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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 1885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1885 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 665/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa EL LOCOCO Presidente dott. RD SCIONTI Consigliere Rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 14/04/2021 al n. 665 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, n. 203/2021 del 04/03/2021
promossa da elettivamente domiciliata in Montecatini Terme (PT), presso e nello Parte_1 studio dell'Avv. Elisabetta Vinattieri del Foro di Pistoia, via Nazario Sauro n. 16/A, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato
- appellante -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Firenze, via G. Mazzini n. 19, presso e nello studio dell'Avv. Silvia
Fersino, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dagli Avv.ti Alberto
FO, CO SE, CH EO, CI CI, OR ET e
SI MI, tutti del Foro di Milano (MI), come da mandato allegato
- appellata -
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni, per l'appellante Pt_2
“Piaccia alla Corte adita, in totale riforma della sentenza impugnata, nel merito: In tesi, dichiarare l'improcedibilità dell'intervento promosso da nella CP_1
procedura esecutiva RGE n. 204/2016 in forza del contratto di mutuo del 14.07.2011, previo accertamento di carenza di valido titolo esecutivo per le ragioni espresse in parte motiva;
Sempre in tesi, accertare e dichiarare la nullità assoluta delle fideiussioni prestate dalla sig.ra in favore di in data Parte_1 CP_1
24.06.2011 e 14.11.2011 per violazione art. 2 L. 287/90 e art. 33 Codice al Consumo per le causali di cui alle premesse espositive;
Sempre in tesi, dichiarare la nullità del mutuo de quo per nullità della causa e per indeterminatezza dell'oggetto sia in relazione alla incompletezza del piano di ammortamento che al tasso di interesse indeterminato con riferimento agli interessi corrispettivi e moratori;
Accertare e dichiarare la nullità delle clausole di mutuo indicate nella parte motiva in quanto affette da usura e anatocismo e quindi non sono dovute le somme portate nel piano di ammortamento dovendo ritenersi la gratuità del mutuo ex art. 1815 comma II c.c.;
In subordine, previa declaratoria di nullità delle predette clausole, applicare al piano di ammortamento in questione il tasso di interesse minimo dei BOT in luogo degli interessi convenzionali;
In conseguenza di quanto sopra e per le ragioni di nullità e indeterminatezza del credito e di violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto indicate in narrativa, dichiarare l'inadempimento contrattuale della e, operate le compensazioni del caso, e comunque il CP_2
ricalcolo secondo giustizia, quantificare disporre la prosecuzione del contratto;
Dichiarare in ogni caso l'eccessiva onerosità della pattuizione in caso di mora ed operare le riduzioni ad equità del caso;
Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo del 14.07.2011 e/o delle clausole attinenti la quantificazione e la percezione di interessi e, per l' effetto, quantificare le somme illegittimamente percepite e/o richieste dall in relazione al mutuo del 14.07.2011 Controparte_1
a titolo di interessi anatocistici e/o usurari e/o nulli e/o non pattuiti e, all' esito ed in considerazione, rideterminare l'effettivo credito dell In tesi e in relazione al CP_2
2 c/c ordinario n. 101523313, acceso alla societ Controparte_3
il 20.06.2011 dichiarare l'illegittimità dell'anatocismo trimestrale per le causali
[...]
esposte in premessa e conseguentemente ricalcolare gli interessi dovuti al tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive. Dal conto corrente dovranno essere eliminati gli interessi ultralegali, le DIF-
Commissioni disponibilità immediata fondi: non dovute perché non concordate per iscritto e le competenze addebitate e non dovute relative al mutuo ipotecario de quo.
Si chiede inoltre l'accertamento del superamento del tasso soglia dell'usura in relazione al suindicato conto corrente ed eliminazione degli interessi e conseguentemente quantificare le somme illegittimamente percepite e/o richieste dalla in relazione al conto corrente esaminato a titolo di interessi Controparte_1
anatocistici e/o usurari e/o nulli e/o non pattuiti e, all'esito ed in considerazione, rideterminare l'effettivo credito della AN e operare le dovute compensazioni. In via istruttoria: ordinare alla l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la Controparte_1
documentazione bancaria afferente il rapporto di mutuo del 14.07.2011 e in particolare tutti gli estratti conto del conto corrente n. 10153313 acceso presso CP_4 Parte_3
a partire dal luglio 2011 e di tutti gli estratti conto indicati nel decreto ingiuntivo n. 796
/ 2014; disporre CT tecnico-contabile volta a determinare l'effettivo credito della in ragione del mutuo del 14.07.2011, tenendo conto della nullità del CP_1
contratto o di sue clausole e, in ogni caso, depurando l' importo da addebiti di commissioni illegittime o non pattuite, interessi anatocistici e/o usurari. Disporre CT tecnico-contabile volta a determinare l'effettivo credito dell in ragione del CP_1
c/c ordinario n. 101523313, acceso alla societ il Controparte_3
20.06.2011, depurando l'importo da addebiti di commissioni illegittime o non pattuite, interessi anatocistici e/o usurari. …Con vittoria di spettanze di entrambi i gradi del giudizio…”; per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_1
adita, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE, respingere la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza, non sussistendo i presupposti di legge;
- accertare e
3 dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui agli artt.
342 e 348 bis c.p.c.; IN VIA PRINCIPALE- respingere tutte le domande formulate dall'odierna appellante in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare la Sentenza n.203/2021, emessa dal
Tribunale di Pistoia all'esito del giudizio n. 49/2020 R.G., pubblicata il 05.03.2021;
IN VIA ISTRUTTORIA, respingere la richiesta di esibizione e di CT contabile ex adverso formulata;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti e onorari, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
- FATTO E DIRITTO –
I. Fatto e giudizio di primo grado. Emerge dagli atti e dalla sentenza di primo grado che il presente contenzioso costituisce la fase di merito dell'opposizione ex art. 615/2 c.p.c. ad esecuzione immobiliare (R.G.E. n. 204/2016 - Tribunale di Pistoia),
proposta da quale garante esecutata in forza di ipoteca e fideiussione (a Parte_1
garanzia del contratto di mutuo fondiario e altra precedente di tipo omnibus) prestata in favore di (d'ora in poi, soltanto “ ”) – Controparte_1 CP_1
quest'ultima, creditrice intervenuta nella procedura esecutiva già in corso (creditrice procedente – a garanzia di mutuo agrario fondiario concesso alla CP_5
debitrice principale Parte_4
Pa (d'ora in poi, soltanto “ ”) dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pistoia
12.9.2018. In detto giudizio di merito – respinta dal GE l'istanza inibitoria svolta dall'opponente – quest'ultima lamentava a) nullità del contratto di mutuo per nullità
della causa;
b) inidoneità del contratto di mutuo, in quanto condizionato, a costituire titolo idoneo per l'esecuzione forzata;
c) erronea quantificazione del credito di in forza del contratto di mutuo per asserita indeterminatezza degli CP_1
interessi e usurarietà dei tassi pattuiti;
d) nullità assoluta delle fideiussioni prestate dall'attrice in favore di La costituendosi in giudizio, eccepiva CP_1 CP_2
pregiudizialmente l'improcedibilità della domanda attorea per tardiva iscrizione a ruolo della causa e comunque contestava nel merito i singoli motivi di doglianza
4 avversari, dei quali chiedeva l'integrale rigetto. La causa era istruita documentalmente e trattenuta in decisione.
II. La sentenza di primo grado. Il Tribunale così decideva: “…1) respinge le domande attoree;
2) condanna parte attrice alla refusione in favore di parte convenuta delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro
25.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA di legge”. Con articolata motivazione che in questa sede si riporta per i singoli motivi solo con riferimento ai passaggi ritenuti dirimenti, osservava il Tribunale, quanto segue.
II.
1. Con riferimento al primo motivo, vale a dire relativamente all'eccepita nullità del mutuo agrario contratto siccome utilizzato per ripianare esposizioni pregresse, che come da consolidato indirizzo giurisprudenziale: “…il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili, rustici o urbani, a garanzia ipotecaria (Cass. n. 9511/07 e Cass. n.4792/12).
Ed invero, essendo il contratto di credito fondiario connotato dalla concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili (arg. ex art. 38 cit.), lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore); laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto
(cfr. Cass. n. 943/12). Pertanto, è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, per
5 sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (cfr. Cass. n. 28663/13)» (in termini,
Cass. n. 19282/2014 con richiami ai citati precedenti giurisprudenziali conformi)…”.
II.
2. Quanto al secondo motivo, afferente l'inidoneità del mutuo de quo a costituire valido titolo esecutivo per la ragione che la somma data a muto non è stata posta nell'immediata disponibilità della mutuataria bensì, come da questa stessa riconosciuto (cfr. pag. 4 atto di citazione), costituita in deposito cauzionale infruttifero a garanzia di adempimenti posti a carico della mutuataria, osservava,
ancora una volta come da consolidato orientamento di legittimità, che “…la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, […] Ciò che deve dirsi avvenire anche nell'ipotesi, come quella di specie, di costituzione della somma in deposito la quale presuppone che la somma stessa sia stata erogata dal mutuante ovvero posta a disposizione del mutuatario, anche se la concreta ed effettiva possibilità di utilizzo viene differita all'avvenuto adempimento di taluni obblighi a carico del mutuatario stesso: è sufficiente, infatti, considerare che tramite la costituzione in deposito il mutuante si priva della possibilità di disporre della res mutuata e ciò vale di per sé ad integrare la traditio giuridica del denaro quale elemento costitutivo del contratto di mutuo …Ad ulteriore conferma di tale impostazione, possono richiamarsi le previsioni del contratto di mutuo per cui è lite nelle quali si legge che (art. 1) “L'Impresa dichiara di aver ricevuto dalla AN la somma sopraindicata, al netto dell'imposta sostitutiva …”, che (art. 3) “Lo svincolo
[non già l'erogazione] delle somme costituite in deposito cauzionale potrà avvenire dopo l'adempimento delle obbligazioni e la produzione dei documenti richiamati nel precedente art. 2 …” e che (art. 2) “L'Impresa prende atto che, qualora non abbia esattamente provveduto nel termine indicato agli adempimenti previsti nel presente
6 articolo, la AN … potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ed utilizzare il deposito cauzionale per l'estinzione del mutuo” essendo ben evidente che se si prevede contrattualmente la possibilità di utilizzo del deposito cauzionale da parte della solo una volta risolto il contratto, significa che a contratto in essere e CP_2
vigente tale possibilità non sussiste in capo all'istituto creditizio a conferma dell'esclusiva disponibilità giuridica della somma di cui al deposito cauzionale in capo alla mutuataria;
…”.
II.
3. Quanto al terzo motivo, afferente alla pretesa indeterminatezza degli interessi e usurarietà dei tassi pattuiti, osservava, quanto al primo punto, come
“…nel contratto di mutuo in parola il tasso e il criterio di calcolo degli interessi appaia sufficientemente e chiaramente determinato (cfr. art. 5 contratto di mutuo), peraltro con indicazione di ipotesi esemplificativa di calcolo degli interessi ad ulteriore dettaglio e chiarezza per la parte mutuataria. Né appare passibile di condurre ad una valutazione di indeterminatezza del saggio d'interesse la circostanza che lo stesso risulti costituito da una componente fissa e da una componente variabile, ancorata all'Euribor, in adesione all'indirizzo granitico della Corte di
Cassazione secondo cui la necessaria pattuizione per iscritto del tasso d'interesse ultralegale, prescritta dall'art.1284 c.c., può essere soddisfatta anche per relationem attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto di credito mutuante.
