Sentenza 2 ottobre 2009
Massime • 1
L'art. 18 della legge 4 dicembre 1981, n. 689 impone all'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto dell'infrazione l'obbligo di sentire gli interessati che ne abbiano fatto richiesta, nonché di tenere conto dei documenti dagli stessi inviati e degli argomenti esposti negli scritti difensivi, ma non attribuisce al presunto responsabile il diritto a pretendere una vera e propria istruttoria ed una sorta di anticipazione del processo, rientrando nell'ambito delle facoltà discrezionali dell'autorità amministrativa quella di assumere ulteriori informazioni sui fatti (anche tramite l'audizione di testimoni), il cui esame e controllo sono consentiti agli interessati nel corso del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione e restano soggetti alla valutazione da parte del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/10/2009, n. 21114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21114 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. IANNELLI Domenico - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MB AN ST, nella qualita? di ex Presidente del Consiglio di Amministrazione della PONTICELLI S.r.l., - PONTICELLI S.r.l., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore IM IE LO, elettivamente domiciliati in Roma, Via Ripetta n. 22, presso lo studio dell?Avv. Vesci Gerardo, che lo rappresenta e difende, sia disgiuntamente sia congiuntamente, con l?Avv. Pacchiana Agostino del foro di Torino per procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI IMPERIA, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall?Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Imperia n. 41 del 7.03.2005 ? 19.03.2005 nella causa n. 545 R.G. 2004;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del l?08.07 2009 dal Cons. Dott. DE RENZIS Michele;
udito l?avv. SCHITTONE Nicolo?, per delega dell?avv. VESCI Gerardo per i ricorrenti;
sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 27.05.2004. IM AN ST nella qualita? di ex Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.r.l. PONTICELLI, e quest?ultima, in persona dell?attuale legale rappresentante IE LO IM, proponevano opposizione contro l?ordinanza n. 98/2004, emessa il 26.04.2004, con la quale la Direzione Provinciale del Lavoro di Imperia aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 1364,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni indicate nello stesso provvedimento (collocamento, libretto di lavoro, prospetto paga con riguardo al lavoratore UI AZ). Gli opponenti contestavano l?opposta ordinanza - ingiunzione deducendo violazione della L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 12, mancato rispetto della L. n. 689 del 1991, art. 14 mancanza di motivazione.
Si costituiva la Direzione Provinciale del Lavoro di Imperia contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto delle opposizioni.
All?esito il Tribunale di Imperia con sentenza n. 41 del 2005 accoglieva parzialmente l?opposizione con riguardo all?entita? della sanzione inflitta, che riduceva ad Euro 1042,00.
I ricorrenti indicati in epigrafe ricorrono per Cassazione con due motivi.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Provinciale del Lavoro di Imperia resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va rilevata l?intempestivita? del controricorso, atteso che risulta notificato il 7 giugno 2006, ossia oltre il termine di venti giorni ex art. 370 c.p.c., decorrente dalla scadenza del termine di venti giorni dalla notifica del ricorso avvenuta il 17 marzo 2006.
2. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1991, art. 18 nonche? vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), in particolare con riguardo alla conferma delle contestazioni contenute nell?ordinanza - ingiunzione e alla mancata presa in considerazione degli argomenti contenuti negli "scritti difensivi".
Il motivo e? in fondato.
Il giudice di merito ha ritenuto, con chiara e sufficiente motivazione, che l?ordinanza - ingiunzione avesse riportato in dettaglio i fatti contestati con l?indicazione delle norme violate, dal che la non necessita? di esternare le ragioni per le quali non erano state prese un considerazione le memorie difensive, che state erano in ogni caso richiamate.
Lo stesso giudice ha puntualizzato che l?interessato non si era presentato per ben due volte alle convocazioni disposte dall?ufficio, il che conferma il pieno rispetto dell?iter procedurale previsto dalla L. n. 689 del 1991, art. 18. In questo senso si e? pronunciata questa Corte, la quale ha affermato che, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, il sindacato del giudice di merito si estende alla validita? sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della in frazione contestata, essendo oggetto della opposizione il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che nessun rilievo assumono eventuali vizi del provvedimento relativi all?omessa valutazione delle deduzioni difensive dell?incolpato da parte dell?autorita? intimante, potendo successivamente, l?eventuale inadeguata valutazione da parte del giudice rilevante sotto il profilo dell?omesso esame dei punti decisivi della controversia (Cassazione civile, sez. 1, n. 5891, 24 marzo 2004). Questa stessa Corte ha precisato che la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18 impone all?autorita? amministrativa, competente di ricevere il rapporto dell?infrazione, l?obbligo di sentire gli interessati che ne abbiano fatto richiesta e di tenere conto dei documenti dagli stessi inviati e degli argomenti esposti negli scritti difensivi, ma non attribuisce al presunto responsabile il diritto a pretendere una vera a propria istruttoria ed una sorta di anticipazione del processo, rientrando nell?ambito delle facolta? discrezionali della stessa autorita? amministrativa quella di assumere ulteriori informazioni sui fatti (anche tramite l?audizione di testimnoni), il cui esame e controllo sono consentiti agli interessati nel corso del giudizio di opposizione all?ordinanza ? ingiunzione e restano soggetti alla valutazione da parte del giudice (Cassazione Civile, Sez. 1, n. 7811, 21 agosto 1997). Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 2733 e 2735 c.c. nonche? vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). La censura si appunta sulla mancata valutazione dell?insussistenza del rapporto di lavoro, con richiamo della sentenza n. 55 del 2005 relativa all?impugnazione del licenziamento di ZZ LU e delle prove testimoniali assunte in quella sede, nonche? sull?erronea valutazione della sussistenza dei una ?confessione stragiudiziale?
desunta dalla comunicazione aziendale relativa al perfezionamento dell?assunzione del ZZ e dalle dichiarazioni rese alla Direzione Provinciale del Lavoro.
Il motivo e? infondato.
A parte la considerazione che un giudizio intercorso "inter alios" non spiega efficacia cogente nella presente causa, va rilevato che i ricorrenti non fanno alcun riferimento ne? offrono precise indicazioni circa l?asserito processo che si sarebbe svolto in senso a loro favorevole, difettando in proposito ogni "autosufficienza" del ricorso, laddove invece la sentenza impugnata fa riferimento ad una lite conclusasi con verbale di conciliazione e quindi in modo almeno parzialmente favorevole per il lavoratore.
Per il resto la "confessione", cui fa riferimento la sentenza, e?
comunque mezzo di prova liberamente apprezzabile dal giudice di merito.
3. In conclusione il ricorso e? destituito di fondamento e va rigettato.
Nessuna statuizione va emessa sulle spese del giudizio di cassazione in ragione della rilevata intempestivita? del controricorso.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Cosi? deciso in Roma, il 8 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2009