Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/03/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3702/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3702/2024 tra Parte_1
ATTORE e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 14 marzo 2025 ad ore 9.15 innanzi al dott. NC OL, sono comparsi:
Per l'avv. in sostituzione dell'avv. ZANARDI FRANCESCO. Parte_1
Per nessuno è comparso. Controparte_1
L'avv. ZANARDI si riporta al contenuto dell'atto di opposizione e delle memorie 171 ter c.p.c. Il giudice invita quindi l'avv. ZANARDI a precisare le conclusioni e alla discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. ZANARDI rimodula le proprie domande, deducendo:
i. “ ” ha conseguito decreto ingiuntivo per € 21.808,00 in linea Parte_2 capitale, per l'asserito credito portato delle due fatture n. 62 del 30.11.2023 (All.9), inerente alla fornitura e posa della lattoneria e n. 63 dell'1.12.2023 (All.10), inerente alla posa del cappotto, nel cantiere in San Zeno di Montagna (VR), Via Bertel 10.
ii. ha frapposto opposizione contestando (a) l'avversa unilaterale Pt_1 fatturazione, (b) l'omessa ultimazione e consegna delle opere, (c) la presenza di gravi vizi, difetti e difformità nei lavori parzialmente eseguiti, (d) l'inesigibilità dell'asserito credito e (e) il patimento di danni per i costi di ripristino ed ultimazione, nonché per il blocco dei pagamenti da parte della committente.
L'unilaterale fatturazione avversa (a) era immediatamente contestata da l'1.12.2023 (All.11), perché errata, su importi non condivisi e non Pt_1 computante l'acconto versato per i lavori di posa del cappotto.
pagina 1 di 7
“Sono state posate le grondaie e le scossaline laterali ma nessuna di queste è stata completata a regola d'arte”, l'11.12.2023 (All.13), della propria domanda di pagamento. ha allegato puntualmente, documentato e chiesto di provare anche per Pt_1 testi ogni propria contestazione. come detto, neppure ha allegato i Parte_2 presunti fatti, abbandonando il processo, dalla stessa avviato con la domanda monitoria. vi. In difetto di prova (ed ancor prima di allegazione) dei fatti costitutivi dell'avversa domanda di pagamento, la stessa domanda andrà rigettata, con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Quindi precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione, con risoluzione dei due contratti di subappalto per inadempimento della parte subappaltatrice, risarcimento del danno come ivi quantificato, detratto l'importo corrispondente al valore delle opere riconosciute, per € 9.422,40; dunque da porre in compensazione con i maggiori esborsi sostenuti da (10.720,00 per ultimare le opere e rimediare i difetti di costruzione in Pt_3 economica, oltre alla somma di € 2.402,00 già corrisposti a a titolo di acconto); CP_2 rinuncia allo stato alla domanda di risarcimento del danno morale, che riserva di azionare in altra sede nei confronti direttamente di Persona_1
Rinuncia alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio e informa che la sentenza sarà comunicata all'esito della camera di consiglio.
Il giudice NC OL
pagina 2 di 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice NC OL ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3702/2024 R.G., promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZANARDI FRANCESCO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
HUBACECH VLADIMIRO CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI Conclusioni parte opponente Parte_1
- conclusioni come da atto di citazione in opposizione, con risoluzione dei due contratti di subappalto per inadempimento della parte subappaltatrice, risarcimento del danno come ivi quantificato, detratto l'importo corrispondente al valore delle opere riconosciute, per € 9.422,40; dunque da porre in compensazione con i maggiori esborsi sostenuti d (10.720,00 per ultimare le opere e Pt_3 rimediare i difetti di costruzione in economica, oltre alla somma di € 2.402,00 già corrisposti a titolo di acconto); CP_2
- rinuncia allo stato alla domanda di risarcimento del danno morale, che riserva di azionare in altra sede nei confronti direttamente d Persona_1
Conclusioni parte convenuta opposta Controparte_1
In via principale: rigettarsi tutte le domande di parte attrice in quanto assolutamente prive di fondamento in fatto e in diritto con la conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 920/2024 del 02.05.2024 - n. 969/2024 R.G. emesso dal Tribunale di Verona nei confronti della societ Parte_1
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'opposizione avversaria, accertarsi la somma ritenuta di giustizia e dovuta alla società per le prestazioni eseguite e, quindi, Controparte_3 condannarsi la societ a corrispondere tale importo. Parte_1
