuto il al pagamento della somma di € 6238,21 (la invocata CP_1
statuizione di condanna è inammissibile siccome proposta solo nell'atto di appello).
Su detto importo sono dovuti – v. art.345 cpc - gli interessi di mora nella misura prevista nel R.I.I. dal 24.10.22 (data della domanda, e segnatamente dalla data di notifica dell'atto di appello) al saldo.
*
In punto di regolamentazione delle spese di lite è necessario osservare che per principio di diritto (dal quale non si rinviene ragione alcuna per discostarsi) “il giudice di appello, allorché riforma in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese
processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito della lite” (v. Cass.27056/2021).
Nella specie, le spese del procedimento di entrambi i gradi del giudizio devono intendersi compensate nella misura di 2/3 con condanna del alla rifusione in favore di del residuo 1/3 CP_1 Pt_1
liquidato in dispositivo (in applicazione dei parametri medi tariffari del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa per il giudizio di primo grado;
in applicazione dei parametri minimi - esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata – per il presente giudizio di appello attesa la reiterazione delle difese già rese in primo grado).
Per contro deve essere in toto confermata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di porre a carico delle parti in lite, nella misura di ½ ciascuno, i costi della CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- in parziale accoglimento dell'appello dichiara tenuto al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di € 6238,21, oltre interessi nella misura di cui al R.I.I. dal 24.10.2022 al Parte_1
saldo;
- rigetta, per il resto, l'appello;
- dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3 per entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna alla rifusione del residuo 1/3 in favore Controparte_1
di che liquida (nel residuo) per il primo grado in € 1692,35,00 per compensi Parte_1
professionali e per il presente grado in € 118,35 per spese e € 1275,67 per compensi professionali,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari il 20 dicembre 2024
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Cinzia CALEFFI - Presidente
Dott. Cristina FOIS - Consigliere
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 421 del Ruolo Generale dell'anno 2022
promossa da:
P.I. ), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in Sassari presso lo studio dell'Avv. Francesco Pisenti che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti 22.10.2021, a rogito Notaio . Persona_1
- appellante -
contro
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Budoni presso Controparte_1 C.F._1
lo studio delle Avv. Anna Rita Murgia e Antonella Tuvone che lo rappresentano e difendono in forza di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione
- appellato -
in punto a: opposizione a atto di ingiunzione tenuta in decisione all'udienza 19 luglio 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude: “Piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, eccezione reietta e previa ogni opportuna declaratoria di ragione e di legge, in accoglimento della presente impugnazione: in via principale: a) accogliere in toto per i motivi dedotti in narrativa il proposto appello avverso le disposizioni per le quali è risultata essere soccombente in primo Parte_1
grado, conseguentemente b) annullare e riformare parzialmente la sentenza n.180/2022, emessa e pubblicata in data 22.3.2022 dal Tribunale di Nuoro, Dottor Federico Loche, a definizione del procedimento contraddistinto al n. di R.G.347/2017, avuto riguardo a tutte le disposizioni per le quali
è risultata soccombente ivi comprese le spese di lite e di CTU e, per l'effetto, c) Parte_1
confermare la debenza della ingiunzione di pagamento n.1738/2017, emessa in data 03.02.2017, dell'ammontare di euro 11.036,83 e per l'effetto d) condannare parte appellata al pagamento della somma residua non riconosciuta di euro 7612,70, quale importo residuo dovuto per le fatture ingiunte n.2014/403437102 (saldo per il periodo 07/10-06/14), del 07.07.2014 di euro 8470,27,
n.2014/24532388, del 19.08.2016 di euro 27,85 (deposito cauzionale) e n.2015/502211880 (saldo per il periodo 06.06.2014 – 09-12-2014) del 29.01.2015 di euro 2538,67; in via subordinata e) accertare e dichiarare l'ammontare del credito vantato da nei confronti di parte appellata per Parte_1
la fornitura idrica eseguita in suo favore nel periodo in contestazione e, per l'effetto f) condannare al pagamento dell'importo così determinato, anche con integrazione della CTU, oltre agli interessi per ritardato pagamento come da Regolamento del S.I.I. Con vittoria di spese di lite, diritti, onorari,
rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio, nonché alla condanna delle spese della CTU di entrambi i gradi di giudizio. Ad istruzione si chiede che Ill.ma
Corte d'Appello adita voglia disporre il rinnovo della Consulenza Tecnica, per i motivi di cui alla precedente espositiva.”
