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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 18/11/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3012/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Como
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in persona del giudice AN TR Aliquò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
AVV. (C.F. ) in proprio;
Parte_1 C.F._1
OPPONENTE
E
(C.F. ) in persona del pro tempore, e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;
OPPOSTI
E
Oggetto: Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte opponente:
In ossequio al provvedimento dell'Ill.mo Giudice, la scrivente procuratrice precisa le proprie conclusioni come segue:
In Via preliminare:
- Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento n. 106
2020 00144338 31 001 emessa da Agente - prov. Controparte_4 Controparte_5 di Taranto nell'interesse del Ministero della Giustizia, Tribunale di Taranto in questa sede
1 impugnata, per essere stata la medesima spedita da indirizzo pec non risultante dai pubblici registri
e ciò come meglio specificato nelle premesse con tutte le declaratorie conseguenti;
In Via ulteriormente preliminare:
- Accertare e dichiarare la illegittimità e/o invalidità e/o nullità della cartella di pagamento n. 106
2020 00144338 31 001 emessa da , Controparte_4 Controparte_6 di Taranto nell'interesse del Giustizia, Tribunale di Taranto in questa sede Controparte_1 impugnata, per essere stata emessa dall' territorialmente incompetente e ciò Controparte_7 come meglio specificato nelle premesse;
In Via ulteriormente preliminare:
Accertare e dichiarare la illegittimità e/o invalidità e/o nullità della cartella di pagamento n. 106
2020 00144338 31 001 emessa da , Agente della riscossione - prov. Controparte_4 di Taranto nell'interesse del Ministero della Giustizia, Tribunale di Taranto in questa sede impugnata, per NON essere stata preceduta da alcun invito bonario di pagamento;
Nel merito
- Accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dal Tribunale di Taranto nei confronti dell'avv. per carenza di legittimazione passiva e per le motivazioni tutte Parte_1 espresse in premessa e richiesta con cartella di pagamento n. 106 2020 00144338 31 001 emessa da
, Agente della riscossione - prov. di Taranto nell'interesse del Controparte_4
, Tribunale di Taranto e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o Controparte_1
l'illegittimità della cartella esattoriale di cui trattasi e di qualsivoglia atto presupposto alla stessa con conseguente sgravio del relativo ruolo e tutte le necessarie declaratorie necessarie conseguenti;
In ogni caso
- Condannare le convenute al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa (oltre i.v.a. e
c.p.a. di legge).
“Affinché l'Illustrissimo Tribunale Civile di Como adito voglia, contrariis rejectis, 1) In via principale, previa sospensione, annullare la cartella di pagamento n. 033 2022 00010635 15 000, notificata in data 04.04.2022 2) In via subordinata a procedere alla riliquidazione delle somme a carico della ricorrente e, per l'effetto, condannare il resistente alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in pendenza di giudizio 3) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari.”
*
Per le parti opposte
In via preliminare
-Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nella parte in cui parte
2 opponente formula censure relative al procedimento formativo della cartella e alla sollevata incompetenza territoriale;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
-rigettare l'istanza di Controparte_1 sospensione per evidente carenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Nel merito
-Rigettare le domande dell'opponente, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento giuridico fattuale e per l'effetto condannare controparte alla refusione integrale delle spese e degli onorari di lite anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 I e II comma c.p.c.
§§§
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 09.08.2022, l'avv. Parte_1 in proprio, ha proposto opposizione ex artt. 617 e 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
1062020 00144338 31 011 emessa da Controparte_8 prov. di Taranto notificata in data 07.06.2022, con la quale è stato ingiunto il pagamento di euro
402,76.
L'opponente ha lamentato, in primo luogo, la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento avvenuta a mezzo PEC, in quanto inviata da un indirizzo di posta elettronica non presente nei registri pubblici, nonché l'incompetenza territoriale dell' di Controparte_3
Taranto, atteso che la competenza esclusiva spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova la residenza del contribuente, ossia quello di Como. inoltre, ha contestato nel Parte_1 merito la debenza degli importi ingiunti e, quindi, il diritto dell'ente impositore a procedere in via esecutiva nei suoi confronti.
