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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 906/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 906/2020 del ruolo generale degli Affari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
, nato a Trapani (TP) il 26/03/1951 (C.F. ) e Parte_2 C.F._2
Parte_3
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
[...]
tempore, tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in atti, dagli avv.ti Luca Rizzitano (PEC: e Teresa Email_1
Romano (PEC: ; Email_2 appellanti contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (C.F. e Partita Iva: , rappresentata e difesa, per P.IVA_1
mandato in atti, dall'avv. Livia Lo Cascio (PEC: ; Email_3 appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1026/2019, pronunciata dal Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, in data 04/11/2019 e pubblicata in data 05/11/2019;
OGGETTO: altri contratti atipici;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli appellanti:
“- Accertare il diritto dei Dottori e di calcolare lo sconto dovuto dal Parte_1 Parte_2 farmacista al SSN sul prezzo effettivamente rimborsato dal sistema sanitario nazionale (ovvero sul prezzo di riferimento della lista di trasparenza stilata dall'AIFA), piuttosto che sul prezzo al pubblico;
- Ritenere e dichiarare, conseguentemente, il diritto dei Dottori e a Parte_1 Parte_2 calcolare lo sconto dovuto dal farmacista al SSN sul prezzo effettivamente rimborsato dal sistema sanitario nazionale (ovvero sul prezzo di riferimento tratto dalle liste di trasparenza stilate dall'AIFA), piuttosto che sul prezzo al pubblico, emettendo sentenza di accertamento e condannando
l' in persona del legale rapp.te pro-tempore, al Controparte_2
pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellata:
“IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità dell'appello incoato da controparte per violazione degli artt. 342, 345 e 348bis c.p.c., per i motivi meglio sopra esposti al punto n. 1 della memoria di costituzione in giudizio dell' con conseguente conferma integrale della CP_2
sentenza appellata;
NEL MERITO, rigettare, perché infondato ed illegittimo, l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza n. 1026/2019 emessa dal Tribunale di Trapani in composizione monocratica in data
05/11/2019 nella causa civile recante il N° 1958/2017 di R.G., con conseguente conferma integrale della sentenza appellata.
Con vittoria di spese, onorari, spese generali ex D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato i dottori e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trapani, l
[...]
al fine di vedere accertato il loro diritto di calcolare lo sconto Controparte_1
dovuto dal farmacista al sul prezzo effettivamente Parte_4 rimborsato dal (ossia sul cosiddetto prezzo di riferimento Controparte_3 della lista di trasparenza stilata dall'AIFA), invece che sul prezzo al pubblico.
1.1. In particolare, gli attori deducevano che:
- con comunicazioni del 31/03/2017 (protocollo n. 1011), a firma del Direttore del
Dipartimento del Farmaco, l' avendo Controparte_1 asseritamente riscontrato “un errore sistematico nella determinazione dello sconto scalare” di mese in mese sottoposto a rettifica in addebito dalla medesima , li Controparte_1
aveva invitati – il dottor nella qualità di titolare dell'omonima farmacia, Parte_1
e il dottor , nella qualità di socio contitolare della CP_4 Controparte_5
– a calcolare, a decorrere dalla presentazione delle ricette del
[...] mese di aprile 2017, lo sconto per i medicinali a brevetto scaduto aventi prezzo al pubblico superiore al prezzo di riferimento, sulla base del “prezzo al pubblico al netto dell'Iva, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 40 della L.662 del 23 dicembre 1996 e dal parere del 16.06.2008 (prt. 3741) del DIRS Servizio 5 dell'Assessorato della Salute”, precisando che, nell'ipotesi di mancato adeguamento, l'Ufficio sarebbe stato obbligato ad avviare il procedimento per inadempimento convenzionale;
- con nota di riscontro del Sindacato Titolari di Farmacia della Parte_3
( era stato rilevato che, nel tempo, l'AIFA, il Ministero della Salute Parte_3
e le Amministrazioni Regionali avevano adottato, quale base di calcolo dello sconto del
Servizio Sanitario Nazionale, il prezzo di riferimento indicato nelle liste di trasparenza
AIFA, e che era da escludersi anche la mera configurabilità di un danno erariale, dal momento che le somme richieste dalle farmacie venivano automaticamente decurtate d'ufficio della somma asseritamente non dovuta;
- con nota recante protocollo n. 47401 del 09/06/2017 l'Assessorato Regionale alla
Salute aveva rilevato, invece: a) che il Direttore Generale pro tempore dell'AIFA, con nota del 13/01/2010, aveva “fugato ogni dubbio interpretativo in merito, specificando che lo sconto va calcolato sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto”; b) che, pertanto, era stato chiesto ai responsabili dei servizi farmaceutici delle Parte_5
di vigilare affinché fossero rispettate le modalità di calcolo dello sconto
[...] previste dalla normativa;
c) che l'affermazione di (secondo cui le Parte_3
tariffazioni, da parte di alcune farmacie dell' Controparte_1 ritenute corrette dall stessa, erano da attribuire alle ditte esterne incaricate di CP_2 svolgere il servizio) faceva supporre che solo nel caso in cui ad effettuare la tariffazione fossero state le ditte i metodi sarebbero stati in linea con le indicazioni impartite, risultando invece non conformi alla normativa i calcoli effettuati direttamente dalle farmacie;
- la nota con cui il Direttore Generale pro tempore avrebbe “fugato ogni dubbio interpretativo” non era stata allegata;
- anche se il tenore letterale dell'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996 poteva sembrare avallare la tesi sostenuta dall convenuta e Controparte_1 condivisa dall'Assessorato Regionale alla Salute, tuttavia, al momento dell'entrata in vigore della norma citata, ancora non esistevano, di fatto, i farmaci a brevetto scaduto, i farmaci generici, le liste di trasparenza dell'AIFA e il cosiddetto prezzo di riferimento;
inoltre, essendo i tickets (gravanti sul cittadino) determinati da normative differenti in ciascuna regione e/o provincia autonoma e applicabili o meno a determinate categorie di cittadini, il riferimento al prezzo al pubblico rendeva omogeneo il metodo di calcolo;
- il prezzo al pubblico, relativo alle specialità medicinali rimborsate dal Parte_4
era originariamente stabilito dalla Commissione Unica del Farmaco (UF)
[...]
in contraddittorio con le aziende farmaceutiche titolari del brevetto ed era la base operativa del sistema di calcolo dello sconto, applicato dal farmacista al
[...]
, sino all'entrata in vigore della legge n. 405/2001, legge che, a Parte_4 seguito della scadenza brevettuale di numerose molecole farmacologicamente attive, nel demandare alla UF (oggi AIFA) la redazione delle liste di trasparenza, aveva disposto che fosse rimborsato al farmacista soltanto il cosiddetto prezzo di riferimento, ossia il prezzo del farmaco equivalente più economico;
- l'art. 7 della legge n. 405/2001, introducendo, di fatto, la commercializzazione dei farmaci generici, aveva previsto infatti che il farmacista fosse obbligato ad informare il paziente dell'esistenza di un farmaco generico non gravato dall'onere del pagamento della differenza, che il paziente avrebbe dovuto corrispondere al farmacista tale differenza nel caso in cui avesse optato per il farmaco originale (salvo che la ditta produttrice di tale farmaco ne avesse ribassato il prezzo, allineandolo a quello del
“generico di riferimento”) e, in definitiva, che l'unica somma rimborsata dal
[...]
alle farmacie fosse il prezzo di riferimento;
Parte_4 - pertanto, per i farmaci a brevetto scaduto aventi costo superiore a quello di riferimento indicato nelle liste di trasparenza, nel caso in cui il paziente avesse richiesto il farmaco originale (il cui costo originario non era stato ribassato sino all'allineamento col generico di riferimento), la base su cui calcolare la trattenuta del Servizio Sanitario Nazionale non poteva che essere il costo del farmaco presente nelle liste di trasparenza AIFA, in quanto esso rappresentava il solo costo gravante sul , nonché l'unica Parte_4 somma corrisposta da quest'ultimo alla farmacia;
- diversamente opinando, si sarebbe delineato un paradossale effetto di interesse del alla vendita del farmaco originale (“griffato”) con prezzo Parte_4
superiore, piuttosto che dell'equivalente, in quanto in tal modo avrebbe usufruito di uno sconto calcolato su una somma superiore rispetto a quanto effettivamente rimborsato ai titolari di farmacie, traendo così un ingiusto profitto a loro danno;
avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 12 delle Preleggi al codice civile (e alla luce di tutti i criteri interpretativi ivi indicati) era, invece, da escludersi che il legislatore, nella normativa successiva alla legge n. 662/1996, avesse voluto provocare un effetto di tal sorta;
- la somma richiesta dalle farmacie al cittadino, sull'intero territorio nazionale, quale differenza, non poteva esser confusa con la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a titolo di ticket, diversa da regione a regione e a seconda del tipo di utente;
- la giurisprudenza di merito aveva stabilito che le somme incamerate dalle farmacie a titolo di ticket non dovessero esser computate nel “fatturato annuo in regime di Servizio
Sanitario Nazionale”, previsto dalla legge n. 662/1996 ai fini dell'applicazione dello sconto agevolato in favore delle piccole farmacie (non essendo i tickets direttamente a carico del
), e tale principio era perfettamente applicabile alla vicenda Parte_4
in esame.