I Procuratori dell'appellato chiedono e concludono:
“Accertata la propria competenza, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto,
siccome infondato in fatto e diritto, confermando in ogni sua parte la sentenza appellata e, per l'effetto, condannare l'appellante – – alla rifusione delle spese, diritti e onorari di Parte_1
causa per entrambi i gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 10.3.2017 ha convenuto in giudizio nanti il Tribunale di Controparte_1
Nuoro la soc. (infra esponendo 1) di essere titolare del contratto di Parte_1 Pt_1
somministrazione di acqua potabile ad uso domestico residenziale con prestazione continuativa relativamente all'immobile sito in Budoni alla via Pavese;
2) che con atto di ingiunzione n.1738/17 del 3.2.2017 detta società gli aveva ingiunto di pagare l'importo di € 11.036,83, dovuto a cagione della omessa corresponsione delle somme di cui alle fatture n.2014/403437102 di € 8470,27,
n.2014/24532388 di € 27,85 e n.2015/502211880 di € 2538,67.
Ha contestato le ragioni di credito di deducendo che 1) i consumi abnormi come registrati Pt_1
erano da ascrivere ad un errato funzionamento del contatore;
2) la convenuta aveva violato le disposizioni previste negli artt.
6.1 e 6.2 della Carta del Servizio Idrico Integrato e nell'art.16 del R.I.I.
in ordine alla periodicità delle letture effettive e alla fatturazione dei consumi, situazione che aveva precluso la verifica, per tempo, di una eventuale perdita;
3) mai l'esponente aveva sottoscritto un nuovo contratto col gestore del S.I.I.; 3) quest'ultimo, a far data dal 2006, aveva somministrato acqua priva del requisito della potabilità tanto che il Sindaco del Comune di Budoni, all'esito di esami clinici condotti dal laboratorio di igiene e profilassi su campioni di acqua prelevati dall' aveva CP_2
emesso numerose ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua per uso potabile ed alimentare;
4)
nulla aveva fatto per adeguare a quelle manchevolezze il relativo computo e la richiesta di Pt_1
consumi e neppure aveva provveduto a calmierare la tariffa riconducendola a quanto stabilito dall'art.13 del provvedimento CIP n.26/75; 5) durante il periodo oggetto delle fatture contestate,
aveva appurato la presenza di una perdita che aveva provveduto a riparare e che aveva comportato la dispersione della risorsa idrica nel terreno circostante (e non il convogliamento nelle reti fognarie);
6) la convenuta non aveva fornito riscontro al reclamo presentato al fine di ottenere, quantomeno, lo scomputo dei canoni fognari e depurativi.
Ha concluso per l'annullamento delle tre fatture di cui sopra;
in via subordinata, per la riduzione del
50% dell'importo dovuto a titolo di consumi per i periodi di non potabilità dell'acqua; per la rideterminazione, altresì, dell'importo dovuto ad in considerazione della perdita idrica Pt_1
riscontrata.
All'udienza ex art.183 cpc si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha replicato che 1) anche ove dimostrata l'esistenza di una perdita certificata occulta, essa ricadrebbe solo in parte sulla esponente non dovendo la stessa sopportare il costo della cattiva manutenzione dell'impianto da parte dell'utente che, con l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto rendersi conto del difettoso
funzionamento dello stesso; 2) la mancata lettura nei termini prescritti dagli artt.
