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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/10/2025, n. 3559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3559 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3666/2025, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ON CO (c.f. ), giusta procura in atti, PEC: C.F._2
Email_1
Opponente
E
(C.F. e P. IV , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
Sig. , e per essa la Procuratrice in Persona_1 Controparte_2 persona del rappresentante legale (C.F. ), Controparte_3 C.F._3 codice fiscale R.E.A. MI – 1833222, elettivamente domiciliata in forza P.IVA_2 di procura in atti, presso lo studio dell'Avv. Roberta Costanzo (C.F.
), Pec: C.F._4 Email_2
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il si opponeva atto di Parte_1 precetto notificato in data 27/03/2025 relativo a Decreto Ingiuntivo n. 366/2023 emesso dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 09/06/2023 per la somma di € 2.889,77, presumibilmente notificato in data 29/07/2023.
L'opponente deduceva di non ha mai ricevuto la notifica del D.I. n. 366/2023, pertanto, contestava il diritto dell'opposta di proseguire l'esecuzione, in assenza di n valido titolo
Esecutivo preventivamente notificato.
Con propria comparsa, si costituiva l'opposta chiedendo il Controparte_1 rigetto della opposizione poiché infondata.
Con ordinanza resa all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione va rigettata poiché infondata.
Preliminarmente la presente azione va dichiarata ammissibile e tempestiva, dovendosi qualificare quale opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. essendo stati sollevati motivi che riguardano il quomodo della procedura esecutiva, e non investono il merito del titolo esecutivo.
L'opponente eccepiva l'omessa notifica del Decreto Ingiuntivo, di cui era venuto a conoscenza solamente a seguito della notifica dell'atto di precetto oggetto di opposizione del presente giudizio.
L'eccezione è infondata.
Contrariamente a quanto contestato da parte opponente, l'opposta ha fornito la prova documentale della regolare notifica del Decreto Ingiuntivo n. 366/2023 emesso dal
Giudice di Pace di Marano di Napoli.
Invero, il Decreto Ingiuntivo è stato notificato ai sensi di cui all'art 140 c.p.c., con tentativo di notifica per irreperibilità relativa avvenuto in data 12/07/2023, e
Comunicazione di Avvenuto Deposito inviata in data 14/07/2023 con Racc. A/R n.
668406616165, ricevuta a mani proprie del destinatario in data 29/07/2023.
Per cui la notifica può considerarsi regolare e perfezionata.
Pag. 2 di 5 Sul punto si è espressa la corte di Cassazione, affermando che, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del
2012 relativa all'art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, primo comma, alinea, del d.P.R. n.
600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. 28/01/2022, n. 2621; Cass. 19/4/2018, n.
9782, Cass. 26/11/2014, n. 25079).
Lo scopo della notificazione del titolo esecutivo è quello di portare personalmente a conoscenza del debitore il predetto titolo, nel suo integrale contenuto documentale, munito altresì della clausola di spedizione in forma esecutiva. Tale finalità non può evidentemente ritenersi raggiunta, di regola, attraverso la mera notificazione del solo atto di precetto [...]». Da tale omissione discende la nullità del precetto, la cui sanatoria può determinarsi solo quando si dimostri, nel corso dell'opposizione, che il titolo spedito in forma esecutiva sia comunque integralmente pervenuto, prima o contestualmente alla notificazione del precetto, nella sfera di conoscenza del debitore
(Cass. civ., n. 19440/2019).
L'omessa impugnazione del Decreto Ingiuntivo nel termine di giorni quaranta dalla sua notificazione ha reso il credito definitivo ed il Decreto Ingiunto ha assunto la forza di
. Controparte_4
Nel caso di titoli esecutivi divenuti ormai definitivi, l'opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007).
L'opponente eccepiva, altresì, l'illegittimità dell'atto di precetto per la non corrispondenza delle somme ivi richieste, rispetto alle somme liquidate nel D.I., nonché
l'omessa indicazione di informazioni circa il Titolo Esecutivo.
