TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17237 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22037/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 22037/2025 promossa da:
in persona del l.r.p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Barrasso parte attrice contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Iannetti parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato a parte attrice CP_1
adiva l'intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione deduzione e conclusione, per le ragioni di cui in premessa: accertare e dichiarare l'efficacia del contratto di finanziamento n.
65133/TD/FP per il verificarsi delle condizioni sospensive ivi previste;
condannare CP_1
all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel contratto di finanziamento n.
[...]
65133/TD/FP sottoscritto in data 20 gennaio 2022 e, per l'effetto, obbligarla a versare
pagina1 di 4 la somma di euro 150.000,00 a titolo di seconda erogazione in favore della Società
oltre agli interessi e rivalutazione come per legge Parte_1
dalla data del sinistro sino all'effettivo saldo”.
1.1.A sostegno della propria domanda parte attrice esponeva che: con contratto n. 65133/TD/FP stipulato tra le parti in data 20 gennaio 2022
l'odierna convenuta aveva concesso all'attore il finanziamento ex art. 11 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, e Circolare n. 1/PNRR/394/2021, per un importo complessivo pari a € 300.000, di cui € 120.000, quale quota di cofinanziamento a fondo perduto, ed € 180.000, quale quota di finanziamento;
il finanziamento mirava, nel caso di specie, a consentire alla Società
[...]
quale piccola e media impresa con vocazione Parte_1
internazionale, di attuare il processo di “Transizione Digitale ed Ecologica” e di
“Digitalizzazione, innovazione”, al fine ultimo di migliorare la propria competitività nel mercato nazionale e sovranazionale;
verificatisi i presupposti previsti nell'accordo per la prima erogazione, in data 22 marzo 2022, CP_1
aveva effettuato il primo versamento per un importo totale di euro
[...]
150.000,00 (pari, dunque, al 50% del finanziamento), ma che il pagamento della seconda tranche prevista non veniva effettuato, nonostante l'attrice avesse fornito tutta la documentazione prevista e nonostante la diffida, datata 24 febbraio 2025, “a provvedere, non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica del presente atto, alla erogazione, in favore dell'istante, della somma di euro 150.000,00, dovutale in ragione del contratto di finanziamento n. 65133 sottoscritto in data 22 gennaio 2022, oltre rivalutazione ed interessi moratori dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo”; con comunicazione del 24 marzo 2025, la convenuta rappresentava che avrebbe proceduto alla erogazione del saldo del finanziamento “una volta sciolte le eventuali condizioni sospensive”, invitando a verificare la situazione del Parte_1
finanziamento, accedendo al portale ma alcuna condizione CP_1
sospensiva risultava ancora in essere sul portale;
seguiva ulteriore invito da parte dell'attrice a procedere all'erogazione in data 1° aprile 2025, Parte_1
ma rimaneva privo di riscontro e il pagamento non avveniva.
pagina2 di 4 1.2.Parte attrice, dunque, sull'assunto che il contratto dovesse essere eseguito con riferimento alla seconda erogazione a partire dal 4 novembre 2024, con termine per l'adempimento massimo, previsto contrattualmente, di 30 giorni, introduceva l'odierno giudizio.
2.Si costituiva chiedendo la cessata materia del contendere con CP_1
compensazione delle spese di lite, essendo intervenuto il pagamento oggetto di domanda.
3.All'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., entrambe le parti concludevano per la declaratoria di cessata materia del contendere, ma parte attrice insisteva per la rifusione delle spese di lite.
4.Essendo intervenuto nelle more del giudizio il pagamento deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
5.Quanto alle spese di lite deve essere applicato il c.d. principio di soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass.
14.11.77, n. 4923; Cass. Civ. l, 28.3.2001, n. 4442).
5.1. Solo al fine sopra enunciato si osserva che, nel caso di specie, la domanda azionata da parte attrice sarebbe stata accolta, essendo l'importo richiesto dovuto, come peraltro riconosciuto anche da che ha provveduto CP_1
al pagamento in corso di causa. D'altra parte, il superamento del termine previsto per il pagamento della seconda tranche (4 novembre 2024 con termine massimo entro i 30 giorni successivi) non pare imputabile all'attrice, la quale, pertanto, fondatamente aveva spiccato l'azione.
5.2. Per tali ragioni parte dovrà rifondere a CP_1 [...]
le spese di lite che vanno liquidate come in dispositivo, Parte_1
tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata, nonché della circostanza che la materia del contendere è cessata pagina3 di 4 prima della costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna altresì a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che CP_1 liquida in € 10.0 ensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute
Così è deciso in data 7.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Multari ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 22037/2025 promossa da:
in persona del l.r.p.t., Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Barrasso parte attrice contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Iannetti parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza di discussione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato a parte attrice CP_1
adiva l'intestato Tribunale per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione deduzione e conclusione, per le ragioni di cui in premessa: accertare e dichiarare l'efficacia del contratto di finanziamento n.
