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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/10/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7619/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1ì 7619/2024 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
( ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
( ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Sabrina Contino, presso il cui studio sito in Milano Via Masera, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
RICORRENTI CONTRO
(C.F. ) con sede in Roma in Viale Europa n. Controparte_1 P.IVA_1
190 – in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale – rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Modugno ed elettivamente domiciliata in Milano, alla via Cordusio n. 4, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO del giudizio: pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per e (come da foglio di precisazione Parte_1 Parte_2 delle conclusioni depositato in data 15.09.2025):
“ Voglia lo Spettabile Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Previo accertamento della violazione degli obblighi informativi e di trasparenza e delle regole di correttezza, buona fede e diligenza da parte di per le ragioni in narrativa, dichiarare non Controparte_1 estinto per prescrizione il diritto di credito dei ricorrenti di cui ai buoni postali fruttiferi per cui è causa e, per l'effetto, condannare a restituire ai Signori Controparte_1 pagina 1 di 8 e in via di solidarietà attiva, la somma di € 8.000,00 Parte_1 Parte_2 oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni pari a € 2.800,00, o a quella maggiore o minore somma dovesse risultare di giustizia, nonché degli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo oltre rivalutazione monetaria. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Accertare il grave inadempimento di
[...]
. in occasione del collocamento dei buoni fruttiferi postali per cui è causa CP_1 per violazione degli obblighi informativi e di trasparenza nonché delle regole di correttezza, buona fede e diligenza per le ragioni in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione per inadempimento delle suddette negoziazioni ex artt. 1453 e segg. c.c. ordinando alla convenuta di restituire a favore dei Signori e Parte_1 Pt_2
e in via di solidarietà attiva, la somma di € 8.000,00 oltre interessi al tasso
[...] convenzionale fino alla scadenza dei buoni pari a € 2.800,00, o a quella maggiore o minore somma dovesse risultare di giustizia, nonché degli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo oltre rivalutazione monetaria;
condannando ex art. 1453, comma CP_1
1° c.c. al risarcimento del danno a favore dei ricorrenti comprensivo sia dell'importo capitale sia degli interessi secondo le condizioni previste, o nella diversa misura ritenuta di giustizia. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Accertare l'inadempimento di Controparte_1
in relazione al collocamento dei buoni fruttiferi postali di cui in premessa e, per
[...]
l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1218 c.c. condannando la convenuta al pagamento a favore dei Signori Parte_1
e e in via di solidarietà attiva, la somma di € 8.000,00, oltre interessi Parte_2 al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni pari a € 2.800,00, o a quella maggiore o minore somma dovesse risultare di giustizia, nonché degli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo oltre rivalutazione monetaria o la diversa somma nella misura ritenuta equa e di giustizia. IN TUTTI I CASI: Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso spese generali.”
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_1 depositato in data 18.09.2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:
- in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione - ex art. 8 del D.M. 19.12.2000 - dei Buoni Fruttiferi Postali a termine serie AA4 per cui è causa, nonché la prescrizione di ogni pretesa restitutoria e risarcitoria e conseguentemente, respingere la richiesta restitutoria e risarcitoria, nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo nel merito e in via subordinata da parte ricorrente, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
pagina 2 di 8 - per tutte le considerazioni esposte in atti, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per decorrenza dei termini di legge, pertanto respingere la domanda risarcitoria, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto;
- per tutte le considerazioni esposte in atti, accertato e dichiarato il corretto adempimento della società afferente all'ambito delle obbligazioni CP_1 informative, respingere tutte le domande restitutorie e risarcitorie, nonché la domanda di risoluzione per inadempimento, formulate in via principale e in via subordinata, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto
- in ogni caso: accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo alla convenuta in virtù di disposizioni di legge -ex art. 1, commi 343 e 345 della L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), conseguentemente, respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo dai ricorrenti, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con atto introduttivo, regolarmente notificato, e Parte_1 Pt_2 convenivano in giudizio al fine di accertare, in