6.1. e 6.2 della Carta dei Servizi Idrici e dal R.I.I. e/o il mancato invio delle fatture di conguaglio, al più, integravano …
mere irregolarità non suscettibili di incidere sulla validità ed efficacia del contratto di fornitura e in
particolar modo sulla obbligatorietà del pagamento delle erogazioni delle quali il cliente aveva usufruito; 3) alcuna responsabilità derivante dalla non potabilità dell'acqua poteva esserle ascritta posto che la problematica era riconducibile allo stato di degrado e di vetustà delle condotte idriche di cui ella aveva la sola gestione;
4) in ogni caso, la tariffa unica del S.I.I. veniva deliberata dall'Autorità
d'Ambito in forza di parametri tra i quali non era contemplato quello della qualità dell'acqua.
Ha concluso per il rigetto della domanda.
Assegnati i termini di cui all'art.183, VI co, cpc la causa è stata istruita con produzioni documentali e CTU contabile.
Con sentenza n.180/2022 del 2.3.2022 il Tribunale di Nuoro ha 1) dichiarato l'attore tenuto al pagamento in favore di dell'importo di € 3423,13; 2) disposto la compensazione integrale Pt_1
delle spese del giudizio;
3) posto a carico delle parti in lite, nella misura di ½ ciascuna, le spese di
CTU.
Il Giudice di primo grado ha 1) ritenuto che alcuna rilevanza pratica sull'obbligo del di CP_1
pagare il corrispettivo per la fornitura idrica spiegava la mancata osservanza, da parte del CP_3
delle regole previste in tema di lettura del contatore e di fatturazione periodica e ciò anche avuto
[...]
riguardo agli obblighi incombenti sull'utente ex art.B.35.1 del R.I.I.; 2 ) affermato che la somministrazione di acqua non potabile giustificava la riduzione, in misura pari al 50%, di quanto dovuto dall'utente relativamente alla tariffa per consumi idrici (e quindi con esclusione di ogni riduzione delle somme pretese a titolo di servizio depurazione e fognatura;
3) condivisi, siccome scevri da errori e coerenti col quesito sottopostogli, i calcoli operati dal CTU e, al contempo, disatteso i rilevi critici esposti da siccome “mero tentativo di inficiare le conclusioni cui è pervenuto Pt_1
il CTU, a suo tempo ritenute corrette dal CTP della stessa parte convenuta”.
Avverso tale sentenza, di cui ha invocato la parziale riforma, ha interposto appello con la Pt_1
quale ha lamentato “la violazione, errata interpretazione e falsa applicazione da parte del Giudice di prime cure delle risultanze istruttorie, delle difese e della documentazione prodotta, della
normativa di settore che stabilisce i criteri di ricalcolo dei consumi. Vizio logico e di motivazione della sentenza che ha recepito le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico” con conseguente istanza di rinnovazione della CTU”.
Nello specifico ha:
1) richiamato la disciplina dettata in tema di consumi anomali e, segnatamente, in materia di sgravio da perdita idrica occulta e/o ricalcolo dei consumi per contatore malfunzionante di cui all'art.B.35
del R.I.I;
2) lamentato l'erroneità della decisione del Tribunale nella parte in cui aveva “ritenuto di porre a fondamento della propria decisione le risultanze della consulenza tecnica espletata le quali […]
appaiono con tutta evidenza viziate dall'erroneità dei presupposti, del metodo e finanche del ricalcolo eseguito dal Consulente”;
3) ribadito che, anche ove compiutamente provato il vizio di non potabilità della risorsa idrica, alcuna responsabilità poteva esserle ascritta “in quanto i problemi di potabilizzazione dipendevano
essenzialmente dalle condizioni di vetustà degli impianti, ancora di proprietà dei Comuni, se non addirittura talvolta riconducibili a eventi naturali”;
4) ricordato che la tariffa (unica) di necessaria applicazione era prevista dall'Autorità d'Ambito e non prevedeva alcuna distinzione tra acqua potabile e non potabile e neppure prevedeva alcuna riduzione per la non potabilità posto che le tariffe dovevano coprire integralmente i costi relativi alla prestazione del servizio e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico – finanziario della gestione;
5) aggiunto che, in ogni caso, il criterio di riduzione del 50% doveva ritenersi erroneo e iniquo poiché
