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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/06/2025, n. 8415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8415 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. LA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50440 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con sede secondaria in Roma, Viale Città d'Europa n. 681, partita I.v.a. Parte_1
, in persona del legale rappresentante, Sig. rappresentata e difesa, P.IVA_1 Parte_2
per procura di cui alla scrittura privata con firma autenticata il 21.12.2017 dal notaio Avv. Per_1
(repertorio n. 71440, raccolta n. 23724), dall'Avv. Giulia Piacentino, presso la quale è
[...]
elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 15
APPELLANTE
E
codice fiscale rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio CP_1 C.F._1
Collavini, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Tibullo n. 10, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 74-2022, resa a definizione della causa civile iscritta al n. 17936-2020 R.G.
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 18.2.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte appellante:
“Con le presenti note la scrivente manifesta interesse a partecipare all'udienza del 18 febbraio 2025 da svolgere a trattazione scritta. Impugna e contesta tutto quanto dedotto, prodotto e concluso da controparte e si riporta integralmente alle deduzioni svolte in atti e alla documentazione prodotta, da intendersi qui integralmente ritrascritte e riportate, precisa le conclusioni come in atti e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Chiede che siano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c.” 2
Per la parte appellata:
“Per quanto argomentato dedotto ed eccepito, ribadendo la rappresentata volontà transattiva, si chiede il rigetto del proposto gravame, attesa l'inconferenza delle argomentazioni difensive di controparte e, confermando, per l'effetto, la sentenza del Giudice di pace di Roma, limitatamente all'importo di Euro 600, oltre onorari di legge, si chiede il rigetto del proposto gravame.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4.7.2022, ha proposto al Tribunale di Parte_1
Roma appello avverso la sentenza n. 74/2022, resa il 4.1.2022 dal Giudice di Pace di Roma, a definizione della causa civile iscritta al n. 17936/2020 R.G., con cui è stata condannata a pagare all'attore il risarcimento del danno liquidato in € 2.200, di cui € 600 a titolo di CP_1 compensazione pecuniaria ai sensi dell'art.7 del Regolamento CE n. 261/2004, in accoglimento della domanda:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Nel Merito
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa la responsabilità contrattuale della compagnia aerea convenuta per l'inadempimento e la violazione degli art 5, 7,8, 9, 14 del
Regolamento CB 261/2004, dell'art. 942 cod. Nav., degli artt. 19 e 22 della Convenzione di
Montreal, nonché per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 cc, per l'effetto:
Condannare , in considerazione della gravità dell'accaduto, al pagamento in favore Pt_1
dell'odierno attore della somma complessiva di Euro 1.600.00, di cui:
Euro 600,00, a titolo di compensazione pecuniaria, ai sensi del Reg. (Ce) 261/04;
Euro 800,00, od altro importo che giudice vorrà applicare in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno da ritardo, ai sensi degli artt.19 e 22 della Convenzione di Montreal;
Euro 200,00, od altro importo che il giudice vorrà applicare in via equitativa, a titolo risarcitorio per la mancata informativa ed assistenza durante tutta la durata del viaggio, il tutto, come detto, per una domanda complessiva pari ad Euro 1.600,00, in favore dell'odierno attore.
In ogni caso.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa oltre interessi di mora dalla data dell'evento, previsti dal DL 12 settembre 2014, n 132, ad integrazione dell'art. 1284 c.p.c.”
A sostegno della domanda, aveva esposto che aveva acquistato da CP_1 Parte_1
un biglietto aereo per giorno 27.9.2018 da New York (U.S.A.) a Bologna, con scalo a Londra (GB),
e questo viaggio era stato regolare;
che la compagnia aerea aveva cancellato il volo di ritorno (BA540), previsto per il 28.9.2018, con partenza alle ore 8 e arrivo alle ore 11.10, da Londra a Bologna, incluso nell'itinerario da New 3
York a Bologna (documento n. 1), sicché era rimasto nella zona d'imbarco dell'aeroporto inglese per oltre dodici ore, senza ricevere alcuna informazione e forma di assistenza, fino a quando Pt_1
lo aveva imbarcato sul volo BA544, che era partito da Londra alle ore 20.20 e arrivato a
[...]
Bologna alle ore 23.30, con ritardo di dodici ore rispetto all'orario programmato. aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva, assumendo l'omessa Parte_1 produzione di carta d'imbarco e biglietto aereo, aveva esposto che il volo era stato cancellato per uno sciopero del personale aeroportuale, indicato come circostanza eccezionale ai sensi dell'art. 5, par. 3 del Reg. CE 261/2004, idonea a escludere l'obbligo di compensazione pecuniaria, eventualmente dovuto per € 250 e non per l'importo richiesto, poiché la tratta Londra–Bologna era inferiore a 1.500 km;
in mancanza di prova di spese documentate, contestava la fondatezza della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non.
Con la sentenza n. 74/2022, il Giudice di Pace di Roma aveva così testualmente statuito:
“[…] Occorre in primo luogo dichiarare la proponibilità della domanda.
In secondo luogo, POI si deve osservare che la domanda alla luce della documentazione depositata
e delle risultanze istruttorie rese in corso del giudizio è risultata sufficientemente fondata e provata
e pertanto sarà accolta in quei termini equitativi a cui a volte il giudicante ricorre in alcune fattispecie giuridiche.
Infatti in atti vi è la piena prova di quanto dedotto dalla parte attrice e la stessa convenuta pur ammettendo il fatto (cancellazione) deduceva cause a lei non imputabili (sciopero a Bologna) e carenza di legittimazione attiva.
Ha dedotto esimenti e, pur DICHIARANDO disponibilità, NON HA fornito elementi o somme o documenti tali da inficiare quanto dedotto dalla parte attrice nel suo atto di citazione e nella sua documentazione prodotta.
Non convincono le eccezioni di parte convenuta e non si comprende il mancato rimborso compensazione chiesto nei modi e nei termini giusti di legge – pur volendo dare atto della circostanza detta MA che ha creato un disagio certo.
Appare ingiusto indurre i soggetti ad attendere l'inizio di un contenzioso per far riconoscere un diritto costituzionalmente garantito e per far mutare alla società una pregressa decisione negativa;
si possono condividere quindi le asserzioni di parte istante circa la sussistenza di una certa mala gestio del fatto (soprattutto in totale assenza dell'ipotesi paventata ex art. 1341 cc ). Inoltre un corretto comportamento in relazione a quanto espresso in atti avrebbe sicuramente agevolato (ed evitato) il procedimento pregresso e/o consequenziale. Ciò posto occorre provvedere in ossequio alla normativa vigente in materia. 4
Contr Gli atti confermano la vicenda storica così come descritta dalla parte attrice contestata, MA, come detto, si potrà che tenere conto in via equitativa delle deduzioni di parte convenuta e riconoscere comunque le spese ex art. 93 cpc.
Sulla base di ciò e sulla base della recente giurisprudenza di merito e di legittimità occorre condannare – la convenuta – al pagamento complessivo richiesto di EURO 2200,00 oltre interessi dalla domanda (anche per il risarcimento del danno patito nella fattispecie narrata).
