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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33591/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33591/2023 promossa da:
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. ROLANDO CIRO e dell'avv. LAUDADIO SABINO ( ) C.F._1
Via Bianca Maria 37 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in Via Caracciolo 15, Napoli
ITALIApresso il difensore avv. ROLANDO CIRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
CASTELLANI FILIPPO, elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 10 00193
ROMApresso il difensore avv. CASTELLANI FILIPPO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_ Co Con atto di citazione ritualmente notificato, l' rappresentato dalla sulla CP_4 premessa di essere proprietario dell'appartamento sito in Roma, largo dell'Olgiata 15, Is. 19, ed. C32, scala C, int. 6, occupato senza titolo, almeno dal 30.9.2015, da , Controparte_2 come dalla stessa dichiarato nell'istanza di regolarizzazione dell'11.2.2016, tanto premesso, conveniva in giudizio , per ivi sentire accertare che quest'ultima occupava Controparte_2 senza titolo alcuno l'immobile descritto in premessa almeno dal settembre del 2015 e sentirla condannare sia al rilascio dell'immobile stesso, sia al risarcimento del danno, con vittoria di spese di lite.
si costituiva in giudizio ed eccepiva la nullità dell'atto di Controparte_2 citazione, posto che quello depositato in sede di iscrizione a ruolo era differente da quello notificato. Rilevava che le somme richieste erano eccessive, perché non consideravano i pagamenti già effettuati nella misura complessiva di euro 10334,80 e l'importo di euro 12200,00 pari ai costi sostenuti per la pagina 1 di 3 ristrutturazione dell'immobile nonché lo stato di fatiscenza ed inagibilità dell'appartamento e concludeva, nel merito, per il rigetto delle avverse domande ovvero per la rideterminazione del dovuto, con vittoria di spese di lite.
Alla prima udienza veniva concesso un rinvio al fine di consentire l'espletamento del procedimento di mediazione di natura obbligatoria. La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Concesso il termine per il deposito delle memorie conclusionali e rassegnate le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione.
^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice risulta comprovata dall'atto di compravendita del 20.1.92 Rep. n. 45158 per Notaio in virtù del quale Persona_1 l' acquistava dalla srl Libeccio 1978 il complesso immobiliare comprensivo dell'edificio nel CP_5 quale è sito l'appartamento occupato. L' è stato soppresso e ad esso è succeduto ope legis CP_5 l' , ex art. 4 del D.Lgs. 479/94 e, quindi, l' , ex D.L. 201/2011, convertito in Legge CP_6 CP_1
214/2011.
Con riferimento all'occupazione, la convenuta, costituitasi in giudizio, non ha contestato la relativa circostanza a far data dal 30.9.2015, che trova, peraltro, riscontro documentale nella domanda di regolarizzazione, con la quale la convenuta ammetteva di occupare l'immobile a far data dal 30.9.2015.
La circostanza che ella abbia richiesto la sanatoria della propria posizione non comporta il riconoscimento del diritto di godimento del bene, né vale a rendere legittimo un comportamento che, in assenza di un contratto o, comunque, del documentato consenso dell'Ente all'occupazione, rimasto non provato, resta contra legem.
In accoglimento della domanda proposta, dunque, deve essere Controparte_2 condannata all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile in premessa descritto libero da persone e/o cose.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645). Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. A ciò si aggiunga che nella specie la necessità di CP_ mettere a frutto il bene è comprovata dalla stessa qualifica di ente pubblico dell in quanto tale deputato istituzionalmente a perseguire la maggiore efficienza economica del patrimonio immobiliare di cui dispone. Lo stato di degrado in cui l'immobile versava, allegato dalla parte convenuta, quand'anche provato, non incide, invece, sulla immanenza del danno conseguente alla non consentita sottratta disponibilità del bene ed alla possibilità, dunque, per il proprietario di goderne, considerato che, anzi, nonostante siffatto stato, la convenuta se ne appropriava e lo utilizzava.
In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che il danno da perdita subita, se non pagina 2 di 3 può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Nella specie risulta condivisibile la misura della indennità richiesta dalla parte attrice, in quanto operata proprio in considerazione dei parametri
OMI, ai valori minimi considerato l'allegato stato scadente, per le abitazioni site nella medesima microzona e che possono essere presi in considerazione per una valutazione equitativa del danno.