2. Con comparsa di intervento adesivo dipendente, depositata in data 18/07/2017, interveniva il Sindacato Titolari a Parte_3
al fine di sentir accogliere le domande avanzate dagli attori. Controparte_6
3. Con comparsa depositata in data 27/10/2017 si costituiva in giudizio l
[...]
chiedendo di ritenere e dichiarare che il calcolo dello Controparte_1
sconto dovesse essere determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 40, della legge n.
662/1996, sul prezzo di vendita al pubblico, al lordo dei tickets ed al netto dell'IVA (e non sul prezzo di riferimento), con conseguente rigetto delle domande attoree. 3.1. In particolare, l' deduceva: Controparte_1
- che, da un controllo effettuato a posteriori, era emerso un errore di calcolo dello sconto, in violazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996, in quanto, nel tariffare i medicinali a brevetto scaduto aventi prezzo al pubblico superiore al prezzo di riferimento regionale, alcune delle farmacie controllate avevano adottato, quale base imponibile, il prezzo di riferimento (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 405/2001), anziché il prezzo al pubblico;
- che tale errore era stato contestato ai titolari delle farmacie interessate (tra cui gli attori), invitandoli ad adeguarsi alla normativa, in conformità anche alla nota dell'Assessorato
Regionale della Sanità (protocollo DIRS/5/3741 del 16/06/2008) ed informandoli che, nell'ipotesi di mancato adeguamento, l'ufficio sarebbe stato obbligato ad avviare un procedimento per inadempimento convenzionale;
- che il Sindacato Titolari di associato a Parte_3 Parte_3
(con nota protocollo n. 342 del 26/04/2017), nel sostenere la correttezza del calcolo dello sconto effettuato da quarantotto farmacie, aveva affermato che erano le restanti farmacie ad operare in maniera errata, essendosi affidate a software-house poco informate;
- che l'Assessorato Regionale della Salute (con nota protocollo n. 47401 del 09/06/2017) aveva riconfermato la modalità di calcolo dello sconto (già esplicitata con propria direttiva del 16/06/2008), riportando anche il concorde parere dell'AIFA del
13/01/2010, invitandola a proseguire nell'azione intrapresa;
- di avere quindi comunicato (con nota protocollo n. 1921 del 04/07/2017) di volersi attenere alle direttive assessoriali;
- che la correttezza del calcolo dello sconto sul prezzo al pubblico, per i medicinali a brevetto scaduto, era stata confermata, peraltro, dalla giurisprudenza amministrativa
(Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 118 del 16/01/2017);
- che la difforme interpretazione avrebbe, inoltre, determinato un aggravio di costi per il
Servizio Sanitario Nazionale a danno del cittadino (essendo questo chiamato a partecipare alla spesa pubblica per la sanità sia per l'assistenza farmaceutica, che per altre prestazioni erogategli con il pagamento dei tickets), in aperto contrasto con le politiche di contenimento della spesa pubblica. 4. Con sentenza n. 1026/2019 del 04/11/2019, pubblicata il 05/11/2019, il Tribunale di
Trapani rigettava la domanda, condannando gli attori e l'interveniente, in solido, al pagamento delle spese in favore della convenuta.
4.1. Nella motivazione il Tribunale evidenziava che la tesi prospettata dagli attori (e dall'interveniente) avrebbe consentito ai farmacisti di incamerare, senza alcuna trattenuta da parte del , la quota corrisposta direttamente Parte_4 dall'assistito, allorquando il farmaco generico avesse avuto un prezzo di vendita al pubblico superiore al prezzo di riferimento oppure nel caso in cui l'utente avesse optato per il farmaco originale.
4.2. Sul punto, il Tribunale richiamava l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, da ultimo, con la sentenza n. 3274 del 31/05/2018 (nonché, già prima, con le sentenze nn. 268 del 23/01/2017 e 118 del 16/01/2017), in cui, pur essendo stata riconosciuta l'incertezza interpretativa che, “nel lineare meccanismo ab origine disciplinato dall'art. 1, comma 40, della legge 662/1996 basato sulla tendenziale corrispondenza tra prezzo di rimborso e prezzo al pubblico”, si era generata dal 2001, in relazione allo sconto applicabile ed alle sue modalità di computo per i farmaci non coperti da brevetto – “per i quali il rimborso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 405/2001, non è più agganciato al prezzo al pubblico, ma al prezzo al pubblico più basso del corrispondente farmaco generico disponibile sul mercato regionale” (con conseguente perdita di corrispondenza tra prezzo al pubblico e prezzo di rimborso) – si era precisato che tale aporia normativa era stata risolta dallo stesso legislatore nel 2005 (l'art. 48, comma 32, del D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, aveva, infatti, espressamente previsto che “dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per
l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405”).
In definitiva, secondo il Consiglio di Stato, “Richiamando l'art. 1, comma 40, della legge
662/1996, il legislatore ha scientemente deciso di applicare lo stesso sconto e le stesse modalità di computo in tutti i casi i cui il prezzo sia superiore al quello di rimborso;
per l'effetto: a) la base di calcolo è costituita dal prezzo al pubblico;
b) l'aliquota è quella variabile per scaglioni di prezzo”. 4.3. Nella richiamata pronuncia amministrativa, inoltre, era stato precisato che “La circostanza che lo sconto sia calcolato sempre sul prezzo al pubblico e non sull'effettivo prezzo di rimborso, seppur conduce ad un risultato peggiorativo sui guadagni ritraibili dai farmacisti a mezzo dell'attività di vendita di farmaci a carico del SSN, non pone problemi di ragionevolezza, né di limitazione dell' iniziativa economica privata, o di violazione del principio di capacità contributiva”, ed era stata richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 279/2006 nella parte che affermava che l'imposizione dello sconto obbligatorio sul prezzo dei farmaci rimborsati era una delle “misure stabilite discrezionalmente dal legislatore al fine di bilanciare le diverse esigenze, da un lato, di contenimento della spesa farmaceutica, nel contesto di risorse date, e, dall'altro, di garanzia, nella misura più ampia possibile, del diritto alla salute mediante l'inserimento del maggior numero di farmaci essenziali nell'elenco di quelli rimborsabili dal SSN”.
4.4. Infine, il Tribunale evidenziava che il successivo parere del Consiglio di Stato (n.
1699/2018) era stato erroneamente richiamato da parte attrice, riguardando esso la diversa questione dell'individuazione dei criteri per determinare il "fatturato in regime di
S.s.n.".
5. Con atto di citazione notificato il 26/06/2020 i dottori e , Parte_1 Parte_2 unitamente al Sindacato a Parte_3
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1026/2019, reiterando le Parte_3 domande proposte in primo grado e chiedendo la condanna dell CP_1 [...] al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
6. Costituitasi in giudizio, con comparsa depositata il 13/11/2020, l
[...] ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare inammissibile Controparte_1
l'appello per violazione degli artt. 342, 345 e 348-bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dello stesso, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
7. Sostituita l'udienza del giorno 02/07/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter
c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 06/07/2025,
è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica. 8. Richiamate tutte le premesse in fatto già esposte in primo grado, gli appellanti, con il primo motivo, hanno impugnato la sentenza per «contraddittorietà e illogicità della motivazione», evidenziando che il Tribunale, nonostante abbia inizialmente ritenuto
“lineare” il meccanismo previsto dalla legge n. 662/1996, fondato sull'allineamento del rimborso al prezzo al pubblico, e abbia correttamente evidenziato che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 405/2001, si era palesata una situazione di incertezza interpretativa circa le modalità di calcolo dello sconto, dovuta alla sovrapposizione delle superiori norme, si sarebbe, tuttavia, contraddetto, nel sostenere che tale contrasto è stato risolto dallo stesso legislatore nel 2003, quando, richiamando l'art. 1, comma 40 della legge n. 662/1996, avrebbe manifestamente optato per l'applicazione dello sconto sul prezzo al pubblico.
8.1. In definitiva, secondo gli appellanti, non sarebbe possibile sostenere che, dopo l'inserimento nel mercato di farmaci a brevetto scaduto, farmaci generici e liste di trasparenza, l'applicazione dello sconto sul prezzo al pubblico non ponga “problemi di ragionevolezza”; occorrerebbe tenere conto, infatti, che dopo l'entrata in vigore della legge n. 405/2001 “il prezzo di riferimento” è divenuto la base di calcolo dello sconto, nelle ipotesi di farmaci con prezzo al pubblico superiore a quello di riferimento.
8.2. Secondo appellanti, se si seguisse la tesi del Tribunale, si giungerebbe al paradosso di consentire al di ottenere uno sconto su un costo sostenuto Parte_4 esclusivamente dal paziente, con l'inaccettabile conseguenza che l Controparte_1
avrebbe interesse a che il cittadino optasse per un farmaco originale (piuttosto
[...] che equivalente) per poter così trattenere somme maggiori in sede di rimborso, con conseguente danno ai ricavi delle farmacie, già comunque gravate da uno sconto obbligatorio.
9. Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato l'errata interpretazione dell'art. 48, comma 32, del D.L. n. 269/2003, sostenendo, da un lato, che tale norma si limiterebbe a precisare l'elenco dei farmaci destinati ad essere gravati dallo sconto, senza nulla dire circa la base di calcolo per computare lo sconto, e, dall'altro lato, che la tesi del Tribunale priverebbe di ogni significato, in assenza di apposita previsione normativa, il non abrogato art. 7, comma 1, del D.L. n. 347/2001 (con cui, a dire degli appellanti, si sarebbe, di fatto, agganciato, per i farmaci non coperti da brevetto, lo sconto al prezzo di riferimento, “perpetrandone il collegamento con la spesa effettivamente sostenuta dal ), CP_7
determinando “un ingiustificato arretramento nell'evoluzione normativa della materia”.