pagina 3 di 7 In ogni caso: vittoria di spese e compensi del presente giudizio e conferma di quelli di cui alla procedura monitoria
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Rilevato che ai sensi del novellato art. 132 c.p.c. il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
rilevato che ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il giudice non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ben potendosi limitare, valutate nel loro complesso le prove acquisite nel processo e le contrapposte tesi difensive, alla indicazione dei soli elementi posti a fondamento della decisione adottata nel caso concreto;
rilevata la legittimità della motivazione per relationem, anche mediante il riferimento ad atti delle parti, che non può essere considerato lesivo del principio di imparzialità e terzietà del giudice (cfr. sul punto Cass. civ. Sez. Un. n. 642 del 16.01.2015); richiamato quindi il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e della comparsa di costituzione e risposta quanto alla parte espositiva del fatto;
in breve ha citato in giudizio per chiedere la revoca Parte_1 Controparte_1 del decreto ingiuntivo n. 920/2024 del 02.05.2024 notificatogli dalla odierna convenuta opposta per l'importo di € 21.808,00 in linea capitale, siccome azionato con la fattura n. 62 del 30.11.2023, inerente alla fornitura e posa di lattonerie e con la fattura n. 63 dell'1.12.2023, inerente alla posa del cappotto, nel cantiere in San Zeno di Montagna (VR), Via Bertel 10; l'opponente ha contestato l'omessa ultimazione e consegna delle opere oggetto dei due contratti di subappalto (di cui solo quello di posa del cappotto formalizzato per iscritto), nonché la realizzazione delle opere non a regola d'arte, con difetti costruttivi e difformità nei lavori (solo) parzialmente eseguiti;
l'opponente ha quindi contestato l'esigibilità del credito residuo azionato da eccependo altresì che la stessa avrebbe Controparte_4 serbato una condotta improntata a mala fede per avere rifiutato di concordare la ultimazione delle opere, sebbene in prossimità della scadenza dei termini per l'accesso ai benefici fiscali connessi al c.d bonus 110% e della consegna degli immobili a favore della impresa committente principale, per avere unilateralmente predisposto i documenti fiscali con applicazione di importi sproporzionati rispetto agli accordi assunti, per avere definitivamente abbandonato il cantiere e per avere divulgato, presso altri operatori coinvolti nella edificazione del medesimo complesso immobiliare per cui è causa, informazioni fuorvianti e lesive della reputazione professionale dell'opponente; quest'ultima ha quindi chiesto di accertarsi la risoluzione dei due contratti per inadempimento della subappaltatrice convenuta opposta, dando atto dell'acconto già versato a suo favore (per € 2.402,00) e condannando la stessa convenuta opposta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali indicati;
el costituirsi, ha contestato l'opposizione, negando di essere Controparte_4 rimasta inadempiente agli accordi negoziali pattuiti e rilevando come l'opponente non avesse, prima della presente causa , mai sollevato eccezioni in ordine ai lavori eseguiti ed alle fatture emesse;
la convenuta opposta ha quindi chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
rilevato che la causa è stata istruita mediante le produzioni documentali offerte in comunicazione dalle parti;
deve darsi atto del mancato esperimento di istruttoria orale, anche tenuto conto del sostanziale abbandono della causa da parte della convenuta opposta, che non ha depositato le memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., né ha provveduto a costituirsi con un nuovo difensore dopo la rinuncia al mandato del legale di fiducia che ha curato la pagina 4 di 7 costituzione in giudizio;
ritenuta fondata l'opposizione, alla luce della documentazione in atti e della assenza di specifiche contestazioni, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in ordine alla prospettazione offerta da in relazione alla mancata ultimazione delle opere concordate ed alla Parte_1 sussistenza dei difetti costruttivi menzionati in atto di citazione;
