Art. 1. Articolo unico
Fino all'emanazione del provvedimento di riforma della dirigenza statale, i dirigenti di cui al quadro D della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , esercitano le funzioni di ispettore capo o di direttore di ragioneria presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.
Fino all'emanazione del provvedimento di riforma della dirigenza statale, i dirigenti di cui al quadro D della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , esercitano le funzioni di ispettore capo o di direttore di ragioneria presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.