Si sono costituiti in giudizio l' ed il , Controparte_3 Controparte_1 entrambi assistiti e rappresentati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, contestando le deduzioni della controparte e domandando in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
e, nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'opponente.
[...]
Accolta l'istanza di sospensiva formulata dall'opponente, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 sesto co. c.p.c. All'udienza del 2.07.2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e, con provvedimento del 22.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Tanto permesso, come si è anticipato, l'opponente ha eccepito la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento opposta, avvenuta a mezzo PEC, in quanto proveniente da un
3 indirizzo di posta elettronica non presente nei registri pubblici, nonché l'incompetenza territoriale dell' di Taranto, atteso che la competenza esclusiva spetta Controparte_3 all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova la residenza del contribuente, ossia quello di
Como.
I vizi che attengono alla notifica nonché alla regolarità formale della cartella, tra i quali deve ritenersi ricompresa la dedotta incompetenza territoriale dell'agente della riscossione che l'ha emessa, integrano motivi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli art. 617, co.1 c.p.c. (sul punto cfr. anche i principi espressi, ex multis, da Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018).
Ne consegue che deve dichiararsi inammissibile l'opposizione in relazione ai suddetti motivi, giacché la domanda è stata proposta, con atto di citazione notificato il 9.08.2022, ben oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. decorrenti dalla notifica della cartella, pacificamente avvenuta il
22.06.2022.
3. inoltre, ha contestato nel merito la debenza degli importi ingiunti e, quindi, il diritto Parte_1 dell'ente impositore di procedere in via esecutiva nei suoi confronti. La domanda, pertanto, in relazione alle contestazioni che attengono all'esistenza del credito iscritto a ruolo, di natura non tributaria, ovvero all'identificazione del soggetto debitore risultante dal ruolo deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, co.1 c.p.c.
Non è controverso, infatti, che la cartella opposta costituisca il primo atto notificato al debitore, con il quale lo stesso ha avuto notizia della pretesa creditoria. Se è vero, inoltre, che il ruolo è stato emesso da nondimeno l'ente creditore rimane il , come, Controparte_9 Controparte_1 peraltro, si evince dalla stessa cartella di pagamento opposta che risulta emessa da
[...]
su incarico di “ ”. Il credito in Controparte_3 Parte_2 oggetto, infatti, come riconosciuto dalla stessa parte opposta, attiene a somme dovute a titolo di
“recupero dei diritti di copia autentica non riscossi della solla di € 379,96 ex art. 272 TU n.115/02 nel procedimento civile n. 5900/2004 definito con sentenza n.3340 del 7.11.2014”. Contrariamente a quanto dedotto dall'Avvocatura di Stato, pertanto, non sussiste alcun difetto di legittimazione passiva in capo al , che è stato ritualmente convenuto in giudizio quale ente creditore Controparte_1 unitamente all'agente della riscossione. Il , in presenza di contestazioni involgenti l'attività CP_1 di ben avrebbe potuto e dovuto chiamare in giudizio il predetto ente, non Controparte_9 ravvisandosi alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.
Nel merito, le doglianze dell'opponente sono fondate.
Come si è detto, il credito iscritto a ruolo riguarda il recupero dei diritti di copia autentica non riscossi relativi agli atti del procedimento civile n. 5900/2004 R.G. svoltosi dinnanzi al tribunale di Taranto.
4 L'opponente, invero, ha provato di aver richiesto, in data 20.05.2019, al Tribunale di Taranto, nella sua qualità di procuratrice della parte ammesso al patrocinio a spese dello Stato Parte_3 come da delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce del 11.04.2019, copia conforme degli atti relativi al procedimento civile n. 5900/2004 R.G.al fine di proporre la domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ai sensi della legge n. 89/2001 (cfr. doc. 2 opponente). Nella stessa richiesta (che risulta depositata in cancelleria il 24.05.2019), per le suddette ragioni, aveva domandato di esonerare l'istante dal pagamento dei diritti di cancelleria e aveva dato atto di aver allegato la delibera di ammissione al gratuito. ha altresì Parte_1 prodotto, l'atto sottoscritto da un funzionario giudiziario, in data 23 agosto 2019, in cui si attesta l'avvenuto rilascio “copie di quanto richiesto nell'istanza del 20.05.2019 ai sensi della legge Pinto”.
