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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 02/07/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al R. G. n. 1641/2024, introdotta
DA
, (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Walter Miceli (C.F. , PEC , Fabio Ganci (C.F. C.F._2 Email_1
, PEC , Giovanni Rinaldi (C.F. C.F._3 Email_2
, PEC e Nicola Zampieri (C.F. C.F._4 Email_3
, PEC: , ed elettivamente C.F._5 Email_4 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Schio (VI), giusta mandato in atti;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella
Pagliuca (C.F. ), elettivamente domiciliata presso l' C.F._6 [...]
sito in , alla via Giuseppe Marotta, i Controparte_2 CP_1 quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo
1 -resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.05.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito l'intestato Tribunale per: 1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi
121, 122 e 124, della L. n. 107/2015 (nella parte in cui assegna la carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'attribuzione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione
Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e
2021/22, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è Cont riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il .
a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6
e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. 2)
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. 4) Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al
30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018.”.
Allo scopo, deduceva di essere una docente immessa in ruolo l'1.9.2022 e attualmente impiegata presso l'IC. , nonché di aver prestato servizio a tempo determinato Parte_2
Cont alle dipendenze del (attuale ), come da prospetto riassuntivo che Controparte_1 segue: Dal 12/10/2018 al 30/06/2019 Dal 16/09/2019 al 30/06/2020 Dal 29/09/2020 al 30/06/2021.
Dal 01/09/2021 al 31/08/2022.
2 Si doleva di non aver fruito, con riguardo a tali anni scolastici, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015 riservava tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato.
La ricorrente ha rilevato di essere stata esclusa dalla possibilità di usufruire del beneficio economico di € 500 annui previsto dall'art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 a fini di formazione professionale, la c.d. carta docenti, in quanto assunta a tempo determinato.
In particolare, ha esposto che l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 (c.d. Buona Scuola) ha previsto espressamente che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_3 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La parte ricorrente ha poi chiarito che il successivo comma 122 della Legge suddetta ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”, che il resistente, dunque, CP_1 diramava alcune indicazioni operative per le modalità di assegnazione ed utilizzo della suddetta
Carta attraverso il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e che in tal sede venivano previsti come destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che tanto veniva ribadito dalla nota di cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015. CP_4
Ha poi aggiunto che l'art. 3, comma 1 del D.P.C.M. del 28.11.2016, nel sostituire il precedente
D.P.C.M., ha poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
3 istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”
Pertanto, ha proseguito asserendo che, in tali circostanze, tale importo non veniva corrisposto agli insegnanti assunti dall'Amministrazione resistente con contratto a tempo determinato, sebbene il profilo professionale e le mansioni svolte da questi ultimi fossero pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
La parte ricorrente ha rappresentato, difatti, che per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, non ha usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), pur avendo svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo sottoposta agli stessi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti.
La stessa ha dedotto, pertanto, che il diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari è privo di qualsiasi ragione oggettiva, in quanto gli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e che una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70/CE, così come rilevato di recente dal Consiglio di Stato, da una serie di pronunce di merito dei giudici italiani e dalla Corte di Cassazione.
Ciò chiarito, parte ricorrente ha formulato le richieste conclusionali ut supra.
2. Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva l'Amministrazione resistente che, eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione, contestava le pretese di parte ricorrente e concludeva testualmente al fine di: “1) in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2)nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
3) comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
4. Innanzitutto, deve rigettarsi l'eccezione sollevata dall'Amministrazione resistente circa il difetto di giurisdizione del giudice adito.
4 Come noto, il riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a. poggia sulla natura del petitum sostanziale, da individuarsi nel bene finale della vita a cui la parte ricorrente aspira.
Laddove, quindi, l'atto amministrativo assuma la natura di mero medium rispetto alla norma di legge costitutiva della posizione giuridica rivendicata, esso non viene in rilievo se non via di mera disapplicazione, ed anzi resta estraneo al vaglio di legittimità, tipico del sindacato del giudice amministrativo. Nell'ipotesi emarginata, non vi è dubbio che la posizione giuridica assuma i connotati del diritto soggettivo, nascente direttamente dalla disposizione di legge che lo istituisce o lo regimenta, il che radica la giurisdizione del giudice ordinario. A ciò si aggiunga che, in materia di rapporto di pubblico impiego privatizzato, allorché la controversia attenga alla fase esecutiva di un rapporto già costituito, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento a tutti gli atti assunti dalla P.A. in veste di datore di lavoro, in esercizio del potere di gestione tipicamente datoriale e non già della potestas imperii pubblicistica (in tal senso, Cassazione civile, sez. un.,
13/03/2020, n. 7218: “In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell' art. 63, comma 1, d.lg.