[...] Controparte_1 via principale, la violazione degli obblighi informativi e di trasparenza e delle regole di correttezza, buona fede e diligenza di quest'ultima e di dichiarare non estinto per prescrizione il diritto di credito dei ricorrenti con riferimento ai buoni fruttiferi postali da essi sottoscritti e, per l'effetto, condannarla a restituire la somma di € 8.000,00 oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni pari a € 2.800,00, o a quella maggiore o minore somma dovesse risultare di giustizia, nonché gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo, oltre rivalutazione monetaria. In via subordinata, hanno chiesto di accertare l'inadempimento di e, Controparte_1 per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1218 c.c. condannandola al pagamento a favore di e Parte_1 Pt_2
e in via di solidarietà attiva, della somma di € 8.000,00, oltre interessi al tasso
[...] convenzionale fino alla scadenza dei buoni pari a € 2.800,00, o a quella maggiore o minore somma dovesse risultare di giustizia, nonché gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo. e sono contitolari di n. 08 buoni fruttiferi postali CPFR Parte_1 Parte_2 cartacei sottoscritti presso l'Ufficio Postale di Cinisello Balsamo:
- n. 00000080874410314 emesso il 04.07.2002 del valore nominale di € 2.500,00;
- n. 00000084545610277 emesso il 26.07.2002 del valore nominale di € 1.000,00;
- n. 00000095307410056 emesso il 04.07.2002 del valore nominale di € 250.00;
- n. 00000084545310253 emesso il 09.07.2002 del valore nominale di € 1.000,00;
- n. 00000095301510033 emesso il 04.07.2002 del valore nominale di € 250,00;
- n. 00000084545510207 emesso il 26.07.2002 del valore nominale di € 1.000,00; pagina 3 di 8 - n. 00000084545510230 emesso il 09.07.2002 del valore nominale di € 1.000,00;
- n. 00000084545210276 emesso il 09.07.2002 del valore nominale di € 1.000,00. I ricorrenti hanno riferito che, nella convinzione di avere acquistato buoni a scadenza ventennale (scadenza buoni 2022 e prescrizione dei medesimi nel 2032), si sono recati presso l'Ufficio Postale di Cinisello Balsamo per chiederne il rimborso nel 2024 e solo in quell'occasione hanno appreso dall'addetto allo sportello che i buoni erano scaduti e che il loro diritto di averne il rimborso si era prescritto non avendoli tempestivamente riscattati. Hanno aggiunto, inoltre, di aver contestato via pec e tramite l'assistenza di un legale la circostanza di cui sopra a tuttavia, non avendo ricevuto alcun Controparte_1 riscontro, hanno avviato la procedura di mediazione obbligatoria. e hanno originato il presente procedimento sollevando Parte_1 Parte_2
l'illegittimità del rifiuto opposto da alla richiesta di rimborso dei titoli ed CP_1 evidenziando che l'odierna resistente ha omesso di fornire – sia verbalmente sia per iscritto tramite la consegna del FIA - le informazioni sulle caratteristiche dell'investimento e le informazioni sulla serie di appartenenza dei buoni collocati, sulla loro durata e quindi sull'effettivo termine di scadenza e di prescrizione, in violazione agli obblighi informativi, di trasparenza e di buona fede a cui era tenuta. si è costituita nel presente giudizio in data 14.02.2025 contestando Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto da parte ricorrente;
sottolineando di aver adempiuto con diligenza alle obbligazioni informative e chiedendo, in via principale, di accertare l'intervenuta prescrizione e di respingere la richiesta restitutoria e risarcitoria;
in via subordinata, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per decorrenza dei termini di legge. In particolare, ha evidenziato che:
- gli odierni ricorrenti hanno sottoscritto n. 8 buoni fruttiferi postali “a termine”, contraddistinti dalla serie alfanumerica “AA4” per una somma capitale complessiva di euro 8.000,00;
- i buoni fruttiferi postali sono emessi con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, resi noti mediante affissione in tutti gli uffici postali, nei locali aperti al pubblico e con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ove sono indicati i rendimenti e le condizioni praticate, dunque, con le modalità idonee ad informare e tutelare i risparmiatori;
- ente collocatore dei titoli in contestazione, espone, nei propri Controparte_1 locali aperti al pubblico gli avvisi sulle condizioni praticate, rinviando ai Fogli Informativi, predisposti dalla Cassa Depositi e Prestiti in qualità di organo emittente, la descrizione delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali;
- unitamente ai titoli in oggetto, l'operatore di sportello dell'Ufficio Postale di Cinisello Balsamo consegnava – ai sensi del D.M. del 19.12.2000 - ai sottoscrittori dei predetti BFP, oggetto di causa, anche il relativo Foglio Informativo contenente la descrizione dettagliata della serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti la serie stessa;
pagina 4 di 8 - trattandosi di Buoni Fruttiferi postali appartenenti alla serie “AA4” - istituita con apposito decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 aprile 2002 recante le “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” – secondo le condizioni di rimborso, previste dall'art. 8 del DM, possono essere liquidati in linea capitale e interessi al termine del settimo anno successivo a quello di emissione;
- i buoni per cui è causa sono diventati infruttiferi al termine del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione, precisamente in data 04.07.2009, 09.07.2009 e 26.07.2009 e, pertanto, il diritto di parte ricorrente al rimborso del capitale e degli interessi risulta ampiamente prescritto rispettivamente già alle date del 5.07.2019, del 10.07.2019 e del 27.07.2019. All'udienza del 03.04.2025 i legali delle parti si riportavano agli scritti depositati e chiedevano fissarsi udienza di discussione orale della causa. Il Giudice, a tal fine, fissava udienza per la data del 21.10.2025 all'esito della quale la causa veniva rimessa in decisione.