Pag. 3 di 5 Anche tale doglianza è infondata e va, pertanto, rigettata.
Come si evince dalla lettura dell'atto di precetto opposto, lo stesso contiene l'indicazione del numero del Decreto Ingiuntivo, l'Ufficio Giudiziario che lo ha emesso, la data di emissione, 09/06/2023, la data di notifica del 27/07/2023, e la data di concessione della esecutorietà del 17/02/2025, per omessa opposizione.
Nel caso in cui, invece, nell'atto di precetto, sia omessa o sia indicata in modo inesatto la data di notifica del titolo esecutivo giudiziale, tale omissione o inesattezza non determina la nullità del precetto, se da questo risultino altri elementi idonei a far individuare senza incertezze la sentenza in forza della quale si intende procedere esecutivamente (Cass. nn. 8506/1991, 3321/1992, richiamate Cass. civ., n. 19105/2018).
Anche la doglianza relativa alla inesattezza della somma precettata, rispetto alla somma ingiunta con il Decreto Ingiuntivo, non comporta, nel caso in esame, la nullità del precetto atteso che, per evidente errore materiale, di calcolo, è stata indicata una somma inferiore, rispetto all'effettivo dovuto.
Se nel precetto viene riportata una somma eccessiva, tale eccessività non travolge per l'intero l'atto, ma determinerà la nullità o l'inefficacia parziale per la somma eccedente,
«con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito»
(Cass. 5515/08, richiamata da Tribunale Milano, sentenza 9 gennaio 2019).
Pertanto, l'opposizione è infondata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
Pag. 4 di 5 - rigetta l'opposizione, e conferma la validità del precetto opposto;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.276,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 16.10.2025
Il GOP
Dr. Ferdinando Bisogni
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE (esec. - fallimenti)
Il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, in persona del G.O.P. Dott.
Ferdinando Bisogni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3666/2025, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ON CO (c.f. ), giusta procura in atti, PEC: C.F._2
Email_1
Opponente
E
(C.F. e P. IV , in persona del procuratore Controparte_1 P.IVA_1
Sig. , e per essa la Procuratrice in Persona_1 Controparte_2 persona del rappresentante legale (C.F. ), Controparte_3 C.F._3 codice fiscale R.E.A. MI – 1833222, elettivamente domiciliata in forza P.IVA_2 di procura in atti, presso lo studio dell'Avv. Roberta Costanzo (C.F.
), Pec: C.F._4 Email_2
Opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il si opponeva atto di Parte_1 precetto notificato in data 27/03/2025 relativo a Decreto Ingiuntivo n. 366/2023 emesso dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 09/06/2023 per la somma di € 2.889,77, presumibilmente notificato in data 29/07/2023.
L'opponente deduceva di non ha mai ricevuto la notifica del D.I. n. 366/2023, pertanto, contestava il diritto dell'opposta di proseguire l'esecuzione, in assenza di n valido titolo
Esecutivo preventivamente notificato.
Con propria comparsa, si costituiva l'opposta chiedendo il Controparte_1 rigetto della opposizione poiché infondata.
Con ordinanza resa all'esito della scadenza del termine concesso ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione va rigettata poiché infondata.
Preliminarmente la presente azione va dichiarata ammissibile e tempestiva, dovendosi qualificare quale opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. essendo stati sollevati motivi che riguardano il quomodo della procedura esecutiva, e non investono il merito del titolo esecutivo.
L'opponente eccepiva l'omessa notifica del Decreto Ingiuntivo, di cui era venuto a conoscenza solamente a seguito della notifica dell'atto di precetto oggetto di opposizione del presente giudizio.
L'eccezione è infondata.
Contrariamente a quanto contestato da parte opponente, l'opposta ha fornito la prova documentale della regolare notifica del Decreto Ingiuntivo n. 366/2023 emesso dal
Giudice di Pace di Marano di Napoli.
Invero, il Decreto Ingiuntivo è stato notificato ai sensi di cui all'art 140 c.p.c., con tentativo di notifica per irreperibilità relativa avvenuto in data 12/07/2023, e
Comunicazione di Avvenuto Deposito inviata in data 14/07/2023 con Racc. A/R n.
