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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/09/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1157/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di LL, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1157/2025 promossa da:
ato a ROMA (RM) il 17/03/1966 con il patrocinio dell'avv.GALLO Parte_1
GIOVANNI VINCENZO
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
MADEO PASQUALE
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 18/6/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 7/12/1997, che dalla unione erano nate le figlie e , entrambe maggiorenni, e rappresentavano di voler separarsi alle CP Per_1
condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
a) Entrambi i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
b) La casa coniugale è assegnata alla Sig.ra che vi abiterà unitamente Controparte_1
alle figlie;
d) A totale tacitazione di ogni pretesa economica avanzata dalla Sig.ra Controparte_1
nei confronti del marito, il Sig. si impegna a trasferire in favore della Sig.ra Pt_1 [...]
a titolo di mantenimento, gli immobili sopra indicati e nello specifico, si CP
impegna a trasferire alla moglie l'intera proprietà della casa coniugale sita nel Comune di
Trebisacce alla C.da Russo Piano 1, e le relative pertinenze di cui al Catasto Fabbricati del
predetto Comune, Foglio 24 numero 657 sub 4 cat. A/3 e al Foglio 24 numero 657 sub 9
e 24;
e) Allo stesso modo, a tacitazione di ogni pretesa, il Sig. si impegna a trasferire i Pt_1
propri diritti di proprietà vantati sui terreni siti nel Comune di Trebisacce, identificati al
Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 24 particella 982 e Foglio 24 particella 983;
f) Parimenti, entrambe le parti riconoscono reciprocamente che la Sig.ra CP
, ad oggi non risulta economicamente indipendente non producendo alcun reddito
[...] personale, per tale ragione il Sig. si impegna a versare in favore della Parte_1
moglie la somma di € 1.000,00 mensili, a titolo di assegno di mantenimento, a decorrere
dalla data di omologa delle presenti condizioni, da versarsi entro e non oltre giorno 5 di ogni
mese.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi ato a ROMA (RM) il 17/03/1966 Parte_1
e nata a [...] il [...] alle condizioni riportate Controparte_1
in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
LL , 29 settembre 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di LL, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1157/2025 promossa da:
ato a ROMA (RM) il 17/03/1966 con il patrocinio dell'avv.GALLO Parte_1
GIOVANNI VINCENZO
PARTE RICORRENTE contro
nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
MADEO PASQUALE
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 18/6/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio in data 7/12/1997, che dalla unione erano nate le figlie e , entrambe maggiorenni, e rappresentavano di voler separarsi alle CP Per_1
condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
a) Entrambi i coniugi sono autorizzati a vivere separatamente;
b) La casa coniugale è assegnata alla Sig.ra che vi abiterà unitamente Controparte_1
alle figlie;
d) A totale tacitazione di ogni pretesa economica avanzata dalla Sig.ra Controparte_1
nei confronti del marito, il Sig. si impegna a trasferire in favore della Sig.ra Pt_1 [...]
a titolo di mantenimento, gli immobili sopra indicati e nello specifico, si CP
impegna a trasferire alla moglie l'intera proprietà della casa coniugale sita nel Comune di
Trebisacce alla C.da Russo Piano 1, e le relative pertinenze di cui al Catasto Fabbricati del
predetto Comune, Foglio 24 numero 657 sub 4 cat. A/3 e al Foglio 24 numero 657 sub 9
e 24;
e) Allo stesso modo, a tacitazione di ogni pretesa, il Sig. si impegna a trasferire i Pt_1
propri diritti di proprietà vantati sui terreni siti nel Comune di Trebisacce, identificati al
Catasto Terreni del predetto Comune al Foglio 24 particella 982 e Foglio 24 particella 983;
f) Parimenti, entrambe le parti riconoscono reciprocamente che la Sig.ra CP
, ad oggi non risulta economicamente indipendente non producendo alcun reddito
[...] personale, per tale ragione il Sig. si impegna a versare in favore della Parte_1
moglie la somma di € 1.000,00 mensili, a titolo di assegno di mantenimento, a decorrere
dalla data di omologa delle presenti condizioni, da versarsi entro e non oltre giorno 5 di ogni
mese.”
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi ato a ROMA (RM) il 17/03/1966 Parte_1
e nata a [...] il [...] alle condizioni riportate Controparte_1
in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
LL , 29 settembre 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento