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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/02/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 7912/2024 RG fissata all'udienza del 11/02/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. MARULLI Parte_1
CARLO
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo che l'Il.mo Organo Giudicante adito nomini un Consulente medico-legale affinché accerti la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno sociale e, per lo effetto, condannare l' in persona del Direttore CP_1 pro-tempore al pagamento della prestazione a far data dal compimento del 67° anno di età nonché delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito;
[…]
In punto di fatto ha rappresentato che:
1) Il sig. affetto dalle seguenti patologie: “Cervicolombalgia in ernie discali multiple, Parte_1 stenosi del canale vertebrale in sede lombare;
cardiopatia ipertensiva;
diabete mellito di tipo II;
dislipidemia; grave ipoacusia neurosensoriale;
morbo di Parkinson;
obesità; apnee notturne”, in data 08/04/2022 presentava domanda per inabilità civile;
1 2) Con verbale del 15/11/2022, notificato con missiva del 16/11/2022, il Centro Medico Legale
l' lo riconosceva invalido nella misura del 85%; CP_1
3) avverso il suddetto verbale, il sig. proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo, ex Parte_1 art. 445 Bis c.p.c., innanzi al Tribunale di Lecce Sezione Lavoro;
4) la causa veniva assegnata al GOT, Dott.ssa Maria Natascia MAZZONE che all'udienza al 07/07/2023 nominava il CTU nella persona del dott. ; Persona_1
5) in data 10/10/2023 veniva dato inizio alle operazioni peritali e, successivamente, il CTU inviava alle parti l'elaborato peritale che riconosceva il sig. inabile totale al 100% a far Pt_1 data dalla domanda amministrativa;
7) l' a seguito di notifica dell'elaborato peritale, non proponeva alcun tipo di eccezione e/o dissenso CP_1 alle conclusioni del medico legale, pertanto, il Giudice emetteva decreto di omologa;
8) Il decreto di omologa veniva regolarmente notificato all' in data 19/01/2024; CP_1
9) Con PEC del 25/01/2024, inviata al sottoscritto procuratore e con raccomandata del 25/01/2024, inviata al ricorrente, l' comunicava di non poter dare seguito alla liquidazione della prestazione CP_1 in quanto il riconoscimento dell'inabilità totale era avvenuto dopo il limite massimo dell'età anagrafica;
10) in data 14/03/2024, a firma del sottoscritto procuratore, veniva presentata istanza di riesame al Comitato Provinciale di Lecce, ponendo evidenza che la domanda era stata proposta prima CP_1 del compimento del 67° anno di età, pertanto legittima risultava essere la richiesta di trasformazione della pensione di inabilità civile in assegno sociale sostitutivo. L'istanza rimaneva priva di riscontro;
11) Inoltre, in data 03/05/2024, veniva presentato ricorso al Comitato Provinciale di Lecce, per CP_1 il tramite del patronato ENASC, anche questo rimasto privo di riscontro;
Part
12) con missiva del 17/04/2024 l' comunicava la liquidazione dell er un importo di € CP_1
14,52 con decorrenza 01/05/2024;
11) illegittime sono le conclusioni a cui è pervenuta l' nel negare il diritto all'assegno sociale CP_2 sostitutivo al sig. […] Parte_1
si è costituita depositando due distinte memorie. CP_1
Con la seconda ha chiarito l'erroneità della prima (in cui si invocava una avvenuta cessazione della materia del contendere) e ha fatto presente che: CP_ Ed invero, è stato comunicato, in data odierna, dall' al ricorrente, per il tramite del suo procuratore, che “si è provveduto a revocare la prestazione inv. Civ. erroneamente liquidata nella giornata di ieri, in quanto in seguito a successivi e immediati controlli si accertato che il ricorrente non aveva diritto al beneficio
2 erogato. Si conferma, pertanto, il diniego della prestazione avvenuta in data 24 gennaio 2024, in quanto il signor avendo compiuto, ad aprile 2022, 67 anni di età, alla data di decorrenza Pt_1
(05/2022), stabilita con omologa rg 4070/23, aveva già superato il limite d'età stabilito per legge. Si è provveduto pertanto al ripristino dell'assegno sociale in godimento.”
***
1. Va in primo riepilogata la cronologia dei fatti. Parte ricorrente è nato il [...]. La domanda di inabilità civile è dell'8.4.22.
2. L'omologa del 18.1.24 - decreto in rg 4070/2023 - riconosce lo stesso totalmente inabile dalla data della domanda amministrativa.
3. Pertanto, effettivamente trova applicazione il principio (SU 25204/2015, conf.
37272/2021) – richiamato da parte ricorrente nelle note di trattazione – secondo cui:
Nel caso in cui gli elementi costitutivi della pensione di inabilità prevista dall'art. 12 della l. n. 118 del 1974 siano maturati prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età e la relativa domanda amministrativa sia stata proposta prima di tale data, la sostituzione della pensione di inabilità con l'assegno sociale opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del sessantacinquesimo anno, anche se ciò comporta che non venga pagato neanche un rateo della pensione di inabilità e si debba corrispondere direttamente l'assegno sociale.
4. Nel caso di specie, effettivamente, sia la domanda amministrativa sia il possesso dei requisiti precedono il compimento del 67mo anno di età (nuovo limite anagrafico ratione temporis applicabile).
5. Parte ricorrente ha anche attestato – cfr. modelli fiscali allegati - la ricorrenza dei requisiti reddituali propri (rilevanti per la prestazione da trasformazione ex art. 19 l. 118/71) idonei a garantire la trasformazione ex art. 19 l. 118/71 (Cass. S.U. 9/8/2001, n. 10.972, seguita da numerose altre: Cass. 02/11/2001, n.13570; Cass. 23/03/2002, n. 4184;
Cass.19/04/2002, n.5689; Cass. 23/02/2004, n. 3579). Più di recente si sono espresse nel medesimo senso anche Cass. 9740/2019 e Cass. 4924/2024.
6. Sussiste quindi il diritto alla liquidazione dell'assegno sociale c.d. sostitutivo sussistendone i presupposti di carattere sanitari (in quanto alla data della domanda era integrato il requisito sanitario) e reddituali (come attestato dai documenti in atti).
3 7. Come sopra detto appare irrilevante che in via di mero fatto nessun rateo della pensione
INVCIV sia stato concretamente percepito. La stessa difesa fa riferimento ad un CP_1 concetto di decorrenza che – per questo giudice e alla luce di quanto sopra – appare riferibile alla nozione di esigibilità della prestazione e quindi risulta irrilevante ai fini di causa.
8. Il ricorso va quindi accolto con diritto all'erogazione della prestazione richiesta.
9. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 7912/2024, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto di parte ricorrente alla erogazione dell'assegno sociale c.d. sostitutivo a decorrere dal maggio 2024 con condanna dell'ente al pagamento degli arretrati oltre accessori di legge;
condanna al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 1900,00 oltre spese CP_1 forfettarie (15%), iva e cpa con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 12/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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