n. 165 del 2001 , sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la p.a., le quali possono essere anche interne, purché configurino progressioni verticali novative e non meramente economiche oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento”). Ebbene, nella fattispecie in controversia, i ricorrenti non hanno impugnato un provvedimento amministrativo, bensì l'interpretazione restrittiva adottata dal resistente, in veste datoriale, con cui si è CP_1 loro denegato il beneficio de quo. Di conseguenza, il thema decidendum non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A., ma al riconoscimento della spettanza della Carta elettronica del docente, beneficio che discende direttamente dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, quale diritto soggettivo rivendicabile dal pubblico impiegato che ne assume la titolarità. Il D.P.C.M. del 23.9.2015 assume, quindi, natura di atto intermedio della
P.A., la cui legittimità è estranea al presente giudizio, laddove non si tratta di sindacare la validità e la legittimità di siffatto atto normativo secondario, bensì di individuare, in via interpretativa, il corretto ambito applicativo della disposizione di legge prefata: se essa risulta applicabile anche in favore degli educatori, costoro potranno, quali pubblici dipendenti, invocare direttamente il
5 beneficio de quo dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, trattandosi di provvidenza economica direttamente connessa alla conduzione del rapporto lavorativo.
Pertanto, l'eccezione va disattesa e va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
5. Ciò chiarito, nel merito il ricorso risulta fondato, anche alla luce della recente pronuncia della
Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023.
In punto di diritto, infatti, deve rilevarsi che l'art. 1, co. 121, della L. 107 del 2015 abbia statuito che
“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”, ed il successivo comma 122 del medesimo articolo abbia previsto che con un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze sarebbero stati Controparte_5 definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121.
Con il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, quindi, si è statuito, all'art. 2, che solo “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile” e che “Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_3 comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche”.
Successivamente, con il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il legislatore ha altresì confermato all'art. 3 che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Pertanto, come già osservato dalla giurisprudenza, per effetto del combinato disposto della normativa primaria e secondaria appena richiamata, tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, ancorché assunti con contratto a tempo parziale, ed anche se poi non confermati in ruolo e per intero ed altresì se assunti in corso d'anno, hanno diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, da utilizzare fino a concorrenza di € 500,00 annui, non oltre il decorso di due anni decorrenti dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la somma è stata
6 assegnata (l'art. 6, co. 6, del DPCM del 28 novembre 2016, infatti, prevede espressamene che Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate).
Il quadro normativo rappresentato, quindi, ha completamente escluso dal beneficio de quo il personale docente a tempo determinato, tra cui la ricorrente, pur svolgendo la stessa mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo la stessa sottoposta agli stessi obblighi formativi.
Ebbene, la questione esposta è stata già affrontata dalla CGUE con l'ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, in cui la stessa ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_3 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha altresì precisato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, che “conformemente all'articolo
1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali”, che “il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo
7 quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili”, che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. Infine, la Corte ha chiarito che “a tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”.
Sulla specifica questione, poi, deve essere anche riportato l'orientamento espresso dal Consiglio di
Stato che ha affermato “l'illegittimità degli atti impugnati (in specie: il d.P.C.M. del 23 settembre
2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015) nella parte in cui escludono i docenti non CP_4 di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.: ciò che, come già visto, consente di prescindere dalla questione – dedotta con gli altri motivi dell'appello – della conformità della succitata esclusione alla normativa comunitaria, perché, in disparte la fondatezza o meno della questione pregiudiziale comunitaria, gli atti impugnati sono in ogni caso viziati in parte qua […]” e che “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di
8 incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato
(come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Da ultimo, sulla fattispecie in esame si è pronunciata la Suprema Corte con la summenzionata sentenza n. 29961/2023, la quale, richiamando la giurisprudenza comunitaria (in particolare la pronuncia del 18 maggio 2022), ha affermato che “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. […] Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente compatibile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. La S.C. ha poi precisato che, onde evitare il realizzarsi di una discriminazione alla rovescia, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, il beneficio non può essere riconosciuto a tutti i docenti precari, ma solo in favore di coloro i quali hanno ricevuto degli incarichi annuali di supplenza secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999: “In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docenti ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, co.2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
9 La citata pronuncia affronta altresì la questione legata alle modalità di erogazione del beneficio e chiarisce che la ratio della norma è quella di fornire un sostegno alla didattica annua, consentendo l'acquisto di specifici beni e servizi funzionali alla formazione del docente. Pertanto, attribuire al docente una somma liquida varrebbe a dire che “gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali […] Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancora più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno […]”. Inoltre, “questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione […] L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica […]”.
