Articolo 56 della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 55Articolo 57
Versione
30 dicembre 1975
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Versione
3 marzo 1983
Art. 56. Domanda per il permesso di esportazione

Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato e' tenuto a presentare domanda anche al Ministro per la sanita'.
La domanda deve essere redatta secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro per la sanita'. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorita' consolari italiane ivi esistenti. ((2a)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2a) La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio-22 febbraio 1983, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 02/03/1983, n. 60) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della presente legge nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano.
Entrata in vigore il 3 marzo 1983
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