Occorre quindi accogliere la domanda, come detto, e liquidare le spese come chieste in EURO
2236,00 oltre oneri ex art.93 cpc. sussistendone i motivi.
Non si ravvedono gli estremi per ulteriori pronunce.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace, nella causa portante NRG. 17936/20 così provvede;
accoglie la domanda, come in motivazione;
condanna al pagamento di tutte le somme dette in motivazione ed alle spese di lite dette da distrarsi ex art. 93 cpc. […]” (documento n. 1 di parte appellante).
Con atto di citazione in appello, ha eccepito il vizio di ultrapetizione della Parte_1
sentenza, per inosservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112
c.p.c., essendo stata condannata al pagamento di € 2.200 a favore dell'attore, il quale aveva limitato il risarcimento o indennizzo al complessivo importo di € 1.600; ha reiterato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, assumendo che la cancellazione del volo
BA540 era stata causata da una circostanza eccezionale, consistita nello sciopero del personale aeroportuale di Bologna, svolto nella fascia oraria in cui era previsto l'atterraggio del volo, invocando l'applicazione dell'art. 5, par. 3 del Reg. CE 261/2004, con esonero dall'obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria;
ha aggiunto che, il giorno precedente, il passeggero era stato informato della cancellazione del volo, tramite e-mail e messaggio SMS, e riprotetto su un volo alternativo nella giornata del viaggio;
ha contestato la sussistenza dei presupposti legittimanti l'accoglimento della domanda risarcitoria.
ha proposto al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in riforma della sentenza n. 74/2022 pronunciata dal Giudice di
Pace di Roma nella causa R.G. n. 17936/2020, e in accoglimento del presente appello,
- Accertare e dichiarare la nullità della sentenza, per le ragioni viste in atti
- Rigettare la domanda proposta dall'attore nel giudizio di primo grado, per le ragioni meglio viste in atti
- Per l'effetto condannare parte appellata alla restituzione delle somme che Parte_1
sarà tenuta a versare in esecuzione della sentenza impugnata 5
- Con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio come per legge.”
A norma dell'art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza è stata differita al 29.11.2022, giorno in cui si è costituito in giudizio, confermando quando esposto nel suindicato atto CP_1 di citazione;
ha evidenziato l'omessa produzione di alcun documento comprovante lo sciopero del personale dell'aeroporto di Bologna, indicato quale causa di cancellazione del volo e il difetto di prova circa la ridotta operatività dello scalo, l'autorizzazione dello sciopero o la comunicazione ai passeggeri, e nell'insieme il difetto di prova della sussistenza di una circostanza eccezionale ai sensi dell'art. 5, par. 3 del Reg. CE 261/2004.
Evidenziato l'avvenuto deposito del contratto di trasporto (biglietto e documenti di viaggio),
l'appellato ha dedotto che la compensazione pecuniaria è dovuta in misura pari a € 600, in base al combinato disposto degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento CE 261/2004, trattandosi di itinerario intercontinentale, e che l'ulteriore richiesta di € 800, a titolo di risarcimento danni per il notevole disagio subito, è fondata sull'art. 22 della Convenzione di Montreal;
circa l'eccezione di ultrapetizione, ha dedotto che il Giudice di Pace ha erroneamente computato l'importo dovuto dalla compagnia aerea, già invitata invano a comporre la controversia.
ha proposto la domanda: CP_1
“Confidando in un bonario componimento della lite attraverso la proposta riduzione del petitum, si conferma la volontà del Sig. di ridurre la propria domanda all'importo di Euro CP_1
600, oltre compensi di lite, rinunciando a quanto condannato da parte del Giudice di pace di Roma nella sentenza.n.74/22.
Per quanto argomentato dedotto ed eccepito, ribadendo la rappresentata volontà transattiva, si chiede il rigetto del proposto gravame, attesa l'inconferenza delle argomentazioni difensive di controparte e, confermando, per l'effetto, la sentenza del Giudice di pace di Roma, limitatamente all'importo di Euro 600, oltre onorari di legge.”
Prodotta documentazione, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è passata in decisione all'udienza del
18.2.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi sessanta giorni.
Anzitutto, si rileva l'inammissibilità della produzione effettuata dall'appellato di stralci di documenti non depositati in precedenza, che sono stati inseriti nella comparsa conclusionale (pagine
3, 4 e 5), nell'inosservanza dell'art. 345, comma 3°, c.p.c., mentre questo atto ha la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano domande ed eccezioni già proposte e non può contenere domande ed eccezioni nuove (Cass. civ., sentenze n. 11 del 3.1.1998; n. 1074 del
1.2.2000; n. 11175 del 29.7.2002; n. 5478 del 14.3.2006), né documentazione non prodotti in precedenza. 6
è titolare del diritto dedotto in giudizio, come risulta dal suo fascicolo di primo Parte_3
grado (documento n. 1), contenente la stampa del biglietto elettronico intestato al medesimo e acquistato anche per la tratta Heathrow (Londra) – Bologna, con partenza l 28.9.2018 alle ore 8:00 e arrivo alle ore 11:10 (volo BA0540).
Si rileva che, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 7 del Regolamento CEE 261/2004, per il disservizio imputabile al vettore aereo connesso al contratto di trasporto, stipulato individualmente dal passeggero attraverso l'acquisto del volo, comporta il suo diritto a una compensazione pecuniaria, oltre alle altre misure di protezione ivi stabilite, quali pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa, sistemazione alberghiera ove necessaria, ecc., in caso di volo ritardato, cancellato ovvero nel caso di negato imbarco/overbooking; si tratta di ipotesi equiparate tra loro in base a una giurisprudenza comunitaria ormai consolidata, successiva alla sentenza della Corte di Giustizia UE
19/11/2009 C-402/2007 e C-432/2007, con cui è stato riconosciuto il diritto del passeggero a essere indennizzato, nella forma della compensazione pecuniaria variamente commisurata.
Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, i passeggeri di voli ritardati per tre o più ore, ai quali sono assimilati ai passeggeri dei voli cancellati, ai fini della applicazione della suddetta misura indennitaria, hanno diritto a ottenere il pagamento dell'importo di € 600 per tutte le tratte aeree superiori a 3.500 Km, oltre al diritto alla assistenza (cibi, bevande, pernottamento in albergo ecc., artt. 8 e 9 Regolamento CEE 261/04).
In base del combinato disposto degli artt. 5 e 7 del citato Regolamento, non può farsi luogo a compensazione allorché la compagnia aerea abbia regolarmente adempiuto agli obblighi informativi e di protezione dettagliatamente ivi previsti (es. rituale e tempestivo avviso di cancellazione del volo).
Le disposizioni del citato regolamento si applicano, ex art. 3 del medesimo Regolamento, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del Trattato, ovvero da un aeroporto situato in un Paese terzo, che abbiano come destinazione quello di detto Stato membro, qualora il vettore aereo operante il volo sia un vettore
Comunitario.
La disposizione di cui al comma 3° dell'art. 5 del Regolamento CEE 261/2004 esclude l'obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria ove il vettore dimostri la ricorrenza di due condizioni rappresentate da un evento eccezionale, non previsto e non prevedibile, e dall'impiego della normale diligenza, con l'adozione di tutte le misure idonee per evitare il ritardo.
