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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 08/10/2025, n. 1978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1978 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 99/2023 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Francesco di Natale, presso il cui studio in Trinitapoli, alla via G. Fortunato n. 34, elettivamente domicilia
RICORRENTE E RESISTENTE IN RICONVENZIONALE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_1
RESISTENTE E RICORRENTE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza nel termine di 30 giorni dal 01.10.2025, data in cui il procedimento era fissato per la trattazione con la modalità della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c. che consente,
1 per le cause che non richiedono la presenza personale delle parti, di procedere alla trattazione della stessa con la modalità “scritta”.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta del procedimento e che almeno una di esse ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 5.01.2023, ha agito in giudizio al fine Parte_1 di accertare l'insussistenza dell'obbligo di corrispondere l'importo di € 16.194,63, di cui l' ha prospettato l'indebita percezione con comunicazione di indebito del CP_1
08.08.2022.
Più specificamente, a sostegno del ricorso ha dedotto: che la ricorrente era beneficiaria di indennità di accompagnamento cat. INVCIV n. 07736571; che a seguito di visita di revisione del 18.02.2020, l' confermava l'invalidità del CP_1
100% ma negava il diritto all'accompagnamento; che, in realtà, la condizione di invalidità era ben più grava di quella ritenuta dalla Commissione Medica;
che l' continuava a liquidare la prestazione dall'1.03.2020 al 30.09.2020; che era CP_1 proposto ricorso per a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c., iscritto a ruolo con r.g.n.
1809/2021, all'esito del quale la ricorrente era riconosciuta beneficiaria dell'accompagnamento dal 18.02.2020; che però nelle more, con missiva dell'8.08.2022, l' comunicava l'indebito di € 16.194,63 per il periodo da marzo CP_1
2020 a settembre 2022; che l'indebito è illegittimo perché la ricorrente nel periodo in questione aveva diritto all'indennità di accompagnamento.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale dichiari l'illegittimità ed irripetibilità dell'indebito di cui l' ha chiesto la restituzione, con condanna CP_1 dell'Istituto alla restituzione di quanto percepito a tale titolo;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza della domanda. CP_1
In particolare, ha eccepito che in realtà l'indebito si riferisce al periodo marzo 2020- gennaio 2021, in cui la prestazione non era dovuta stante la revoca con decorrenza dal 18.02.2020 in conseguenza della visita di revisione, con verbale che risulta notificato e di cui la ricorrente ha contezza come prospetta nel ricorso;
che il decreto di omologa si riferisce a successiva domanda amministrativa proposta il
2 29.01.2021, come risulta dalla c.t.u. depositata nel procedimento r.g.n. 1809/2021 che fa riferimento a tale data;
che, quindi, l'indebito è legittimo perché scaturisce da revoca di cui la ricorrente ha piena contezza e per il periodo indicato (febbraio 2020
– gennaio 2021) per l'importo di € 5.725,00, di cui ha chiesto la condanna della ricorrente al pagamento in via riconvenzionale.
In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto della domanda con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1. La domanda proposta dalla ricorrente è infondata e va rigettata.
In primo luogo, deve osservarsi che, alla luce di quanto controdedotto e documentato dall' l'indebito oggetto del presente giudizio, inizialmente CP_1 quantificato dall' in € 16.194,63, come da missiva dell'8.08.2022 alla base CP_1 del ricorso, è stato rideterminato nella minor somma di € 5.725,00, di cui l' CP_1 ha chiesto la condanna al pagamento in via riconvenzionale.
Sul punto, infatti, deve osservarsi che dal raffronto tra il TE08 del 9.08.2022, nel quale è indicata come indebitamente percepita la somma di € 16.194,63, con il
TE08 del 10.08.2022, nel quale l' , in esecuzione dell'omologa del 19.04.2022, CP_1
- che affermava la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa del 29.01.2021 – ha riconosciuto come dovuta la prestazione per il periodo 01.02.2021-30.08.2022, per il complessivo importo di € 9.944,46, l'indebito che risulta prospettato dall' e contestato dalla ricorrente si riferisce al periodo 28.02.2020 (data CP_1 della revoca dell'indennità di accompagnamento) al 31.01.2021; tant'è che l'importo di € 5.725,00, di cui l' rivendica la spettanza e il pagamento in sede CP_1 riconvenzionale, corrisponde all'indennità di accompagnamento corrisposta per il periodo da marzo 2020 a gennaio 2021.
