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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/10/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Viviana Urso Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 916/2022 R.G., avente ad oggetto: appello - opposi- zione a d.i. – obbligo contributivo promossa da
( ), rappresentato e dife- Parte_1 C.F._1 so dall'avv. Guglielmo Barone;
Appellante contro
Controparte_1
( ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ti Giuseppe Torre;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 380 del 13 aprile 2022 il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
240/2015 con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore dell
[...] della somma Controparte_1 complessiva di € 72.507,08 a titolo di contributi previdenziali obbligatori, inte- ressi di mora e sanzioni relativi agli anni 1996-2006 e 2011 oltre spese del mo- nitorio.
Il Tribunale in particolare riteneva provato il credito ingiunto all'opponente in ragione delle risultanze dell'estratto conto contributivo previdenziale posto a fondamento del ricorso monitorio, formato dall'EPPI sulla base dei dati relativi
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al reddito netto ed al volume d'affari dichiarati dallo stesso iscritto, e che per- tanto l'obbligazione contributiva discendeva automaticamente dall'iscrizione del ricorrente alla gestione previdenziale e dal relativo regolamento. Osservava che, ad ulteriore conferma dell'esistenza del credito ingiunto, rilevavano - qua- le ricognizione del debito - le istanze di rateizzazione inoltrate dall'opponente dall'11 ottobre 2004 al 15 aprile 2014 riguardanti l'intero montante contributi- vo maturato e dovuto alla data della loro presentazione, come risultante dalle relative dichiarazioni reddituali e coincidente con l'ammontare del credito og- getto d'ingiunzione.
Disattendeva altresì l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente rite- nendo provata la conoscibilità degli atti interruttivi da parte del contribuente.
Rilevava che per i contributi relativi agli anni 1996 al 2002 (risultanti dalle di- chiarazioni reddituali presentate in data 2.12.2003), cui afferiva l'istanza di ra- teizzazione dell'11.10.2004, il termine di prescrizione quinquennale, decorren- te dall'atto ricognitivo del debito oggetto di rateizzazione, fosse stato successi- vamente interrotto dalle lettere di messe in mora spedite dall'ente a causa del mancato pagamento dei pagamenti rateali, ricevute a febbraio 2005, gennaio
2006 ed aprile 2006, nonché dalla comunicazione di riscontro della domanda di estinzione anticipata del piano rateale pervenuta il 29.09.2006 e ulteriormente interrotto dalla diffida ricevuta il 5.07.2011. Reputava altresì interrotta la pre- scrizione dei contributi inerenti al 2003 e al 2004, decorrente dalla di presenta- zione della relativa dichiarazione reddituale (22.02.2006), dalla diffida notifi- cata in data 18.12.2008 e successivamente dalla messa in mora del 5.7.2011.
Considerava, con riferimento all'anno 2005, giusta la dichiarazione reddituale presentata in data 27.09.2006, interrotto il termine di prescrizione dalla diffida del 5.07.2011 e altresì, non maturato il termine di prescrizione dei contributi per gli anni 2006 e 2011, decorrente dalla data di presentazione della relativa dichiarazione reddituale del 19.12.2012 al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Rigettava infine l'ulteriore motivo di ricorso relativo all'erroneo calcolo delle sanzioni da parte dell'Ente, ritenendo la contestazione dell'opponente generica e non supportata da elementi in senso contrario.
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Con atto del 13.10.2022 proponeva appello avverso la citata sentenza Parte_1
; resisteva al gravame l .
[...] Controparte_2
Nella memoria di costituzione l'ente previdenziale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c.
Chiede altresì ai sensi dell'art. 437 c.p.c. l'ammissione di documenti integrativi
(pagg. 15-17 memoria difensiva).
La causa è stata posta in decisione in data 25 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note te- lematiche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'appellata, di inammissibilità dell'appello per inosservanza del disposto di cui all'art. 434
c.p.c., come sostituito dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
L. 7 agosto 2012, n. 134.
1.1. La censura non merita accoglimento. 1.2. "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti conte- stati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni 2 addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sa- cramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrap- porre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revi- sio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n. 27199/2017.
Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
2. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione all'istanza di rateizzazione dell'ottobre del 2004 rilevando che ad essa non poteva attri-
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buirsi alcuna volontà di ricognizione del debito non contenendo l'istanza alcun riferimento alle annualità contributive asseritamente ritenute dovute.
2.1. Il motivo è infondato.
Riguardo l'efficacia interruttiva dell'istanza di rateazione dell'ottobre 2004 – di cui al motivo sub. 1– proposta dall'originario ricorrente in questa sede ap- pellante, vanno qui richiamati i principi fissati dalla Suprema Corte in merito all'efficacia interruttiva del termine di prescrizione quinquennale, conforme- mente a quanto ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione (vd. Cass
37389/2022 che richiama 5160/2022), al quale questa Corte intende aderire e secondo cui «con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale
l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di ca- rattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica in- tenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L., 07/09/2007, n. 18904)… Con specifico rife- rimento all'istanza di rateazione del debito, poi, … la domanda di rateizzazio- ne del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla for- mula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso
… configura un riconoscimento (del debito), con conseguente interruzione del- la prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L.,
26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013)».
Parte appellata ha prodotto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la domanda definitiva di rateizzazione «ex delibera ad personam», corredata di piano di ammortamento, di copia della contabile di versamento degli interessi e dell'ordine di bonifico permanente alla propria Banca (MPS), tutti sottoscritti di pugno dall'appellante.
Gli effettuati pagamenti confermano la suesposta natura ricognitiva del debito della domanda di rateazione.
3. Con il secondo motivo di appello, articolato su più profili di fatto, censura la
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sentenza per aver riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alle mis- sive prodotte dall'Ente e segnatamente a quelle datate 1.02.2005, CP_2
21.12.2005, 10.04.2006, 20.06.2006, 14.09.2006 e 14.03.2007. Sostiene che ta- li missive, tutte inviate all'indirizzo di Ragusa, via Caravaggio n.3, sono state ricevute dalla signora da cui l'appellante risulta legalmente se- Parte_2 parato dal 2002 (cfr. omologazione separazione consensuale dei coniugi del
10.01.2022 annotata a margine dell'estratto di matrimonio) e che l'appellante, la cui residenza anagrafica era fissata in altro indirizzo come da certificato sto- rico di residenza versato in atti, non poteva esserne venuto a conoscenza. As- sume che la ricezione delle raccomandate in luogo che non costituisce residen- za anagrafica, da parte dell'ex coniuge, esclude che si possa fare ricorso alla presunzione di conoscenza legata all'indirizzo inteso come luogo risultante in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo, per col- legamento ordinario o normale frequenza (cfr. Cass. n. 25305/2015). Afferma pertanto che il giudice ha errato a ritenere che le suddette missive siano entrate nella sfera di conoscibilità dell'appellante e che da ciò discende il decorso del termine prescrizionale dalla comunicazione dei dati reddituali dicembre 2003 al dicembre del 2008. Rileva altresì l'intervenuto decorso del termine di pre- scrizione quand'anche si fosse attribuita efficacia interruttiva all'istanza di ra- teizzazione del 2004 atteso che nessun atto interruttivo della prescrizione è sta- to notificato entro la data dell'11.10.2009. Evidenzia per conseguenza che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, assume valore dirimente il disco- noscimento operato dall'appellante della raccomandata del 21.03.2007 a cui è seguita la proposizione della querela di falso incidentale dell'8.04.2013 con la quale è stata richiesta l'autorizzazione alla presentazione ai sensi dell'art. 222
c.p.c. che reitera in questo grado.