Il passeggero ha diritto a un risarcimento supplementare laddove alleghi e dimostri il pregiudizio ulteriore sofferto di cui intende ottenere la riparazione. 7
L'art. 12 del Regolamento richiamato stabilisce che esso “lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare” e il risarcimento (compensazione) previsto dal
Regolamento può essere detratto da quello che si ottiene in via supplementare (art. 12 comma
2a parte), interpretazione confermata dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE
sentenza del 13.10.2011 relativa alla causa C-83/10, sentenza del 10.1.2006, causa C-344/04, sentenza del 6.5.2010, causa C-63/09).
Come precisato dalla Corte di Giustizia, la nozione di “risarcimento supplementare”, di cui all'art. 12 del regolamento n. 261/2004, va interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto locale, di riconoscere la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo.
In ipotesi di volo ritardato, negato imbarco e volo cancellato, oltre alle misure minime di ristoro, rappresentate dall'assistenza (artt. 8 e 9 del Regolamento CE n. 261/2004) e dalla compensazione pecuniaria (art. 7), dall'inadempimento del vettore aereo può derivare un risarcimento del danno patrimoniale e non, ove sia consequenziale al comportamento antigiuridico della compagnia aerea;
il danno supplementare, di natura non patrimoniale conseguente al ritardo aereo deve essere allegato e dimostrato (Corte Cass. Sez. VI, 20.2.2019 n. 4962) ed è risarcibile nei limiti imposti dal diritto nazionale e fissati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., Sezioni Unite Civili, sentenza n. 26972 del 2008).
Si applica la disciplina del Regolamento CEE nel caso in cui il vettore abbia effettuato un volo in ritardo, in partenza da un paese che fa parte dell'Unione Europea, indipendentemente dall'ubicazione della sede centrale della compagnia aerea, ovvero ove abbia effettuato un volo atterrato nella Comunità Europea proveniente da paesi terzi, laddove il vettore abbia la sede centrale nella stessa UE, e il passeggero ha automaticamente diritto a richiedere e ottenere la compensazione pecuniaria di importo variabile e forfettariamente predeterminato che tiene conto dell'entità del ritardo e della distanza fra gli aeroporti di partenza e arrivo.
Nella specie, l'ubicazione del luogo di arrivo del volo (Bologna) consente l'applicazione della normativa comunitaria.
È incontroverso che il volo BA0540 del 28.9.2018, in partenza da Heathrow (Londra) il 28.9.2018 alle ore 8:00, con arrivo previsto all'aeroporto di Bologna alle ore 11:10, è stato cancellato a causa di uno sciopero del personale aeroportuale di terra operante presso lo scalo di arrivo;
è pacifico, altresì, che ha usufruito del volo BA544, partito lo stesso giorno alle ore 20:20 da CP_1
Londra e diretto a Bologna, destinazione finale raggiunta con un ritardo complessivo di circa dodici ore. 8
Occorre verificare se lo sciopero del personale aeroportuale di terra operante presso lo scalo di arrivo, in atto il 28 settembre 2018, possa essere qualificato come circostanza eccezionale e inevitabile ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento CE n. 261/2004, tale da esonerare il vettore dall'obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7, in caso di prova dell'adozione di tutte le misure del caso per evitare il disservizio.
Nella specie, non ha fornito alcuna prova che lo sciopero dei lavoratori aeroportuali Parte_1 di terra presso l'aeroporto di Bologna, indetto dalla sigla sindacale SGB, abbia costituito una circostanza eccezionale, inevitabile e imprevedibile tale da giustificare la cancellazione del volo, né ha allegato e provato di aver adottato alcuna misura necessaria per evitare o limitare le conseguenze della cancellazione del volo.
Al riguardo, va considerato il principio secondo cui: “In tema di trasporto aereo internazionale, gli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, nel prevedere a favore dei passeggeri un ristoro indennitario per il caso di cancellazione del volo (nonché, secondo la giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore), indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurano una disciplina speciale che si applica, ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento medesimo, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione; pertanto, la suddetta disciplina non è analogicamente estensibile oltre i predetti casi, al di fuori dei quali resta applicabile il principio generale di cui agli artt.1223 e 2697 c.c., secondo cui il debitore inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, mentre il creditore è onerato della prova tanto delle conseguenze dannose quanto del loro collegamento causale con la condotta del debitore, secondo il nesso di cd. causalità giuridica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in accoglimento della domanda risarcitoria di due passeggeri, aveva ritenuto analogicamente applicabile la disciplina eurounitaria in un caso in cui il vettore aereo, responsabile del ritardo, proveniva da un paese non facente parte dell'Unione europea).” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 9474 del 9.4.2021, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 661239-01).
E' stato affermato che: “In tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione
(inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del 9
vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del
2004.” (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 1584 del 23.1.2018, ivi, RV. 647585-01).
Il primo e il secondo “considerando” della premessa del Regolamento CE n.261/2014 indicano le finalità del testo normativo e gli obblighi posti a carico del vettore aereo:
“(1) L'intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.
(2) Il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri.”
Il dodicesimo “considerando” del medesimo Regolamento prevede: “Sarebbe anche opportuno limitare i disagi e i fastidi causati dalla cancellazione di un volo. Per conseguire tale obiettivo si dovrebbe esigere che i vettori aerei informino della cancellazione del volo i passeggeri interessati prima dell'ora prevista per la partenza e offrano altresì loro di proseguire il viaggio con un volo alternativo ragionevole, affinché essi possano decidere diversamente. Se non ottemperano a questo obbligo i vettori aerei dovrebbero offrire una compensazione pecuniaria ai passeggeri, salvo qualora la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.”
Nel caso in cui il vettore aereo non abbia potuto comunicare in anticipo ai passeggeri la cancellazione o il ritardo di un volo è tenuto a offrire un volo alternativo, limitando i disagi ai passeggeri, i quali, in mancanza dell'adozione di queste misure, hanno diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del medesimo Regolamento, il cui art. 5, n. 1, lett. c), stabilisce il principio del diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di cancellazione di un volo e il n. 3 dello stesso articolo fissa le condizioni alle quali il vettore aereo operativo non è tenuto a versare tale compensazione, debba essere considerato una deroga a tale principio.
Il vettore aereo può esimersi dall'obbligo di versare ai passeggeri la compensazione pecuniaria di cui agli art. 5 e 7 del Regolamento CE 261/2004 nel caso di un evento eccezionale, non previsto e non prevedibile usando la normale diligenza, accompagnato dall'adozione di tutte le misure del caso, idonee per evitare il ritardo.
Nella specie, non è configurabile alcuna delle condizioni appena indicate.
Nel giudizio di primo grado, la documentazione prodotta dalla parte convenuta si è rivelata inidonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'esonero da responsabilità, in difetto di prova circa il 10
nesso causale tra lo sciopero e la cancellazione del volo, avuto riguardo alle fasce orarie coinvolte e alla tempestiva informazione ai passeggeri.
