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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 23/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2513/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2513/2024 in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata ad [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], con l'Avv. BOLLA PAOLA (C.F.
) C.F._2
- ricorrente -
e
(C.F. , nato ad [...], il [...] e CP_1 C.F._3
residente in [...], con l'Avv. BOLLA PAOLA (C.F.
) C.F._2
- ricorrente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni CONGIUNTE delle parti:
1 “1) La figlia minore verrà affidata a entrambi i genitori, sigg. e Persona_1 Parte_1
, seguendo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento paritetico e CP_1
alternato presso le abitazioni di entrambi i ricorrenti, secondo quanto previsto al successivo punto
5.
2) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
3) La casa famigliare di via Seghini Strambi n. 28 a Strevi (AL), di proprietà di entrambi i ricorrenti per la quota del 50% e sulla quale grava un mutuo ipotecario tra gli stessi cointestato, verrà assegnata al sig. . CP_1
4) Sulla base di quanto sopra, fino a quando la casa di via Seghini Strambi n. 28 a Strevi (AL) rimarrà assegnata al sig. , quest'ultimo provvederà all'integrale pagamento delle CP_1
rate del mutuo anche per la quota di spettanza della sig.ra . Parte_1
5) Per quel che concerne i tempi di permanenza con i genitori, trascorrerà, alternandoli di Per_1
settimana in settimana, quattro giorni con la madre e tre giorni con il padre (e quindi, quattro giorni con il padre e tre giorni con la madre), e nello specifico:
- dalla domenica sera, prima di cena (quando la madre/il padre con il quale ha pernottato, la accompagnerà presso l'altro genitore) fino al giovedì mattina (quando la madre/il padre con il quale ha pernottato la accompagnerà a scuola);
- dal giovedì dopo la scuola (quando la madre/il padre con il quale dovrà pernottare la andrà a prendere a scuola) fino alla domenica sera, prima di cena (quando la madre/il padre con il quale ha pernottato la accompagnerà presso l'altro genitore).
Entrambi i genitori si occuperanno di portare / andare a prendere a scuola in base ai giorni Per_1
di rispettiva spettanza, come sopra meglio specificati.
Entrambi i genitori si occuperanno di portare / andare a prendere agli allenamenti e alle Per_1
partite di pallavolo in base ai giorni di rispettiva spettanza, come sopra meglio specificati.
Entrambi i genitori, in caso di impedimento proprio o dell'altro genitore, ritengono possano essere delegati in loro sostituzione per andare a prendere / portare a scuola e / o a impegni ludico Per_1
sportivi i sigg. (nonno materno), (zia materna), Persona_2 Persona_3 Persona_4
2 (nonno paterno), (nonna materna), (zia paterna). Persona_5 Persona_6
Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola, sino all'inizio dell'anno scolastico successivo),
trascorrerà, alternandoli di settimana in settimana, quattro giorni con la madre e tre giorni Per_1
con il padre (e quindi, quattro giorni con il padre e tre giorni con la madre).
Per quel che concerne le vacanze estive, trascorrerà due / tre settimane, non Per_1
necessariamente consecutive, con ciascun genitore, da comunicarsi entro un mese precedente al periodo prescelto. Le vacanze studio, così come quelle con amici e/o altri parenti verranno concordate da entrambi i genitori.
I giorni di Natale, Pasqua e altre festività saranno trascorsi da con i genitori seguendo la Per_1 regola dell'alternanza: ad esempio, se trascorrerà il giorno di Natale con la madre, trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre, e viceversa per l'anno successivo.
I ponti primaverili, il 2 giugno, altre festività come compleanni, onomastici e ricorrenze nel corso dell'anno, saranno trascorsi da con i genitori, seguendo la regola dell'alternanza, come Per_1
sopra meglio specificata.
6) Ciascuno dei genitori provvederà in proprio al mantenimento ordinario di per il tempo in Per_1 cui l'avrà con sé. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore verranno invece sostenute nella misura del 50% da ciascuno dei genitori, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (ad esempio, tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa). Per quanto qui non specificatamente concordato in punto spese straordinarie, si richiama il contenuto del
Protocollo del Tribunale di Alessandria.
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
9) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
10) Spese legali compensate”.