Dall'importo di euro 65813,32 così complessivamente determinato dalla parte attrice alla data del giugno del 2023 sulla scorta dell'estratto conto di cui all'allegato 8, nel quale pure si dà atto di alcuni versamenti effettuati dalla convenuta, deve essere detratto l'importo ulteriore di euro 10.818,50 per pagamenti comprovati dalla documentazione tempestivamente depositata il 1.10.2023 e non contabilizzati, con la conseguenza che alla data del giugno 2023 risulta maturato un debito di euro
54994,82. Tale somma deve essere maggiorata, peraltro, degli importi maturati dal luglio del 2023 fino al novembre del 2023, data di precisazione della domanda, per euro 787,37 mensili richiesti dalla parte attrice, importo che appare congruo in quanto inferiore rispetto a quello di euro 883,70 mensili che la convenuta al giugno del 2023 ha comprovato di avere pagato. In conclusione, la convenuta deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di euro 58931,67 (3936,85 X 5 mensilità +
54994,82), oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo, senza che la misura del danno possa essere ridotta in considerazione degli interventi operati dalla convenuta nell'immobile, difettando l'allegazione, oltre che la prova, dell'autorizzazione dell'Ente alla loro esecuzione.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è stata operata sulla scorta del valore della causa (compreso tra 52001,00-260000,00) ai parametri minimi, considerata la natura documentale della controversia che ha importato l'esclusione di udienze per l'assunzione di prove orali, nonché la sostanziale assenza di questioni in fatto e, con riferimento a quelle in diritto, la ripetitività delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che occupa senza titolo alcuno l'immobile sito Controparte_2 in Roma, largo dell'Olgiata 15, Is. 19, ed. C32, scala C, int. 6, e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio dell'immobile stesso libero da Controparte_2 persone e/o cose in favore della parte attrice;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte Controparte_2 attrice, che liquida equitativamente in euro 58931,67 all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida Controparte_2 in euro 786,00 per spese vive ed euro 7052,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, oltre euro 48,80 per spese di mediazione.
Roma , 13 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33591/2023 promossa da:
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. ROLANDO CIRO e dell'avv. LAUDADIO SABINO ( ) C.F._1
Via Bianca Maria 37 20122 MILANO;
elettivamente domiciliato in Via Caracciolo 15, Napoli
ITALIApresso il difensore avv. ROLANDO CIRO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
CASTELLANI FILIPPO, elettivamente domiciliato in LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 10 00193
ROMApresso il difensore avv. CASTELLANI FILIPPO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione CP_ Co Con atto di citazione ritualmente notificato, l' rappresentato dalla sulla CP_4 premessa di essere proprietario dell'appartamento sito in Roma, largo dell'Olgiata 15, Is. 19, ed. C32, scala C, int. 6, occupato senza titolo, almeno dal 30.9.2015, da , Controparte_2 come dalla stessa dichiarato nell'istanza di regolarizzazione dell'11.2.2016, tanto premesso, conveniva in giudizio , per ivi sentire accertare che quest'ultima occupava Controparte_2 senza titolo alcuno l'immobile descritto in premessa almeno dal settembre del 2015 e sentirla condannare sia al rilascio dell'immobile stesso, sia al risarcimento del danno, con vittoria di spese di lite.
si costituiva in giudizio ed eccepiva la nullità dell'atto di Controparte_2 citazione, posto che quello depositato in sede di iscrizione a ruolo era differente da quello notificato. Rilevava che le somme richieste erano eccessive, perché non consideravano i pagamenti già effettuati nella misura complessiva di euro 10334,80 e l'importo di euro 12200,00 pari ai costi sostenuti per la pagina 1 di 3 ristrutturazione dell'immobile nonché lo stato di fatiscenza ed inagibilità dell'appartamento e concludeva, nel merito, per il rigetto delle avverse domande ovvero per la rideterminazione del dovuto, con vittoria di spese di lite.
Alla prima udienza veniva concesso un rinvio al fine di consentire l'espletamento del procedimento di mediazione di natura obbligatoria. La causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalle parti. Concesso il termine per il deposito delle memorie conclusionali e rassegnate le conclusioni, il giudice tratteneva la causa in decisione.