In particolare, il vettore non ha allegato, né fornito alcuna prova circa l'imprevedibilità dell'evento, elemento essenziale – secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia – per ritenere applicabile la causa esonerativa prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, né ha dedotto il difetto del prescritto preavviso dello sciopero indetto per il giorno 28.9.2018 dall'associazione sindacale del personale in servizio presso l'aeroporto di Bologna. era a conoscenza dello sciopero in questione almeno il giorno precedente la Parte_1
cancellazione del volo e non ha informato i passeggeri, né ha adottato alcuna misura idonea a prevenire o contenere i disagi;
ciò risulta confermato dalla documentazione versata in atti dall'attore in primo grado, consistenti in un comunicato del Sindacato Generale di Base del 27.9.2018 e in un articolo di stampa (documenti n. 3 e 4).
Va anche considerato che, trattandosi di un servizio pubblico essenziale, gli scioperi del personale aeroportuale sono soggetti a obblighi di preavviso e comunicazione preventiva, anche al fine di consentire ai vettori aerei di adottare, con tempestività, tutte le misure organizzative necessarie a contenere le conseguenze dell'astensione del lavoro sul servizio di trasporto.
Al riguardo, si richiama il principio secondo cui: “In tema di trasporto aereo internazionale, ai sensi dell'art. 5, par.3, del Regolamento CE n. 261 del 2004, il vettore aereo è liberato dall'obbligo di indennizzo in caso di cancellazione del volo laddove dimostri, a fronte del verificarsi di
"circostanze eccezionali" (che ben possono essere rappresentate da eventi esterni, quali uno sciopero indetto da terzi soggetti), l'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che lo sciopero del personale integrasse una ragione di per sé idonea ad assolvere la CP_3
compagnia aerea dal suddetto obbligo indennitario, senza compiere alcuna indagine circa l'effettiva sussistenza di circostanze concrete, tali da rendere materialmente impossibile, per la compagnia medesima, l'adozione di misure alternative suscettibili di escludere o minimizzare i sacrifici dei viaggiatori).” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 4261 del 10.2.2023, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv.
666702 - 01).
Non essendo ravvisabile alcuna delle circostanze esimenti previste dall'articolo 5, paragrafo 3, del
Regolamento CE n. 261/2004, la sentenza di primo grado va confermata limitatamente alla condanna di al pagamento della somma di € 600, a titolo di compensazione Parte_1
pecuniaria per il ritardo di circa dodici ore con cui il passeggero ha raggiunto la destinazione del viaggio;
l'importo è così determinato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo Regolamento, secondo 11
cui la compensazione va calcolata in base alla distanza complessiva della tratta prenotata, che, nel caso di specie, è rappresentata dal volo New York – Bologna, e non limitatamente al solo segmento in cui si è verificato il ritardo, ossia Londra – Bologna. (C.G.U.E Sentenza del 26 febbraio 2013, resa nella causa C-11/11, AI CE SA contro . CP_4
Circa l'eccezione di ultrapetizione formulata da si richiama il principio Parte_1 secondo cui: “Ove l'attore abbia quantificato la pretesa risarcitoria (nella specie a titolo di omessa contribuzione) in un importo determinato, così ponendo un preciso limite all'ammontare del
"quantum" richiesto, incorre in ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla quantificazione operata dall'istante.” (Cass., Sez. L, sentenza n. 5363 del 10.4.2001, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 545811-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1752 del 28.1.2005; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 6096 del 20.3.2006; Cass., Sez.
L, sentenza n. 13876 del 7.7.2016).
Nella specie, il Giudice di Pace è incorso nel vizio di ultrapetizione per inosservanza dell'art. 112
c.p.c., avendo condannato la compagnia aerea a pagare all'attore la somma di € 2.236, a fronte di una domanda limitata in citazione al complessivo importo di € 1.600.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il giudice di primo grado, pur configurando la nullità relativa della sentenza (Cass., Sez. 3 civ. sentenza n.
10516 del 7.5.2009; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 465 del 14.1.2016), non rientra tra le ipotesi che impongono la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., le cui disposizioni riguardano vizi processuali relativi alla costituzione del contraddittorio o alla regolare instaurazione del giudizio, non errori decisori come quello in esame e, pertanto, va riscontrata la fondatezza della domanda proposta da . CP_1
Si rileva che, con la comparsa di risposta e con le conclusioni precisate il 18.2.2025, CP_1
ha limitato la misura quantitativa della domanda proposta in primo grado, confermando nel
[...] limite dell'importo di € 600 la richiesta entità della compensazione pecuniaria, determinata dal
Giudice di Pace;
e, comunque, nulla sarebbe stato dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per l'assoluto difetto di allegazione e prova di alcun esborso, nonché per il risarcimento del danno non patrimoniale, in difetto dei relativi presupposti, dovendo essere considerato che: “In tema di trasporto aereo internazionale, il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all'evento di danno rappresentato dal ritardo.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 15352 del 31.5.2021, ivi, Rv. 671167-01). 12
Per conseguenza, l'ulteriore domanda risarcitoria proposta al Giudice di Pace non può essere oggetto di esame nel presente grado di giudizio, dovendo intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 346
c.p.c.
Alla pronuncia di parziale nullità della sentenza impugnata, riformata per la restante parte, segue la condanna di a pagare alla controparte la somma di € 600,00 oltre interessi al Controparte_5
saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo, nonché le spese processuali del giudizio di primo grado, che si liquidano come in dispositivo (Cass. 23226-2013; Cass. 14916/2020; Cass.
16526/2024) a favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali per il presente grado del giudizio.
Non si provvede circa la ripetizione di alcuna somma di denaro, non essendo stato allegato o provato alcun pagamento in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, dichiara la nullità parziale della sentenza n. 74/2022 resa dal Giudice di Pace di Roma, a definizione della causa civile iscritta al n. 17936-2020 R.G., per inosservanza dell'art. 112 c.p.c. e ne dispone la riforma per la restante parte;
per l'effetto, condanna , in persona del legale rappresentante, a pagare a Parte_1 CP_1 la somma di € 600,00 a titolo d'indennizzo a norma dell'art. 7 Regolamento CE 261/2004,
[...]
oltre interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna a rifondere all'Avv. Fabio Collavini le Parte_1 spese processuali del primo grado del giudizio, che liquida in € 519,00 (102 fase di studio, 102 fase introduttiva, 102 fase di trattazione e istruttoria, 213 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
dispone la compensazione delle spese processuali del presente grado.
Roma, 4.6.2025
Il Giudice
LA AN
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. LA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 50440 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
, con sede secondaria in Roma, Viale Città d'Europa n. 681, partita I.v.a. Parte_1
, in persona del legale rappresentante, Sig. rappresentata e difesa, P.IVA_1 Parte_2
per procura di cui alla scrittura privata con firma autenticata il 21.12.2017 dal notaio Avv. Per_1
(repertorio n. 71440, raccolta n. 23724), dall'Avv. Giulia Piacentino, presso la quale è
[...]
elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Quattro Fontane n. 15
APPELLANTE
E
codice fiscale rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio CP_1 C.F._1
Collavini, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Tibullo n. 10, per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 74-2022, resa a definizione della causa civile iscritta al n. 17936-2020 R.G.