3.1. Il motivo è infondato.
Va osservato che anche la moglie separata con pronuncia giudiziale di addebito al marito è considerata come persona di famiglia, posto che il rapporto di co- niugio cessa solo con la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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La conseguenza è che nel caso di specie opera la presunzione di conoscenza delle raccomandate ricevute dalla moglie di cui all'art. 1335 c.c. e tocca quindi all'appellante di dimostrare di non averne avuto conoscenza senza sua colpa
(l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in parti- colare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legit- timo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'in- dirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (Cass. n. 13651/06).
E tale prova l'appellante non l'ha data, dovendosi al contrario rilevare: a) che l'appellante nemmeno sostiene che i plichi non gli furono consegnati dalla mo- glie che in concreto li ricevettero;
anzi afferma che «tutte le predette missive, inviate in via Caravaggio, sono state ricevute dalla signora »; Parte_2
b) che l'appellante non nega che la moglie fosse con lui convivente dalla data del 1.02.2005, alla data del 14.3.2007 (indicate a pagina 4 e 5 dell'appello) presso l'indirizzo di Via Caravaggio 3; pertanto l'assenza di convivenza con la moglie, nemmeno dedotta in giudizio, non può di certo ricavarsi dal solo prov- vedimento di separazione personale dei coniugi dell'anno 2022, anche conside- rato che il divorzio è del 2015 (vd. estratto per riassunto dell'atto di matrimo- nio;
c) che non si comprende poi per quale ragione il solo provvedimento di separazione dei coniugi farebbe venir meno ogni collegamento del ricorrente con il precedente indirizzo, rendendo il luogo estraneo alla sua sfera di dominio e di controllo.
Anzi, è del tutto irrilevante la circostanza dedotta dall'appellante di risiedere a
Santa OC di ER (pag. 4 appello) da epoca precedente, dovendosi qui confermare quanto affermato dal primo giudice ovvero la circostanza che è sta- to «lo stesso , infatti, in entrambe le istanze di rateazione dell'ottobre Parte_1
2004 e dell'aprile 2014 (successivamente, dunque, alla separazione coniugale)
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ad avere dichiarato quale suo indirizzo la via Caravaggio n. 3 a Ragusa (così anche nel ricorso introduttivo del presente giudizio). È dirimente, poi, il fatto che in data 5 luglio 2011 il ricorrente abbia ritirato personalmente presso tale indirizzo la diffida spedita dall . CP_1
Invero, «Quanto alla residenza, quel che conta è il luogo di residenza effettiva, non quello di residenza anagrafica: infatti, al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla resi- denza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione (Cass. 9 maggio 2014, n. 10107;Cass. 19 luglio 2005, n. 15200): le risultanze anagrafiche rivestono, in tal senso, un va- lore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rile- vanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (Cass. 24 marzo 2023, n. 8463; cfr. pure, ad esempio: Cass. 20 set- tembre 2019, n. 23521; Cass. 18 maggio 2016, n. 10170)» (Cass. 25631/2023).
Pertanto, tutte le ulteriori missive rivestono valore di atti interruttivi della pre- scrizione.
3.2. A tal proposito il collegio ritiene ammissibile la produzione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., trattandosi di documento coerente rispetto ai fatti allegati dalle parti e indispensabile al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti (Cass. 32265/2019).
Invero, l'appellante afferma che con la nota del 14.09.2006 «non viene intima- to o richiesto alcun pagamento in nessun modo, nemmeno implicito».
In realtà, la predetta nota è la risposta dell'ente alla «richiesta di estinzione an- ticipata della rateizzazione» inoltrata dall'appellante in data 13.9.2006 e assun- ta al protocollo dell'ente col nr. 027136 del 14.9.2006. Con tale nota l'appellante aveva richiesto, testualmente, «di voler estinguere anticipatamen- te tutto il debito pregresso. Per cui vi chiedo di elaborare i conteggi alla data odierna», reiterando quindi il riconoscimento del proprio debito, con conse- guente effetto interruttivo della prescrizione.