È stata altresì prodotta la delibera emessa dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce del
12.06.2019, con la quale è stata accolta la domanda di ammissione di al Parte_4
Patrocinio a Spese dello Stato con l'assistenza dell'avv. al fine di proporre la domanda Parte_1 di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ai sensi della legge n.
89/2001. La suddetta domanda è stata poi effettivamente proposta ed è stato concesso il decreto ingiuntivo richiesto (doc. 5).
Tanto premesso in fatto, occorre osservare in diritto che l'art. 131 del TUSG dispone che, per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario: i diritti di copia costituiscono spese prenotate a debito.
Nel caso di specie, pertanto, risultando ammesso al gratuito patrocinio, i Parte_4 suddetti diritti di copia avrebbero dovuto essere iscritti quali spese prenotate a debito nel foglio notizie di cui all'art. 280 TUSG ed eventualmente recuperati secondo le norme che disciplinano tali categorie di spese. Iscrizione nel predetto foglio notizie che, peraltro, non è avvenuta come riconosciuto dalla stessa parte opposta.
Risulta, peraltro, infondata la difesa degli opposti, i quali hanno sostenuto che la delibera di ammissione al gratuito patrocinio emessa dall'Ordine degli Avvocati di Lecce, invocata come motivo di esenzione delle spese, era da ritenersi viziata “da incompetenza territoriale e pertanto non può valere come atto di erogazione del beneficio o meglio della prenotazione a debito dei diritti di copia autentica.”, atteso che era da ritenersi competente il consiglio dell'ordine di Taranto ai sensi dell'art. 124 TUSG.
Invero, la delibera in oggetto era stata emanata dal COA di Lecce perché il giudizio promosso dall'avv. per conto del suo assistito si è svolto dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce, Parte_1 competente per le cause di cui alla legge n. 89/2001. Le copie conformi degli atti richiesti, infatti,
5 come specificato nella istanza presentata dall'avv. erano funzionali all'esercizio della Parte_1 domanda di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, il cui deposito unitamente al ricorso è necessario ai sensi dell'art. 3 della legge richiamata. Tanto è confermato, altresì, dal richiamato decreto n. 158/2020 del 30.01.2020 con cui la Corte d'Appello di
Lecce ha definito il predetto procedimento, dando atto, peraltro, dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato di difeso dall'avv. (doc. 5 opponente). Parte_4 Parte_1
Dalle considerazioni che precedono, ne consegue come l'ente impositore non possa vantare alcun diritto di credito nei confronti dell'opponente in relazione ai suddetti diritti di copia.
L'opposizione all'esecuzione proposta dall'avv. pertanto, deve essere accolta, con Parte_1 conseguente annullamento della cartella opposta.