ritenuto infatti di precisare in primo luogo come bbia omesso Controparte_5 di specificatamente contestare la allegazione difensiva attorea circa la mancata ultimazione delle opere relative alla posa delle grondaie e degli elementi di lattoneria ed alla posa del cappotto, siccome rappresentato in atto di citazione, pp. 5 – 11, § 18 – 33; invero, come rilevato in sede di udienza di precisazione conclusioni, la mancata ultimazione delle opere risulta oggetto di pacifica ammissione da parte della stessa convenuta opposta, come si evince dalle comunicazioni e-mail di cui ai doc. 11, 12, 14 e 15 del fascicolo di parte opponente, nella parte in cui afferma più volte di non essere disponibile a Controparte_1 riprendere e terminare i lavori in assenza di pagamento delle somme invocate a titolo di corrispettivo anticipato;
ritenuto che
peraltro la convenuta opposta non ha offerto alcuna diversa ricostruzione dei rapporti negoziali intercorsi, mediante serie e circostanziate allegazioni di fatto, idonee a dimostrare che fra le parti fosse stato pattuito il pagamento anticipato dei lavori commissionati in subappalto o dei materiali forniti dalla subappaltatrice per le lattonerie o per il cappotto;
invero, con riferimento alla posa del cappotto termico, il contratto formalizzato per iscritto prevede esplicitamente il pagamento di un acconto di € 2.300 al momento della sottoscrizione, avvenuta in data 24.10.2023, con saldo invece previsto a fine lavori (doc. 3 fascicolo attoreo); né, dallo scambio di comunicazioni e-mail intercorse fra le parti si evince una differente regolamentazione dei pagamenti in relazione ai lavori di lattoneria (cfr. doc. 6 e 8 fascicolo attoreo), emergendo soltanto successivamente all'inizio dell'esecuzione dei lavori la pretesa di i conseguire il saldo Controparte_1 integrale ed immediato del corrispettivo invocato per entrambi gli interventi (doc. 8, email del 27.11.2023 e doc. 11, 13, 14 e 15 fascicolo attoreo); ritenuto che neppure risultano specificatamente contestate le allegazioni difensive attoree in punto di difetti costruttivi nella esecuzione dei lavori commissionati in subappalto;
difetti che Cont peraltro emergono dalle contestazioni ricevute dal arch. da parte Persona_2 della appaltatrice (sub-committente) e da questa inoltrate ad Parte_1 [...]
(cfr. atto di citazione pp. 6 – 10, § 23 – 26; doc. 6, 7, 12, 13 fascicolo Controparte_1 attoreo); a tale riguardo, risulta peraltro inconferente la tesi di parte convenuta opposta secondo la quale avrebbe riconosciuto i lavori eseguiti a regola d'arte; Parte_1 l'affermazione sul punto attribuita alla parte opponente, peraltro inerente alla posa in opera del cappotto e non anche delle lattonerie, assume a ben vedere un significato affatto diverso da quello invocato dalla convenuta opposta, posto che la dichiarazione di (“… Parte_1 confermiamo il lavoro eseguito sulla complanarità dei muri…”, comparsa di costituzione e risposta, p. 8, secondo capoverso, doc. 8 fascicolo opposta) risulta invero contenuta nella contestazione ai costi aggiuntivi pretesi in pagamento da Controparte_1 per detto intervento, che la opponente aveva invece già dichiarato costituire problema rivelatosi non sussistente (cfr. doc. 7 fascicolo attoreo); ritenuto dunque che in ragione delle circostanziate allegazioni difensive di parte opponente in ordine alla mancata ultimazione dei lavori commissionati ed in ordine ai difetti esecutivi emersi a seguito delle verifiche del DL, in ragione della assenza di specifiche contestazioni in pagina 5 di 7 ordine a dette precise prospettazioni fattuali, nonché in ragione dei riscontri documentali alle contestazioni attoree, sia stata acquisita piena prova dell'inadempimento della subappaltatrice Controparte_1 ritenuta dunque legittima e fondata la intimazione effettuata dalla odierna opponente alla convenuta opposta, di ultimazione delle, opere a regola d'arte entro il termine del 18.12.2023, siccome indicato nella e-mail del 06.12.2023, emergente dallo scambio di e-mail intercorso fra le parti di cui al doc. 11 fascicolo attoreo;
deve infatti rilevarsi che ai sensi dell'art. 1662 c.c. in presenza di opera non ultimata il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato;
sicché, quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni;
trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto;
pertanto, in caso di omesso completamento dell'opera, e qualora questa, per la parte eseguita, risulti difettosa o difforme, la responsabilità contrattuale dell'appaltatore deve intendersi regolata in base ai criteri comuni degli artt. 1453 e 1455 c.c. (Cass. n. 27994 del 2018; Cass. n. 28233 del 2017; Cass. n. 1186 del 2015; Cass. n. 6931 del 2007; Cass. n. 8103 del 2006). ritenuta dunque fondata la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento della subappaltatrice invocata da Parte_1 ritenuto conseguentemente l'opposizione fondata;
dunque deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto;