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4. In altro capo del gravame l'appellante sostiene che nessuna efficacia inter- ruttiva può riconoscersi alla successiva nota dell'8.11.2008 atteso che la com- piuta giacenza si è verificata in relazione alla missiva recapitata all'indirizzo di residenza dell'ex moglie e che pertanto deve considerarsi maturata la prescri- zione dei crediti dovuti fino all'anno 2004. Sostiene anche con riferimento ai contributi per il 2005, che alcun atto interruttivo è stato validamente ricevuto dal contribuente. Afferma che inidonee all'interruzione della prescrizione de- vono considerarsi la richiesta del 15.07.2010 con la quale l'opponente ha ri- chiesto solo il rilascio della certificazione delle somme versate nell'anno 2009
e la lettera del 3.03.2012 a firma dell'avv. Licitra contenente la richiesta del dettaglio della posizione contributiva dell'opponente al fine di effettuare le op- portune verifiche e addivenire ad una bonaria risoluzione della controversia.
Deduce che quand'anche alla lettera de qua volesse attribuirsi valore di rico- gnizione di debito, ad essa non potrebbe comunque riconoscersi l'effetto inter- ruttivo di cui all'art. 2944 c.c. poiché non risulta essere stato conferito mandato all'avv. Licitra e altresì né la lettera reca la firma per adesione dell'opponente.
4.1. La censura è infondata.
La proposta querela di falso della sottoscrizione della cartolina postale (con da- ta 21.3.2007) relativa alla nota di risoluzione per inadempimento della rateiz- zazione del 14.3.2007 è inammissibile in quanto nella sequela degli atti inter- ruttivi non assume rilevanza ai fini della decisione dovendosi confermare quan- to rilevato dal primo giudice in merito alla diffida del 22.10.2008 «perfezionata per compiuta giacenza il 18 dicembre 2008» ossia decorsi 30 giorni dall'avviso del 17.11.2008 annotato sulla busta in atti (vd. all. 16 fascicolo appellato) atte- so che il recapito all'indirizzo di Via Caravaggio 3 è senz'altro valido, per quanto sopra detto.
Diventa, infine, dirimente la diffida del 5.7.2011, ricevuta all'indirizzo di via
Caravaggio 3 dall'appellato, che ha pure sottoscritto la cartolina postale (all. 17 di parte appellata): alla data di proposizione del ricorso – 21.4.2015 – non era decorso il termine quinquennale di prescrizione, appunto interrotto ulterior- mente il 5.7.2011 e poi con la notifica del decreto ingiuntivo il 13.3.2015.
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Infine, va dato altresì atto che l'appellante non ha proposto alcun motivo av- verso il capo della sentenza impugnata nel quale il tribunale ha affermato che
«Relativamente all'anno 2005, giusta dichiarazione reddituale presentata in data 27 settembre 2006, i termini di prescrizione sono stati interrotti dalla let- tera di messa in mora ricevuta il 5 luglio 2011. Il termine quinquennale di pre- scrizione dei contributi per gli anni 2006 e 2011, decorrente dalla denuncia reddituale del 19/12/2012, non era compiuto al momento di deposito del ricor- so per decreto ingiuntivo. L'istanza di rateizzazione dell'aprile 2014, poi, con- tenente esplicito riconoscimento del debito fino ad allora maturato per contri- buti obbligatori, ha pure valenza di atto interruttivo della prescrizione».
5. L'appello, pertanto, va respinto.
6. Le spese, come in dispositivo liquidate - nell'ambito dei parametri di cui al
DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022, seguono la soccombenza.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la decisione impugnata;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese proces- suali del grado che liquida in euro 8.000,00 oltre rimborso forfetario spese ge- nerali nella misura del 15%, CPA e IVA;
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25.9.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Viviana Urso Presidente Dott. Caterina Musumeci Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 916/2022 R.G., avente ad oggetto: appello - opposi- zione a d.i. – obbligo contributivo promossa da
( ), rappresentato e dife- Parte_1 C.F._1 so dall'avv. Guglielmo Barone;
Appellante contro
Controparte_1
( ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ti Giuseppe Torre;
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 380 del 13 aprile 2022 il Tribunale di Ragusa rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
240/2015 con il quale era stato ingiunto il pagamento in favore dell
[...] della somma Controparte_1 complessiva di € 72.507,08 a titolo di contributi previdenziali obbligatori, inte- ressi di mora e sanzioni relativi agli anni 1996-2006 e 2011 oltre spese del mo- nitorio.