[…] Neppure può discettarsi di indeterminatezza dell'oggetto contrattuale per mancata chiara indicazione/incompletezza del piano di ammortamento, trattandosi a tacer d'altro di censura del tutto genericamente formulata dalla parte opponente e dovendosi ritenere che, ove siano specificamente indicati – come nel contratto de quo, cfr. art. 4 – il numero di rate, la periodicità delle stesse, la durata del mutuo e l'importo da restituire, non può riscontrarsi alcuna indeterminatezza del contratto.
Per quel che attiene poi le doglianze attoree inerenti la previsione del piano di ammortamento con capitalizzazione c.d. alla francese, si consideri in primis come la legittimità dell'anatocismo con riferimento ai contratti di mutuo sia stata
7 definitivamente affermata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19597/2020…”; quanto al secondo punto, che era da respingersi, altresì, la contestazione di usurarietà del mutuo, “…fondata su perizia tecnica di parte condotta secondo criteri di calcolo non conformi né alle istruzioni della AN d'Italia né ai più recenti approdi giurisprudenziali in materia, così apparendo inaccettabile nel metodo e nei risultati e non integrando perciò elemento probatorio atto a dar spazio ad una c.t.u. la quale infatti, siccome invocata esclusivamente alla luce di una consulenza di parte affetta dalle criticità ora dette, non può che essere tacciata di inammissibilità siccome esplorativa. …Oltre a ciò, si consideri che – come già rilevato dal g.e. nella fase interinale del procedimento di opposizione esecutiva – avendo rilevanza esclusivamente, ai fini dell'eventuale indagine in ordine al superamento dei tassi soglia usura, l'usura c.d. originaria ossia contenuta nelle primitive pattuizioni contrattuali (ossia in modifiche contrattuali successivamente intervenute inter partes, anche a mente dell'art. 118 T.U.B.) laddove non può parlarsi di tassi usurari in caso di usura c.d. sopravvenuta (cfr. Cass. S.U. n. 24675/2017), è da dire che dalla lettura del contratto di mutuo in questione risulta che sia il tasso annuo nominale
(4,45%), sia il tasso annuo effettivo globale (4,690%), sia il tasso di mora (6,45%) per come pattuiti sono tutti inferiori al tasso soglia vigente al momento della stipula e indicato dalla stessa odierna parte attrice nel 7,99%...”.
II.
4. Quanto al quarto motivo, afferente la nullità assoluta delle fideiussioni prestate dall'attrice in favore di osservava, infine come “…a destituire di CP_1
fondamento l'eccezione di nullità sollevata ex parte actoris per asserito contrasto delle fideiussioni de quibus con la normativa antitrust nonché per abusività delle relative clausole soccorrono le seguenti assorbenti considerazioni: per un verso
(contrasto con la normativa antitrust), al di là del fatto che non è stata dimostrata la sussistenza nella specie di un'intesa anticoncorrenziale fra istituti di credito, mette conto rilevare come – in aderenza a indirizzo giurisprudenziale che si ritiene di condividere (cfr. per tutti Cass. n. 24044/2019) – la nullità di cui si tratta è da configurare quale nullità parziale, colpente le singole clausole asseritamente invalide
8 e lasciando per il resto in piedi l'atto/contratto fideiussorio, dovendosi presumere che l'interesse delle parti contraenti (in particolare, dell'istituto bancario) sia stato e sia quello di mantenere comunque il contratto pur espunte le clausole nulle e dunque conservare comunque una garanzia personale, rispetto a invalidare l'intero contratto con perdita integrale della garanzia;
e d'altra parte l'attrice non ha dedotto né provato che nella vicenda per cui è causa l si sia effettivamente avvalsa delle CP_2
clausole “nulle”, così rendendo anche sotto questo profilo irrilevante ogni contestazione sul punto e comunque inidonea a bloccare l'azione esecutiva;
per altro verso (abusività delle clausole) le deduzioni attoree si presentano generiche e ancora una volta disancorate dal reale e concreto andamento del rapporto tra e CP_2
garante, non dandosi conto dell'effettivo utilizzo di clausole abusive da parte della convenuta durante il rapporto contrattuale…”. Seguiva la reiezione dell'opposizione, come in apertura indicata.
III. L'appello. appellava la sentenza, lamentando, con analitiche Parte_1
articolazioni motivazionali, l'erroneità di giudizio con specifici motivi di impugnazione: 1) Errore del Giudice sulla qualificazione giuridica del contratto;
2)
Errore del Giudice nel ritenere titolo esecutivo un contratto di mutuo condizionato;
3) La sanzione di nullità non è ricollegata all'errore sul TAEG. Il contratto di mutuo
è nullo perché gli interessi sono usurari, come dimostrato attraverso un'indagine sul costo effettivo del danaro. 4) Errore della sentenza nel giudicare determinato l'oggetto del contratto di mutuo. 5) Errore della sentenza impugnata sulla natura del piano di ammortamento allegato al mutuo. 6) Errore della sentenza nel ritenere lecito l'anatocismo nel contratto di mutuo. 7) La sentenza impugnata non considera come nel piano di ammortamento alla francese in ogni quota capitale vengano sempre capitalizzati anche gli interessi. 8-9) La sentenza impugnata erra non riconoscendo l'usurarietà del mutuo de quo. 10) Errore della sentenza che ritiene valide le fideiussioni prestate dalla ricorrente. 11) Erronea motivazione in ordine alla abusività delle clausole contrattuali – omissione di pronuncia su residue censure;
12) Ammontare eccessivo delle spese legali cui è stata condannata l'appellante.
9 Concludeva come in epigrafe anche in via istruttoria con reiterazione della richiesta di ordine di esibizione ed espletamento di CT contabile, già svolta in primo grado.
Si costituiva in giudizio l'appellata , la quale resisteva, contestando CP_1
analiticamente ciascun motivo di gravame e concludendo, a sua volta, come in epigrafe per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, comunque per la sua reiezione, anche in ordine alle istanze istruttorie avanzate. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione previa concessione dei termini di legge per scambio delle memorie conclusive.
IV. Il merito dell'appello. L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
IV.
1. Il Primo motivo (“Errore del Giudice sulla qualificazione giuridica del contratto”). Come noto, l'art. 43/1 del T.U.B. prevede che “…1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali…”; il successivo comma 3 del detto articolo a sua volta chiarisce che “…3. Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR…”. In base alla delibera CICR 22.04.1995 (comma 1 dell'articolo unico), ai fini del credito agrario “…sono attività connesse o collaterali anche quelle svolte nei comparti dei servizi a favore dell'agricoltura e della pesca, tra i quali rientrano quelli di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale di residui agroalimentari…”. Nel caso che ci occupa, il contratto di mutuo in atti (pag. 52 dell'unico documento telematico riproducente l'intero fascicolo di primo grado di parte, riprodotto in questo grado dall'appellante in 276 pagine senza soluzione di continuità) prevede esplicitamente, all'art. 1 (“oggetto del contratto”) la concessione di “…un mutuo agrario assistito da garanzia ipotecaria per complessivi euro 1.400.000,00= […] da destinarsi al potenziamento dei mezzi finanziari aziendali, in un'ottica di razionalizzazione e riequilibrio anche funzionale dell'indebitamento bancario in essere. Il tutto come da documentazione relativa…”. A sua volta, l'art. 11 (“obblighi
10 ed impegni collaterali”), con impegno economico che esaurisce pressoché l'intero credito, prevede che “… La parte mutuataria si impegna a conferire in data odierna all'istante mutuante mandato irrevocabile, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1723 secondo comma del codice civile, ad utilizzare nella maniera sotto indicata le somme che verranno accreditate sul conto corrente della parte mutuataria in seguito all'erogazione del presente mutuo e precisamente: A) quanto ad euro 300.000 estinzione anticipata del contratto di apertura di credito … B) quanto al residuo, ad effettuazione dei seguenti accrediti/bonifici e, segnatamente: B/1 per complessivi
Euro 390.000,00 […]; B/2 per complessivi Euro 290.000,00 […]; B/3 per complessivi
Euro 167.458,00 […]; B/4 per complessivi Euro 40.000,00 […]; B/5 per complessivi
Euro 102.459,00 […] …”. Si concluda sottolineando che lo stesso GE del Tribunale, nella propria ordinanza cautelare in atti del 18.11.2019 con la quale respingeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione della evidenziava che “… costituiscono Pt_1
circostanze non fatte oggetto di contestazione e, quindi, da assumersi come pacifiche, che la somma mutuata sia stata resa disponibile ed utilizzata in ossequio agli impegni consacrati nell'articolo 11 del contratto stesso…”. Tale essendo il contenuto del contratto, a buon diritto il Tribunale – tanto in sede di cautela che in sede di merito dell'opposizione – riqualificava la fattispecie quale contratto di credito fondiario ex art. 38 TUB, non di scopo, in quanto connotato dalla concessione di finanziamento a lungo termine garantito da ipoteca immobiliare di primo grado (art. 9). Al di là del nomen nell'epigrafe dell'atto (“contratto di mutuo agrario ipotecario a tasso variabile”), le Parti non facevano, nel corpo di esso, qualsivoglia riferimento né
all'implementazione di attività agraria in senso concreto e definito con indicazione specifica delle relative operazioni concordate né – a monte – neppure all'eventuale quota del credito concesso che sarebbe stata impegnata (e impiegata) per tale vincolante scopo agrario;
anzi, pressoché tutto il credito era esplicitamente destinato al ripianamento di debiti anche verso creditori terzi, addirittura con mandato irrevocabile alla AN mutuante di effettuare le relative attività necessarie per gli accrediti ai terzi e con indicazione specifica delle somme per ciascun creditore, delle
11 somme di spettanza, come sopra descritte con, in più, la clausola di salvaguardia
“…ovvero la maggior/minor somma che dovesse risultare…”, teoricamente idonea ad ulteriormente ridurre, forse ad interamente assorbire, l'intero credito concesso.
Tale “distonia” era fin dal primo grado, seppure con difese non sempre univoche, da un lato eccepita dalla opponente che chiedeva la dichiarazione di nullità del contratto stipulato e dall'altro lato riconosciuta dalla stessa AN la quale, infatti, nel richiedere la conferma dell'interpretazione offerta dal primo giudicante, invocava –
nella sostanza – l'assenza di scopo nel mutuo de quo con conseguente applicabilità nel concreto delle norme sul credito fondiario, pure rinviando, però, all'art. 44 TUB in tema di credito agrario fondiario. Invero, ritiene questa Corte – alla stregua delle considerazioni rese dalla Suprema Corte in più occasioni – che ai fini della corretta qualificazione di un contratto di cui le parti abbiano convenuto un determinato inquadramento (nomen iuris) con atto scritto, non rileva né la disciplina della nullità del contratto né quella, eventualmente conseguente dell'art. 1424 c.c., per la conversione del negozio nullo (cui semmai potrebbe rapportarsi la difesa appellata),
poiché la questione dell'identificazione del reale tipo di rapporto deve essere affrontata in relazione alle effettive caratteristiche dello stesso, quali desumibili anche dalle modalità della sua attuazione, sì da apprezzarne l'aderenza ad una fattispecie astratta, tra quelle preventivamente delineate dal legislatore (cfr.
Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza n. 11176 del 26/04/2024). Ora, nel caso che ci occupa, il contratto va qualificato – proprio come già in prime cure – quale mutuo fondiario ex art. 38 TUB, non di scopo la cui esclusiva finalità solutoria – proprio quella voluta dalle Parti che lo sottoscrissero ed indubitabilmente emergente dalla piana interpretazione di tutte le clausole contrattuali, come sopra già in parte riportate e in parte riassunte – costituisce come ampiamente motivato in primo grado esclusivamente motivo irrilevante ai fini della individuazione della causa.