2. Così delimitato l'oggetto del contendere, il provvedimento dell' e la CP_1 richiesta di restituzione delle somme erogate risultano legittimi, tenuto conto della natura assistenziale della prestazione originariamente percepita dalla ricorrente (indennità di accompagnamento), della documentata intervenuta revoca della stessa e della disciplina in tema di ripetizione di indebito applicabile alla fattispecie in esame.
Come affermato dalla Corte di Cassazione con orientamento costante, infatti,
“Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi
3 civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo - ter, D.L. n. 323 del
1996, convertito in legge n. 425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del
1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente
"regolamentare" dettata dall'art. 5, quinto comma, d.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento -, deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati” (cfr. Cass. Sez. Lav. n.
6091/2002).
In particolare, la disciplina in materia risulta puntualmente ricostruita nella motivazione della citata decisione del 2002 che, per comodità espositiva, di seguito si trascrive: “Nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito (art. 2033 c.c.), trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percepiente della erogazione non dovuta. Del resto, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha rilevato che il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. 10 febbraio 1993, n. 39).
4. Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033
c.c. di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali (art. 1, commi 260/265 l. 662/1996; art. 38 l.
4 448/1998; art. 38, comma 7,l. 448/2001).
5. La prima delle norme di disciplina specifica da considerare è l'art. 3/ter del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 850, convertito con modificazioni in l. 21 febbraio 1977, n. 29: Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. Non può essere chiesta la restituzione delle somme dovute dai ciechi civili, invalidi civili e sordomuti, nei confronti dei quali sia stata disposta la revoca dei benefici anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. 6.
L'effettiva portata normativa della disposizione si comprende ove si consideri che le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni
(pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti da norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi volta ad accertare tali fatti e, quindi,
l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi ed il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio per sua natura opinabile, rivestono natura meramente ricognitiva, preordinata all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti
(giurisprudenza pacifica: cfr. per tutte, Cass., sez. un., 8 aprile 1975, n. 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329). Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti e di "concessione", come impropriamente denominati dalle norme;
allo stesso modo, i cd. atti di revoca non sono altro che ricognizioni in ordine all'inesistenza dell'obbligazione e non certo provvedimenti espressione della cd. "autotutela" amministrativa, che è potere discrezionale di apprezzamento della conformità della situazione all'interesse pubblico. Ne discende che, in applicazione del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione, ove la legge non disponga diversamente (salvo a verificare, di volta in volta, la conformità all'art. 38 Cost. dell'assetto normativo). La norma sopra richiamata, quindi, nella parte in cui stabilisce che l'amministrazione che accerti l'inesistenza dell'obbligazione deve dichiararlo con atto formale, denominato "revoca", e che la soppressione dei benefici
5 economici opera dal primo giorno del mese successivo alla data dell'atto, intende incidere proprio sulle obbligazioni nascenti dall'art. 2033 c.c., impedendo l'assoggettamento a ripetizione di tutte le erogazioni effettuate prima della data indicata.