La Corte di Cassazione, inoltre, è intervenuta su un altro tema che è stato portato all'attenzione di questo giudicante dalla parte resistente. Il , difatti, ha eccepito Controparte_1 che ai fini della corresponsione del bonus con riguardo ad anni scolastici pregressi, parte ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare di aver effettuato esborsi per aggiornamento professionale e per esigenze formative, sostenendo personalmente le relative spese. Ebbene, sul punto la Corte di
Cassazione ha al contrario chiarito che “essendo la Carta Docente tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti “annuali” (d.l. n. 69 del 2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi. Né è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio
10 diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue(…).Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo
(Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558)”. Da ciò la Corte deduce che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui sono state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Dunque, la Suprema Corte conclude sul punto chiarendo che nel caso in cui vi sia cessazione del servizio, si estingue il diritto del docente a fruire del beneficio;
intendendo per “cessazione”, nel caso dei docenti precari, non la cessazione della supplenza, bensì la fuoriuscita dei docenti dal sistema scolastico, che costituisce il momento in cui viene meno l'interesse bilaterale alla formazione che governa il momento estintivo del diritto alla fruizione della Carta Docente. In tal caso, conclude la Cassazione, resta solo il diritto al risarcimento del danno.” (Cass. sentenza n. 29961 del 27.10.2023).
6. In definitiva, dando applicazione ai principi giurisprudenziali esposti, deve rilevarsi che, nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto e provato di aver svolto per l'a.s. 2019/2020; 2020/2021 e
2021/2022 degli incarichi che corrispondono alle tipologie di cui all'art. 4 della L. 124/1999; inoltre, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha precisato di essere attualmente in servizio l'IC. . Parte_2
Ne consegue, dunque, l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e ss. per gli anni scolastici di servizio svolto negli a.s. 2019/2020, 2020/2021
e 2021/2022 in virtù dei contratti a tempo determinato allegati e per i quali è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente.
7. Spese di giudizio liquidate secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice dr. Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020,
11 2020/2021, 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il alla relativa attivazione Controparte_1 con l'importo di € 1.500,00 (millecinquecento);
b) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, a favore di parte ricorrente, che CP_1 liquida in euro 1.313,00 (milletrecentotredici), oltre C.P.A. e IVA, nonché al rimborso delle spese generali come per legge, maggiorate fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, da distrarre ai procuratori antistatari di parte ricorrente.
Così deciso in Avellino, il 2.07.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
12
In Nome Del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al R. G. n. 1641/2024, introdotta
DA
, (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Walter Miceli (C.F. , PEC , Fabio Ganci (C.F. C.F._2 Email_1
, PEC , Giovanni Rinaldi (C.F. C.F._3 Email_2
, PEC e Nicola Zampieri (C.F. C.F._4 Email_3
, PEC: , ed elettivamente C.F._5 Email_4 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Schio (VI), giusta mandato in atti;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella
Pagliuca (C.F. ), elettivamente domiciliata presso l' C.F._6 [...]
sito in , alla via Giuseppe Marotta, i Controparte_2 CP_1 quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni alla casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo
1 -resistente-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15.05.2024 e ritualmente notificato, parte ricorrente in epigrafe indicata ha adito l'intestato Tribunale per: 1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi
121, 122 e 124, della L. n. 107/2015 (nella parte in cui assegna la carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'attribuzione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione
Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE. e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e
2021/22, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è Cont riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il .
a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6
e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. 2)
Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. 4) Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che hanno anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al
30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018.”.
Allo scopo, deduceva di essere una docente immessa in ruolo l'1.9.2022 e attualmente impiegata presso l'IC. , nonché di aver prestato servizio a tempo determinato Parte_2
Cont alle dipendenze del (attuale ), come da prospetto riassuntivo che Controparte_1 segue: Dal 12/10/2018 al 30/06/2019 Dal 16/09/2019 al 30/06/2020 Dal 29/09/2020 al 30/06/2021.