II. La domanda risarcitoria, non restitutoria, formulata da parte ricorrente fondata sull'inadempimento di agli obblighi contrattuali e di legge, deve Controparte_1 essere accolta per le ragioni di seguito esposte. ha eccepito, in prima istanza, l'intervenuta prescrizione del diritto di Controparte_1 parte ricorrente al rimborso del capitale e dell'interesse maturato sui Buoni oggetto di causa. In particolare, ha ritenuto che sui predetti Buoni, appartenenti alla serie “AA4” era stata riportata, in alto a sinistra e sul retro, la dicitura “Buono Fruttifero Postale a termine” e che erano stati emessi sulla base dell'apposito decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 aprile 2002 recante le “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” e che l'operatore di sportello dell'Ufficio Postale aveva consegnato, ai sensi del D.M. del 19.12.2000, ai sottoscrittori dei titoli anche il relativo Foglio Informativo contenente la descrizione dettagliata della serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti la serie stessa, oltre all'evidenziare che i fogli informativi erano, comunque, disponibili anche sui siti internet della Cassa Depositi e Prestiti (www.cassaddpp.it) e di
[...]
(www.poste.it) e sulla G.U. CP_1
Ha evidenziato che i Buoni sono stati sottoscritti rispettivamente in data 04.07.2002, 09.07.2002 e 26.07.2002, pertanto sono diventati infruttiferi in data 04.07.2009, 09.07.2009 e 26.07.2009 ed il diritto al rimborso del capitale e degli interessi si è prescritto - ai sensi dell'art. 8, comma 1 del Decreto Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000, secondo il quale “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi” – rispettivamente in data 5.07.2019, in data 10.07.2019 e in data 27.07.2019. Ciò posto, si osserva che non vi è dubbio circa l'intervenuta prescrizione dei buoni. pagina 5 di 8 Con riferimento al contestato inadempimento, invece, va osservato che la normativa applicabile nel caso di specie, di cui al D.M. 19 dicembre 2000, prevede una serie di specifici obblighi in capo all'ente collocatore ( , in particolare, l'art. Controparte_1
3 della normativa stabilisce che "Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento", mentre, l'art. 6 sancisce l'obbligo “di esporre al pubblico le condizioni praticate rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto”. Proprio in merito al citato obbligo di consegna del foglio informativo, questo Tribunale ritiene che, a norma di quanto sancito dall'art. 1218 c.c. e dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, l'onere di provare l'adempimento dell'obbligo grava sulla convenuta, anche considerato che, se si sposasse la tesi opposta, si farebbe ricadere sull'attrice un onere della prova in senso negativo. Ciò detto, nel caso in esame, ha sostenuto di aver prontamente Controparte_1 consegnato il alla cliente, ma non ne ha tuttavia fornito prova, limitandosi a CP_2 produrre in giudizio un modello di foglio informativo che non è sottoscritto dalla cliente, né reca alcuna attestazione di consegna o di invio (cfr. doc. 2 parte resistente). Neppure la convenuta ha fornito elementi indiziari che inducano a ritenere che nel periodo di sottoscrizione dei buoni di cui è causa la consegna del foglio informativo al cliente fosse oggetto di buona prassi ordinariamente osservata negli Uffici Postali. Quanto all'adempimento di cui all'art. 6, quest'ultimo deve considerarsi aggiuntivo e non sostitutivo della consegna, restando, quindi, irrilevante la circostanza che la ricorrente potesse reperire altrimenti le condizioni applicabili ai titoli acquistati (ad esempio prendendone visione accedendo ai siti internet o tramite gli avvisi affissi presso l'Ufficio), come affermato dalla resistente. Infatti, la consegna del FIA assume carattere essenziale nell'esecuzione del contratto, considerando che si tratta dell'unico documento riportante le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento e la scadenza del prodotto, elementi che si pongono a fondamento del rapporto contrattuale e sui quali deve formarsi il consenso alla stipula del contratto. Va evidenziato che, nel caso di specie, l'unico elemento che è presente sul titolo - nel frontespizio e nel retro - è la dicitura Buono Fruttifero Postale “a termine” che, pur essendo finalizzata a differenziare i buoni in questione da quelli ordinari, non risulta di per sé idonea ad indicare una durata dei buoni più breve rispetto a quella ordinariamente prevista, a differenza di quanto sostenuto da parte resistente. L'inadempimento di per non aver consegnato il documento Controparte_1 contenente la disciplina del titolo, assicurando a e Parte_1 Parte_2 nella loro qualità di risparmiatori, la concreta conoscenza delle caratteristiche dei prodotti compravenduti, e la sua definitività, rappresentata dalla perenzione dei titoli in questione, rendono evidente la responsabilità di nello svolgimento Controparte_1