10. Con l'ultimo motivo gli appellanti hanno contestato la condanna alle spese di lite a proprio carico, poiché, attesa la fondatezza delle proprie domande, il Tribunale avrebbe dovuto condannare al pagamento delle spese l secondo il principio di CP_2 soccombenza.
11. L' preliminarmente, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 345 e 342 c.p.c. (nella versione ratione temporis applicabile), lamentando che gli appellanti, lungi dal sottoporre a revisione critica le considerazioni del Tribunale, si sarebbero limitati a riproporre le stesse argomentazioni del primo grado, nonché ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., sostenendo che la palese infondatezza dell'appello si desumerebbe dall'aver il Tribunale aderito all'orientamento consolidato nella giurisprudenza non solo amministrativa, ma anche di legittimità.
11.1. A tale ultimo proposito, l'appellata ha richiamato la sentenza n. 9257 del
20/05/2020 della Corte di Cassazione, sostenendo che in essa è stato espressamente statuito che le modalità di determinazione dello sconto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 549/1995, sono al lordo dei tickets, posto che, alla stregua della legislazione ratione temporis applicabile, non esisteva una nozione "autonoma" ("farmaceutica") di prezzo di vendita al pubblico.
11.2. Secondo l appellata, in definitiva, l'appello sarebbe infondato in Controparte_1 quanto: a) nel 1996 i farmaci generici già esistevano (essendo stata la relativa terminologia introdotta dall'art. 130, comma 3 della legge n. 549/1995) ed era pure determinabile il loro prezzo di riferimento;
b) i fatti di causa si sono verificati in un momento (aprile 2017) in cui il legislatore, definitivamente, a partire dal 2005 (sulla base di quanto disposto con l'art. 48, comma 32, del D.L. n. 269/2003), aveva deciso di applicare lo stesso sconto e le stesse modalità di computo in tutti i casi in cui il prezzo fosse stato superiore a quello del rimborso, sì come definito dall'art. 7, comma 1, del D.L.
n. 347/2001.
12. Tanto premesso sulle difese spiegate dalle parti, vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello, sollevate dall'appellata. 12.1. La trattazione del merito del presente gravame esclude, in primo luogo, la sussistenza della dedotta inammissibilità o manifesta infondatezza dell'impugnazione.
12.2. Al contempo, deve escludersi l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (nel testo modificato dal D.L. n. 83/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 134/2012, applicabile ratione temporis al presente giudizio), essendo enucleate con sufficiente chiarezza, nell'atto introduttivo, le parti della sentenza che si intendono appellare, le disposizioni di legge che si assumono violate e la loro refluenza sulla decisione (e ciò a prescindere dalla costruzione di un “modello alternativo di pronuncia”, affatto richiesto dalla norma in esame).
12.3. Del pari, va esclusa l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., su cui, peraltro, l'appellata nulla ha dedotto o argomentato.
13. Venendo al merito, i primi due motivi di appello (da esaminare congiuntamente, poiché strettamente connessi tra di loro) non sono fondati.
13.1. Va premesso, come correttamente rilevato dal Tribunale, che secondo la disciplina di cui all'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996 “… il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo…”.
Pertanto, il cosiddetto sconto non è altro che una “trattenuta”, espressa in percentuale variabile a seconda del prezzo del farmaco, che i farmacisti obbligatoriamente subiscono sulle indennità loro dovute dal Servizio Sanitario Nazionale.
13.2. Ebbene, ai sensi del citato art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996 (nella versione vigente al momento dei fatti occorsi, ossia al mese di aprile del 2017), il rimborso dovuto dal ai farmacisti veniva calcolato sulla base del cosiddetto Parte_4 prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'IVA [“A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al (…) per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto…”].
In seno al descritto procedimento di rimborso, lo “sconto” era pacificamente calcolato, anch'esso, facendo riferimento al prezzo di vendita al pubblico. Vi era, infatti, una corrispondenza biunivoca tra prezzo al pubblico e prezzo di rimborso e, per l'effetto, tra prezzo al pubblico e sconto, con la conseguenza che sia il rimborso, sia lo sconto, venivano parametrati al cosiddetto prezzo al pubblico.
Sul punto, il Tribunale di Trapani, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 3274 del 31/05/2018, ha definito “lineare” il meccanismo ab origine disciplinato dall'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996, “basato sulla tendenziale corrispondenza tra prezzo di rimborso e prezzo al pubblico”.
13.3. Tuttavia, con l'art. 7, comma 1, del D.L. n. 347/2001 (convertito, poi, nella legge n. 405/2001), è stato stabilito che, per i farmaci non coperti da brevetto e/o “di uguale composizione”, il prezzo di rimborso coincidesse, dal 2001 in poi, con il cosiddetto prezzo di riferimento (ossia il prezzo più basso tra quelli dei farmaci equivalenti esistenti sul mercato), di certo inferiore al prezzo di vendita al pubblico. Da ciò è derivato il disallineamento e la perdita di corrispondenza tra prezzo al pubblico e prezzo di rimborso.
13.4. Rimaneva aperto il problema del parametro su cui calcolare lo sconto obbligatorio in favore del Servizio Sanitario Nazionale: si trattava, in definitiva, di comprendere se anche lo sconto (e non solo il rimborso) fosse stato sganciato dal prezzo al pubblico.
Poiché, infatti, ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 347/2001, era stato previsto il rimborso dei farmaci di uguale composizione “fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione”, come rilevato dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. III, sentenze nn.
3274 del 31/05/2018, 268 del 23/01/2017 e 118 del 16/01/2017, tutte debitamente richiamate dal Tribunale di Trapani), “per tale ragione la prima applicazione della normativa ha registrato applicazioni non uniformi da parte delle diverse Regioni e del Ministero (…)”.
Per quel che concerne la fattispecie in esame, a titolo esemplificativo, può osservarsi che, in un primo momento, in una nota amministrativa (segnatamente, la risposta del
26/09/2001 della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, con la relativa nota n. 4166/D, a firma del Direttore Generale, dott. indirizzata Persona_1 all' ) si era ammesso che, a decorrere da novembre del 2001, lo sconto Parte_6
dovesse esser calcolato sul cosiddetto prezzo di riferimento. Tuttavia, si trattava di un atto di natura meramente istruttoria e/o interlocutoria, privo della capacità di esprimere definitivamente e univocamente la posizione della pubblica amministrazione. D'altronde, con successiva nota (PROT. DIRS/5/3741 del 16/06/2008) l'Assessorato per la Sanità della Regione Siciliana si era espresso in senso diametralmente opposto
(optando, come base di calcolo dello sconto, per il prezzo al pubblico), e tale orientamento, secondo il criterio cronologico, era già allora destinato a prevalere, trattandosi di atti di pari grado.
13.5. Ad ogni buon conto, per porre fine alle incertezze interpretative scaturite a seguito della novella del 2001 – come già correttamente rilevato dal Consiglio di Stato nelle richiamate pronunce – nel 2003 è intervenuto lo stesso legislatore, prevedendo, all'art. 48, comma 32, del D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, che “dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base all'articolo 1, comma 40, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico
e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405”.
Nel frattempo – ha argomentato ancora il Consiglio di Stato nelle citate sentenze – “è stata istituita l' che ha curato la pubblicazione dei prezzi di Controparte_8 riferimento o rimborso e dei prezzi di vendita al pubblico dei farmaci specialità a brevetto scaduto e dei generici e/o equivalenti, ed il d.l. 78/2010 (convertito nella legge 122/2010) ha introdotto uno sconto aggiuntivo, ridotto, in sede di conversione, all'1.82%, sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA, senza esclusioni”.
13.6. Ebbene, posto che l'art. 48, comma 32, del D.L. n. 269/2003, letteralmente, si limita a far riferimento allo “sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base all'articolo 1, comma
40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, senza tuttavia contenere un riferimento espresso al termine “prezzo di vendita al pubblico”, occorre valutare se il legislatore, ai fini del computo dello sconto in questione, abbia inteso anche richiamare – sia pure implicitamente – il concetto di prezzo al pubblico (su cui era incentrata la vecchia normativa del 1996) oppure se, come ritenuto dagli appellanti, il rinvio alla disposizione del 1996 debba esser considerato alla luce dei mutamenti normativi frattanto verificatisi nella disciplina del procedimento del rimborso.
13.7. Sul punto il Tribunale (richiamata integralmente la motivazione della sentenza del
Consiglio di Stato n. 3274/2018) ha affermato: “Richiamando l'art. 1, comma 40, della legge 662/1996, il legislatore ha scientemente deciso di applicare lo stesso sconto e le stesse modalità di computo in tutti i casi i cui il prezzo sia superiore al quello di rimborso;
per l'effetto: a) la base di calcolo è costituita dal prezzo al pubblico (...)”.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che l'intervento del legislatore sia stato chiarificatore e risolutivo, essendosi definitivamente optato per parametrare lo sconto in questione, allorquando i medicinali (a brevetto scaduto) abbiano prezzo al pubblico superiore al prezzo di riferimento, sul prezzo al pubblico, al netto dell'IVA.