7. Una nuova regolamentazione dell'indebito è stata dettata dall'art. 11, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: La Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro procede a verifiche programmate, da effettuare anche senza preavviso, con riferimento privilegiato alle zone a più alta densità di beneficiari di pensioni, assegni e indennità. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento dei benefici, e se il beneficiario non rinuncia a goderne dalla data dell'accertamento, sono assoggettati a ripetizione tutti i ratei versati nell'ultimo anno precedente la data stessa. La nuova disciplina, dunque, ha sostituito il tempo di adozione del formale atto di revoca dei benefici con la data (anteriore) dell'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, al fine di segnare i confini dell'irripetibilità, rendendo peraltro ripetibili anche i ratei percepiti nell'anno precedente la data stessa ove il beneficiario non intenda adeguarsi all'accertamento sfavorevole. Avendo la nuova legge regolato l'intera materia della ripetizione dei ratei riscossi indebitamente, ne è risultata, ai sensi dell'art. 15 disp. att. c.c., l'abrogazione delle disposizioni recate dall'art. 3/ter d.l. 865/1976, diversamente da quanto erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata.
8. Prescindendo per ora dal problema dell'applicabilità ratione temporis alla fattispecie di altre norme, giova osservare che il principio del riferimento alla data dell'accertamento dell'insussistenza dei requisiti, ai fini della ripetizione dei ratei indebitamente versati, è rimasto fermo nei successivi sviluppi della legislazione in materia, che si è limitata ad eliminare la sanzione, per più versi atipica, dell'estensione della ripetibilità per l'interessato che intenda contestare i risultati dell'accertamento, ed a dettare ulteriori regole sui comportamenti che l'amministrazione deve tenere. Infatti, il decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito in l. 8 agosto 1996, n. 425, all'art. 4, comma 3/ter, ha disposto che, in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari (ad opera della commissione sanitaria prevista dallo stesso testo normativo), la Direzione generale del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica;
il comma 3-
6 nonies dello stesso articolo reca poi l'abrogazione del comma 4 dell'art. 11, l. 24 dicembre 1993, n. 537. La legge 23 dicembre 1998, n. 448, con l'art. 37, comma 8, dispone: In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.
9. In conclusione, non è mutata l'impostazione di fondo preordinata ad escludere la restituzione di prestazioni indebitamente ricevute prima dell'accertamento in sede amministrativa della mancanza (originaria o sopravvenuta) dei requisiti. Nondimeno, a cominciare dall'intervento legislativo del
1993, il quadro normativo precedente è stato innovato perché l'accertamento amministrativo dell'insussistenza dell'obbligazione è stato fatto coincidere con quello eseguito dagli organi tecnici (le apposite commissioni competenti per la visita di revisione) e non più con il provvedimento formale di revoca (il quale, appunto, come ha precisato il d.l.325/1996, retroagisce alla data della verifica). 10. Tra le fonti normative utilizzabili ai fini della decisione della controversia, deve negarsi che possano essere annoverate anche, le disposizioni contenute nell'art. 5, comma
5, del d.P.R. 21 settembre 1994, n. 698, secondo le quali, nel caso di accertata insussistenza dei requisiti "si dà luogo all'immediata sospensione cautelativa del pagamento delle prestazioni, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, mentre il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti.
Si tratta, infatti, di un regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (cd. di "delegificazione"), avente ad esclusivo oggetto, giusta i criteri di delega contenuti nell'art. 11, comma 1, l. 537/1993, il riordinamento dei procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo. Quindi, prescindendo dall'indagine volta a verificare se la norma sopra indicata abbia o no introdotto un quid novi in materia di ripetizione di indebito rispetto al quadro normativo risultante dalle fonti primarie (il che parrebbe comunque da escludere), è assorbente il rilievo che, ove ciò fosse riscontrabile, le relative disposizioni dovrebbero essere disapplicate per violazione di legge, perché la fonte regolamentare era stata abilitata ad agire con esclusivo riferimento all'articolazione dei procedimenti amministrativi, senza alcuna possibilità di
7 incidere sul regime giuridico dei rapporti obbligatori. 11. La ricognizione della normativa ed i principi generali precisati consentono agevolmente di concludere nel senso che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c. Per affermare il contrario, in presenza, appunto, di deroghe al principio generale, sarebbe necessaria l'individuazione di una norma che in tal senso disponga. Ma, come si è constatato, le norme dispongono l'irripetibilità delle sole prestazioni effettuate fino alla data dell'accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti. 12.