non teneva conto degli ulteriori oneri, oltre a quello relativo alla potabilizzazione, quest'ultimo incidente soltanto per il 25% dei costi della sola voce idrico;
6) evidenziato che le ordinanze di non potabilità emesse dal Sindaco di Budoni facevano riferimento a zone diverse (rispetto a quelle di ubicazione dell'immobile del ) oltre che a periodi non CP_1
compresi nelle fatture contestate;
7) lamentato la violazione dell'art.112 c.p.c. per aver il CTU (e, quindi, recepito la sentenza), ai fini della predisposizione dei calcoli, utilizzato n.2 fatture non oggetto di opposizione;
8) contestata la CTU laddove, al fine di individuare il consumo medio dell'utente, aveva unilateralmente deciso di basarsi sul consumo del fatturato dal 17.9.2015 al 16.09.2016 CP_1
senza che questo fosse specificamente indicato dal Giudice;
9) contestata la CTU nella parte in cui aveva omesso di correttamente individuare il dies a quo e il
dies ad quem per poi procedere al ricalcolo delle somme richieste a titolo di fognatura e di depurazione;
10) evidenziato la erroneità della CTU (e quindi della sentenza) nella parte in cui aveva omesso –
relativamente alla fattura a saldo n.2015/02110880 e per il periodo non coperto dalla ordinanza di non potabilità – “di aggiungere al calcolo finale l'importo a titolo di idrico presente in fattura”
nonché nella parte in cui aveva ritenuto di scomputare dalle somme oggetto della fattura n.2014/403437102 l'ulteriore importo di € 1572,75 siccome “somma già versata a titolo di anticipazioni”;
11) dedotto la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva omesso di considerare come dovuta la fattura n.2014/24532388 per € 27,89 a titolo di deposito cauzionale;
12) dedotto la erroneità della sentenza nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite e posto a carico delle parti, nella misura di 1/2 ciascuno, le spese della CTU.
Ha concluso come in epigrafe.
L'appellato ha replicato che 1) “il consumatore aveva diritto di pagare per l'esatta qualità dell'acqua che gli veniva somministrata”; 2) tardive e inammissibili dovevano ritenersi le (nuove) osservazioni alla CTU posto che il CTP nominato da aveva fatto pervenire all'Ausiliare le proprie Pt_1
osservazioni senza fare alcuna menzione dei rilievi che erano stati evidenziati nelle conclusionali.
Ha concluso per il rigetto del gravame.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza 19 luglio 2024
con assegnazione dei termini ex art.190 cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione (qui premettendosi che taluni motivi di gravame, anche per comunanza di questioni, possono essere valutati congiuntamente e secondo il loro ordine logico siccome diretti a censurare i passaggi motivazionali della sentenza impugnata laddove ha argomentato sulla riduzione dei corrispettivi a cagione della mancata potabilità della risorsa idrica nonché sulla non debenza, in riferimento alla riscontrata perdita occulta, della quota dovuta a titolo di depurazione e fognatura).
È ovvio che la disamina delle ragioni dell'appello postula che venga affrontata in limine la questione della stessa possibilità per la parte di contestare, dopo la scadenza dei termini di cui al III co dell'art.195 cpc, gli esiti del disposto accertamento peritale (ovvero, per identità di ratio, di verificare se dopo la scadenza di detti termini possano essere formulate dalle parti ragioni di dissenso e contestazioni aggiuntive e ulteriori rispetto a quelle già tempestivamente trasmesse all'Ausiliare).
A tale proposito devono qui richiamarsi i principi di diritto espressi dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte nella sentenza n.5624/2022 (ai quali hanno dato seguito le Sezioni Semplici: v. da ultimo ex multis Cass. 29075/2024).
Ha osservato la Corte che in subjecta materia occorre distinguere tra vizi procedimentali (ovvero di attività processuale) compiuti dall'Ausiliare e vizi “di contenuto”, questi attinenti a questioni valutative (ovvero al merito delle indagini e alle conclusioni del CTU) e per ciò connessi al tema della ricerca di una giusta soluzione della controversia.
