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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/07/2025, n. 2204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2204 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8909 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2” e vertente
T R A
in persona del Curatore, Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. SICILIANO GIOVANNI
- ATTORE/OPPOSTO -
E
e rapp.ti e difesi dall'avv. CP_1 CP_2
GRANATO VINCENZO
- CONVENUTI/OPPONENTI -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.12.2023, il introduceva il giudizio Parte_1 di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore esecutato e dal terzo assoggettato CP_1 ad esecuzione nell'ambito della procedura Parte_2 esecutiva di espropriazione immobiliare presso il terzo ex art. 602 c.p.c. recante n. R.G.E. 90/2023, deducendo
1 l'infondatezza della spiegata opposizione e chiedendo accertarsi il proprio diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti, originari opponenti, contestando tutto quando ex adverso dedotto ed eccepito ed insistendo sulla fondatezza della opposizione proposta.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., in assenza di mezzi di prova articolati dalle parti, alla prima udienza il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del
1.7.2025, all'esito della quale la causa era riservata in decisione.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Gli opponenti, odierni convenuti, hanno proposto opposizione ex art. 615, comma 2 c.p.c., articolando quale unico motivo quello consistente nella sopravvenuta estinzione del credito azionato in forza di un accordo transattivo stipulato, successivamente alla formazione del titolo esecutivo (costituito dal decreto ingiuntivo n.
344/2012, reso dal Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Marano il 13.6.2012, con formula esecutiva del
18.6.2022),tra il debitore e la società CP_1 creditrice in bonis.
In particolare, a sostegno della dedotta sopravvenuta estinzione del credito azionato, gli opponenti hanno prodotto dichiarazione del 26.9.2014 - apposta in calce a copia del titolo esecutivo e avente data certa perché sottoscritta innanzi ad un pubblico ufficiale – con la quale amministratore pro tempore della Controparte_3
all'epoca in bonis, dichiarava Parte_1
“di non aver nulla a pretendere essendosi il rapporto debito/credito estinto”, prestando, altresì, “il proprio
2 consenso alla cancellazione della ipoteca giudiziaria iscritta a Napoli II il 06-Agosto 2012 n. 34515/3464 che resterà a carico e spese dell'ingiunto sig. ” CP_1
(cfr. doc. n. 7 di parte convenuta).
Orbene, con riferimento a tale dichiarazione, deve ritenersi che la stessa sia inidonea a provare nei confronti della Curatela fallimentare l'estinzione del credito azionato in executivis.
Invero, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere “In tema di fallimento, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere
l'adempimento dell'obbligazione, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento non ha
l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo” (cfr. Cass. 24690/2017; nello stesso senso, successivamente, Cass. 15591/2018; 19654/2019;
38975/2021; 9963/2022; 23963/2023).
In applicazione di tale principio di diritto, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente e dal
Collegio nella fase sommaria dell'opposizione (cfr. ordinanza collegiale resa in sede di reclamo del
18.1.2024), deve escludersi che la dichiarazione del
26.9.2014 in atti, resa dall'amministratore pro tempore della società in bonis in favore dell'opponente
[...]
, possa assumere nei confronti della Curatela CP_1 fallimentare, odierna opposta, l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.
Al contrario, deve ritenersi che tale documento costituisca
3 soltanto un elemento di prova liberamente valutabile dal giudice ex art 116, comma 1 c.p.c.
In questa prospettiva, non può farsi a meno di rilevare che gli opponenti non hanno adempiuto all'onere, posto a carico degli stessi, di provare l'estinzione del credito oggetto di giudizio atteso che gli stessi si sono limitati a produrre la suddetta dichiarazione senza dedurre né provare alcunché in ordine alle modalità in cui sarebbe avvenuto il relativo pagamento, circostanza che assume un rilievo particolarmente pregnante anche in ragione della notevole consistenza del credito azionato.
Né vale in senso contrario valorizzare, come sostenuto dagli opponenti, che la dichiarazione in questione reca data certa – 26.9.2014 - notevolmente anteriore alla dichiarazione di fallimento della società creditrice intervenuta con sentenza n.1/2022 del 7.1.2022.
Sul punto basti evidenziare che “Con riguardo all'efficacia probatoria della quietanza di pagamento nei confronti della curatela fallimentare, l'anteriorità della quietanza rispetto al fallimento non implica la certezza e
l'effettività del pagamento quietanzato, che può essere dimostrato solo con strumenti finanziari incontestabili. Di conseguenza, nei giudizi in cui sia parte un fallimento, per il tramite del curatore, la quietanza è priva di effetti vincolanti ed ha valore probatorio al pari di qualsiasi altra prova assumibile in processo.” (Corte appello Firenze sez. I, 13/09/2024, n.1566).
Alla luce delle argomentazioni innanzi esposte,
l'opposizione formulata dagli opponenti deve ritenersi infondata e va rigettata, non avendo gli stessi adempiuto all'onere di provare il fatto estintivo del credito azionato dalla Curatela fallimentare in via esecutiva.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza,
4 vanno poste a carico degli opponenti e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma
2 c.p.c.;
B) Condanna gli opponenti e CP_1 CP_2 al pagamento, in favore dello Stato (ex art. 133
d.p.r. 115/2002), delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 01/07/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T., dott.ssa Teresa Barile (DM 22.10.2024).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
Emiliano Vassallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 8909 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto “opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2” e vertente
T R A
in persona del Curatore, Parte_1 rapp.to e difeso dall'avv. SICILIANO GIOVANNI
- ATTORE/OPPOSTO -
E
e rapp.ti e difesi dall'avv. CP_1 CP_2
GRANATO VINCENZO
- CONVENUTI/OPPONENTI -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.12.2023, il introduceva il giudizio Parte_1 di merito dell'opposizione all'esecuzione proposta dal debitore esecutato e dal terzo assoggettato CP_1 ad esecuzione nell'ambito della procedura Parte_2 esecutiva di espropriazione immobiliare presso il terzo ex art. 602 c.p.c. recante n. R.G.E. 90/2023, deducendo
1 l'infondatezza della spiegata opposizione e chiedendo accertarsi il proprio diritto a procedere ad esecuzione forzata.