Pretendere di collegare l'irripetibilità anche di prestazioni eseguite dopo tale accertamento al mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di prontamente attivarsi, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati è assolutamente non condivisibile sul piano dei concetti giuridici. Si è già ampiamente dimostrato come tali atti
(sospensione e revoca) non concretino esercizio di poteri amministrativi, ma si sostanzino in meri accertamenti, in atti di gestione del rapporto obbligatorio;
ove la legge avesse inteso collegare alla violazione dei termini l'effetto di estendere l'irripetibilità delle erogazioni anche a quelle versate dopo la verifica e fino all'emanazione dell'atto di revoca formale (tardivo), avrebbe dovuto dirlo, non essendo desumibile tale regola dai principi del sistema. In definitiva, come dimostra anche il fatto che i termini siano stati per la prima volta previsti proprio da un regolamento emanato in tema di strutturazione dei procedimenti amministrativi, si è in presenza di disposizioni organizzatorie, preordinate ad impedire - anche collegando all'inosservanza la responsabilità degli organi per danno erariale - proprio che siano effettuate prestazioni indebite, le quali sia poi necessario ripetere, non certo a sancire l'irripetibilità delle stesse quale sanzione per l'inosservanza dei termini. 13. Conclusivamente, leggere, come ha fatto il Tribunale, la normativa come se dicesse che la perdita dei benefici economici decorre dall'accertamento dell'inesistenza dei requisiti a condizione che il formale provvedimento di revoca sia emanato tempestivamente, altrimenti la perdita del beneficio si ha solo alla data dell'emanazione dell'atto, si risolve in un'operazione manipolativa e non interpretativa, preclusa dalla soggezione del giudice alla legge (art. 101, comma secondo, Cost.). Nè, così rettamente interpretato, il sistema normativo che ne risulta può essere giudicato non rispettoso dell'equilibrato bilanciamento deglì interessi
8 imposto dall'art. 38 Cost., atteso che appare ragionevole che sia la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, a segnare la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”.
Dalla ricostruzione della disciplina in materia, come puntualmente effettuata nella decisione richiamata, si evince quindi che, per quanto concerne la ripetizione dell'indebito in tema di prestazioni assistenziali, assume rilievo il momento in cui si verifica il venir meno dei presupposti da cui scaturiva il riconoscimento della prestazione indebitamente erogata.
Il principio è consolidato e ha trovato conferma nella successiva ordinanza n.
26096/10 della Sezione Lavoro della Suprema Corte, che ha ribadito che: “In tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie
"ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica.
(Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.)”.
Nei medesimi termini la più recente ordinanza n. 34013/2019 della Suprema
Corte, secondo cui “In tema di revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, comma 4, della l. n. 537 del 1993 (art. 4, comma 3 ter, d.l. n. 323 del
1996, conv. in l. n. 425 del 1996, art. 37, comma 8, della l. n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dall'art.5, comma 5, del d.p.r. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
ne' il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il
9 formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (cfr. in termini analoghi anche
Cass. n. 248/2023).
3. Applicando tali principi al caso di specie deve osservarsi, in primo luogo, che l' ha documentato di aver notificato il verbale della visita di revisione del CP_1
18.02.2020, all'esito del quale la ricorrente era riconosciuta invalida al 100% senza diritto all'accompagnamento, verbale che risulta inviato a mezzo posta e ricevuto con raccomandata notificata il 19.06.2020 ai sensi dell'art. 46 d.l. n.
34/2020.
In particolare, tale disposizione modificava parzialmente e prorogava la disciplina speciale introdotta per le notifiche durante il periodo emergenziale legato alla pandemia da Covid-19 prevista dall'art. 108 d.l. n. 18 del 17.03.2020, secondo cui “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 luglio 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus
Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito”.