Conclusioni precisate dalle parti in vista dell'udienza del 18.2.2025 svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Per la parte appellante:
“Con le presenti note la scrivente manifesta interesse a partecipare all'udienza del 18 febbraio 2025 da svolgere a trattazione scritta. Impugna e contesta tutto quanto dedotto, prodotto e concluso da controparte e si riporta integralmente alle deduzioni svolte in atti e alla documentazione prodotta, da intendersi qui integralmente ritrascritte e riportate, precisa le conclusioni come in atti e insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Chiede che siano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c.” 2
Per la parte appellata:
“Per quanto argomentato dedotto ed eccepito, ribadendo la rappresentata volontà transattiva, si chiede il rigetto del proposto gravame, attesa l'inconferenza delle argomentazioni difensive di controparte e, confermando, per l'effetto, la sentenza del Giudice di pace di Roma, limitatamente all'importo di Euro 600, oltre onorari di legge, si chiede il rigetto del proposto gravame.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 4.7.2022, ha proposto al Tribunale di Parte_1
Roma appello avverso la sentenza n. 74/2022, resa il 4.1.2022 dal Giudice di Pace di Roma, a definizione della causa civile iscritta al n. 17936/2020 R.G., con cui è stata condannata a pagare all'attore il risarcimento del danno liquidato in € 2.200, di cui € 600 a titolo di CP_1 compensazione pecuniaria ai sensi dell'art.7 del Regolamento CE n. 261/2004, in accoglimento della domanda:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
Nel Merito
Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa la responsabilità contrattuale della compagnia aerea convenuta per l'inadempimento e la violazione degli art 5, 7,8, 9, 14 del
Regolamento CB 261/2004, dell'art. 942 cod. Nav., degli artt. 19 e 22 della Convenzione di
Montreal, nonché per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 cc, per l'effetto:
Condannare , in considerazione della gravità dell'accaduto, al pagamento in favore Pt_1
dell'odierno attore della somma complessiva di Euro 1.600.00, di cui:
Euro 600,00, a titolo di compensazione pecuniaria, ai sensi del Reg. (Ce) 261/04;
Euro 800,00, od altro importo che giudice vorrà applicare in via equitativa, a titolo di risarcimento del danno da ritardo, ai sensi degli artt.19 e 22 della Convenzione di Montreal;
Euro 200,00, od altro importo che il giudice vorrà applicare in via equitativa, a titolo risarcitorio per la mancata informativa ed assistenza durante tutta la durata del viaggio, il tutto, come detto, per una domanda complessiva pari ad Euro 1.600,00, in favore dell'odierno attore.
In ogni caso.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa oltre interessi di mora dalla data dell'evento, previsti dal DL 12 settembre 2014, n 132, ad integrazione dell'art. 1284 c.p.c.”
A sostegno della domanda, aveva esposto che aveva acquistato da CP_1 Parte_1
un biglietto aereo per giorno 27.9.2018 da New York (U.S.A.) a Bologna, con scalo a Londra (GB),
e questo viaggio era stato regolare;
che la compagnia aerea aveva cancellato il volo di ritorno (BA540), previsto per il 28.9.2018, con partenza alle ore 8 e arrivo alle ore 11.10, da Londra a Bologna, incluso nell'itinerario da New 3
York a Bologna (documento n. 1), sicché era rimasto nella zona d'imbarco dell'aeroporto inglese per oltre dodici ore, senza ricevere alcuna informazione e forma di assistenza, fino a quando Pt_1
lo aveva imbarcato sul volo BA544, che era partito da Londra alle ore 20.20 e arrivato a
[...]
Bologna alle ore 23.30, con ritardo di dodici ore rispetto all'orario programmato. aveva eccepito il difetto di legittimazione attiva, assumendo l'omessa Parte_1 produzione di carta d'imbarco e biglietto aereo, aveva esposto che il volo era stato cancellato per uno sciopero del personale aeroportuale, indicato come circostanza eccezionale ai sensi dell'art. 5, par. 3 del Reg. CE 261/2004, idonea a escludere l'obbligo di compensazione pecuniaria, eventualmente dovuto per € 250 e non per l'importo richiesto, poiché la tratta Londra–Bologna era inferiore a 1.500 km;
in mancanza di prova di spese documentate, contestava la fondatezza della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non.
Con la sentenza n. 74/2022, il Giudice di Pace di Roma aveva così testualmente statuito:
“[…] Occorre in primo luogo dichiarare la proponibilità della domanda.
In secondo luogo, POI si deve osservare che la domanda alla luce della documentazione depositata
e delle risultanze istruttorie rese in corso del giudizio è risultata sufficientemente fondata e provata
e pertanto sarà accolta in quei termini equitativi a cui a volte il giudicante ricorre in alcune fattispecie giuridiche.
Infatti in atti vi è la piena prova di quanto dedotto dalla parte attrice e la stessa convenuta pur ammettendo il fatto (cancellazione) deduceva cause a lei non imputabili (sciopero a Bologna) e carenza di legittimazione attiva.
Ha dedotto esimenti e, pur DICHIARANDO disponibilità, NON HA fornito elementi o somme o documenti tali da inficiare quanto dedotto dalla parte attrice nel suo atto di citazione e nella sua documentazione prodotta.
Non convincono le eccezioni di parte convenuta e non si comprende il mancato rimborso compensazione chiesto nei modi e nei termini giusti di legge – pur volendo dare atto della circostanza detta MA che ha creato un disagio certo.
Appare ingiusto indurre i soggetti ad attendere l'inizio di un contenzioso per far riconoscere un diritto costituzionalmente garantito e per far mutare alla società una pregressa decisione negativa;
si possono condividere quindi le asserzioni di parte istante circa la sussistenza di una certa mala gestio del fatto (soprattutto in totale assenza dell'ipotesi paventata ex art. 1341 cc ). Inoltre un corretto comportamento in relazione a quanto espresso in atti avrebbe sicuramente agevolato (ed evitato) il procedimento pregresso e/o consequenziale. Ciò posto occorre provvedere in ossequio alla normativa vigente in materia. 4
Contr Gli atti confermano la vicenda storica così come descritta dalla parte attrice contestata, MA, come detto, si potrà che tenere conto in via equitativa delle deduzioni di parte convenuta e riconoscere comunque le spese ex art. 93 cpc.
Sulla base di ciò e sulla base della recente giurisprudenza di merito e di legittimità occorre condannare – la convenuta – al pagamento complessivo richiesto di EURO 2200,00 oltre interessi dalla domanda (anche per il risarcimento del danno patito nella fattispecie narrata).
Occorre quindi accogliere la domanda, come detto, e liquidare le spese come chieste in EURO
2236,00 oltre oneri ex art.93 cpc. sussistendone i motivi.
Non si ravvedono gli estremi per ulteriori pronunce.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace, nella causa portante NRG. 17936/20 così provvede;
accoglie la domanda, come in motivazione;
condanna al pagamento di tutte le somme dette in motivazione ed alle spese di lite dette da distrarsi ex art. 93 cpc. […]” (documento n. 1 di parte appellante).
