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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/06/2025, n. 2031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2031 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE composto dai seguenti magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
2) Dott.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
3) Dott.ssa Federica Peluso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2243 R.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: interdizione, assegnata al relatore ed estensore dr.ssa Federica Girfatti,
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso, come in atti, dall' avv.to Rosario C.F._1
Petrazzuolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Napoli al Corso Umberto I 23;
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
residente in [...]
P.co Ariete 27 Scala B Interno 3;
-INTERDICENDA- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di LA.
CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 25.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.05.2025, il ricorrente come Parte_1
identificato in epigrafe, chiedeva che il Tribunale di LA pronunciasse l'interdizione di a causa del suo deficit cognitivo Controparte_1 prestazionale gravissimo;
in virtù della condizione in cui versa, l'interdicenda sarebbe incapace di provvedere ai propri bisogni ed interessi.
Il ricorrente chiedeva altresì la nomina di un tutore indicando quale persona disponibile ad assumere tale incarico in favore dell'interdicenda il signor Per_1
nato a [...] il [...].
[...]
La domanda del ricorrente al Tribunale di dichiarare l'interdizione di
[...]
è fondata. CP_1
Dalla documentazione medica acquisita agli atti, risulta che la signora è CP_1
affetta da un da un ritardo mentale grave (Cfr. verbale di verifica rilasciato dai medici incaricati dell'INPS sede di LA in data 29.10.2010) tale da renderla incapace a provvedere ai suoi affari patrimoniali e personali e, tout-court, ai suoi interessi.
Inoltre, dall'esame della interdicenda, la stessa è apparsa estranea al contesto spazio temporale, non in grado di riferire le proprie generalità né di riconoscere le banconote e, quindi, il loro valore. Dal compendio in atti, inoltre, risulta che l'interdicenda vive, come dedotto dal ricorrente, da circa tre anni presso il centro
“Cooperativa Sociale Napoli Integrazione” sita in San Giorgio a Cremano (NA) per il quale versa una retta mensile di € 400,00, e che è titolare di diversi beni immobili percependo, per l'unità immobiliare sita in Casalnuovo di Napoli, un canone di locazione pari ad € 350,00 mensili;
percepisce, inoltre, € 1.600,00 complessivi di redditi da pensione.
Tale condizione rende la signora incapace di attendere agli atti quotidiani CP_1 della vita.
Per le suesposte ragioni va dichiarata l'interdizione richiesta.
Stante, inoltre, le ragioni di urgenza prospettate dal ricorrente, si ritiene di nominare tutore provvisorio il signor nato a [...] il Persona_1
06.09.1976, codice fiscale , residente in [...]di C.F._3
Napoli (NA) alla via degli Oleandri n. 3, per la durata di mesi sei.
Sussistono giusti motivi, data la natura della controversia, per non onerare l'interdicenda delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'interdizione di nata a [...] il Controparte_1
23.03.1985, codice fiscale residente in Casalnuovo C.F._2 di Napoli (NA) al Viale Dei Pini P.co Ariete 27 Scala B Interno 3;
2) nomina tutore provvisorio di il signor Controparte_1 Per_1
nato a [...] il [...], codice fiscale ,
[...] C.F._3
residente in [...], per la durata di mesi sei;
3) nulla dispone per le spese.
La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 42 disp.att. cc.
LA così è deciso nella camera di consiglio del 26.06.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE composto dai seguenti magistrati:
1) Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
2) Dott.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
3) Dott.ssa Federica Peluso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2243 R.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: interdizione, assegnata al relatore ed estensore dr.ssa Federica Girfatti,
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
rappresentato e difeso, come in atti, dall' avv.to Rosario C.F._1
Petrazzuolo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Napoli al Corso Umberto I 23;
-RICORRENTE-
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
residente in [...]
P.co Ariete 27 Scala B Interno 3;
-INTERDICENDA- con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di LA.
CONCLUSIONI come da verbale di udienza del 25.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.05.2025, il ricorrente come Parte_1
identificato in epigrafe, chiedeva che il Tribunale di LA pronunciasse l'interdizione di a causa del suo deficit cognitivo Controparte_1 prestazionale gravissimo;
in virtù della condizione in cui versa, l'interdicenda sarebbe incapace di provvedere ai propri bisogni ed interessi.
Il ricorrente chiedeva altresì la nomina di un tutore indicando quale persona disponibile ad assumere tale incarico in favore dell'interdicenda il signor Per_1
nato a [...] il [...].
[...]
La domanda del ricorrente al Tribunale di dichiarare l'interdizione di
[...]
è fondata. CP_1
Dalla documentazione medica acquisita agli atti, risulta che la signora è CP_1
affetta da un da un ritardo mentale grave (Cfr. verbale di verifica rilasciato dai medici incaricati dell'INPS sede di LA in data 29.10.2010) tale da renderla incapace a provvedere ai suoi affari patrimoniali e personali e, tout-court, ai suoi interessi.
Inoltre, dall'esame della interdicenda, la stessa è apparsa estranea al contesto spazio temporale, non in grado di riferire le proprie generalità né di riconoscere le banconote e, quindi, il loro valore. Dal compendio in atti, inoltre, risulta che l'interdicenda vive, come dedotto dal ricorrente, da circa tre anni presso il centro
“Cooperativa Sociale Napoli Integrazione” sita in San Giorgio a Cremano (NA) per il quale versa una retta mensile di € 400,00, e che è titolare di diversi beni immobili percependo, per l'unità immobiliare sita in Casalnuovo di Napoli, un canone di locazione pari ad € 350,00 mensili;
percepisce, inoltre, € 1.600,00 complessivi di redditi da pensione.
Tale condizione rende la signora incapace di attendere agli atti quotidiani CP_1 della vita.
Per le suesposte ragioni va dichiarata l'interdizione richiesta.
Stante, inoltre, le ragioni di urgenza prospettate dal ricorrente, si ritiene di nominare tutore provvisorio il signor nato a [...] il Persona_1
06.09.1976, codice fiscale , residente in [...]di C.F._3
Napoli (NA) alla via degli Oleandri n. 3, per la durata di mesi sei.
Sussistono giusti motivi, data la natura della controversia, per non onerare l'interdicenda delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'interdizione di nata a [...] il Controparte_1
23.03.1985, codice fiscale residente in Casalnuovo C.F._2 di Napoli (NA) al Viale Dei Pini P.co Ariete 27 Scala B Interno 3;
2) nomina tutore provvisorio di il signor Controparte_1 Per_1
nato a [...] il [...], codice fiscale ,
[...] C.F._3
residente in [...], per la durata di mesi sei;
3) nulla dispone per le spese.
La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 42 disp.att. cc.
LA così è deciso nella camera di consiglio del 26.06.2025
Il giudice est. Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)