Dal 01/09/2021 al 31/08/2022.
2 Si doleva di non aver fruito, con riguardo a tali anni scolastici, della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione … dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della L. n.
107/2015 riservava tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato.
La ricorrente ha rilevato di essere stata esclusa dalla possibilità di usufruire del beneficio economico di € 500 annui previsto dall'art. 1, comma 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 a fini di formazione professionale, la c.d. carta docenti, in quanto assunta a tempo determinato.
In particolare, ha esposto che l'art. 1, comma 121, della L. 107/2015 (c.d. Buona Scuola) ha previsto espressamente che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, Controparte_3 inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La parte ricorrente ha poi chiarito che il successivo comma 122 della Legge suddetta ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire “i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121”, che il resistente, dunque, CP_1 diramava alcune indicazioni operative per le modalità di assegnazione ed utilizzo della suddetta
Carta attraverso il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e che in tal sede venivano previsti come destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che tanto veniva ribadito dalla nota di cui al prot. 15219 del 15 ottobre 2015. CP_4
Ha poi aggiunto che l'art. 3, comma 1 del D.P.C.M. del 28.11.2016, nel sostituire il precedente
D.P.C.M., ha poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
3 istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”
Pertanto, ha proseguito asserendo che, in tali circostanze, tale importo non veniva corrisposto agli insegnanti assunti dall'Amministrazione resistente con contratto a tempo determinato, sebbene il profilo professionale e le mansioni svolte da questi ultimi fossero pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
La parte ricorrente ha rappresentato, difatti, che per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, non ha usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui, destinata allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. «Carta Elettronica del docente»), pur avendo svolto mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo sottoposta agli stessi obblighi formativi gravanti su tutti gli altri docenti.
La stessa ha dedotto, pertanto, che il diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari è privo di qualsiasi ragione oggettiva, in quanto gli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato e che una diversa disposizione si porrebbe in contrasto con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70/CE, così come rilevato di recente dal Consiglio di Stato, da una serie di pronunce di merito dei giudici italiani e dalla Corte di Cassazione.
Ciò chiarito, parte ricorrente ha formulato le richieste conclusionali ut supra.
2. Ritualmente evocata in giudizio, si costituiva l'Amministrazione resistente che, eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione, contestava le pretese di parte ricorrente e concludeva testualmente al fine di: “1) in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice
Ordinario in favore del Giudice Amministrativo;
2)nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
3) comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per i motivi di seguito indicati.
4. Innanzitutto, deve rigettarsi l'eccezione sollevata dall'Amministrazione resistente circa il difetto di giurisdizione del giudice adito.
4 Come noto, il riparto di giurisdizione tra g.o. e g.a. poggia sulla natura del petitum sostanziale, da individuarsi nel bene finale della vita a cui la parte ricorrente aspira.
Laddove, quindi, l'atto amministrativo assuma la natura di mero medium rispetto alla norma di legge costitutiva della posizione giuridica rivendicata, esso non viene in rilievo se non via di mera disapplicazione, ed anzi resta estraneo al vaglio di legittimità, tipico del sindacato del giudice amministrativo. Nell'ipotesi emarginata, non vi è dubbio che la posizione giuridica assuma i connotati del diritto soggettivo, nascente direttamente dalla disposizione di legge che lo istituisce o lo regimenta, il che radica la giurisdizione del giudice ordinario. A ciò si aggiunga che, in materia di rapporto di pubblico impiego privatizzato, allorché la controversia attenga alla fase esecutiva di un rapporto già costituito, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento a tutti gli atti assunti dalla P.A. in veste di datore di lavoro, in esercizio del potere di gestione tipicamente datoriale e non già della potestas imperii pubblicistica (in tal senso, Cassazione civile, sez. un.,
13/03/2020, n. 7218: “In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell' art. 63, comma 1, d.lg.
