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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 21/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1548/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1548/2019
CI NT + 1
/
+ 2 Controparte_1
Oggi 21 gennaio 2025 innanzi al giudice dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. Giulio Natali.
Per i Condomini, e , l'avv. Giuseppe Camaioni, anche in sostituzione dell'avv. CP_2 CP_3
Rodolfo Girardi, per il convenuto Controparte_4
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori concludono come da rispettivi atti introduttivi .
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania
Iannetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1548/2019 R.G. promossa da:
CI NT nata ad [...] il [...] c.f. e C.F._1 [...]
nata ad [...] il [...] c.f. , con il patrocinio CP_5 C.F._2 dell'avv. Giulio Natali.
Attrici contro
A c.f. , sito in GG di RE (AP) Via Luzi n. 21/B, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Camaioni.
Convenuto nonché contro
C c.f. , sito in GG di RE (AP) Via Luzi n. 21/B, in Controparte_1 P.IVA_2 persona dell'amministratore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Camaioni.
Convenuto
B c.f. , sito in GG di RE (AP) Via Luzi n. 21/L, in Controparte_1 P.IVA_3 persona dell'amministratore, con il patrocinio dell'avv. Rodolfo Girardi.
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludono come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
pagina 2 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato, Paci Santa e convenivano in giudizio, Controparte_5 dinanzi all'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, il , il ed Controparte_6 Controparte_4
il , per ivi sentire riconoscere e dichiarare, in loro favore, il diritto al Controparte_7
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, tutti patiti, a causa degli sversamenti della condotta fognaria dei medesimi e, quindi, alla rifusione delle spese, per il complessivo CP_8 importo di € 16.023,79 oltre interessi;
ciò per quanto asseritamente emerso in sede del procedimento promosso dinanzi all'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, rubricato con il n. 892/2014 RGAC e del successivo procedimento esecutivo rubricato con il n. 26/2015 R.G.E, vinte le spese.
Si costituivano in giudizio i convenuti, e , impugnando Controparte_6 Controparte_7
e contestando l'attorea domanda, concludendo per il rigetto ed in via subordinata per l'accertamento dell'esatto importo dovuto, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale pure contestava le pretese Controparte_4
attoree concludendo per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto, vinte le spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e depositate dalle parti le relative memorie come in atti, il giudice ammetteva le prove costituende, nei limiti della ordinanza istruttoria.
Espletata la prova orale, la causa giungeva all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti, per il deposito di note conclusive.
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge n. 69 del 18/06/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19/06/2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 04/07/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trovano applicazione:
- il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo";
- il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi";
-il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela pagina 3 di 5 di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. Civ. n. 12002/2014), come riconosciuto anche dalla Corte di legittimità a SS.UU. con pronuncia n. 9936 del 08/05/2014.
Il Tribunale è chiamato a decidere sulla domanda attorea, volta ad accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti a causa di sversamenti fognanti derivanti dalle proprietà dei Condomini convenuti, fondando la propria pretesa su due differenti provvedimenti giudiziali, di cui l'uno pronunciato a definizione del procedimento cautelare ex artt. 669 sexies e 669 octies c.p.c. (892/2014 R.G.) e l'altro a definizione del procedimento esecutivo
(26/2015 R.G.E.).
Ciò posto, va subito detto che parte attrice ha meramente chiesto di “-riconoscere e dichiarare, alla luce di quanto emerso in sede del giudizio cautelare rubricato sub. n. 892/2014 del R.G.A.C. dell'intestato
Ufficio e del procedimento esecutivo per obblighi di fare che ne è scaturito ( rubricato sub n. 26/2015 del R.G. Es. dello stesso Ufficio), il diritto delle stesse di essere risarcite dei danni patiti e refuse delle spese dovute sostenere, ...per i danni patiti ...” né, nel corpo dell'atto introduttivo, è dato rinvenire la domanda di condanna nella forma implicita.
