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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 05/08/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 975 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/12/1973,
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Cristian Sinigaglia
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli stessi in data 27
maggio 2006 a NO IN VI, atto trascritto presso il Registro degli atti di
1 matrimonio del Comune di NO IN VI al n. 4, Parte II, Serie A, anno 2006, alle seguenti
CONDIZIONI
1) i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) i ricorrenti dichiarano di essersi già trasferiti in abitazioni autonome, con il consenso reciproco.
3) i ricorrenti dichiarano di aver già diviso bonariamente fra gli stessi i beni mobili e le suppellettili costituenti l'arredo domestico della casa coniugale dopo la separazione intervenuta fra gli stessi;
4) i due figli minori e rimangono affidati congiuntamente Persona_1 Per_2
ad entrambi i genitori, secondo le regole dell'affido condiviso;
padre e madre provvederanno alla loro educazione, istruzione e mantenimento, impegnandosi a valutare congiuntamente ogni decisione riguardante la vita dei minori;
le parti concordano che la residenza abituale e la prevalente permanenza dei figli minori siano fissate presso l'abitazione della madre;
con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli, previo accordo preventivo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici degli stessi e previo avviso telefonico alla madre;
il padre avrà comunque facoltà di vedere e tenere con sé i figli minori e Persona_1
alle seguenti modalità: a) un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio Per_2
fino alla domenica sera alle 20:00; b) 15 giorni consecutivi e non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 28 febbraio di ogni anno;
c) 7 giorni durante le festività natalizie, comprendenti il giorno di natale o quello di capodanno ad anni alterni;
d) per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali comprendenti giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta ad anni alterni;
5) il signor si impegna a corrispondere la somma mensile pari ad euro 300 Parte_1
(150 per ciascun figlio), somma rivalutabile automaticamente ogni anno secondo gli indici
Istat
2 a favore della signora a titolo di concorso per il mantenimento dei due figli Parte_2
minori e . Tale somma verrà versata entro il giorno 15 di ogni mese. Persona_1 Per_2
6) il signor contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie Parte_1
mediche scolastiche e ricreative sostenute dalla signora nell'interesse dei figli;
Parte_2
dette spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori ed opportunamente documentate;
7) i coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualunque pretesa di mantenimento;
8) i coniugi confermano reciproco atto di assenso al rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per loro stessi e per i figli.
9) Le spese relative al presente procedimento saranno interamente a carico del Signor
Parte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in NO IN (VI) in data 27.05.2006.
All'esito dell'udienza del 17.06.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 25/11/2014 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni
3 rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente collocazione degli stessi Persona_1 Per_2
presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per loro stessi e per i figli;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese sono interamente a carico del signor Parte_1
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in NO IN (VI) il 27.05.2006 alle condizioni
[...] Parte_2
in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NO IN (VI) al n. 4, parte II, serie A, anno 2006;
c) spese interamente a carico del signor Parte_1
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Biancamaria Biondo Presidente est.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 975 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/12/1973,
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Cristian Sinigaglia
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dagli stessi in data 27
maggio 2006 a NO IN VI, atto trascritto presso il Registro degli atti di
1 matrimonio del Comune di NO IN VI al n. 4, Parte II, Serie A, anno 2006, alle seguenti
CONDIZIONI
1) i ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) i ricorrenti dichiarano di essersi già trasferiti in abitazioni autonome, con il consenso reciproco.
3) i ricorrenti dichiarano di aver già diviso bonariamente fra gli stessi i beni mobili e le suppellettili costituenti l'arredo domestico della casa coniugale dopo la separazione intervenuta fra gli stessi;
4) i due figli minori e rimangono affidati congiuntamente Persona_1 Per_2
ad entrambi i genitori, secondo le regole dell'affido condiviso;
padre e madre provvederanno alla loro educazione, istruzione e mantenimento, impegnandosi a valutare congiuntamente ogni decisione riguardante la vita dei minori;
le parti concordano che la residenza abituale e la prevalente permanenza dei figli minori siano fissate presso l'abitazione della madre;
con facoltà per il padre di vedere e tenere con sé i figli, previo accordo preventivo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici ed extra scolastici degli stessi e previo avviso telefonico alla madre;
il padre avrà comunque facoltà di vedere e tenere con sé i figli minori e Persona_1
alle seguenti modalità: a) un fine settimana ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio Per_2
fino alla domenica sera alle 20:00; b) 15 giorni consecutivi e non consecutivi durante le vacanze estive da concordarsi tra i genitori entro il 28 febbraio di ogni anno;
c) 7 giorni durante le festività natalizie, comprendenti il giorno di natale o quello di capodanno ad anni alterni;
d) per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali comprendenti giorno di
Pasqua o quello di Pasquetta ad anni alterni;
5) il signor si impegna a corrispondere la somma mensile pari ad euro 300 Parte_1
(150 per ciascun figlio), somma rivalutabile automaticamente ogni anno secondo gli indici
Istat
2 a favore della signora a titolo di concorso per il mantenimento dei due figli Parte_2
minori e . Tale somma verrà versata entro il giorno 15 di ogni mese. Persona_1 Per_2
6) il signor contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie Parte_1
mediche scolastiche e ricreative sostenute dalla signora nell'interesse dei figli;
Parte_2
dette spese dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori ed opportunamente documentate;
7) i coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e dichiarano di rinunciare reciprocamente a qualunque pretesa di mantenimento;
8) i coniugi confermano reciproco atto di assenso al rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per loro stessi e per i figli.
9) Le spese relative al presente procedimento saranno interamente a carico del Signor
Parte_1
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in NO IN (VI) in data 27.05.2006.
All'esito dell'udienza del 17.06.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 25/11/2014 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni
3 rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori e , alla prevalente collocazione degli stessi Persona_1 Per_2
presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del proprio passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio per loro stessi e per i figli;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese sono interamente a carico del signor Parte_1
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e da in NO IN (VI) il 27.05.2006 alle condizioni
[...] Parte_2
in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di NO IN (VI) al n. 4, parte II, serie A, anno 2006;
c) spese interamente a carico del signor Parte_1
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
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