n. 165 del 2001 , sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la p.a., le quali possono essere anche interne, purché configurino progressioni verticali novative e non meramente economiche oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia di inquadramento”). Ebbene, nella fattispecie in controversia, i ricorrenti non hanno impugnato un provvedimento amministrativo, bensì l'interpretazione restrittiva adottata dal resistente, in veste datoriale, con cui si è CP_1 loro denegato il beneficio de quo. Di conseguenza, il thema decidendum non attiene alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A., ma al riconoscimento della spettanza della Carta elettronica del docente, beneficio che discende direttamente dall'art. 1 co. 121 L. 107/2015 in presenza di determinati presupposti, quale diritto soggettivo rivendicabile dal pubblico impiegato che ne assume la titolarità. Il D.P.C.M. del 23.9.2015 assume, quindi, natura di atto intermedio della
P.A., la cui legittimità è estranea al presente giudizio, laddove non si tratta di sindacare la validità e la legittimità di siffatto atto normativo secondario, bensì di individuare, in via interpretativa, il corretto ambito applicativo della disposizione di legge prefata: se essa risulta applicabile anche in favore degli educatori, costoro potranno, quali pubblici dipendenti, invocare direttamente il
5 beneficio de quo dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, trattandosi di provvidenza economica direttamente connessa alla conduzione del rapporto lavorativo.
Pertanto, l'eccezione va disattesa e va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
5. Ciò chiarito, nel merito il ricorso risulta fondato, anche alla luce della recente pronuncia della
Corte di Cassazione n. 29961 del 27.10.2023.
In punto di diritto, infatti, deve rilevarsi che l'art. 1, co. 121, della L. 107 del 2015 abbia statuito che
“al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”, ed il successivo comma 122 del medesimo articolo abbia previsto che con un successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze sarebbero stati Controparte_5 definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121.
Con il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, quindi, si è statuito, all'art. 2, che solo “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile” e che “Il
[...]
assegna la Carta a ciascuno dei docenti di cui al Controparte_3 comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche”.
Successivamente, con il D.P.C.M. del 28 novembre 2016 il legislatore ha altresì confermato all'art. 3 che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Pertanto, come già osservato dalla giurisprudenza, per effetto del combinato disposto della normativa primaria e secondaria appena richiamata, tutti i docenti assunti a tempo indeterminato, ancorché assunti con contratto a tempo parziale, ed anche se poi non confermati in ruolo e per intero ed altresì se assunti in corso d'anno, hanno diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, da utilizzare fino a concorrenza di € 500,00 annui, non oltre il decorso di due anni decorrenti dalla data di inizio dell'anno scolastico in relazione al quale la somma è stata
6 assegnata (l'art. 6, co. 6, del DPCM del 28 novembre 2016, infatti, prevede espressamene che Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate).
Il quadro normativo rappresentato, quindi, ha completamente escluso dal beneficio de quo il personale docente a tempo determinato, tra cui la ricorrente, pur svolgendo la stessa mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo e pur essendo la stessa sottoposta agli stessi obblighi formativi.
Ebbene, la questione esposta è stata già affrontata dalla CGUE con l'ordinanza del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, in cui la stessa ha affermato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE
e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un Controparte_3 CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di giustizia dell'Unione europea ha altresì precisato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, che “conformemente all'articolo
1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_1 professionali”, che “il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo
7 quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili”, che “Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”. Infine, la Corte ha chiarito che “a tale riguardo, il giudice del rinvio ha, in sostanza, precisato egli stesso che la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva e che, in ogni caso, essa non può essere giustificata dall'obiettivo di garantire la stabilità del rapporto dei docenti a tempo indeterminato”.
Sulla specifica questione, poi, deve essere anche riportato l'orientamento espresso dal Consiglio di
Stato che ha affermato “l'illegittimità degli atti impugnati (in specie: il d.P.C.M. del 23 settembre
2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015) nella parte in cui escludono i docenti non CP_4 di ruolo dall'erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.: ciò che, come già visto, consente di prescindere dalla questione – dedotta con gli altri motivi dell'appello – della conformità della succitata esclusione alla normativa comunitaria, perché, in disparte la fondatezza o meno della questione pregiudiziale comunitaria, gli atti impugnati sono in ogni caso viziati in parte qua […]” e che “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di
8 incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a 124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi
è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato
(come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Da ultimo, sulla fattispecie in esame si è pronunciata la Suprema Corte con la summenzionata sentenza n. 29961/2023, la quale, richiamando la giurisprudenza comunitaria (in particolare la pronuncia del 18 maggio 2022), ha affermato che “l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'
“anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. […] Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente compatibile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento”. La S.C. ha poi precisato che, onde evitare il realizzarsi di una discriminazione alla rovescia, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, il beneficio non può essere riconosciuto a tutti i docenti precari, ma solo in favore di coloro i quali hanno ricevuto degli incarichi annuali di supplenza secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999: “In altre parole, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docenti ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, co.2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
9 La citata pronuncia affronta altresì la questione legata alle modalità di erogazione del beneficio e chiarisce che la ratio della norma è quella di fornire un sostegno alla didattica annua, consentendo l'acquisto di specifici beni e servizi funzionali alla formazione del docente. Pertanto, attribuire al docente una somma liquida varrebbe a dire che “gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali […] Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancora più se poi egli transiti in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico. In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno […]”. Inoltre, “questa Corte ha già affermato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione […] L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n.