IV.
2. Il Secondo motivo (“Errore del Giudice nel ritenere titolo esecutivo un contratto di mutuo condizionato”). Sul punto, l'appellante lamentava che non poteva assurgere a titolo esecutivo ai sensi dell'art.474 c.p.c. un contratto, come quello in
12 esame, che preveda la costituzione di un deposito cauzionale condizionato ad una serie di obbligazioni. L'eccezione non vale ad infirmare le conclusioni raggiunte dal primo giudice. Aggiunge ad esse la Corte che, alla stregua anche di recente giurisprudenza di legittimità a sezioni unite, il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé
solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla (Cassazione civile, SSUU, 06/03/2025 n. 5968). E, ancora, che è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario – neppure – che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (Cassazione, Sezioni Unite Civili 05/03/2025 n. 5841).
Nessuna differenza se, come nel caso che ci occupa, le somme siano destinate a ripianare pregresse passività anche di creditori terzi.
IV.
3. Il Terzo motivo (“La sanzione di nullità non è ricollegata all'errore sul
TAEG. Il contratto di mutuo è nullo perché gli interessi sono usurari, come dimostrato attraverso un'indagine sul costo effettivo del danaro”). L'appellante lamentava travisamento della motivazione dal momento che l'appellante non aveva ricollegato la sanzione di nullità all'errore sul TAEG bensì al carattere usurario degli interessi, come dimostrato attraverso una indagine sul costo effettivo del denaro. La
13 Corte prende atto, pur evidenziando che nell'articolazione motivazionale della sentenza, trattavasi, come specificato, di “opportuna e necessaria precisazione” prima di addentrarsi nella motivazione relativa all'eccezione concreta, successivamente trattata, di indeterminatezza del tasso di interessi e comunque di sua usurarietà, di cui invece appresso.
IV.
4. Il Quarto motivo (“Errore della sentenza nel giudicare determinato l'oggetto del contratto di mutuo”). Concerne la pretesa indeterminatezza dei parametri di determinazione del tasso di interesse corrispettivo praticato. Per
soddisfare i requisiti di cui all'art. 1346 c.c. – lamenta l'appellante – il tasso di interesse deve essere determinato per tutta la durata del rapporto e tale requisito non
è soddisfatto laddove l'Istituto di credito faccia riferimento unicamente a rilevazioni volte a recepire i tassi mediamente applicati dalle banche aderenti ed in virtù di una autodisciplina liberamente adottata. Inoltre, i dati di rinvio devono essere conoscibili a priori e sia i dati che il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale. Identica censura di indeterminatezza e conseguente nullità della clausola era estesa agli interessi moratori. Merita, innanzitutto, riportare la clausola n. 5 del contratto. “…ART. 5
INTERESSI. Per il periodo di ammortamento, si applica al mutuo un tasso variabile trimestralmente pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360 (trecentosessantacinque / trecentosessantesimi), arrotondato allo 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) superiore, in essere per valuta per quanto concerne la misura iniziale, data di messa a disposizione dell'importo, e di seguito data di decorrenza di ciascun trimestre maggiorato di 2,80 (due virgola ottanta) punti percentuali in ragione d'anno. In mancanza di rilevazione del Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor (EURIBOR AN EE
COMMITTEE) sarà utilizzato il LIBOR dell'Euro sulla piazza di Londra. A titolo esemplificativo, si precisa che al momento della stipula del presente contratto il valore del parametro sopra riportato calcolato per valuta data odierna, è pari all'1,65% (uno virgola sessantacinque per cento) e pertanto il tasso d'interesse ad
14 oggi risulta pari al 4,45% (quattro virgola quarantacinque per cento) su base annua, corrispondente al valore predetto maggiorato di 2,80 (due virgola ottanta) punti in ragione d'anno. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) relativo al presente mutuo
è pari al 4,690% (quattro virgola seicentonovanta per cento). In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto - decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore dell nella misura del tasso contrattuale vigente, maggiorato di 2 (due) punti CP_2
in ragione d'anno. Su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica…”. Emerge, invero, dalla stressa lettura della clausola che il tasso – sia per la misura iniziale che per ciascun trimestre di decorrenza – è individuato per relationem, ma attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che non lasciano margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto di credito mutuante, così da salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza in relazione ai termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma e così non contrastando il precetto di cui all'art. 1346 c.c. (Sez. 3 - ,
Sentenza n. 12007 del 03/05/2024; Sez. 3 - , Ordinanza n. 711 del 10/01/2025). A ciò
si aggiunga che la Suprema Corte ha altresì introdotto un criterio – di portata generale – in riferimento alla predeterminazione dei parametri di riferimento sul calcolo del tasso di interessi individuando, nel caso concreto per l'Euribor, che esso può subire sanzione di nullità, anche parziale, laddove detta determinazione sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza;
ma a tal fine – prosegue la Corte – è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente,
effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse. Tale ultima circostanza, meramente allegata in perizia e priva di approfondimento, neppure veniva trattata specificamente in difesa, almeno in
15 riferimento a tale aspetto. Sulla base di quanto sopra, le censure dell'appellante sull'indeterminatezza del tasso, seppure suggestivamente proposte, non paiono dirimenti.
IV.
5. Quinto motivo (“Errore della sentenza impugnata sulla natura del piano di ammortamento allegato al mutuo”). L'appellante rilevava come il piano di ammortamento allegato al contratto fosse incompleto arrivando solo fino alla 197° rata;
che la censura non era da ritenersi generica bensì oggettiva;
che il Tribunale,
nel rigettarla, non aveva compreso la reale natura del piano di ammortamento che non era un mero riassunto, ma al contrario un'importante clausola contrattuale nel quale erano descritte le modalità e i criteri con cui vengono calcolate le rate da restituire. Rileva la Corte che seppure il piano allegato, effettivamente, non contempli per intero il piano di 240 rate, pur tuttavia, vale specificare che come ammesso dalla Suprema Corte neppure l'omissione tout court di un piano di ammortamento rappresenterebbe causa di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto dal momento che ove esso realmente fosse assolutamente carente (così
non è nel caso che ci concerne) potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità.
Né – prosegue la Corte – potrebbe sostenersi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate, fermi – come visto nel caso di specie – i parametri di riferimento per il calcolo delle rate, sufficienti a garantire la trasparenza necessaria, che permetta al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo (cfr.
Cassazione civile, Sezione III, 26.06.2020 n. 12922, in motivazione;
Cass. SS. UU.
20/05/2024 n. 15130).
IV.
6-7. I motivi Sesto e Settimo (Errore della sentenza nel ritenere lecito l'anatocismo nel contratto di mutuo / La sentenza impugnata non considera come nel piano di ammortamento alla francese in ogni quota capitale vengano sempre capitalizzati anche gli interessi). Possono essere trattati congiuntamente per stretta connessione. L'appellante lamenta la violazione dell'art. 1283 c.c. con riguardo al
16 momento genetico di costruzione di ogni rata del contratto che seguendo il regime di capitalizzazione composta capitalizza gli interessi applicando così l'anatocismo vietato. Ancora, lamenta che il piano di ammortamento alla francese comporti sì delle rate costanti ma la costanza è data dal fatto che in ogni singola rata variano sia la quota capitale (che sale) che quella degli interessi (che scende). Ogni rata pertanto ha un diverso debito residuo e quel che rileva è che nella quota capitale che si sottrae dal debito viene sempre contabilizzata anche la quota interessi. Si riporta in ogni caso, per relationem, alla CTP in atti (CTP-dott. in data 31.07.2019, Controparte_6
in atti, in specie pag. 5, ovvero pag. 90 dell'unico documento telematico riproducente l'intero fascicolo di primo grado di parte, riprodotto in questo grado dall'appellante in 276 pagine senza soluzione di continuità). Tuttavia, la difesa nel riportarsi ancora oggi alle valutazioni del proprio Perito da un lato censura in generale l'ammortamento a rata costante con quota di interessi decrescenti in quanto il relativo regime finanziario sarebbe quello dell'interesse composto che prevede
“l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione matematica esponenziale” e dall'altro lato non si confronta con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto e dunque non infirma quanto ancora recentemente ha chiarito la Corte di legittimità, confermando un orientamento per la verità già espresso, secondo cui in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese sia a tasso fisso che a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione e dovendo considerarsi – peraltro – che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (cfr., da ultimo, Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza n. 7382 del
17 19/03/2025 che peraltro in motivazione estende esplicitamente il riferito orientamento di SSUU del 29/05/2024 n. 15130 sulla validità, rispetto al divieto di anatocismo, del c.d. ammortamento alla francese nei mutui a tasso fisso, altresì ai mutui, come quello che ci concerne, a tasso variabile).
IV.
8-9. I motivi OT e NO (La sentenza impugnata erra non riconoscendo l'usurarietà del mutuo de quo). L'appellante, riportandosi ancora una volta alla consulenza di parte già citata, lamenta – nella sostanza – che il Perito, nella sua relazione esamina vari scenari, osservando che, essendo il Tasso Annuo Effettivo
Globale onnicomprensivo, non è metodologicamente corretto raffrontare al tasso soglia una specifica voce di costo (in particolare, il tasso di mora) per giudicarne separatamente la liceità/usurarietà. Posto che – prosegue la difesa appellante sulla base delle valutazioni e dei risultati tecnici di parte – unici e onnicomprensivi sono il
Tasso Effettivo globale medio e il tasso soglia, i quali esprimono il primo il costo medio di mercato e il secondo il limite oltre il quale l'onerosità del credito si presume iuris et de iure usuraria, unica e globale deve essere anche la sanzione di gratuità del mutuo, pur se il superamento della soglia si verifichi esclusivamente per il tramite dell'apporto dei moratori e/o di altri eventi (estinzione anticipata,
decadenza del termine, inadempienze, ecc.). Espone il consulente di parte come dato un contratto di finanziamento a rimborso graduale non sussiste un unico e solo piano di ammortamento al quale corrisponda un determinato Tasso Annuo Effettivo
Globale, ma numerosi scenari, ciascuno con un distinto tasso di rendimento dell'operazione, in funzione del mutevole svolgimento del rapporto. Ciascuno di questi TAEG generati dall'unico contratto di finanziamento deve rispettare la soglia: se uno soltanto di questi differenti scenari manifesti un TAEG superiore, viene inficiato di nullità l'intero contratto a prescindere che si sia verificato o che esso sia concretamente verificabile, in quanto la norma prevede un divieto di pattuizione. In
termini più generali, il controllo di legalità ex art. 1815 c.c. non può che avere a oggetto il tasso effettivo applicabile all'operazione creditizia, in quanto determinato col contributo di remunerazioni, commissioni, spese che sono dovute per essersi
18 verificato il relativo evento in corso di contratto;
così tipicamente la mora sul ritardo di adempimento e la penale di estinzione nel caso di recesso anticipato. Di qui, la prospettazione dei differenti scenari (tasso corrispettivo, tasso mora, estinzione anticipata) che superano – tutti – il tasso soglia usura. Tali valutazioni, ancora oggi fatte proprie dalla difesa appellante non si confrontano con gli orientamenti giurisprudenziali che, ai fini del superamento del tasso-soglia, non ritengono possibile procedere né alla sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora
(Cassazione civile, Sezione III, 07/03/2022 n. 7352; id., Sezione I, Ordinanza n. 23866 del 01/08/2022) né alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, (id., n. 7352/22 cit.). In particolare, nella sentenza ultima citata, si legge in chiara motivazione come, ai fini della verifica anti- usura, sia necessario per i singoli costi (corrispettivo e moratorio) “…procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., 04/11/2021, n.
