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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 29/05/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Agrigento
Sezione Unica Civile
N. R.G. 290/2023
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
Giovanna Claudia Ragusa Giudice
Vincenza Bennici Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, nata ad [...], il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DE Arturo Calì, giusta procura in atti ricorrente
contro nato a [...], il [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Villani , giusta procura in atti,
resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero Interveniente ex lege
Conclusioni: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7 febbraio 2025.
Del P.M.: cfr. conclusioni del 18 febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 24 gennaio 2023, , Parte_1
premettendo di avere, in data 11 dicembre 2010, contratto matrimonio con dalla cui unione sono nati due figli, DE ed Controparte_1 Per_1
entrambi minorenni e residenti in [...]dal 2017 unitamente ai
[...]
genitori, ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal marito, con addebito a quest'ultimo.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che il venir meno dell'affectio maritalis sarebbe addebitabile al marito, il quale nel corso del matrimonio avrebbe posto in essere condotte di violenza psicologica sia nei suoi confronti, che nei confronti del figlio DE.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo dei figli, con collocazione presso il domicilio materno ad Agrigento, domandando anche la decadenza della responsabilità genitoriale del o, in subordine, l'adozione di CP_1
provvedimenti limitativi ai sensi dell'art. 333 c.c., con regolamentazione di un diritto di visita protetto e chiedendo, infine, la previsione dell'obbligo in capo al di corrisponderle un assegno di mantenimento dei figli di € CP_1
600,00 ciascuno, nonché un assegno di mantenimento in proprio favore di €
300,00 e un ulteriore contributo per la locazione di un immobile di €
300,00.
Pag. 2 di 7 Ancora, la medesima ricorrente ha chiesto, in via preliminare, l'adozione di provvedimenti urgenti inaudita altera parte relativi all'autorizzazione a trasferire la residenza dei minori in Italia e a iscriverli in un istituto scolastico ad Agrigento.
Disposta l'audizione del minore DE, con ordinanza del 22 febbraio
2023 sono stati adottati dei provvedimenti urgenti inaudita altera parte, poi revocati con ordinanza del 20 marzo 2023, giusta quanto disposto dall'art. 16 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, essendo pendente un procedimento per sottrazione internazionale innanzi il Tribunale per i minorenni di Palermo.
Con memoria, depositata il 7 luglio 2023, si è costituito CP_1
il quale, allegando di aver proposto in data 19 aprile 2023, innanzi
[...]
al Tribunale Distrettuale di Solna, in Svezia (caso n. T3577-25), domanda di scioglimento del matrimonio e di affidamento esclusivo dei minori, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale di Agrigento, contestando, nel merito, le domande di cui al ricorso e chiedendo, in subordine,
l'affidamento esclusivo dei minori con collocamento presso il proprio domicilio in Svezia e la previsione in capo alla di Parte_1
corrispondere un assegno mensile di € 1200,00 a titolo di mantenimento dei minori, insistendo per il rigetto delle ulteriori domande.
Con decreto del 26-29 giugno 2023 il Tribunale per i minorenni di Palermo ha disposto il rientro in Svezia dei minori DE ed Persona_2
eseguito il 16 febbraio 2024.
Nelle more il Tribunale di Solna, con provvedimento del 3 luglio 2024, ha sospeso il procedimento di divorzio, ai sensi dell'art. 20.1 del Regolamento
Pag. 3 di 7 2011/2019 UE, nell'attesa di una pronuncia sulla questione della giurisdizione da parte del Tribunale di Agrigento, preventivamente adito.
Inoltre, con provvedimento reso il 15 gennaio 2025 il Tribunale di Solna ha omologato l'accordo dei coniugi in relazione all'affidamento e al mantenimento dei minori.
All'udienza del 7 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione, previa concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. limitatamente alla questione di giurisdizione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va dato atto che le parti hanno rinunciato alla domanda relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori DE ed su Persona_2
cui, peraltro – come detto - il Tribunale di Solna con provvedimento del 15 gennaio 2025 ha già statuito, omologando l'accordo dei coniugi.
Venendo, quindi, alla domanda di separazione personale dei coniugi proposta dalla con ricorso, depositato il 24 gennaio 2023, va Parte_1
affermata la giurisdizione del Tribunale di Agrigento.
A tal proposito, giova richiamare il Regolamento (UE) 2019/1111 del
Consiglio del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, il cui art. 3, nel disciplinare la competenza (recte: giurisdizione) delle autorità giurisdizionali degli Stati membri, stabilisce alternativamente la giurisdizione dell'autorità, nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi o di cui entrambi i coniugi sono cittadini.