pagina 6 di 8 dei suoi compiti istituzionali di ente collocatore e la gravità del suo operato, proprio in rapporto al livello di diligenza qualificata richiesto dalla sua funzione. La posizione assunta da in ambito finanziario e, nello specifico Controparte_1 quale ente collocatore dei titoli fruttiferi in questione, rende applicabili le norme tipiche che regolano l'attività di quegli istituti che raccolgono e gestiscono il risparmio dei propri clienti, come accade per le banche (tanto che è, oggi, una Controparte_1 banca vera e propria), cosicché, ai sensi dell'articolo 1856 cod. civ., essa “risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente”, oltre ad essere tenuta - più in generale, per il fatto che svolge un'attività di servizio organizzata e che comprende, contrattualmente, una molteplicità di prestazioni di servizio, gestorie e di custodia (e, addirittura, è indicata nel titolo quale soggetto tenuto a rimborsare il capitale ed i relativi interessi maturati), nell'interesse del cliente o risparmiatore - anche al rispetto degli obblighi ricollegabili alle prestazioni principali ed accessorie proprie delle singole tipologie negoziali, nonché del mandato, del deposito e dei precetti di carattere primario come la correttezza e la diligenza, con la precisazione che la diligenza di tali enti nell'adempimento dei loro doveri di mandatari deve essere valutata non in base al parametro dell'osservatore medio, ma secondo il maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato, posto che la prestazione inerisce all'esercizio di un'attività professionale. Appare evidente come il dovere di diligenza e correttezza, rapportato al concetto di professionalità, non possa ritenersi meramente ripetitivo della già più rigorosa attenzione richiesta dalle norme comuni al mandatario, cosicché si deve immaginare che il legislatore abbia voluto porre a carico dell'operatore istituzionale nel campo dei servizi bancari e finanziari un dovere di diligenza e buonafede del tutto peculiari nell'esercizio delle sue incombenze, e soprattutto nei rapporti con il cliente (e non già mero contraente!), anche non consumatore, la cui connotazione caratteristica è resa manifesta dagli obblighi di collaborazione, informativi, conoscitivi e di protezione verso la clientela e da quelli che attengono alla razionalizzazione della propria organizzazione interna, finalizzati ad assicurare la più ampia tutela della clientela stessa. Alla luce di quanto suesposto, appurato che nel caso di specie il foglio informativo non è stato consegnato ai clienti e che tale omissione ha generato un grave inadempimento di
, questo Giudicante ritiene che il comportamento dell'ente non abbia Controparte_1 permesso all'attrice di conoscere le reali caratteristiche del prodotto acquistato, con particolare riguardo ai termini di scadenza dello stesso, sicchè gli effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato esercizio del diritto al rimborso entro i termini previsti devono essere imputati all'intermediario a titolo di risarcimento del danno. L'eccezione sollevata da circa l'intervenuta prescrizione del diritto al CP_1 risarcimento è infondata: invero, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui la condotta inadempiente che ha determinato l'evento dannoso si è resa oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato (art. 2935 c.c.) che nella specie coincide con il rigetto della richiesta di rimborso nell'anno 2024. La mancata consegna del foglio informativo, infatti, integra un impedimento giuridico - pagina 7 di 8 e non già di mero fatto - all'esercizio del diritto al rimborso, dovendo considerarsi quel documento l'unico idoneo a descrivere gli elementi fondanti il contratto, che, ove conosciuti, avrebbero permesso a e di esercitare il suo Parte_1 Parte_2 diritto al rimborso.
Per questi motivi
, va condannata al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dagli odierni ricorrenti a seguito del mancato rimborso del capitale investito. Per quanto riguarda la quantificazione del danno, vista la domanda di parte ricorrente, esso va parametrato al capitale perso, pacificamente quantificabile in euro 8.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni pari ad euro 2.800,00 e oltre interessi di mora dalla data della domanda al saldo.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna Controparte_1
a versare in favore di e la somma di €
[...] Parte_1 Parte_2
8.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni pari ad euro 2.800,00 e oltre interessi di mora dalla data della domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
2. condanna a rifondere a e le Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese di lite liquidate in euro 2088,00 per onorari oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
Monza, 29 ottobre 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1ì 7619/2024 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
( ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
( ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Sabrina Contino, presso il cui studio sito in Milano Via Masera, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
RICORRENTI CONTRO
(C.F. ) con sede in Roma in Viale Europa n. Controparte_1 P.IVA_1
190 – in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale – rappresentata e difesa dall'Avv. Patrizia Modugno ed elettivamente domiciliata in Milano, alla via Cordusio n. 4, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO del giudizio: pagamento somme.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per e (come da foglio di precisazione Parte_1 Parte_2 delle conclusioni depositato in data 15.09.2025):
“ Voglia lo Spettabile Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: Previo accertamento della violazione degli obblighi informativi e di trasparenza e delle regole di correttezza, buona fede e diligenza da parte di per le ragioni in narrativa, dichiarare non Controparte_1 estinto per prescrizione il diritto di credito dei ricorrenti di cui ai buoni postali fruttiferi per cui è causa e, per l'effetto, condannare a restituire ai Signori Controparte_1 pagina 1 di 8 e in via di solidarietà attiva, la somma di € 8.000,00 Parte_1 Parte_2 oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni pari a € 2.800,00, o a quella maggiore o minore somma dovesse risultare di giustizia, nonché degli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo oltre rivalutazione monetaria. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Accertare il grave inadempimento di
[...]