Tale interpretazione è convincente e non appare “irragionevole”, come sostenuto dagli appellanti.
D'altronde, anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 279/2006 (richiamata espressamente dalle citate pronunce del Consiglio di Stato e, per l'effetto, dal Tribunale di Trapani), nel respingere una questione di costituzionalità sollevata in rapporto all'art. 3 Cost., ha affermato che l'imposizione dello sconto obbligatorio sul prezzo dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, “seppur conduce ad un risultato peggiorativo sui guadagni ritraibili dai farmacisti a mezzo dell'attività di vendita di farmaci a carico del SSN, non pone problemi di ragionevolezza, né di limitazione dell'iniziativa economica privata, o di violazione del principio di capacità contributiva”, trattandosi, piuttosto, di una delle “misure stabilite discrezionalmente dal legislatore al fine di bilanciare le diverse esigenze, da un lato, di contenimento della spesa farmaceutica, nel contesto di risorse date, e, dall'altro, di garanzia, nella misura più ampia possibile, del diritto alla salute mediante l'inserimento del maggior numero di farmaci essenziali nell'elenco di quelli rimborsabili dal SSN”.
Pertanto, nel caso di specie, all'esito di una scrupolosa ricostruzione delle risultanze dell'istruttoria svolta, alla quale può in questa sede operarsi un richiamo per relationem (in tal senso, cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 14786 del 19/07/2016), correttamente il Tribunale di Trapani ha accertato che lo “sconto” al debba esser Parte_4
calcolato prendendo sempre come base il prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'IVA, in conformità a quanto testualmente previsto dall'art. 1, comma 40, della legge n.
662/1996.
13.8. Del resto, è pacifico, in ossequio al criterio di gerarchia delle fonti, che gli effetti di un decreto-legge (segnatamente, dell'art. 48, comma 32, del D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003) non possano essere posti nel nulla – anche solo per pura ipotesi – da una semplice nota amministrativa di contenuto opposto (la sopra citata risposta del 26/09/2001 della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, con relativa nota n. 4166/D, a firma del Direttore Generale, dott. , peraltro Persona_1 cronologicamente anteriore rispetto all'entrata in vigore del decreto-legge stesso, risolutivo in materia.
13.9. Alla luce di quanto sin qui esposto, diversamente da quanto lamentato dagli appellanti, la motivazione del Tribunale non risulta affatto “contraddittoria” e “illogica”.
13.10. Conseguentemente, priva di pregio è la deduzione degli appellanti, secondo cui l'art. 48, comma 32, del D.L. n. 269/2003 nulla direbbe circa la base di calcolo per computare lo sconto: tale norma (come sopra ampiamente esposto), lungi dal limitarsi a precisare l'elenco dei farmaci destinati ad essere gravati dallo sconto, richiamando “lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662”, ha inteso far riferimento proprio alla modalità di calcolo che di detta trattenuta si faceva secondo la disciplina del 1996.
13.11. Neppure convincente appare l'argomentazione degli appellanti, secondo cui, così operando, l avrebbe interesse a che il cittadino optasse per Controparte_1 un farmaco originale (“griffato”), potendo in tal modo trattenere indebitamente somme maggiori in sede di rimborso, con conseguente danno ai ricavi delle farmacie ed alle
“tasche” dell'utente.
A ben guardare, infatti, parametrare lo sconto al prezzo di riferimento permetterebbe ai farmacisti – come già rilevato in prime cure, sulla scia delle osservazioni del supremo collegio amministrativo – di incamerare, senza alcuna trattenuta da parte del
[...]
, la quota corrisposta, come differenza ai sensi del punto n. 4 dell'art. Parte_4
7 del D. L. n. 347/2001, direttamente dall'utente.
In altri termini, nel caso in cui il cittadino decidesse di optare per il farmaco “griffato”, che ha evidentemente un prezzo di vendita al pubblico superiore al prezzo di riferimento
(oppure – ipotesi meno frequente – qualora il farmaco generico avesse, comunque, un prezzo di vendita al pubblico superiore al prezzo di riferimento), il farmacista avrebbe già incamerato “la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto”. Sostenere che egli, nel ricevere il rimborso, debba subire una trattenuta inferiore (in quanto calcolata sul prezzo di riferimento, piuttosto che sul prezzo al pubblico), determinerebbe una locupletazione per il farmacista (affermazione evidentemente paradossale ed in aperto contrasto, oltre che con la ratio legis della procedura di rimborso, con quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella citata pronuncia n. 279/2006).
13.12. Infine, priva di pregio risulta la considerazione degli appellanti, secondo cui la tesi del Tribunale renderebbe lettera morta l'art. 7, comma 1, del D.L. n. 347/2001, con cui, essi ritengono, si sarebbe di fatto agganciato lo sconto al prezzo di riferimento.
Va ribadito, sul punto, che la normativa in questione collega testualmente al prezzo di riferimento (rectius “prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale”) il calcolo del rimborso, non il calcolo dello sconto.
Non a caso l'art. 7 del D. L. n. 347/2001 è rubricato "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione”. È, pertanto, frutto di un vizio di inferenza degli appellanti ritenere che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 405/2001, sarebbe divenuto il prezzo di riferimento la base di calcolo dello sconto: gli appellanti sembrano, dunque, confondere i due termini
(sconto e rimborso), applicando gli effetti normativi previsti per l'uno, arbitrariamente e in modo semplicistico, altresì per l'altro.
13.13. Ciò posto, la sentenza impugnata è immune da censure laddove ha rigettato la domanda di accertamento del diritto dei farmacisti di calcolare la trattenuta per il
Servizio Sanitario Nazionale sul cosiddetto prezzo di riferimento della lista di trasparenza stilata dall'AIFA.
13.14. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, poi, le considerazioni degli appellanti sui criteri per determinare il "fatturato in regime di S.s.n." attengono a questione differente da quella in esame.
In ogni caso, tali argomentazioni non risultano fondate.
Ripercorrendo le difese del primo grado, gli appellanti hanno richiamato pronunce della giurisprudenza di merito, secondo cui le somme incamerate dalle farmacie a titolo di ticket non debbano esser computate nel “fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario
Nazionale”, previsto dalla legge n. 662/1996 ai fini dell'applicazione dello sconto agevolato in favore delle piccole farmacie.
Tuttavia, va ribadito – come evidenziato dal Consiglio di Stato nella già citata sentenza n. 268/2017 – che l'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996 prevede che “… il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA…”, quindi compreso il ticket (in tal senso, cfr. anche Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 5910 del
10/12/2013).
Sul punto, peraltro, l appellata ha opportunamente Controparte_1
richiamato la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, n. 9257 del 20/05/2020, in cui
è stato statuito che “Ai fini della determinazione della percentuale dello "sconto" trattenuto dal
Servizio sanitario nazionale sulle indennità rimborsate alle specialità farmaceutiche erogate dalle farmacie rurali - secondo la disciplina, "ratione temporis" applicabile alla fattispecie, dettata dal combinato disposto dell'art. 2, comma 1, della l. n. 549 del 1995 e dall'art. 11, comma 1, del d.l. n.
347 del 2001 (convertito dalla l. n. 405 del 2001) - il limite del fatturato complessivo annuo delle farmacie va quantificato includendo le quote di partecipazione alla spesa poste a carico degli assistiti
(cc.dd. "tickets")”.
Invero, alla stregua della legislazione ratione temporis applicabile, non esisteva “una nozione "autonoma" (o come è stato anche detto, "farmaceutica") di fatturato, nel senso che la normativa vigente non si preoccupava di stabilire quali voci, diverse dall'IVA, dovessero includersi nel (o escludersi dal) fatturato”. Ne consegue che “il riferimento della determinazione dello
"sconto" al "lordo del tickets" non può intendersi nel senso che il fatturato sia determinato, invece,
"al netto" di essi, visto che il legislatore non ha espresso alcuna previsione al riguardo, operando, pertanto, il principio secondo cui "ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit”” (cfr. Cass., n.
9257/2020, cit.).
14. Tanto premesso, l'appello va rigettato, in quanto infondato, e la sentenza impugnata va confermata, anche con riferimento alle spese di lite (con conseguente rigetto del terzo motivo di appello), correttamente ripartite in ossequio al principio della soccombenza.
15. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, in complessivi euro 3.900,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
16. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, come sopra composta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da e dal Parte_1 Parte_2 [...] nei confronti della Parte_7 Parte_3 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. Controparte_1
1026/2019, pubblicata il 5 novembre 2019, che conferma;
- condanna gli appellanti al pagamento in solido, in favore della
[...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi euro 3.900,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 07/11/2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dr.ssa Laura Rapisarda.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 906/2020 del ruolo generale degli Affari Civili Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1
, nato a Trapani (TP) il 26/03/1951 (C.F. ) e Parte_2 C.F._2
Parte_3
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
[...]
tempore, tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in atti, dagli avv.ti Luca Rizzitano (PEC: e Teresa Email_1
Romano (PEC: ; Email_2 appellanti contro
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (C.F. e Partita Iva: , rappresentata e difesa, per P.IVA_1
mandato in atti, dall'avv. Livia Lo Cascio (PEC: ; Email_3 appellata
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 1026/2019, pronunciata dal Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, in data 04/11/2019 e pubblicata in data 05/11/2019;
OGGETTO: altri contratti atipici;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli appellanti:
“- Accertare il diritto dei Dottori e di calcolare lo sconto dovuto dal Parte_1 Parte_2 farmacista al SSN sul prezzo effettivamente rimborsato dal sistema sanitario nazionale (ovvero sul prezzo di riferimento della lista di trasparenza stilata dall'AIFA), piuttosto che sul prezzo al pubblico;
- Ritenere e dichiarare, conseguentemente, il diritto dei Dottori e a Parte_1 Parte_2 calcolare lo sconto dovuto dal farmacista al SSN sul prezzo effettivamente rimborsato dal sistema sanitario nazionale (ovvero sul prezzo di riferimento tratto dalle liste di trasparenza stilate dall'AIFA), piuttosto che sul prezzo al pubblico, emettendo sentenza di accertamento e condannando
l' in persona del legale rapp.te pro-tempore, al Controparte_2
pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio”; per l'appellata:
“IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'inammissibilità dell'appello incoato da controparte per violazione degli artt. 342, 345 e 348bis c.p.c., per i motivi meglio sopra esposti al punto n. 1 della memoria di costituzione in giudizio dell' con conseguente conferma integrale della CP_2
sentenza appellata;
NEL MERITO, rigettare, perché infondato ed illegittimo, l'appello ex adverso proposto avverso la sentenza n. 1026/2019 emessa dal Tribunale di Trapani in composizione monocratica in data
05/11/2019 nella causa civile recante il N° 1958/2017 di R.G., con conseguente conferma integrale della sentenza appellata.
Con vittoria di spese, onorari, spese generali ex D.M. n. 55/2014, oltre IVA e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato i dottori e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trapani, l
[...]
al fine di vedere accertato il loro diritto di calcolare lo sconto Controparte_1
dovuto dal farmacista al sul prezzo effettivamente Parte_4 rimborsato dal (ossia sul cosiddetto prezzo di riferimento Controparte_3 della lista di trasparenza stilata dall'AIFA), invece che sul prezzo al pubblico.
1.1. In particolare, gli attori deducevano che:
- con comunicazioni del 31/03/2017 (protocollo n. 1011), a firma del Direttore del
Dipartimento del Farmaco, l' avendo Controparte_1 asseritamente riscontrato “un errore sistematico nella determinazione dello sconto scalare” di mese in mese sottoposto a rettifica in addebito dalla medesima , li Controparte_1
aveva invitati – il dottor nella qualità di titolare dell'omonima farmacia, Parte_1
e il dottor , nella qualità di socio contitolare della CP_4 Controparte_5
– a calcolare, a decorrere dalla presentazione delle ricette del
[...] mese di aprile 2017, lo sconto per i medicinali a brevetto scaduto aventi prezzo al pubblico superiore al prezzo di riferimento, sulla base del “prezzo al pubblico al netto dell'Iva, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 40 della L.662 del 23 dicembre 1996 e dal parere del 16.06.2008 (prt. 3741) del DIRS Servizio 5 dell'Assessorato della Salute”, precisando che, nell'ipotesi di mancato adeguamento, l'Ufficio sarebbe stato obbligato ad avviare il procedimento per inadempimento convenzionale;
- con nota di riscontro del Sindacato Titolari di Farmacia della Parte_3
( era stato rilevato che, nel tempo, l'AIFA, il Ministero della Salute Parte_3
e le Amministrazioni Regionali avevano adottato, quale base di calcolo dello sconto del
Servizio Sanitario Nazionale, il prezzo di riferimento indicato nelle liste di trasparenza
AIFA, e che era da escludersi anche la mera configurabilità di un danno erariale, dal momento che le somme richieste dalle farmacie venivano automaticamente decurtate d'ufficio della somma asseritamente non dovuta;
- con nota recante protocollo n. 47401 del 09/06/2017 l'Assessorato Regionale alla
Salute aveva rilevato, invece: a) che il Direttore Generale pro tempore dell'AIFA, con nota del 13/01/2010, aveva “fugato ogni dubbio interpretativo in merito, specificando che lo sconto va calcolato sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto”; b) che, pertanto, era stato chiesto ai responsabili dei servizi farmaceutici delle Parte_5
di vigilare affinché fossero rispettate le modalità di calcolo dello sconto
[...] previste dalla normativa;
c) che l'affermazione di (secondo cui le Parte_3
tariffazioni, da parte di alcune farmacie dell' Controparte_1 ritenute corrette dall stessa, erano da attribuire alle ditte esterne incaricate di CP_2 svolgere il servizio) faceva supporre che solo nel caso in cui ad effettuare la tariffazione fossero state le ditte i metodi sarebbero stati in linea con le indicazioni impartite, risultando invece non conformi alla normativa i calcoli effettuati direttamente dalle farmacie;
- la nota con cui il Direttore Generale pro tempore avrebbe “fugato ogni dubbio interpretativo” non era stata allegata;
- anche se il tenore letterale dell'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996 poteva sembrare avallare la tesi sostenuta dall convenuta e Controparte_1 condivisa dall'Assessorato Regionale alla Salute, tuttavia, al momento dell'entrata in vigore della norma citata, ancora non esistevano, di fatto, i farmaci a brevetto scaduto, i farmaci generici, le liste di trasparenza dell'AIFA e il cosiddetto prezzo di riferimento;
inoltre, essendo i tickets (gravanti sul cittadino) determinati da normative differenti in ciascuna regione e/o provincia autonoma e applicabili o meno a determinate categorie di cittadini, il riferimento al prezzo al pubblico rendeva omogeneo il metodo di calcolo;
- il prezzo al pubblico, relativo alle specialità medicinali rimborsate dal Parte_4
era originariamente stabilito dalla Commissione Unica del Farmaco (UF)
[...]
in contraddittorio con le aziende farmaceutiche titolari del brevetto ed era la base operativa del sistema di calcolo dello sconto, applicato dal farmacista al
[...]
, sino all'entrata in vigore della legge n. 405/2001, legge che, a Parte_4 seguito della scadenza brevettuale di numerose molecole farmacologicamente attive, nel demandare alla UF (oggi AIFA) la redazione delle liste di trasparenza, aveva disposto che fosse rimborsato al farmacista soltanto il cosiddetto prezzo di riferimento, ossia il prezzo del farmaco equivalente più economico;
- l'art. 7 della legge n. 405/2001, introducendo, di fatto, la commercializzazione dei farmaci generici, aveva previsto infatti che il farmacista fosse obbligato ad informare il paziente dell'esistenza di un farmaco generico non gravato dall'onere del pagamento della differenza, che il paziente avrebbe dovuto corrispondere al farmacista tale differenza nel caso in cui avesse optato per il farmaco originale (salvo che la ditta produttrice di tale farmaco ne avesse ribassato il prezzo, allineandolo a quello del
“generico di riferimento”) e, in definitiva, che l'unica somma rimborsata dal
[...]
alle farmacie fosse il prezzo di riferimento;
Parte_4 - pertanto, per i farmaci a brevetto scaduto aventi costo superiore a quello di riferimento indicato nelle liste di trasparenza, nel caso in cui il paziente avesse richiesto il farmaco originale (il cui costo originario non era stato ribassato sino all'allineamento col generico di riferimento), la base su cui calcolare la trattenuta del Servizio Sanitario Nazionale non poteva che essere il costo del farmaco presente nelle liste di trasparenza AIFA, in quanto esso rappresentava il solo costo gravante sul , nonché l'unica Parte_4 somma corrisposta da quest'ultimo alla farmacia;
- diversamente opinando, si sarebbe delineato un paradossale effetto di interesse del alla vendita del farmaco originale (“griffato”) con prezzo Parte_4
superiore, piuttosto che dell'equivalente, in quanto in tal modo avrebbe usufruito di uno sconto calcolato su una somma superiore rispetto a quanto effettivamente rimborsato ai titolari di farmacie, traendo così un ingiusto profitto a loro danno;
avuto riguardo a quanto disposto dall'art. 12 delle Preleggi al codice civile (e alla luce di tutti i criteri interpretativi ivi indicati) era, invece, da escludersi che il legislatore, nella normativa successiva alla legge n. 662/1996, avesse voluto provocare un effetto di tal sorta;
- la somma richiesta dalle farmacie al cittadino, sull'intero territorio nazionale, quale differenza, non poteva esser confusa con la quota di compartecipazione alla spesa sanitaria a titolo di ticket, diversa da regione a regione e a seconda del tipo di utente;
- la giurisprudenza di merito aveva stabilito che le somme incamerate dalle farmacie a titolo di ticket non dovessero esser computate nel “fatturato annuo in regime di Servizio
Sanitario Nazionale”, previsto dalla legge n. 662/1996 ai fini dell'applicazione dello sconto agevolato in favore delle piccole farmacie (non essendo i tickets direttamente a carico del
), e tale principio era perfettamente applicabile alla vicenda Parte_4
in esame.
2. Con comparsa di intervento adesivo dipendente, depositata in data 18/07/2017, interveniva il Sindacato Titolari a Parte_3
al fine di sentir accogliere le domande avanzate dagli attori. Controparte_6
3. Con comparsa depositata in data 27/10/2017 si costituiva in giudizio l
[...]
chiedendo di ritenere e dichiarare che il calcolo dello Controparte_1
sconto dovesse essere determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 40, della legge n.