124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica […]”.
La Corte di Cassazione, inoltre, è intervenuta su un altro tema che è stato portato all'attenzione di questo giudicante dalla parte resistente. Il , difatti, ha eccepito Controparte_1 che ai fini della corresponsione del bonus con riguardo ad anni scolastici pregressi, parte ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare di aver effettuato esborsi per aggiornamento professionale e per esigenze formative, sostenendo personalmente le relative spese. Ebbene, sul punto la Corte di
Cassazione ha al contrario chiarito che “essendo la Carta Docente tuttora esistente come istituto ed essendo stata, anzi, estesa dal legislatore per il 2023 ai supplenti “annuali” (d.l. n. 69 del 2023 cit.), non vi è ragione per dubitare che essa possa funzionare – almeno in oggi - anche rispetto a periodi pregressi. Né è verosimile pensare ad impedimenti ad esercitare in quel modo il proprio
10 diritto, trattandosi semplicemente di consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue(…).Nel valutare il tema dell'interesse rispetto all'adempimento dell'obbligazione oggetto del contenzioso deve muoversi dal richiamo, dal lato datoriale, alla natura “continua” del diritto-dovere alla formazione ed aggiornamento ed all'inserirsi di esso nel contesto di una ormai conclamata unitarietà non solo tra pre-ruolo e ruolo
(Cass. 28 novembre 2019, n. 31149), ma anche del periodo pre-ruolo in sé considerato (Cass. 7 novembre 2016, n. 22558)”. Da ciò la Corte deduce che la mancata attribuzione degli importi che erano dovuti per le annate in cui sono state svolte le supplenze non significa che vi sia perdita di interesse rispetto all'ottenimento successivo di essi, che anzi deve presumersi persista nella misura in cui chi agisce sia ancora interno al sistema educativo scolastico, in ragione della persistenza del diritto-dovere formativo. Dunque, la Suprema Corte conclude sul punto chiarendo che nel caso in cui vi sia cessazione del servizio, si estingue il diritto del docente a fruire del beneficio;
intendendo per “cessazione”, nel caso dei docenti precari, non la cessazione della supplenza, bensì la fuoriuscita dei docenti dal sistema scolastico, che costituisce il momento in cui viene meno l'interesse bilaterale alla formazione che governa il momento estintivo del diritto alla fruizione della Carta Docente. In tal caso, conclude la Cassazione, resta solo il diritto al risarcimento del danno.” (Cass. sentenza n. 29961 del 27.10.2023).
6. In definitiva, dando applicazione ai principi giurisprudenziali esposti, deve rilevarsi che, nel caso in esame, la ricorrente ha dedotto e provato di aver svolto per l'a.s. 2019/2020; 2020/2021 e
2021/2022 degli incarichi che corrispondono alle tipologie di cui all'art. 4 della L. 124/1999; inoltre, nel ricorso introduttivo del presente giudizio, la ricorrente ha precisato di essere attualmente in servizio l'IC. . Parte_2
Ne consegue, dunque, l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121 e ss. per gli anni scolastici di servizio svolto negli a.s. 2019/2020, 2020/2021
e 2021/2022 in virtù dei contratti a tempo determinato allegati e per i quali è documentato e non contestato lo svolgimento dell'attività di docente.
7. Spese di giudizio liquidate secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in persona del giudice dr. Monica d'Agostino, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
a) dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici 2019/2020,
11 2020/2021, 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il alla relativa attivazione Controparte_1 con l'importo di € 1.500,00 (millecinquecento);
b) condanna il resistente al pagamento delle spese di lite, a favore di parte ricorrente, che CP_1 liquida in euro 1.313,00 (milletrecentotredici), oltre C.P.A. e IVA, nonché al rimborso delle spese generali come per legge, maggiorate fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, da distrarre ai procuratori antistatari di parte ricorrente.
Così deciso in Avellino, il 2.07.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Monica d'Agostino
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