. in occasione del collocamento dei buoni fruttiferi postali per cui è causa CP_1 per violazione degli obblighi informativi e di trasparenza nonché delle regole di correttezza, buona fede e diligenza per le ragioni in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione per inadempimento delle suddette negoziazioni ex artt. 1453 e segg. c.c. ordinando alla convenuta di restituire a favore dei Signori e Parte_1 Pt_2
e in via di solidarietà attiva, la somma di € 8.000,00 oltre interessi al tasso
[...] convenzionale fino alla scadenza dei buoni pari a € 2.800,00, o a quella maggiore o minore somma dovesse risultare di giustizia, nonché degli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo oltre rivalutazione monetaria;
condannando ex art. 1453, comma CP_1
1° c.c. al risarcimento del danno a favore dei ricorrenti comprensivo sia dell'importo capitale sia degli interessi secondo le condizioni previste, o nella diversa misura ritenuta di giustizia. NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: Accertare l'inadempimento di Controparte_1
in relazione al collocamento dei buoni fruttiferi postali di cui in premessa e, per
[...]
l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1218 c.c. condannando la convenuta al pagamento a favore dei Signori Parte_1
e e in via di solidarietà attiva, la somma di € 8.000,00, oltre interessi Parte_2 al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni pari a € 2.800,00, o a quella maggiore o minore somma dovesse risultare di giustizia, nonché degli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo oltre rivalutazione monetaria o la diversa somma nella misura ritenuta equa e di giustizia. IN TUTTI I CASI: Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso spese generali.”
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_1 depositato in data 18.09.2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedere:
- in via principale e nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione - ex art. 8 del D.M. 19.12.2000 - dei Buoni Fruttiferi Postali a termine serie AA4 per cui è causa, nonché la prescrizione di ogni pretesa restitutoria e risarcitoria e conseguentemente, respingere la richiesta restitutoria e risarcitoria, nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo nel merito e in via subordinata da parte ricorrente, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
pagina 2 di 8 - per tutte le considerazioni esposte in atti, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per decorrenza dei termini di legge, pertanto respingere la domanda risarcitoria, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto;
- per tutte le considerazioni esposte in atti, accertato e dichiarato il corretto adempimento della società afferente all'ambito delle obbligazioni CP_1 informative, respingere tutte le domande restitutorie e risarcitorie, nonché la domanda di risoluzione per inadempimento, formulate in via principale e in via subordinata, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto
- in ogni caso: accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo alla convenuta in virtù di disposizioni di legge -ex art. 1, commi 343 e 345 della L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), conseguentemente, respingere tutte le richieste formulate a qualsiasi titolo dai ricorrenti, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con atto introduttivo, regolarmente notificato, e Parte_1 Pt_2 convenivano in giudizio al fine di accertare, in
[...] Controparte_1 via principale, la violazione degli obblighi informativi e di trasparenza e delle regole di correttezza, buona fede e diligenza di quest'ultima e di dichiarare non estinto per prescrizione il diritto di credito dei ricorrenti con riferimento ai buoni fruttiferi postali da essi sottoscritti e, per l'effetto, condannarla a restituire la somma di € 8.000,00 oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni pari a € 2.800,00, o a quella maggiore o minore somma dovesse risultare di giustizia, nonché gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo, oltre rivalutazione monetaria. In via subordinata, hanno chiesto di accertare l'inadempimento di e, Controparte_1 per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1218 c.c. condannandola al pagamento a favore di e Parte_1 Pt_2
e in via di solidarietà attiva, della somma di € 8.000,00, oltre interessi al tasso
[...] convenzionale fino alla scadenza dei buoni pari a € 2.800,00, o a quella maggiore o minore somma dovesse risultare di giustizia, nonché gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, comma quarto, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo. e sono contitolari di n. 08 buoni fruttiferi postali CPFR Parte_1 Parte_2 cartacei sottoscritti presso l'Ufficio Postale di Cinisello Balsamo:
- n. 00000080874410314 emesso il 04.07.2002 del valore nominale di € 2.500,00;
- n. 00000084545610277 emesso il 26.07.2002 del valore nominale di € 1.000,00;
- n. 00000095307410056 emesso il 04.07.2002 del valore nominale di € 250.00;
- n. 00000084545310253 emesso il 09.07.2002 del valore nominale di € 1.000,00;
- n. 00000095301510033 emesso il 04.07.2002 del valore nominale di € 250,00;
- n. 00000084545510207 emesso il 26.07.2002 del valore nominale di € 1.000,00; pagina 3 di 8 - n. 00000084545510230 emesso il 09.07.2002 del valore nominale di € 1.000,00;
- n. 00000084545210276 emesso il 09.07.2002 del valore nominale di € 1.000,00. I ricorrenti hanno riferito che, nella convinzione di avere acquistato buoni a scadenza ventennale (scadenza buoni 2022 e prescrizione dei medesimi nel 2032), si sono recati presso l'Ufficio Postale di Cinisello Balsamo per chiederne il rimborso nel 2024 e solo in quell'occasione hanno appreso dall'addetto allo sportello che i buoni erano scaduti e che il loro diritto di averne il rimborso si era prescritto non avendoli tempestivamente riscattati. Hanno aggiunto, inoltre, di aver contestato via pec e tramite l'assistenza di un legale la circostanza di cui sopra a tuttavia, non avendo ricevuto alcun Controparte_1 riscontro, hanno avviato la procedura di mediazione obbligatoria. e hanno originato il presente procedimento sollevando Parte_1 Parte_2
l'illegittimità del rifiuto opposto da alla richiesta di rimborso dei titoli ed CP_1 evidenziando che l'odierna resistente ha omesso di fornire – sia verbalmente sia per iscritto tramite la consegna del FIA - le informazioni sulle caratteristiche dell'investimento e le informazioni sulla serie di appartenenza dei buoni collocati, sulla loro durata e quindi sull'effettivo termine di scadenza e di prescrizione, in violazione agli obblighi informativi, di trasparenza e di buona fede a cui era tenuta. si è costituita nel presente giudizio in data 14.02.2025 contestando Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto da parte ricorrente;
sottolineando di aver adempiuto con diligenza alle obbligazioni informative e chiedendo, in via principale, di accertare l'intervenuta prescrizione e di respingere la richiesta restitutoria e risarcitoria;
in via subordinata, dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno per decorrenza dei termini di legge. In particolare, ha evidenziato che:
- gli odierni ricorrenti hanno sottoscritto n. 8 buoni fruttiferi postali “a termine”, contraddistinti dalla serie alfanumerica “AA4” per una somma capitale complessiva di euro 8.000,00;
- i buoni fruttiferi postali sono emessi con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, resi noti mediante affissione in tutti gli uffici postali, nei locali aperti al pubblico e con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ove sono indicati i rendimenti e le condizioni praticate, dunque, con le modalità idonee ad informare e tutelare i risparmiatori;
- ente collocatore dei titoli in contestazione, espone, nei propri Controparte_1 locali aperti al pubblico gli avvisi sulle condizioni praticate, rinviando ai Fogli Informativi, predisposti dalla Cassa Depositi e Prestiti in qualità di organo emittente, la descrizione delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali;
- unitamente ai titoli in oggetto, l'operatore di sportello dell'Ufficio Postale di Cinisello Balsamo consegnava – ai sensi del D.M. del 19.12.2000 - ai sottoscrittori dei predetti BFP, oggetto di causa, anche il relativo Foglio Informativo contenente la descrizione dettagliata della serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti la serie stessa;
pagina 4 di 8 - trattandosi di Buoni Fruttiferi postali appartenenti alla serie “AA4” - istituita con apposito decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 aprile 2002 recante le “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” – secondo le condizioni di rimborso, previste dall'art. 8 del DM, possono essere liquidati in linea capitale e interessi al termine del settimo anno successivo a quello di emissione;
- i buoni per cui è causa sono diventati infruttiferi al termine del settimo anno successivo alla data di sottoscrizione, precisamente in data 04.07.2009, 09.07.2009 e 26.07.2009 e, pertanto, il diritto di parte ricorrente al rimborso del capitale e degli interessi risulta ampiamente prescritto rispettivamente già alle date del 5.07.2019, del 10.07.2019 e del 27.07.2019. All'udienza del 03.04.2025 i legali delle parti si riportavano agli scritti depositati e chiedevano fissarsi udienza di discussione orale della causa. Il Giudice, a tal fine, fissava udienza per la data del 21.10.2025 all'esito della quale la causa veniva rimessa in decisione.