Con atto di citazione in appello, ha eccepito il vizio di ultrapetizione della Parte_1
sentenza, per inosservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112
c.p.c., essendo stata condannata al pagamento di € 2.200 a favore dell'attore, il quale aveva limitato il risarcimento o indennizzo al complessivo importo di € 1.600; ha reiterato l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, assumendo che la cancellazione del volo
BA540 era stata causata da una circostanza eccezionale, consistita nello sciopero del personale aeroportuale di Bologna, svolto nella fascia oraria in cui era previsto l'atterraggio del volo, invocando l'applicazione dell'art. 5, par. 3 del Reg. CE 261/2004, con esonero dall'obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria;
ha aggiunto che, il giorno precedente, il passeggero era stato informato della cancellazione del volo, tramite e-mail e messaggio SMS, e riprotetto su un volo alternativo nella giornata del viaggio;
ha contestato la sussistenza dei presupposti legittimanti l'accoglimento della domanda risarcitoria.
ha proposto al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in riforma della sentenza n. 74/2022 pronunciata dal Giudice di
Pace di Roma nella causa R.G. n. 17936/2020, e in accoglimento del presente appello,
- Accertare e dichiarare la nullità della sentenza, per le ragioni viste in atti
- Rigettare la domanda proposta dall'attore nel giudizio di primo grado, per le ragioni meglio viste in atti
- Per l'effetto condannare parte appellata alla restituzione delle somme che Parte_1
sarà tenuta a versare in esecuzione della sentenza impugnata 5
- Con vittoria di onorari e spese del doppio grado di giudizio come per legge.”
A norma dell'art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza è stata differita al 29.11.2022, giorno in cui si è costituito in giudizio, confermando quando esposto nel suindicato atto CP_1 di citazione;
ha evidenziato l'omessa produzione di alcun documento comprovante lo sciopero del personale dell'aeroporto di Bologna, indicato quale causa di cancellazione del volo e il difetto di prova circa la ridotta operatività dello scalo, l'autorizzazione dello sciopero o la comunicazione ai passeggeri, e nell'insieme il difetto di prova della sussistenza di una circostanza eccezionale ai sensi dell'art. 5, par. 3 del Reg. CE 261/2004.
Evidenziato l'avvenuto deposito del contratto di trasporto (biglietto e documenti di viaggio),
l'appellato ha dedotto che la compensazione pecuniaria è dovuta in misura pari a € 600, in base al combinato disposto degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento CE 261/2004, trattandosi di itinerario intercontinentale, e che l'ulteriore richiesta di € 800, a titolo di risarcimento danni per il notevole disagio subito, è fondata sull'art. 22 della Convenzione di Montreal;
circa l'eccezione di ultrapetizione, ha dedotto che il Giudice di Pace ha erroneamente computato l'importo dovuto dalla compagnia aerea, già invitata invano a comporre la controversia.
ha proposto la domanda: CP_1
“Confidando in un bonario componimento della lite attraverso la proposta riduzione del petitum, si conferma la volontà del Sig. di ridurre la propria domanda all'importo di Euro CP_1
600, oltre compensi di lite, rinunciando a quanto condannato da parte del Giudice di pace di Roma nella sentenza.n.74/22.
Per quanto argomentato dedotto ed eccepito, ribadendo la rappresentata volontà transattiva, si chiede il rigetto del proposto gravame, attesa l'inconferenza delle argomentazioni difensive di controparte e, confermando, per l'effetto, la sentenza del Giudice di pace di Roma, limitatamente all'importo di Euro 600, oltre onorari di legge.”
Prodotta documentazione, acquisito il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è passata in decisione all'udienza del
18.2.2025, con i termini ex art. 190 c.p.c. indicati in complessivi sessanta giorni.
Anzitutto, si rileva l'inammissibilità della produzione effettuata dall'appellato di stralci di documenti non depositati in precedenza, che sono stati inseriti nella comparsa conclusionale (pagine
3, 4 e 5), nell'inosservanza dell'art. 345, comma 3°, c.p.c., mentre questo atto ha la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano domande ed eccezioni già proposte e non può contenere domande ed eccezioni nuove (Cass. civ., sentenze n. 11 del 3.1.1998; n. 1074 del
1.2.2000; n. 11175 del 29.7.2002; n. 5478 del 14.3.2006), né documentazione non prodotti in precedenza. 6
è titolare del diritto dedotto in giudizio, come risulta dal suo fascicolo di primo Parte_3
grado (documento n. 1), contenente la stampa del biglietto elettronico intestato al medesimo e acquistato anche per la tratta Heathrow (Londra) – Bologna, con partenza l 28.9.2018 alle ore 8:00 e arrivo alle ore 11:10 (volo BA0540).
Si rileva che, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 7 del Regolamento CEE 261/2004, per il disservizio imputabile al vettore aereo connesso al contratto di trasporto, stipulato individualmente dal passeggero attraverso l'acquisto del volo, comporta il suo diritto a una compensazione pecuniaria, oltre alle altre misure di protezione ivi stabilite, quali pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa, sistemazione alberghiera ove necessaria, ecc., in caso di volo ritardato, cancellato ovvero nel caso di negato imbarco/overbooking; si tratta di ipotesi equiparate tra loro in base a una giurisprudenza comunitaria ormai consolidata, successiva alla sentenza della Corte di Giustizia UE
19/11/2009 C-402/2007 e C-432/2007, con cui è stato riconosciuto il diritto del passeggero a essere indennizzato, nella forma della compensazione pecuniaria variamente commisurata.
Secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, i passeggeri di voli ritardati per tre o più ore, ai quali sono assimilati ai passeggeri dei voli cancellati, ai fini della applicazione della suddetta misura indennitaria, hanno diritto a ottenere il pagamento dell'importo di € 600 per tutte le tratte aeree superiori a 3.500 Km, oltre al diritto alla assistenza (cibi, bevande, pernottamento in albergo ecc., artt. 8 e 9 Regolamento CEE 261/04).
In base del combinato disposto degli artt. 5 e 7 del citato Regolamento, non può farsi luogo a compensazione allorché la compagnia aerea abbia regolarmente adempiuto agli obblighi informativi e di protezione dettagliatamente ivi previsti (es. rituale e tempestivo avviso di cancellazione del volo).
Le disposizioni del citato regolamento si applicano, ex art. 3 del medesimo Regolamento, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del Trattato, ovvero da un aeroporto situato in un Paese terzo, che abbiano come destinazione quello di detto Stato membro, qualora il vettore aereo operante il volo sia un vettore
Comunitario.
La disposizione di cui al comma 3° dell'art. 5 del Regolamento CEE 261/2004 esclude l'obbligo di pagamento della compensazione pecuniaria ove il vettore dimostri la ricorrenza di due condizioni rappresentate da un evento eccezionale, non previsto e non prevedibile, e dall'impiego della normale diligenza, con l'adozione di tutte le misure idonee per evitare il ritardo.