Si costituivano ritualmente in giudizio i convenuti, originari opponenti, contestando tutto quando ex adverso dedotto ed eccepito ed insistendo sulla fondatezza della opposizione proposta.
Depositate le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., in assenza di mezzi di prova articolati dalle parti, alla prima udienza il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 189 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del
1.7.2025, all'esito della quale la causa era riservata in decisione.
Ciò posto, l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Gli opponenti, odierni convenuti, hanno proposto opposizione ex art. 615, comma 2 c.p.c., articolando quale unico motivo quello consistente nella sopravvenuta estinzione del credito azionato in forza di un accordo transattivo stipulato, successivamente alla formazione del titolo esecutivo (costituito dal decreto ingiuntivo n.
344/2012, reso dal Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Marano il 13.6.2012, con formula esecutiva del
18.6.2022),tra il debitore e la società CP_1 creditrice in bonis.
In particolare, a sostegno della dedotta sopravvenuta estinzione del credito azionato, gli opponenti hanno prodotto dichiarazione del 26.9.2014 - apposta in calce a copia del titolo esecutivo e avente data certa perché sottoscritta innanzi ad un pubblico ufficiale – con la quale amministratore pro tempore della Controparte_3
all'epoca in bonis, dichiarava Parte_1
“di non aver nulla a pretendere essendosi il rapporto debito/credito estinto”, prestando, altresì, “il proprio
2 consenso alla cancellazione della ipoteca giudiziaria iscritta a Napoli II il 06-Agosto 2012 n. 34515/3464 che resterà a carico e spese dell'ingiunto sig. ” CP_1
(cfr. doc. n. 7 di parte convenuta).
Orbene, con riferimento a tale dichiarazione, deve ritenersi che la stessa sia inidonea a provare nei confronti della Curatela fallimentare l'estinzione del credito azionato in executivis.
Invero, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere “In tema di fallimento, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere
l'adempimento dell'obbligazione, la quietanza rilasciata dal creditore al debitore all'atto del pagamento non ha
l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c., ma unicamente il valore di documento probatorio dell'avvenuto pagamento, apprezzabile dal giudice al pari di qualsiasi altra prova desumibile dal processo, atteso che il curatore, pur ponendosi, nell'esercizio del diritto del fallito, nella stessa posizione di quest'ultimo, è una parte processuale diversa dal fallito medesimo” (cfr. Cass. 24690/2017; nello stesso senso, successivamente, Cass. 15591/2018; 19654/2019;
38975/2021; 9963/2022; 23963/2023).
In applicazione di tale principio di diritto, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente e dal
Collegio nella fase sommaria dell'opposizione (cfr. ordinanza collegiale resa in sede di reclamo del
18.1.2024), deve escludersi che la dichiarazione del
26.9.2014 in atti, resa dall'amministratore pro tempore della società in bonis in favore dell'opponente
[...]
, possa assumere nei confronti della Curatela CP_1 fallimentare, odierna opposta, l'efficacia vincolante della confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c.
Al contrario, deve ritenersi che tale documento costituisca
3 soltanto un elemento di prova liberamente valutabile dal giudice ex art 116, comma 1 c.p.c.
In questa prospettiva, non può farsi a meno di rilevare che gli opponenti non hanno adempiuto all'onere, posto a carico degli stessi, di provare l'estinzione del credito oggetto di giudizio atteso che gli stessi si sono limitati a produrre la suddetta dichiarazione senza dedurre né provare alcunché in ordine alle modalità in cui sarebbe avvenuto il relativo pagamento, circostanza che assume un rilievo particolarmente pregnante anche in ragione della notevole consistenza del credito azionato.
Né vale in senso contrario valorizzare, come sostenuto dagli opponenti, che la dichiarazione in questione reca data certa – 26.9.2014 - notevolmente anteriore alla dichiarazione di fallimento della società creditrice intervenuta con sentenza n.1/2022 del 7.1.2022.
Sul punto basti evidenziare che “Con riguardo all'efficacia probatoria della quietanza di pagamento nei confronti della curatela fallimentare, l'anteriorità della quietanza rispetto al fallimento non implica la certezza e
l'effettività del pagamento quietanzato, che può essere dimostrato solo con strumenti finanziari incontestabili. Di conseguenza, nei giudizi in cui sia parte un fallimento, per il tramite del curatore, la quietanza è priva di effetti vincolanti ed ha valore probatorio al pari di qualsiasi altra prova assumibile in processo.” (Corte appello Firenze sez. I, 13/09/2024, n.1566).
Alla luce delle argomentazioni innanzi esposte,
l'opposizione formulata dagli opponenti deve ritenersi infondata e va rigettata, non avendo gli stessi adempiuto all'onere di provare il fatto estintivo del credito azionato dalla Curatela fallimentare in via esecutiva.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza,
4 vanno poste a carico degli opponenti e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. Emiliano Vassallo, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma
2 c.p.c.;
B) Condanna gli opponenti e CP_1 CP_2 al pagamento, in favore dello Stato (ex art. 133
d.p.r. 115/2002), delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 8.433,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Santa Maria Capua Vetere, 01/07/2025
IL GIUDICE Dott. Emiliano Vassallo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T., dott.ssa Teresa Barile (DM 22.10.2024).
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