31615)…” e prosegue, altresì, con indicazione generale secondo cui “…questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U.,
20/06/2018, n. 16303, cui "adde" Cass., 18/01/2019, n. 1464);…”. Tanto pare sufficiente in riferimento alle doglianze proposte riferite al calcolo come effettuato in perizia di parte (punto 5, pag. 13 della perizia, ovvero pag. 98 dell'unico documento telematico riproducente l'intero fascicolo di primo grado di parte,
riprodotto in questo grado dall'appellante in 276 pagine senza soluzione di continuità).
19 IV.10-11. I motivi Decimo (“Errore della sentenza che ritiene valide le fideiussioni prestate dalla ricorrente”) e Undicesimo (“Erronea motivazione in ordine alla abusività delle clausole contrattuali – altre censure non esaminate ”).
Parte appellante sosteneva la nullità delle due fideiussioni, prestate l'una in data
24.06.2011 (pag. 81 dell'unico documento telematico riproducente l'intero fascicolo di primo grado di parte, riprodotto in questo grado dall'appellante in 276 pagine senza soluzione di continuità) per tutte le obbligazioni assunte dalla società verso la
AN e l'altra in data 14.07.2011 (ib., pag. 77) in riferimento alle sole obbligazioni assunte dalla società nei confronti della con il contratto di mutuo de quo, (1) CP_2
perché contenenti clausole abusive in contrasto con il dlgs. N. 206/2005 (c.d. “Codice
del Consumo”) e (2) perché stipulate in contrasto con la normativa antitrust. In più,
lamentava (3) l'omissione di pronuncia sulle censure relative al pagamento di interessi ultralegali nei trimestri afflitti da interessi usurari e delle commissioni-DIF
(Disponibilità Immediata Fondi) in quanto non pattuite per iscritto e alla non debenza di competenze al mutuo ipotecario repertorio n. 4706 del 14.07.2011 e al rapporto finanziamento anticipi addebitate sul conto corrente dell'esecutata sulle quali si estendeva – evidentemente – l'esecuzione stessa, tutte vicende che rendevano incerta la somma spettante alla AN procedente. Si tratta di due motivi
– contenenti più censure – tra loro connessi che meritano trattazione unitaria.
IV.10-11.1. Quanto alle fideiussioni, l'appellante, innanzitutto, ne eccepisce la nullità per la presenza di clausole abusive. Merita soltanto specificare che Pt_1
in uno ai soci della società, e da un lato a
[...] CP_3 Controparte_7
fianco della dicitura “i clienti attestano con la presente la loro qualità di consumatori, comune anche al debitore principale” barrava la casella “no”; peraltro,
sempre in uno con gli altri due fideiussori, sottoscriveva specificamente le clausole,
ritenute dalla medesima vessatorie. Quanto sopra, come detto, in ciascuna delle due fideiussioni in atti. Discende da quanto sopra, emergente dalla mera lettura dei documenti in atti certamente autonomamente valutabili dal giudice, che non si tratta di rapporto tra professionista e consumatore e che pertanto non appare
20 applicabile la normativa sul credito al consumo e la giurisprudenza relativa all'effettività di tutela del mero consumatore (Cassazione civile, Sezione III,
20/06/2024 n. 17055).
IV.10-11.2. Sempre con riferimento alle fideiussioni, l'appellante denuncia,
ancora, la nullità in relazione allo specifico profilo della violazione della normativa antitrust alla stregua di quanto sancito nel provvedimento di AN d'Italia n.
55/2005 in accertamento di intese tra Banche restrittive della concorrenza
(Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza n. 29810 del 12.12.2017). È da osservare, qui nel merito: quanto alla fideiussione collegata al mutuo, che, come affermato ripetutamente dalla Suprema Corte, la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della BI postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus, laddove nel caso che ci occupa la fideiussione inerente al mutuo datata 14.07.2011 è pacificamente una fideiussione specifica (Cassazione civile, Sezione I, 15.07.24 n. 19401, in motivazione con altra giurisprudenza ivi citata). La circostanza ha carattere assorbente. Quanto alla seconda, effettivamente omnibus, ancora recentemente, la Suprema Corte ha avuto modo di confermare che in tema di intese restrittive della concorrenza ed in base al provvedimento n. 55/2005 della AN d'Italia, una fideiussione omnibus, conformata a un modello contrattuale predisposto dall'ABI prima dell'ottobre 2002, può essere sanzionata di nullità parziale alla stregua di contratto "a valle",
dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte" – ed in tal senso detta nullità può essere rilevata anche d'ufficio – a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI sì che in tale contesto il giudice potrà
compiere una ricognizione di tale provvedimento, accertando sulla scorta dei mezzi di prova a sua disposizione l'esistenza dell'intesa restrittiva che trovi espressione in una o più clausole del contratto di garanzia (Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza
n. 18851 del 10/07/2025; id., n. 1851 del 25/01/2025). Nel caso di specie, il Tribunale
non era effettivamente posto nella possibilità di compiere siffatta indagine attese le
21 carenze probatorie dell'opponente in riferimento a tale denuncia, tenuto anche conto che a fronte del provvedimento in questione – attestante peraltro intese risalenti ad annualità precedenti – che le fideiussioni erano sottoscritte dall'odierna appellante circa sei anni dopo senza specifica possibilità di riscontro dei moduli utilizzati.
IV.10-11.3. Quanto alle competenze addebitate sui conti correnti intestati alla
Società, vale precisare – ancora una volta – che la otteneva su dette linee di CP_2
credito dal Tribunale di Pistoia il decreto ingiuntivo n. 796/2013 del 15.07.2013, nei confronti della appellante odierna al quale tuttavia quest'ultima – per sua Pt_1
stessa detta (citazione in opposizione, pag. 14) – non proponeva opposizione. Ne
consegue che dette eccezioni risultano sull'originario titolo e dunque non più
deducibili in questa sede di opposizione ad una esecuzione, promossa – quest'ultima
– anche sulla base del decreto emesso e non opposto (sull'onere – addirittura – di impugnazione nel medesimo giudizio in altri gradi, cfr. Cassazione civile, Sezione
III, 17/01/2017 n. 923).
IV.10-11.4. Quanto alle ulteriori censure mosse, esse in alcuni casi fondano il loro presupposto sulla sussistenza di un tasso contrattuale ab initio e per tutto il rapporto superiore al tasso-soglia, circostanza – come sopra detto – non provata in atti, alla stregua della documentazione e della giurisprudenza attuale sulla misurazione del tasso;
in altri casi sono invece riferibili a clausole contenute nei rapporti di conto corrente bancario, su cui vale quanto appena sopra detto.
IV.12. Il Dodicesimo motivo (“Condanna alle spese legali”). L'appellante, infine, lamenta una condanna in suo danno alle spese legali, calcolate in un ammontare eccessivo in rapporto sia alla qualità di fideiussore della sig.ra che Pt_1
non ha concorso in alcun modo all'inadempimento della Società garantita sia al fatto che la causa non ha avuto alcun esito istruttorio. Ebbene, con attenta valutazione del punto, il Tribunale liquidava le spese “…in base al valore della causa e considerata la consistenza dell'attività processuale svolta, giustificandosi al riguardo la riduzione dei compensi sia per la fase istruttoria, limitata allo scambio di memorie ex art. 183
22 co. 6 c.p.c., sia per la fase decisionale, stante la celebrazione di questa in forma semplificata ex art. 281sexies c.p.c.-…”. Da precisare che il valore era indicato, dalla stessa opponente in primo grado nella sua citazione, pari a € 1.400.000,00=. A fronte di ciò, la liquidazione era svolta sulla base dello scaglione relativo (1.000.000,00 –
2.000.000,00) e di un parametro medio arrotondato per difetto. Non paiono sussistere i presupposti per l'accoglimento del motivo, tenuto conto della pletora di motivi di opposizione e dell'impegno difensivo corrispondente, ancorché riferito alla sola istruttoria documentale.
IV.13. Le istanze istruttorie. A fronte di quanto complessivamente sopra accertato deve essere confermata l'ordinanza istruttoria di reiezione, resa già dal giudice di primo grado in data 16.01.2021, sia in riferimento all'ordine di esibizione che in riferimento alla CT (“…ritenuta inammissibile l'istanza attorea ex art. 210
c.p.c. profilandosi la stessa quale indebita inversione dell'onere probatorio, non avendo la parte dimostrato di essersi adoperata - pur potendo - ante iudicium per il reperimento della documentazione che chiede ordinarsi alla controparte di esibire, oltre al rilievo per cui l'attrice rivestendo la qualifica di fideiussore ben poteva avvalersi dello strumento di cui all'art. 119 T.U.B. del quale invece non fa minimo cenno, non dimostrando in particolare di esservi ricorsa prima dell'introduzione della causa giudiziale;
occorrendo al riguardo aggiungere come ogni contestazione in punto di conti correnti appare coperta dal giudicato formatosi sul d.i. emesso in forza di detti contratti;
ritenuta inammissibile altresì la c.t.u. contabile parimenti chiesta ex parte actoris per risultare essa, alla luce della consistenza dei motivi di opposizione, della documentazione in atti e delle tesi difensive della convenuta, esplorativa poiché non sorretta da indici attendibili e condivisibili attestanti le illegittimità censurate…”).
V. Spese di lite. Quanto alle spese di lite, esse dovranno essere poste a carico dell'appellante, in forza del principio della soccombenza. Utilizzando di necessità il medesimo scaglione di valore del primo grado, peraltro indicato anche in atto di appello, si ritiene tuttavia equo liquidarle con parametro ancorato in misura
23 prossima e superiore al minimo, attesa la medesimezza di articolazioni difensive del primo grado e al netto della fase istruttoria non essendo stata svolta in questa sede alcuna ulteriore sostanziale attività.