Tale normativa emergenziale introduceva, quindi, modalità di consegna completamente diverse da quelle ordinarie, finalizzate a tutelare la salute dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii, al fine di evitare occasioni di contatto diretto;
tale disciplina, quindi, prevedeva che gli operatori postali effettuassero la consegna degli atti mediante preventivo accertamento
10 della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma era apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito.
Nel caso di specie, dall'esame della raccomandata n. 68958831665-2, riferibile alla comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione in quanto reca lo stesso numero di raccomandata, risulta che sono rispettate le indicazioni poiché vi è la firma dell'incaricato alla distribuzione e la compilazione dell'indicazione della notifica operata ai sensi dell'art. 46 d.l. n. 34/2020
Tale notifica deve ritenersi valida ed efficace fino a querela di falso. Come affermato, infatti, dalla Corte di Cassazione con riferimento alla notifica a mezzo posta di cartella esattoriale, ma con principio di carattere generale riferibile alle notifiche a mezzo posta in generale di atti come quello in esame “Nel caso di notifica a mezzo del servizio postale di cartella esattoriale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 c.p.c.” (cfr. Cass. ord. n. 4556/2020).
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, quest'ultima ha ritenuto valida la notifica anche in caso di sottoscrizione con grafia illeggibile, dal che deve desumersi che è certamente valida la notifica effettuata nel caso di specie che, come si è evidenziato, risulta avvenuta presso il luogo di residenza del destinatario (Barletta, via Lacerenza n. 23) e non è stata oggetto di querela di falso, che non risulta proposta.
In questi termini, Corte di Cassazione, sentenza n. 2421/2014: “Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge
11 n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha il medesimo contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni del codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità. Ne consegue che, anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione dell'identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il piego, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notificazione dell'atto” (cfr. in termini conformi, Cass. n.
16289/15).
Peraltro, deve osservarsi che la stessa ricorrente riconosce la circostanza storica della revoca in occasione della visita di revisione, tant'è che essa stessa allega al ricorso il verbale in questione (cfr. all. 3 del ricorso), ma prospetta che la prestazione sarebbe poi stata ripristinata sin dal febbraio 2020 per effetto dell'omologa positiva con decorrenza dalla domanda resa nel giudizio r.g.n.
1809/2021; in realtà, come risulta dalla documentazione prodotta dall' , il CP_1 decreto di omologa reso in tale procedura del 19.04.2022 ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa del 29.01.2021, come si evince, in particolare dalla c.t.u. resa nel suddetto giudizio che, alle pagine 1, 3 e 9, menziona come data della domanda amministrativa quella del 29.01.2021.
Ne consegue, quindi, che l'indebito contestato con il ricorso in esame e come rideterminato dall' è legittimo in quanto strettamente connesso alla revoca CP_1 della prestazione di cui la ricorrente ha poi di fatto continuato a beneficiare
(indennità di accompagnamento) per il periodo in contestazione (febbraio 2020 gennaio 2021), periodo rispetto al quale non vi era stato alcun ripristino della prestazione.
Alla luce di ciò, la domanda principale va rigettata e l'indebito impugnato, in ordine all'importo come quantificato nei termini innanzi precisati - € 5.725,00, pari al totale dei ratei di indennità di accompagnamento indebitamente corrisposti da febbraio 2020 a gennaio 2021 inclusi – confermato con
12 conseguente condanna, in accoglimento della domanda riconvenzionale ritualmente e tempestivamente proposta dall' , di al CP_1 Parte_1 pagamento di € 5.725,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla presente sentenza al saldo.
Spese processuali
Nulla va disposto per le spese processuali, avendo la ricorrente depositato dichiarazione per la relativa esenzione in caso di soccombenza ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Va respinta, infine, la richiesta di condanna di parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nell'iniziativa processuale della stessa gli estremi della mala fede e/o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 99/2023, così provvede:
1. rigetta la domanda principale;
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Parte_1
al pagamento di € 5.725,00 in favore dell' , oltre interessi legali e
[...] CP_1 rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla presente sentenza al saldo;
3. nulla per le spese.
Trani, 8.10.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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