ritenuto provata altresì la determinazione quantitativa dei danni patrimoniali subiti da per la ultimazione delle opere rimaste ineseguite e per il ripristino dei difetti Parte_1 costruttivi;
parimenti, deve ritenersi sia stata acquisita la prova del valore economico delle opere eseguite da ai fini della valutazione delle rispettive Controparte_1 partite di dare e avere;
a tale riguardo deve infatti osservarsi che in tema di appalto, gli effetti recuperatori della risoluzione in ordine alle prestazioni già eseguite operano retroattivamente, in base alla regola generale prevista dall'art. 1458 c.c., verificandosi, per ciascuno dei contraenti ed indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza, una totale
<>; ne consegue che, nel caso di risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore, quest'ultimo ha diritto, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, al riconoscimento del compenso per le opere effettuate e delle quali, comunque, il committente stesso si sia giovato (Cass. civ. sez. II, ordinanza n. 27640 del 30/10/2018; Cass. civ. sez. II, n. 15705 del 21/06/2013; Cass. civ. sez. II, n. 6181 del 16/03/2011); rilevato infatti che dalla documentazione in atti e dalle puntuali difese sul punto di parte attrice opponente - non oggetto di specifica contestazione mediante serie e circostanziate allegazioni di fatto di parte convenuta opposta - risulti dimostrato che al Parte_1 fine di ultimare rispristinare i lavori commissionati a abbia Controparte_1 sostenuto costi per € 10.720,00 (cfr. atto di citazione, p. 12, § 39 e 40; doc. 30, 31, 32, e 33 fascicolo attoreo); per converso, quanto alla determinazione del valore delle opere eseguite dalla subappaltatrice, a fronte delle reciproche contestazioni e dell'assenza di elementi di prova da parte della convenuta opposta., deve ritenersi provato il valore economico riconosciuto da nell'importo di € 9.422,40 (cfr. atto di citazione, p. 5 § 18, doc. Parte_1
11 fascicolo attoreo); somma dalla quale deve essere detratto l'acconto già versato al momento della sottoscrizione del contratto di subappalto relativo ai lavori di posa del cappotto, per l'importo di € 2.402,00 indicato da parte opponente con specifico riferimento alla fattura FPR 60/23 e n. FPR 25/23 del 27/10/2023 (cfr. atto citazione, p. 5, §18; doc. 11 pagina 6 di 7 fascicolo attoreo), non oggetto di contestazione da parte di Controparte_1 ritenuto pertanto che la parte convenuta opposta sia da considerare tenuta nei confronti di e, dunque, condannata a pagare in suo favore la somma di € 3.699,60 [€ Parte_1
10.720,00 – (9.422,40 – 2.402,00)]; il debito ha natura di debito di valore, poiché avente valenza risarcitoria;
pertanto, su detto importo deve essere applicata la rivalutazione monetaria e gli interessi (di natura compensativa e da conteggiare sulla somma via via rivalutata giorno per giorno), con decorrenza dal 31.01.2024 (quale data di ultimo esborso sostenuto per le opere di ripristino) e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
dalla data di pubblicazione della presente sentenza sono invece dovuti gli interessi al saggio legale fino al saldo effettivo;
rilevato che parte opponente ha riservato ad eventuale altro diverso giudizio la domanda di risarcimento per danni morali e che, dunque, in questa sede nessuna statuizione deve essere presa su tale punto;
ritenuto di porre le spese processuali a carico della parte opposta in quanto soccombente;
spese legali che sono liquidate in dispositivo tenuto conto dello scaglione di riferimento e di valori medi del vigente D.M. 55/2014;
P.Q.M.
ACCOLGIE l'opposizione.
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n. 920/2024 del 02.05.2024.
DICHIARA TENUTA e CONDANNA la parte convenuta opposta Controparte_1
a pagare a favore della parte opponente per le ragioni indicate in parte
[...] Parte_1 motiva, la somma di € 3.699,60, oltre rivalutazione monetaria ed interessi (di natura compensativa e da conteggiare sulla somma via via rivalutata giorno per giorno), con decorrenza dal 31.01.2024 e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al saldo effettivo.
CONDANNA la parte convenuta opposta pagare a favore Controparte_1 della parte opponente le spese di lite che si liquidano in € 145,50 per esborsi ed Parte_1 in € 5.838,55 per compensi (quivi già incluse le spese generali, dunque non da ricalcolare ulteriormente). Sui compensi, I.V.A. e Cassa.
Così deciso in Verona nella residenza del Tribunale, Corte Giorgio Zanconati n. 1, il giorno 14.03.2025.
Il giudice NC OL
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