Art. 1. Articolo unico.
L'ultimo comma dell' art. 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno stabilite, entro un anno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, le norme per il recupero a favore dello Stato della differenza fra gli esborsi di cui ai commi precedenti ed il contributo liquidato, ove non vi provvedano le disposizioni vigenti".
L'ultimo comma dell' art. 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il tesoro, saranno stabilite, entro un anno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, le norme per il recupero a favore dello Stato della differenza fra gli esborsi di cui ai commi precedenti ed il contributo liquidato, ove non vi provvedano le disposizioni vigenti".