È proprio con riferimento a questi ultimi che occorre verificare se le disposizioni del codice di rito abbiano fissato un limite temporale allo svolgimento delle critiche rivolte al contenuto della CTU: in altri termini, se alla procedimentalizzazione delle indagini peritali come fissata nell'art.195 cpc consegua l'obbligo per le parti di contenere tutte le indagini difensive di “merito” all'interno dei tempi fissati dal giudice all'atto del conferimento dell'incarico (v. sent. cit.).
Chiariscono (rectius, confermano) le Sezioni Unite che i termini previsti dell'art. 195, u.c., c.p.c.
hanno natura meramente ordinatoria e funzione acceleratoria e svolgono ed esauriscono la loro funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'Ausiliare, sicché,
in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al C.T.U. di rilievi critici esplica le sue conseguenze negative nell'ambito del solo subprocedimento (il che equivale a dire che il CTU, ove le osservazioni vengano trasmesse in ritardo, non deve prendere posizione sulle stesse):
pur tuttavia ciò non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio posto che l'art.195 cit., assoggettando a precisi termini la sola facoltà delle parti di interloquire con l'Ausiliare, non vieta anche la possibilità di svolgere deduzioni o osservazioni nel corso del giudizio. Ha, in definitiva, concluso la Corte che “le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio […] costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-
giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello (e, pertanto, all'evidenza, anche dopo l'esaurimento del subprocedimento ex art.195 cpc e prima della udienza di precisazione delle conclusioni) purché non introducano nuovi fatti costitutivi,
modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della CTU”.
I
Fatte queste premesse, devono essere disattesi i motivi di appello di cui ai superiori punti 3, 4 e 5.
È pacifico che sia il Gestore del Servizio Idrico Integrato e che ella sia tenuta a Pt_1
somministrare (ovvero a distribuire in rete) “acqua destinata al consumo umano” e, pertanto, acqua destinata a uso potabile per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici (v. R.I.I. in atti).
In quanto tale ella è, altresì, tenuta a programmare e a eseguire interventi di riqualificazione della rete idrica esistente con la progressiva sostituzione delle condotte obsolete (v. art.
2.7 della Carta dei
Servizi): conseguentemente la stessa è responsabile di eventuali carenze nella erogazione del servizio.
Non può, pertanto, ritenersi condivisibile l'assunto volto all'esonero di responsabilità a cagione del fatto che, anche ove compiutamente provato il vizio di non potabilità della risorsa idrica (e su cui v. infra), alcuna responsabilità possa esserle ascritta “in quanto i problemi di potabilizzazione
dipendevano essenzialmente dalle condizioni di vetustà degli impianti, ancora di proprietà dei
Comuni” e ciò avuto riguardo agli obblighi di cui sopra si è detto.
Quanto, poi, alle specifiche censure di cui al superiore punto 4) merita replicare che, in questa sede,
il dato fattuale della non potabilità dell'acqua non riguarda il profilo di legittimità o meno della tariffa,
ma rileva esclusivamente dal punto di vista privatistico nel rapporto sinallagmatico tra gestore ed utente.
Non viene, quindi, in considerazione il tema dell'intangibilità della tariffa, predisposta in base al principio della totale copertura dei costi secondo un criterio di efficiente gestione, ma l'accertamento dell'inadempimento contrattuale certamente ascrivibile ad (per aver immesso in rete e Pt_1
distribuito acqua non potabile). L'assunto di non è condivisibile neppure con riferimento al quantum della riduzione Pt_2
operato dal Tribunale di primo grado.
Escluso che oggetto della causa sia la valutazione della tariffa determinata dall'Autorità d'Ambito, è
del tutto irrilevante discernere la tipologia dei costi da coprire integralmente con il sistema tariffario, giacché nella determinazione del corrispettivo dovuto per effetto dell'indisponibilità dell'acqua potabile si deve avere riguardo alla qualità del bene fornito e, pertanto, alla entità della privazione rispetto alla prestazione prevista ed al corrispondente interesse dell'utente a riceverla esattamente.
