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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/03/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Lavoro
2778 /2024 R.G.
All'udienza del 26/03/2025 alle ore 11.02, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. PERNICE VINCENZO FABIO per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. Napoli in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Pernice si riporta ai propri scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle domande. L'Avv. Napoli si riporta alla memoria di costituzione e chiede che la causa venga posta in decisione. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15,20, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2778 /2024 R.G.
OGGETTO: indebito previdenziale vertente tra
, nata a [...] in data [...], codice Parte_1
fiscale rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. PERNICE VINCENZO FABIO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo giusta procura generale alle liti rilasciata il 23.1.2023 in Roma con rogito raccolta 7131 repertorio 37590, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto la pretesa restitutoria
CP_ spiegata nella comunicazione datata 25/07/2024 rivolta alla ricorrente;
- ritenere e Parte_1
dichiarare irripetibile la somma di euro 2.636,03 oggetto del provvedimento di rideterminazione della
CP_ pensione e di restituzione somme datato 25/07/2024 rivolta alla ricorrente;
per Parte_1
l'effetto, disporre la restituzione alla ricorrente delle somme già recuperate sulla Parte_1
pensione; vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare il ricorso infondato e per l'effetto rigettarlo;
vinte le spese.
OMISSISS MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento comunicatole in data 25/07/2024, con il quale l' asserisce che, dal ricalcolo eseguito sulla pensione categoria SOS (di reversibilità) n.006- CP_1
820047002334 dall'1 gennaio 2021 era scaturita la corresponsione da marzo 2022 a luglio 2024 di un importo superiore a quanto dovuto per un totale complessivo lordo di euro 2.636,03.
Ritiene a tal uopo che, in applicazione del disposto di cui all'art. 13 L.412/91, tali somme vadano ritenute irripetibili e, conseguentemente, il provvedimento che ne dispone il recupero mediante trattenuta CP_1
mensile illegittimo.
L' costituendosi ha precisato che gli importi indebitamente erogati riguarderebbe gli ANF e non la CP_1
pensione di reversibilità e, conseguentemente, non sarebbe invocabile la disciplina prevista dall'art. 13 della legge 412/91, aggiungendo che, a far data dal marzo del 2022 la ricorrente avrebbe ottenuto, su richiesta di parte, l'erogazione dell'Assegno Unico e Universale, prestazione incompatibile con l'ANF.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per non aver atteso l'esito del promosso ricorso amministrativo.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
*****
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Va preliminarmente rilevato che nonostante l'ANF si fondi sullo stato di bisogno dell'intero nucleo familiare, esso rappresenta una integrazione di pacifica prestazione previdenziale come la pensione cat.
SOS di cui la ricorrente è titolare.
Contr Va ritenuto perciò che anche l' condivida la complessiva natura previdenziale della prestazione pensionistica a cui accede, seppur sia fornito di requisiti propri, non commisurati alla contribuzione posta a base della stessa pensione bensì a condizioni reddituali della pensionata e del suo nucleo familiare.
La recente giurisprudenza di legittimità in materia di indebito previdenziale ritiene che, secondo il diritto vivente formatosi in materia (Corte Cost. Sentenze n. 431/1993, n. 166/1996), non sia possibile applicare la regola generale di ripetibilità integrale dell'indebito di cui all'art. 2033 cc, valendo piuttosto la diversa regola che esclude la ripetizione qualora la prestazione sia stata ricevuta in condizioni di affidamento tutelabile, ad eccezione quindi del dolo del destinatario (Cass. sez.
6 - L n. 8731/2019, conformi Cass. sez. L. 27096/2018, 12097/2013).
Nello stesso senso in seguito, Cass. n. 22081/2021 ha statuito che “In tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, che consente l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, è sempre configurabile in presenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, senza che rilevi se in via amministrativa l'ente previdenziale abbia adottato provvedimenti che ne presuppongono l'assenza “.
E ancora, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 5984/2022) la irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata
"quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
In conclusione, a tutela dell'affidamento di chi percepisce prestazioni previdenziali, il relativo indebito non è ripetibile per il solo fatto che oggettivamente la prestazione sia stata erogata pur in difetto dei presupposti di legge.