4. Non sussiste alcun profilo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. imputabile alle controparti, come genericamente dedotto dall'opponente, la quale non ha subito alcun concreto pregiudizio, stante peraltro l'accoglimento in corso di causa dell'istanza di sospensiva proposta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza in capo al e si liquidano in Controparte_1 conformità ai parametri del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicando i valori medi per lo scaglione di riferimento (valore della causa 389,00 euro). Le spese di lite, invece, devono essere compensate nei rapporti tra l'opponente e . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile la domanda proposta da con riferimento ai motivi di Parte_1 opposizione agli atti esecutivi;
- Accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta dall'opponente e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 106 2020 00144338 31 001;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
liquidate in complessivi € 70,00 per spese anticipate ed € 662,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra l'opponente e ed Controparte_3 il;
Controparte_1
Como, 18/11/2025
Il giudice
AN TR QU
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Como
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale, in persona del giudice AN TR Aliquò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
AVV. (C.F. ) in proprio;
Parte_1 C.F._1
OPPONENTE
E
(C.F. ) in persona del pro tempore, e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(C.F. ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano;
OPPOSTI
E
Oggetto: Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte opponente:
In ossequio al provvedimento dell'Ill.mo Giudice, la scrivente procuratrice precisa le proprie conclusioni come segue:
In Via preliminare:
- Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento n. 106
2020 00144338 31 001 emessa da Agente - prov. Controparte_4 Controparte_5 di Taranto nell'interesse del Ministero della Giustizia, Tribunale di Taranto in questa sede
1 impugnata, per essere stata la medesima spedita da indirizzo pec non risultante dai pubblici registri
e ciò come meglio specificato nelle premesse con tutte le declaratorie conseguenti;
In Via ulteriormente preliminare:
- Accertare e dichiarare la illegittimità e/o invalidità e/o nullità della cartella di pagamento n. 106
2020 00144338 31 001 emessa da , Controparte_4 Controparte_6 di Taranto nell'interesse del Giustizia, Tribunale di Taranto in questa sede Controparte_1 impugnata, per essere stata emessa dall' territorialmente incompetente e ciò Controparte_7 come meglio specificato nelle premesse;
In Via ulteriormente preliminare:
Accertare e dichiarare la illegittimità e/o invalidità e/o nullità della cartella di pagamento n. 106
2020 00144338 31 001 emessa da , Agente della riscossione - prov. Controparte_4 di Taranto nell'interesse del Ministero della Giustizia, Tribunale di Taranto in questa sede impugnata, per NON essere stata preceduta da alcun invito bonario di pagamento;
Nel merito
- Accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria vantata dal Tribunale di Taranto nei confronti dell'avv. per carenza di legittimazione passiva e per le motivazioni tutte Parte_1 espresse in premessa e richiesta con cartella di pagamento n. 106 2020 00144338 31 001 emessa da
, Agente della riscossione - prov. di Taranto nell'interesse del Controparte_4
, Tribunale di Taranto e per l'effetto dichiarare la nullità e/o l'invalidità e/o Controparte_1
l'illegittimità della cartella esattoriale di cui trattasi e di qualsivoglia atto presupposto alla stessa con conseguente sgravio del relativo ruolo e tutte le necessarie declaratorie necessarie conseguenti;
In ogni caso
- Condannare le convenute al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa (oltre i.v.a. e
c.p.a. di legge).
“Affinché l'Illustrissimo Tribunale Civile di Como adito voglia, contrariis rejectis, 1) In via principale, previa sospensione, annullare la cartella di pagamento n. 033 2022 00010635 15 000, notificata in data 04.04.2022 2) In via subordinata a procedere alla riliquidazione delle somme a carico della ricorrente e, per l'effetto, condannare il resistente alla restituzione delle somme eventualmente riscosse in pendenza di giudizio 3) In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari.”
*
Per le parti opposte
In via preliminare
-Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nella parte in cui parte
2 opponente formula censure relative al procedimento formativo della cartella e alla sollevata incompetenza territoriale;
- dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
-rigettare l'istanza di Controparte_1 sospensione per evidente carenza dei presupposti richiesti dalla legge;
Nel merito
-Rigettare le domande dell'opponente, in quanto destituite di qualsivoglia fondamento giuridico fattuale e per l'effetto condannare controparte alla refusione integrale delle spese e degli onorari di lite anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 I e II comma c.p.c.
§§§
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 09.08.2022, l'avv. Parte_1 in proprio, ha proposto opposizione ex artt. 617 e 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n.
1062020 00144338 31 011 emessa da Controparte_8 prov. di Taranto notificata in data 07.06.2022, con la quale è stato ingiunto il pagamento di euro
402,76.
L'opponente ha lamentato, in primo luogo, la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento avvenuta a mezzo PEC, in quanto inviata da un indirizzo di posta elettronica non presente nei registri pubblici, nonché l'incompetenza territoriale dell' di Controparte_3
Taranto, atteso che la competenza esclusiva spetta all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova la residenza del contribuente, ossia quello di Como. inoltre, ha contestato nel Parte_1 merito la debenza degli importi ingiunti e, quindi, il diritto dell'ente impositore a procedere in via esecutiva nei suoi confronti.