Il Tribunale in particolare riteneva provato il credito ingiunto all'opponente in ragione delle risultanze dell'estratto conto contributivo previdenziale posto a fondamento del ricorso monitorio, formato dall'EPPI sulla base dei dati relativi
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al reddito netto ed al volume d'affari dichiarati dallo stesso iscritto, e che per- tanto l'obbligazione contributiva discendeva automaticamente dall'iscrizione del ricorrente alla gestione previdenziale e dal relativo regolamento. Osservava che, ad ulteriore conferma dell'esistenza del credito ingiunto, rilevavano - qua- le ricognizione del debito - le istanze di rateizzazione inoltrate dall'opponente dall'11 ottobre 2004 al 15 aprile 2014 riguardanti l'intero montante contributi- vo maturato e dovuto alla data della loro presentazione, come risultante dalle relative dichiarazioni reddituali e coincidente con l'ammontare del credito og- getto d'ingiunzione.
Disattendeva altresì l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente rite- nendo provata la conoscibilità degli atti interruttivi da parte del contribuente.
Rilevava che per i contributi relativi agli anni 1996 al 2002 (risultanti dalle di- chiarazioni reddituali presentate in data 2.12.2003), cui afferiva l'istanza di ra- teizzazione dell'11.10.2004, il termine di prescrizione quinquennale, decorren- te dall'atto ricognitivo del debito oggetto di rateizzazione, fosse stato successi- vamente interrotto dalle lettere di messe in mora spedite dall'ente a causa del mancato pagamento dei pagamenti rateali, ricevute a febbraio 2005, gennaio
2006 ed aprile 2006, nonché dalla comunicazione di riscontro della domanda di estinzione anticipata del piano rateale pervenuta il 29.09.2006 e ulteriormente interrotto dalla diffida ricevuta il 5.07.2011. Reputava altresì interrotta la pre- scrizione dei contributi inerenti al 2003 e al 2004, decorrente dalla di presenta- zione della relativa dichiarazione reddituale (22.02.2006), dalla diffida notifi- cata in data 18.12.2008 e successivamente dalla messa in mora del 5.7.2011.
Considerava, con riferimento all'anno 2005, giusta la dichiarazione reddituale presentata in data 27.09.2006, interrotto il termine di prescrizione dalla diffida del 5.07.2011 e altresì, non maturato il termine di prescrizione dei contributi per gli anni 2006 e 2011, decorrente dalla data di presentazione della relativa dichiarazione reddituale del 19.12.2012 al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Rigettava infine l'ulteriore motivo di ricorso relativo all'erroneo calcolo delle sanzioni da parte dell'Ente, ritenendo la contestazione dell'opponente generica e non supportata da elementi in senso contrario.
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Con atto del 13.10.2022 proponeva appello avverso la citata sentenza Parte_1
; resisteva al gravame l .
[...] Controparte_2
Nella memoria di costituzione l'ente previdenziale eccepisce preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 434 c.p.c.
Chiede altresì ai sensi dell'art. 437 c.p.c. l'ammissione di documenti integrativi
(pagg. 15-17 memoria difensiva).
La causa è stata posta in decisione in data 25 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note te- lematiche
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'appellata, di inammissibilità dell'appello per inosservanza del disposto di cui all'art. 434
c.p.c., come sostituito dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con
L. 7 agosto 2012, n. 134.
1.1. La censura non merita accoglimento. 1.2. "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti conte- stati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni 2 addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sa- cramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrap- porre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revi- sio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”- Cass. n. 27199/2017.
Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
2. Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione all'istanza di rateizzazione dell'ottobre del 2004 rilevando che ad essa non poteva attri-
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buirsi alcuna volontà di ricognizione del debito non contenendo l'istanza alcun riferimento alle annualità contributive asseritamente ritenute dovute.
2.1. Il motivo è infondato.
Riguardo l'efficacia interruttiva dell'istanza di rateazione dell'ottobre 2004 – di cui al motivo sub. 1– proposta dall'originario ricorrente in questa sede ap- pellante, vanno qui richiamati i principi fissati dalla Suprema Corte in merito all'efficacia interruttiva del termine di prescrizione quinquennale, conforme- mente a quanto ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione (vd. Cass
37389/2022 che richiama 5160/2022), al quale questa Corte intende aderire e secondo cui «con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale
l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di ca- rattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica in- tenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L., 07/09/2007, n. 18904)… Con specifico rife- rimento all'istanza di rateazione del debito, poi, … la domanda di rateizzazio- ne del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla for- mula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso
… configura un riconoscimento (del debito), con conseguente interruzione del- la prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L.,
26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013)».
Parte appellata ha prodotto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la domanda definitiva di rateizzazione «ex delibera ad personam», corredata di piano di ammortamento, di copia della contabile di versamento degli interessi e dell'ordine di bonifico permanente alla propria Banca (MPS), tutti sottoscritti di pugno dall'appellante.
Gli effettuati pagamenti confermano la suesposta natura ricognitiva del debito della domanda di rateazione.
3. Con il secondo motivo di appello, articolato su più profili di fatto, censura la
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sentenza per aver riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione alle mis- sive prodotte dall'Ente e segnatamente a quelle datate 1.02.2005, CP_2
21.12.2005, 10.04.2006, 20.06.2006, 14.09.2006 e 14.03.2007. Sostiene che ta- li missive, tutte inviate all'indirizzo di Ragusa, via Caravaggio n.3, sono state ricevute dalla signora da cui l'appellante risulta legalmente se- Parte_2 parato dal 2002 (cfr. omologazione separazione consensuale dei coniugi del
10.01.2022 annotata a margine dell'estratto di matrimonio) e che l'appellante, la cui residenza anagrafica era fissata in altro indirizzo come da certificato sto- rico di residenza versato in atti, non poteva esserne venuto a conoscenza. As- sume che la ricezione delle raccomandate in luogo che non costituisce residen- za anagrafica, da parte dell'ex coniuge, esclude che si possa fare ricorso alla presunzione di conoscenza legata all'indirizzo inteso come luogo risultante in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo, per col- legamento ordinario o normale frequenza (cfr. Cass. n. 25305/2015). Afferma pertanto che il giudice ha errato a ritenere che le suddette missive siano entrate nella sfera di conoscibilità dell'appellante e che da ciò discende il decorso del termine prescrizionale dalla comunicazione dei dati reddituali dicembre 2003 al dicembre del 2008. Rileva altresì l'intervenuto decorso del termine di pre- scrizione quand'anche si fosse attribuita efficacia interruttiva all'istanza di ra- teizzazione del 2004 atteso che nessun atto interruttivo della prescrizione è sta- to notificato entro la data dell'11.10.2009. Evidenzia per conseguenza che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice, assume valore dirimente il disco- noscimento operato dall'appellante della raccomandata del 21.03.2007 a cui è seguita la proposizione della querela di falso incidentale dell'8.04.2013 con la quale è stata richiesta l'autorizzazione alla presentazione ai sensi dell'art. 222
c.p.c. che reitera in questo grado.