-
PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nella presente causa di appello proposta da nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, n. 203/2021 del Controparte_1
04/03/2021, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in complessivi € Controparte_1
12.500,00= oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dichiara che sussistono tutti i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13/1 quater T.U.S.G;
4) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 03.10.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
RD TI EL CO
24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Firenze, Sezione I Civile, riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati: dott.ssa EL LOCOCO Presidente dott. RD SCIONTI Consigliere Rel. dott.ssa Chiara ERMINI Consigliere ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A - nella causa in grado di appello iscritta a ruolo il 14/04/2021 al n. 665 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2021 avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, n. 203/2021 del 04/03/2021
promossa da elettivamente domiciliata in Montecatini Terme (PT), presso e nello Parte_1 studio dell'Avv. Elisabetta Vinattieri del Foro di Pistoia, via Nazario Sauro n. 16/A, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato
- appellante -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Firenze, via G. Mazzini n. 19, presso e nello studio dell'Avv. Silvia
Fersino, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente fra loro, dagli Avv.ti Alberto
FO, CO SE, CH EO, CI CI, OR ET e
SI MI, tutti del Foro di Milano (MI), come da mandato allegato
- appellata -
avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione. La causa era posta in decisione sulle seguenti conclusioni, per l'appellante Pt_2
“Piaccia alla Corte adita, in totale riforma della sentenza impugnata, nel merito: In tesi, dichiarare l'improcedibilità dell'intervento promosso da nella CP_1
procedura esecutiva RGE n. 204/2016 in forza del contratto di mutuo del 14.07.2011, previo accertamento di carenza di valido titolo esecutivo per le ragioni espresse in parte motiva;
Sempre in tesi, accertare e dichiarare la nullità assoluta delle fideiussioni prestate dalla sig.ra in favore di in data Parte_1 CP_1
24.06.2011 e 14.11.2011 per violazione art. 2 L. 287/90 e art. 33 Codice al Consumo per le causali di cui alle premesse espositive;
Sempre in tesi, dichiarare la nullità del mutuo de quo per nullità della causa e per indeterminatezza dell'oggetto sia in relazione alla incompletezza del piano di ammortamento che al tasso di interesse indeterminato con riferimento agli interessi corrispettivi e moratori;
Accertare e dichiarare la nullità delle clausole di mutuo indicate nella parte motiva in quanto affette da usura e anatocismo e quindi non sono dovute le somme portate nel piano di ammortamento dovendo ritenersi la gratuità del mutuo ex art. 1815 comma II c.c.;
In subordine, previa declaratoria di nullità delle predette clausole, applicare al piano di ammortamento in questione il tasso di interesse minimo dei BOT in luogo degli interessi convenzionali;
In conseguenza di quanto sopra e per le ragioni di nullità e indeterminatezza del credito e di violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto indicate in narrativa, dichiarare l'inadempimento contrattuale della e, operate le compensazioni del caso, e comunque il CP_2
ricalcolo secondo giustizia, quantificare disporre la prosecuzione del contratto;
Dichiarare in ogni caso l'eccessiva onerosità della pattuizione in caso di mora ed operare le riduzioni ad equità del caso;
Accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo del 14.07.2011 e/o delle clausole attinenti la quantificazione e la percezione di interessi e, per l' effetto, quantificare le somme illegittimamente percepite e/o richieste dall in relazione al mutuo del 14.07.2011 Controparte_1
a titolo di interessi anatocistici e/o usurari e/o nulli e/o non pattuiti e, all' esito ed in considerazione, rideterminare l'effettivo credito dell In tesi e in relazione al CP_2
2 c/c ordinario n. 101523313, acceso alla societ Controparte_3
il 20.06.2011 dichiarare l'illegittimità dell'anatocismo trimestrale per le causali
[...]
esposte in premessa e conseguentemente ricalcolare gli interessi dovuti al tasso nominale dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive. Dal conto corrente dovranno essere eliminati gli interessi ultralegali, le DIF-
Commissioni disponibilità immediata fondi: non dovute perché non concordate per iscritto e le competenze addebitate e non dovute relative al mutuo ipotecario de quo.
Si chiede inoltre l'accertamento del superamento del tasso soglia dell'usura in relazione al suindicato conto corrente ed eliminazione degli interessi e conseguentemente quantificare le somme illegittimamente percepite e/o richieste dalla in relazione al conto corrente esaminato a titolo di interessi Controparte_1
anatocistici e/o usurari e/o nulli e/o non pattuiti e, all'esito ed in considerazione, rideterminare l'effettivo credito della AN e operare le dovute compensazioni. In via istruttoria: ordinare alla l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la Controparte_1
documentazione bancaria afferente il rapporto di mutuo del 14.07.2011 e in particolare tutti gli estratti conto del conto corrente n. 10153313 acceso presso CP_4 Parte_3
a partire dal luglio 2011 e di tutti gli estratti conto indicati nel decreto ingiuntivo n. 796
/ 2014; disporre CT tecnico-contabile volta a determinare l'effettivo credito della in ragione del mutuo del 14.07.2011, tenendo conto della nullità del CP_1
contratto o di sue clausole e, in ogni caso, depurando l' importo da addebiti di commissioni illegittime o non pattuite, interessi anatocistici e/o usurari. Disporre CT tecnico-contabile volta a determinare l'effettivo credito dell in ragione del CP_1
c/c ordinario n. 101523313, acceso alla societ il Controparte_3
20.06.2011, depurando l'importo da addebiti di commissioni illegittime o non pattuite, interessi anatocistici e/o usurari. …Con vittoria di spettanze di entrambi i gradi del giudizio…”; per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_1
adita, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE, respingere la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza, non sussistendo i presupposti di legge;
- accertare e
3 dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui agli artt.
342 e 348 bis c.p.c.; IN VIA PRINCIPALE- respingere tutte le domande formulate dall'odierna appellante in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare la Sentenza n.203/2021, emessa dal
Tribunale di Pistoia all'esito del giudizio n. 49/2020 R.G., pubblicata il 05.03.2021;
IN VIA ISTRUTTORIA, respingere la richiesta di esibizione e di CT contabile ex adverso formulata;
IN OGNI CASO, con vittoria di spese, diritti e onorari, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
- FATTO E DIRITTO –
I. Fatto e giudizio di primo grado. Emerge dagli atti e dalla sentenza di primo grado che il presente contenzioso costituisce la fase di merito dell'opposizione ex art. 615/2 c.p.c. ad esecuzione immobiliare (R.G.E. n. 204/2016 - Tribunale di Pistoia),
proposta da quale garante esecutata in forza di ipoteca e fideiussione (a Parte_1
garanzia del contratto di mutuo fondiario e altra precedente di tipo omnibus) prestata in favore di (d'ora in poi, soltanto “ ”) – Controparte_1 CP_1
quest'ultima, creditrice intervenuta nella procedura esecutiva già in corso (creditrice procedente – a garanzia di mutuo agrario fondiario concesso alla CP_5
debitrice principale Parte_4
Pa (d'ora in poi, soltanto “ ”) dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Pistoia
12.9.2018. In detto giudizio di merito – respinta dal GE l'istanza inibitoria svolta dall'opponente – quest'ultima lamentava a) nullità del contratto di mutuo per nullità
della causa;
b) inidoneità del contratto di mutuo, in quanto condizionato, a costituire titolo idoneo per l'esecuzione forzata;
c) erronea quantificazione del credito di in forza del contratto di mutuo per asserita indeterminatezza degli CP_1
interessi e usurarietà dei tassi pattuiti;
d) nullità assoluta delle fideiussioni prestate dall'attrice in favore di La costituendosi in giudizio, eccepiva CP_1 CP_2
pregiudizialmente l'improcedibilità della domanda attorea per tardiva iscrizione a ruolo della causa e comunque contestava nel merito i singoli motivi di doglianza
4 avversari, dei quali chiedeva l'integrale rigetto. La causa era istruita documentalmente e trattenuta in decisione.
II. La sentenza di primo grado. Il Tribunale così decideva: “…1) respinge le domande attoree;
2) condanna parte attrice alla refusione in favore di parte convenuta delle spese del presente giudizio che liquida nell'importo di euro
25.000,00 per compensi oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA di legge”. Con articolata motivazione che in questa sede si riporta per i singoli motivi solo con riferimento ai passaggi ritenuti dirimenti, osservava il Tribunale, quanto segue.
II.
1. Con riferimento al primo motivo, vale a dire relativamente all'eccepita nullità del mutuo agrario contratto siccome utilizzato per ripianare esposizioni pregresse, che come da consolidato indirizzo giurisprudenziale: “…il mutuo fondiario non è mutuo di scopo, non risultando per la relativa validità previsto che la somma erogata dall'istituto mutuante debba essere necessariamente destinata ad una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire, né l'istituto mutuante deve controllare l'utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili, rustici o urbani, a garanzia ipotecaria (Cass. n. 9511/07 e Cass. n.4792/12).
Ed invero, essendo il contratto di credito fondiario connotato dalla concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili (arg. ex art. 38 cit.), lo scopo del finanziamento non entra nella causa del contratto, che è data dall'immediata disponibilità di denaro a fronte della concessione di garanzia ipotecaria immobiliare, con restituzione della somma oltre il breve termine (nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa secondaria di settore); laddove, invece, nel mutuo di scopo, legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate è parte inscindibile del regolamento di interessi e l'impegno assunto dal mutuatario ha rilevanza corrispettiva nell'attribuzione della somma, quindi rilievo causale nell'economia del contratto
(cfr. Cass. n. 943/12). Pertanto, è lecito il contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, per
5 sanare debiti pregressi verso la banca mutuante (cfr. Cass. n. 28663/13)» (in termini,
Cass. n. 19282/2014 con richiami ai citati precedenti giurisprudenziali conformi)…”.
II.
2. Quanto al secondo motivo, afferente l'inidoneità del mutuo de quo a costituire valido titolo esecutivo per la ragione che la somma data a muto non è stata posta nell'immediata disponibilità della mutuataria bensì, come da questa stessa riconosciuto (cfr. pag. 4 atto di citazione), costituita in deposito cauzionale infruttifero a garanzia di adempimenti posti a carico della mutuataria, osservava,
ancora una volta come da consolidato orientamento di legittimità, che “…la consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica "traditio" del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall'integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo, attesa la progressiva dematerializzazione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, […] Ciò che deve dirsi avvenire anche nell'ipotesi, come quella di specie, di costituzione della somma in deposito la quale presuppone che la somma stessa sia stata erogata dal mutuante ovvero posta a disposizione del mutuatario, anche se la concreta ed effettiva possibilità di utilizzo viene differita all'avvenuto adempimento di taluni obblighi a carico del mutuatario stesso: è sufficiente, infatti, considerare che tramite la costituzione in deposito il mutuante si priva della possibilità di disporre della res mutuata e ciò vale di per sé ad integrare la traditio giuridica del denaro quale elemento costitutivo del contratto di mutuo …Ad ulteriore conferma di tale impostazione, possono richiamarsi le previsioni del contratto di mutuo per cui è lite nelle quali si legge che (art. 1) “L'Impresa dichiara di aver ricevuto dalla AN la somma sopraindicata, al netto dell'imposta sostitutiva …”, che (art. 3) “Lo svincolo
[non già l'erogazione] delle somme costituite in deposito cauzionale potrà avvenire dopo l'adempimento delle obbligazioni e la produzione dei documenti richiamati nel precedente art. 2 …” e che (art. 2) “L'Impresa prende atto che, qualora non abbia esattamente provveduto nel termine indicato agli adempimenti previsti nel presente
6 articolo, la AN … potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ed utilizzare il deposito cauzionale per l'estinzione del mutuo” essendo ben evidente che se si prevede contrattualmente la possibilità di utilizzo del deposito cauzionale da parte della solo una volta risolto il contratto, significa che a contratto in essere e CP_2
vigente tale possibilità non sussiste in capo all'istituto creditizio a conferma dell'esclusiva disponibilità giuridica della somma di cui al deposito cauzionale in capo alla mutuataria;
…”.
II.
3. Quanto al terzo motivo, afferente alla pretesa indeterminatezza degli interessi e usurarietà dei tassi pattuiti, osservava, quanto al primo punto, come
“…nel contratto di mutuo in parola il tasso e il criterio di calcolo degli interessi appaia sufficientemente e chiaramente determinato (cfr. art. 5 contratto di mutuo), peraltro con indicazione di ipotesi esemplificativa di calcolo degli interessi ad ulteriore dettaglio e chiarezza per la parte mutuataria. Né appare passibile di condurre ad una valutazione di indeterminatezza del saggio d'interesse la circostanza che lo stesso risulti costituito da una componente fissa e da una componente variabile, ancorata all'Euribor, in adesione all'indirizzo granitico della Corte di
Cassazione secondo cui la necessaria pattuizione per iscritto del tasso d'interesse ultralegale, prescritta dall'art.1284 c.c., può essere soddisfatta anche per relationem attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto di credito mutuante.
