Art. 18.
I rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti in numero di tre, di cui uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale, uno al ruolo dell'Ispettorato del lavoro e uno al ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione. ((2)) Del Consiglio di amministrazione e' chiamato a far parte altresi' il capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro.
------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 10 gennaio 1968, n. 8 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 22 luglio 1961, n. 628 , sono stabiliti in numero di quattro, di cui uno appartenente al ruolo dei collocatori".
I rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti in numero di tre, di cui uno appartenente al ruolo dell'Amministrazione centrale, uno al ruolo dell'Ispettorato del lavoro e uno al ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione. ((2)) Del Consiglio di amministrazione e' chiamato a far parte altresi' il capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro.
------------ AGGIORNAMENTO (2) La L. 10 gennaio 1968, n. 8 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 22 luglio 1961, n. 628 , sono stabiliti in numero di quattro, di cui uno appartenente al ruolo dei collocatori".