Il passeggero ha diritto a un risarcimento supplementare laddove alleghi e dimostri il pregiudizio ulteriore sofferto di cui intende ottenere la riparazione. 7
L'art. 12 del Regolamento richiamato stabilisce che esso “lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare” e il risarcimento (compensazione) previsto dal
Regolamento può essere detratto da quello che si ottiene in via supplementare (art. 12 comma
2a parte), interpretazione confermata dalla giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia UE
sentenza del 13.10.2011 relativa alla causa C-83/10, sentenza del 10.1.2006, causa C-344/04, sentenza del 6.5.2010, causa C-63/09).
Come precisato dalla Corte di Giustizia, la nozione di “risarcimento supplementare”, di cui all'art. 12 del regolamento n. 261/2004, va interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto locale, di riconoscere la sussistenza del diritto al risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo.
In ipotesi di volo ritardato, negato imbarco e volo cancellato, oltre alle misure minime di ristoro, rappresentate dall'assistenza (artt. 8 e 9 del Regolamento CE n. 261/2004) e dalla compensazione pecuniaria (art. 7), dall'inadempimento del vettore aereo può derivare un risarcimento del danno patrimoniale e non, ove sia consequenziale al comportamento antigiuridico della compagnia aerea;
il danno supplementare, di natura non patrimoniale conseguente al ritardo aereo deve essere allegato e dimostrato (Corte Cass. Sez. VI, 20.2.2019 n. 4962) ed è risarcibile nei limiti imposti dal diritto nazionale e fissati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass., Sezioni Unite Civili, sentenza n. 26972 del 2008).
Si applica la disciplina del Regolamento CEE nel caso in cui il vettore abbia effettuato un volo in ritardo, in partenza da un paese che fa parte dell'Unione Europea, indipendentemente dall'ubicazione della sede centrale della compagnia aerea, ovvero ove abbia effettuato un volo atterrato nella Comunità Europea proveniente da paesi terzi, laddove il vettore abbia la sede centrale nella stessa UE, e il passeggero ha automaticamente diritto a richiedere e ottenere la compensazione pecuniaria di importo variabile e forfettariamente predeterminato che tiene conto dell'entità del ritardo e della distanza fra gli aeroporti di partenza e arrivo.
Nella specie, l'ubicazione del luogo di arrivo del volo (Bologna) consente l'applicazione della normativa comunitaria.
È incontroverso che il volo BA0540 del 28.9.2018, in partenza da Heathrow (Londra) il 28.9.2018 alle ore 8:00, con arrivo previsto all'aeroporto di Bologna alle ore 11:10, è stato cancellato a causa di uno sciopero del personale aeroportuale di terra operante presso lo scalo di arrivo;
è pacifico, altresì, che ha usufruito del volo BA544, partito lo stesso giorno alle ore 20:20 da CP_1
Londra e diretto a Bologna, destinazione finale raggiunta con un ritardo complessivo di circa dodici ore. 8
Occorre verificare se lo sciopero del personale aeroportuale di terra operante presso lo scalo di arrivo, in atto il 28 settembre 2018, possa essere qualificato come circostanza eccezionale e inevitabile ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento CE n. 261/2004, tale da esonerare il vettore dall'obbligo di corrispondere la compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7, in caso di prova dell'adozione di tutte le misure del caso per evitare il disservizio.
Nella specie, non ha fornito alcuna prova che lo sciopero dei lavoratori aeroportuali Parte_1 di terra presso l'aeroporto di Bologna, indetto dalla sigla sindacale SGB, abbia costituito una circostanza eccezionale, inevitabile e imprevedibile tale da giustificare la cancellazione del volo, né ha allegato e provato di aver adottato alcuna misura necessaria per evitare o limitare le conseguenze della cancellazione del volo.
Al riguardo, va considerato il principio secondo cui: “In tema di trasporto aereo internazionale, gli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, nel prevedere a favore dei passeggeri un ristoro indennitario per il caso di cancellazione del volo (nonché, secondo la giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore), indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurano una disciplina speciale che si applica, ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento medesimo, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione; pertanto, la suddetta disciplina non è analogicamente estensibile oltre i predetti casi, al di fuori dei quali resta applicabile il principio generale di cui agli artt.1223 e 2697 c.c., secondo cui il debitore inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, mentre il creditore è onerato della prova tanto delle conseguenze dannose quanto del loro collegamento causale con la condotta del debitore, secondo il nesso di cd. causalità giuridica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in accoglimento della domanda risarcitoria di due passeggeri, aveva ritenuto analogicamente applicabile la disciplina eurounitaria in un caso in cui il vettore aereo, responsabile del ritardo, proveniva da un paese non facente parte dell'Unione europea).” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 9474 del 9.4.2021, C.E.D. Corte di
Cassazione, Rv. 661239-01).
E' stato affermato che: “In tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla
Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione
(inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (ossia produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed unicamente allegare l'inadempimento del 9
vettore, spettando a quest'ultimo dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero ancora il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del
2004.” (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 1584 del 23.1.2018, ivi, RV. 647585-01).
Il primo e il secondo “considerando” della premessa del Regolamento CE n.261/2014 indicano le finalità del testo normativo e gli obblighi posti a carico del vettore aereo:
“(1) L'intervento della Comunità nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.
(2) Il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri.”
Il dodicesimo “considerando” del medesimo Regolamento prevede: “Sarebbe anche opportuno limitare i disagi e i fastidi causati dalla cancellazione di un volo. Per conseguire tale obiettivo si dovrebbe esigere che i vettori aerei informino della cancellazione del volo i passeggeri interessati prima dell'ora prevista per la partenza e offrano altresì loro di proseguire il viaggio con un volo alternativo ragionevole, affinché essi possano decidere diversamente. Se non ottemperano a questo obbligo i vettori aerei dovrebbero offrire una compensazione pecuniaria ai passeggeri, salvo qualora la cancellazione sia dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.”
Nel caso in cui il vettore aereo non abbia potuto comunicare in anticipo ai passeggeri la cancellazione o il ritardo di un volo è tenuto a offrire un volo alternativo, limitando i disagi ai passeggeri, i quali, in mancanza dell'adozione di queste misure, hanno diritto alla compensazione pecuniaria prevista dall'art. 7 del medesimo Regolamento, il cui art. 5, n. 1, lett. c), stabilisce il principio del diritto alla compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di cancellazione di un volo e il n. 3 dello stesso articolo fissa le condizioni alle quali il vettore aereo operativo non è tenuto a versare tale compensazione, debba essere considerato una deroga a tale principio.
Il vettore aereo può esimersi dall'obbligo di versare ai passeggeri la compensazione pecuniaria di cui agli art. 5 e 7 del Regolamento CE 261/2004 nel caso di un evento eccezionale, non previsto e non prevedibile usando la normale diligenza, accompagnato dall'adozione di tutte le misure del caso, idonee per evitare il ritardo.
Nella specie, non è configurabile alcuna delle condizioni appena indicate.
Nel giudizio di primo grado, la documentazione prodotta dalla parte convenuta si è rivelata inidonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'esonero da responsabilità, in difetto di prova circa il 10
nesso causale tra lo sciopero e la cancellazione del volo, avuto riguardo alle fasce orarie coinvolte e alla tempestiva informazione ai passeggeri.
