Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2019, n. 21539
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Sentenza 20 agosto 2019

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In tema di prestazioni previdenziali a tutela del lavoro nell'agricoltura, l'indennità di disoccupazione agricola prevista dall'art. 32, comma 1, lett. a), della l. n. 264 del 1949 - nella disciplina anteriore all'art. 2, comma 3, della l. n. 92 del 2012 ed all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 2015 - compete, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 2019, ai lavoratori a tempo indeterminato licenziati alla fine dell'anno - o comunque dopo aver raggiunto o superato le 270 giornate lavorate - che siano rimasti involontariamente privi di occupazione nell'anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, dovendo in tal caso la misura dell'indennità essere individuata sulla base della differenza tra il numero fisso di 270 e il totale delle giornate di effettiva occupazione prestata nell'anno, sino al limite massimo di 180 giornate annue.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/08/2019, n. 21539
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21539
    Data del deposito : 20 agosto 2019

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