Si sono costituiti in giudizio l' ed il , Controparte_3 Controparte_1 entrambi assistiti e rappresentati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, contestando le deduzioni della controparte e domandando in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Controparte_1
e, nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'opponente.
[...]
Accolta l'istanza di sospensiva formulata dall'opponente, sono stati assegnati alle parti i termini ex art. 183 sesto co. c.p.c. All'udienza del 2.07.2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate e, con provvedimento del 22.07.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Tanto permesso, come si è anticipato, l'opponente ha eccepito la nullità e/o inesistenza della notifica della cartella di pagamento opposta, avvenuta a mezzo PEC, in quanto proveniente da un
3 indirizzo di posta elettronica non presente nei registri pubblici, nonché l'incompetenza territoriale dell' di Taranto, atteso che la competenza esclusiva spetta Controparte_3 all'ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova la residenza del contribuente, ossia quello di
Como.
I vizi che attengono alla notifica nonché alla regolarità formale della cartella, tra i quali deve ritenersi ricompresa la dedotta incompetenza territoriale dell'agente della riscossione che l'ha emessa, integrano motivi di opposizione agli atti esecutivi ai sensi degli art. 617, co.1 c.p.c. (sul punto cfr. anche i principi espressi, ex multis, da Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8402 del 04/04/2018).
Ne consegue che deve dichiararsi inammissibile l'opposizione in relazione ai suddetti motivi, giacché la domanda è stata proposta, con atto di citazione notificato il 9.08.2022, ben oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. decorrenti dalla notifica della cartella, pacificamente avvenuta il
22.06.2022.
3. inoltre, ha contestato nel merito la debenza degli importi ingiunti e, quindi, il diritto Parte_1 dell'ente impositore di procedere in via esecutiva nei suoi confronti. La domanda, pertanto, in relazione alle contestazioni che attengono all'esistenza del credito iscritto a ruolo, di natura non tributaria, ovvero all'identificazione del soggetto debitore risultante dal ruolo deve essere qualificata quale opposizione all'esecuzione ex art. 615, co.1 c.p.c.
Non è controverso, infatti, che la cartella opposta costituisca il primo atto notificato al debitore, con il quale lo stesso ha avuto notizia della pretesa creditoria. Se è vero, inoltre, che il ruolo è stato emesso da nondimeno l'ente creditore rimane il , come, Controparte_9 Controparte_1 peraltro, si evince dalla stessa cartella di pagamento opposta che risulta emessa da
[...]
su incarico di “ ”. Il credito in Controparte_3 Parte_2 oggetto, infatti, come riconosciuto dalla stessa parte opposta, attiene a somme dovute a titolo di
“recupero dei diritti di copia autentica non riscossi della solla di € 379,96 ex art. 272 TU n.115/02 nel procedimento civile n. 5900/2004 definito con sentenza n.3340 del 7.11.2014”. Contrariamente a quanto dedotto dall'Avvocatura di Stato, pertanto, non sussiste alcun difetto di legittimazione passiva in capo al , che è stato ritualmente convenuto in giudizio quale ente creditore Controparte_1 unitamente all'agente della riscossione. Il , in presenza di contestazioni involgenti l'attività CP_1 di ben avrebbe potuto e dovuto chiamare in giudizio il predetto ente, non Controparte_9 ravvisandosi alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.
Nel merito, le doglianze dell'opponente sono fondate.
Come si è detto, il credito iscritto a ruolo riguarda il recupero dei diritti di copia autentica non riscossi relativi agli atti del procedimento civile n. 5900/2004 R.G. svoltosi dinnanzi al tribunale di Taranto.