662/1996, sul prezzo di vendita al pubblico, al lordo dei tickets ed al netto dell'IVA (e non sul prezzo di riferimento), con conseguente rigetto delle domande attoree. 3.1. In particolare, l' deduceva: Controparte_1
- che, da un controllo effettuato a posteriori, era emerso un errore di calcolo dello sconto, in violazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996, in quanto, nel tariffare i medicinali a brevetto scaduto aventi prezzo al pubblico superiore al prezzo di riferimento regionale, alcune delle farmacie controllate avevano adottato, quale base imponibile, il prezzo di riferimento (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 405/2001), anziché il prezzo al pubblico;
- che tale errore era stato contestato ai titolari delle farmacie interessate (tra cui gli attori), invitandoli ad adeguarsi alla normativa, in conformità anche alla nota dell'Assessorato
Regionale della Sanità (protocollo DIRS/5/3741 del 16/06/2008) ed informandoli che, nell'ipotesi di mancato adeguamento, l'ufficio sarebbe stato obbligato ad avviare un procedimento per inadempimento convenzionale;
- che il Sindacato Titolari di associato a Parte_3 Parte_3
(con nota protocollo n. 342 del 26/04/2017), nel sostenere la correttezza del calcolo dello sconto effettuato da quarantotto farmacie, aveva affermato che erano le restanti farmacie ad operare in maniera errata, essendosi affidate a software-house poco informate;
- che l'Assessorato Regionale della Salute (con nota protocollo n. 47401 del 09/06/2017) aveva riconfermato la modalità di calcolo dello sconto (già esplicitata con propria direttiva del 16/06/2008), riportando anche il concorde parere dell'AIFA del
13/01/2010, invitandola a proseguire nell'azione intrapresa;
- di avere quindi comunicato (con nota protocollo n. 1921 del 04/07/2017) di volersi attenere alle direttive assessoriali;
- che la correttezza del calcolo dello sconto sul prezzo al pubblico, per i medicinali a brevetto scaduto, era stata confermata, peraltro, dalla giurisprudenza amministrativa
(Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 118 del 16/01/2017);
- che la difforme interpretazione avrebbe, inoltre, determinato un aggravio di costi per il
Servizio Sanitario Nazionale a danno del cittadino (essendo questo chiamato a partecipare alla spesa pubblica per la sanità sia per l'assistenza farmaceutica, che per altre prestazioni erogategli con il pagamento dei tickets), in aperto contrasto con le politiche di contenimento della spesa pubblica. 4. Con sentenza n. 1026/2019 del 04/11/2019, pubblicata il 05/11/2019, il Tribunale di
Trapani rigettava la domanda, condannando gli attori e l'interveniente, in solido, al pagamento delle spese in favore della convenuta.
4.1. Nella motivazione il Tribunale evidenziava che la tesi prospettata dagli attori (e dall'interveniente) avrebbe consentito ai farmacisti di incamerare, senza alcuna trattenuta da parte del , la quota corrisposta direttamente Parte_4 dall'assistito, allorquando il farmaco generico avesse avuto un prezzo di vendita al pubblico superiore al prezzo di riferimento oppure nel caso in cui l'utente avesse optato per il farmaco originale.
4.2. Sul punto, il Tribunale richiamava l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, da ultimo, con la sentenza n. 3274 del 31/05/2018 (nonché, già prima, con le sentenze nn. 268 del 23/01/2017 e 118 del 16/01/2017), in cui, pur essendo stata riconosciuta l'incertezza interpretativa che, “nel lineare meccanismo ab origine disciplinato dall'art. 1, comma 40, della legge 662/1996 basato sulla tendenziale corrispondenza tra prezzo di rimborso e prezzo al pubblico”, si era generata dal 2001, in relazione allo sconto applicabile ed alle sue modalità di computo per i farmaci non coperti da brevetto – “per i quali il rimborso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.l. 347/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 405/2001, non è più agganciato al prezzo al pubblico, ma al prezzo al pubblico più basso del corrispondente farmaco generico disponibile sul mercato regionale” (con conseguente perdita di corrispondenza tra prezzo al pubblico e prezzo di rimborso) – si era precisato che tale aporia normativa era stata risolta dallo stesso legislatore nel 2005 (l'art. 48, comma 32, del D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, aveva, infatti, espressamente previsto che “dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base all'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per
l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405”).
In definitiva, secondo il Consiglio di Stato, “Richiamando l'art. 1, comma 40, della legge
662/1996, il legislatore ha scientemente deciso di applicare lo stesso sconto e le stesse modalità di computo in tutti i casi i cui il prezzo sia superiore al quello di rimborso;
per l'effetto: a) la base di calcolo è costituita dal prezzo al pubblico;
b) l'aliquota è quella variabile per scaglioni di prezzo”. 4.3. Nella richiamata pronuncia amministrativa, inoltre, era stato precisato che “La circostanza che lo sconto sia calcolato sempre sul prezzo al pubblico e non sull'effettivo prezzo di rimborso, seppur conduce ad un risultato peggiorativo sui guadagni ritraibili dai farmacisti a mezzo dell'attività di vendita di farmaci a carico del SSN, non pone problemi di ragionevolezza, né di limitazione dell' iniziativa economica privata, o di violazione del principio di capacità contributiva”, ed era stata richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 279/2006 nella parte che affermava che l'imposizione dello sconto obbligatorio sul prezzo dei farmaci rimborsati era una delle “misure stabilite discrezionalmente dal legislatore al fine di bilanciare le diverse esigenze, da un lato, di contenimento della spesa farmaceutica, nel contesto di risorse date, e, dall'altro, di garanzia, nella misura più ampia possibile, del diritto alla salute mediante l'inserimento del maggior numero di farmaci essenziali nell'elenco di quelli rimborsabili dal SSN”.
4.4. Infine, il Tribunale evidenziava che il successivo parere del Consiglio di Stato (n.
1699/2018) era stato erroneamente richiamato da parte attrice, riguardando esso la diversa questione dell'individuazione dei criteri per determinare il "fatturato in regime di
S.s.n.".
5. Con atto di citazione notificato il 26/06/2020 i dottori e , Parte_1 Parte_2 unitamente al Sindacato a Parte_3
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1026/2019, reiterando le Parte_3 domande proposte in primo grado e chiedendo la condanna dell CP_1 [...] al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
6. Costituitasi in giudizio, con comparsa depositata il 13/11/2020, l
[...] ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare inammissibile Controparte_1
l'appello per violazione degli artt. 342, 345 e 348-bis c.p.c. e, nel merito, il rigetto dello stesso, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
7. Sostituita l'udienza del giorno 02/07/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter
c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza del 06/07/2025,
è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi venti giorni per eventuali memorie di replica. 8. Richiamate tutte le premesse in fatto già esposte in primo grado, gli appellanti, con il primo motivo, hanno impugnato la sentenza per «contraddittorietà e illogicità della motivazione», evidenziando che il Tribunale, nonostante abbia inizialmente ritenuto
“lineare” il meccanismo previsto dalla legge n. 662/1996, fondato sull'allineamento del rimborso al prezzo al pubblico, e abbia correttamente evidenziato che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 405/2001, si era palesata una situazione di incertezza interpretativa circa le modalità di calcolo dello sconto, dovuta alla sovrapposizione delle superiori norme, si sarebbe, tuttavia, contraddetto, nel sostenere che tale contrasto è stato risolto dallo stesso legislatore nel 2003, quando, richiamando l'art. 1, comma 40 della legge n. 662/1996, avrebbe manifestamente optato per l'applicazione dello sconto sul prezzo al pubblico.
8.1. In definitiva, secondo gli appellanti, non sarebbe possibile sostenere che, dopo l'inserimento nel mercato di farmaci a brevetto scaduto, farmaci generici e liste di trasparenza, l'applicazione dello sconto sul prezzo al pubblico non ponga “problemi di ragionevolezza”; occorrerebbe tenere conto, infatti, che dopo l'entrata in vigore della legge n. 405/2001 “il prezzo di riferimento” è divenuto la base di calcolo dello sconto, nelle ipotesi di farmaci con prezzo al pubblico superiore a quello di riferimento.
8.2. Secondo appellanti, se si seguisse la tesi del Tribunale, si giungerebbe al paradosso di consentire al di ottenere uno sconto su un costo sostenuto Parte_4 esclusivamente dal paziente, con l'inaccettabile conseguenza che l Controparte_1
avrebbe interesse a che il cittadino optasse per un farmaco originale (piuttosto
[...] che equivalente) per poter così trattenere somme maggiori in sede di rimborso, con conseguente danno ai ricavi delle farmacie, già comunque gravate da uno sconto obbligatorio.
9. Con il secondo motivo gli appellanti hanno lamentato l'errata interpretazione dell'art. 48, comma 32, del D.L. n. 269/2003, sostenendo, da un lato, che tale norma si limiterebbe a precisare l'elenco dei farmaci destinati ad essere gravati dallo sconto, senza nulla dire circa la base di calcolo per computare lo sconto, e, dall'altro lato, che la tesi del Tribunale priverebbe di ogni significato, in assenza di apposita previsione normativa, il non abrogato art. 7, comma 1, del D.L. n. 347/2001 (con cui, a dire degli appellanti, si sarebbe, di fatto, agganciato, per i farmaci non coperti da brevetto, lo sconto al prezzo di riferimento, “perpetrandone il collegamento con la spesa effettivamente sostenuta dal ), CP_7
determinando “un ingiustificato arretramento nell'evoluzione normativa della materia”.
10. Con l'ultimo motivo gli appellanti hanno contestato la condanna alle spese di lite a proprio carico, poiché, attesa la fondatezza delle proprie domande, il Tribunale avrebbe dovuto condannare al pagamento delle spese l secondo il principio di CP_2 soccombenza.
11. L' preliminarmente, ha eccepito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 345 e 342 c.p.c. (nella versione ratione temporis applicabile), lamentando che gli appellanti, lungi dal sottoporre a revisione critica le considerazioni del Tribunale, si sarebbero limitati a riproporre le stesse argomentazioni del primo grado, nonché ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., sostenendo che la palese infondatezza dell'appello si desumerebbe dall'aver il Tribunale aderito all'orientamento consolidato nella giurisprudenza non solo amministrativa, ma anche di legittimità.
11.1. A tale ultimo proposito, l'appellata ha richiamato la sentenza n. 9257 del
20/05/2020 della Corte di Cassazione, sostenendo che in essa è stato espressamente statuito che le modalità di determinazione dello sconto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 549/1995, sono al lordo dei tickets, posto che, alla stregua della legislazione ratione temporis applicabile, non esisteva una nozione "autonoma" ("farmaceutica") di prezzo di vendita al pubblico.
11.2. Secondo l appellata, in definitiva, l'appello sarebbe infondato in Controparte_1 quanto: a) nel 1996 i farmaci generici già esistevano (essendo stata la relativa terminologia introdotta dall'art. 130, comma 3 della legge n. 549/1995) ed era pure determinabile il loro prezzo di riferimento;
b) i fatti di causa si sono verificati in un momento (aprile 2017) in cui il legislatore, definitivamente, a partire dal 2005 (sulla base di quanto disposto con l'art. 48, comma 32, del D.L. n. 269/2003), aveva deciso di applicare lo stesso sconto e le stesse modalità di computo in tutti i casi in cui il prezzo fosse stato superiore a quello del rimborso, sì come definito dall'art. 7, comma 1, del D.L.
n. 347/2001.
12. Tanto premesso sulle difese spiegate dalle parti, vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità dell'appello, sollevate dall'appellata. 12.1. La trattazione del merito del presente gravame esclude, in primo luogo, la sussistenza della dedotta inammissibilità o manifesta infondatezza dell'impugnazione.
12.2. Al contempo, deve escludersi l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. (nel testo modificato dal D.L. n. 83/2012, convertito con modifiche dalla legge n. 134/2012, applicabile ratione temporis al presente giudizio), essendo enucleate con sufficiente chiarezza, nell'atto introduttivo, le parti della sentenza che si intendono appellare, le disposizioni di legge che si assumono violate e la loro refluenza sulla decisione (e ciò a prescindere dalla costruzione di un “modello alternativo di pronuncia”, affatto richiesto dalla norma in esame).
12.3. Del pari, va esclusa l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 345 c.p.c., su cui, peraltro, l'appellata nulla ha dedotto o argomentato.
13. Venendo al merito, i primi due motivi di appello (da esaminare congiuntamente, poiché strettamente connessi tra di loro) non sono fondati.
13.1. Va premesso, come correttamente rilevato dal Tribunale, che secondo la disciplina di cui all'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996 “… il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo…”.
Pertanto, il cosiddetto sconto non è altro che una “trattenuta”, espressa in percentuale variabile a seconda del prezzo del farmaco, che i farmacisti obbligatoriamente subiscono sulle indennità loro dovute dal Servizio Sanitario Nazionale.
13.2. Ebbene, ai sensi del citato art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996 (nella versione vigente al momento dei fatti occorsi, ossia al mese di aprile del 2017), il rimborso dovuto dal ai farmacisti veniva calcolato sulla base del cosiddetto Parte_4 prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'IVA [“A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali collocate nelle classi a) e b), di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per i farmacisti rispettivamente al (…) per cento sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto…”].
In seno al descritto procedimento di rimborso, lo “sconto” era pacificamente calcolato, anch'esso, facendo riferimento al prezzo di vendita al pubblico. Vi era, infatti, una corrispondenza biunivoca tra prezzo al pubblico e prezzo di rimborso e, per l'effetto, tra prezzo al pubblico e sconto, con la conseguenza che sia il rimborso, sia lo sconto, venivano parametrati al cosiddetto prezzo al pubblico.
Sul punto, il Tribunale di Trapani, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 3274 del 31/05/2018, ha definito “lineare” il meccanismo ab origine disciplinato dall'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996, “basato sulla tendenziale corrispondenza tra prezzo di rimborso e prezzo al pubblico”.
13.3. Tuttavia, con l'art. 7, comma 1, del D.L. n. 347/2001 (convertito, poi, nella legge n. 405/2001), è stato stabilito che, per i farmaci non coperti da brevetto e/o “di uguale composizione”, il prezzo di rimborso coincidesse, dal 2001 in poi, con il cosiddetto prezzo di riferimento (ossia il prezzo più basso tra quelli dei farmaci equivalenti esistenti sul mercato), di certo inferiore al prezzo di vendita al pubblico. Da ciò è derivato il disallineamento e la perdita di corrispondenza tra prezzo al pubblico e prezzo di rimborso.
13.4. Rimaneva aperto il problema del parametro su cui calcolare lo sconto obbligatorio in favore del Servizio Sanitario Nazionale: si trattava, in definitiva, di comprendere se anche lo sconto (e non solo il rimborso) fosse stato sganciato dal prezzo al pubblico.
Poiché, infatti, ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 347/2001, era stato previsto il rimborso dei farmaci di uguale composizione “fino alla concorrenza del prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale, sulla base di apposite direttive definite dalla regione”, come rilevato dal Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. III, sentenze nn.
3274 del 31/05/2018, 268 del 23/01/2017 e 118 del 16/01/2017, tutte debitamente richiamate dal Tribunale di Trapani), “per tale ragione la prima applicazione della normativa ha registrato applicazioni non uniformi da parte delle diverse Regioni e del Ministero (…)”.
Per quel che concerne la fattispecie in esame, a titolo esemplificativo, può osservarsi che, in un primo momento, in una nota amministrativa (segnatamente, la risposta del
26/09/2001 della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, con la relativa nota n. 4166/D, a firma del Direttore Generale, dott. indirizzata Persona_1 all' ) si era ammesso che, a decorrere da novembre del 2001, lo sconto Parte_6
dovesse esser calcolato sul cosiddetto prezzo di riferimento. Tuttavia, si trattava di un atto di natura meramente istruttoria e/o interlocutoria, privo della capacità di esprimere definitivamente e univocamente la posizione della pubblica amministrazione. D'altronde, con successiva nota (PROT. DIRS/5/3741 del 16/06/2008) l'Assessorato per la Sanità della Regione Siciliana si era espresso in senso diametralmente opposto
(optando, come base di calcolo dello sconto, per il prezzo al pubblico), e tale orientamento, secondo il criterio cronologico, era già allora destinato a prevalere, trattandosi di atti di pari grado.
13.5. Ad ogni buon conto, per porre fine alle incertezze interpretative scaturite a seguito della novella del 2001 – come già correttamente rilevato dal Consiglio di Stato nelle richiamate pronunce – nel 2003 è intervenuto lo stesso legislatore, prevedendo, all'art. 48, comma 32, del D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, che “dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base all'articolo 1, comma 40, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico
e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405”.
Nel frattempo – ha argomentato ancora il Consiglio di Stato nelle citate sentenze – “è stata istituita l' che ha curato la pubblicazione dei prezzi di Controparte_8 riferimento o rimborso e dei prezzi di vendita al pubblico dei farmaci specialità a brevetto scaduto e dei generici e/o equivalenti, ed il d.l. 78/2010 (convertito nella legge 122/2010) ha introdotto uno sconto aggiuntivo, ridotto, in sede di conversione, all'1.82%, sul prezzo di vendita al pubblico al netto dell'IVA, senza esclusioni”.
13.6. Ebbene, posto che l'art. 48, comma 32, del D.L. n. 269/2003, letteralmente, si limita a far riferimento allo “sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base all'articolo 1, comma
40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, senza tuttavia contenere un riferimento espresso al termine “prezzo di vendita al pubblico”, occorre valutare se il legislatore, ai fini del computo dello sconto in questione, abbia inteso anche richiamare – sia pure implicitamente – il concetto di prezzo al pubblico (su cui era incentrata la vecchia normativa del 1996) oppure se, come ritenuto dagli appellanti, il rinvio alla disposizione del 1996 debba esser considerato alla luce dei mutamenti normativi frattanto verificatisi nella disciplina del procedimento del rimborso.
13.7. Sul punto il Tribunale (richiamata integralmente la motivazione della sentenza del
Consiglio di Stato n. 3274/2018) ha affermato: “Richiamando l'art. 1, comma 40, della legge 662/1996, il legislatore ha scientemente deciso di applicare lo stesso sconto e le stesse modalità di computo in tutti i casi i cui il prezzo sia superiore al quello di rimborso;
per l'effetto: a) la base di calcolo è costituita dal prezzo al pubblico (...)”.