Trattandosi della qualità essenziale di un bene primario, la somministrazione di acqua inidonea al consumo umano integra senz'altro un grave inadempimento che non può essere semplicemente valutato in termini percentuali pari al costo di potabilizzazione, avuto riguardo al diminuito godimento del bene ricevuto rispetto alle previsioni contrattuali.
Infine, questa Corte (in adesioni alle conclusioni del Tribunale) rileva che l'art.13 del provvedimento del Comitato Interministeriale dei Prezzi n.26 del 1975 prevedeva per la somministrazione di acqua non potabile una riduzione del 50% del prezzo: detta disciplina è stata certo superata dal D.Lvo
152/2006 (v. art. 154 secondo cui la tariffa per la somministrazione di acqua ha natura di corrispettivo di diritto privato e deve essere determinata anche tenendo conto della qualità della risorsa idrica) e pur tuttavia, in mancanza di altri attendibili elementi, detto parametro ben può (ancora) essere impiegato ai fini di una valutazione equitativa del nocumento patito dal cliente e ciò, segnatamente,
tenuto conto della incidenza della mancata potabilità sul valore del bene oggetto della somministrazione (v. sopra).
II
Né miglior sorte merita il motivo di gravame di cui al superiore punto 6 (v. pagg. 14 e ss atto di appello) e ciò per le ragioni di cui in appresso.
Assolutamente ininfluenti si rivelano le censure dell'appellante come indirizzate alle ordinanze n.25 del 14.12.2007 (cui è seguita la revoca in data successiva all'8.4.2008) e n.29 del 7.11.2008 (cui è
seguita la revoca in data 3.2.2009) essendo qui appena il caso di osservare che dette ordinanze si riferiscono a periodi precedenti e non interessati dalle fatture oggetto dell'ordinanza ingiunzione per cui è causa. Alcuna rilevanza pratica ha, pertanto, neppure il fatto che delle stesse vi sia menzione nella relazione di C.T.U. posto che di dette ordinanze in alcun modo ha tenuto conto l'Ausiliare nell'espletamento dell'indagine peritale.
Quanto, poi, alle contestazioni aventi ad oggetto l'ordinanza n.34 del 26.09.2009 - recante il “divieto di utilizzo acqua per uso potabile in tutto il territorio Comunale” - poi revocata in data 4.9.2014, deve affermarsene la evidente inammissibilità posto che mai l'estraneità della Frazione “San Lorenzo”
(luogo di ubicazione della abitazione del ), rispetto alle zone dalla stessa interessate, ha CP_1
costituito oggetto di rilievo nel giudizio di primo grado (pur non potendosi neppure omettersi di osservare che detta ordinanza copriva l'intero territorio comunale).
III
La disamina dei motivi di appello di cui ai superiori punti 1) e 8) impone a questa Corte di merito di effettuare i rilievi di cui infra.
Mentre deve apprezzarsi la indifferenza (salvo per quanto infra si dirà) della disciplina richiamata da parte appellante in punto di ricalcolo dei consumi per contatore mal funzionante (posto che la sentenza impugnata non menziona anomalie nella registrazione dei consumi imputabili a mal funzionamento del misuratore), in materia di perdita idrica l'art. B.35.2 del R.I.I. statuisce che, ove detta perdita abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali,
l'utente può richiedere una riduzione dell'importo di fattura per l'addebito di canoni fognari e di depurazione.
Correttamente, pertanto, si è reso necessario in limine individuare la media dei consumi abituali (e ciò al fine di verificare l'eventuale sforamento del doppio) e neppure può ritenersi arbitrario il criterio utilizzato dal C.T.U. – pure condiviso dal C.T.P. – (consumi dal 17.9.2015 al 16.09.2016) posto che i consumi registrati in un arco temporale di un intero anno ben posso essere considerati come parametro idoneo alla individuazione del c.d. consumo abituale medio dell'utente (che, per contro,
non può essere quello del lasso temporale interessato dalla perdita).