Piuttosto, la ripetizione da parte dell'istituto richiede ulteriori circostanze concrete che soggettivamente escludano l'affidamento dell'interessato, come per es. il pagamento della prestazione a chi non sia titolare di alcun rapporto con l'ente pubblico, o a chi non ne abbia mai fatto richiesta, oppure la radicale assenza dei presupposti della stessa prestazione, e più in generale in ogni caso latamente definibile di dolo dell'accipiens. Nel caso in esame, per come riconosciuto dallo stesso Ente, il carattere indebito dell'ANF pagato da marzo 2022 a luglio 2024 deriverebbe esclusivamente dal riconoscimento e liquidazione dell'Assegno
Contr unico e universale, prestazione che (seppur incompatibile con è stata erogata dallo stesso Ente e, dunque, pacificamente conosciuta e, comunque, conoscibile dall' che l'ha liquidata. CP_2
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2778/2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara irripetibile la somma di euro 2.636,03 oggetto del provvedimento di rideterminazione della
CP_ pensione e di restituzione somme datato 25/07/2024 rivolta alla ricorrente;
Parte_1
per l'effetto, dispone la restituzione alla ricorrente delle somme già recuperate sulla Parte_1
pensione; condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate, tenuto conto del valore della CP_1
controversia, in € 1.000,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Marsala in data 26/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.
Sezione Lavoro
2778 /2024 R.G.
All'udienza del 26/03/2025 alle ore 11.02, celebrata dal giudice dott.ssa Filippetta Signorello, sono comparsi:
l'Avv. PERNICE VINCENZO FABIO per parte ricorrente Parte_1
l'Avv. Napoli in sostituzione dell'Avv. RIZZO ANTONINO per parte resistente CP_1
entrambe le parti concludono e discutono la causa insistendo nei rispettivi atti difensivi. L'Avv. Pernice si riporta ai propri scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle domande. L'Avv. Napoli si riporta alla memoria di costituzione e chiede che la causa venga posta in decisione. Il g.l. si ritira in camera di consiglio.
Sciolta la camera di consiglio alle ore 15,20, il giudice, nell'assenza delle parti frattanto allontanatesi, ha dato lettura della sentenza che, redatta in calce al presente verbale, viene depositata telematicamente.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona del magistrato: dott.ssa Filippetta Signorello ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2778 /2024 R.G.
OGGETTO: indebito previdenziale vertente tra
, nata a [...] in data [...], codice Parte_1
fiscale rappresentata e difesa, in virtù di mandato ad litem allegato al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'Avv. PERNICE VINCENZO FABIO, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo,
-ricorrente-
E
, con sede legale centrale a Roma (CAP 00144) Controparte_2
nella via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale , in persona del l.r.p.t. rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'Avv. Antonino Rizzo giusta procura generale alle liti rilasciata il 23.1.2023 in Roma con rogito raccolta 7131 repertorio 37590, Notaio Dott. allegata il quale, ai fini del presente Persona_1
procedimento, elegge domicilio in Trapani, nella via Scontrino 28, presso i locali dell'ufficio legale dell' , CP_2
-resistente-
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: Voglia il Tribunale ritenere e dichiarare infondata in fatto e in diritto la pretesa restitutoria
CP_ spiegata nella comunicazione datata 25/07/2024 rivolta alla ricorrente;
- ritenere e Parte_1
dichiarare irripetibile la somma di euro 2.636,03 oggetto del provvedimento di rideterminazione della
CP_ pensione e di restituzione somme datato 25/07/2024 rivolta alla ricorrente;
per Parte_1
l'effetto, disporre la restituzione alla ricorrente delle somme già recuperate sulla Parte_1
pensione; vinte le spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Resistente: Voglia il Tribunale dichiarare il ricorso infondato e per l'effetto rigettarlo;
vinte le spese.
OMISSISS MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento comunicatole in data 25/07/2024, con il quale l' asserisce che, dal ricalcolo eseguito sulla pensione categoria SOS (di reversibilità) n.006- CP_1
820047002334 dall'1 gennaio 2021 era scaturita la corresponsione da marzo 2022 a luglio 2024 di un importo superiore a quanto dovuto per un totale complessivo lordo di euro 2.636,03.
Ritiene a tal uopo che, in applicazione del disposto di cui all'art. 13 L.412/91, tali somme vadano ritenute irripetibili e, conseguentemente, il provvedimento che ne dispone il recupero mediante trattenuta CP_1
mensile illegittimo.