668406616165, ricevuta a mani proprie del destinatario in data 29/07/2023.
Per cui la notifica può considerarsi regolare e perfezionata.
Pag. 2 di 5 Sul punto si è espressa la corte di Cassazione, affermando che, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del
2012 relativa all'art. 26, terzo comma (ora quarto), del d.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, primo comma, alinea, del d.P.R. n.
600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. 28/01/2022, n. 2621; Cass. 19/4/2018, n.
9782, Cass. 26/11/2014, n. 25079).
Lo scopo della notificazione del titolo esecutivo è quello di portare personalmente a conoscenza del debitore il predetto titolo, nel suo integrale contenuto documentale, munito altresì della clausola di spedizione in forma esecutiva. Tale finalità non può evidentemente ritenersi raggiunta, di regola, attraverso la mera notificazione del solo atto di precetto [...]». Da tale omissione discende la nullità del precetto, la cui sanatoria può determinarsi solo quando si dimostri, nel corso dell'opposizione, che il titolo spedito in forma esecutiva sia comunque integralmente pervenuto, prima o contestualmente alla notificazione del precetto, nella sfera di conoscenza del debitore
(Cass. civ., n. 19440/2019).
L'omessa impugnazione del Decreto Ingiuntivo nel termine di giorni quaranta dalla sua notificazione ha reso il credito definitivo ed il Decreto Ingiunto ha assunto la forza di
. Controparte_4
Nel caso di titoli esecutivi divenuti ormai definitivi, l'opposizione è possibile soltanto per fatti estintivi, modificativi o impeditivi (ad es. il pagamento, la compensazione, la novazione, la transazione, ecc.) posteriori alla formazione del titolo o, se successiva, al conseguimento della sua definitività (Cass., n. 4505 del 2011; Cass., n. 9912 del 2007).
L'opponente eccepiva, altresì, l'illegittimità dell'atto di precetto per la non corrispondenza delle somme ivi richieste, rispetto alle somme liquidate nel D.I., nonché
l'omessa indicazione di informazioni circa il Titolo Esecutivo.
Pag. 3 di 5 Anche tale doglianza è infondata e va, pertanto, rigettata.
Come si evince dalla lettura dell'atto di precetto opposto, lo stesso contiene l'indicazione del numero del Decreto Ingiuntivo, l'Ufficio Giudiziario che lo ha emesso, la data di emissione, 09/06/2023, la data di notifica del 27/07/2023, e la data di concessione della esecutorietà del 17/02/2025, per omessa opposizione.
Nel caso in cui, invece, nell'atto di precetto, sia omessa o sia indicata in modo inesatto la data di notifica del titolo esecutivo giudiziale, tale omissione o inesattezza non determina la nullità del precetto, se da questo risultino altri elementi idonei a far individuare senza incertezze la sentenza in forza della quale si intende procedere esecutivamente (Cass. nn. 8506/1991, 3321/1992, richiamate Cass. civ., n. 19105/2018).
Anche la doglianza relativa alla inesattezza della somma precettata, rispetto alla somma ingiunta con il Decreto Ingiuntivo, non comporta, nel caso in esame, la nullità del precetto atteso che, per evidente errore materiale, di calcolo, è stata indicata una somma inferiore, rispetto all'effettivo dovuto.
Se nel precetto viene riportata una somma eccessiva, tale eccessività non travolge per l'intero l'atto, ma determinerà la nullità o l'inefficacia parziale per la somma eccedente,
«con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito»
(Cass. 5515/08, richiamata da Tribunale Milano, sentenza 9 gennaio 2019).
Pertanto, l'opposizione è infondata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base al quantum precettato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
Pag. 4 di 5 - rigetta l'opposizione, e conferma la validità del precetto opposto;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.276,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Aversa, 16.10.2025
Il GOP
Dr. Ferdinando Bisogni
Pag. 5 di 5