[…] Neppure può discettarsi di indeterminatezza dell'oggetto contrattuale per mancata chiara indicazione/incompletezza del piano di ammortamento, trattandosi a tacer d'altro di censura del tutto genericamente formulata dalla parte opponente e dovendosi ritenere che, ove siano specificamente indicati – come nel contratto de quo, cfr. art. 4 – il numero di rate, la periodicità delle stesse, la durata del mutuo e l'importo da restituire, non può riscontrarsi alcuna indeterminatezza del contratto.
Per quel che attiene poi le doglianze attoree inerenti la previsione del piano di ammortamento con capitalizzazione c.d. alla francese, si consideri in primis come la legittimità dell'anatocismo con riferimento ai contratti di mutuo sia stata
7 definitivamente affermata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19597/2020…”; quanto al secondo punto, che era da respingersi, altresì, la contestazione di usurarietà del mutuo, “…fondata su perizia tecnica di parte condotta secondo criteri di calcolo non conformi né alle istruzioni della AN d'Italia né ai più recenti approdi giurisprudenziali in materia, così apparendo inaccettabile nel metodo e nei risultati e non integrando perciò elemento probatorio atto a dar spazio ad una c.t.u. la quale infatti, siccome invocata esclusivamente alla luce di una consulenza di parte affetta dalle criticità ora dette, non può che essere tacciata di inammissibilità siccome esplorativa. …Oltre a ciò, si consideri che – come già rilevato dal g.e. nella fase interinale del procedimento di opposizione esecutiva – avendo rilevanza esclusivamente, ai fini dell'eventuale indagine in ordine al superamento dei tassi soglia usura, l'usura c.d. originaria ossia contenuta nelle primitive pattuizioni contrattuali (ossia in modifiche contrattuali successivamente intervenute inter partes, anche a mente dell'art. 118 T.U.B.) laddove non può parlarsi di tassi usurari in caso di usura c.d. sopravvenuta (cfr. Cass. S.U. n. 24675/2017), è da dire che dalla lettura del contratto di mutuo in questione risulta che sia il tasso annuo nominale
(4,45%), sia il tasso annuo effettivo globale (4,690%), sia il tasso di mora (6,45%) per come pattuiti sono tutti inferiori al tasso soglia vigente al momento della stipula e indicato dalla stessa odierna parte attrice nel 7,99%...”.
II.
4. Quanto al quarto motivo, afferente la nullità assoluta delle fideiussioni prestate dall'attrice in favore di osservava, infine come “…a destituire di CP_1
fondamento l'eccezione di nullità sollevata ex parte actoris per asserito contrasto delle fideiussioni de quibus con la normativa antitrust nonché per abusività delle relative clausole soccorrono le seguenti assorbenti considerazioni: per un verso
(contrasto con la normativa antitrust), al di là del fatto che non è stata dimostrata la sussistenza nella specie di un'intesa anticoncorrenziale fra istituti di credito, mette conto rilevare come – in aderenza a indirizzo giurisprudenziale che si ritiene di condividere (cfr. per tutti Cass. n. 24044/2019) – la nullità di cui si tratta è da configurare quale nullità parziale, colpente le singole clausole asseritamente invalide
8 e lasciando per il resto in piedi l'atto/contratto fideiussorio, dovendosi presumere che l'interesse delle parti contraenti (in particolare, dell'istituto bancario) sia stato e sia quello di mantenere comunque il contratto pur espunte le clausole nulle e dunque conservare comunque una garanzia personale, rispetto a invalidare l'intero contratto con perdita integrale della garanzia;
e d'altra parte l'attrice non ha dedotto né provato che nella vicenda per cui è causa l si sia effettivamente avvalsa delle CP_2
clausole “nulle”, così rendendo anche sotto questo profilo irrilevante ogni contestazione sul punto e comunque inidonea a bloccare l'azione esecutiva;
per altro verso (abusività delle clausole) le deduzioni attoree si presentano generiche e ancora una volta disancorate dal reale e concreto andamento del rapporto tra e CP_2
garante, non dandosi conto dell'effettivo utilizzo di clausole abusive da parte della convenuta durante il rapporto contrattuale…”. Seguiva la reiezione dell'opposizione, come in apertura indicata.
III. L'appello. appellava la sentenza, lamentando, con analitiche Parte_1
articolazioni motivazionali, l'erroneità di giudizio con specifici motivi di impugnazione: 1) Errore del Giudice sulla qualificazione giuridica del contratto;
2)
Errore del Giudice nel ritenere titolo esecutivo un contratto di mutuo condizionato;
3) La sanzione di nullità non è ricollegata all'errore sul TAEG. Il contratto di mutuo
è nullo perché gli interessi sono usurari, come dimostrato attraverso un'indagine sul costo effettivo del danaro. 4) Errore della sentenza nel giudicare determinato l'oggetto del contratto di mutuo. 5) Errore della sentenza impugnata sulla natura del piano di ammortamento allegato al mutuo. 6) Errore della sentenza nel ritenere lecito l'anatocismo nel contratto di mutuo. 7) La sentenza impugnata non considera come nel piano di ammortamento alla francese in ogni quota capitale vengano sempre capitalizzati anche gli interessi. 8-9) La sentenza impugnata erra non riconoscendo l'usurarietà del mutuo de quo. 10) Errore della sentenza che ritiene valide le fideiussioni prestate dalla ricorrente. 11) Erronea motivazione in ordine alla abusività delle clausole contrattuali – omissione di pronuncia su residue censure;
12) Ammontare eccessivo delle spese legali cui è stata condannata l'appellante.
9 Concludeva come in epigrafe anche in via istruttoria con reiterazione della richiesta di ordine di esibizione ed espletamento di CT contabile, già svolta in primo grado.
Si costituiva in giudizio l'appellata , la quale resisteva, contestando CP_1
analiticamente ciascun motivo di gravame e concludendo, a sua volta, come in epigrafe per la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, comunque per la sua reiezione, anche in ordine alle istanze istruttorie avanzate. Senza ulteriore istruttoria, la causa era trattenuta in decisione previa concessione dei termini di legge per scambio delle memorie conclusive.
IV. Il merito dell'appello. L'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
IV.
1. Il Primo motivo (“Errore del Giudice sulla qualificazione giuridica del contratto”). Come noto, l'art. 43/1 del T.U.B. prevede che “…1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali…”; il successivo comma 3 del detto articolo a sua volta chiarisce che “…3. Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR…”. In base alla delibera CICR 22.04.1995 (comma 1 dell'articolo unico), ai fini del credito agrario “…sono attività connesse o collaterali anche quelle svolte nei comparti dei servizi a favore dell'agricoltura e della pesca, tra i quali rientrano quelli di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale di residui agroalimentari…”. Nel caso che ci occupa, il contratto di mutuo in atti (pag. 52 dell'unico documento telematico riproducente l'intero fascicolo di primo grado di parte, riprodotto in questo grado dall'appellante in 276 pagine senza soluzione di continuità) prevede esplicitamente, all'art. 1 (“oggetto del contratto”) la concessione di “…un mutuo agrario assistito da garanzia ipotecaria per complessivi euro 1.400.000,00= […] da destinarsi al potenziamento dei mezzi finanziari aziendali, in un'ottica di razionalizzazione e riequilibrio anche funzionale dell'indebitamento bancario in essere. Il tutto come da documentazione relativa…”. A sua volta, l'art. 11 (“obblighi
10 ed impegni collaterali”), con impegno economico che esaurisce pressoché l'intero credito, prevede che “… La parte mutuataria si impegna a conferire in data odierna all'istante mutuante mandato irrevocabile, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo
1723 secondo comma del codice civile, ad utilizzare nella maniera sotto indicata le somme che verranno accreditate sul conto corrente della parte mutuataria in seguito all'erogazione del presente mutuo e precisamente: A) quanto ad euro 300.000 estinzione anticipata del contratto di apertura di credito … B) quanto al residuo, ad effettuazione dei seguenti accrediti/bonifici e, segnatamente: B/1 per complessivi
Euro 390.000,00 […]; B/2 per complessivi Euro 290.000,00 […]; B/3 per complessivi
Euro 167.458,00 […]; B/4 per complessivi Euro 40.000,00 […]; B/5 per complessivi
Euro 102.459,00 […] …”. Si concluda sottolineando che lo stesso GE del Tribunale, nella propria ordinanza cautelare in atti del 18.11.2019 con la quale respingeva l'istanza di sospensione dell'esecuzione della evidenziava che “… costituiscono Pt_1
circostanze non fatte oggetto di contestazione e, quindi, da assumersi come pacifiche, che la somma mutuata sia stata resa disponibile ed utilizzata in ossequio agli impegni consacrati nell'articolo 11 del contratto stesso…”. Tale essendo il contenuto del contratto, a buon diritto il Tribunale – tanto in sede di cautela che in sede di merito dell'opposizione – riqualificava la fattispecie quale contratto di credito fondiario ex art. 38 TUB, non di scopo, in quanto connotato dalla concessione di finanziamento a lungo termine garantito da ipoteca immobiliare di primo grado (art. 9). Al di là del nomen nell'epigrafe dell'atto (“contratto di mutuo agrario ipotecario a tasso variabile”), le Parti non facevano, nel corpo di esso, qualsivoglia riferimento né
all'implementazione di attività agraria in senso concreto e definito con indicazione specifica delle relative operazioni concordate né – a monte – neppure all'eventuale quota del credito concesso che sarebbe stata impegnata (e impiegata) per tale vincolante scopo agrario;
anzi, pressoché tutto il credito era esplicitamente destinato al ripianamento di debiti anche verso creditori terzi, addirittura con mandato irrevocabile alla AN mutuante di effettuare le relative attività necessarie per gli accrediti ai terzi e con indicazione specifica delle somme per ciascun creditore, delle
11 somme di spettanza, come sopra descritte con, in più, la clausola di salvaguardia
“…ovvero la maggior/minor somma che dovesse risultare…”, teoricamente idonea ad ulteriormente ridurre, forse ad interamente assorbire, l'intero credito concesso.
Tale “distonia” era fin dal primo grado, seppure con difese non sempre univoche, da un lato eccepita dalla opponente che chiedeva la dichiarazione di nullità del contratto stipulato e dall'altro lato riconosciuta dalla stessa AN la quale, infatti, nel richiedere la conferma dell'interpretazione offerta dal primo giudicante, invocava –
nella sostanza – l'assenza di scopo nel mutuo de quo con conseguente applicabilità nel concreto delle norme sul credito fondiario, pure rinviando, però, all'art. 44 TUB in tema di credito agrario fondiario. Invero, ritiene questa Corte – alla stregua delle considerazioni rese dalla Suprema Corte in più occasioni – che ai fini della corretta qualificazione di un contratto di cui le parti abbiano convenuto un determinato inquadramento (nomen iuris) con atto scritto, non rileva né la disciplina della nullità del contratto né quella, eventualmente conseguente dell'art. 1424 c.c., per la conversione del negozio nullo (cui semmai potrebbe rapportarsi la difesa appellata),
poiché la questione dell'identificazione del reale tipo di rapporto deve essere affrontata in relazione alle effettive caratteristiche dello stesso, quali desumibili anche dalle modalità della sua attuazione, sì da apprezzarne l'aderenza ad una fattispecie astratta, tra quelle preventivamente delineate dal legislatore (cfr.
Cassazione civile, Sezione II, Ordinanza n. 11176 del 26/04/2024). Ora, nel caso che ci occupa, il contratto va qualificato – proprio come già in prime cure – quale mutuo fondiario ex art. 38 TUB, non di scopo la cui esclusiva finalità solutoria – proprio quella voluta dalle Parti che lo sottoscrissero ed indubitabilmente emergente dalla piana interpretazione di tutte le clausole contrattuali, come sopra già in parte riportate e in parte riassunte – costituisce come ampiamente motivato in primo grado esclusivamente motivo irrilevante ai fini della individuazione della causa.
