Articolo 11 della Legge 3 agosto 1998, n. 269
Articolo 10Articolo 12
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11 agosto 1998
Art. 11. (Arresto obbligatorio in flagranza) 1. All' articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale , dopo le parole: "articolo 600" sono inserite le seguenti: ", delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies".
Entrata in vigore il 11 agosto 1998
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