Pag. 4 di 7 Ebbene, nel caso di specie, è pacifico che sia la , che il Parte_1
siano cittadini italiani e, dunque, va affermata la giurisdizione del CP_1
giudice italiano, essendo stato preventivamente adito rispetto al giudice svedese.
Pare opportuno affermare, inoltre, l'irrilevanza delle eccezioni sollevate dal con riferimento alla necessità di concentrazione del giudizio di CP_1
separazione e di regolamentazione della responsabilità genitoriale innanzi a un unico Giudice, stante il chiaro tenore letterale della normativa di riferimento e tenuto conto, peraltro, che sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale il Tribunale di Solna si è già pronunciato ( omologando, come detto, l'accordo dei coniugi) e che la domanda di scioglimento della comunione legale dei coniugi ( anch'essa pendente innanzi il Tribunale svedese non è oggetto del presente giudizio).
Affermata la giurisdizione del giudice italiano, deve essere riconosciuta l'applicabilità della legge italiana, in quanto, a norma dell'art. 31 della L.
218/1995, ratione temporis applicabile ( nella formulazione antecedente al d. lgs. 149/2022 trattandosi di procedimento introdotto prima del 30 giugno
2023), prevede che la separazione personale o lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio;
in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
Infatti, il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai
Pag. 5 di 7 procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Nel caso in esame, pertanto, va applicata la legge italiana sulla separazione dal momento che la legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del
Consiglio del 20 dicembre 2010 è applicabile per i procedimenti introdotti successivamente al 30 giugno 2023.
Pertanto, affermata la giurisdizione del giudice italiano, la causa va rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di separazione.
La regolamentazione delle spese di lite va riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
dichiara la giurisdizione italiana sulla domanda di separazione personale dei coniugi promossa da con ricorso depositato il Parte_1
24 gennaio 2023;
rimette la causa sul ruolo istruttorio del Giudice relatore, come da separata ordinanza;
spese al merito.
Agrigento, 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Giovanna Claudia Ragusa Giuseppe Melisenda Giambertoni
Pag. 6 di 7
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Agrigento
Sezione Unica Civile
N. R.G. 290/2023
Riunita in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente
Giovanna Claudia Ragusa Giudice
Vincenza Bennici Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
, nata ad [...], il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DE Arturo Calì, giusta procura in atti ricorrente
contro nato a [...], il [...], Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Villani , giusta procura in atti,
resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero Interveniente ex lege
Conclusioni: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7 febbraio 2025.
Del P.M.: cfr. conclusioni del 18 febbraio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato il 24 gennaio 2023, , Parte_1
premettendo di avere, in data 11 dicembre 2010, contratto matrimonio con dalla cui unione sono nati due figli, DE ed Controparte_1 Per_1
entrambi minorenni e residenti in [...]dal 2017 unitamente ai
[...]
genitori, ha chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal marito, con addebito a quest'ultimo.
A sostegno della domanda la ricorrente ha rappresentato che il venir meno dell'affectio maritalis sarebbe addebitabile al marito, il quale nel corso del matrimonio avrebbe posto in essere condotte di violenza psicologica sia nei suoi confronti, che nei confronti del figlio DE.
Ha chiesto, inoltre, l'affidamento esclusivo dei figli, con collocazione presso il domicilio materno ad Agrigento, domandando anche la decadenza della responsabilità genitoriale del o, in subordine, l'adozione di CP_1
provvedimenti limitativi ai sensi dell'art. 333 c.c., con regolamentazione di un diritto di visita protetto e chiedendo, infine, la previsione dell'obbligo in capo al di corrisponderle un assegno di mantenimento dei figli di € CP_1
600,00 ciascuno, nonché un assegno di mantenimento in proprio favore di €
300,00 e un ulteriore contributo per la locazione di un immobile di €
300,00.
Pag. 2 di 7 Ancora, la medesima ricorrente ha chiesto, in via preliminare, l'adozione di provvedimenti urgenti inaudita altera parte relativi all'autorizzazione a trasferire la residenza dei minori in Italia e a iscriverli in un istituto scolastico ad Agrigento.
Disposta l'audizione del minore DE, con ordinanza del 22 febbraio
2023 sono stati adottati dei provvedimenti urgenti inaudita altera parte, poi revocati con ordinanza del 20 marzo 2023, giusta quanto disposto dall'art. 16 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, essendo pendente un procedimento per sottrazione internazionale innanzi il Tribunale per i minorenni di Palermo.