IV.
2. Il Secondo motivo (“Errore del Giudice nel ritenere titolo esecutivo un contratto di mutuo condizionato”). Sul punto, l'appellante lamentava che non poteva assurgere a titolo esecutivo ai sensi dell'art.474 c.p.c. un contratto, come quello in
12 esame, che preveda la costituzione di un deposito cauzionale condizionato ad una serie di obbligazioni. L'eccezione non vale ad infirmare le conclusioni raggiunte dal primo giudice. Aggiunge ad esse la Corte che, alla stregua anche di recente giurisprudenza di legittimità a sezioni unite, il contratto di mutuo, contenente la contestuale pattuizione di costituire in deposito o pegno irregolari la somma mutuata e l'obbligo del mutuante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto (mutuo c.d. condizionato), costituisce valido titolo esecutivo, di per sé
solo e senza necessità di un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'avvenuto svincolo, essendo sufficiente che la somma sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e che egli abbia assunto l'obbligazione, univoca, espressa ed incondizionata, di restituirla (Cassazione civile, SSUU, 06/03/2025 n. 5968). E, ancora, che è valido e, in presenza dei requisiti prescritti dall'art. 474 c.p.c., costituisce titolo esecutivo il contratto di mutuo "solutorio", il quale si perfeziona, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, è posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, e non rileva in contrario – neppure – che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale (Cassazione, Sezioni Unite Civili 05/03/2025 n. 5841).
Nessuna differenza se, come nel caso che ci occupa, le somme siano destinate a ripianare pregresse passività anche di creditori terzi.
IV.
3. Il Terzo motivo (“La sanzione di nullità non è ricollegata all'errore sul
TAEG. Il contratto di mutuo è nullo perché gli interessi sono usurari, come dimostrato attraverso un'indagine sul costo effettivo del danaro”). L'appellante lamentava travisamento della motivazione dal momento che l'appellante non aveva ricollegato la sanzione di nullità all'errore sul TAEG bensì al carattere usurario degli interessi, come dimostrato attraverso una indagine sul costo effettivo del denaro. La
13 Corte prende atto, pur evidenziando che nell'articolazione motivazionale della sentenza, trattavasi, come specificato, di “opportuna e necessaria precisazione” prima di addentrarsi nella motivazione relativa all'eccezione concreta, successivamente trattata, di indeterminatezza del tasso di interessi e comunque di sua usurarietà, di cui invece appresso.
IV.
4. Il Quarto motivo (“Errore della sentenza nel giudicare determinato l'oggetto del contratto di mutuo”). Concerne la pretesa indeterminatezza dei parametri di determinazione del tasso di interesse corrispettivo praticato. Per
soddisfare i requisiti di cui all'art. 1346 c.c. – lamenta l'appellante – il tasso di interesse deve essere determinato per tutta la durata del rapporto e tale requisito non
è soddisfatto laddove l'Istituto di credito faccia riferimento unicamente a rilevazioni volte a recepire i tassi mediamente applicati dalle banche aderenti ed in virtù di una autodisciplina liberamente adottata. Inoltre, i dati di rinvio devono essere conoscibili a priori e sia i dati che il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale. Identica censura di indeterminatezza e conseguente nullità della clausola era estesa agli interessi moratori. Merita, innanzitutto, riportare la clausola n. 5 del contratto. “…ART. 5
INTERESSI. Per il periodo di ammortamento, si applica al mutuo un tasso variabile trimestralmente pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360 (trecentosessantacinque / trecentosessantesimi), arrotondato allo 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) superiore, in essere per valuta per quanto concerne la misura iniziale, data di messa a disposizione dell'importo, e di seguito data di decorrenza di ciascun trimestre maggiorato di 2,80 (due virgola ottanta) punti percentuali in ragione d'anno. In mancanza di rilevazione del Euribor da parte del Comitato di Gestione dell'Euribor (EURIBOR AN EE
COMMITTEE) sarà utilizzato il LIBOR dell'Euro sulla piazza di Londra. A titolo esemplificativo, si precisa che al momento della stipula del presente contratto il valore del parametro sopra riportato calcolato per valuta data odierna, è pari all'1,65% (uno virgola sessantacinque per cento) e pertanto il tasso d'interesse ad
14 oggi risulta pari al 4,45% (quattro virgola quarantacinque per cento) su base annua, corrispondente al valore predetto maggiorato di 2,80 (due virgola ottanta) punti in ragione d'anno. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) relativo al presente mutuo
è pari al 4,690% (quattro virgola seicentonovanta per cento). In caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e di risoluzione del contratto - decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore dell nella misura del tasso contrattuale vigente, maggiorato di 2 (due) punti CP_2
in ragione d'anno. Su detti interessi non verrà applicata alcuna capitalizzazione periodica…”. Emerge, invero, dalla stressa lettura della clausola che il tasso – sia per la misura iniziale che per ciascun trimestre di decorrenza – è individuato per relationem, ma attraverso il richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che non lasciano margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto di credito mutuante, così da salvaguardare il cliente sul piano della trasparenza in relazione ai termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma e così non contrastando il precetto di cui all'art. 1346 c.c. (Sez. 3 - ,
Sentenza n. 12007 del 03/05/2024; Sez. 3 - , Ordinanza n. 711 del 10/01/2025). A ciò
si aggiunga che la Suprema Corte ha altresì introdotto un criterio – di portata generale – in riferimento alla predeterminazione dei parametri di riferimento sul calcolo del tasso di interessi individuando, nel caso concreto per l'Euribor, che esso può subire sanzione di nullità, anche parziale, laddove detta determinazione sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza;
ma a tal fine – prosegue la Corte – è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente,
effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse. Tale ultima circostanza, meramente allegata in perizia e priva di approfondimento, neppure veniva trattata specificamente in difesa, almeno in
15 riferimento a tale aspetto. Sulla base di quanto sopra, le censure dell'appellante sull'indeterminatezza del tasso, seppure suggestivamente proposte, non paiono dirimenti.
IV.
5. Quinto motivo (“Errore della sentenza impugnata sulla natura del piano di ammortamento allegato al mutuo”). L'appellante rilevava come il piano di ammortamento allegato al contratto fosse incompleto arrivando solo fino alla 197° rata;
che la censura non era da ritenersi generica bensì oggettiva;
che il Tribunale,
nel rigettarla, non aveva compreso la reale natura del piano di ammortamento che non era un mero riassunto, ma al contrario un'importante clausola contrattuale nel quale erano descritte le modalità e i criteri con cui vengono calcolate le rate da restituire. Rileva la Corte che seppure il piano allegato, effettivamente, non contempli per intero il piano di 240 rate, pur tuttavia, vale specificare che come ammesso dalla Suprema Corte neppure l'omissione tout court di un piano di ammortamento rappresenterebbe causa di nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto dal momento che ove esso realmente fosse assolutamente carente (così
non è nel caso che ci concerne) potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità.
Né – prosegue la Corte – potrebbe sostenersi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme mutuate, fermi – come visto nel caso di specie – i parametri di riferimento per il calcolo delle rate, sufficienti a garantire la trasparenza necessaria, che permetta al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo (cfr.
Cassazione civile, Sezione III, 26.06.2020 n. 12922, in motivazione;
Cass. SS. UU.
20/05/2024 n. 15130).
IV.
6-7. I motivi Sesto e Settimo (Errore della sentenza nel ritenere lecito l'anatocismo nel contratto di mutuo / La sentenza impugnata non considera come nel piano di ammortamento alla francese in ogni quota capitale vengano sempre capitalizzati anche gli interessi). Possono essere trattati congiuntamente per stretta connessione. L'appellante lamenta la violazione dell'art. 1283 c.c. con riguardo al
16 momento genetico di costruzione di ogni rata del contratto che seguendo il regime di capitalizzazione composta capitalizza gli interessi applicando così l'anatocismo vietato. Ancora, lamenta che il piano di ammortamento alla francese comporti sì delle rate costanti ma la costanza è data dal fatto che in ogni singola rata variano sia la quota capitale (che sale) che quella degli interessi (che scende). Ogni rata pertanto ha un diverso debito residuo e quel che rileva è che nella quota capitale che si sottrae dal debito viene sempre contabilizzata anche la quota interessi. Si riporta in ogni caso, per relationem, alla CTP in atti (CTP-dott. in data 31.07.2019, Controparte_6
in atti, in specie pag. 5, ovvero pag. 90 dell'unico documento telematico riproducente l'intero fascicolo di primo grado di parte, riprodotto in questo grado dall'appellante in 276 pagine senza soluzione di continuità). Tuttavia, la difesa nel riportarsi ancora oggi alle valutazioni del proprio Perito da un lato censura in generale l'ammortamento a rata costante con quota di interessi decrescenti in quanto il relativo regime finanziario sarebbe quello dell'interesse composto che prevede
“l'attualizzazione dei flussi finanziari sulla base di una funzione matematica esponenziale” e dall'altro lato non si confronta con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto e dunque non infirma quanto ancora recentemente ha chiarito la Corte di legittimità, confermando un orientamento per la verità già espresso, secondo cui in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese sia a tasso fisso che a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione e dovendo considerarsi – peraltro – che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire (cfr., da ultimo, Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza n. 7382 del
17 19/03/2025 che peraltro in motivazione estende esplicitamente il riferito orientamento di SSUU del 29/05/2024 n. 15130 sulla validità, rispetto al divieto di anatocismo, del c.d. ammortamento alla francese nei mutui a tasso fisso, altresì ai mutui, come quello che ci concerne, a tasso variabile).
IV.
8-9. I motivi OT e NO (La sentenza impugnata erra non riconoscendo l'usurarietà del mutuo de quo). L'appellante, riportandosi ancora una volta alla consulenza di parte già citata, lamenta – nella sostanza – che il Perito, nella sua relazione esamina vari scenari, osservando che, essendo il Tasso Annuo Effettivo
Globale onnicomprensivo, non è metodologicamente corretto raffrontare al tasso soglia una specifica voce di costo (in particolare, il tasso di mora) per giudicarne separatamente la liceità/usurarietà. Posto che – prosegue la difesa appellante sulla base delle valutazioni e dei risultati tecnici di parte – unici e onnicomprensivi sono il
Tasso Effettivo globale medio e il tasso soglia, i quali esprimono il primo il costo medio di mercato e il secondo il limite oltre il quale l'onerosità del credito si presume iuris et de iure usuraria, unica e globale deve essere anche la sanzione di gratuità del mutuo, pur se il superamento della soglia si verifichi esclusivamente per il tramite dell'apporto dei moratori e/o di altri eventi (estinzione anticipata,
decadenza del termine, inadempienze, ecc.). Espone il consulente di parte come dato un contratto di finanziamento a rimborso graduale non sussiste un unico e solo piano di ammortamento al quale corrisponda un determinato Tasso Annuo Effettivo
Globale, ma numerosi scenari, ciascuno con un distinto tasso di rendimento dell'operazione, in funzione del mutevole svolgimento del rapporto. Ciascuno di questi TAEG generati dall'unico contratto di finanziamento deve rispettare la soglia: se uno soltanto di questi differenti scenari manifesti un TAEG superiore, viene inficiato di nullità l'intero contratto a prescindere che si sia verificato o che esso sia concretamente verificabile, in quanto la norma prevede un divieto di pattuizione. In
termini più generali, il controllo di legalità ex art. 1815 c.c. non può che avere a oggetto il tasso effettivo applicabile all'operazione creditizia, in quanto determinato col contributo di remunerazioni, commissioni, spese che sono dovute per essersi
18 verificato il relativo evento in corso di contratto;
così tipicamente la mora sul ritardo di adempimento e la penale di estinzione nel caso di recesso anticipato. Di qui, la prospettazione dei differenti scenari (tasso corrispettivo, tasso mora, estinzione anticipata) che superano – tutti – il tasso soglia usura. Tali valutazioni, ancora oggi fatte proprie dalla difesa appellante non si confrontano con gli orientamenti giurisprudenziali che, ai fini del superamento del tasso-soglia, non ritengono possibile procedere né alla sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora
(Cassazione civile, Sezione III, 07/03/2022 n. 7352; id., Sezione I, Ordinanza n. 23866 del 01/08/2022) né alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, (id., n. 7352/22 cit.). In particolare, nella sentenza ultima citata, si legge in chiara motivazione come, ai fini della verifica anti- usura, sia necessario per i singoli costi (corrispettivo e moratorio) “…procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento (Cass., 04/11/2021, n.