II. La domanda risarcitoria, non restitutoria, formulata da parte ricorrente fondata sull'inadempimento di agli obblighi contrattuali e di legge, deve Controparte_1 essere accolta per le ragioni di seguito esposte. ha eccepito, in prima istanza, l'intervenuta prescrizione del diritto di Controparte_1 parte ricorrente al rimborso del capitale e dell'interesse maturato sui Buoni oggetto di causa. In particolare, ha ritenuto che sui predetti Buoni, appartenenti alla serie “AA4” era stata riportata, in alto a sinistra e sul retro, la dicitura “Buono Fruttifero Postale a termine” e che erano stati emessi sulla base dell'apposito decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 aprile 2002 recante le “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni” e che l'operatore di sportello dell'Ufficio Postale aveva consegnato, ai sensi del D.M. del 19.12.2000, ai sottoscrittori dei titoli anche il relativo Foglio Informativo contenente la descrizione dettagliata della serie di appartenenza, rendimenti e le condizioni inerenti la serie stessa, oltre all'evidenziare che i fogli informativi erano, comunque, disponibili anche sui siti internet della Cassa Depositi e Prestiti (www.cassaddpp.it) e di
[...]
(www.poste.it) e sulla G.U. CP_1
Ha evidenziato che i Buoni sono stati sottoscritti rispettivamente in data 04.07.2002, 09.07.2002 e 26.07.2002, pertanto sono diventati infruttiferi in data 04.07.2009, 09.07.2009 e 26.07.2009 ed il diritto al rimborso del capitale e degli interessi si è prescritto - ai sensi dell'art. 8, comma 1 del Decreto Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000, secondo il quale “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi” – rispettivamente in data 5.07.2019, in data 10.07.2019 e in data 27.07.2019. Ciò posto, si osserva che non vi è dubbio circa l'intervenuta prescrizione dei buoni. pagina 5 di 8 Con riferimento al contestato inadempimento, invece, va osservato che la normativa applicabile nel caso di specie, di cui al D.M. 19 dicembre 2000, prevede una serie di specifici obblighi in capo all'ente collocatore ( , in particolare, l'art. Controparte_1
3 della normativa stabilisce che "Per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento", mentre, l'art. 6 sancisce l'obbligo “di esporre al pubblico le condizioni praticate rinviando al foglio informativo, che sarà consegnato al sottoscrittore, la descrizione dettagliata delle caratteristiche del buono sottoscritto”. Proprio in merito al citato obbligo di consegna del foglio informativo, questo Tribunale ritiene che, a norma di quanto sancito dall'art. 1218 c.c. e dall'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, l'onere di provare l'adempimento dell'obbligo grava sulla convenuta, anche considerato che, se si sposasse la tesi opposta, si farebbe ricadere sull'attrice un onere della prova in senso negativo. Ciò detto, nel caso in esame, ha sostenuto di aver prontamente Controparte_1 consegnato il alla cliente, ma non ne ha tuttavia fornito prova, limitandosi a CP_2 produrre in giudizio un modello di foglio informativo che non è sottoscritto dalla cliente, né reca alcuna attestazione di consegna o di invio (cfr. doc. 2 parte resistente). Neppure la convenuta ha fornito elementi indiziari che inducano a ritenere che nel periodo di sottoscrizione dei buoni di cui è causa la consegna del foglio informativo al cliente fosse oggetto di buona prassi ordinariamente osservata negli Uffici Postali. Quanto all'adempimento di cui all'art. 6, quest'ultimo deve considerarsi aggiuntivo e non sostitutivo della consegna, restando, quindi, irrilevante la circostanza che la ricorrente potesse reperire altrimenti le condizioni applicabili ai titoli acquistati (ad esempio prendendone visione accedendo ai siti internet o tramite gli avvisi affissi presso l'Ufficio), come affermato dalla resistente. Infatti, la consegna del FIA assume carattere essenziale nell'esecuzione del contratto, considerando che si tratta dell'unico documento riportante le condizioni economiche e normative che regolano l'investimento e la scadenza del prodotto, elementi che si pongono a fondamento del rapporto contrattuale e sui quali deve formarsi il consenso alla stipula del contratto. Va evidenziato che, nel caso di specie, l'unico elemento che è presente sul titolo - nel frontespizio e nel retro - è la dicitura Buono Fruttifero Postale “a termine” che, pur essendo finalizzata a differenziare i buoni in questione da quelli ordinari, non risulta di per sé idonea ad indicare una durata dei buoni più breve rispetto a quella ordinariamente prevista, a differenza di quanto sostenuto da parte resistente. L'inadempimento di per non aver consegnato il documento Controparte_1 contenente la disciplina del titolo, assicurando a e Parte_1 Parte_2 nella loro qualità di risparmiatori, la concreta conoscenza delle caratteristiche dei prodotti compravenduti, e la sua definitività, rappresentata dalla perenzione dei titoli in questione, rendono evidente la responsabilità di nello svolgimento Controparte_1