4 L'opponente, invero, ha provato di aver richiesto, in data 20.05.2019, al Tribunale di Taranto, nella sua qualità di procuratrice della parte ammesso al patrocinio a spese dello Stato Parte_3 come da delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce del 11.04.2019, copia conforme degli atti relativi al procedimento civile n. 5900/2004 R.G.al fine di proporre la domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ai sensi della legge n. 89/2001 (cfr. doc. 2 opponente). Nella stessa richiesta (che risulta depositata in cancelleria il 24.05.2019), per le suddette ragioni, aveva domandato di esonerare l'istante dal pagamento dei diritti di cancelleria e aveva dato atto di aver allegato la delibera di ammissione al gratuito. ha altresì Parte_1 prodotto, l'atto sottoscritto da un funzionario giudiziario, in data 23 agosto 2019, in cui si attesta l'avvenuto rilascio “copie di quanto richiesto nell'istanza del 20.05.2019 ai sensi della legge Pinto”.
È stata altresì prodotta la delibera emessa dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce del
12.06.2019, con la quale è stata accolta la domanda di ammissione di al Parte_4
Patrocinio a Spese dello Stato con l'assistenza dell'avv. al fine di proporre la domanda Parte_1 di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ai sensi della legge n.
89/2001. La suddetta domanda è stata poi effettivamente proposta ed è stato concesso il decreto ingiuntivo richiesto (doc. 5).
Tanto premesso in fatto, occorre osservare in diritto che l'art. 131 del TUSG dispone che, per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario: i diritti di copia costituiscono spese prenotate a debito.
Nel caso di specie, pertanto, risultando ammesso al gratuito patrocinio, i Parte_4 suddetti diritti di copia avrebbero dovuto essere iscritti quali spese prenotate a debito nel foglio notizie di cui all'art. 280 TUSG ed eventualmente recuperati secondo le norme che disciplinano tali categorie di spese. Iscrizione nel predetto foglio notizie che, peraltro, non è avvenuta come riconosciuto dalla stessa parte opposta.
Risulta, peraltro, infondata la difesa degli opposti, i quali hanno sostenuto che la delibera di ammissione al gratuito patrocinio emessa dall'Ordine degli Avvocati di Lecce, invocata come motivo di esenzione delle spese, era da ritenersi viziata “da incompetenza territoriale e pertanto non può valere come atto di erogazione del beneficio o meglio della prenotazione a debito dei diritti di copia autentica.”, atteso che era da ritenersi competente il consiglio dell'ordine di Taranto ai sensi dell'art. 124 TUSG.
Invero, la delibera in oggetto era stata emanata dal COA di Lecce perché il giudizio promosso dall'avv. per conto del suo assistito si è svolto dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce, Parte_1 competente per le cause di cui alla legge n. 89/2001. Le copie conformi degli atti richiesti, infatti,
5 come specificato nella istanza presentata dall'avv. erano funzionali all'esercizio della Parte_1 domanda di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, il cui deposito unitamente al ricorso è necessario ai sensi dell'art. 3 della legge richiamata. Tanto è confermato, altresì, dal richiamato decreto n. 158/2020 del 30.01.2020 con cui la Corte d'Appello di
Lecce ha definito il predetto procedimento, dando atto, peraltro, dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato di difeso dall'avv. (doc. 5 opponente). Parte_4 Parte_1
Dalle considerazioni che precedono, ne consegue come l'ente impositore non possa vantare alcun diritto di credito nei confronti dell'opponente in relazione ai suddetti diritti di copia.
L'opposizione all'esecuzione proposta dall'avv. pertanto, deve essere accolta, con Parte_1 conseguente annullamento della cartella opposta.
4. Non sussiste alcun profilo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. imputabile alle controparti, come genericamente dedotto dall'opponente, la quale non ha subito alcun concreto pregiudizio, stante peraltro l'accoglimento in corso di causa dell'istanza di sospensiva proposta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza in capo al e si liquidano in Controparte_1 conformità ai parametri del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicando i valori medi per lo scaglione di riferimento (valore della causa 389,00 euro). Le spese di lite, invece, devono essere compensate nei rapporti tra l'opponente e . Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile la domanda proposta da con riferimento ai motivi di Parte_1 opposizione agli atti esecutivi;
- Accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta dall'opponente e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 106 2020 00144338 31 001;
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
liquidate in complessivi € 70,00 per spese anticipate ed € 662,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra l'opponente e ed Controparte_3 il;
Controparte_1
Como, 18/11/2025
Il giudice
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