Devono, pertanto, disattendersi le censure come formulate dall'appellante,
Quanto, poi, al motivo di cui al superiore punto 9) deve apprezzarsi come inammissibile ogni doglianza formulata in ordine alla individuazione del termine iniziale utilizzato ai fini del ricalcolo dei canoni di depurazione e fognatura (non già 7.6.2010 ma 1.1.2012). La relativa questione non è stata introdotta nel giudizio di primo grado nei termini consentiti dall'ordinamento, non ha costituito oggetto di rilievo ad opera del C.T.P. nelle note trasmesse dal
C.T.U. e neppure ha costituito oggetto di doglianza nelle note 4.12.2020 depositate da Pt_1
Solo in comparsa conclusionale 1.3.2022 e nel presente giudizio di appello la questione è stata prospettata dalla difesa del Gestore del S.I.I.: peraltro, trattandosi di fatto comunque modificativo (v.
sopra) la doglianza deve ritenersi inammissibile siccome tardiva.
Non senza neppure considerare la natura dubbia della fattura n.2012/02113258 che pur menzionando una “lettura attuale” integra pur sempre un tipo di fatturazione in “Acconto”: non sarà inutile evidenziare che nella stessa prima pagina della fattura è espressamente indicato che “le lettura indicate - in acconto - sono stimate sui consumi storici e su letture precedenti il periodo fatturato”.
Deve ritenersi, per contro, fondata la censura come rivolta alla individuazione del dies a quem (e su cui v. infra) posto che, all'evidenza, i canoni di depurazione e di fognatura non possono essere detratti per il periodo successivo alla riparazione della perdita (perdita di cui è menzione alle pagg. 6 e ss dell'atto di citazione ed avendo il prodotto, in uno con la II memoria ex art.183, VI co, cpc CP_1
la fattura emessa dalla Termoidraulica D.F. attestante l'avvenuta riparazione in data 20.5.2013).
IV
È anche fondato l'appello (v. motivo di gravame di cui al superiore punto 7) nella parte in cui ha lamentato la violazione dell'art.112 c.p.c. per avere il CTU proceduto (e quindi, in parte qua, recepito la sentenza) anche al ricalcolo delle somme oggetto delle fatture n.2016/000500402110 e n.2016/
00580112639.
A tale proposito è sufficiente osservare che oggetto del giudizio di primo grado era l'opposizione avverso l'atto di ingiunzione n.1738/17 del 3.2.2017 con cui aveva intimato al il Pt_1 CP_1
pagamento dell'importo di € 11.036,83 a cagione della mancata corresponsione delle somme di cui alle fatture n.2014/403437102 di € 8470,27, n.2014/24532388 di € 27,85 e n.2015/502211880 di €
2538,67.
Alcuna ulteriore domanda è stata introdotta in giudizio neppure da la quale, si rileva, nel Pt_1
giudizio di primo grado si è costituta in giudizio all'udienza ex art.183 cpc (situazione, questa, che preclude a questa Corte di confermare dette fatture come pure invocato dalla difesa di . Pt_1
Consegue da quanto precede l'accoglimento del gravame in parte qua (e su cui v. infra). V
Quanto agli ulteriori motivi di gravame, è chiaramente fondata la censura di cui al punto 11) per avere la sentenza omesso di ritenere come dovute le somme (a titolo di deposito cauzionale: € 27,89) di cui alla fattura n.2014/24532388, posto che anche la stessa (avverso la quale, alcuna doglianza specifica era stata prospettata dal ) costituiva oggetto dell'ordinanza ingiunzione oggetto di CP_1
opposizione.
Anche dette somme devono, pertanto, ritenersi dovute (e su cui v. infra).
È, del pari, fondato l'appello (v. motivo n.10) nella parte in cui ha lamentato che la sentenza,
relativamente alla fattura a saldo n.2015/02110880, per il periodo non coperto dalla ordinanza di non potabilità, ha omesso “di aggiungere al calcolo finale l'importo a titolo di idrico presente in fattura”.
È ovvio che, per il periodo successivo alla cessazione della non potabilità della risorsa idrica (e, pertanto, per il periodo dal 4.9.2014 al 9.12.2014), l'intero importo dei consumi sia dovuto in favore del Gestore del S.I.I. (importo che, effettuati gli opportuni calcoli, è pari a € 1070,68).