pagina 6 di 8 dei suoi compiti istituzionali di ente collocatore e la gravità del suo operato, proprio in rapporto al livello di diligenza qualificata richiesto dalla sua funzione. La posizione assunta da in ambito finanziario e, nello specifico Controparte_1 quale ente collocatore dei titoli fruttiferi in questione, rende applicabili le norme tipiche che regolano l'attività di quegli istituti che raccolgono e gestiscono il risparmio dei propri clienti, come accade per le banche (tanto che è, oggi, una Controparte_1 banca vera e propria), cosicché, ai sensi dell'articolo 1856 cod. civ., essa “risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente”, oltre ad essere tenuta - più in generale, per il fatto che svolge un'attività di servizio organizzata e che comprende, contrattualmente, una molteplicità di prestazioni di servizio, gestorie e di custodia (e, addirittura, è indicata nel titolo quale soggetto tenuto a rimborsare il capitale ed i relativi interessi maturati), nell'interesse del cliente o risparmiatore - anche al rispetto degli obblighi ricollegabili alle prestazioni principali ed accessorie proprie delle singole tipologie negoziali, nonché del mandato, del deposito e dei precetti di carattere primario come la correttezza e la diligenza, con la precisazione che la diligenza di tali enti nell'adempimento dei loro doveri di mandatari deve essere valutata non in base al parametro dell'osservatore medio, ma secondo il maggior grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità del servizio espletato, posto che la prestazione inerisce all'esercizio di un'attività professionale. Appare evidente come il dovere di diligenza e correttezza, rapportato al concetto di professionalità, non possa ritenersi meramente ripetitivo della già più rigorosa attenzione richiesta dalle norme comuni al mandatario, cosicché si deve immaginare che il legislatore abbia voluto porre a carico dell'operatore istituzionale nel campo dei servizi bancari e finanziari un dovere di diligenza e buonafede del tutto peculiari nell'esercizio delle sue incombenze, e soprattutto nei rapporti con il cliente (e non già mero contraente!), anche non consumatore, la cui connotazione caratteristica è resa manifesta dagli obblighi di collaborazione, informativi, conoscitivi e di protezione verso la clientela e da quelli che attengono alla razionalizzazione della propria organizzazione interna, finalizzati ad assicurare la più ampia tutela della clientela stessa. Alla luce di quanto suesposto, appurato che nel caso di specie il foglio informativo non è stato consegnato ai clienti e che tale omissione ha generato un grave inadempimento di
, questo Giudicante ritiene che il comportamento dell'ente non abbia Controparte_1 permesso all'attrice di conoscere le reali caratteristiche del prodotto acquistato, con particolare riguardo ai termini di scadenza dello stesso, sicchè gli effetti pregiudizievoli derivanti dal mancato esercizio del diritto al rimborso entro i termini previsti devono essere imputati all'intermediario a titolo di risarcimento del danno. L'eccezione sollevata da circa l'intervenuta prescrizione del diritto al CP_1 risarcimento è infondata: invero, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorre dal momento in cui la condotta inadempiente che ha determinato l'evento dannoso si è resa oggettivamente percepibile e conoscibile dal danneggiato (art. 2935 c.c.) che nella specie coincide con il rigetto della richiesta di rimborso nell'anno 2024. La mancata consegna del foglio informativo, infatti, integra un impedimento giuridico - pagina 7 di 8 e non già di mero fatto - all'esercizio del diritto al rimborso, dovendo considerarsi quel documento l'unico idoneo a descrivere gli elementi fondanti il contratto, che, ove conosciuti, avrebbero permesso a e di esercitare il suo Parte_1 Parte_2 diritto al rimborso.
Per questi motivi
, va condannata al risarcimento dei danni subiti Controparte_1 dagli odierni ricorrenti a seguito del mancato rimborso del capitale investito. Per quanto riguarda la quantificazione del danno, vista la domanda di parte ricorrente, esso va parametrato al capitale perso, pacificamente quantificabile in euro 8.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni pari ad euro 2.800,00 e oltre interessi di mora dalla data della domanda al saldo.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte resistente, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda di parte ricorrente e, per l'effetto, condanna Controparte_1
a versare in favore di e la somma di €
[...] Parte_1 Parte_2
8.000,00, oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni pari ad euro 2.800,00 e oltre interessi di mora dalla data della domanda al saldo, a titolo di risarcimento del danno;
2. condanna a rifondere a e le Controparte_1 Parte_1 Parte_2 spese di lite liquidate in euro 2088,00 per onorari oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
Monza, 29 ottobre 2025 Il Giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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