Con memoria, depositata il 7 luglio 2023, si è costituito CP_1
il quale, allegando di aver proposto in data 19 aprile 2023, innanzi
[...]
al Tribunale Distrettuale di Solna, in Svezia (caso n. T3577-25), domanda di scioglimento del matrimonio e di affidamento esclusivo dei minori, ha eccepito il difetto di giurisdizione del Tribunale di Agrigento, contestando, nel merito, le domande di cui al ricorso e chiedendo, in subordine,
l'affidamento esclusivo dei minori con collocamento presso il proprio domicilio in Svezia e la previsione in capo alla di Parte_1
corrispondere un assegno mensile di € 1200,00 a titolo di mantenimento dei minori, insistendo per il rigetto delle ulteriori domande.
Con decreto del 26-29 giugno 2023 il Tribunale per i minorenni di Palermo ha disposto il rientro in Svezia dei minori DE ed Persona_2
eseguito il 16 febbraio 2024.
Nelle more il Tribunale di Solna, con provvedimento del 3 luglio 2024, ha sospeso il procedimento di divorzio, ai sensi dell'art. 20.1 del Regolamento
Pag. 3 di 7 2011/2019 UE, nell'attesa di una pronuncia sulla questione della giurisdizione da parte del Tribunale di Agrigento, preventivamente adito.
Inoltre, con provvedimento reso il 15 gennaio 2025 il Tribunale di Solna ha omologato l'accordo dei coniugi in relazione all'affidamento e al mantenimento dei minori.
All'udienza del 7 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata posta in decisione, previa concessione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c. limitatamente alla questione di giurisdizione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va dato atto che le parti hanno rinunciato alla domanda relativa all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori DE ed su Persona_2
cui, peraltro – come detto - il Tribunale di Solna con provvedimento del 15 gennaio 2025 ha già statuito, omologando l'accordo dei coniugi.
Venendo, quindi, alla domanda di separazione personale dei coniugi proposta dalla con ricorso, depositato il 24 gennaio 2023, va Parte_1
affermata la giurisdizione del Tribunale di Agrigento.
A tal proposito, giova richiamare il Regolamento (UE) 2019/1111 del
Consiglio del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, il cui art. 3, nel disciplinare la competenza (recte: giurisdizione) delle autorità giurisdizionali degli Stati membri, stabilisce alternativamente la giurisdizione dell'autorità, nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi o di cui entrambi i coniugi sono cittadini.
Pag. 4 di 7 Ebbene, nel caso di specie, è pacifico che sia la , che il Parte_1
siano cittadini italiani e, dunque, va affermata la giurisdizione del CP_1
giudice italiano, essendo stato preventivamente adito rispetto al giudice svedese.
Pare opportuno affermare, inoltre, l'irrilevanza delle eccezioni sollevate dal con riferimento alla necessità di concentrazione del giudizio di CP_1
separazione e di regolamentazione della responsabilità genitoriale innanzi a un unico Giudice, stante il chiaro tenore letterale della normativa di riferimento e tenuto conto, peraltro, che sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale il Tribunale di Solna si è già pronunciato ( omologando, come detto, l'accordo dei coniugi) e che la domanda di scioglimento della comunione legale dei coniugi ( anch'essa pendente innanzi il Tribunale svedese non è oggetto del presente giudizio).
Affermata la giurisdizione del giudice italiano, deve essere riconosciuta l'applicabilità della legge italiana, in quanto, a norma dell'art. 31 della L.
218/1995, ratione temporis applicabile ( nella formulazione antecedente al d. lgs. 149/2022 trattandosi di procedimento introdotto prima del 30 giugno
2023), prevede che la separazione personale o lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio;
in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.
Infatti, il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai
Pag. 5 di 7 procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.
Nel caso in esame, pertanto, va applicata la legge italiana sulla separazione dal momento che la legge designata dal regolamento n. 2010/1259/UE del
Consiglio del 20 dicembre 2010 è applicabile per i procedimenti introdotti successivamente al 30 giugno 2023.
Pertanto, affermata la giurisdizione del giudice italiano, la causa va rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di separazione.
La regolamentazione delle spese di lite va riservata all'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
dichiara la giurisdizione italiana sulla domanda di separazione personale dei coniugi promossa da con ricorso depositato il Parte_1
24 gennaio 2023;
rimette la causa sul ruolo istruttorio del Giudice relatore, come da separata ordinanza;
spese al merito.
Agrigento, 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Giovanna Claudia Ragusa Giuseppe Melisenda Giambertoni
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