L' costituendosi ha precisato che gli importi indebitamente erogati riguarderebbe gli ANF e non la CP_1
pensione di reversibilità e, conseguentemente, non sarebbe invocabile la disciplina prevista dall'art. 13 della legge 412/91, aggiungendo che, a far data dal marzo del 2022 la ricorrente avrebbe ottenuto, su richiesta di parte, l'erogazione dell'Assegno Unico e Universale, prestazione incompatibile con l'ANF.
Per tali motivi ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per non aver atteso l'esito del promosso ricorso amministrativo.
Il procedimento, istruito documentalmente, è stato deciso sulle conclusioni rassegnate dalle parti in sede di discussione.
*****
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Va preliminarmente rilevato che nonostante l'ANF si fondi sullo stato di bisogno dell'intero nucleo familiare, esso rappresenta una integrazione di pacifica prestazione previdenziale come la pensione cat.
SOS di cui la ricorrente è titolare.
Contr Va ritenuto perciò che anche l' condivida la complessiva natura previdenziale della prestazione pensionistica a cui accede, seppur sia fornito di requisiti propri, non commisurati alla contribuzione posta a base della stessa pensione bensì a condizioni reddituali della pensionata e del suo nucleo familiare.
La recente giurisprudenza di legittimità in materia di indebito previdenziale ritiene che, secondo il diritto vivente formatosi in materia (Corte Cost. Sentenze n. 431/1993, n. 166/1996), non sia possibile applicare la regola generale di ripetibilità integrale dell'indebito di cui all'art. 2033 cc, valendo piuttosto la diversa regola che esclude la ripetizione qualora la prestazione sia stata ricevuta in condizioni di affidamento tutelabile, ad eccezione quindi del dolo del destinatario (Cass. sez.
6 - L n. 8731/2019, conformi Cass. sez. L. 27096/2018, 12097/2013).
Nello stesso senso in seguito, Cass. n. 22081/2021 ha statuito che “In tema di indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, che consente l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, è sempre configurabile in presenza di dichiarazioni non conformi al vero, di fatti e comportamenti dell'interessato positivamente indirizzati ad indurre in errore l'ente erogatore, ingenerando una rappresentazione alterata della realtà tale da incidere sulla determinazione volitiva di esso e, quindi, sull'attribuzione della prestazione, senza che rilevi se in via amministrativa l'ente previdenziale abbia adottato provvedimenti che ne presuppongono l'assenza “.
E ancora, secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 5984/2022) la irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata
"quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.
In conclusione, a tutela dell'affidamento di chi percepisce prestazioni previdenziali, il relativo indebito non è ripetibile per il solo fatto che oggettivamente la prestazione sia stata erogata pur in difetto dei presupposti di legge.
Piuttosto, la ripetizione da parte dell'istituto richiede ulteriori circostanze concrete che soggettivamente escludano l'affidamento dell'interessato, come per es. il pagamento della prestazione a chi non sia titolare di alcun rapporto con l'ente pubblico, o a chi non ne abbia mai fatto richiesta, oppure la radicale assenza dei presupposti della stessa prestazione, e più in generale in ogni caso latamente definibile di dolo dell'accipiens. Nel caso in esame, per come riconosciuto dallo stesso Ente, il carattere indebito dell'ANF pagato da marzo 2022 a luglio 2024 deriverebbe esclusivamente dal riconoscimento e liquidazione dell'Assegno
Contr unico e universale, prestazione che (seppur incompatibile con è stata erogata dallo stesso Ente e, dunque, pacificamente conosciuta e, comunque, conoscibile dall' che l'ha liquidata. CP_2
Il ricorso va quindi accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione monocratica, nella causa n. 2778/2024 R.G., definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide: dichiara irripetibile la somma di euro 2.636,03 oggetto del provvedimento di rideterminazione della
CP_ pensione e di restituzione somme datato 25/07/2024 rivolta alla ricorrente;
Parte_1
per l'effetto, dispone la restituzione alla ricorrente delle somme già recuperate sulla Parte_1
pensione; condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, liquidate, tenuto conto del valore della CP_1
controversia, in € 1.000,00 per compensi di procuratore, oltre spese forfettarie ed oneri di legge;
il tutto distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Marsala in data 26/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Filippetta Signorello
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.ssa Filippetta Signorello, in
conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009 n. 193, con modifiche dalla legge 22/2010 n. 24, e del decreto
legislativo 07.03.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche dal Ministro della Giustizia 21/02/2011 n. 44.