V
All'esito di tutto quanto precede (e così deve intendersi esaminato e in parte accolto il motivo di gravame di cui al superiore punto 2), effettuati gli opportuni calcoli, il deve essere ritenuto CP_1
tenuto:
A) al pagamento, relativamente alla fattura n.2014/403437102, previa la sola detrazione del 50% di quanto dovuto a titolo di consumi idrici, della somma di € 6090,20.
Da detto importo deve essere ulteriormente scomputato quanto dovuto a titolo di canoni di fognatura e depurazione per il tempo interessato dalla perdita idrica (6.7.2010 - 20.5.2013), per un importo totale di € 120,23.
Da detta somma deve essere ulteriormente detratto l'importo di € 1572,75 siccome già versato dal
: a tale proposito, a confutazione delle lagnanze di merita osservare che CP_1 Pt_1
dall'estratto conto cliente prodotto in atti risulta che tutte le precedenti fatture sono state pagate dal e, del resto, nella stessa fattura si legge che “le precedenti fatture risultano pagate”. CP_1
In definitiva, pertanto, l'importo dovuto per i consumi oggetto della fattura in disamina è pari a €
4397,22. B) al pagamento, relativamente alla fattura n.2015/0211880, previa la sola detrazione del 50% di quanto dovuto a titolo di consumi idrici fino al 4.9.2014, dell'importo di € 742,42: allo stesso deve essere – v. sopra – addizionato l'ulteriore importo di € 1070,68, dovuto relativamente al periodo dal
4.9.2014 al 9.12.2014, cosicché l'importo totale è pari a € 1813,10.
Alcunché deve essere detratto a titolo di canoni di fognatura e depurazione siccome trattasi di consumi registrati successivamente alla riparazione della perdita.
C) al pagamento, relativamente alla fattura n.2014/24532388 (emessa a titolo di deposito cauzionale) al dell'importo di € 27,89.
Per tali titoli, pertanto, il debito del UC è pari a € 6238,21.
L'appello, pertanto, deve essere accolto in parte qua e la sentenza deve costituire oggetto di parziale riforma, dovendo dichiararsi tenuto il al pagamento della somma di € 6238,21 (la invocata CP_1
statuizione di condanna è inammissibile siccome proposta solo nell'atto di appello).
Su detto importo sono dovuti – v. art.345 cpc - gli interessi di mora nella misura prevista nel R.I.I. dal 24.10.22 (data della domanda, e segnatamente dalla data di notifica dell'atto di appello) al saldo.
*
In punto di regolamentazione delle spese di lite è necessario osservare che per principio di diritto (dal quale non si rinviene ragione alcuna per discostarsi) “il giudice di appello, allorché riforma in tutto
o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese
processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di essa va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito della lite” (v. Cass.27056/2021).
Nella specie, le spese del procedimento di entrambi i gradi del giudizio devono intendersi compensate nella misura di 2/3 con condanna del alla rifusione in favore di del residuo 1/3 CP_1 Pt_1
liquidato in dispositivo (in applicazione dei parametri medi tariffari del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa per il giudizio di primo grado;
in applicazione dei parametri minimi - esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata – per il presente giudizio di appello attesa la reiterazione delle difese già rese in primo grado).
Per contro deve essere in toto confermata la sentenza nella parte in cui ha ritenuto di porre a carico delle parti in lite, nella misura di ½ ciascuno, i costi della CTU.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- in parziale accoglimento dell'appello dichiara tenuto al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di € 6238,21, oltre interessi nella misura di cui al R.I.I. dal 24.10.2022 al Parte_1
saldo;
- rigetta, per il resto, l'appello;
- dispone la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3 per entrambi i gradi di giudizio e, per l'effetto, dichiara tenuta e condanna alla rifusione del residuo 1/3 in favore Controparte_1
di che liquida (nel residuo) per il primo grado in € 1692,35,00 per compensi Parte_1
professionali e per il presente grado in € 118,35 per spese e € 1275,67 per compensi professionali,
oltre accessori di legge.
Così deciso in Sassari il 20 dicembre 2024
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni