Sentenza 16 marzo 2007
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/03/2007, n. 6170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6170 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. GOLDONI MB - rel. Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OS MB, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dagli avvocati DI MEGLIO Vittorio, MARIO PETTORINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ISCHIA in persona del Sindaco pro tempore, COMMISSARIO GOVERNATIVO ESABAN SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 698/02 del Giudice di Pace di ISCHIA, depositata il 23/07/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/07 dal Consigliere Dott. MB GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 16/23.7.2002, il Giudice di pace di Ischia, respingeva l'opposizione proposta da MB OS avverso l'ingiunzione amministrativa relativa a violazioni del Codice della strada rilevate nel 1995.
Osservava il giudicante che i verbali erano stati regolarmente notificati all'opponente e che non si ravvisava pertanto alcun profilo di illegittimità.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di due motivi, l'OS; gli intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che il ricorrente, nel denunziare un vizio di omessa pronuncia (violazione dell'art. 112 c.p.c.), si duole del fatto che il Giudice di Pace non avrebbe deciso sulla sua eccezione, formulata in opposizione alla cartella esattoriale impugnata, di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute come stabilito dalla L. n. 689 del 1981. Tanto premesso, va rilevato che questa Corte, con più pronunce ha esaminato le varie ipotesi di opposizione esperibili avverso la cartella esattoriale relativa a violazioni del Codice della strada, e ne ha tratto le derivanti conclusioni sia per quanto concerne il giudice competente, sia per quanto attiene alle impugnazioni. In particolare, si è affermato che in ordine all'opposizione a cartella esattoriale con cui era stata dedotta l'avvenuta prescrizione della pretesa sanzionatoria e quindi l'inesistenza sopravvenuta del titolo esecutivo, è competente il Giudice di Pace ai sensi dell'art. 615 c.p.c., n. 1, ed è quindi inammissibile il ricorso per Cassazione
avverso la relativa decisione, essendo previsto, in subiecta materia, da qualificarsi come opposizione all'esecuzione, il rimedio dell'appello (v. Cass. 18.7.2005, n 15149). Tale conclusione, che discende pianamente dal fatto che nella specie si contesta la legittimità dell'iscrizione a ruolo per il sopravvenire di fatti estintivi dell'obbligo e che, conseguentemente si spiega opposizione all'esecuzione, con risultante applicazione della disciplina relativa, deve essere senza dubbio alcuno condivisa. Ne consegue che il proposto ricorso per Cassazione risulta inammissibile, in quanto il mezzo di impugnazione era l'appello. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile: non v'ha luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2007