65133/TD/FP per il verificarsi delle condizioni sospensive ivi previste;
condannare CP_1
all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel contratto di finanziamento n.
[...]
65133/TD/FP sottoscritto in data 20 gennaio 2022 e, per l'effetto, obbligarla a versare
pagina1 di 4 la somma di euro 150.000,00 a titolo di seconda erogazione in favore della Società
oltre agli interessi e rivalutazione come per legge Parte_1
dalla data del sinistro sino all'effettivo saldo”.
1.1.A sostegno della propria domanda parte attrice esponeva che: con contratto n. 65133/TD/FP stipulato tra le parti in data 20 gennaio 2022
l'odierna convenuta aveva concesso all'attore il finanziamento ex art. 11 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, e Circolare n. 1/PNRR/394/2021, per un importo complessivo pari a € 300.000, di cui € 120.000, quale quota di cofinanziamento a fondo perduto, ed € 180.000, quale quota di finanziamento;
il finanziamento mirava, nel caso di specie, a consentire alla Società
[...]
quale piccola e media impresa con vocazione Parte_1
internazionale, di attuare il processo di “Transizione Digitale ed Ecologica” e di
“Digitalizzazione, innovazione”, al fine ultimo di migliorare la propria competitività nel mercato nazionale e sovranazionale;
verificatisi i presupposti previsti nell'accordo per la prima erogazione, in data 22 marzo 2022, CP_1
aveva effettuato il primo versamento per un importo totale di euro
[...]
150.000,00 (pari, dunque, al 50% del finanziamento), ma che il pagamento della seconda tranche prevista non veniva effettuato, nonostante l'attrice avesse fornito tutta la documentazione prevista e nonostante la diffida, datata 24 febbraio 2025, “a provvedere, non oltre 10 (dieci) giorni dalla notifica del presente atto, alla erogazione, in favore dell'istante, della somma di euro 150.000,00, dovutale in ragione del contratto di finanziamento n. 65133 sottoscritto in data 22 gennaio 2022, oltre rivalutazione ed interessi moratori dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo”; con comunicazione del 24 marzo 2025, la convenuta rappresentava che avrebbe proceduto alla erogazione del saldo del finanziamento “una volta sciolte le eventuali condizioni sospensive”, invitando a verificare la situazione del Parte_1
finanziamento, accedendo al portale ma alcuna condizione CP_1
sospensiva risultava ancora in essere sul portale;
seguiva ulteriore invito da parte dell'attrice a procedere all'erogazione in data 1° aprile 2025, Parte_1
ma rimaneva privo di riscontro e il pagamento non avveniva.
pagina2 di 4 1.2.Parte attrice, dunque, sull'assunto che il contratto dovesse essere eseguito con riferimento alla seconda erogazione a partire dal 4 novembre 2024, con termine per l'adempimento massimo, previsto contrattualmente, di 30 giorni, introduceva l'odierno giudizio.
2.Si costituiva chiedendo la cessata materia del contendere con CP_1
compensazione delle spese di lite, essendo intervenuto il pagamento oggetto di domanda.
3.All'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., entrambe le parti concludevano per la declaratoria di cessata materia del contendere, ma parte attrice insisteva per la rifusione delle spese di lite.
4.Essendo intervenuto nelle more del giudizio il pagamento deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
5.Quanto alle spese di lite deve essere applicato il c.d. principio di soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass.
14.11.77, n. 4923; Cass. Civ. l, 28.3.2001, n. 4442).
5.1. Solo al fine sopra enunciato si osserva che, nel caso di specie, la domanda azionata da parte attrice sarebbe stata accolta, essendo l'importo richiesto dovuto, come peraltro riconosciuto anche da che ha provveduto CP_1
al pagamento in corso di causa. D'altra parte, il superamento del termine previsto per il pagamento della seconda tranche (4 novembre 2024 con termine massimo entro i 30 giorni successivi) non pare imputabile all'attrice, la quale, pertanto, fondatamente aveva spiccato l'azione.
5.2. Per tali ragioni parte dovrà rifondere a CP_1 [...]
le spese di lite che vanno liquidate come in dispositivo, Parte_1
tenuto conto del valore della causa, dei parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014, della qualità e della quantità dell'attività difensiva in concreto espletata, nonché della circostanza che la materia del contendere è cessata pagina3 di 4 prima della costituzione di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara cessata la materia del contendere;
Condanna altresì a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che CP_1 liquida in € 10.0 ensi, oltre esborsi, rimborso forfettario al 15% per spese generali, i.v.a., c.p.a. se dovute
Così è deciso in data 7.12.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Multari
pagina4 di 4