3 MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 31 ottobre 2024, le parti hanno domandato la disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli e hanno rappresentato alle condizioni riportate in epigrafe.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
*****
Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
I genitori hanno previsto il mantenimento diretto della figlia durante il tempo – stabilito Per_1
in modo paritario – che trascorrerà presso ciascuno di loro. Viene inoltre rispettato il principio della bigenitorialità essendo previsti tempi paritetici di frequentazione di entrambi i genitori da parte della minore.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, sigg. e Persona_1 Parte_1 CP_1 seguendo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento paritetico e alternato presso le abitazioni di entrambi i ricorrenti, secondo quanto previsto al successivo punto 5. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
- assegna la casa famigliare di via Seghini Strambi n. 28 a Strevi (AL), di proprietà di entrambi i ricorrenti per la quota del 50% e sulla quale grava un mutuo ipotecario tra gli stessi cointestato al sig. CP_1
[...]
- prende mero atto che Sulla base di quanto sopra, fino a quando la casa di via Seghini
Strambi n. 28 a Strevi (AL) rimarrà assegnata al sig. quest'ultimo provvederà CP_1
4 all'integrale pagamento delle rate del mutuo anche per la quota di spettanza della sig.ra Pt_1
;
[...]
- dispone che per quel che concerne i tempi di permanenza con i genitori, trascorra, Per_1
alternandoli di settimana in settimana, quattro giorni con la madre e tre giorni con il padre (e quindi, quattro giorni con il padre e tre giorni con la madre), e nello specifico:
◦ dalla domenica sera, prima di cena (quando la madre/il padre con il quale ha pernottato, la accompagnerà presso l'altro genitore) fino al giovedì mattina (quando la madre/il padre con il quale ha pernottato la accompagnerà a scuola);
◦ dal giovedì dopo la scuola (quando la madre/il padre con il quale dovrà pernottare la andrà a prendere a scuola) fino alla domenica sera, prima di cena (quando la madre/il padre con il quale ha pernottato la accompagnerà presso l'altro genitore).
Entrambi i genitori si occuperanno di portare / andare a prendere a scuola in base ai giorni di Per_1
rispettiva spettanza, come sopra meglio specificati.
Entrambi i genitori si occuperanno di portare / andare a prendere agli allenamenti e alle Per_1
partite di pallavolo in base ai giorni di rispettiva spettanza, come sopra meglio specificati.
Entrambi i genitori, in caso di impedimento proprio o dell'altro genitore, ritengono possano essere delegati in loro sostituzione per andare a prendere / portare a scuola e / o a impegni ludico Per_1
sportivi i sigg. (nonno materno), (zia materna), Persona_2 Persona_3 Persona_4
(nonno paterno), (nonna materna), (zia paterna). Persona_5 Persona_6
Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola, sino all'inizio dell'anno scolastico successivo),
trascorrerà, alternandoli di settimana in settimana, quattro giorni con la madre e tre giorni Per_1
con il padre (e quindi, quattro giorni con il padre e tre giorni con la madre).
Per quel che concerne le vacanze estive, trascorrerà due / tre settimane, non necessariamente Per_1
consecutive, con ciascun genitore, da comunicarsi entro un mese precedente al periodo prescelto. Le vacanze studio, così come quelle con amici e/o altri parenti verranno concordate da entrambi i genitori.
I giorni di Natale, Pasqua e altre festività saranno trascorsi da con i genitori seguendo la Per_1 regola dell'alternanza: ad esempio, se trascorrerà il giorno di Natale con la madre, trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre, e viceversa per l'anno successivo.
I ponti primaverili, il 2 giugno, altre festività come compleanni, onomastici e ricorrenze nel corso dell'anno, saranno trascorsi da con i genitori, seguendo la regola dell'alternanza, come sopra Per_1
5 meglio specificata;
- dispone che ciascuno dei genitori provveda in proprio al mantenimento ordinario di per il tempo in Per_1 cui l'avrà con sé. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore verranno invece sostenute nella misura del 50% da ciascuno dei genitori, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (ad esempio, tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa). Per quanto qui non specificatamente concordato in punto spese straordinarie, si richiama il contenuto del Protocollo del
Tribunale di Alessandria;
- prende atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
- prende atto degli ulteriori accordi fra le parti;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 22 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Dott.ssa Antonella Dragotto
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2513/2024 in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. , nata ad [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], con l'Avv. BOLLA PAOLA (C.F.