^^^^^^^
La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice risulta comprovata dall'atto di compravendita del 20.1.92 Rep. n. 45158 per Notaio in virtù del quale Persona_1 l' acquistava dalla srl Libeccio 1978 il complesso immobiliare comprensivo dell'edificio nel CP_5 quale è sito l'appartamento occupato. L' è stato soppresso e ad esso è succeduto ope legis CP_5 l' , ex art. 4 del D.Lgs. 479/94 e, quindi, l' , ex D.L. 201/2011, convertito in Legge CP_6 CP_1
214/2011.
Con riferimento all'occupazione, la convenuta, costituitasi in giudizio, non ha contestato la relativa circostanza a far data dal 30.9.2015, che trova, peraltro, riscontro documentale nella domanda di regolarizzazione, con la quale la convenuta ammetteva di occupare l'immobile a far data dal 30.9.2015.
La circostanza che ella abbia richiesto la sanatoria della propria posizione non comporta il riconoscimento del diritto di godimento del bene, né vale a rendere legittimo un comportamento che, in assenza di un contratto o, comunque, del documentato consenso dell'Ente all'occupazione, rimasto non provato, resta contra legem.
In accoglimento della domanda proposta, dunque, deve essere Controparte_2 condannata all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile in premessa descritto libero da persone e/o cose.
Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645). Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. A ciò si aggiunga che nella specie la necessità di CP_ mettere a frutto il bene è comprovata dalla stessa qualifica di ente pubblico dell in quanto tale deputato istituzionalmente a perseguire la maggiore efficienza economica del patrimonio immobiliare di cui dispone. Lo stato di degrado in cui l'immobile versava, allegato dalla parte convenuta, quand'anche provato, non incide, invece, sulla immanenza del danno conseguente alla non consentita sottratta disponibilità del bene ed alla possibilità, dunque, per il proprietario di goderne, considerato che, anzi, nonostante siffatto stato, la convenuta se ne appropriava e lo utilizzava.
In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che il danno da perdita subita, se non pagina 2 di 3 può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato. Nella specie risulta condivisibile la misura della indennità richiesta dalla parte attrice, in quanto operata proprio in considerazione dei parametri
OMI, ai valori minimi considerato l'allegato stato scadente, per le abitazioni site nella medesima microzona e che possono essere presi in considerazione per una valutazione equitativa del danno.
Dall'importo di euro 65813,32 così complessivamente determinato dalla parte attrice alla data del giugno del 2023 sulla scorta dell'estratto conto di cui all'allegato 8, nel quale pure si dà atto di alcuni versamenti effettuati dalla convenuta, deve essere detratto l'importo ulteriore di euro 10.818,50 per pagamenti comprovati dalla documentazione tempestivamente depositata il 1.10.2023 e non contabilizzati, con la conseguenza che alla data del giugno 2023 risulta maturato un debito di euro
54994,82. Tale somma deve essere maggiorata, peraltro, degli importi maturati dal luglio del 2023 fino al novembre del 2023, data di precisazione della domanda, per euro 787,37 mensili richiesti dalla parte attrice, importo che appare congruo in quanto inferiore rispetto a quello di euro 883,70 mensili che la convenuta al giugno del 2023 ha comprovato di avere pagato. In conclusione, la convenuta deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di euro 58931,67 (3936,85 X 5 mensilità +
54994,82), oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo, senza che la misura del danno possa essere ridotta in considerazione degli interventi operati dalla convenuta nell'immobile, difettando l'allegazione, oltre che la prova, dell'autorizzazione dell'Ente alla loro esecuzione.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è stata operata sulla scorta del valore della causa (compreso tra 52001,00-260000,00) ai parametri minimi, considerata la natura documentale della controversia che ha importato l'esclusione di udienze per l'assunzione di prove orali, nonché la sostanziale assenza di questioni in fatto e, con riferimento a quelle in diritto, la ripetitività delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara che occupa senza titolo alcuno l'immobile sito Controparte_2 in Roma, largo dell'Olgiata 15, Is. 19, ed. C32, scala C, int. 6, e, per l'effetto, condanna all'immediato rilascio dell'immobile stesso libero da Controparte_2 persone e/o cose in favore della parte attrice;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte Controparte_2 attrice, che liquida equitativamente in euro 58931,67 all'attualità, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida Controparte_2 in euro 786,00 per spese vive ed euro 7052,00 per compensi professionali, oltre oneri di legge, oltre euro 48,80 per spese di mediazione.
Roma , 13 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3