Pertanto, il Tribunale ha ritenuto che l'intervento del legislatore sia stato chiarificatore e risolutivo, essendosi definitivamente optato per parametrare lo sconto in questione, allorquando i medicinali (a brevetto scaduto) abbiano prezzo al pubblico superiore al prezzo di riferimento, sul prezzo al pubblico, al netto dell'IVA.
Tale interpretazione è convincente e non appare “irragionevole”, come sostenuto dagli appellanti.
D'altronde, anche la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 279/2006 (richiamata espressamente dalle citate pronunce del Consiglio di Stato e, per l'effetto, dal Tribunale di Trapani), nel respingere una questione di costituzionalità sollevata in rapporto all'art. 3 Cost., ha affermato che l'imposizione dello sconto obbligatorio sul prezzo dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, “seppur conduce ad un risultato peggiorativo sui guadagni ritraibili dai farmacisti a mezzo dell'attività di vendita di farmaci a carico del SSN, non pone problemi di ragionevolezza, né di limitazione dell'iniziativa economica privata, o di violazione del principio di capacità contributiva”, trattandosi, piuttosto, di una delle “misure stabilite discrezionalmente dal legislatore al fine di bilanciare le diverse esigenze, da un lato, di contenimento della spesa farmaceutica, nel contesto di risorse date, e, dall'altro, di garanzia, nella misura più ampia possibile, del diritto alla salute mediante l'inserimento del maggior numero di farmaci essenziali nell'elenco di quelli rimborsabili dal SSN”.
Pertanto, nel caso di specie, all'esito di una scrupolosa ricostruzione delle risultanze dell'istruttoria svolta, alla quale può in questa sede operarsi un richiamo per relationem (in tal senso, cfr. Cass., sez. I, sentenza n. 14786 del 19/07/2016), correttamente il Tribunale di Trapani ha accertato che lo “sconto” al debba esser Parte_4
calcolato prendendo sempre come base il prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'IVA, in conformità a quanto testualmente previsto dall'art. 1, comma 40, della legge n.
662/1996.
13.8. Del resto, è pacifico, in ossequio al criterio di gerarchia delle fonti, che gli effetti di un decreto-legge (segnatamente, dell'art. 48, comma 32, del D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003) non possano essere posti nel nulla – anche solo per pura ipotesi – da una semplice nota amministrativa di contenuto opposto (la sopra citata risposta del 26/09/2001 della Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, con relativa nota n. 4166/D, a firma del Direttore Generale, dott. , peraltro Persona_1 cronologicamente anteriore rispetto all'entrata in vigore del decreto-legge stesso, risolutivo in materia.
13.9. Alla luce di quanto sin qui esposto, diversamente da quanto lamentato dagli appellanti, la motivazione del Tribunale non risulta affatto “contraddittoria” e “illogica”.
13.10. Conseguentemente, priva di pregio è la deduzione degli appellanti, secondo cui l'art. 48, comma 32, del D.L. n. 269/2003 nulla direbbe circa la base di calcolo per computare lo sconto: tale norma (come sopra ampiamente esposto), lungi dal limitarsi a precisare l'elenco dei farmaci destinati ad essere gravati dallo sconto, richiamando “lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662”, ha inteso far riferimento proprio alla modalità di calcolo che di detta trattenuta si faceva secondo la disciplina del 1996.
13.11. Neppure convincente appare l'argomentazione degli appellanti, secondo cui, così operando, l avrebbe interesse a che il cittadino optasse per Controparte_1 un farmaco originale (“griffato”), potendo in tal modo trattenere indebitamente somme maggiori in sede di rimborso, con conseguente danno ai ricavi delle farmacie ed alle
“tasche” dell'utente.
A ben guardare, infatti, parametrare lo sconto al prezzo di riferimento permetterebbe ai farmacisti – come già rilevato in prime cure, sulla scia delle osservazioni del supremo collegio amministrativo – di incamerare, senza alcuna trattenuta da parte del
[...]
, la quota corrisposta, come differenza ai sensi del punto n. 4 dell'art. Parte_4
7 del D. L. n. 347/2001, direttamente dall'utente.
In altri termini, nel caso in cui il cittadino decidesse di optare per il farmaco “griffato”, che ha evidentemente un prezzo di vendita al pubblico superiore al prezzo di riferimento
(oppure – ipotesi meno frequente – qualora il farmaco generico avesse, comunque, un prezzo di vendita al pubblico superiore al prezzo di riferimento), il farmacista avrebbe già incamerato “la differenza fra il prezzo più basso ed il prezzo del farmaco prescritto”. Sostenere che egli, nel ricevere il rimborso, debba subire una trattenuta inferiore (in quanto calcolata sul prezzo di riferimento, piuttosto che sul prezzo al pubblico), determinerebbe una locupletazione per il farmacista (affermazione evidentemente paradossale ed in aperto contrasto, oltre che con la ratio legis della procedura di rimborso, con quanto statuito dalla Corte Costituzionale nella citata pronuncia n. 279/2006).
13.12. Infine, priva di pregio risulta la considerazione degli appellanti, secondo cui la tesi del Tribunale renderebbe lettera morta l'art. 7, comma 1, del D.L. n. 347/2001, con cui, essi ritengono, si sarebbe di fatto agganciato lo sconto al prezzo di riferimento.
Va ribadito, sul punto, che la normativa in questione collega testualmente al prezzo di riferimento (rectius “prezzo più basso del corrispondente prodotto disponibile nel normale ciclo distributivo regionale”) il calcolo del rimborso, non il calcolo dello sconto.
Non a caso l'art. 7 del D. L. n. 347/2001 è rubricato "Prezzo di rimborso dei farmaci di uguale composizione”. È, pertanto, frutto di un vizio di inferenza degli appellanti ritenere che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 405/2001, sarebbe divenuto il prezzo di riferimento la base di calcolo dello sconto: gli appellanti sembrano, dunque, confondere i due termini
(sconto e rimborso), applicando gli effetti normativi previsti per l'uno, arbitrariamente e in modo semplicistico, altresì per l'altro.
13.13. Ciò posto, la sentenza impugnata è immune da censure laddove ha rigettato la domanda di accertamento del diritto dei farmacisti di calcolare la trattenuta per il
Servizio Sanitario Nazionale sul cosiddetto prezzo di riferimento della lista di trasparenza stilata dall'AIFA.
13.14. Come correttamente evidenziato dal Tribunale, poi, le considerazioni degli appellanti sui criteri per determinare il "fatturato in regime di S.s.n." attengono a questione differente da quella in esame.
In ogni caso, tali argomentazioni non risultano fondate.
Ripercorrendo le difese del primo grado, gli appellanti hanno richiamato pronunce della giurisprudenza di merito, secondo cui le somme incamerate dalle farmacie a titolo di ticket non debbano esser computate nel “fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario
Nazionale”, previsto dalla legge n. 662/1996 ai fini dell'applicazione dello sconto agevolato in favore delle piccole farmacie.
Tuttavia, va ribadito – come evidenziato dal Consiglio di Stato nella già citata sentenza n. 268/2017 – che l'art. 1, comma 40, della legge n. 662/1996 prevede che “… il Servizio sanitario nazionale, nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket e al netto dell'IVA…”, quindi compreso il ticket (in tal senso, cfr. anche Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 5910 del
10/12/2013).
Sul punto, peraltro, l appellata ha opportunamente Controparte_1
richiamato la sentenza della Corte di Cassazione, sez. III, n. 9257 del 20/05/2020, in cui
è stato statuito che “Ai fini della determinazione della percentuale dello "sconto" trattenuto dal
Servizio sanitario nazionale sulle indennità rimborsate alle specialità farmaceutiche erogate dalle farmacie rurali - secondo la disciplina, "ratione temporis" applicabile alla fattispecie, dettata dal combinato disposto dell'art. 2, comma 1, della l. n. 549 del 1995 e dall'art. 11, comma 1, del d.l. n.
347 del 2001 (convertito dalla l. n. 405 del 2001) - il limite del fatturato complessivo annuo delle farmacie va quantificato includendo le quote di partecipazione alla spesa poste a carico degli assistiti
(cc.dd. "tickets")”.
Invero, alla stregua della legislazione ratione temporis applicabile, non esisteva “una nozione "autonoma" (o come è stato anche detto, "farmaceutica") di fatturato, nel senso che la normativa vigente non si preoccupava di stabilire quali voci, diverse dall'IVA, dovessero includersi nel (o escludersi dal) fatturato”. Ne consegue che “il riferimento della determinazione dello
"sconto" al "lordo del tickets" non può intendersi nel senso che il fatturato sia determinato, invece,
"al netto" di essi, visto che il legislatore non ha espresso alcuna previsione al riguardo, operando, pertanto, il principio secondo cui "ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit”” (cfr. Cass., n.
9257/2020, cit.).
14. Tanto premesso, l'appello va rigettato, in quanto infondato, e la sentenza impugnata va confermata, anche con riferimento alle spese di lite (con conseguente rigetto del terzo motivo di appello), correttamente ripartite in ossequio al principio della soccombenza.
15. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, in complessivi euro 3.900,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
16. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, come sopra composta, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da e dal Parte_1 Parte_2 [...] nei confronti della Parte_7 Parte_3 [...] avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. Controparte_1
1026/2019, pubblicata il 5 novembre 2019, che conferma;
- condanna gli appellanti al pagamento in solido, in favore della
[...]
delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in Controparte_1 complessivi euro 3.900,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I sezione civile, il 07/11/2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio dr.ssa Laura Rapisarda.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.