) C.F._2
- ricorrente -
e
(C.F. , nato ad [...], il [...] e CP_1 C.F._3
residente in [...], con l'Avv. BOLLA PAOLA (C.F.
) C.F._2
- ricorrente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Conclusioni CONGIUNTE delle parti:
1 “1) La figlia minore verrà affidata a entrambi i genitori, sigg. e Persona_1 Parte_1
, seguendo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento paritetico e CP_1
alternato presso le abitazioni di entrambi i ricorrenti, secondo quanto previsto al successivo punto
5.
2) Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
3) La casa famigliare di via Seghini Strambi n. 28 a Strevi (AL), di proprietà di entrambi i ricorrenti per la quota del 50% e sulla quale grava un mutuo ipotecario tra gli stessi cointestato, verrà assegnata al sig. . CP_1
4) Sulla base di quanto sopra, fino a quando la casa di via Seghini Strambi n. 28 a Strevi (AL) rimarrà assegnata al sig. , quest'ultimo provvederà all'integrale pagamento delle CP_1
rate del mutuo anche per la quota di spettanza della sig.ra . Parte_1
5) Per quel che concerne i tempi di permanenza con i genitori, trascorrerà, alternandoli di Per_1
settimana in settimana, quattro giorni con la madre e tre giorni con il padre (e quindi, quattro giorni con il padre e tre giorni con la madre), e nello specifico:
- dalla domenica sera, prima di cena (quando la madre/il padre con il quale ha pernottato, la accompagnerà presso l'altro genitore) fino al giovedì mattina (quando la madre/il padre con il quale ha pernottato la accompagnerà a scuola);
- dal giovedì dopo la scuola (quando la madre/il padre con il quale dovrà pernottare la andrà a prendere a scuola) fino alla domenica sera, prima di cena (quando la madre/il padre con il quale ha pernottato la accompagnerà presso l'altro genitore).
Entrambi i genitori si occuperanno di portare / andare a prendere a scuola in base ai giorni Per_1
di rispettiva spettanza, come sopra meglio specificati.
Entrambi i genitori si occuperanno di portare / andare a prendere agli allenamenti e alle Per_1
partite di pallavolo in base ai giorni di rispettiva spettanza, come sopra meglio specificati.
Entrambi i genitori, in caso di impedimento proprio o dell'altro genitore, ritengono possano essere delegati in loro sostituzione per andare a prendere / portare a scuola e / o a impegni ludico Per_1
sportivi i sigg. (nonno materno), (zia materna), Persona_2 Persona_3 Persona_4
2 (nonno paterno), (nonna materna), (zia paterna). Persona_5 Persona_6
Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola, sino all'inizio dell'anno scolastico successivo),
trascorrerà, alternandoli di settimana in settimana, quattro giorni con la madre e tre giorni Per_1
con il padre (e quindi, quattro giorni con il padre e tre giorni con la madre).
Per quel che concerne le vacanze estive, trascorrerà due / tre settimane, non Per_1
necessariamente consecutive, con ciascun genitore, da comunicarsi entro un mese precedente al periodo prescelto. Le vacanze studio, così come quelle con amici e/o altri parenti verranno concordate da entrambi i genitori.
I giorni di Natale, Pasqua e altre festività saranno trascorsi da con i genitori seguendo la Per_1 regola dell'alternanza: ad esempio, se trascorrerà il giorno di Natale con la madre, trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre, e viceversa per l'anno successivo.
I ponti primaverili, il 2 giugno, altre festività come compleanni, onomastici e ricorrenze nel corso dell'anno, saranno trascorsi da con i genitori, seguendo la regola dell'alternanza, come Per_1
sopra meglio specificata.
6) Ciascuno dei genitori provvederà in proprio al mantenimento ordinario di per il tempo in Per_1 cui l'avrà con sé. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore verranno invece sostenute nella misura del 50% da ciascuno dei genitori, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (ad esempio, tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa). Per quanto qui non specificatamente concordato in punto spese straordinarie, si richiama il contenuto del
Protocollo del Tribunale di Alessandria.
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
8) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
9) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
10) Spese legali compensate”.
3 MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 31 ottobre 2024, le parti hanno domandato la disciplina congiunta dei rapporti tra genitori non uniti in matrimonio e figli e hanno rappresentato alle condizioni riportate in epigrafe.
Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
*****
Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
I genitori hanno previsto il mantenimento diretto della figlia durante il tempo – stabilito Per_1
in modo paritario – che trascorrerà presso ciascuno di loro. Viene inoltre rispettato il principio della bigenitorialità essendo previsti tempi paritetici di frequentazione di entrambi i genitori da parte della minore.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, sigg. e Persona_1 Parte_1 CP_1 seguendo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento paritetico e alternato presso le abitazioni di entrambi i ricorrenti, secondo quanto previsto al successivo punto 5. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia;
- assegna la casa famigliare di via Seghini Strambi n. 28 a Strevi (AL), di proprietà di entrambi i ricorrenti per la quota del 50% e sulla quale grava un mutuo ipotecario tra gli stessi cointestato al sig. CP_1
[...]
- prende mero atto che Sulla base di quanto sopra, fino a quando la casa di via Seghini
Strambi n. 28 a Strevi (AL) rimarrà assegnata al sig. quest'ultimo provvederà CP_1
4 all'integrale pagamento delle rate del mutuo anche per la quota di spettanza della sig.ra Pt_1
;
[...]
- dispone che per quel che concerne i tempi di permanenza con i genitori, trascorra, Per_1
alternandoli di settimana in settimana, quattro giorni con la madre e tre giorni con il padre (e quindi, quattro giorni con il padre e tre giorni con la madre), e nello specifico:
◦ dalla domenica sera, prima di cena (quando la madre/il padre con il quale ha pernottato, la accompagnerà presso l'altro genitore) fino al giovedì mattina (quando la madre/il padre con il quale ha pernottato la accompagnerà a scuola);
◦ dal giovedì dopo la scuola (quando la madre/il padre con il quale dovrà pernottare la andrà a prendere a scuola) fino alla domenica sera, prima di cena (quando la madre/il padre con il quale ha pernottato la accompagnerà presso l'altro genitore).
Entrambi i genitori si occuperanno di portare / andare a prendere a scuola in base ai giorni di Per_1
rispettiva spettanza, come sopra meglio specificati.
Entrambi i genitori si occuperanno di portare / andare a prendere agli allenamenti e alle Per_1
partite di pallavolo in base ai giorni di rispettiva spettanza, come sopra meglio specificati.
Entrambi i genitori, in caso di impedimento proprio o dell'altro genitore, ritengono possano essere delegati in loro sostituzione per andare a prendere / portare a scuola e / o a impegni ludico Per_1
sportivi i sigg. (nonno materno), (zia materna), Persona_2 Persona_3 Persona_4
(nonno paterno), (nonna materna), (zia paterna). Persona_5 Persona_6
Nel corso delle ferie estive (dalla fine della scuola, sino all'inizio dell'anno scolastico successivo),
trascorrerà, alternandoli di settimana in settimana, quattro giorni con la madre e tre giorni Per_1
con il padre (e quindi, quattro giorni con il padre e tre giorni con la madre).
Per quel che concerne le vacanze estive, trascorrerà due / tre settimane, non necessariamente Per_1
consecutive, con ciascun genitore, da comunicarsi entro un mese precedente al periodo prescelto. Le vacanze studio, così come quelle con amici e/o altri parenti verranno concordate da entrambi i genitori.
I giorni di Natale, Pasqua e altre festività saranno trascorsi da con i genitori seguendo la Per_1 regola dell'alternanza: ad esempio, se trascorrerà il giorno di Natale con la madre, trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre, e viceversa per l'anno successivo.
I ponti primaverili, il 2 giugno, altre festività come compleanni, onomastici e ricorrenze nel corso dell'anno, saranno trascorsi da con i genitori, seguendo la regola dell'alternanza, come sopra Per_1
5 meglio specificata;
- dispone che ciascuno dei genitori provveda in proprio al mantenimento ordinario di per il tempo in Per_1 cui l'avrà con sé. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della minore verranno invece sostenute nella misura del 50% da ciascuno dei genitori, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (ad esempio, tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa). Per quanto qui non specificatamente concordato in punto spese straordinarie, si richiama il contenuto del Protocollo del
Tribunale di Alessandria;
- prende atto che i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
- prende atto degli ulteriori accordi fra le parti;
- nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 22 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Dott.ssa Antonella Dragotto
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