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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/11/2025, n. 11147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11147 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9350 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. MURANO GIOVANNI e dall'avv. ANTONIO DI BONITO presso i quali elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
(C.F.: ) - CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
il presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/04/2025 , nato a [...] il Parte_1
05/07/1961, premesso: di aver contratto matrimonio con la resistente il 06/06/1988 a Napoli;
che dal matrimonio erano nate due figlie: nata il [...], e nata il Per_1 Per_2
04/03/1991;
che il Tribunale di Napoli con sentenza 4979 del 03/05/2010 aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che in virtù della sentenza di divorzio era stato previsto un assegno quale contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre di € 700,00, con il pagamento diretto da parte dell'Amministrazione di cui lo stesso era dipendente, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che le sue condizioni economiche erano peggiorate;
di essere pensionato;
che le figlie erano divenute entrambe economicamente autosufficienti, in quanto avevano creato un loro nucleo familiare;
tutto ciò premesso, chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio e, in particolare, la revoca del contributo al mantenimento per le figlie e pertanto anche dell'ordine di pagamento diretto da parte dell'INPS in favore della madre.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss. c.p.c.
Non si costituiva la resistente, nonostante la ritualità della notifica e, pertanto, all'udienza del
07/10/2025 ne veniva dichiarata la contumacia.
Alla medesima udienza il difensore del ricorrente discuteva oralmente la causa e il giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta, nonché considerata l'età delle figlie
( di anni 36 e di anni 34) il Collegio ritiene che la domanda di revoca dell'obbligo Per_1 Per_2 del contributo al mantenimento vada accolta.
Premesso che l'onere della prova della perdurante non autosufficienza economica avrebbe dovuto essere fornito dalla convenuta, onere particolarmente stringente in relazione all'età delle ragazze, è provato documentalmente che entrambe le figlie abbiano costituito un nuovo nucleo familiare con conseguente cessazione di ogni obbligo di mantenimento.
Rilevato che la resistente non si è opposta alla pronuncia le spese di lite vanno dichiarate non ripetibili.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
- a modifica della sentenza di divorzio n. 4979 /2010, revoca l'assegno di mantenimento delle figlie maggiorenni e con decorrenza dalla domanda;
Per_1 Per_2 - revoca l'ordine di pagamento diretto da parte dell'Inps;
- spese non ripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 10/10/2025
Il Presidente rel.
Dott. Raffaele Sdino