3.1. Il motivo è infondato.
Va osservato che anche la moglie separata con pronuncia giudiziale di addebito al marito è considerata come persona di famiglia, posto che il rapporto di co- niugio cessa solo con la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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La conseguenza è che nel caso di specie opera la presunzione di conoscenza delle raccomandate ricevute dalla moglie di cui all'art. 1335 c.c. e tocca quindi all'appellante di dimostrare di non averne avuto conoscenza senza sua colpa
(l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in parti- colare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legit- timo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata all'in- dirizzo del destinatario, che dovrà, dal suo canto, provare di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (Cass. n. 13651/06).
E tale prova l'appellante non l'ha data, dovendosi al contrario rilevare: a) che l'appellante nemmeno sostiene che i plichi non gli furono consegnati dalla mo- glie che in concreto li ricevettero;
anzi afferma che «tutte le predette missive, inviate in via Caravaggio, sono state ricevute dalla signora »; Parte_2
b) che l'appellante non nega che la moglie fosse con lui convivente dalla data del 1.02.2005, alla data del 14.3.2007 (indicate a pagina 4 e 5 dell'appello) presso l'indirizzo di Via Caravaggio 3; pertanto l'assenza di convivenza con la moglie, nemmeno dedotta in giudizio, non può di certo ricavarsi dal solo prov- vedimento di separazione personale dei coniugi dell'anno 2022, anche conside- rato che il divorzio è del 2015 (vd. estratto per riassunto dell'atto di matrimo- nio;
c) che non si comprende poi per quale ragione il solo provvedimento di separazione dei coniugi farebbe venir meno ogni collegamento del ricorrente con il precedente indirizzo, rendendo il luogo estraneo alla sua sfera di dominio e di controllo.
Anzi, è del tutto irrilevante la circostanza dedotta dall'appellante di risiedere a
Santa OC di ER (pag. 4 appello) da epoca precedente, dovendosi qui confermare quanto affermato dal primo giudice ovvero la circostanza che è sta- to «lo stesso , infatti, in entrambe le istanze di rateazione dell'ottobre Parte_1
2004 e dell'aprile 2014 (successivamente, dunque, alla separazione coniugale)
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ad avere dichiarato quale suo indirizzo la via Caravaggio n. 3 a Ragusa (così anche nel ricorso introduttivo del presente giudizio). È dirimente, poi, il fatto che in data 5 luglio 2011 il ricorrente abbia ritirato personalmente presso tale indirizzo la diffida spedita dall . CP_1
Invero, «Quanto alla residenza, quel che conta è il luogo di residenza effettiva, non quello di residenza anagrafica: infatti, al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla resi- denza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione (Cass. 9 maggio 2014, n. 10107;Cass. 19 luglio 2005, n. 15200): le risultanze anagrafiche rivestono, in tal senso, un va- lore meramente presuntivo circa il luogo dell'effettiva abituale dimora, che è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le stesse, assumendo rile- vanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (Cass. 24 marzo 2023, n. 8463; cfr. pure, ad esempio: Cass. 20 set- tembre 2019, n. 23521; Cass. 18 maggio 2016, n. 10170)» (Cass. 25631/2023).
Pertanto, tutte le ulteriori missive rivestono valore di atti interruttivi della pre- scrizione.
3.2. A tal proposito il collegio ritiene ammissibile la produzione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., trattandosi di documento coerente rispetto ai fatti allegati dalle parti e indispensabile al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti (Cass. 32265/2019).
Invero, l'appellante afferma che con la nota del 14.09.2006 «non viene intima- to o richiesto alcun pagamento in nessun modo, nemmeno implicito».
In realtà, la predetta nota è la risposta dell'ente alla «richiesta di estinzione an- ticipata della rateizzazione» inoltrata dall'appellante in data 13.9.2006 e assun- ta al protocollo dell'ente col nr. 027136 del 14.9.2006. Con tale nota l'appellante aveva richiesto, testualmente, «di voler estinguere anticipatamen- te tutto il debito pregresso. Per cui vi chiedo di elaborare i conteggi alla data odierna», reiterando quindi il riconoscimento del proprio debito, con conse- guente effetto interruttivo della prescrizione.
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4. In altro capo del gravame l'appellante sostiene che nessuna efficacia inter- ruttiva può riconoscersi alla successiva nota dell'8.11.2008 atteso che la com- piuta giacenza si è verificata in relazione alla missiva recapitata all'indirizzo di residenza dell'ex moglie e che pertanto deve considerarsi maturata la prescri- zione dei crediti dovuti fino all'anno 2004. Sostiene anche con riferimento ai contributi per il 2005, che alcun atto interruttivo è stato validamente ricevuto dal contribuente. Afferma che inidonee all'interruzione della prescrizione de- vono considerarsi la richiesta del 15.07.2010 con la quale l'opponente ha ri- chiesto solo il rilascio della certificazione delle somme versate nell'anno 2009
e la lettera del 3.03.2012 a firma dell'avv. Licitra contenente la richiesta del dettaglio della posizione contributiva dell'opponente al fine di effettuare le op- portune verifiche e addivenire ad una bonaria risoluzione della controversia.
Deduce che quand'anche alla lettera de qua volesse attribuirsi valore di rico- gnizione di debito, ad essa non potrebbe comunque riconoscersi l'effetto inter- ruttivo di cui all'art. 2944 c.c. poiché non risulta essere stato conferito mandato all'avv. Licitra e altresì né la lettera reca la firma per adesione dell'opponente.
4.1. La censura è infondata.
La proposta querela di falso della sottoscrizione della cartolina postale (con da- ta 21.3.2007) relativa alla nota di risoluzione per inadempimento della rateiz- zazione del 14.3.2007 è inammissibile in quanto nella sequela degli atti inter- ruttivi non assume rilevanza ai fini della decisione dovendosi confermare quan- to rilevato dal primo giudice in merito alla diffida del 22.10.2008 «perfezionata per compiuta giacenza il 18 dicembre 2008» ossia decorsi 30 giorni dall'avviso del 17.11.2008 annotato sulla busta in atti (vd. all. 16 fascicolo appellato) atte- so che il recapito all'indirizzo di Via Caravaggio 3 è senz'altro valido, per quanto sopra detto.
Diventa, infine, dirimente la diffida del 5.7.2011, ricevuta all'indirizzo di via
Caravaggio 3 dall'appellato, che ha pure sottoscritto la cartolina postale (all. 17 di parte appellata): alla data di proposizione del ricorso – 21.4.2015 – non era decorso il termine quinquennale di prescrizione, appunto interrotto ulterior- mente il 5.7.2011 e poi con la notifica del decreto ingiuntivo il 13.3.2015.
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Infine, va dato altresì atto che l'appellante non ha proposto alcun motivo av- verso il capo della sentenza impugnata nel quale il tribunale ha affermato che
«Relativamente all'anno 2005, giusta dichiarazione reddituale presentata in data 27 settembre 2006, i termini di prescrizione sono stati interrotti dalla let- tera di messa in mora ricevuta il 5 luglio 2011. Il termine quinquennale di pre- scrizione dei contributi per gli anni 2006 e 2011, decorrente dalla denuncia reddituale del 19/12/2012, non era compiuto al momento di deposito del ricor- so per decreto ingiuntivo. L'istanza di rateizzazione dell'aprile 2014, poi, con- tenente esplicito riconoscimento del debito fino ad allora maturato per contri- buti obbligatori, ha pure valenza di atto interruttivo della prescrizione».
5. L'appello, pertanto, va respinto.
6. Le spese, come in dispositivo liquidate - nell'ambito dei parametri di cui al
DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022, seguono la soccombenza.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la decisione impugnata;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese proces- suali del grado che liquida in euro 8.000,00 oltre rimborso forfetario spese ge- nerali nella misura del 15%, CPA e IVA;
Dichiara la parte che ha proposto l'impugnazione tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa im- pugnazione a norma del comma 1-quater dell'art. 13 n.115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25.9.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Viviana Urso
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