In particolare, il vettore non ha allegato, né fornito alcuna prova circa l'imprevedibilità dell'evento, elemento essenziale – secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia – per ritenere applicabile la causa esonerativa prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, né ha dedotto il difetto del prescritto preavviso dello sciopero indetto per il giorno 28.9.2018 dall'associazione sindacale del personale in servizio presso l'aeroporto di Bologna. era a conoscenza dello sciopero in questione almeno il giorno precedente la Parte_1
cancellazione del volo e non ha informato i passeggeri, né ha adottato alcuna misura idonea a prevenire o contenere i disagi;
ciò risulta confermato dalla documentazione versata in atti dall'attore in primo grado, consistenti in un comunicato del Sindacato Generale di Base del 27.9.2018 e in un articolo di stampa (documenti n. 3 e 4).
Va anche considerato che, trattandosi di un servizio pubblico essenziale, gli scioperi del personale aeroportuale sono soggetti a obblighi di preavviso e comunicazione preventiva, anche al fine di consentire ai vettori aerei di adottare, con tempestività, tutte le misure organizzative necessarie a contenere le conseguenze dell'astensione del lavoro sul servizio di trasporto.
Al riguardo, si richiama il principio secondo cui: “In tema di trasporto aereo internazionale, ai sensi dell'art. 5, par.3, del Regolamento CE n. 261 del 2004, il vettore aereo è liberato dall'obbligo di indennizzo in caso di cancellazione del volo laddove dimostri, a fronte del verificarsi di
"circostanze eccezionali" (che ben possono essere rappresentate da eventi esterni, quali uno sciopero indetto da terzi soggetti), l'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specificità della situazione da fronteggiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che lo sciopero del personale integrasse una ragione di per sé idonea ad assolvere la CP_3
compagnia aerea dal suddetto obbligo indennitario, senza compiere alcuna indagine circa l'effettiva sussistenza di circostanze concrete, tali da rendere materialmente impossibile, per la compagnia medesima, l'adozione di misure alternative suscettibili di escludere o minimizzare i sacrifici dei viaggiatori).” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 4261 del 10.2.2023, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv.
666702 - 01).
Non essendo ravvisabile alcuna delle circostanze esimenti previste dall'articolo 5, paragrafo 3, del
Regolamento CE n. 261/2004, la sentenza di primo grado va confermata limitatamente alla condanna di al pagamento della somma di € 600, a titolo di compensazione Parte_1
pecuniaria per il ritardo di circa dodici ore con cui il passeggero ha raggiunto la destinazione del viaggio;
l'importo è così determinato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo Regolamento, secondo 11
cui la compensazione va calcolata in base alla distanza complessiva della tratta prenotata, che, nel caso di specie, è rappresentata dal volo New York – Bologna, e non limitatamente al solo segmento in cui si è verificato il ritardo, ossia Londra – Bologna. (C.G.U.E Sentenza del 26 febbraio 2013, resa nella causa C-11/11, AI CE SA contro . CP_4
Circa l'eccezione di ultrapetizione formulata da si richiama il principio Parte_1 secondo cui: “Ove l'attore abbia quantificato la pretesa risarcitoria (nella specie a titolo di omessa contribuzione) in un importo determinato, così ponendo un preciso limite all'ammontare del
"quantum" richiesto, incorre in ultrapetizione il giudice che condanni il convenuto al pagamento di una somma maggiore di quella risultante dalla quantificazione operata dall'istante.” (Cass., Sez. L, sentenza n. 5363 del 10.4.2001, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 545811-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1752 del 28.1.2005; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 6096 del 20.3.2006; Cass., Sez.
L, sentenza n. 13876 del 7.7.2016).
Nella specie, il Giudice di Pace è incorso nel vizio di ultrapetizione per inosservanza dell'art. 112
c.p.c., avendo condannato la compagnia aerea a pagare all'attore la somma di € 2.236, a fronte di una domanda limitata in citazione al complessivo importo di € 1.600.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, il vizio di ultrapetizione in cui è incorso il giudice di primo grado, pur configurando la nullità relativa della sentenza (Cass., Sez. 3 civ. sentenza n.
10516 del 7.5.2009; Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 465 del 14.1.2016), non rientra tra le ipotesi che impongono la rimessione della causa al primo giudice, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., le cui disposizioni riguardano vizi processuali relativi alla costituzione del contraddittorio o alla regolare instaurazione del giudizio, non errori decisori come quello in esame e, pertanto, va riscontrata la fondatezza della domanda proposta da . CP_1
Si rileva che, con la comparsa di risposta e con le conclusioni precisate il 18.2.2025, CP_1
ha limitato la misura quantitativa della domanda proposta in primo grado, confermando nel
[...] limite dell'importo di € 600 la richiesta entità della compensazione pecuniaria, determinata dal
Giudice di Pace;
e, comunque, nulla sarebbe stato dovuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, per l'assoluto difetto di allegazione e prova di alcun esborso, nonché per il risarcimento del danno non patrimoniale, in difetto dei relativi presupposti, dovendo essere considerato che: “In tema di trasporto aereo internazionale, il danno non patrimoniale non è configurabile in re ipsa, dovendosi necessariamente accertare, ai fini della relativa risarcibilità, sia la lesione grave di un interesse inviolabile costituzionalmente garantito, sia la sussistenza di un pregiudizio (non consistente in meri disagi o fastidi) legato da un nesso di causalità giuridica all'evento di danno rappresentato dal ritardo.” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 15352 del 31.5.2021, ivi, Rv. 671167-01). 12
Per conseguenza, l'ulteriore domanda risarcitoria proposta al Giudice di Pace non può essere oggetto di esame nel presente grado di giudizio, dovendo intendersi rinunciata ai sensi dell'art. 346
c.p.c.
Alla pronuncia di parziale nullità della sentenza impugnata, riformata per la restante parte, segue la condanna di a pagare alla controparte la somma di € 600,00 oltre interessi al Controparte_5
saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo, nonché le spese processuali del giudizio di primo grado, che si liquidano come in dispositivo (Cass. 23226-2013; Cass. 14916/2020; Cass.
16526/2024) a favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali per il presente grado del giudizio.
Non si provvede circa la ripetizione di alcuna somma di denaro, non essendo stato allegato o provato alcun pagamento in esecuzione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, dichiara la nullità parziale della sentenza n. 74/2022 resa dal Giudice di Pace di Roma, a definizione della causa civile iscritta al n. 17936-2020 R.G., per inosservanza dell'art. 112 c.p.c. e ne dispone la riforma per la restante parte;
per l'effetto, condanna , in persona del legale rappresentante, a pagare a Parte_1 CP_1 la somma di € 600,00 a titolo d'indennizzo a norma dell'art. 7 Regolamento CE 261/2004,
[...]
oltre interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna a rifondere all'Avv. Fabio Collavini le Parte_1 spese processuali del primo grado del giudizio, che liquida in € 519,00 (102 fase di studio, 102 fase introduttiva, 102 fase di trattazione e istruttoria, 213 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge;
dispone la compensazione delle spese processuali del presente grado.
Roma, 4.6.2025
Il Giudice
LA AN