Si rileva come la domanda portante le parole di “riconoscere e dichiarare” il diritto di essere risarcite dei danni, nell'ambito del processo civile, non possono assumere il valore semantico di “condanna al risarcimento del danno”. Sicché, la totale assenza di un esplicito riferimento all'interesse ripristinatorio e recuperatorio del danno lamentato dalle attrice evidenzia la volontà di proporre unicamente una domanda di mero accertamento della responsabilità dei convenuti e non, anche, quella di condanna. È, infatti, inammissibile, per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., la domanda di mero accertamento della responsabilità per danni, atteso che il mero accertamento della responsabilità, rispetto ad un diritto risarcitorio, non è idoneo a consentire alle attrici di conseguire un vantaggio giuridicamente concreto e oggettivamente valutabile. Tale diritto, infatti, può essere soddisfatto solo con un'azione recuperatoria risarcitoria dove l'accertamento della lesione e la quantificazione del danno asseritamente causalmente collegato alla condotta dei convenuti costituiscono elementi della fattispecie di responsabilità risarcitoria.
Trattandosi, dunque, di domanda di mero accertamento del diritto al risarcimento dei danni, resta escluso che, in caso di accoglimento, possa pronunciarsi la condanna. La domanda è, pertanto, inammissibile, in quanto incompatibile con la funzione del processo che, vertendo nell'ambito dei danni, deve potersi concludere con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con la pagina 4 di 5 negazione del diritto dedotto in giudizio ed, in caso di accertamento, con la condanna. Nel caso di specie, va invece ribadito che l'accertamento richiesto dalle attrici non è funzionale alla eventuale condanna.
L'interesse ad agire, invero, richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza. E ciò in quanto le attrici, pur deducendo interesse all'accertamento del danno, non vi hanno collegato alcuna domanda di condanna o di accertamento, dovendosi escludere l'interesse ad agire della parte, costituendo l'accertamento solo uno degli elementi della fattispecie determinativa di danno.
Le spese di lite sono poste a carico delle attrici e vengono liquidate come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice dott.ssa Stefania Iannetti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
-dichiara inammissibile la domanda.
-condanna le attrici, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore di ciascun convenuto, nella somma complessiva di € 2.300.00 oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Ascoli Piceno, lì 21/01/2025.
Trasmissione ore 16:03
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1548/2019
CI NT + 1
/
+ 2 Controparte_1
Oggi 21 gennaio 2025 innanzi al giudice dott. Stefania Iannetti, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. Giulio Natali.
Per i Condomini, e , l'avv. Giuseppe Camaioni, anche in sostituzione dell'avv. CP_2 CP_3
Rodolfo Girardi, per il convenuto Controparte_4
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori concludono come da rispettivi atti introduttivi .
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice dott. Stefania Iannetti
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Stefania
Iannetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1548/2019 R.G. promossa da:
CI NT nata ad [...] il [...] c.f. e C.F._1 [...]
nata ad [...] il [...] c.f. , con il patrocinio CP_5 C.F._2 dell'avv. Giulio Natali.
Attrici contro
A c.f. , sito in GG di RE (AP) Via Luzi n. 21/B, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Camaioni.
Convenuto nonché contro
C c.f. , sito in GG di RE (AP) Via Luzi n. 21/B, in Controparte_1 P.IVA_2 persona dell'amministratore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Camaioni.
Convenuto
B c.f. , sito in GG di RE (AP) Via Luzi n. 21/L, in Controparte_1 P.IVA_3 persona dell'amministratore, con il patrocinio dell'avv. Rodolfo Girardi.
Convenuto
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni delle parti
I procuratori delle parti concludono come da verbale dell'odierna udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
pagina 2 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato, Paci Santa e convenivano in giudizio, Controparte_5 dinanzi all'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, il , il ed Controparte_6 Controparte_4
il , per ivi sentire riconoscere e dichiarare, in loro favore, il diritto al Controparte_7
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, tutti patiti, a causa degli sversamenti della condotta fognaria dei medesimi e, quindi, alla rifusione delle spese, per il complessivo CP_8 importo di € 16.023,79 oltre interessi;
ciò per quanto asseritamente emerso in sede del procedimento promosso dinanzi all'intestato Tribunale di Ascoli Piceno, rubricato con il n. 892/2014 RGAC e del successivo procedimento esecutivo rubricato con il n. 26/2015 R.G.E, vinte le spese.
Si costituivano in giudizio i convenuti, e , impugnando Controparte_6 Controparte_7
e contestando l'attorea domanda, concludendo per il rigetto ed in via subordinata per l'accertamento dell'esatto importo dovuto, vinte le spese.
Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale pure contestava le pretese Controparte_4
attoree concludendo per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e diritto, vinte le spese.
Concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. e depositate dalle parti le relative memorie come in atti, il giudice ammetteva le prove costituende, nei limiti della ordinanza istruttoria.