31615)…” e prosegue, altresì, con indicazione generale secondo cui “…questo impianto ricostruttivo delle complessive scelte legislative, riafferma il principio di simmetria, secondo cui non sono accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni (cfr., in tema di commissione di massimo scoperto, Cass., Sez. U.,
20/06/2018, n. 16303, cui "adde" Cass., 18/01/2019, n. 1464);…”. Tanto pare sufficiente in riferimento alle doglianze proposte riferite al calcolo come effettuato in perizia di parte (punto 5, pag. 13 della perizia, ovvero pag. 98 dell'unico documento telematico riproducente l'intero fascicolo di primo grado di parte,
riprodotto in questo grado dall'appellante in 276 pagine senza soluzione di continuità).
19 IV.10-11. I motivi Decimo (“Errore della sentenza che ritiene valide le fideiussioni prestate dalla ricorrente”) e Undicesimo (“Erronea motivazione in ordine alla abusività delle clausole contrattuali – altre censure non esaminate ”).
Parte appellante sosteneva la nullità delle due fideiussioni, prestate l'una in data
24.06.2011 (pag. 81 dell'unico documento telematico riproducente l'intero fascicolo di primo grado di parte, riprodotto in questo grado dall'appellante in 276 pagine senza soluzione di continuità) per tutte le obbligazioni assunte dalla società verso la
AN e l'altra in data 14.07.2011 (ib., pag. 77) in riferimento alle sole obbligazioni assunte dalla società nei confronti della con il contratto di mutuo de quo, (1) CP_2
perché contenenti clausole abusive in contrasto con il dlgs. N. 206/2005 (c.d. “Codice
del Consumo”) e (2) perché stipulate in contrasto con la normativa antitrust. In più,
lamentava (3) l'omissione di pronuncia sulle censure relative al pagamento di interessi ultralegali nei trimestri afflitti da interessi usurari e delle commissioni-DIF
(Disponibilità Immediata Fondi) in quanto non pattuite per iscritto e alla non debenza di competenze al mutuo ipotecario repertorio n. 4706 del 14.07.2011 e al rapporto finanziamento anticipi addebitate sul conto corrente dell'esecutata sulle quali si estendeva – evidentemente – l'esecuzione stessa, tutte vicende che rendevano incerta la somma spettante alla AN procedente. Si tratta di due motivi
– contenenti più censure – tra loro connessi che meritano trattazione unitaria.
IV.10-11.1. Quanto alle fideiussioni, l'appellante, innanzitutto, ne eccepisce la nullità per la presenza di clausole abusive. Merita soltanto specificare che Pt_1
in uno ai soci della società, e da un lato a
[...] CP_3 Controparte_7
fianco della dicitura “i clienti attestano con la presente la loro qualità di consumatori, comune anche al debitore principale” barrava la casella “no”; peraltro,
sempre in uno con gli altri due fideiussori, sottoscriveva specificamente le clausole,
ritenute dalla medesima vessatorie. Quanto sopra, come detto, in ciascuna delle due fideiussioni in atti. Discende da quanto sopra, emergente dalla mera lettura dei documenti in atti certamente autonomamente valutabili dal giudice, che non si tratta di rapporto tra professionista e consumatore e che pertanto non appare
20 applicabile la normativa sul credito al consumo e la giurisprudenza relativa all'effettività di tutela del mero consumatore (Cassazione civile, Sezione III,
20/06/2024 n. 17055).
IV.10-11.2. Sempre con riferimento alle fideiussioni, l'appellante denuncia,
ancora, la nullità in relazione allo specifico profilo della violazione della normativa antitrust alla stregua di quanto sancito nel provvedimento di AN d'Italia n.
55/2005 in accertamento di intese tra Banche restrittive della concorrenza
(Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza n. 29810 del 12.12.2017). È da osservare, qui nel merito: quanto alla fideiussione collegata al mutuo, che, come affermato ripetutamente dalla Suprema Corte, la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della BI postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus, laddove nel caso che ci occupa la fideiussione inerente al mutuo datata 14.07.2011 è pacificamente una fideiussione specifica (Cassazione civile, Sezione I, 15.07.24 n. 19401, in motivazione con altra giurisprudenza ivi citata). La circostanza ha carattere assorbente. Quanto alla seconda, effettivamente omnibus, ancora recentemente, la Suprema Corte ha avuto modo di confermare che in tema di intese restrittive della concorrenza ed in base al provvedimento n. 55/2005 della AN d'Italia, una fideiussione omnibus, conformata a un modello contrattuale predisposto dall'ABI prima dell'ottobre 2002, può essere sanzionata di nullità parziale alla stregua di contratto "a valle",
dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte" – ed in tal senso detta nullità può essere rilevata anche d'ufficio – a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI sì che in tale contesto il giudice potrà
compiere una ricognizione di tale provvedimento, accertando sulla scorta dei mezzi di prova a sua disposizione l'esistenza dell'intesa restrittiva che trovi espressione in una o più clausole del contratto di garanzia (Cassazione civile, Sezione I, Ordinanza
n. 18851 del 10/07/2025; id., n. 1851 del 25/01/2025). Nel caso di specie, il Tribunale
non era effettivamente posto nella possibilità di compiere siffatta indagine attese le
21 carenze probatorie dell'opponente in riferimento a tale denuncia, tenuto anche conto che a fronte del provvedimento in questione – attestante peraltro intese risalenti ad annualità precedenti – che le fideiussioni erano sottoscritte dall'odierna appellante circa sei anni dopo senza specifica possibilità di riscontro dei moduli utilizzati.
IV.10-11.3. Quanto alle competenze addebitate sui conti correnti intestati alla
Società, vale precisare – ancora una volta – che la otteneva su dette linee di CP_2
credito dal Tribunale di Pistoia il decreto ingiuntivo n. 796/2013 del 15.07.2013, nei confronti della appellante odierna al quale tuttavia quest'ultima – per sua Pt_1
stessa detta (citazione in opposizione, pag. 14) – non proponeva opposizione. Ne
consegue che dette eccezioni risultano sull'originario titolo e dunque non più
deducibili in questa sede di opposizione ad una esecuzione, promossa – quest'ultima
– anche sulla base del decreto emesso e non opposto (sull'onere – addirittura – di impugnazione nel medesimo giudizio in altri gradi, cfr. Cassazione civile, Sezione
III, 17/01/2017 n. 923).
IV.10-11.4. Quanto alle ulteriori censure mosse, esse in alcuni casi fondano il loro presupposto sulla sussistenza di un tasso contrattuale ab initio e per tutto il rapporto superiore al tasso-soglia, circostanza – come sopra detto – non provata in atti, alla stregua della documentazione e della giurisprudenza attuale sulla misurazione del tasso;
in altri casi sono invece riferibili a clausole contenute nei rapporti di conto corrente bancario, su cui vale quanto appena sopra detto.
IV.12. Il Dodicesimo motivo (“Condanna alle spese legali”). L'appellante, infine, lamenta una condanna in suo danno alle spese legali, calcolate in un ammontare eccessivo in rapporto sia alla qualità di fideiussore della sig.ra che Pt_1
non ha concorso in alcun modo all'inadempimento della Società garantita sia al fatto che la causa non ha avuto alcun esito istruttorio. Ebbene, con attenta valutazione del punto, il Tribunale liquidava le spese “…in base al valore della causa e considerata la consistenza dell'attività processuale svolta, giustificandosi al riguardo la riduzione dei compensi sia per la fase istruttoria, limitata allo scambio di memorie ex art. 183
22 co. 6 c.p.c., sia per la fase decisionale, stante la celebrazione di questa in forma semplificata ex art. 281sexies c.p.c.-…”. Da precisare che il valore era indicato, dalla stessa opponente in primo grado nella sua citazione, pari a € 1.400.000,00=. A fronte di ciò, la liquidazione era svolta sulla base dello scaglione relativo (1.000.000,00 –
2.000.000,00) e di un parametro medio arrotondato per difetto. Non paiono sussistere i presupposti per l'accoglimento del motivo, tenuto conto della pletora di motivi di opposizione e dell'impegno difensivo corrispondente, ancorché riferito alla sola istruttoria documentale.
IV.13. Le istanze istruttorie. A fronte di quanto complessivamente sopra accertato deve essere confermata l'ordinanza istruttoria di reiezione, resa già dal giudice di primo grado in data 16.01.2021, sia in riferimento all'ordine di esibizione che in riferimento alla CT (“…ritenuta inammissibile l'istanza attorea ex art. 210
c.p.c. profilandosi la stessa quale indebita inversione dell'onere probatorio, non avendo la parte dimostrato di essersi adoperata - pur potendo - ante iudicium per il reperimento della documentazione che chiede ordinarsi alla controparte di esibire, oltre al rilievo per cui l'attrice rivestendo la qualifica di fideiussore ben poteva avvalersi dello strumento di cui all'art. 119 T.U.B. del quale invece non fa minimo cenno, non dimostrando in particolare di esservi ricorsa prima dell'introduzione della causa giudiziale;
occorrendo al riguardo aggiungere come ogni contestazione in punto di conti correnti appare coperta dal giudicato formatosi sul d.i. emesso in forza di detti contratti;
ritenuta inammissibile altresì la c.t.u. contabile parimenti chiesta ex parte actoris per risultare essa, alla luce della consistenza dei motivi di opposizione, della documentazione in atti e delle tesi difensive della convenuta, esplorativa poiché non sorretta da indici attendibili e condivisibili attestanti le illegittimità censurate…”).
V. Spese di lite. Quanto alle spese di lite, esse dovranno essere poste a carico dell'appellante, in forza del principio della soccombenza. Utilizzando di necessità il medesimo scaglione di valore del primo grado, peraltro indicato anche in atto di appello, si ritiene tuttavia equo liquidarle con parametro ancorato in misura
23 prossima e superiore al minimo, attesa la medesimezza di articolazioni difensive del primo grado e al netto della fase istruttoria non essendo stata svolta in questa sede alcuna ulteriore sostanziale attività.
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PER QUESTI MOTIVI
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La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando nella presente causa di appello proposta da nei confronti Parte_1
di avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, n. 203/2021 del Controparte_1
04/03/2021, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore dell'appellata che liquida in complessivi € Controparte_1
12.500,00= oltre accessori dovuti per legge, come in parte motiva;
3) dichiara che sussistono tutti i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13/1 quater T.U.S.G;
4) dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 del d.l.vo 30.06.2003 n.196.
Firenze, 03.10.2025
IL CONSIGLIERE Est. LA PRESIDENTE
RD TI EL CO
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