Espletata la prova orale, la causa giungeva all'odierna udienza per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., spirato il termine concesso alle parti, per il deposito di note conclusive.
La presente causa è stata instaurata successivamente al 04/07/2009, e, quindi, trovano applicazione le disposizioni della recente legge n. 69 del 18/06/2009 ("Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19/06/2009 - Suppl. Ordinario n. 95 ed entrata in vigore il 04/07/2009), che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
In particolare, trovano applicazione:
- il novellato art. 132, 2° comma, n.4) c.p.c., ai sensi del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione "delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più anche "dello svolgimento del processo";
- il novellato art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c., ai sensi del quale "la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi";
-il principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela pagina 3 di 5 di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. Cass. Civ. n. 363/2019; Cass. Civ. n. 12002/2014), come riconosciuto anche dalla Corte di legittimità a SS.UU. con pronuncia n. 9936 del 08/05/2014.
Il Tribunale è chiamato a decidere sulla domanda attorea, volta ad accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, asseritamente subiti a causa di sversamenti fognanti derivanti dalle proprietà dei Condomini convenuti, fondando la propria pretesa su due differenti provvedimenti giudiziali, di cui l'uno pronunciato a definizione del procedimento cautelare ex artt. 669 sexies e 669 octies c.p.c. (892/2014 R.G.) e l'altro a definizione del procedimento esecutivo
(26/2015 R.G.E.).
Ciò posto, va subito detto che parte attrice ha meramente chiesto di “-riconoscere e dichiarare, alla luce di quanto emerso in sede del giudizio cautelare rubricato sub. n. 892/2014 del R.G.A.C. dell'intestato
Ufficio e del procedimento esecutivo per obblighi di fare che ne è scaturito ( rubricato sub n. 26/2015 del R.G. Es. dello stesso Ufficio), il diritto delle stesse di essere risarcite dei danni patiti e refuse delle spese dovute sostenere, ...per i danni patiti ...” né, nel corpo dell'atto introduttivo, è dato rinvenire la domanda di condanna nella forma implicita.
Si rileva come la domanda portante le parole di “riconoscere e dichiarare” il diritto di essere risarcite dei danni, nell'ambito del processo civile, non possono assumere il valore semantico di “condanna al risarcimento del danno”. Sicché, la totale assenza di un esplicito riferimento all'interesse ripristinatorio e recuperatorio del danno lamentato dalle attrice evidenzia la volontà di proporre unicamente una domanda di mero accertamento della responsabilità dei convenuti e non, anche, quella di condanna. È, infatti, inammissibile, per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., la domanda di mero accertamento della responsabilità per danni, atteso che il mero accertamento della responsabilità, rispetto ad un diritto risarcitorio, non è idoneo a consentire alle attrici di conseguire un vantaggio giuridicamente concreto e oggettivamente valutabile. Tale diritto, infatti, può essere soddisfatto solo con un'azione recuperatoria risarcitoria dove l'accertamento della lesione e la quantificazione del danno asseritamente causalmente collegato alla condotta dei convenuti costituiscono elementi della fattispecie di responsabilità risarcitoria.
Trattandosi, dunque, di domanda di mero accertamento del diritto al risarcimento dei danni, resta escluso che, in caso di accoglimento, possa pronunciarsi la condanna. La domanda è, pertanto, inammissibile, in quanto incompatibile con la funzione del processo che, vertendo nell'ambito dei danni, deve potersi concludere con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con la pagina 4 di 5 negazione del diritto dedotto in giudizio ed, in caso di accertamento, con la condanna. Nel caso di specie, va invece ribadito che l'accertamento richiesto dalle attrici non è funzionale alla eventuale condanna.
L'interesse ad agire, invero, richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza. E ciò in quanto le attrici, pur deducendo interesse all'accertamento del danno, non vi hanno collegato alcuna domanda di condanna o di accertamento, dovendosi escludere l'interesse ad agire della parte, costituendo l'accertamento solo uno degli elementi della fattispecie determinativa di danno.
Le spese di lite sono poste a carico delle attrici e vengono liquidate come da seguente dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice dott.ssa Stefania Iannetti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
-dichiara inammissibile la domanda.
-condanna le attrici, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore di ciascun convenuto, nella somma complessiva di € 2.300.00 oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge;
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Ascoli Piceno, lì 21/01/2025.
Trasmissione ore 16:03
Il giudice dott.ssa Stefania Iannetti
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